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NORMATIVA
Normativa regionale - Toscana

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Legge regionale Toscana, 24 dicembre 2013, n. 77
Legge finanziaria per l'anno 2014
 
PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l'articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettere a), c), e), n), v) e z), dello Statuto;
Visto il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004);
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
Visto il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario);
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6);
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 ''Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio");
Vista la legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche);
Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);
Vista la legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale);
Vista la legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo);
Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);
Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);
Vista la legge regionale 19 dicembre 2003, n. 58 (Legge finanziaria per l'anno 2004);
Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne);
Vista la legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali);
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale);
Vista legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio);
Vista la legge regionale 21 dicembre 2007, n. 67 (Legge finanziaria per l'anno 2008);
Vista la legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana S.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana S.p.A);
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);
Vista la legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente);
Vista la legge regionale 29 dicembre 2009 n. 87 (Trasformazione della società ''Agenzia regione recupero risorse S.p.A.'' nella società ''Agenzia regionale recupero risorse S.p.A.'' a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25);
Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011);
Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012);
Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);
Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007);
Vista la legge regionale 6 giugno 2012, n. 27 (Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica);
Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013);
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione regionale per le pari opportunità nella seduta del 4 dicembre 2013;
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 4 dicembre 2013;

Considerato quanto segue:

Per quanto concerne il capo I:

1. la legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), che all'articolo 90 ha istituito l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili, rinviava ad un regolamento ministeriale mai adottato. Pertanto, la Regione, nonostante la previsione contenuta nella l.r. 58/2003, non ha mai istituito tale imposta;
2. La facoltà di soppressione del tributo da parte della Regione è sancita dal d.lgs. 68/2011, e peraltro l'obiettivo della Regione di favorire il sistema aeroportuale toscano può raggiungersi anche mediante il contenimento della pressione fiscale a carico degli operatori di tale settore;
Per quanto concerne il capo II, sezione I:
3. E' opportuno, alla scadenza del triennio di efficacia delle misure di contenimento della spesa degli enti dipendenti sancite dalla l.r. 65/2010, rinnovare tali misure eventualmente rimodulando gli obiettivi;
Per quanto concerne il capo II, sezione II:
4. E' opportuno intervenire sulle disposizioni che disciplinano il rapporto dell'amministratore unico della società Sviluppo Toscana S.p.A al fine di superare alcune criticità, in particolare in relazione al carattere non esclusivo di tale rapporto;
5. E' opportuno allineare la l.r. 28/2008 alla costante giurisprudenza europea e amministrativa italiana che non esclude per le società ''in house providing '' la possibilità di realizzare una parte marginale della propria attività con soggetti diversi dall'ente controllante;
Per quanto concerne il capo II, sezione III:
6. In attuazione dell'articolo 4 del d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012, occorre adeguare la l.r. 87/2009 relativamente alle disposizioni che disciplinano la composizione dell'organo amministrativo dell'Agenzia regionale recupero risorse S.p.A.;
Per quanto concerne il capo III, sezione I:
7. E' opportuno, nell'esercizio di una competenza legislativa regionale confermata in tema di autorità di bacino, in attesa del superamento da parte del legislatore statale della fase transitoria mediante l'attivazione delle autorità di distretto, dettare nuove e diverse disposizioni organizzative per l'esercizio delle funzioni delle autorità;
Per quanto concerne il capo III, sezione II:
8. E' opportuno semplificare gli adempimenti in capo ai piccoli comuni e alle unioni di comuni per la concessione dei contributi e modificare la disciplina dei contributi per le fusioni e le incorporazioni di comuni;
Per quanto concerne il capo IV, sezione I:
9. Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99), è stato molto ampliato il territorio regionale interessato da attività di tipo geotermico. Poiché la norma stabilisce che il gettito dei canoni minerari abbia finalità di compensazione territoriale, è opportuno estendere tale compensazione a tutte le aree recentemente coinvolte da attività geotermiche, anche se ancora in fase di ricerca della risorsa, allo scopo di garantire una più diffusa tutela ambientale;

Per quanto concerne il capo IV, sezione III:

10. Al fine di sostenere e promuovere interventi per la messa in sicurezza sismica, il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici nonché degli investimenti in energie rinnovabili, è necessario istituire un fondo per la concessione di garanzie finanziarie e la concessione di contributi in conto interessi, cui si affiancano anche le misure già previste dall'articolo 103 della l.r. 66/2011;
Per quanto concerne il capo IV, sezione IV:
11. E' necessario sostenere la redazione dei piani per la mobilità ciclistica ai sensi dell'articolo 3, comma 5, e dell'articolo 11, comma 4, della l.r. 27/2012;
12. E' necessario integrare il concorso finanziario della Regione alla progettazione e prevedere il concorso finanziario alla realizzazione degli interventi sul sistema tangenziale di Lucca di cui all'articolo 45 bis della l.r. 77/2012;
13. Al fine di garantire la realizzazione di tratti di viabilità nella Provincia di Arezzo che svolgono una funzione strategica di connessione con aree logistiche e industriali, è necessario attribuire contributi straordinari agli enti locali compenti alla loro realizzazione;
14. Al fine di riqualificare la viabilità di accesso all'area demaniale del Pratomagno nelle Provincie di Firenze e Arezzo, è necessario attribuire contributi straordinari agli enti competenti;
15. Al fine di favorire l'adduzione degli utenti verso il sistema del trasporto pubblico locale dell'area urbana di Pistoia è necessario realizzare un parcheggio scambiatore intermodale e terminal bus a sud della stazione ferroviaria di Pistoia;
16. Occorre potenziare e qualificare il sistema aeroportuale toscano in attuazione degli strumenti di pianificazione e programmazione regionale;

Per quanto concerne il capo V:

17. A seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 9 agosto 2013, n. 47 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2013), che ha abrogato l'articolo 17 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica), sono state soppresse le proiezioni farmaceutiche. Al fine di fugare ogni dubbio interpretativo ed evitare il rischio di contenzioso amministrativo è necessario esplicitare, con una norma di interpretazione autentica, che rimangono in vita le proiezioni già istituite alla data di entrata in vigore della l.r. 47/2013;
18. Al fine di garantire un più omogeneo processo di innovazione e sviluppo in sanità a livello regionale si stabilisce una specifica procedura di valutazione della programmazione degli investimenti delle aziende sanitarie e degli enti del servizio sanitario regionale;
19. E' necessario introdurre alcune misure di contenimento e di razionalizzazione della spesa sanitaria in attuazione di quanto previsto dal d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012;
20. E' necessario sostenere il rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale delle aziende sanitarie sia rinforzando la dotazione finanziaria per l'anno 2014, disposta dalla l.r. 66/2011, sia predisponendo quella per il biennio 2015 - 2016;

Per quanto concerne il capo VI:

21. Al fine di sviluppare e sostenere le politiche attive contro la povertà e per la coesione sociale, è necessario rifinanziare le misure relative a fondi per il microcredito allo scopo di garantire un aiuto alle persone in condizioni di particolare vulnerabilità e alle famiglie che si trovano in situazioni di emergenza;
22. È necessario sostenere economicamente le famiglie, sulla base della loro condizione economica, per la frequenza di scuole dell'infanzia paritarie, degli enti locali e private, tramite un intervento gestito dai comuni;

Per quanto concerne il capo VII:

23. Sussiste la necessità di disporre di una rete di vigilanza sugli obblighi del gestore di tutti i servizi di trasporto pubblico locale diffusa su tutto il territorio regionale, al fine di assicurare l'efficienza del trasporto pubblico stesso. Risulta quindi necessario prevedere la possibilità per la Regione, per i servizi ferroviari e marittimi, di avvalersi del personale degli enti locali che esercita l'attività di vigilanza, previa stipula di apposita convenzione;
24. Si rende necessario continuare a garantire l'erogazione delle borse di studio e di tutti i servizi rientranti nell'ambito del diritto allo studio universitario, dedicando a ciò un'apposita disposizione normativa, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del d. lgs. 68/2012;
25. È opportuno prorogare al 20 marzo 2015, il termine previsto dall'articolo 19, comma 1, della l.r. 8/2006 per l'adeguamento delle piscine in esercizio, in ragione dell'attuale congiuntura economica e della gravosità degli oneri di adeguamento;
26. E' necessario disporre la modifica dell'articolo 25 della l.r. 1/2009 per conformare la normativa regionale sia alle disposizioni dell'Unione europea, sia alla recente legge nazionale, nonché per prevenire possibili contenziosi in sede di giurisdizione amministrativa a fronte delle sempre più numerose impugnative dei bandi di concorso per il carattere discriminatorio dei medesimi, che quasi sempre si risolvono in senso favorevole ai cittadini extracomunitari e con la condanna dell'amministrazione a modificare il bando di concorso impugnato;
27. Vista la situazione di congiuntura economica e, in particolare, la grave situazione di crisi in cui versa il settore dell'edilizia in Toscana e poiché il 31 dicembre 2013 scade l'efficacia della l.r. 24/2009, si ritiene opportuno prorogare di un anno l'efficacia della medesima al fine di contribuire al riavvio dell'attività di edilizia privata;
28. E' opportuno sostenere le attività, esperienze e buone pratiche presenti sul territorio regionale, coerenti con gli obiettivi della programmazione regionale in materia di educazione ed istruzione;
29. E' necessario garantire un sostegno economico che assicuri la continuazione dell'attività degli istituti superiore di studi musicali toscani che garantiscono l'offerta di alta formazione musicale sul territorio regionale;
30. E' necessaria la previsione della contribuzione straordinaria in favore della società Etruria Innovazione S.c.p.A. volta a sostenere e favorire definitivamente la positiva conclusione della procedura di liquidazione della stessa ed evitarne il fallimento, anche per soddisfare in via esclusiva gli eventuali ulteriori oneri verso i dipendenti della società ove non fosse concesso il sostegno della cassa integrazione guadagni per i lavoratori ancora in carico alla società fino al 31 dicembre 2013;
31. E' necessario garantire la continuità del servizio di gestione dei rifiuti e del trasporto pubblico locale e scongiurare il rischio, concreto ed imminente, di interruzioni di servizi essenziali per la collettività, nelle more dell'espletamento delle procedure di affidamento del servizio al gestore unico, rispettivamente, da parte delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e da parte della Regione;
32. Il protrarsi della grave crisi economica finanziaria nonché l'applicazione dei vincoli derivanti dal rispetto del patto di stabilità, con i conseguenti limiti alla riprogrammazione delle risorse, rende finanziariamente insostenibile per gli enti locali il ricorso ad onerosi duplicati di procedimenti di affidamento per tempi limitati e con ulteriori costi per procedure d'urgenza. E' pertanto indispensabile prevedere la possibilità, per i gestori operanti al 31 dicembre 2013, di proseguire l'espletamento del servizio per il tempo strettamente necessario a consentire lo svolgimento della procedura di gara e la stipula del nuovo contratto, attraverso l'attivazione della proroga tecnica delle gestioni esistenti o, per il trasporto pubblico locale, la reiterazione degli obblighi di servizio pubblico in essere, in coerenza con i principi della legislazione comunitaria;
33. E' opportuno posticipare al 2014 l'applicazione dell'articolo 8, comma 2, della l.r. 3/1994 che sancisce l'esclusione dalla ripartizione delle risorse regionali delle province che non hanno approvato il piano faunistico venatorio, poiché, a causa del sopraggiungere di eventi calamitosi, alcune province non sono state in grado di rispettare i termini previsti dall'articolo sopracitato per l'approvazione del piano faunistico venatorio, poiché totalmente assorbiti nella risoluzione delle situazioni emergenziali sopracitate;
34. L'area sperimentale di Sesta, localizzata nel Comune di Radicondoli, rappresenta un elemento centrale per l'attrazione di sviluppo tecnologico e produttivo per il settore geotermico.

Per quanto concerne il capo IX:

35. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

CAPO I
- Disposizioni in materia di entrata

Art. 1
- Abrogazione dell'articolo 11 della l.r. 58/2003

1. L'articolo 11 della legge regionale 19 dicembre 2003, n. 58 (Legge finanziaria per l'anno 2004) è abrogato.

CAPO II
- Disposizioni per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica

SEZIONE I
- Disposizioni in materia di enti dipendenti

Art. 2
- Concorso degli enti dipendenti agli obiettivi del patto di stabilità interno

1. Gli enti dipendenti di cui all'articolo 50 dello Statuto concorrono alla realizzazione degli obiettivi del patto di stabilità interno attraverso:
a) il contenimento dei costi di funzionamento della struttura finalizzato al contenimento dell'onere a carico del bilancio regionale;
b) il raggiungimento del pareggio di bilancio.
2. Ai fini degli obiettivi di cui al comma 1, la Giunta regionale può impartire con propria deliberazione specifici indirizzi.
3. La verifica di coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità interno è effettuata in sede di approvazione del bilancio preventivo. La valutazione del rispetto degli obiettivi è effettuata in sede di approvazione del bilancio di esercizio.
4. Nel triennio 2014 - 2016, l'obiettivo di cui al comma 1, lettera a), è perseguito attraverso:
a) riduzione del 5 per cento della spesa per il personale, per gli enti che al 31 dicembre 2013 hanno realizzato un risparmio di spesa inferiore a quello richiesto all'articolo 2, comma 5, lettera a), della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011);
b) mantenimento della spesa per il personale ad un livello non superiore a quello sostenuto nell'anno 2013 per gli enti che hanno già raggiunto l'obiettivo di cui all'articolo 2, comma 5, lettera a), della l.r. 65/2010, fatti salvi gli oneri derivanti da figure professionali tecniche infungibili previste da leggi regionali; il carattere infungibile della figura professionale è riconosciuto, previa richiesta dell'ente interessato, con deliberazione della Giunta regionale;
c) massima riduzione delle sedi in locazione, da realizzare con il preferenziale utilizzo del patrimonio immobiliare regionale e di eventuali disponibilità immobiliari di altri enti;
d) massimo ricorso ai contratti aperti per l'acquisto di forniture e servizi di cui all'articolo 53 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).
5. Qualora non sia possibile il contenimento della spesa del personale secondo quanto previsto dal comma 4, lettere a) e b), è ammessa la riduzione delle spese generali dell'ente nella misura necessaria a realizzare, in valore assoluto, lo stesso risparmio di spesa.
6. L'organo amministrativo illustra nella relazione al bilancio preventivo e al bilancio di esercizio le misure da adottare o adottate per la riduzione dei costi di funzionamento, i risparmi per ciascuna di esse attesi o conseguiti e, nel caso di scostamenti, le motivazioni e le misure che intende adottare per recuperarli nell'anno successivo a quello in cui si è manifestato.

SEZIONE II
- Modifiche alla legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana S.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana S.p.A.)

Art. 3
- Modifiche all'articolo 2 della l.r. 28/2008

1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana spa), è sostituito dal seguente: ''La società Sviluppo Toscana S.p.A. opera prevalentemente a supporto della Regione e degli enti dipendenti, nel rispetto dei requisiti della legislazione comunitaria in materia di ''in house providing'', nel quadro delle politiche di programmazione regionale ed ha il seguente oggetto sociale: ''.

Art. 4
- Modifiche all'articolo 6 della l.r. 28/2008

1. Il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 28/2008 è sostituito dal seguente:
''3. Il trattamento economico spettante all'amministratore unico con funzioni di direzione, è determinato dall'assemblea con riferimento agli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, nel limite massimo di quelli spettanti ai dirigenti responsabili di area di coordinamento ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti. ''.
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 28/2008 è inserito il seguente:
''3 bis. La durata dell'incarico dell'amministratore unico è individuata dall'assemblea nel rispetto di quanto previsto dallo statuto, nei limiti dell'articolo 2383 del codice civile. ''.
3. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 6 della l.r. 28/2008 è inserito il seguente:
''3 ter. L'incarico di amministratore unico è disciplinato con contratto di diritto privato, ha carattere di esclusività e, per i dipendenti pubblici, è subordinato al collocamento in aspettativa o fuori ruolo. ''.
4. Dopo il comma 3 ter dell'articolo 6 della l.r. 28/2008 è inserito il seguente:
''3 quater. Il comma 3 si applica all'amministratore unico di Sviluppo Toscana S.p.A. in carica al momento dell'entrata in vigore dello stesso, dalla data di adeguamento del suo rapporto con la società fino alla sua naturale scadenza, individuata ai sensi del comma 3 bis. ''.

Art. 5
- Modifiche all'articolo 8 della l.r. 28/2008

1. Il comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 28/2008 è abrogato.

SEZIONE III

- Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società ''Agenzia regione recupero risorse S.p.A.'' nella società ''Agenzia regionale recupero risorse S.p.A.'' a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25)

Art. 6
- Modifiche al preambolo della l.r. 87/2009

1. Al considerato numero 7 del preambolo della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società ''Agenzia regione recupero risorse S.p.A.'' nella società ''Agenzia regionale recupero risorse S.p.A.'' a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25) le parole: ''ambiti territoriali ottimali (ATO) per la gestione integrata dei rifiuti urbani di cui all'articolo 24 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25'' sono sostituite dalle seguenti ''Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui all'articolo 31 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007) ''.

Art. 7
- Modifiche all'articolo 2 della l.r. 87/2009

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 87/2009 è sostituita dalla seguente:
''b) le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui all'articolo 31 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007). ''.

Art. 8
- Modifiche all'articolo 10 della l.r. 87/2009

1. L'articolo 10 della l.r. 87/2009 è sostituito dal seguente:
''Art. 10 - Consiglio di amministrazione
1. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da tre membri, di cui:
a) due dipendenti della regione nominati dal Consiglio regionale nel rispetto di quanto previsto all'articolo 22 bis della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della regione);
b) un membro con funzioni di presidente e amministratore delegato nominato dal Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b), della l.r. 5/2008, tra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di comprovata esperienza manageriale o, in alternativa, con documentata esperienza di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private equiparabili alla società per entità di bilancio e complessità organizzativa.
2. La durata in carica del consiglio di amministrazione è individuata dall'assemblea nel rispetto di quanto previsto dallo statuto.
3. L'amministratore delegato ha la rappresentanza legale della società ed esercita i poteri delegati dal consiglio di amministrazione nei limiti e secondo le modalità determinate dallo statuto.
4. Quando, oltre alla Regione, partecipano alla società altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2:
a) la nomina dei membri del consiglio di amministrazione che non hanno funzioni di amministratore delegato è effettuata dal Consiglio regionale tra i dipendenti degli enti soci, previa intesa tra la Regione e gli altri enti soci. Uno dei membri è scelto tra i dipendenti della Regione Toscana;
b) la nomina del membro del Consiglio di amministrazione con funzioni di amministratore delegato è effettuata dal Presidente della Giunta regionale, previa intesa con gli altri enti soci, fra soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera b).
5. Il compenso annuale lordo, omnicomprensivo, spettante ai membri del consiglio di amministrazione di cui al comma 1, lettera a), è determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale) ed è soggetto all'applicazione dell'articolo 4, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Al presidente del consiglio di amministrazione con funzioni di amministratore delegato spetta un unico compenso annuale lordo, omnicomprensivo, determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 20/2008.
6. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo sono approvate le modifiche allo statuto previste dai commi da 1 a 5. ''.

Art. 9
- Modifiche all'articolo 12 della l.r. 87/2009

1. Il comma 5 dell'articolo 12 della l.r. 87/2009 è abrogato.
2. Il comma 6 dell'articolo 12 della l.r. 87/2009 è sostituito dal seguente:
''6. Gli organi sociali in carica alla data di acquisizione della partecipazione societaria da parte di uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, continuano le loro funzioni sino alla loro naturale scadenza. ''.

CAPO III
- Disposizioni di riordino istituzionale

SEZIONE I
- Soppressione autorità di bacino regionali. Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998 , n. 91 (Norme per la difesa del suolo)

Art. 10
- Abrogazione del comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 91/1998

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), è abrogato.

Art. 11
- Inserimento dell'articolo 2 bis nella l.r. 91/1998

1. Dopo l'articolo 2 della l.r. 91/1998 è inserito il seguente:
''Art 2 bis - Funzioni regionali
1. La Regione approva i piani di bacino ed i relativi piani stralcio nonché le loro varianti secondo quanto previsto all'articolo 8.
2. Al fine di garantire l'attuazione dei contenuti dei piani di bacino e dei relativi piani stralcio, le competenti strutture regionali esprimono parere sulla conformità ai suddetti piani:
a) degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio di cui all'articolo 9 e 10 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);
b) degli interventi previsti nel documento annuale per la difesa del suolo di cui all'articolo 12 quinquies;
c) delle domande di nuove concessioni di derivazione ed utilizzazione delle acque di cui all'articolo 14, comma 1, lettera g);
d) degli interventi pubblici e privati individuati nel piano. ''.

Art. 12
- Abrogazione di disposizioni della l.r. 91/1998

1. Gli articoli 3, 4, 5, 6 e 10 della l.r. 91/1998 sono abrogati.

Art. 13
- Inserimento dell'articolo 6 bis nella l.r. 91/1998

1. Dopo l'articolo 6 della l.r. 91/1998 è inserito il seguente:
''Art. 6 bis - Disposizioni transitorie
1. Gli articoli 3, 4, 5 e 6, abrogati dalla legge regionale dicembre 2013, n. (Legge finanziaria per l'anno 2014) continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso all'entrata in vigore della l.r. ….. medesima.
2. Alle varianti dei piani di bacino o dei piani stralcio avviate e non concluse alla data di entrata in vigore della l.r. /2013 si applicano le disposizioni vigenti al momento dell'avvio del relativo procedimento. ''.

Art. 14
- Modifiche all'articolo 7 della l.r. 91/1998

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 91/1998 le parole: ''di cui alla LR n. 5/1995 '' sono sostituite dalle seguenti: ''di cui alla l.r. 1/2005 ''.
2. Al comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 91/1998 le parole: ''in attuazione dell'art. 3 della legge n. 36/1994, e ai fini di quanto previsto all'art. 12 della legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 '' sono sostituite dalle seguenti: ''in attuazione dell'articolo 145 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ''.
3. Al comma 6 dell'articolo 7 della l.r. 91/1998, le parole: '', come modificata dal decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398 convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 '' sono soppresse.
4. Il comma 7 dell'articolo 7 della l.r. 91/1998 è abrogato.

Art. 15
- Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 91/1998

1. L'articolo 8 della l.r. 91/1998 è sostituito dal seguente:
''Art. 8 - Procedimento per l'approvazione del piano di bacino e relativi stralci
1. Il piano di bacino, i relativi piani stralcio e le loro varianti sono approvati dalla Regione con le modalità stabilite dagli articoli 15, 16 e 17 della l.r. 1/2005. ''.

Art. 16
- Modifiche all'articolo 11 della l.r. 91/1998

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 91/1998 le parole: ''Conferenza di bacino '' sono sostituite dalle seguenti: ''Conferenza permanente per la difesa del suolo di cui all'articolo 12 sexies, comma 4 bis ''.

Art. 17
- Modifiche all'articolo 12 della l.r. 91/1998

1. Alla lettera a) del comma 1 bis dell'articolo 12 della l.r. 91/1998 le parole: ''lettere a), e) e g) '' sono sostituite dalle seguenti: ''lettere a), c bis), e), e g). ''.

Art. 18
- Modifiche all'articolo 12 sexies della l.r. 91/1998

1. Dopo la lettera d bis) del comma 1 dell'articolo 12 sexies della l.r. 91/1998 è aggiunta la seguente:
''d ter) sulle proposte di piano di bacino, dei relativi piani stralcio, nonché sulle proposte di variante degli stessi, adottate dalla Giunta regionale. ''.
2. Il comma 3 dell'articolo 12 sexies della l.r. 91/1998 è sostituito dal seguente:
''3. La conferenza permanente formula altresì proposte per la predisposizione:
a) del documento annuale per la difesa del suolo di cui all'articolo 12 quinquies;
b) dei piani di bacino, dei relativi piani stralcio nonché delle varianti degli stessi. ''.
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 12 sexies della l.r. 91/1998 è inserito il seguente:
''4 bis. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettera d ter) e di cui al comma 3, lettera b), la conferenza permanente è composta dal Presidente della Giunta regionale, o da un suo delegato, che la presiede, nonché dai componenti di cui al comma 4 aventi competenza negli ambiti territoriali del bacino interessato. ''.
4. Alla fine del comma 7 dell'articolo 12 sexies, sono aggiunte le parole: ''Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 4 bis, il comitato tecnico è composto dai dirigenti responsabili delle strutture tecniche competenti per materia negli ambiti territoriali del bacino interessato. ''.

SEZIONE II
- Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali)

Art. 19
- Modifiche all'articolo 6 della l.r. 68/2011

1. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) le parole: ''La cooperazione si svolge, altresì, mediante accordi e intese finalizzate a: '' sono sostituite dalle seguenti: ''La cooperazione si svolge mediante accordi e intese, anche con le articolazioni territoriali delle associazioni rappresentative degli enti locali, di cui all'articolo 4, finalizzate a: ''.
2. Il comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:
''4. La Regione promuove e sostiene, anche finanziariamente, i progetti di cooperazione di cui al comma 3. A tal fine, la Giunta regionale informa preventivamente il Consiglio regionale dei progetti di cooperazione promossi e riferisce periodicamente sullo stato della loro attuazione. ''.

Art. 20
- Modifiche all'articolo 9 della l.r. 68/2011

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 68/2011 le parole: ''i provvedimenti di riequilibrio eventualmente adottati e '' sono soppresse.
2. Il comma 7 dell'articolo 9 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:
''7. Gli enti che non trasmettono nei termini stabiliti gli atti di cui al comma 1, sono esclusi per l'esercizio successivo dalla possibilità di presentare la richiesta di rideterminazione dell'obiettivo programmatico di cui all'articolo 12, comma 4, nonché di accedere ai contributi per la riduzione dell'indebitamento di cui all'articolo 16 e dei benefici previsti dall'articolo 14 relativi alla partecipazione all'accertamento dei tributi regionali. Se l'unione di comuni non trasmette la tabella di cui all'articolo 44, comma 2, non può accedere ai contributi di cui all'articolo 90. ''.

Art. 21
- Modifiche all'articolo 64 della l.r. 68/2011

1. Al comma 1 dell'articolo 64 della l.r. 68/2011 le parole: ''In caso di fusione o incorporazione di due o più comuni è concesso un contributo pari a euro 250.000,00 per ogni comune originario per cinque anni fino ad un massimo di euro 1.000.000,00 per il nuovo comune a decorrere dall'anno successivo all'elezione del nuovo consiglio comunale '' sono sostituite dalle seguenti: ''In caso di fusione o incorporazione di due o più comuni, al comune risultante dalla fusione o dall'incorporazione è concesso, a decorrere dall'anno solare in cui è prevista l'elezione del nuovo consiglio comunale, un contributo annuale, per cinque anni, pari a euro 250.000,00 per ogni comune originario, e comunque non superiore a euro 1.000.000,00. ''.
2. Al comma 2 dell'articolo 64 della l.r. 68/2011, le parole: ''Alla copertura finanziaria del presente articolo si provvede mediante le risorse stanziate nel bilancio regionale ai sensi dell'articolo 90. '' sono soppresse.

Art. 22
- Modifiche all'articolo 82 della l.r. 68/2011

1. Il comma 1 dell'articolo 82 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:
''1. Fino all'istituzione del fondo perequativo di cui all'articolo 97, comma 3, la Regione attribuisce un contributo annuale ai comuni con dimensione demografica inferiore a 5.000 abitanti che risultano, nella graduatoria di cui all'articolo 80, comma 3, in situazione di maggiore disagio e che, salvo il caso dei comuni di cui all'articolo 54, comma 2, esercitano esclusivamente mediante l'unione di comuni di cui fanno parte almeno cinque funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 28, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), l bis), del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010. Il contributo è altresì attribuito ai comuni di cui all'articolo 65 della presente legge. ''.
2. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 82 della l.r. 68/2011 è sostituita dalla seguente:
''c) si prendono in considerazione nell'anno di riferimento solo i comuni, tra quelli della lettera b), che risultano avere i requisiti di cui al comma 1. Le risorse disponibili sono ripartite in modo tale che a ciascuno di detti comuni sia concessa una somma di identico ammontare. ''.
3. Al comma 6 dell'articolo 82 della l.r. 68/2011 le parole: ''; resta fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 7, ultimo periodo '' sono soppresse.

Art. 23
- Inserimento dell'articolo 103 ter nella l.r. 68/2011

1. Dopo l'articolo 103 bis della l.r. 68/2011 è inserito il seguente:
''Art. 103 ter - Norma di copertura finanziaria dell'articolo 6
1. Per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6 è autorizzata la spesa di euro 250.000,00 per l'anno 2014, cui si fa fronte con gli stanziamenti delle seguenti UPB del bilancio di previsione 2014:
- UPB 111 ''Azioni di Sistema Regione-Enti Locali - spese correnti'' per euro 100.000,00;
- UPB 119 ''Azioni di Sistema Regione-Enti Locali - spese di investimento'', per euro 150.000,00.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio. ''.

Art. 24
- Inserimento dell'articolo 106 bis nella l.r. 68/2011

1. Dopo l'articolo 106 della l.r. 68/2011 è inserito il seguente:
''Art. 106 bis - Norma di copertura finanziaria dell'articolo 64
1. Il contributo di cui all'articolo 64 della l.r. 68/2011 è finanziato per l'annualità 2014 per l'importo di euro 3.500.000,00, a valere sull'UPB 111 ''Azioni di sistema Regione-Enti locali - spese correnti'' del bilancio di previsione 2014.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio. ''.

Art. 25
- Modifiche all'articolo 82 della l.r. 68/2011

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 82 della l.r. 68/2011 è inserito il seguente:
''1 bis. Nell'anno 2014 il numero delle funzioni fondamentali di cui al comma 1 è fissato in due. ''.

CAPO IV
- Interventi per lo sviluppo

SEZIONE I
- Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche)

Art. 26
- Modifiche all'articolo 7 della l.r. 45/1997

1. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche) è sostituito dal seguente:
''3. La Giunta regionale destina le risorse derivanti dai canoni geotermici di cui all'articolo 16, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. 22/2010 ad attività di controllo e protezione ambientali da svolgere nei comuni i cui territori sono interessati dai permessi di ricerca e dalle concessioni di coltivazione di cui al citato articolo 16. ''.

SEZIONE II
- Piccoli prestiti di emergenza alle microimprese

Art. 27
- Rifinanziamento dell'intervento previsto dall'articolo 31 bis della l.r. 77/2012

1. Per il proseguimento della misura di concessione di piccoli prestiti di emergenza per le microimprese, di cui all'articolo 31 bis della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013), è autorizzata la spesa di euro 2.000.000,00 nell'annualità 2014.
2. La gestione operativa della misura di cui al comma 1 è affidata a Sviluppo Toscana Spa, ai sensi dell'articolo 31 bis, comma 4, della l.r. 77/2012.
3. All'onere di cui al comma 1, pari ad euro 2.000.000,00 si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 518 ''Fondo unico per le imprese - Spese di investimento'' del bilancio di previsione 2014.
4. All'onere di cui al comma 2, stimato in euro 73.200,00 compresa IVA, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 517 ''Fondo unico per le imprese - Spese correnti'' del bilancio di previsione 2014.

SEZIONE III
- Sostegno e promozione di interventi per la messa in sicurezza sismica e il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, e degli investimenti in energie rinnovabili

Art. 28
- Misure per il sostegno e la promozione di interventi per la messa in sicurezza sismica, il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici nonché degli investimenti in energie rinnovabili

1. Al fine di promuovere ed incentivare nell'edilizia il risparmio energetico e l'utilizzo di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, la Regione:
a) fornisce garanzia finanziaria per la concessione di prestiti finalizzati alla riqualificazione energetica ed all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica e termica alimentati da fonti rinnovabili, da realizzare anche previa rimozione di elementi in cemento amianto dalle coperture degli edifici. Al fondo accedono i progetti riguardanti edifici pubblici e privati, capannoni industriali, aree a terra pubbliche o private situate nel territorio regionale;
b) eroga contributi per la copertura anche parziale della quota di interessi applicata sui prestiti contratti con il sistema del credito per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, se finalizzati alla copertura dei consumi elettrici e termici degli edifici medesimi.
2. Alle misure di cui al comma 1 possono accedere persone fisiche, piccole e medie imprese, enti locali e aziende sanitarie, nonché associazioni che svolgono attività assistenziali, culturali e ricreative senza fine di lucro, con o senza personalità giuridica, nonché associazioni e società sportive dilettantistiche costituite nelle forme stabilite dall'articolo 90, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato "Legge finanziaria 2003").
3. Al fine di promuovere ed incentivare interventi per la messa in sicurezza sismica degli edifici ed al fine di sostenere le popolazioni colpite da eventi sismici, la Regione:
a) fornisce garanzia finanziaria a soggetti privati per la concessione di prestiti finalizzati all'esecuzione di interventi per la messa in sicurezza sismica, come definiti nel regolamento di cui al comma 4, su edifici adibiti ad abitazione o ad attività economiche, anche senza fini di lucro, ubicati nelle aree a maggior rischio sismico, classificate almeno in zona 2, ai sensi dell'articolo 96, comma 3, della l.r. 1/2005;
b) eroga contributi a soggetti privati per la copertura anche parziale della quota di interessi applicata sui prestiti contratti con il sistema del credito per la realizzazione di interventi di ricostruzione, ristrutturazione e messa in sicurezza di edifici adibiti ad abitazione o ad attività economiche, anche senza fini di lucro, ubicati nelle aree di cui alla lettera a) e dichiarati inagibili in conseguenza di un evento sismico, a condizione che per la realizzazione di detti interventi non siano assegnati contributi, anche statali, già stanziati a seguito del medesimo evento sismico.
4. Ai fini di cui ai commi 1 e 3 è istituito, per l'anno 2014, un fondo gestito secondo i criteri e le modalità di funzionamento disciplinati dalla Giunta regionale con regolamenti da approvarsi entro il 31 marzo 2014. Tali regolamenti, in particolare, individuano:
a) gli interventi e le condizioni per accedere alle misure di cui ai commi 1 e 3;
b) i criteri da applicare nel caso in cui si proceda alla concessione delle misure di cui ai commi 1 e 3 tramite la formazione di graduatoria. Tali criteri sono definiti in modo da privilegiare:
1) per le misure di cui al comma 1, i progetti che assicurano la massima riduzione dei consumi energetici, tenuto conto del rapporto costi benefici, e, a parità di punteggio tra persone fisiche, quelle con nucleo familiare più numeroso e quelle portatrici di handicap o che siano comunque persone non autosufficienti o il cui nucleo familiare presenti uno o più componenti portatori di handicap o comunque persone non autosufficienti;
2) per le misure di cui al comma 3, i progetti degli interventi presentati dai soggetti aventi la propria residenza nelle aree di cui al medesimo comma;
c) i casi e le condizioni per la riduzione e la revoca delle garanzie;
d) l'importo massimo del prestito sostenibile attraverso il fondo, per ciascuno degli interventi di cui ai commi 1, lettera b) e 3, lettera b);
e) le modalità per l'individuazione del soggetto gestore del fondo, mediante procedura ad evidenza pubblica, nonché gli obblighi dello stesso gestore.
5. Le risorse del fondo di cui al comma 4 sono ripartite nel rispetto delle seguenti percentuali:
a) il 40 per cento per le misure di cui al comma 1;
b) il 20 per cento per le misure di cui al comma 3, lettera a);
c) il 40 per cento per le misure di cui al comma 3, lettera b).
6. All'onere di spesa di cui ai commi 1, 3 e 4, lettera e), pari ad euro 3.000.000,00 per l'anno 2014, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 432 ''Azioni di sistema per la tutela dell'ambiente - spese correnti'' del bilancio di previsione 2014.

Art. 29
- Modifiche all'articolo 103 della l.r. 66/2011

1. Al comma 3 bis dell'articolo 103 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012), le parole: ''agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio '' sono soppresse.

SEZIONE IV
- Disposizioni in materia di viabilità, trasporti e infrastrutture

Art. 30
- Modifiche all'articolo 11 della l.r. 27/2012

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 6 giugno 2012, n. 27 (Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica), è inserito il seguente:
''4 bis. Per le finalità di cui al comma 4, nelle more dell'approvazione del PRIIM di cui all'articolo 2 della l.r. 55/2011, è autorizzata una spesa massima di euro 100.000,00 per l'anno 2014 e di euro 100.000,00 per l'anno 2015, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 312 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese correnti" del bilancio di previsione 2014 e del bilancio pluriennale 2014 - 2016, annualità 2015. ''.

Art. 31
- Modifiche all'articolo 45 bis della l.r. 77/2012

1. Al comma 2 dell'articolo 45 bis della l.r. 77/2012 le parole: ''500.000,00 per il 2013 '' sono sostituite dalle seguenti: ''2.000.000,00 per il 2014 ''.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 45 bis della l.r. 77/2012 è inserito il seguente:
''2 bis. Ai fini del concorso regionale per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino all'importo massimo di euro 15.000.000,00, cui si fa fronte per euro 5.000.000,00 per l'anno 2015 e per euro 10.000.000,00 per l'anno 2016, previa stipula di specifici accordi con gli enti competenti alla realizzazione degli stessi. ''.
3. Il comma 3 dell'articolo 45 bis della l.r. 77/2012 è sostituito dal seguente:
''3. All'onere di spesa di cui al comma 2, pari a euro 2.000.000,00 per il 2014, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 311 ''Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - spese di investimento'' del bilancio di previsione 2014. ''.
4. Dopo il comma 3 dell'articolo 45 bis della l.r. 77/2012 è inserito il seguente:
''3 bis. All'onere di spesa di cui al comma 2 bis, pari a euro 5.000.000,00 per il 2015 e a euro 10.000.000,00 per il 2016 si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 311 ''Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - spese di investimento'' del bilancio pluriennale 2014-2016, annualità 2015 e 2016. ''.

Art. 32
- Contributi straordinari per la viabilità nella Provincia di Arezzo

1. Per l'adeguamento del sistema della viabilità nel Comune di Sansepolcro in Provincia di Arezzo, mediante la realizzazione di un nuovo ponte sul fiume Tevere, la Giunta regionale, previa stipula di specifico accordo di programma con il Comune di Sansepolcro, è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 200.000,00 per il 2014, fino all'importo massimo di euro 2.000.000,00 per il 2015 e fino all'importo massimo di euro 1.000.000,00 per il 2016.
2. Per potenziare il sistema della mobilità intermodale attraverso interventi sulla viabilità di accesso alle aree logistiche nel Comune di Arezzo, la Giunta regionale, previa stipula di specifico accordo di programma con il Comune di Arezzo, è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 450.000,00 per il 2014 e fino all'importo massimo di euro 500.000,00 per il 2015.
3. All'onere della spesa di cui ai commi 1 e 2, pari ad euro 650.000,00 per l'anno 2014, ad euro 2.500.000,00 per l'anno 2015 ed a euro 1.000.000,00 per l'anno 2016 si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 311 ''Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese di investimento'' del bilancio di previsione 2014 e del bilancio pluriennale per le annualità 2015-2016.

Art. 33
- Contributi per la riqualificazione della viabilità di accesso all'area demaniale del Pratomagno

1. Per la riqualificazione e la messa in sicurezza della viabilità di accesso all'area demaniale del Pratomagno nelle Province di Firenze e Arezzo, Comune di Reggello, Unione dei Comuni Montani del Casentino e Unione dei Comuni del Pratomagno, la Giunta regionale, previa stipula di specifico accordo di programma con gli enti competenti, è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 1.350.000,00 per il 2014.
2. All'onere della spesa di cui al comma 1, pari ad euro 1.350.000,00 per l'anno 2014, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 311 ''Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese di investimento'' del bilancio di previsione 2014.

Art. 34
- Finanziamento straordinario per un parcheggio scambiatore a Pistoia

1. Al fine di realizzare un parcheggio scambiatore intermodale e terminal bus a sud della stazione ferroviaria di Pistoia, finalizzato a favorire l'adduzione degli utenti verso il sistema del trasporto pubblico locale dell'area urbana di Pistoia, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un finanziamento straordinario per un importo massimo di euro 1.500.000,00 per l'anno 2014 e per un importo massimo di euro 1.500.000,00 per il 2015, subordinatamente alla stipula di uno specifico accordo con il Comune di Pistoia.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 1.500.000,00 per l'anno 2014, euro 1.500.000,00 per il 2015 si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 311 ''Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese di investimento'' del bilancio di previsione 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016, annualità 2015.

Art. 35
- Interventi sul sistema aeroportuale

1. Per il proseguimento delle azioni regionali a sostegno del potenziamento e dell'incremento della competitività del sistema aeroportuale toscano, in attuazione degli strumenti di pianificazione e programmazione regionale, sono previsti interventi integrati per il periodo 2014 - 2015.
2. È autorizzata la spesa per un importo massimo di euro 1.500.000,00 per il 2014 e per un importo massimo di euro 1.500.000,00 per il 2015, da destinare alle società di gestione degli aeroporti per spese di investimento, nel rispetto del quadro degli orientamenti comunitari di settore.
3. Le risorse di cui al comma 2, sono assegnate con deliberazione della Giunta regionale previa presentazione di specifiche proposte di intervento, finalizzate ad implementare le dotazioni infrastrutturali e ad incrementare i livelli di qualità, accoglienza, funzionalità e sostenibilità ambientale, nel rispetto delle seguenti priorità:
a) categoria dell'aeroporto e classificazione regionale dell'aeroporto, privilegiandone la maggior rilevanza;
b) maggiori flussi di traffico;
c) garanzia di continuità territoriale con l'Isola d'Elba.
4. È autorizzata la spesa per un importo massimo di euro 150.000,00 per l'anno 2014 e per un importo massimo di euro 150.000,00 per il 2015 da destinare ad aiuti per l'avviamento di iniziative di sviluppo di collegamenti aerei, nel rispetto degli orientamenti comunitari di settore.
5. Le risorse di cui al comma 4 sono assegnate con deliberazione della Giunta regionale sulla base della classificazione regionale dell'aeroporto, privilegiandone la maggior rilevanza .
6. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui ai commi 3 e 5 definiscono termini e modalità di rendicontazione dei rispettivi contributi.
7. All'onere di spesa di cui al comma 2 pari ad euro 1.500.000,00 per l'anno 2014 e ad euro 1.500.000,00 per il 2015 si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 311 ''Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese di investimento'' del bilancio di previsione 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016, annualità 2015.
8. All'onere di spesa di cui al comma 4, pari ad euro 150.000,00 per l'anno 2014 e ad euro 150.000,00 per il 2015, si fa fronte con gli stanziamenti dell' UPB 312 ''Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese correnti'' del bilancio di previsione 2014, e del bilancio pluriennale 2014-2016, annualità 2015.

CAPO V
- Disposizioni relative agli enti e alle aziende del servizio sanitario regionale

Art. 36
- Interpretazione autentica dell'articolo 58, comma 1, della l.r. 47/2013

1. La disposizione di cui all'articolo 58, comma 1, della legge regionale 9 agosto 2013, n. 47 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2013) si intende nel senso che le proiezioni farmaceutiche già istituite alla data di entrata in vigore della l.r. 47/2013 sono confermate e continuano a svolgere la loro attività, e che l'eventuale trasferimento dei locali delle predette proiezioni farmaceutiche può avvenire soltanto nell'ambito del nucleo abitato per il quale la proiezione è stata attivata.

Art. 37
- Inserimento dell'articolo 119 bis nella l.r. 40/2005

1. Dopo l'articolo 119 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
''Art. 119 bis - Piani degli investimenti delle aziende sanitarie
1. La Regione, al fine di garantire un più omogeneo processo di innovazione e sviluppo in sanità a livello regionale, adotta una specifica procedura di valutazione della pianificazione e programmazione degli investimenti delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale.
2. I progetti di investimento tecnologico e strumentale di valore superiore a euro 200.000,00 e i progetti di investimento immobiliare di valore superiore a euro 800.000,00 sono valutati sotto il profilo della congruità con la programmazione regionale, della conformità degli aspetti tecnico sanitari, della sostenibilità economica e finanziaria, secondo modalità e parametri che sono definiti dall'atto di indirizzo di cui al comma 4.
3. Per le attività di valutazione è istituito, con atto del direttore generale della direzione regionale competente per materia, il gruppo tecnico di valutazione degli investimenti sanitari, che esprime un parere obbligatorio, propedeutico all'inserimento dei progetti nel piano degli investimenti allegati ai bilanci, di cui agli articoli 120 e 121, da trasmettere alle aziende sanitarie.
4. La Giunta regionale definisce con specifico atto di indirizzo la procedura di valutazione di cui al comma 1, la composizione e le modalità di funzionamento del gruppo tecnico di valutazione degli investimenti sanitari.
5. Eventuali modifiche al piano degli investimenti nel corso dell'esercizio possono essere apportate solo in casi eccezionali per motivate e giustificate esigenze aziendali. ''.

Art. 38
- Modifiche all'articolo 19 della l.r. 67/2007

1. Al comma 1 bis dell'articolo 19 della legge regionale 21 dicembre 2007, n. 67 (Legge finanziaria per l'anno 2008) la parola: ''2013 '' è sostituita dalla seguente: ''2016 ''.

Art. 39
- Modifiche all'articolo 126 della l.r. 66/2011

1. Al comma 1 dell'articolo 126 della l.r. 66/2011 la parola: ''100.000.000,00 '' è sostituita dalla seguente: ''150.000.000,00 ''.
2. Il comma 3 dell'articolo 126 della l.r. 66/2011 è sostituito dal seguente:
"3. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte per euro 148.473.000,00 con gli stanziamenti dell'UPB 245 ''Strutture e tecnologie sanitarie - Spese di investimento'' e per euro 1.527.000,00 con gli stanziamenti dell'UPB 246 ''Organizzazione del sistema sanitario - Spese di investimento'' del bilancio di previsione 2014. ''.

Art. 40
- Modifiche all'articolo 127 della l.r. 66/2011

1. Al comma 1 del'articolo 127 della l.r. 66/2011, la parola: ''50.000.000,00 '' è sostituita dalla seguente: ''4.740.593,27 ''.

Art. 41
- Misure di contenimento della spesa per il personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale

1. Gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale adottano misure di riduzione delle spese, in linea con le previsioni già contenute nella legge regionale 27 dicembre 2012, n. 81 (Misure urgenti di razionalizzazione della spesa sanitaria. Modifiche alla l.r. 51/2009, alla l.r. 40/2005 e alla l.r. 8/2006) e, in particolare, procedono all'adozione di misure per il contenimento della spesa per il personale che, in conformità a quanto sancito dall'articolo 2, comma 71, della legge 3 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ''Legge finanziaria 2010''), nonché dall'articolo 17, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e, fermo restando, quanto disposto dall'articolo 2, comma 73, della l. 191/2009, siano idonee a garantire che la spesa stessa non superi il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento.
2. Al fine di cui al comma 1, si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, le spese per il personale sono considerate al netto:
a) per l'anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
b) per l'anno 2014, delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004.
4. Sono comunque fatte salve e devono essere escluse, sia per l'anno 2004, sia per l'anno 2014, le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, nonché le spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'articolo 12 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

Art. 42
- Misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale delle aziende sanitarie

1. Al fine di sostenere il rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale delle aziende sanitarie, fermo restando, per l'anno 2014, quanto sancito dall'articolo 126 della l.r. 66/2011, è autorizzata la concessione di un contributo di euro 150.000.000,00 per l'anno 2015 ed euro 1.500.000,00 per l'anno 2016.
2. La Giunta regionale individua con deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente, che lo esprime entro trenta giorni dal ricevimento, le modalità di riparto tra le aziende sanitarie del contributo di cui al comma 1.
3. Agli oneri di cui al comma 1, si fa fronte per euro 148.500.000,00 per l'anno 2015 con gli stanziamenti dell'UPB 245 ''Strutture e tecnologie sanitarie - spese di investimento'' e per euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2015 e 2016 con gli stanziamenti dell'UPB 246 ''Organizzazione del sistema sanitario - spese di investimento'' del bilancio pluriennale 2014-2016, annualità 2015 e 2016.

Art. 43
- Budget economici per la farmaceutica e i dispositivi medici

1. Fermi restando i principi di cui all'articolo 14 della l.r. 65/2010 e all'articolo 124 della l.r. 66/2011, tenuto conto delle ulteriori misure di razionalizzazione del settore adottate sia a livello locale, sia nazionale e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale, la Giunta regionale definisce, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, l'obiettivo di contenimento della spesa per l'anno 2014 per i farmaci e i dispositivi medici.

Art. 44
- Sostegno alle micro, piccole e medie imprese fornitrici del servizio sanitario regionale

1. Per l'anno 2014, le micro, piccole e medie imprese (MPMI) che vantano crediti nei confronti delle aziende e degli enti del sistema sanitario regionale (SSR) possono chiedere un contributo regionale in conto interessi, finalizzato a contenere gli oneri finanziari da queste sostenuti a fronte della cessione pro soluto dei crediti scaduti a società di factoring che hanno aderito al protocollo di cui al comma 4.
2. Il contributo è fissato nella misura massima dell'1 per cento rispetto al tasso di sconto applicato dalle società di factoring a fronte della cessione pro soluto dei crediti scaduti e debitamente certificati dall'ente debitore ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012 (Modalità con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).
3. Il contributo è concesso, nei limiti delle risorse disponibili, alle MPMI a seguito della pubblicazione di un avviso regionale e secondo modalità definite nel protocollo di cui al comma 4.
4. La Giunta regionale promuove la stipula di un protocollo d'intesa con le associazioni rappresentative delle società di factoring volto a definire modalità e condizioni delle operazioni di cessione dei crediti vantati nei confronti del SSR.
5. Per la copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari ad euro 2.500.000,00 per l'anno 2014, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 513 ''Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - spese correnti'' del bilancio di previsione 2014.

CAPO VI
- Misure per l'equità e la tutela sociale

Art. 45
- Interventi finanziari per l'inclusione sociale e la lotta alla povertà

1. Per il sostegno degli interventi finanziari per l'inclusione sociale e la lotta alla povertà di cui all'articolo 60 della l.r. 77/2012, per l'anno 2014 è autorizzata la spesa massima di euro 5.000.000,00.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 232 ''Programmi di intervento specifico relativo ai servizi sociali - Spese correnti'' del bilancio di previsione 2014.

Art. 46
- Sostegno alle famiglie per la frequenza delle scuole dell'infanzia paritarie

1. Al fine di sostenere le famiglie i cui figli frequentano le scuole dell'infanzia paritarie, degli enti locali e private, la Regione destina ai comuni un contributo pari a euro 1.500.000, 00 per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016, per un totale di euro 4.500.000,00.
2. Il sostegno di cui al comma 1, si realizza attraverso l'erogazione alle famiglie con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 30.000,00 di un contributo economico, finalizzato alla riduzione delle rette mensili per la frequenza.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le condizioni e le modalità di assegnazione ed erogazione del contributo di cui al comma 1.
4. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa di 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 613 "Sistema dell'educazione e dell'istruzione - Spese correnti" del bilancio di previsione 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016, annualità 2015 e 2016.
5. La Giunta regionale accerta la misura delle rette praticate dalle scuole di cui al comma 1, alla data del 30 dicembre di ogni anno a partire dall'anno 2013 e quelle in vigore all'inizio degli anni scolastici successivi e riferisce entro il 30 settembre di ogni anno alla Commissione consiliare competente.

Art. 47
- Contributo regionale per il sostegno ai comuni sede di ''Punti Ecco Fatto!''

1. I ''Punti Ecco Fatto!'' sono luoghi di accesso a servizi erogati da soggetti pubblici e privati, attivati in territori interessati da fenomeni di carenza o rarefazione di servizi di prossimità o caratterizzati da rischi di marginalità economica e sociale, secondo le definizioni di cui all'articolo 92, commi 1 e 4, della l.r. 68/2011.
2. Per l'anno 2014, al fine del sostegno alla promozione, al mantenimento e all'incremento di presidi di erogazione di servizi sul territorio, la Regione riconosce un contributo ai comuni sede di un ''Punto Ecco Fatto!''.
3. Il contributo regionale è concesso, su richiesta del comune, unicamente per la realizzazione di progetti, attivati dal 1° gennaio 2013, di adeguamento dei locali, pubblici o privati, di cui il comune abbia titolo per l'utilizzo, in cui ha sede un ''Punto Ecco Fatto!''. Gli adeguamenti possono consistere in interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari ad assicurare la funzionalità dei locali all'uso a cui sono destinati ed interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche, nonché nell'acquisto di beni mobili necessari per lo svolgimento delle attività.
4. Il contributo regionale è concesso una sola volta per singolo ''Punto Ecco Fatto!''. Il contributo è concesso fino a concorrenza della richiesta del comune, comunque non superiore al costo complessivo del progetto, quando questa non supera i 5.000,00 euro. Negli altri casi, il contributo non può superare il 90 per cento del costo complessivo del progetto e può essere concesso fino a un massimo di 10.000,00 euro.
5. Il contributo non può essere concesso se il comune ha ottenuto, per il medesimo progetto, altri finanziamenti pubblici. È ammessa la concorrenza del contributo con altri finanziamenti pubblici unicamente per i progetti di cui al comma 6, lettera c), numero 3), per la parte non coperta da detti finanziamenti e nei limiti previsti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 8.
6. Per la concessione del contributo sono considerati ammissibili, nel seguente ordine di priorità:
a) i progetti di adeguamento che hanno tutte le seguenti caratteristiche:
1) interessano il territorio di comuni che non fanno parte di unioni di comuni o che fanno parte di unioni non aventi i requisiti di cui all'articolo 90, comma 8, della l.r. 68/2011;
2) riguardano l'adeguamento dei locali di un ''Punto Ecco Fatto!'' che risulta attivato nell'anno 2013;
3) il comune richiedente non ha ottenuto altri finanziamenti pubblici per lo stesso progetto;
b) i progetti di adeguamento che hanno tutte le seguenti caratteristiche:
1) interessano il territorio di comuni che fanno parte di unioni aventi i requisiti di cui all'articolo 90, comma 8, della l.r. 68/2011;
2) riguardano l'adeguamento dei locali di un ''Punto Ecco Fatto!'' che risulta attivato nell'anno 2013;
3) il comune richiedente non ha ottenuto altri finanziamenti pubblici per lo stesso progetto;
c) gli altri progetti di adeguamento che, nell'ordine:
1) hanno le caratteristiche di cui alla lettera a), numeri 1 e 3;
2) hanno le caratteristiche di cui alla lettera b), numeri 1 e 3;
3) comportano richieste di contributo per la parte non coperta da altri finanziamenti pubblici per lo stesso progetto.
7. Se le risorse disponibili non sono sufficienti a finanziare tutti i progetti ammissibili ai sensi del comma 6, i contributi sono concessi secondo l'ordine di priorità ivi previsto, fino all'esaurimento delle risorse medesime. Se le risorse disponibili sono insufficienti a finanziare progetti ricadenti all'interno di una singola priorità, i contributi sono concessi, fino a concorrenza della somma disponibile, sulla base della graduatoria di cui all'articolo 80 della l.r. 68/2011, vigente nell'anno 2013.
8. La Giunta regionale stabilisce, con deliberazione da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:
a) le modalità per la presentazione della richiesta, per la concessione, per la liquidazione e per la rendicontazione del contributo regionale;
b) i limiti del contributo concedibile in caso di concorrenza, ai sensi del comma 6, lettera c), numero 3), con altri contributi regionali;
c) le modalità per l'assegnazione del contributo quando deve essere utilizzata la graduatoria di cui all'articolo 80 della l.r. 68/2011 e i comuni interessati hanno un identico indicatore del disagio.
9. Il contributo regionale è finanziato per l'annualità 2014 per l'importo di euro 300.000,00 a valere sull'UPB 516 ''Sviluppo locale - spese di investimento'' del bilancio di previsione 2014.

Art. 48
- Adesione a fondi immobiliari chiusi costituiti per la realizzazione di interventi in materia di alloggio sociale

1. Per l'anno 2014 è autorizzata la spesa massima di euro 5.000.000,00, per la sottoscrizione di quote di fondi immobiliari chiusi aventi la finalità di realizzare alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea).
2. L'individuazione del fondo immobiliare cui aderire avviene a seguito di procedura ad evidenza pubblica ed è subordinata all'impegno della società di gestione del fondo immobiliare:
a) a intervenire sul territorio della Toscana coinvolgendo la Regione nelle relative scelte strategiche, per garantire il coordinamento con gli strumenti della politica abitativa regionale e potenziare gli effetti sociali della partecipazione;
b) ad assicurare un investimento di risorse sul territorio regionale pari almeno a quelle conferite dalla Regione stessa;
c) a privilegiare interventi di recupero e riqualificazione urbana e l'acquisto di complessi immobiliari già edificati, al fine di contenere il consumo di territorio;
d) ad applicare nella progettazione degli interventi le più avanzate tecnologie e tecniche costruttive, al fine di assicurare il minore consumo di energia, il minore impatto ambientale e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.
3. È esclusa la partecipazione regionale a fondi immobiliari che perseguano obiettivi speculativi.
4. Alla copertura dell'onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 222 ''Investimenti in ambito sociale - Spese di investimento'' del bilancio di previsione 2014.

Art 49
- Indennità degli incarichi direzionali

1. Le indennità degli incarichi direzionali dei direttori generali, dei direttori amministrativi, dei direttori sanitari delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale, ridotti ai sensi dell'articolo 123 della l.r. 66/2011, sono ridotti di un ulteriore 5 per cento per la parte eccedente i 90.000,00 euro lordi annui, per un totale di riduzione del 10 per cento. Tale norma si applica per i nuovi contratti direzionali.
2. La riduzione della indennità di cui al comma 1, si applica automaticamente anche a tutti gli altri incarichi che assumono come parametro di riferimento le indennità del direttore generale, del direttore amministrativo o del direttore sanitario.

CAPO VII
- Disposizioni diverse

Art. 50
- Inserimento dell'articolo 17 bis nella l.r. 25/1998

1. Dopo l'articolo 17 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), è inserito il seguente:
''17 bis - Disposizioni in materia di procedure autorizzative d'impianti d'incenerimento di rifiuti con recupero energetico
1. I flussi annui di rifiuti urbani in ingresso agli impianti di incenerimento di rifiuti con recupero energetico sono correlati al potere calorifico inferiore (PCI) dei rifiuti al fine di stabilire univocamente in autorizzazione la potenzialità impiantistica in termini di carico termico nominale complessivo espresso in MJ/h.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nelle procedure di valutazione di impatto ambientale e di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (IPPC) degli impianti di incenerimento di rifiuti con recupero energetico, gli enti competenti tengono conto della capacità nominale e del carico termico nominale dell'impianto, stabilendo il solo carico termico nominale complessivo dell'impianto anche ad integrazione di quanto già previsto nei piani interprovinciali e provinciali vigenti.
3. I flussi annui di rifiuti in ingresso agli impianti di cui al comma 1, sono individuati sulla base del carico termico nominale complessivo dell'impianto nel rispetto di quanto previsto dal piano regionale.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti già avviati senza necessità d'integrazione e modifica della pianificazione vigente. ''.

Art. 51
- Modifiche all'articolo 25 bis della l.r. 25/1998

1. Il comma 4 dell'articolo 25 bis della l.r. 25/1998, è abrogato.

Art. 52
- Sostituzione dell'articolo 24 della l.r. 42/1998

1. L'articolo 24 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale), è sostituito dal seguente:
''Art. 24 - Vigilanza
1. Le funzioni relative alla vigilanza sui servizi di trasporto sono esercitate dagli enti competenti tramite proprio personale, munito di tessera di riconoscimento.
2. Le funzioni di vigilanza sono altresì esercitate, assicurando il necessario coordinamento tra enti, dalla Regione per la generalità dei servizi effettuati in Toscana, nonché dalle province per la generalità dei servizi effettuati in ambito provinciale.
3. La Regione esercita le funzioni di vigilanza di cui ai commi 1 e 2, anche avvalendosi del personale degli enti locali:
a) per i servizi di trasporto pubblico locale automobilistici, secondo quanto previsto nella convenzione di cui all'articolo 85 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011);
b) per i servizi ferroviari e marittimi mediante stipula di convenzione nella quale sono individuati i relativi oneri a carico della Regione.
4. Il personale di cui al presente articolo accerta le violazioni e contesta le sanzioni amministrative di cui all'articolo 23. ''.

Art. 53
- Modifiche all'articolo 27 della l.r. 42/1998

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 27 della l.r. 42/1998 è aggiunto il seguente:
''2 bis. Per il finanziamento dell'articolo 24, comma 3, lettera b), è autorizzata la spesa di euro 170.000,00 a valere sulle risorse iscritte all'UPB 322 ''Servizi di trasporto pubblico - spese correnti'' del bilancio di previsione 2014. ''.
2. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 27 della l.r. 42/1998 è aggiunto il seguente:
''2 ter. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio. ''.

Art. 54
- Modifiche all'articolo 23 della l.r. 39/2000

1. Al comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), le parole: ''alla Regione '' sono sostituite dalle seguenti: ''all'ente Terre regionali toscane ''.

Art. 55
- Modifiche all'articolo 9 della l.r. 32/2002

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) è inserito il seguente:
''4 bis. La Regione può integrare con proprie risorse la disponibilità finanziaria destinata all'erogazione degli strumenti e dei servizi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti), garantendo priorità alla copertura delle borse di studio di cui al comma 4. ''.

Art. 56
- Modifiche all'articolo 35 della l.r. 32/2002

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 35 della l.r. 32/2002 è aggiunto il seguente:
''1 bis. All'onere di spesa di cui all'articolo 9, comma 4 bis, si fa fronte per euro 10.575.000,00 con gli stanziamenti dell'UPB 613 ''Sistema dell'educazione e dell'istruzione - spese correnti'' del bilancio di previsione 2014. ''
2. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 35 della l.r. 32/2002 è aggiunto il seguente:
''1 ter. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio. ''.

Art. 57
- Modifiche all'articolo 15 della l.r. 7/2005

1. Il comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne) è sostituito dal seguente:
''4. La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano ha validità sul territorio regionale della Toscana. Le esenzioni dall'obbligo del possesso della licenza di pesca, eventualmente previste dalle leggi di altre regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, non hanno validità sul territorio regionale della Toscana. ''.

Art. 58
- Modifiche all'articolo 12 della l.r. 31/2005

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali), sono aggiunte le parole: ''nonché mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. ''.

Art. 59
- Modifiche all'articolo 19 della l.r. 8/2006

1. Il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio), è sostituito dal seguente:
''1. Le piscine in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 5, si adeguano alle disposizioni della presente legge e del regolamento regionale entro il termine del 20 marzo 2015. ''

Art. 60
- Modifiche all'articolo 25 della l.r. 1/2009

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), è sostituita dalla seguente:
''a) cittadinanza italiana, di uno degli stati membri dell'Unione europea (UE) o di paesi terzi a condizione che vi sia la titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria. Per i cittadini di stati membri dell'UE o di paesi terzi è inoltre necessaria un'adeguata conoscenza della lingua italiana, da accertare nel corso dello svolgimento delle prove; ''.
2. Il comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
''2. I cittadini degli stati membri dell'UE o di paesi terzi di cui al comma 1, lettera a), possono accedere all'impiego regionale nel rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 38, comma 2, del d.lgs. 165/2001. ''.

Art. 61
- Modifiche all'articolo 28 della l.r. 1/2009

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 28 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
''7 bis. La Regione Toscana riconosce le graduatorie degli enti dipendenti di cui all'articolo 50 dello Statuto come graduatorie d'interesse dell'amministrazione regionale che devono essere utilizzate prioritariamente ove non vi siano graduatorie regionali vigenti per profili professionali equipollenti ''.

Art. 62
- Modifiche all'articolo 7 della l.r. 24/2009

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente) la parola: ''2013 '' è sostituita dalla seguente: ''2014 ''.

Art. 63
- Finanziamento straordinario per la riqualificazione urbana della Passeggiata a mare - centro commerciale naturale di Viareggio

1. Al fine di completare la riqualificazione urbana e l'arredo della Passeggiata a mare di Viareggio e delle relative traverse a mare, finalizzati allo sviluppo del centro commerciale naturale di cui all'articolo 97 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti) e al rilancio dell'offerta turistica di quell'area, la Giunta regionale è autorizzata a erogare un finanziamento straordinario per un importo massimo di euro 3.000.000,00 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, subordinatamente alla stipula di uno specifico accordo di programma con il Comune di Viareggio.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 3.000.000,00 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 514 ''Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - spese di investimento'' del bilancio di previsione 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016, annualità 2015 e 2016.

Art. 64
- Contributi per la realizzazione degli interventi in materia di istruzione ed educazione previsti dal programma regionale di sviluppo

1. La Regione eroga contributi per un ammontare massimo di euro 150.000,00 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, al fine di supportare e valorizzare progetti educativi e didattici, nonché la divulgazione e la diffusione di esperienze e buone pratiche sul territorio regionale, coerenti con gli obiettivi in materia di educazione ed istruzione previsti nel programma regionale di sviluppo (PRS), nel documento annuale di programmazione (DAP) e nel Piano di Indirizzo Generale Integrato 2012/2015 (PIGI) in vigore, fino all'approvazione del nuovo PRS, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 44 (Disposizioni in materia di programmazione regionale).
2. I contributi sono concessi a istituzioni scolastiche, istituzioni universitarie, enti locali territoriali, nonché ad associazioni, società, organismi ed enti pubblici e privati non aventi scopo di lucro, con finalità coerenti con gli obiettivi oggetto di contributo, nella misura massima del 60 per cento del costo complessivo dell'intervento, fino ad un massimo di euro 10.000,00.
3. Con deliberazioni della Giunta regionale sono stabilite le condizioni e le modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi.
4. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 150.000,00 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 613 ''Sistema dell'educazione e dell'istruzione - spese correnti'' del bilancio di previsione 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016, annualità 2015 e 2016.

Art. 65
- Sostegno agli istituti superiori di studi musicali toscani

1. La Regione destina la somma di euro 700.000,00, per sostenere gli istituti superiori di studi musicali toscani, per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016, per un totale di euro 2.100.000,00.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le condizioni e le modalità di assegnazione ed erogazione del contributo di cui al comma 1.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 700.000,00 per ciascuna delle annualità 2014, 2015 e 2016, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 613 ''Sistema dell'educazione e dell'istruzione - spese correnti'' del bilancio di previsione 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016, annualità 2015 e 2016.

Art. 66
- Contributo straordinario alla società Etruria Innovazione S.c.p.A.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare alla società Etruria Innovazione S.c.p.A. un contributo straordinario ai fini della conclusione della procedura di liquidazione della società stessa e destinato esclusivamente alla copertura degli ulteriori oneri derivanti alla società dalla mancata concessione del sostegno della cassa integrazione guadagni per i lavoratori ancora in carico alla società alla data del 31 dicembre 2013.
2. Il contributo di cui al comma 1 è determinato con riferimento alla definitiva quantificazione del disavanzo economico-finanziario risultante alla chiusura della liquidazione, fino alla concorrenza massima di euro 10.000,00, ed è erogato anche in più soluzioni.
3. Per l'attuazione di quanto previsto al presente articolo è autorizzata la spesa massima di euro 10.000,00 per l'anno 2014, finanziata mediante gli stanziamenti dell'UPB 513 ''Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - Spese correnti'' del bilancio di previsione 2014.

Art. 67
- Accantonamento di risorse a copertura delle eventuali spese connesse a garanzie fideiussorie

1. In relazione alle garanzie fideiussorie in favore dell'Interporto Toscano Amerigo Vespucci SpA ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70 (Legge finanziaria per l'anno 2006), così come rimodulate ai sensi dell'articolo 46 bis, comma 1, lettera b), della l.r. 77/2012, ed in favore dell'Autorità portuale di Piombino e dell'Elba ai sensi dell'articolo 46 quater della l.r. 77/2012, a decorrere dall'esercizio 2014 la Regione Toscana provvede ad accantonare le somme rispettivamente corrispondenti:
a) con riferimento alla garanzia in favore dell'Interporto Toscano Amerigo Vespucci, ad una somma pari a un sesto del valore della fideiussione rilasciata sul prestito con rimborso in unica scadenza nel 2019;
b) con riferimento alla garanzia in favore dell'Autorità portuale di Piombino e dell'Elba, ad una somma pari alla rata di ammortamento da rimborsare nell'anno di competenza.
2. A fine esercizio, le somme accantonate per i fini di cui al comma 1, lettera a), concorrono alla determinazione di un avanzo di amministrazione, finalizzato alla copertura degli eventuali oneri posti a carico della Regione Toscana, in caso di escussione del prestito garantito.
3. Il comma 7 dell'articolo 46 quater della l.r. 77/2012 è abrogato.
4. Gli accantonamenti delle somme di cui al comma 1 sono stimati in euro 6.500.000,00 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e sono allocati nell'ambito degli stanziamenti dell'UPB 741 "Fondi - spese correnti" del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016, annualità 2015 e 2016. All'accantonamento per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 68
- Disposizioni in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti e di trasporto pubblico locale su gomma

1. Per garantire la continuità del servizio di gestione dei rifiuti urbani e del trasporto pubblico locale su gomma, nelle more dell'espletamento delle procedure di affidamento del servizio al gestore unico da parte delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, di cui all'articolo 31 della l.r. 69/2011 e della Regione Toscana, il servizio è espletato dai soggetti pubblici e privati esercenti, a qualsiasi titolo, l'attività di gestione operanti alla data del 31 dicembre 2013, sino al subentro del gestore unico.

Art. 69
- Modifiche all'articolo 8 della l.r. 3/1994

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 ''Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio''), è inserito il seguente: ''
''2.bis Il comma 2 si applica a partire dalla ripartizione delle risorse regionali di competenza dell'esercizio finanziario 2014. ''.

Art. 70
- Dichiarazione di interesse pubblico strategico per lo sviluppo economico del territorio regionale

1. Al fine di prevedere nuovi interventi strategici per lo sviluppo di infrastrutture di ricerca l'area sperimentale di Sesta, localizzata nel Comune di Radicondoli, è dichiarata di interesse pubblico strategico per lo sviluppo economico del territorio regionale.

CAPO VIII
- Disposizioni in materia di programmazione

Art. 71
- Cofinanziamento regionale di programmi dell'Unione europea

1. Al fine di garantire la continuità delle politiche di coesione è autorizzata la spesa di euro 82.000.000,00 destinata ad iscrivere a carico del bilancio di previsione 2014 le future quote comunitarie, nazionali e di cofinanziamento regionale dei programmi a titolarità della Regione Toscana cofinanziati dall'Unione europea con il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
2. All'onere di cui al comma 1, si fa fronte per euro 34.000.000,00 con gli stanziamenti dell'UPB 615 ''Attuazione programma fondo sociale europeo - spese correnti'', per euro 28.000.000,00 con gli stanziamenti dell'UPB 514 ''Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - spese di investimento'' e per euro 20.000.000,00 con gli stanziamenti dell'UPB 522 ''Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - spese di investimento'' del bilancio di previsione 2014.
3. Sulla base della definitiva approvazione dei piani finanziari dei programmi di cui al comma 1, le quote di cofinanziamento comunitarie e nazionali sono acquisite al bilancio regionale per il finanziamento dei corrispondenti programmi. Contestualmente le risorse di cui al comma 1 sono destinate, nella misura delle suddette quote comunitarie e nazionali, al reintegro delle risorse regionali libere del bilancio di previsione 2014. Per la parte regionale, le risorse di cui al comma 1 sono trattenute ai relativi programmi nella misura delle quote di cofinanziamento regionale per gli stessi riconosciute.

Art. 72
- Rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi

1. Ai fini dell'adozione da parte del Consiglio regionale del provvedimento di cui all'articolo 15, comma 3, lettera a), della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana), si applica il prospetto dimostrativo contenente la rimodulazione delle previsioni finanziarie di piani e programmi vigenti di cui all'allegato A.

CAPO IX
- Norma finale

Art. 73
- Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e le sue disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Sito esterno

Allegato A


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