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NORMATIVA
Normativa province autonome - Bolzano

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Legge Provincia Autonoma Bolzano-Alto Adige 13 novembre 2009, n. 9
Norme in materia di espropriazione ed altre disposizioni
 

Il Consiglio provinciale


ha approvato


Il Presidente della Provincia


promulga la seguente legge:

CAPO I
Modifiche della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, recante “Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale”


ARTICOLO 1
1. L’articolo 7-bis della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, è così sostituito:
“Art. 7-bis (Criteri di determinazione)
1. L’indennità di espropriazione è determinata in base a parametri diversi a seconda che l’espropriazione interessi aree edificabili, aree non edificabili o aree edificate.
2. La distinzione fra aree non edificabili, edificabili ed edificate di cui alla presente legge vale esclusivamente ai fini della determinazione dell’indennità di espropriazione ed è ininfluente sulla disciplina legislativa ed amministrativa degli interventi sul territorio.
3. Non possono essere calcolate nel computo dell’indennità le costruzioni, le piantagioni e le migliorie, se, tenuto conto del tempo in cui furono fatte e di altre circostanze, risultano eseguite allo scopo di conseguire un’indennità maggiore; è fatto salvo il diritto del proprietario ad asportare a sue spese i materiali e tutto ciò che può essere tolto, senza pregiudizio dell’opera di pubblica utilità da eseguirsi. Si considerano eseguite allo scopo di conseguire una maggiore indennità, senza bisogno di prova, le costruzioni, le piantagioni e le migliorie realizzate sui fondi interessati dopo la pubblicazione dell’avviso del deposito degli atti nella segreteria del comune ai sensi dell’articolo 3.”


ARTICOLO 2
1. Dopo l’articolo 7-bis della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, è inserito il seguente articolo:
“Art. 7-ter (Definizioni)
1. Sono considerate aree non edificabili:
a) le aree vincolate dai piani urbanistici in vigore al mantenimento in via principale della destinazione agricola, silvo-pastorale o improduttiva;
b) le aree soggette a particolari vincoli connessi alla sicurezza idrogeologica del territorio e alla tutela dei beni storico-artistici, archeologici e paesaggistico-ambientali;
c) la viabilità.
2. Sono considerate aree edificabili quelle aventi una destinazione urbanistica diversa da quella indicata dal comma 1, lettere a) e c), nonché quelle diverse dalle aree soggette ai vincoli indicati dal comma 1, lettera b).
3. Ai soli fini della presente legge le aree destinate all’installazione di impianti di telecomunicazione nonché le aree destinate agli impianti di risalita e alle piste da sci sono considerate aree destinate ad insediamenti produttivi.
4. Sono considerate aree edificate quelle sulle quali insistono costruzioni e le loro pertinenze.”


ARTICOLO 3
1. Dopo l’articolo 7-ter della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, è inserito il seguente articolo:
“Art. 7-quater (Indennità per le aree non edificabili)
1. L’indennità di espropriazione per le aree non edificabili consiste nel giusto prezzo da attribuire, entro i valori minimi e massimi stabiliti dalla commissione di cui all’articolo 11, all’area quale terreno agricolo considerato libero da vincoli di contratti agrari, secondo il tipo di coltura in atto al momento dell’emanazione del decreto di cui all’articolo 5.
2. Per le aree boschive, l’indennità di cui al comma 1 è riferita al valore del terreno; il legnatico può essere utilizzato dal proprietario, che provvede all’asporto del medesimo, a pena di decadenza, entro 30 giorni rispettivamente dalla data di accettazione dell’indennità e dalla data di notificazione del decreto di esproprio, salvo diversi accordi con il richiedente.”


ARTICOLO 4
1. Dopo l’articolo 7-quater della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, è inserito il seguente articolo:
“Art. 7-quinquies (Indennità per le aree edificabili)
1. Per le aree edificabili l’indennità di espropriazione è determinata in misura pari al valore venale del bene al momento dell’emanazione del decreto di cui all’articolo 5.
2. L’indennità di cui al comma 1 è ridotta del 25 per cento quando l’espropriazione è finalizzata all’insediamento di attività produttive su iniziativa pubblica nonché quando è finalizzata alla realizzazione di altri interventi di riforma economico-sociale.
3. Nelle zone di espansione per l’edilizia residenziale in cui parte della cubatura è destinata all’edilizia residenziale privata, per le aree destinate all’edilizia abitativa agevolata, alle relative opere di urbanizzazione ed ai servizi complementari l’indennità di cui al comma 1 è ridotta del 50 per cento in ragione del plusvalore delle aree destinate all’edilizia residenziale privata. Per la quota parte delle aree delle zone d’espansione eventualmente ceduta in eccesso rispetto a quanto previsto dall’articolo 37, comma 1, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, l’indennità di espropriazione corrisponde al valore venale del bene.
4. Per le aree destinate a servizi e attrezzature di interesse generale il valore venale è determinato tenendo conto delle caratteristiche dei terreni, del loro inserimento nel tessuto urbanistico e della destinazione urbanistica dei terreni circostanti.
5. Nel caso di espropriazione di aree destinate alla realizzazione di impianti di telecomunicazione, l’indennità di espropriazione corrisponde ai valori di cui al comma 2. Laddove non venga svolta solo un’attività istituzionale ma anche un’attività di tipo produttivo, se ne dovrà tenere conto per la determinazione dell’indennità dovuta per l’imposizione della servitù. Lo stesso vale anche per impianti già attivi, il cui esercizio è stato ampliato successivamente all’imposizione della servitù per un’attività di tipo produttivo.
6. Nel caso di espropriazione di aree, anche edificate, finalizzate al conseguimento di obiettivi di equilibrio e di sviluppo socio-economico e produttivo e alla conservazione o al miglioramento del livello occupazionale, concessionabili, anche parzialmente, per un periodo comunque non superiore a 30 anni, nel rispetto delle procedure comunitarie, e per un canone determinato tra il due ed il quattro per cento dell’indennità di espropriazione in ragione dell’ubicazione e dell’andamento del ciclo congiunturale, l’indennità di espropriazione corrisponde ai valori di cui al comma 2.”


ARTICOLO 5
1. L’articolo 8 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 8 (Indennità per le aree edificate)
1. L’indennità di espropriazione per le aree su cui esistono edifici, impianti o opere di urbanizzazione consiste nel valore venale al momento dell’emissione del decreto di cui all’articolo 5. Se la costruzione è stata eseguita senza concessione edilizia, o in contrasto con essa, o in base ad una concessione edilizia annullata, e non è stata ancora applicata la sanzione pecuniaria prevista dal vigente ordinamento urbanistico provinciale o da quello di tutela del paesaggio, l’indennità spetta per la sola area determinata ai sensi dell’articolo 7-quinquies. La regolarità totale o parziale delle eventuali costruzioni esistenti è documentata dal comune nel cui territorio si trovano gli edifici.”


ARTICOLO 6
1. Dopo l’articolo 8 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 8-bis (Rimborsi)
1. Ai soggetti espropriati spetta, oltre all’indennità di espropriazione, una somma pari a quella pagata dagli stessi
per qualsiasi imposta relativa all’ultimo trasferimento dell’immobile, precedente all’espropriazione, nonché a titolo di imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; il rimborso è effettuato dietro presentazione di idonea documentazione da produrre entro il termine di cui all’articolo 6, comma 1.”


ARTICOLO 7
1. L’articolo 10 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, è così sostituito:
“Art. 10 (Indennità per le servitù)
1. Per il danno permanente derivante dalla costituzione o estinzione coattiva di una servitù, al proprietario o all’avente diritto spetta un’indennità in proporzione alla diminuzione rispettivamente della redditività e del valore dell’immobile da asservire o asservito, valutato ai sensi degli articoli 7-quater, 7-quinquies, 8, 9, 13 e 14.
2. Per il danno derivante dall’imposizione della servitù di elettrodotto è corrisposto, per l’area su cui si proiettano i conduttori e insiste la relativa fascia di rispetto, un terzo dell’indennità di espropriazione della parte strettamente necessaria al transito per il servizio delle condutture;
per le aree occupate dai basamenti dei sostegni delle condutture o da cabine o costruzioni di qualsiasi genere, aumentate, ove occorra, da un’adeguata zona di rispetto, è corrisposta l’intera indennità di espropriazione.
3. Non è dovuta alcuna indennità per le servitù che possono essere conservate o trasferite senza danno o senza grave incomodo del fondo dominante o servente. In questo caso sono rimborsate le spese necessarie per l’esecuzione delle opere occorrenti per la conservazione o per la traslazione della servitù, salva, a chi promuove la procedura, la facoltà di farle eseguire egli stesso. Le suddette opere e spese sono indicate nella perizia.
4. Se il terreno asservito è coltivato direttamente dal proprietario o appartiene ad un’azienda agricola condotta dal proprietario, oltre all’indennità di cui al comma 1 è corrisposto un indennizzo per l’eventuale danno connesso alla perdita di frutti, al taglio di piante e loro reimpianto, ed alla minor redditività temporanea del fondo.
5. Se il terreno è coltivato da un affittuario o concessionario di bene di uso civico, l’indennizzo di cui al comma 4 è corrisposto direttamente a costui.
6. Per la costituzione coattiva della servitù di pista da sci e per impianti di risalita, in aggiunta all’indennità di cui al comma 1, sono risarciti annualmente, mediante apposita indennità, rispettivamente al proprietario e alle categorie di persone indicate al comma 5, i danni derivanti dall’utilizzo delle aree nonché quelli prodotti durante l’apprestamento della pista.”


ARTICOLO 8
1. Il comma 1 dell’articolo 13 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. Se l’area da espropriare è coltivata direttamente dal proprietario o appartiene ad una azienda agricola condotta dal proprietario, l’indennità di cui all’articolo 7-quater, commi 1 e 2, è moltiplicata per il coefficiente 3.”


ARTICOLO 9
1. Dopo l’articolo 14 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, è inserito il seguente articolo:
“Art. 14-bis (Indennizzo per il rilascio dell’immobile)
1. Se l’espropriazione richiede il rilascio dell’immobile, l’ente promotore dell’espropriazione provvede, su richiesta di chi utilizza l’immobile in base a titolo idoneo, a corrispondere ad esso un indennizzo a copertura delle spese sostenute per il trasferimento, nella misura massima calcolata secondo criteri determinati dalla Giunta provinciale; con la medesima deliberazione è definita la documentazione utile a comprovare le spese sostenute e sono stabiliti i termini per la presentazione della documentazione, comunque anteriori a quello di fine lavori.”


ARTICOLO 10
1. I commi 1 e 2 dell’articolo 19 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, sono così sostituiti:
“1. Dopo l’esecuzione di un’opera o intervento di pubblica utilità, se un fondo a tale fine espropriato non avesse avuto in tutto o in parte la destinazione prevista, gli espropriati o gli aventi causa da essi, che hanno la proprietà dei beni da cui fu distaccato quello espropriato, hanno diritto di ottenerne la restituzione entro dieci anni dal termine fissato per la fine dei lavori.
2. Il prezzo di tali fondi è determinato in base agli stessi criteri adottati per la valutazione fatta in precedenza durante la procedura di espropriazione, tenuto conto dello stato dei fondi al momento della restituzione. Ove più favorevole ai soggetti interessati, il prezzo di restituzione è determinato in misura pari all’indennità corrisposta per l’espropriazione, rivalutata secondo l’indice provinciale dei prezzi al consumo accertato dall’Istituto provinciale di statistica (ASTAT) con riguardo al periodo compreso tra la data del pagamento dell’indennità di espropriazione e la data di determinazione del prezzo di restituzione. Dal prezzo di restituzione sono comunque detratte, sulla base di idonea documentazione, le somme pagate a titolo di imposta in relazione all’indennità percepita. Le spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti alla restituzione sono a carico dell’ente espropriante, salvo che sia diversamente disposto da specifiche norme di legge.”


CAPO II
Modifiche della legge provinciale 26 febbraio 1981, n. 6, recante “Ordinamento piste da sci“


ARTICOLO 11
1. Il comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 26 febbraio 1981, n. 6, è così sostituito:
“1. Il procedimento per l’imposizione della servitù di pista è regolato, in quanto non diversamente previsto dalla presente legge, dalle disposizioni di cui alla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche.”
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 26 febbraio 1981, n. 6, è inserito il seguente comma:
“1-bis. Il procedimento per l’imposizione della servitù di pista può essere richiesto dagli interessati anche relativamente a piste da sci già in tutto o in parte realizzate ed utilizzate in base ad un accordo tra le parti, se detto accordo successivamente viene a scadere o viene contestato dai proprietari dei terreni.”
3. Il comma 6 dell’articolo 9 della legge provinciale 26 febbraio 1981, n. 6, è così sostituito:
“6. Per la determinazione dell’indennità dei danni elencati nel presente articolo valgono le disposizioni della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, in quanto non contrastanti con la presente legge.”


CAPO III
Modifiche della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, recante “Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea“


ARTICOLO 12
1. Il comma 1 dell’articolo 20 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così sostituito:
“1. All’espropriazione di beni immobili, di diritti relativi a beni immobili e alla costituzione coattiva di servitù, occorrenti per la costruzione e l’esercizio di linee funiviarie, si applicano, in quanto non diversamente previsto dalla presente legge, le disposizioni di cui alla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche.”
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 20 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è inserito il seguente comma:
“1-bis. Le disposizioni di cui alla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, si applicano, in quanto compatibili, anche all’espropriazione dei beni immobili e dei diritti relativi a beni immobili ed alla costituzione coattiva di servitù di cui all’articolo 22, occorrenti per l’esercizio di linee funiviarie già in tutto o in parte realizzate in base ad un accordo tra le parti, se detto accordo successivamente viene a scadere o viene contestato dai proprietari dei terreni.”


CAPO IV
Norme transitorie ed abrogazioni


ARTICOLO 13
Norma transitoria


1. Le disposizioni di cui all’articolo 10 della presente legge trovano applicazione ai procedimenti di restituzione avviati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.


ARTICOLO 14
Abrogazione


1. È abrogato l’articolo 35-quater della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche.


ARTICOLO 15
Entrata in vigore


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge della Provincia.
Bolzano, 13 novembre 2009


IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Dr. Luis Durnwalder


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