Il Consiglio provinciale
ha approvato
Il Presidente della Provincia
promulga la seguente legge:
CAPO I
COMMERCIO
ARTICOLO 1
Modifiche della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, recante “Nuovo ordinamento del commercio”
1. L’articolo 6 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, è così sostituito:
“Art. 6 (Grandi strutture di vendita)
1. Per grandi strutture di vendita si intendono gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a 500 metri quadrati.
2. L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata, previa delibera della Giunta provinciale, dall’assessore provinciale al commercio, nel rispetto delle norme commerciali ed urbanistiche, degli strumenti di pianificazione provinciale per le grandi strutture di vendita e degli strumenti urbanistici comunali, sentito il parere del comune competente, che dovrà pervenire entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
3. Le domande si intendono accolte se entro 90 giorni dalla data di ricevimento non viene adottato il provvedimento di diniego.”
2. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 8 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche, è così sostituita:
“b) essere divisi dai locali destinati al commercio all’ingrosso o ad altri usi mediante pareti stabili, da pavimento a soffitto o comunque di altezza minima di due metri e mezzo, anche se dotati di porte di comunicazione interna non accessibili al pubblico, esclusi i locali destinati a: pubblico esercizio, rivendita di generi di monopolio, cassa per distributori di carburante, laboratorio per piccoli lavori di riparazione e manutenzione degli articoli posti in vendita, installazione di apparecchi automatici e altri servizi quali fax, telefono e internet point. Più esercizi presenti all’interno dello stesso edificio, ferma restando la divisione con parete tra i rispettivi locali, possono usufruire di un’unica area casse, realizzata in uno spazio comune distinto dai locali destinati alla vendita al dettaglio e collocata prima della zona di uscita dall’edificio. II consumatore può accedere attraverso uno spazio comune, antistante l’area casse, a tutti i singoli esercizi commerciali, effettuando infine un unico pagamento presso l’area casse per tutte le merci acquistate.”
3. Nel comma 6 dell’articolo 10 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La Giunta provinciale stabilisce con deliberazione i generi alimentari che non possono essere venduti sottocosto.”
4. Dopo l’articolo 16-bis della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, è inserito il seguente articolo:
“Art. 16-ter (Rifornimento self-service di metano per autotrazione)
1. Fermo restando il rispetto di tutte le disposizioni europee e nazionali in materia di distributori stradali di metano per autotrazione, si consente la possibilità di rifornimento self-service anche al di fuori dell’orario di lavoro delle stazioni di servizio, purchè vengano adottati i provvedimenti di cui ai successivi commi.
2. Il gestore della stazione di servizio consegna, solo a quegli utenti che egli stesso ha informato sull’uso corretto del distributore self-service e il cui veicolo dispone di tutte le necessarie autorizzazioni in corso di validità, una chiave elettronica che autorizza l’azionamento del sistema “pre-pay”. L’utente autorizzato firma per ricevuta la presa in carico della chiave elettronica, che può utilizzare soltanto personalmente e per il rifornimento del veicolo specificato sul foglio che accompagna la consegna, assumendosi così ogni responsabilità in merito al corretto uso di questo sistema di rifornimento.
3. L’utente utilizza la chiave elettronica per un periodo massimo di un anno, e il rinnovo dell’uso è possibile solo previa verifica, da parte del gestore della stazione di servizio, del perdurare dell’idoneità sia dell’utente che del veicolo.”
CAPO II
ARTIGIANATO
ARTICOLO 2
Modifiche della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, recante “Ordinamento dell’artigianato”
1. Il comma 4 dell’articolo 5 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, è così sostituito:
“4. Qualora la forma prescelta sia quella della società o cooperativa a responsabilità limitata, l’impresa è considerata artigiana se la maggioranza degli amministratori o dei componenti del consiglio di amministrazione o nelle società composte da due soci almeno uno di essi, che assume la carica di amministratore, è in possesso dei requisiti previsti all’articolo 3, comma 1, e detiene più della metà del capitale sociale.”
2. Nel testo italiano dell’articolo 25, comma 1, lettere b), c), d) ed e), dell’articolo 29, comma 1, lettere b), c), d) ed e), dell’articolo 32, comma 1, lettere b), c), d) ed e) e dell’articolo 38, comma 1, lettere b), c), d) ed e) della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, le parole: “operaio specializzato o operaia specializzata” sono sostituite dalle parole: “operaio qualificato o operaia qualificata”.
3. L’alinea del comma 1 dell’articolo 27 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, è così sostituita:
“1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai seguenti impianti per edifici:”.
4. Il comma 4 dell’articolo 32 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, è così sostituito:
“4. Il solo esercizio di una sauna o di uno studio per abbronzatura non rientra nell’attività artigiana dell’estetista. L’esercizio di tali attività non è pertanto soggetto alle disposizioni del comma 1 del presente articolo, ma alla vigente normativa statale in materia sino all’entrata in vigore di una norma specifica in materia a livello provinciale.”
5. È abrogato il comma 13 dell’articolo 32 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1.
6. Nel testo tedesco la rubrica del capo III del titolo II della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, è così sostituita: “Ausübung der Berufe im Hygiene- und Körperpflegegewerbe”.
7. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 43 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, è così sostituita:
“a) denunci l’inizio di attività presso la Camera di commercio con un ritardo di oltre 60 giorni rispetto al termine prescritto;”.
8. Dopo la lettera e) del comma 2 dell’articolo 43 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, è aggiunta la seguente lettera:
“f) chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11.”
CAPO III
ALPINISMO
ARTICOLO 3
Modifica della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5, recante “Interventi della Provincia autonoma di Bolzano per il sostegno di rifugi alpini”
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5, e successive modifiche, è così sostituita:
“a) contributi a fondo perduto fino al 70 per cento della spesa ammessa;”.
ARTICOLO 4
Modifica della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, recante “Disciplina dei rifugi alpini – Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico provinciale”
1. Il comma 1 dell’articolo 12 della legge provinciale 7 giugno 1982, Nr. 22, è così sostituito:
“1. Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate alla competente ripartizione provinciale entro il 31 ottobre di ogni anno.”
ARTICOLO 5
Modifiche della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, recante “Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci”
1. Il comma 3 dell’articolo 3 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, e successive modifiche, è abrogato.
2. Il comma 7 dell’articolo 8 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, è così sostituito:
“7. L’esercizio dell’attività di maestro di sci per un periodo di tempo complessivamente non superiore a 15 giorni all’anno, da parte di maestri di sci provenienti con propri clienti da altri stati, regioni o dalla provincia di Trento, deve essere comunicato per iscritto almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’attività al collegio provinciale.”
3. Il comma 1 dell’articolo 11 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, è così sostituito:
“1. I maestri di sci abilitati all’esercizio della professione nelle discipline di cui all’articolo 3, comma 1, e nelle qualificazioni e specializzazioni di cui all’articolo 10, comma 1, nonché gli assistenti di scuola di sci di cui all’articolo 3, comma 2, devono frequentare i corsi di aggiornamento obbligatori organizzati dal collegio provinciale dei maestri di sci.”
4. La lettera a) del comma 4 dell’articolo 15 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, è così sostituita:
“a) la scuola di sci deve essere formata da maestri di sci iscritti a seconda della disciplina della scuola richiesta nell’elenco dei maestri di sci dell’albo provinciale in numero non inferiore a dieci, salve eventuali deroghe da concedersi di volta in volta dall’assessore provinciale competente, qualora nella zona interessata non esista ancora una scuola di sci nella disciplina richiesta e valutato il relativo fabbisogno;”.
5. Il comma 2 dell’articolo 19 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, è così sostituito:
“2. I maestri di sci che esercitano la professione autonomamente, senza l’intermediazione di una scuola di sci, devono comunicarlo prima dell’inizio dell’attività stagionale al consiglio direttivo del collegio provinciale, all’ufficio provinciale competente in materia e all’organizzazione del turismo competente territorialmente, con l’indicazione precisa dei dati personali, delle qualificazioni e specializzazioni, del numero di codice fiscale, della sede e dei recapiti, del territorio di competenza, delle tariffe applicate e dell’avvenuta assicurazione della responsabilità civile per i danni alla persona e alle cose dell’allievo e di terzi.”
6. Il comma 2 dell’articolo 24 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, è così sostituito:
“2. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti i criteri per l’erogazione e la liquidazione dei contributi e delle sovvenzioni, la documentazione richiesta e la data di presentazione delle domande.”
CAPO IV
ESERCIZI PUBBLICI E TURISMO
ARTICOLO 6
Modifiche della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, recante “Norme in materia di esercizi pubblici”
1. Il comma 1 dell’articolo 33 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. Gli esercizi ricettivi, esclusi i rifugi-albergo, le case per ferie, gli alberghi e gli ostelli per la gioventù, sono classificati, in base ai requisiti posseduti, con l’assegnazione di un numero di stelle da uno a cinque, quando si tratti di garnì, pensioni, alberghi, motels e villaggi-alberghi; con l’assegnazione di un numero di stelle da uno a quattro, quando si tratti di campeggi; con l’assegnazione di un numero di stelle da due a cinque, quando si tratti di residences, e con l’assegnazione di un numero di stelle da due a quattro, quando si tratti di villaggi turistici. Le case o appartamenti per vacanze sono classificati ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche.”
2. Il comma 2 dell’articolo 33 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, è così sostituito:
“2. La classificazione avviene in base ai requisiti obbligatori per la relativa classe di inquadramento, da determinarsi con regolamento di esecuzione, tenendo conto della dotazione, dei requisiti strutturali, dei servizi offerti e della qualificazione degli addetti. Con decreto del Presidente della Provincia vengono stabilite le modalità con cui devono essere resi pubblici i criteri di classificazione prescritti per ciascuna classificazione esistente.”
3. L’articolo 41 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 41 (Riposo settimanale)
1. Il Presidente della Provincia può determinare un numero minimo o massimo di giorni di riposo per settimana.
Parimenti può prevedere deroghe alla regola generale del riposo settimanale.
2. I giorni di riposo settimanale sono fissati dal sindaco, sentiti i rappresentanti locali dell’associazione professionale del settore alberghiero maggiormente rappresentativa. In ogni caso sarà cura del sindaco garantire un servizio di somministrazione continuo e adeguato.”
4. Dopo il comma 5 dell’articolo 54 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, è inserito il seguente comma:
“5-bis. Chiunque non rispetti il numero minimo di collaboratori richiesto per la rispettiva categoria di classificazione dell’esercizio ricettivo, è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative e pecuniarie:
a) alla prima violazione viene irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura da 3.333,00 euro a 10.000,00 euro; viene concesso un periodo di un anno entro il quale deve essere raggiunto il numero di collaboratori richiesto nell’arco del periodo prescritto sulla base dei criteri di classificazione in vigore; la classificazione viene nel frattempo mantenuta;
b) alla seconda violazione viene irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura da 3.333,00 euro a 10.000,00 euro per ogni collaboratore mancante; la classificazione viene mantenuta;
c) alla terza violazione la sanzione amministrativa pecuniaria di cui alla lettera b) viene raddoppiata e la classificazione revocata;
d) l’assessore provinciale al turismo può disporre un procedimento in base al quale il titolare della licenza è obbligato a presentare annualmente all’ufficio provinciale competente la documentazione attestante il numero di collaboratori; salvo quanto disposto dall’articolo 56, comma 1, l’assessore provinciale al turismo può incaricare degli addetti ai controlli di cui al presente articolo.”
ARTICOLO 7
Modifica della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, recante “Riordinamento delle organizzazioni turistiche”
1. Il comma 3 dell’articolo 23 della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, è così sostituito:
“3. L’Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano e l’Azienda di cura, soggiorno e turismo di Merano, dotate di autonomia amministrativa, hanno personalità giuridica di diritto pubblico con potestà statutaria e regolamentare e sono sottoposte al controllo e alla vigilanza della Giunta provinciale. Lo statuto viene deliberato dal rispettivo consiglio d’amministrazione con una maggioranza di due terzi dei componenti alla prima e seconda seduta e con la maggioranza assoluta dalla terza seduta in poi. Lo statuto così deliberato necessita dell’approvazione da parte della Giunta provinciale. Gli organi della rispettiva azienda sono il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori. Il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori vengono nominati dalla Giunta provinciale, venendo proposti due terzi dei rispettivi membri dal comune sede dell’azienda e dalle categorie corrispondenti. L’ammontare massimo delle indennità del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori viene fissato dalla Giunta provinciale.”
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 23 della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, sono inseriti i seguenti commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies, 3-septies, 3-octies e 3-nonies:
“3-bis. La Giunta provinciale esercita il controllo di legittimità sulle seguenti delibere:
a) i regolamenti e le loro modifiche;
b) il bilancio preventivo con programma di attività, le variazioni di bilancio ed i conti consuntivi;
c) il regolamento sul personale e la pianta organica;
d) gli acquisti, le alienazioni e le locazioni di beni immobili.
3-ter. Entro il 30 novembre di ciascun esercizio, la rispettiva azienda deve approvare il relativo bilancio preventivo per l’esercizio seguente e inviarlo alla Giunta provinciale per il controllo di legittimità, corredato del programma dell’attività da svolgersi durante l’esercizio stesso. Entro il 30 giugno di ogni anno, la rispettiva azienda approva il relativo conto consuntivo dell’esercizio precedente e lo trasmette alla Giunta provinciale per il controllo di legittimità, corredato delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori. Il presidente, qualora preveda che il bilancio non possa diventare esecutivo entro il 31 dicembre o comunque in caso di mancata esecutività entro tale termine, chiede al consiglio di amministrazione l’autorizzazione alla gestione del bilancio con riferimento a quello dell’esercizio scaduto, limitatamente ad un massimo di tre mesi ed ai relativi dodicesimi.
3-quater. Le deliberazioni del consiglio nelle materie di cui alle lettere a), b), c) e d) diventano esecutive, qualora la Giunta provinciale, alla quale devono essere inviate entro 15 giorni dalla data della deliberazione, nel termine di trenta giorni dalla ricezione delle stesse non abbia adottato un provvedimento di annullamento, dandone, entro il medesimo termine, comunicazione all’ente interessato. Il termine è sospeso per una sola volta se, prima della sua scadenza, il Presidente della Provincia o l’assessore competente chieda chiarimenti o elementi integrativi dì giudizio all’ente deliberante. In tal caso, il termine per l’annullamento riprende a decorrere dal momento della ricezione degli atti richiesti. Le deliberazioni decadono, qualora l’ente non ottemperi, entro trenta giorni dal ricevimento, alla richiesta di elementi integrativi di giudizio.
3-quinqies. La Giunta provinciale può indicare all’ente interessato le modificazioni da apportare alle risultanze del rendiconto della gestione, con l’invito ad adottarle entro il termine massimo di 30 giorni. Nel caso di mancata adozione delle modificazioni entro detto termine o di annullamento della deliberazione di adozione del rendiconto della gestione da parte della Giunta provinciale, questa provvede alla nomina di un commissario per la redazione del conto stesso.
3-sexies. La Giunta provinciale può, inoltre, procedere allo scioglimento del consiglio di amministrazione e alla nomina di un commissario per accertate gravi deficienze amministrative, persistenti inadempienze o per altre irregolarità non compatibili con il normale funzionamento dell’azienda. In questi casi il rinnovo del consiglio è effettuato entro il termine di tre mesi.
3-septies. Alla struttura dirigenziale ed ai dirigenti dell’Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano e dell’Azienda di cura, soggiorno e turismo di Merano sono applicate, per quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche. La nomina di un dirigente per ente può essere conferita anche ad una persona estranea all’amministrazione, fatte salve le altre condizioni di cui all’articolo 14, comma 2, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche.
3-octies. Gli incarichi dirigenziali conferiti prima dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 3-septies sono confermati.
3-nonies. Le aziende già istituite alla data di entrata in vigore della presente legge conservano il riconoscimento e la denominazione loro attribuita. Il nuovo statuto deve essere approvato entro il termine pe¬rentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Trascorso tale termine, agli organi nominati vengono applicati gli articoli 33, 34 e 35 della legge provinciale 22 ottobre 1993, Nr. 17, e successive modifiche.”
ARTICOLO 8
Abrogazione
1. La legge provinciale 6 settembre 1976, n. 41, e successive modifiche, è abrogata.
CAPO V
MINIERE
ARTICOLO 9
Modifiche della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, recante “Disciplina delle cave e delle torbiere”
1. Gli articoli da 1 a 13 della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, e successive modifiche, sono così sostituiti:
“Art. 1 (Ambito di applicazione)
1. Le norme contenute nella presente legge si applicano a tutte le cave e torbiere, ai relativi impianti fissi e mobili, nonché alle infrastrutture e discariche di materiali di cava per le quali non sia necessaria una concessione ai sensi della legge provinciale 10 novembre 1978, n. 67.
2. Sono escluse le escavazioni di materiale grezzo negli alvei del demanio idrico provinciale, così come definito all’articolo 14 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche.
Art. 2 (Coltivazione delle cave e delle torbiere)
1. La coltivazione delle
cave e delle torbiere per l’utilizzazione delle sostanze minerali, la costruzione e l’esercizio dei relativi impianti fissi e mobili e delle infrastrutture, nonché l’utilizzo delle discariche di materiali di cava sono subordinati ad autorizzazione e si svolgono nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dell’ambiente. Il rilascio di detta autorizzazione deve avvenire tenendo conto delle attuali necessità di estrazione nonché di altre autorizzazioni eventualmente già rilasciate per la stessa zona.
Art. 3 (Presentazione ed istruttoria delle domande di coltivazione)
1. La domanda di autorizzazione alla coltivazione di una cava o di una torbiera va presentata dal proprietario del suolo, dall’usufruttuario, dall’enfiteuta, dai loro aventi causa oppure da un terzo autorizzato dal proprietario del suolo all’ufficio provinciale competente per le cave e le miniere; va corredata dalla documentazione prevista nel regolamento di esecuzione.
2. All’atto della presentazione della domanda di cui al comma 1 va presentata l’autorizzazione da parte del proprietario del suolo. L’ufficio provinciale competente per le cave e le miniere trasmette la domanda al comune territorialmente interessato e ai comuni confinanti direttamente interessati dalla coltivazione, i quali esprimono il proprio parere entro 30 giorni.
Acquisiti i pareri dei comuni oppure decorso il termine previsto per l’acquisi¬zione degli stessi, l’ufficio provinciale competente per le cave e le miniere acquisisce, nel rispetto di quanto prescritto dalla legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, e successive modifiche, il parere della Conferenza di servizi in materia ambientale ovvero la pronuncia sulla valutazione di impatto ambientale.
Art. 4 (Autorizzazione alla coltivazione)
1. Il parere positivo rilasciato dalla Conferenza di servizi in materia ambientale oppure il provvedimento positivo rilasciato nell’ambito della procedura di impatto ambientale
costituisce la base per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’assessore competente per materia.
2. Il rilascio dell’autorizzazione avviene nel rispetto del seguente ordine:
proprietario del suolo, usufruttuario, enfiteuta oppure i loro aventi causa.
Il rispettivo titolo e il possesso del consenso espresso dal proprietario del suolo devono essere provati.
3. Con il provvedimento di autorizzazione è approvato il disciplinare sull’esercizio della cava o torbiera.
4. Il disciplinare contiene le prescrizioni indicate nell’autorizzazione e nel parere e fissa la durata dell’autorizzazione, tenuto conto dell’entità del giacimento e della sua razionale utilizzazione, nonché le misure atte a contenere eventuali danni causati ai terreni confinanti dalle attività connesse all’esercizio della cava o torbiera.
5. Copia dell’autorizzazione è comunicata al sindaco del comune competente, il quale rilascia la concessione edilizia relativamente agli impianti, agli immobili e alle infrastrutture compresi nel progetto, che, ai sensi della normativa vigente, soggiacciono all’obbligo della concessione edilizia.
6. L’autorizzazione ha una durata massima di dieci anni. In caso di coltivazione in sotterraneo, l’autorizzazione può avere una durata di 20 anni.
7. Su richiesta motivata, l’assessore competente può prorogare l’autorizzazione fino ad un massimo di otto anni.
8. Sulle aree estrattive dotate di impianti di lavorazione autorizzati ai sensi del presente articolo è consentita la lavorazione di materiali inerti provenienti anche da altre cave, sbancamenti, scavi, gallerie, fiumi, torrenti, rii o zone colpite da eventi naturali eccezionali ubicati ad una distanza non superiore a 15 chilometri dall’impianto.
9. La realizzazione e l’esercizio di impianti per la lavorazione di materiali diversi da quelli indicati nel comma 8, nonché impianti per la produzione di calcestruzzi o di conglomerati bituminosi e impianti di riciclaggio dei materiali da costruzione e demolizione sono consentiti solo su aree destinate nei piani urbanistici comunali alla lavorazione di ghiaia, ad eccezione di impianti temporanei interni ai cantieri.
10. In caso di esito sfavorevole dell’istruttoria, il direttore della ripartizione provinciale competente comunica al richiedente i motivi del diniego e ne dà notizia al sindaco del comune territorialmente competente.
11. Contro il provvedimento del direttore della ripartizione provinciale competente è ammesso ricorso gerarchico alla Giunta provinciale ai sensi della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche. La Giunta provinciale decide entro 90 giorni, sentito l’ufficio provinciale competente per le cave e le miniere.
Art. 5 (Trasferimento dell’autorizzazione) - 1. L’autorizzazione alla coltivazione di cui all’articolo 4 è personale. In caso di trasferimento del diritto di coltivazione, l’avente causa deve chiedere il subingresso nella titolarità dell’autorizzazione. Dal momento del trasferimento egli subentra in tutti gli obblighi stabiliti nel provvedimento originario.
2. Fermi restando la titolarità dell’autorizzazione e gli obblighi previsti a carico del titolare, la coltivazione della cava e della torbiera può essere ceduta a terzi.
3. Dopo la verifica della capacità tecnica ed economica degli interessati da parte dell’ufficio provinciale competente per le cave e le miniere, l’assessore provinciale competente autorizza la cessione dell’effettivo utilizzo.
4. Il trasferimento dell’autorizzazione e ogni altra disposizione dell’assessore riguardanti la proroga, la sospensione, la decadenza o la revoca sono comunicati al comune territorialmente competente.
Art. 6 (Garanzie per la regolare esecuzione dei lavori)
1. Nel provvedimento di autorizzazione l’assessore provinciale competente stabilisce l’ammontare
del deposito cauzionale o della fideiussione bancaria che il richiedente è tenuto a prestare all’ufficio provinciale competente per le cave e le miniere, prima dell’inizio dei lavori, a garanzia della regolare esecuzione dei lavori di coltivazione, di sistemazione e di ripristino paesaggistico ambientale, per la possibilità dell’utilizzazione a fini agricoli e forestali nonché per risarcire i danni a terzi derivanti dall’esercizio della cava o della torbiera. Tale importo, che deve essere adeguato annualmente in base all’indice ISTAT, viene fissato su proposta della Conferenza di servizi in materia ambientale o del Comitato VIA in relazione al quantitativo autorizzato e alle difficoltà del ripristino ambientale e paesaggistico.
2. In caso di escussione della cauzione prima dello svincolo finale, il titolare è tenuto a ripristinare il valore iniziale della cauzione.
3. Lo svincolo della fideiussione o la restituzione del deposito cauzionale è da effettuarsi dopo che l’ufficio provinciale competente per le cave e le miniere, sentiti gli organi di cui all’articolo 4, comma 1, abbia accertato la conformità dei lavori eseguiti alle prescrizioni contenute nell’autorizzazione e nel relativo disciplinare.
4. Qualora il titolare dell’autorizzazione non abbia provveduto a realizzare i relativi lavori entro i termini prescritti, il direttore della ripartizione provinciale competente può disporne l’esecuzione d’ufficio. Dopo aver acquisito almeno tre offerte, il direttore della ripartizione provinciale competente determina l’importo necessario per l’esecuzione dei lavori e dispone che tale importo venga prelevato dal deposito cauzionale e fatto confluire nel bilancio provinciale o che per tale importo venga escussa la fideiussione bancaria. Qualora l’importo del deposito cauzionale o quello garantito dalla fideiussione bancaria non dovesse coprire le spese necessarie per l’esecuzione dei lavori previsti, tutte le altre spese vanno a carico del titolare dell’autorizzazione.
Art. 7 (Decadenza e revoca dell’autorizzazione)
1. L’assessore provinciale competente pronuncia la decadenza dell’autorizzazione, qualora l’esercente diffidato non ottemperi alle prescrizioni o si renda inadempiente agli obblighi derivanti dall’autorizzazione oppure dalle norme contenute in leggi, regolamenti o prescrizioni. Il relativo provvedimento è comunicato al titolare dell’autorizzazione, all’esercente e al comune competente per territorio.
2. Il titolare dell’autorizzazione nonché l’esercente sono tenuti in solido a risarcire ogni danno a terzi derivante dall’esercizio della cava o della torbiera; in caso contrario, l’autorizzazione può essere sospesa fino al risarcimento dei danni.
3. Qualora l’esercente non sia proprietario, usufruttuario o enfiteuta del suolo o loro avente causa a qualunque titolo, verificatisi i presupposti per pronunciare la sospensione di cui ai commi precedenti, uno di essi può chiedere il subingresso nell’autorizzazione, assumendosi tutti gli obblighi di legge e quelli derivanti dal provvedimento di autorizzazione.
4. La Giunta provinciale può revocare in ogni momento l’autorizzazione per sopravvenute e motivate esigenze di pubblica utilità.
Art. 8 (Obblighi degli esercenti)
1. Gli esercenti, i preposti e gli operai devono prestare particolare attenzione nell’esecuzione dei lavori, secondo i dettami dell’arte e la scrupolosa osservanza delle norme di polizia mineraria
e di quelle relative alla salute e sicurezza dei lavoratori.
2. Gli esercenti devono mettere a disposizione dell’amministrazione provinciale tutti i mezzi necessari per ispezionare i lavori.
3. Il personale tecnico addetto all’ufficio provinciale competente per le cave e le miniere riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128.
Art. 9 (Obblighi del titolare dell’autorizzazione)
1. I titolari dell’autorizzazione alla coltivazione comunicano periodicamente all’ufficio
provinciale competente per le cave e le miniere i dati statistici relativi ai materiali estratti, secondo le istruzioni da esso impartite, e forniscono le notizie e i chiarimenti che venissero richiesti sui dati medesimi.
Art. 10 (Oneri di coltivazione) - 1. Il titolare dell’autorizzazione versa annualmente al comune sul cui territorio è ubicata l’attività estrattiva un onere di coltivazione a titolo di indennizzo per i disagi derivanti dall’attività estrattiva. L’ammontare dell’onere è determinato con regolamento di esecuzione, tenuto conto del tipo e della qualità di materiale estratto.
Art. 11 (Sanzioni) - 1. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato a norma delle vigenti leggi, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:
a) da 3.200 euro a 25.000 euro per chi intraprende lavori di coltivazione senza la prescritta autorizzazione;
b) da 1.000 euro a 6.000 euro per chi non ottempera alle singole prescrizioni del disciplinare relativo all’autorizzazione oppure esegue attività non previste nel progetto autorizzato.
Art. 12 (Vigilanza)
1. Il controllo sull’osservanza delle norme della presente legge è affidato a funzionari dell’amministrazione provinciale appositamente incaricati, agli organi di polizia mineraria, polizia forestale e polizia locale.
2. Possono procedere all’accertamento delle infrazioni alla presente legge gli organi di sicurezza pubblica, su richiesta del Presidente della Provincia, nonché gli organi di polizia mineraria, polizia forestale e polizia locale, nonché i funzionari dell’amministrazione provinciale a tal fine autorizzati dal Presidente della Provincia.
3. Il personale incaricato di vigilare sull’osservanza della presente legge può accedere in qualsiasi momento alle aree interessate e procedere alle rilevazioni occorrenti e a tutti gli altri controlli necessari.
Art. 13 (Norme transitorie)
1. Il piano provinciale delle cave e delle torbiere è uno strumento di pianificazione e programmazione. Le domande di autorizzazione alla coltivazione le cui aree sono inserite nel piano
provinciale, vengono trattate con priorità. Le aree estrattive determinate nel piano provinciale sono evidenziate nei piani urbanistici comunali, sovrapponendo alle destinazioni urbanistiche vigenti la destinazione “area estrattiva”.”
2. Gli articoli 14, 15, 16 e 17 della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, e successive modifiche, sono abrogati.
ARTICOLO 10
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge della Provincia.
Bolzano, 13 novembre 2009
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Dr. Luis Durnwalder