Il Consiglio provinciale
ha approvato
Il Presidente della Provincia
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Modifiche della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, recante “Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata”
1. La lettera I) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituita:
“I) La concessione di contributi a fondo perduto a favore di comuni, dell’IPES o di società o enti costituiti con lo scopo di costruire o acquistare senza finalità di lucro abitazioni popolari da assegnare in locazione, anche con patto di futura vendita, oppure in vendita, oppure costruire case-albergo per lavoratori e studenti. I contributi possono essere concessi anche per la realizzazione di abitazioni mediante il recupero di edifici esistenti.”
2. La lettera K) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituita:
“K) La concessione a conduttori meno abbienti di contributi mensili (sussidio casa) per l’integrazione del canone di locazione. Per la concessione del sussidio casa l’amministrazione provinciale può avvalersi dell’IPES o delle comunità comprensoriali.”
3. Il comma 4 dell’articolo 5 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:
“4. Al fine di consentire l’osservanza dell’articolo 15 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, il richiedente deve produrre la dichiarazione di appartenenza o di aggregazione a uno dei tre gruppi linguistici ai sensi dell’articolo 20-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche.”
4. Il comma 5 dell’articolo 5 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:
“5. Chi richiede un’agevolazione edilizia prevista dalla presente legge deve dichiarare ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, che è in possesso dei requisiti per l’ammissione all’agevolazione edilizia richiesta. Deve inoltre indicare nel modulo predisposto a tale scopo dall’amministrazione tutte le circostanze rilevanti per il calcolo del punteggio.”
5. Il comma 6 dell’articolo 5 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:
“6. Anche i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea (UE) che risiedono nel territorio provinciale, svolgono un’attività lavorativa e possiedono gli altri requisiti per l’ammissione alle agevolazioni edilizie devono presentare la dichiarazione di appartenenza o di aggregazione a uno dei tre gruppi linguistici, ai sensi dell’articolo 20-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche.
Qualora i richiedenti di cui sopra siano coniugati, in caso di separazione personale solo uno dei due deve essere in possesso del requisito dell’attività lavorativa.”
6. Il comma 7 dell’articolo 5 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:
“7. Con la deliberazione di approvazione del programma degli interventi di cui all’articolo 6 o con separato provvedimento la Giunta provinciale determina annualmente il numero delle abitazioni in locazione dell’IPES e l’entità dei mezzi da riservare ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea e agli apolidi soggiornanti, al momento della presentazione della domanda, continuativamente e regolarmente da almeno cinque anni nel territorio provinciale e che abbiano svolto nel territorio provinciale un’attività lavorativa per almeno tre anni. Il numero delle abitazioni in locazione che può essere assegnato ai menzionati immigrati è determinato in proporzione alla media ponderata tra la loro consistenza numerica e il loro fabbisogno. La quota dei mezzi per l’edilizia abitativa agevolata destinati all’acquisto, alla costruzione e al recupero di abitazioni per il fabbisogno abitativo primario nonché al sussidio casa è determinata secondo gli stessi criteri.
Qualora si tratti di immigrati coniugati, in caso di separazione personale solo uno dei due deve essere in possesso del requisito dell’attività lavorativa triennale. Per il periodo di tempo in cui l’immigrato non sia in possesso dei requisiti del soggiorno e dell’attività lavorativa, il datore di lavoro è tenuto a garantire nell’ambito del rapporto di lavoro la sistemazione abitativa. Le relative modalità di attuazione e le sanzioni per il caso di contravvenzione sono determinate dalla Giunta provinciale.”
7. Il comma 5 dell’articolo 9 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:
“5. Il Comitato per l’edilizia residenziale ha il compito di decidere in via definitiva i ricorsi proposti:
a) contro le decisioni dell’assessore provinciale all’edilizia abitativa;
b) contro le decisioni del direttore della Ripartizione provinciale edilizia abitativa;
c) contro le decisioni concernenti il sussidio casa di cui all’articolo 91;
d) contro le decisioni della Commissione di assegnazione di cui all’articolo 100, comma 4, con le quali sono approvate le graduatorie definitive;
e) contro i provvedimenti del Presidente dell’IPES.”
8. Il comma 1 dell’articolo 13 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:
“1. All’amministrazione dell’IPES provvede un Consiglio di amministrazione composto da cinque membri, e precisamente:
a) dal Presidente;
b) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello provinciale, scelto tra le proposte delle medesime;
c) da un rappresentante del settore edile, scelto tra una terna proposta dalle rispettive organizzazioni;
d) da un rappresentante dei comuni designato dal Consorzio dei comuni della provincia di Bolzano;
e) da un rappresentante della Ripartizione provinciale edilizia abitativa.”
9. Dopo il comma 4 dell’articolo 13 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunto il seguente comma:
“5. Il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di invitare alle riunioni le organizzazioni che ne facciano richiesta. La partecipazione avviene senza diritto di voto e a titolo gratuito.”
10. Dopo il comma 6 dell’articolo 22 della legge provinciale 17 dicembre 1998,
n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:“7. Nei programmi di costruzione dell’IPES può essere prevista anche la realizzazione di case-albergo per lavoratori, per persone singole che a causa di separazione personale devono lasciare la casa coniugale, per studenti, per persone in situazione di handicap e per persone appartenenti alle particolari categorie sociali.”
11. Nel primo periodo del comma 2 dell’articolo 29 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, le parole: “dalla Commissione provinciale di vigilanza sull’edilizia abitativa agevolata” sono sostituite dalle parole: “dal direttore della Ripartizione provinciale edilizia abitativa”.
12. L’articolo 45-bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:
“Art. 45-bis (Deroghe in caso di separazione, divorzio ed esecuzione immobiliare) - 1. Agli effetti della presente legge due coniugi sono considerati legalmente separati quando almeno uno di essi abbia presentato in giudizio la domanda di separazione. Qualora la separazione legale non sia sancita entro quattro anni dalla presentazione della domanda, l’agevolazione edilizia eventualmente concessa è revocata. Su richiesta motivata, detto termine può essere prorogato.
2. Alle persone che a seguito di separazione personale, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio trasferiscono al coniuge la proprietà, la comproprietà, il diritto a vita di usufrutto o di abitazione sull’abitazione non si applicano le cause di esclusione di cui all’articolo 45, comma 1, lettere b) e c).
3. Alle persone che a seguito di separazione personale, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio oppure altro provvedimento giudiziario nell’ambito del diritto di famiglia, non dovuto all’uso di violenza, perdono la disponibilità dell’abitazione non si applicano le cause di esclusione di cui all’articolo 45, comma 1, lettere b) e c), per quanto riguarda il sussidio casa e l’assegnazione in locazione di abitazioni dell’edilizia sociale.
4. Alle persone che a seguito di esecuzione immobiliare perdono la proprietà dell’abitazione non si applicano le cause di esclusione di cui all’articolo 45, comma 1, lettere b) e c), per quanto riguarda il sussidio casa e l’assegnazione in locazione di abitazioni dell’edilizia sociale.”
13. Dopo l’articolo 46-bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente articolo:
“Art. 46-ter (Disposizioni speciali per giovani coppie) - 1. Sono considerate “giovani coppie” ai sensi del presente capo ed agli effetti dell’assegnazione di aree destinate all’edilizia agevolata le coppie che presentano la domanda di agevolazione edilizia entro cinque anni dalla data del matrimonio. Al momento della presentazione della domanda ambedue i coniugi non devono avere superato l’età di 35 anni.
2. Per le giovani coppie l’appartenenza ad una delle cinque fasce di reddito di cui all’articolo 58, comma 1, è determinata dividendo la somma dei redditi dei coniugi per due. Presupposto per l’applicazione della presente disposizione è che entrambi i coniugi esercitino un’attività lavorativa a tempo pieno o a tempo parziale almeno al 50 per cento e che siano comproprietari per la metà indivisa dell’immobile agevolato.3. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione esclusivamente su richiesta. La quota esente per il coniuge, di cui all’articolo 58, comma 2, non viene detratta.”
14. Dopo il comma 4 dell’articolo 57 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:“4-bis. Ai richiedenti che appartengono alla quinta fascia di reddito è concesso un contributo a fondo perduto nella misura del 20 per cento dell’importo di mutuo determinato ai sensi dell’articolo 55, a condizione che essi realizzino la loro abitazione su un’area non destinata all’edilizia abitativa agevolata. Qualora l’abitazione venga realizzata su un’area destinata all’edilizia abitativa agevolata, non è concesso il contributo per la costruzione.”
15. Il comma 1 dell’articolo 58 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. Ai fini dell’ammissione alle agevolazioni edilizie provinciali per l’acquisto, la costruzione e il recupero per il fabbisogno abitativo primario sono fissate le seguenti fasce di reddito:
a) prima fascia di reddito fino a 20.000,00 euro;
b) seconda fascia di reddito fino a 27.000,00 euro;
c) terza fascia di reddito fino a 31.050,00 euro;
d) quarta fascia di reddito fino a 37.200,00 euro;
e) quinta fascia di reddito fino a 50.000,00 euro.”
16. Il primo periodo del comma 2 dell’articolo 58 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è sostituito dal seguente: “Ai fini dell’inquadramento nelle fasce di reddito di cui al comma 1, il reddito complessivo lordo del nucleo familiare è diminuito di 10.550,00 euro per il/la coniuge o il/la convivente more uxorio, di 3.800,00 euro per il primo figlio a carico, di 4.300,00 euro per il secondo e di 5.150,00 euro per ogni ulteriore figlio a carico”.
17. Il terzo periodo del comma 2 dell’articolo 58 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è sostituito dal seguente: “Per i nuclei monoparentali con figli a carico il reddito lordo è diminuito di 7.200,00 euro per il primo figlio a carico.”
18. Al comma 1 dell’articolo 63 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, le parole: “da parte della Commissione provinciale di vigilanza sull’edilizia abitativa agevolata” sono sostituite dalle parole: “da parte del direttore della Ripartizione provinciale edilizia abitativa”.
19. Nel primo periodo del comma 1 dell’articolo 65 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, le parole: “la Commissione provinciale di vigilanza sull’edilizia abitativa agevolata delibera” sono sostituite dalle parole: “il direttore della Ripartizione provinciale edilizia abitativa dispone”.
20. Nel primo periodo del comma 2 dell’articolo 65 della legge provinciale 17 dicebre 1998, n. 13, le parole: “la Commissione provinciale di vigilanza sull’edilizia abitativa agevolata” sono sostituite dalle parole: “il direttore della Ripartizione provinciale edilizia abitativa”.
21. Nel primo periodo del comma 3 dell’articolo 65 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, le parole: “la Commissione provinciale di vigilanza sull’edilizia abitativa agevolata” sono sostituite dalle parole: “il direttore della Ripartizione provinciale edilizia abitativa”.
22. Nel quarto periodo del comma 3 dell’articolo 65 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, le parole: “la Commissione provinciale di vigilanza sull’edilizia abitativa agevolata” sono sostituite dalle parole: “il direttore della Ripartizione provinciale edilizia abitativa”.
23. Il comma 2 dell’articolo 90 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:
“2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in base a programmi di costruzione approvati dalla Giunta provinciale.”
24. Dopo il comma 2 dell’articolo 90 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, sono aggiunti i seguenti commi 3, 4, 5, 6 e 7:
“3. Qualora le abitazioni siano realizzate da comuni o società o enti senza
fine di lucro, deve essere stipulata una convenzione con l’amministrazione
provinciale ove sono stabiliti i criteri per l’erogazione del contributo a
fondo perduto, per l’assegnazione delle abitazioni, per la determinazione del
canone di locazione nonché, se del caso, del prezzo di cessione delle
abitazioni in osservanza dei principi della presente legge e con adeguate
garanzie finanziarie per l’adempimento degli obblighi assunti.4. Qualora le abitazioni siano realizzate dall’IPES, i criteri di cui al comma 3 sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.
5. Il canone di locazione dovuto per le abitazioni costruite in base al presente articolo corrisponde al canone provinciale. Per tali abitazioni è esclusa la concessione del sussidio casa di cui all’articolo 91.
6. Qualora nel programma di costruzione sia previsto che le abitazioni siano cedute in proprietà ai conduttori in un momento stabilito nello stesso programma di costruzione, nella convenzione di cui al comma 3 può anche essere
previsto che i futuri locatari concorrano al costo di costruzione dell’abitazione con una propria quota.
7. Qualora le abitazioni realizzate in base al presente articolo siano cedute ai sensi del comma 6 in proprietà ai locatari, non possono essere richieste le agevolazioni edilizie per l’acquisto di abitazioni di cui al capo 6 della presente legge.”
25. L’articolo 91 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 91 (Sussidio casa) - 1. I contributi previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera K), perseguono lo scopo di facilitare l’accesso al mercato libero delle locazioni ai locatari meno abbienti. Ai sensi del presente articolo sono considerati meno abbienti i richiedenti che sono in possesso dei requisiti generali per essere ammessi alle agevolazioni edilizie provinciali e la cui capacità economica non supera la seconda fascia di reddito di cui all’articolo 58.2. Dalla concessione del sussidio casa sono esclusi:
a) i richiedenti i cui genitori dispongono di abitazioni il cui valore convenzionale supera la misura di cui all’articolo 46, comma 2, o che dispongono di un patrimonio immobiliare il cui valore supera l’importo di cui all’articolo 47, comma 3, e al rispettivo regolamento di esecuzione;
b) i locatari di abitazioni dell’IPES e di altri enti pubblici;
c) i richiedenti che hanno locato abitazioni di parenti o affini di primo grado;
d) i richiedenti che sublocano una parte dell’abitazione;
e) i richiedenti che prendono in locazione altre abitazioni con lo scopo di sublocazione.
3. Le persone singole non obbligate a prestare alimenti e coppie senza figli sono ammesse al sussidio casa in base ai criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.
4. Sono ammessi al contributo soltanto i locatari che siano titolari di un contratto di locazione di un’abitazione non di lusso. A pena di decadenza dal contributo, ai locatari che fruiscono del sussidio casa è fatto divieto di sublocare l’abitazione o parte di essa.
5. Il sussidio casa è concesso per la durata di un anno. I contributi sono concessi con decorrenza dal primo mese successivo a quello della presentazione della domanda e sono erogati in via posticipata per i mesi già trascorsi dalla presentazione della domanda e mensilmente per il resto dell’anno, nel presupposto che il rapporto di locazione sia già esistito ed esista. Prima del decorso dell’anno per il quale è stato concesso il sussidio casa, il beneficiario è invitato a inviare la documentazione necessaria per la continuazione della concessione dello stesso.
6. L’assessore provinciale all’edilizia abitativa, su richiesta, versa mensilmente agli amministratori del sussidio casa un dodicesimo del contributo annuale preventivato, salvo conguaglio nel mese di dicembre. Gli amministratori del sussidio casa sottopongono annualmente alla Giunta provinciale il rendiconto dei contributi erogati e concessi per l’approvazione.
7. Il sussidio casa che può essere concesso ai singoli richiedenti è determinato in considerazione della capacità economica della famiglia del richiedente. Per la valutazione della capacità economica del nucleo familiare trovano applicazione i nuovi criteri per la valutazione della capacità economica, determinati con regolamento di esecuzione della presente legge.
8. Complessivamente il sussidio casa non può superare 6.000,00 euro all’anno a famiglia. I contributi di importo inferiore a 50,00 euro mensili sono liquidati una volta all’anno. I contributi di importo inferiore a 10,00 euro mensili non sono liquidati.
9. Con regolamento di esecuzione della presente legge sono stabilite le modalità per la presentazione delle domande, per l’erogazione del sussidio casa e per l’ammontare del sussidio casa.
10. Gli importi di cui al comma 8 possono essere adeguati con deliberazione della Giunta provinciale in considerazione dell’aumento del costo della vita.”
26. Dopo il comma 2 dell’articolo 101 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:“2-bis. Al fine di favorire l’integrazione degli immigrati, le assegnazioni delle abitazioni si effettuano anche in deroga a quanto disposto dal comma 2, in modo tale che in nessun edificio dell’IPES la percentuale degli immigrati sia, di norma, superiore al 10 per cento degli assegnatari. Se un edificio consiste in meno di dieci abitazioni, un’abitazione può comunque essere assegnata a immigrati.”
27. Dopo il comma 2 dell’articolo 104 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:“2-bis. Dal cambio alloggio sono esclusi gli assegnatari con oltre 65 anni di età, salvo una disponibilità espressa in questo senso dagli assegnatari stessi.”
28. Gli immigrati di cui all’articolo 5, comma 7, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, che al momento dell’entrata in vigore della presente legge percepiscono il sussidio casa o hanno presentato regolare domanda per la concessione dello stesso, possono continuare a percepire il sussidio casa anche se non sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 7, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, come modificato dalla presente legge.
29. I limiti di reddito per la prima e seconda fascia di reddito di cui all’articolo 58, comma 1, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, come rideterminati dal comma 15 del presente articolo, si riferiscono ai redditi dell’anno 2008. Per gli anni successivi essi saranno adeguati con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 58, comma 5, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13.
ARTICOLO 2
Norma transitoria all’articolo 1, comma 25
1. Fino all’entrata in vigore dei nuovi criteri per la valutazione della capacità economica di cui all’articolo 91, comma 7, e fino all’entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all’articolo 91, comma 9, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, come modificato dall’articolo 1, comma 25, della presente legge, il sussidio casa continua a corrispondere alla differenza tra il canone risultante dal contratto di locazione, che comunque viene riconosciuto solo fino all’importo del canone provinciale di cui all’articolo 7 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e il canone dovuto da un assegnatario dell’IPES per un’abitazione equivalente in applicazione dell’articolo 112, comma 2, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13.
2. Per i contratti di locazione, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stata presentata la domanda per la concessione del sussidio casa, si continua ad applicare la disciplina finora vigente. Per tali contratti la nuova disciplina trova applicazione solamente a partire dalla scadenza del contratto di locazione, che si verificherà decorso un anno dall’entrata in vigore della presente legge.
3. Con deliberazione della Giunta provinciale è fissato il termine a partire dal quale le domande di concessione del sussidio casa devono essere presentate ai distretti sociali delle comunità comprensoriali.
ARTICOLO 3
Abrogazione di norme
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, e successive modifiche:
a) il comma 3 dell’articolo 8;
b) l’articolo 10;
c) il comma 2 dell’articolo 66;
d) l’articolo 115-bis.
ARTICOLO 4
Disposizione finanziaria
1. La presente legge non comporta spese per l’anno finanziario in corso. La spesa a carico degli esercizi successivi viene stabilita con legge finanziaria annuale.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Bolzano, 13 ottobre 2008
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER