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NORMATIVA
Normativa nazionale - Leggi - Pubblica amministrazione

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Legge di 9 marzo 2006, n. 80
“Conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 recante: «Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione»”. (Testo coordinato)
 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:


Art. 1.
Strumenti di semplificazione e qualità nonché di monitoraggio e valutazione della regolazione


1. L'attività di indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione, anche ai sensi della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono attribuite ad un Comitato interministeriale di indirizzo, di seguito denominato: «Comitato», presieduto dai Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato. I componenti del Comitato sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica. Possono essere invitati a partecipare a riunioni del Comitato, secondo l'oggetto della discussione, altri componenti del Governo, esponenti di autorità regionali e locali e delle associazioni di categoria. (( Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))
2. Il Comitato predispone, entro il 31 marzo di ogni anno, un piano di azione per il perseguimento degli obiettivi del Governo in tema di semplificazione, di riassetto e di qualità della regolazione per l'anno successivo. Il piano, sentito il Consiglio di Stato, é approvato dal Consiglio dei Ministri e trasmesso alle Camere.
3. Il Comitato verifica, durante l'anno, lo stato di realizzazione degli obiettivi, che viene reso pubblico ogni sei mesi. Inoltre il Comitato:
a) svolge funzioni di indirizzo, di coordinamento e, ove necessario, di impulso delle amministrazioni dello Stato nelle politiche della semplificazione, del riassetto e della qualità della regolazione;
b)-e) (soppresse).
4.-5. (soppressi).
6. Il Comitato si avvale del supporto tecnico fornito dalla Commissione di cui all'articolo 3, comma (( 6-duodecies )), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, denominata: «Commissione per la semplificazione e la qualità della regolazione».
7.-12. (soppressi).


Riferimenti normativi:
- La legge 28 novembre 2005, n. 246, reca:
«Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 2005, n. 280, serie ordinaria).
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 6-duodecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo 2005, n. 62), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio 2005, n. 111, serie ordinaria):
«6-duodecies. Per lo svolgimento delle attività di propria competenza, il Ministro per la funzione pubblica si avvale di una Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, presieduta dal Ministro o da un suo delegato e composta dal Capo del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di vice presidente, e da un numero massimo di trenta componenti scelti fra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche, esperti nelle materie economiche e statistiche ed esperti di elevata professionalità. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti possono essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme ed i criteri dei rispettivi ordinamenti. La Commissione é assistita da una segreteria tecnica. Il contingente di personale da collocare fuori ruolo ai sensi del presente comma non può superare le dieci unità.».


Art. 2.
(Soppresso)


Art. 3.
(Soppresso)


Art. 3-bis.
Modifica dell'articolo 1, comma 137, della legge 23 dicembre 2005, n. 266


(( 1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il comma 137 é sostituito dal seguente: «137. A decorrere dal 1° gennaio 2006, le imposte o addizionali risultanti dalla dichiarazione dei redditi non sono dovute o, se il saldo é negativo, non sono rimborsabili se i relativi importi, con riferimento alla singola imposta o addizionale, non superano il limite di dodici euro. La disposizione si applica anche alle dichiarazioni presentate con il modello `730'. Ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto d'imposta non é dovuto alcun compenso a carico del bilancio dello Stato per le dichiarazioni modello '730' dei contribuenti per i quali si rende applicabile una delle condizioni di esonero di cui all'articolo 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, salvo che dalla dichiarazione emerga un importo, dovuto o rimborsabile, superiore a dodici euro per ciascuna imposta o addizionale.
L'articolo 2 della legge 18 aprile 1986, n. 121, é abrogato».
2. Per le finalità di cui al comma 1 é autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. ))


Riferimenti normativi:
- La legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)» é pubblicata nel supplemento ordinario n. 211/L alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2005.
- La legge 18 aprile 1986, n. 121, recante «Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 1986, n. 57, concernente revisione delle aliquote e delle detrazioni ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche» é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 1986, n. 96.


Art. 4.
Monitoraggio sui contratti a tempo determinato e la somministrazione a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni.


1. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo il comma 4, é inserito il seguente:
«4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli aspetti finanziari, nonché dei criteri previsti dall'articolo 36.».
2. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Le amministrazioni possono attivare i contratti di cui al comma 1 solo per esigenze temporanee ed eccezionali e previo esperimento di procedure inerenti assegnazione di personale anche temporanea, nonché previa valutazione circa l'opportunità di attivazione di contratti con le agenzie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per la somministrazione a tempo determinato di personale, ovvero di esternalizzazione e appalto dei servizi.
(( 1-bis. 1. Le disposizioni di cui al comma 1-bis costituiscono norme di principio per l'utilizzo delle forme contrattuali flessibili negli enti locali. ))
1-ter. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.».


Note art.4;
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106), come modificati dalla presente legge:
«Art. 35 (Reclutamento del personale).
1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali é richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove é opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l'avvio delle procedure concorsuali é subordinato all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli aspetti finanziari, nonché dei criteri previsti dall'art. 36.
5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome si espletano di norma a livello regionale. Eventuali deroghe, per ragioni tecnico-amministrative o di economicità, sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Per gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o provinciale possono essere banditi concorsi unici circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalità.
5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi.
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.
7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.».
«Art. 36 (Forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale). - 1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni sul
reclutamento del personale di cui ai commi precedenti, si avvalgono delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. I contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, in applicazione di quanto previsto dalla legge 18 aprile 1962, n. 230, dall'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dall'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'art. 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina.
1-bis. Le amministrazioni possono attivare i contratti di cui al comma 1 solo per esigenze temporanee ed eccezionali e previo esperimento di procedure inerenti assegnazione di personale anche temporanea, nonché previa valutazione circa l'opportunità di attivazione di contratti con le agenzie di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per la somministrazione a tempo determinato di personale, ovvero di esternalizzazione e appalto dei servizi.
1-bis. 1. Le disposizioni di cui al comma 1 bis costituiscono norme di principio per l'utilizzo delle forme contrattuali flessibili negli enti locali.
1-ter. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.
2. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.».


Art. 5
Proroga dei contratti a tempo determinato della Croce Rossa italiana


1. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni istituzionali, possono essere prorogati per l'intero anno 2006, a tutti gli effetti di legge, i contratti a tempo determinato stipulati dalla Croce Rossa italiana. Alla copertura del relativo onere si provvede con le ordinarie dotazioni finanziarie della Croce Rossa italiana, (( e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. )) Alla compensazione degli effetti finanziari che ne derivano sui saldi di finanza pubblica, relativi all'indebitamento e al fabbisogno, si fa fronte mediante riduzione di 8 milioni di euro dell'importo complessivo fissato dall'articolo 1, comma 33, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 33, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 211/L, supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2005):
«33. Per l'anno 2006 le erogazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, non possono superare l'importo complessivo di 1.900 milioni di euro. Ai fini del relativo monitoraggio, il Ministero delle attività produttive comunica mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze i pagamenti effettuati.».


Art. 5-bis.
Contratti a tempo determinato stipulati dall'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale


(( 1. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni istituzionali, possono essere prorogati per l'intero anno 2006, a tutti gli effetti di legge, i contratti a tempo determinato stipulati dall'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). Alla copertura del relativo onere si provvede con le ordinarie dotazioni finanziarie della medesima Agenzia, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. ))


Art. 6.
Semplificazione degli adempimenti amministrativi per le persone con disabilità


1. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, adottano disposizioni dirette a semplificare e unificare le procedure di accertamento sanitario di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, per l'invalidità civile, la cecità, la sordità, nonché quelle per l'accertamento dell'handicap e dell'handicap grave di cui agli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, effettuate dalle apposite Commissioni in sede, forma e data unificata per tutti gli ambiti nei quali é previsto un accertamento legale.
2. Al comma 3 dell'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo le parole: «non si applica al personale di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104» sono aggiunte le seguenti: «e al personale di cui all'articolo 33, comma 5, della medesima legge.».
3. Il comma 2 dell'articolo 1997 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, é sostituito dal seguente:
«2. I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, (( inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, ))7 che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate, senza ulteriori oneri per lo Stato, le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione ed é indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione.».
(( 3-bis. L'accertamento dell'invalidità civile ovvero dell'handicap, riguardante soggetti con patologie oncologiche, é effettuato dalle commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ovvero all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, entro quindici giorni dalla domanda dell'interessato. Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti, fatta salva la facoltà della commissione medica periferica di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, di sospenderne gli effetti fino all'esito di ulteriori accertamenti. ))


- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, recante «Modifiche ed integrazioni all'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti»
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 1990, n. 246):
«Art. 1. - 1. Gli accertamenti sanitari relativi alle domande per ottenere la pensione, l'assegno o le indennità d'invalidità civile, di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, alla legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, e alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, come modificata dalla legge 21 novembre 1988, n. 508, nonché gli accertamenti sanitari relativi alle domande per usufruire di benefici diversi da quelli innanzi indicati sono effettuati dalle unità sanitarie locali, a modifica di quanto stabilito in materia dall'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e dall'art. 6-bis, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, e successive modificazioni.
2. Nell'ambito di ciascuna unità sanitaria locale operano una o più commissioni mediche incaricate di effettuare gli accertamenti. Esse sono composte da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. I medici di cui al presente comma sono scelti tra i medici dipendenti o convenzionati della unità sanitaria locale territorialmente competente.
3. Le commissioni di cui al comma 2 sono di volta in volta integrate con un sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili, dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e dell'Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie.
4. In sede di accertamento sanitario, la persona interessata può farsi assistere dal proprio medico di fiducia.
5. Le domande giacenti presso le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidità civile alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere trasmesse alle commissioni di cui al comma 2 entro trenta giorni, e devono essere definite da queste ultime entro un anno dalla data della trasmissione degli
atti.
6. Il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina con proprio decreto il modello di domanda da presentare al fine di ottenere l'invalidità civile, e le caratteristiche della certificazione che deve essere allegata a dimostrazione della presunta invalidità.
7. Copia dei verbali di visita conseguenti agli accertamenti sanitari di cui al comma 1 sono trasmessi dalle unità sanitarie locali alla competente commissione medica periferica per le pensioni di guerra e d'invalidità civile. Decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione, debitamente comprovata, di tali verbali di visita senza che l'anzidetta commissione abbia chiesto, indicandone esplicita e dettagliata motivazione medico-legale, la sospensione della procedura per ulteriori accertamenti, da effettuare tramite la stessa unità sanitaria locale o mediante visita diretta dell'interessato da parte della commissione medica periferica, i medesimi verbali di visita sono trasmessi dalle unità sanitarie locali alla competente prefettura per gli ulteriori adempimenti necessari per la concessione delle provvidenze previste alla legge.
8. Contro gli accertamenti sanitari effettuati dalle unità sanitarie locali di cui al comma 1, contro gli eventuali accertamenti effettuati, nei casi previsti dalla commissione indicata al comma 7, gli interessati possono presentare, entro sessanta giorni dalla notifica, ricorso in carta semplice al Ministro del tesoro, che decide, entro centottanta giorni, sentita la commissione medica superiore e d'invalidità civile, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291. Avverso la decisione del Ministro del tesoro é ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario.
9. Resta ferma la competenza del Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra, per l'effettuazione delle verifiche intese ad accertare la permanenza dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, dell'assegno o dell'indennità, di cui all'art. 3, comma 10, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291.».
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39):
«Art. 3 (Soggetti aventi diritto). - 1. é persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che é causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.
Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.».
«Art. 4 (Accertamento dell'handicap). - 1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'art. 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.».
- Si riporta il testo dell'art. 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante:
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115 - serie ordinaria), come modificato dalla presente legge:
«Art. 399 (Accesso ai ruoli). - 3. I docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni scolastici. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'art. 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e al personale di cui all'art. 33, comma 5, della medesima legge.».
- Si riporta il testo dell'art. 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302 - serie ordinaria), come modificato dalla presente legge:
«Art. 97 (Interventi a favore dei cittadini affetti dal morbo di Hansen e dalla sindrome di Down nonché disabili).
- 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, le misure del sussidio spettante ai cittadini affetti dal morbo di Hansen, previste dall'art. 1, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 433, sono rideterminate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro i limiti delle autorizzazioni di spesa recate dalla stessa legge n. 433 del 1993 e dalla legge 31 marzo 1980, n. 126, e dalla legge 24 gennaio 1986, n. 31.
2. I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o del-l'handicap. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate, senza ulteriori oneri per lo Stato, le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione ed é indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione.
3. In attuazione dell'art. 24 della legge 8 novembre 2000, n. 328, a favore delle persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale associata alla sindrome di Down, é istituito il Fondo per il riordino dell'indennità di accompagnamento. Per l'anno 2001 é autorizzata la spesa di lire 30 miliardi.».


Art. 7.
Monitoraggio della attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68


1. Al fine di verificare la corretta ed uniforme applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, le amministrazioni pubbliche, chiamate a dare attuazione alle disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, sono tenute a comunicare semestralmente e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, l'elenco del personale disabile collocato nel proprio organico e le assunzioni relative effettuate nell'anno e previste nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni.


Riferimenti normativi:
- La legge 12 marzo 1999, n. 68 reca «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68).


Art. 8.
(Soppresso)


Art. 9.
Agevolazione della mobilità volontaria


1. Per agevolare l'attuazione del previo esperimento delle procedure di mobilità e la razionale distribuzione dei dipendenti tra le pubbliche amministrazioni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può istituire, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, una banca dati informatica, ad adesione volontaria, finalizzata all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità.


Art. 10.
(Soppresso)


Art. 11.
Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165


1. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti:
«Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale.».


Riferimenti normativi:
- Si riporta l'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 9 maggio 2001, n. 106 - serie ordinaria), come modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche). - 1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'art. 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 9. Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale.
Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si applica l'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione del personale dei diversi livelli o qualifiche previsti dalla dotazione organica può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ove comporti riduzioni di spesa o comunque non incrementi la spesa complessiva riferita al personale effettivamente in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.
4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni dello Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di personale é deliberata dal Consiglio dei Ministri e le variazioni delle dotazioni organiche sono determinate ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
5. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l'art. 16 dello stesso decreto.
Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle dotazioni organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, ivi compresi i dirigenti, sono devolute all'università di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.».


Art. 12.
Proroga delle assunzioni autorizzate


1. Le assunzioni autorizzate per l'anno 2005 con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2005, possono essere effettuate entro il 30 aprile 2006. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relative all'anno 2005, possono essere effettuate secondo le modalità ed i criteri individuati nei decreti ivi previsti.


Riferimenti normativi:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 2005 reca «Autorizzazione ad assunzioni di personale nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell'art. 1, commi 95, 96 e 97 della legge 30 dicembre 2004, n. 311» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2005).
- Si riporta il testo del comma 98 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2004, supplemento ordinario n. 192/L):
«98. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, per le amministrazioni regionali, gli enti locali di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, sono fissati criteri e limiti per le assunzioni per il triennio 2005-2007, previa attivazione delle procedure di mobilità e fatte salve le assunzioni del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Le predette misure devono garantire, per le regioni e le autonomie locali, la realizzazione di economie di spesa lorde non inferiori a 213 milioni di euro per l'anno 2005, a 572 milioni di euro per l'anno 2006, a 850 milioni di euro per l'anno 2007 e a 940 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 e, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, economie di spesa lorde non inferiori a 215 milioni di euro per l'anno 2005, a 579 milioni di euro per l'anno 2006, a 860 milioni di euro per l'anno 2007 e a 949 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Fino all'emanazione dei decreti di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui al primo periodo del comma 95. Le province e i comuni che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo
nell'anno successivo a quello del mancato rispetto. I singoli enti in caso di assunzioni di personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno precedente quello nel quale vengono disposte le assunzioni. In ogni caso sono consentite, previa autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione di unità di personale. Per le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere, con decreto del Ministero delle attività produttive, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuati specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto delle previsioni di cui al presente comma.».


Art. 13.
(Soppresso)


Art. 14.
(Soppresso)


Art. 15.
(Soppresso)


Art. 16.
(Soppresso)


Art. 17.
Strumenti informativi per la sicurezza dei trasporti


1. Ferme restando le competenze, anche in ordine al coordinamento tecnico-operativo, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, nonché del Ministero dell'interno, (( può essere istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, )) un sistema di controllo e monitoraggio delle informazioni inerenti alla sicurezza e alla regolarità della circolazione stradale e dello svolgimento dei servizi di trasporto, da realizzarsi mediante il continuo interscambio di dati grazie alla connessione stabile, in via telematica, dei centri di controllo, delle sale operative e delle strutture apposite esistenti presso le pubbliche amministrazioni, gli enti ed i soggetti operatori, pubblici e privati, comunque preposti ai settori della circolazione stradale e del trasporto dei passeggeri e delle merci, ferme restando le funzioni di coordinamento in materia di informazione stradale svolte dal Centro di coordinamento informazioni sulla sicurezza stradale (CCISS) 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono adottate direttive per l'organizzazione del sistema di cui al comma 1 e per l'attuazione degli strumenti di connessione.


Art. 18.
Gestione dei diritti da parte di Cinecittà Holding S.p.a.


1. Cinecittà Holding S.p.a., istituita ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, gestisce, per conto del Ministero per i beni e le attività culturali, i diritti di utilizzazione e di sfruttamento dei film finanziati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonché dei film già finanziati ai sensi dell'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, (( e ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153. )) Il negativo e le copie delle opere filmiche di cui al presente comma, già depositate presso la Fondazione centro sperimentale di cinematografia, ovvero presso laboratori di sviluppo e stampa per conto della medesima, permangono presso la Fondazione stessa, che le utilizza nell'ambito dei propri programmi di diffusione culturale.
2. Lo sfruttamento dei diritti di cui al comma 1 é oggetto di apposita convenzione stipulata tra il Ministero per i beni e le attività cultuali - Direzione generale per il cinema e Cinecittà Holding S.p.a., sentita la Consulta territoriale per le attività cinematografiche di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni.
3. I proventi derivanti dallo sfruttamento dei diritti di cui al comma 1 sono versati al Fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, per le finalità di cui al comma 3, lettera a), del medesimo articolo.
(( 4. Dalle disposizioni del presente articolo, )) ed in particolare dalla convenzione di cui al comma 2, (( non devono derivare nuovi o maggiori oneri )) per la finanza pubblica.


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 5-bis, del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, recante «Disposizioni urgenti per la soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e per il riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL e INA» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1993, n. 95) e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 1993, n. 145):
«Art. 5-bis. - 1. L'Ente autonomo di gestione per il cinema é trasformato in società per azioni con le procedure di cui al decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e successive modificazioni e integrazioni.
2. In attesa del riordino della disciplina generale delle partecipazioni societarie dello Stato, nella società di cui al comma 1 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica assume la titolarità delle relative partecipazioni e il Ministro per i beni e le attività culturali esercita i diritti dell'azionista, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per quanto riguarda i profili patrimoniali, finanziari e statutari.
3. La società presenta, annualmente, all'autorità competente in materia di turismo e spettacolo, unitamente alle società in essa inquadrate, una proposta di programma di produzione, distribuzione e promozione in Italia e all'estero di opere cinematografiche di lungo e corto metraggio di interesse culturale, un programma di attività nei settori dell'esercizio, delle industrie tecniche e dei servizi e di altre attività previste dagli statuti delle singole società inquadrate, nonché una proposta di programma di attività finanziaria volta al potenziamento del cinema nazionale ed un programma di riconversione e restauro di pellicole e materiali fotocinematografici dei propri archivi; é tenuta inoltre a presentare un programma di acquisizione e potenziamento di sale cinematografiche per promuovere in particolare la programmazione della cinematografia italiana ed europea. Con decreto dell'autorità competente in materia di turismo e spettacolo, sulla base del programma preventivamente approvato, vengono assegnate ed erogate le relative sovvenzioni a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui all'art. 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, sulla base di una percentuale della quota del Fondo medesimo destinata al cinema, previamente definita per ciascun anno con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Tali sovvenzioni sono sostitutive di tutti i contributi previsti dalla legislazione vigente a favore dell'Ente autonomo di gestione per il cinema e delle società in esso inquadrate a carico del Fondo suddetto. Il programma deve essere realizzato entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla data della sua approvazione.
4. Nella prospettiva della costituzione di un polo pubblico dell'audiovisivo, la società stipula convenzioni con l'IRI S.p.a. nei settori di attività di interesse comune.».
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 reca «Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 2004, n. 29).
- Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante «Interventi urgenti in favore del cinema» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
17 gennaio 1994, n. 12) e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 marzo 1994, n. 55):
«Art. 16. - 1. Presso la società concessionaria ovvero gli enti creditizi di cui all'art. 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, é istituito un fondo denominato «Fondo di garanzia», che ha lo scopo di garantire gli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche nazionali nella produzione, nella distribuzione e nell'esportazione di film di lungometraggio dichiarati di interesse culturale nazionale e di quelli di cui all'art. 28 della medesima legge.
2.
3. La garanzia assiste i mutui contratti con la società concessionaria ovvero con gli enti creditizi di cui al citato art. 27, da imprese italiane per la produzione, la distribuzione e l'esportazione di film di cui al comma 1, in misura, rispettivamente, pari al 70 per cento del mutuo stesso per quanto riguarda i film di interesse culturale nazionale e al 90 per cento per i film di cui al citato art. 28. La garanzia opera in via sussidiaria all'ammortamento del mutuo.
4. Alla fine di ogni semestre gli importi del fondo di garanzia non utilizzati o resisi disponibili per estinzione del mutuo vanno in aumento della quota del fondo di intervento.
5. L'Autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, fissa, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di gestione del fondo di garanzia e stabilisce i principi e i criteri cui devono attenersi le imprese per evidenziare i risultati di gestione e di operatività riferiti alla produzione, alla distribuzione ed ll'esportazione dei film per cui si richiede l'intervento del fondo di garanzia; la documentazione contabile relativa alle anzidette gestioni deve essere verificata da parte di società di certificazione e revisione legalmente riconosciute.
5-bis. Nel caso in cui il mutuo a tasso agevolato é concesso dalla società concessionaria non si applica il comma 2 e, qualora il mutuo non venga in tutto o in parte ammortizzato, si applica quanto previsto dall'art. 17, comma 6-bis.».
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, reca «Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 2004, n. 29):
«Art. 4. (Consulta territoriale per le attività cinematografiche). - 1. Presso il Ministero, é istituita la consulta territoriale per le attività cinematografiche, d'ora in avanti indicata «Consulta».
2. La consulta é presieduta dal capo del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport o dal Direttore generale competente appositamente delegato, ed é composta dal presidente del centro sperimentale di cinematografia, dal presidente di Cinecittà holding S.p.a., da quattro membri designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore cinematografico, dei quali due designati dalle associazioni maggiormente rappresentative nel settore dell'esercizio, da tre rappresentanti delle Regioni, designati dalla Conferenza Stato-regioni, e da tre rappresentanti degli enti locali, designati dalla Conferenza Stato-città.
3. La consulta provvede alla predisposizione di un programma triennale, approvato dal Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito denominato: "Ministro", contenente:
a) l'individuazione, per ciascuna regione, delle aree geografiche di intervento per la realizzazione delle opere di cui all'art. 15, comma 2, lettere a) e b), del presente decreto;
b) l'individuazione, sul territorio nazionale, delle aree privilegiate di investimento di cui all'art. 16, comma 3;
c) l'individuazione degli obiettivi per la promozione delle attività cinematografiche di cui all'art. 19, comma 3.
4. La consulta, su richiesta del Ministro, presta attività di consulenza ed elabora indicazioni utili al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1.
5. La consulta esprime parere sulle richieste di autorizzazione all'apertura delle multisale di cui all'art. 22, comma 5.
6. Con successivo decreto ministeriale é definita l'organizzazione della consulta, alle cui spese si provvede nell'ambito degli stanziamenti ordinari nello stato di previsione del Ministero. La partecipazione alle sedute é a titolo gratuito.».
«Art. 12 (Fondo per la produzione, la distribuzione l'esercizio e le industrie tecniche). - 1. é istituito presso il Ministero il Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche.
2. Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono le risorse finanziarie disponibili ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) sul fondo speciale di cui all'art. 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
b) sul fondo particolare di cui all'art. 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
c) sul fondo di intervento di cui all'art. 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, e successive modificazioni;
d) sul fondo di sostegno di cui all'art. 1 della legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni;
e) sul fondo di garanzia di cui all'art. 16 del
decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153.
I fondi di cui alla citata legge n. 1213 del 1965, legge n. 819 del 1971, legge n. 378 del 1980 e legge n. 153 del 1994, sono contestualmente soppressi. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Fondo di cui al comma 1 é destinato:
a) al finanziamento degli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche per la produzione di opere filmiche, anche con riferimento alla realizzazione di colonne sonore, e per lo sviluppo di sceneggiature originali di particolare rilievo culturale e sociale;
b) alla corresponsione di contributi a favore di imprese di distribuzione ed esportazione, anche per la realizzazione di versioni dei film riconosciuti di interesse culturale in lingua diversa da quella della ripresa sonora diretta;
c) alla corresponsione di contributi sugli interessi dei mutui ed alla concessione di contributi in conto capitale a favore delle imprese di esercizio e dei proprietari di sale cinematografiche, per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, nonché per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo delle apparecchiature, con particolare riguardo all'introduzione di impianti automatizzati o di nuove tecnologie;
d) alla concessione di mutui decennali a tasso agevolato o contributi sugli interessi a favore delle industrie tecniche cinematografiche, per la realizzazione, la rstrutturazione, la trasformazione o l'adeguamento strutturale e tecnologico di teatri di posa, di stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione, di post-produzione;
e) alla corresponsione di contributi destinati ad ulteriori esigenze del settore delle attività cinematografiche, salvo diversa determinazione del Ministro con riferimento ad altri settori dello spettacolo.
3-bis. Alle risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.
4. Con decreto ministeriale, sentita la consulta, sono stabilite annualmente le quote percentuali del Fondo di cui al comma 1, in relazione alle finalità di cui al comma 3.
5. Con decreto del Ministro sono stabilite, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità tecniche di gestione del Fondo di cui al comma 1 e di erogazione dei finanziamenti e dei contributi, nonché le modalità tecniche di monitoraggio dell'impiego dei finanziamenti concessi.
6. Le risorse giacenti sui fondi di cui al comma 2 alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto, nonché la percentuale della quota cinema del fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle imprese di produzione e distribuzione, nella misura residuata all'esito delle domande valutate secondo
il regime transitorio di cui all'art. 27, confluiscono nel Fondo di cui al comma 1. Nel medesimo Fondo confluiscono, altresì, le eventuali risorse relative a rientri di finanziamenti erogati sui fondi di cui al comma 2, previo versamento dell'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato ad apportare le necessarie variazioni al bilancio dello Stato.
7. Il Ministero gestisce il Fondo di cui al comma 1 avvalendosi di appositi organismi e mediante la stipula di convenzioni con uno o più istituti di credito, selezionati, ai sensi delle disposizioni vigenti, in base ai criteri delle più vantaggiose condizioni di gestione offerte e della adeguatezza delle strutture tecnico-organizzative ai fini della prestazione del servizio. Le risorse del medesimo Fondo sono versate su apposita contabilità speciale, intestata all'organismo affidatario del servizio, per il funzionamento della quale si applicano le modalità previste dall'art. 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
8. La gestione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 resta affidata, non oltre il 30 giugno 2006, alla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a.».


Art. 19.
(Soppresso)


Art. 20.
(Soppresso)


Art. 21.
(Soppresso)


Art. 22.
(Soppresso)


Art. 23.
(Soppresso)


Art. 24.
(Soppresso)


Art. 25.
(Soppresso)


Art. 26.
(Soppresso)


Art. 27.
Comitato atlantico italiano


1. Al fine di assicurare la funzionalità del Comitato atlantico italiano, incluso nella Tabella degli enti a carattere internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948, e successive modifiche ed integrazioni, é assegnato un contributo straordinario a favore dello stesso di 200.000 euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Al relativo onere di provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Riferimenti normativi:
- La legge 28 dicembre 1982, n. 948, reca «Norme per l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1982, n. 358).


Art. 28.
Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori-ISFOL


1. Per il finanziamento delle attività istituzionali dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) é autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 29.
Consigli di amministrazione delle fondazioni lirico-sinfoniche


1. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (soppressa);
b) al comma 2 é aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per le fondazioni il cui consiglio di amministrazione é composto da nove membri, lo statuto deve prevedere che all'autorità di Governo in materia di spettacolo siano attribuiti almeno due rappresentanti.».


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367, recante «Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio 1996, n. 161), come modificato dalla presente legge:
«Art. 12 (Consiglio di amministrazione). - 1. Lo statuto deve prevedere che la fondazione sia gestita da un consiglio di amministrazione, composto da sette a nove membri, compreso chi lo presiede.
2. Lo statuto disciplina la nomina dei componenti, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 10, comma 3, e 11, e prevede requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti dell'organo, anche con riferimento al settore specifico di attività della fondazione. In ogni caso, nel consiglio di amministrazione devono essere rappresentati l'autorità di Governo competente per lo spettacolo e la regione nel territorio della quale ha sede la fondazione. A ciascuno di tali soggetti é attribuito almeno un rappresentante nel consiglio di amministrazione, indipendentemente dalla misura del loro apporto al patrimonio. Per le fondazioni il cui consiglio di amministrazione é composto da nove membri, lo statuto deve prevedere che all'autorità di Governo in materia di spettacolo siano attribuiti almeno due rappresentanti.
3. Il consiglio di amministrazione della fondazione conseguente alla trasformazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia é composto da tredici membri, compresi il presidente ed il sindaco di Roma, dei quali uno designato dall'autorità di Governo competente per lo spettacolo, uno dalla regione nel cui territorio la fondazione ha sede e cinque eletti dal corpo accademico.
4. Il consiglio di amministrazione:
a) approva il bilancio di esercizio;
b) nomina e revoca il sovrintendente;
c) approva le modifiche statutarie;
d) approva, su proposta del sovrintendente, con particolare attenzione ai vincoli di bilancio, i programmi di attività artistica, che devono essere accompagnati da proiezioni che ne dimostrino la compatibilità con i bilanci degli esercizi precedenti e con i bilanci preventivi dell'esercizio in corso e degli esercizi futuri per i quali si estende il programma di attività;
e) stabilisce gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della fondazione;
f) ha ogni potere concernente l'amministrazione ordinaria o straordinaria che non sia attribuito dalla legge o dallo statuto ad altro organo.
5. I componenti del consiglio di amministrazione, ad eccezione del presidente, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
6. Il consiglio di amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti della delega.
7. Il sovrintendente partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione, con i medesimi poteri e prerogative degli altri consiglieri, ad eccezione dei casi di cui al comma 4, lettere b) e d). Alle riunioni del consiglio di amministrazione possono partecipare i componenti del collegio dei revisori.
8. Lo statuto può prevedere che determinate deliberazioni siano prese con maggioranze qualificate.».


Art. 30.
Adeguamento della componente aereonavale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera


1. Al fine di rafforzare le capacità di pattugliamento e sorveglianza marittima del Corpo delle Capitanerie di porto – guardia costiera, tramite l'adeguamento della propria componente aeronavale, é autorizzato un contributo annuale di 4 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, come rifinanziata dall'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, recante: «Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti.» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2002, n. 181, serie ordinaria):
«Art. 13 (Attivazione degli interventi previsti nel programma di infrastrutture). - 1. Per la progettazione e realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale, individuate in apposito programma approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), e per le attività di istruttoria e monitoraggio sulle stesse, nonché per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche necessarie a garantire continuità dell'approvvigionamento idrico per quanto di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 193.900.000 euro per l'anno 2002, di 160.400.000 euro per l'anno 2003 e di 109.400.000 euro per l'anno 2004. Le predette risorse, che, ai fini del oddisfacimento del principio di addizionalità, devono essere destinate, per almeno il 30 per cento, al Mezzogiorno, unitamente a quelle provenienti da rimborsi comunitari, integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie e le quote a ciascuno assegnate, sono stabilite le modalità di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziatori ai mutuatari e le quote da utilizzare per le attività di progettazione, istruttoria e monitoraggio. Le somme non utilizzate dai soggetti attuatori al termine della realizzazione delle opere sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi di cui al presente articolo.».
- Si riporta il testo del comma 176 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2003, n. 299, serie ordinaria):
«176. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2004-2006 i limiti di impegno di cui alla tabella 1, allegata alla presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.».


Art. 31.
Sistema di trasporto ad impianti fissi


1. Le regolazioni debitorie dei disavanzi delle ferrovie concesse e in ex gestione commissariale governativa, comprensivi degli oneri di trattamento di fine rapporto maturati alla data del 31 dicembre 2000, previste dall'articolo 145, comma 30, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si intendono definite nei termini delle istruttorie effettuate congiuntamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dell'economia e delle finanze a seguito delle comunicazioni effettuate e delle istanze formulate dalle aziende interessate entro il 31 agosto 2005.


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 30 dell'art. 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, serie ordinaria):
«30. Per le regolazioni debitorie dei disavanzi delle ferrovie concesse e in ex gestione commissariale governativa, comprensivi degli oneri di trattamento di fine rapporto, maturati alla data del 31 dicembre 2000, ad esclusione della società Ferrovie dello Stato S.p.A., e per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale relativi all'anno 1999, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede nell'anno 2001 all'erogazione di lire 1.500 miliardi, nonché di ulteriori lire 300 miliardi per la copertura, per il tramite dell'INPS, degli oneri sopportati dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in conseguenza del mancato allineamento, per l'anno 1999, delle aliquote contributive di dette aziende a quelle medie del settore industriale.».


Art. 32.
(Soppresso)


Art. 33.
(Soppresso)


Art. 34.
(Soppresso)


Art. 34-bis.
Modifica all'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.


(( 1. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo il secondo periodo é inserito il seguente: «Al fine di garantire il coordinamento e la sinergia delle funzioni della società con quelle dell'ente, le rispettive cariche di vertice possono coincidere.». ))


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 8, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante «Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 2002, n. 158), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2002, n. 187, serie ordinaria), come modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Riassetto del CONI). - 1. L'ente pubblico Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) si articola negli organi, anche periferici, previsti dal decreto
legislativo 23 luglio 1999, n. 242. Per l'espletamento dei suoi compiti si avvale della società prevista dal comma 2.
2. é costituita una società per azioni con la denominazione «CONI Servizi spa».
3. Il capitale sociale é stabilito in 1 milione di euro. Successivi apporti al capitale sociale sono stabiliti, tenuto conto del piano industriale della società, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali.
4. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze. Il presidente della società e gli altri componenti del consiglio di amministrazione sono designati dal CONI. Al fine di garantire il coordinamento e la sinergia delle funzioni della società con quelle dell'ente, le rispettive cariche di vertice possono coincidere. Il presidente del collegio sindacale é designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri componenti del medesimo collegio dal Ministro per i beni e le attività culturali.
5. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali previsti dallo statuto stesso sono effettuati dalla prima assemblea, che il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, convoca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Entro tre mesi dalla prima assemblea, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sono designati uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale per effettuare la stima del patrimonio sociale. Entro tre mesi dal ricevimento della relazione giurata, il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico della società,
sentito il collegio sindacale, determina il valore definitivo del capitale sociale nei limiti del valore di stima contenuto nella relazione stessa e in misura comunque non superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 11, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342. Qualora il risultato della stima si rivelasse insufficiente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze potranno essere individuati beni immobili patrimoniali dello Stato da conferire alla Coni Servizi spa A tale fine potranno essere effettuati ulteriori apporti al capitale sociale con successivi provvedimenti legislativi.
7. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni previsti dalle vigenti disposizioni.
8. I rapporti, anche finanziari, tra il CONI e la CONI Servizi spa sono disciplinati da un contratto di servizio annuale.
9. La CONI Servizi spa può stipulare convenzioni anche con le regioni, le province autonome e gli enti locali.
10. Il controllo della Corte dei conti sulla CONI Servizi spa si svolge con le modalità previste dall'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. La CONI Servizi spa può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.
11. Il personale alle dipendenze dell'ente pubblico CONI é, dall'8 luglio 2002, alle dipendenze della CONI Servizi spa, la quale succede in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi i rapporti di finanziamento con le banche, e nella titolarità dei beni facenti capo all'ente pubblico. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali, sono stabilite le modalità attuative del trasferimento del personale del CONI alla CONI Servizi spa, anche ai fini della salvaguardia, dopo il trasferimento e nella fase di prima attuazione della presente disposizione, delle procedure di cui agli articoli 30, 31 e 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i dipendenti in servizio presso l'ente pubblico CONI alla data di entrata in vigore del presente decreto rimangono fermi i regimi contributivi e pensionistici per le anzianità maturate fino alla predetta data.
12. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della società e di conferimento alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono, pertanto, effettuati in regime di neutralità fiscale.
13. Sino alla prima assemblea restano in vigore, in via provvisoria, tutte le disposizioni legislative e statutarie che disciplinano il CONI. Dalla predetta data tali disposizioni restano in vigore in quanto compatibili.
14. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali sul CONI.
15. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000.000 di euro, si provvede, per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».


Art. 34-ter.
Utilizzazione di somme


(( 1. Le somme iscritte, rispettivamente, nel fondo da ripartire per il finanziamento di progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel Paese, ai sensi dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e nel fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico, ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, relative all'unità previsionale di base 4.2.3.28 «Fondo per l'innovazione tecnologica», non utilizzate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. ))


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305, serie ordinaria):
«Art. 26 (Disposizioni in materia di innovazione tecnologica). - 1. Per l'attuazione del comma 7 dell'art. 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, é istituito il fondo per il finanziamento di progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel Paese con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2003, al cui finanziamento concorrono la riduzione dell'8 per cento degli stanziamenti per l'informatica iscritti nel bilancio dello Stato e quota parte delle riduzioni per consumi intermedi di cui all'art. 23, comma 3. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti di natura non regolamentare, stabilisce le modalità di funzionamento del fondo, individua i progetti da finanziare e, ove necessario, la relativa ripartizione tra le amministrazioni interessate.
2. Al fine di assicurare una migliore efficacia della spesa informatica e telematica sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, di generare significativi risparmi eliminando duplicazioni e inefficienze, promuovendo le migliori pratiche e favorendo il riuso, nonché di indirizzare gli investimenti nelle tecnologie informatiche e telematiche, secondo una coordinata e integrata strategia, il Ministro per l'innovazione e le tcnologie:
a);
b) approva, con il Ministro dell'economia e delle finanze, il piano triennale ed i relativi aggiornamenti annuali di cui all'art. 7 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, entro il 30 giugno di ogni anno;
c) valuta la congruenza dei progetti di innovazione tecnologica che ritiene di grande valenza strategica rispetto alle direttive di cui alla lettera a) ed assicura il monitoraggio dell'esecuzione;
d) individua i progetti intersettoriali che devono essere realizzati in collaborazione tra le varie amministrazioni interessate assicurandone il coordinamento e definendone le modalità di realizzazione;
e);
f) stabilisce le modalità con le quali le pubbliche amministrazioni comunicano le informazioni relative ai programmi informatici, realizzati su loro specifica richiesta, di cui esse dispongono, al fine di consentirne il riuso previsto dall'art. 25, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340;
g) individua specifiche iniziative per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le isole minori;
h).
3. Nei casi in cui i progetti di cui ai commi 1 e 2 riguardino l'organizzazione e la dotazione tecnologica delle regioni e degli enti territoriali, i provvedimenti sono adottati sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Al fine di accelerare la diffusione della carta di identità elettronica e della carta nazionale dei servizi, le pubbliche amministrazioni interessate, nel quadro di un programma nazionale approvato con decreto dei Ministri per l'innovazione e le tecnologie, dell'economia e delle finanze, della salute e dell'interno, possono procurarsi i
necessari finanziamenti nelle seguenti forme anche cumulabili tra loro:
a) convenzioni con istituti di credito o finanziari;
b) contributi di privati interessati a forme di promozione;
c) ricorso alla finanza di progetto;
d) operazioni di cartolarizzazione.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono determinati i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi universitari a distanza e delle istituzioni
universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici, ai sensi del regolamento di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al termine dei corsi stessi, senza oneri a carico del bilancio dello Stato fatto salvo quanto previsto dalla legge 29 luglio 1991, n. 243, e dall'art. 2, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25. Ai fini dell'acquisizione dell'autorizzazione al rilascio dei titoli accademici, le istituzioni devono disporre di adeguate risorse organizzative e gestionali in grado di:
a) presentare un'architettura di sistema flessibile e capace di utilizzare in modo mirato le diverse tecnologie per la gestione dell'interattività, salvaguardando il principio della loro usabilità;
b) favorire l'integrazione coerente e didatticamente valida della gamma di servizi di supporto alla didattica distribuita;
c) garantire la selezione, progettazione e redazione di adeguate risorse di apprendimento per ciascun courseware;
d) garantire adeguati contesti di interazione per la somministrazione e la gestione del flusso dei contenuti di apprendimento, anche attraverso l'offerta di un articolato servizio di teletutoring;
e) garantire adeguate procedure di accertamento delle conoscenze in funzione della certificazione delle competenze acquisite; provvedere alla ricerca e allo sviluppo di architetture innovative di sistemi e-learning in grado di supportare il flusso di dati multimediali relativi alla gamma di prodotti di apprendimento offerti.
6. Per la realizzazione dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e per la informatizzazione delle prefetture é autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.».
- Si riporta il testo dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15, serie ordinaria):
«Art. 27 (Disposizioni in materia di innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione). - 1. Nel perseguimento dei fini di maggior efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché di modernizzazione e sviluppo del Paese, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, nell'attività di coordinamento e di valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione formulati dalle amministrazioni per lo sviluppo dei sistemi informativi, sostiene progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di preminente interesse nazionale, con particolare attenzione per i progetti di carattere intersettoriale, con finanziamenti aggiuntivi a carico e nei limiti del Fondo di cui al comma 2; può inoltre promuovere e finanziare progetti del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie con le medesime caratteristiche.
2. Il Ministro, sentito il Comitato dei Ministri per la società dell'informazione, individua i progetti di cui al comma 1, con l'indicazione degli stanziamenti necessari per la realizzazione di ciascuno di essi. Per il finanziamento relativo é istituito il «Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico», iscritto in una apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 2 é autorizzata la spesa di 25.823.000 euro per l'anno 2002, 51.646.000 euro per l'anno 2003 e 77.469.000 euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Le risorse di cui all'art. 29, comma 7, lettera b), secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, destinate al finanziamento dei progetti innovativi nel settore informatico, confluiscono nel Fondo di cui al comma 2 e a tal fine vengono mantenute in bilancio per essere versate in entrata e riassegnate al Fondo medesimo.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
6. A decorrere dall'anno 2005, l'autorizzazione di spesa può essere rifinanziata ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
7. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie assicura il raccordo con il Ministro per la funzione pubblica relativamente alle innovazioni che riguardano l'ordinamento organizzativo e funzionale delle pubbliche amministrazioni.
8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanati uno o più regolamenti, ai sensi dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione e dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per introdurre nella disciplina vigente le norme necessarie ai fini del conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) diffusione dei servizi erogati in via telematica ai cittadini e alle imprese, anche con l'intervento dei privati, nel rispetto dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione e dei provvedimenti già adottati;
b);
c) diffusione dell'uso delle firme elettroniche;
d) ricorso a procedure telematiche da parte della pubblica amministrazione per l'approvvigionamento di beni e servizi, potenziando i servizi forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso la CONSIP Spa (concessionaria servizi informativi pubblici);
e) estensione dell'uso della posta elettronica nell'ambito delle pubbliche amministrazioni e dei rapporti tra pubbliche amministrazioni e privati;
f) generalizzazione del ricorso a procedure telematiche nella contabilità e nella tesoreria;
g) alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti;
h) impiego della telematica nelle attività di formazione dei dipendenti pubblici;
i) diritto di accesso e di reclamo esperibile in via telematica da parte dell'interessato nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
9. I regolamenti di cui al comma 8 sono adottati su proposta congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
10. All'art. 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 6 é sostituito dal seguente: "6. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2003, il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, procede alla soppressione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e del Centro tecnico di cui all'art. 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché all'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'innovazione tecnologica. L'Agenzia subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e del Centro tecnico; subentra altresì nelle funzioni già svolte dai predetti organismi, fatte salve quelle attribuite dalla legge al Ministro per l'innovazione e le tecnologie";
b) al comma 7, lettera b), dopo le parole: "pubblica amministrazione (AIPA)" sono inserite le seguenti: ", fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6".».


Art. 34-quater.
Tutela del risparmio


(( 1. Le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 2, 11, comma 2, lettere b) e c), e comma 3, limitatamente, in quest'ultimo caso, ai prodotti assicurativi, e 25, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, si applicano a decorrere dal 17 maggio 2006 ovvero, ove previste, dall'emanazione delle relative disposizioni di attuazione da parte della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP).
2. All'articolo 42 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, é aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-bis. Le disposizioni regolamentari e quelle di carattere generale di attuazione della presente legge sono adottate dalla CONSOB entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa». ))


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 8, 11 e 25 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2005, n. 301, serie ordinaria):
«Art. 8 (Concessione di credito in favore di azionisti e obbligazioni degli esponenti bancari). - 1. All'art. 53 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 é sostituito dal seguente:
"4. Le banche devono rispettare le condizioni indicate dalla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, per le attività di rischio nei confronti di:
a) soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono una partecipazione rilevante o comunque il controllo della banca o della società capogruppo;
b) soggetti che sono in grado di nominare, anche sulla base di accordi, uno o più componenti degli organi di amministrazione o controllo della banca o della società capogruppo;
c) coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la banca o presso la società capogruppo;
d) società controllate dai soggetti indicati nelle lettere a), b) e c) o presso le quali gli stessi svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo;
e) altri soggetti che sono comunque collegati alla banca, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia";
b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Le condizioni di cui al comma 4 sono determinate tenuto conto:
a) dell'entità del patrimonio della banca;
b) dell'entità della partecipazione eventualmente detenuta;
c) dell'insieme delle attività di rischio del gruppo bancario nei confronti dei soggetti di cui al comma 4 e degli altri soggetti ai medesimi collegati secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia.
4-ter. La Banca d'Italia individua i casi in cui il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 4 comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi con la partecipazione.
4-quater. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, disciplina i conflitti d'interessi tra le banche e i soggetti indicati nel comma 4, in relazione alle altre attività bancarie".
2. All'art. 136 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 é inserito il seguente:
«2-bis. Per l'applicazione dei commi 1 e 2 rilevano anche le obbligazioni intercorrenti con società controllate dai soggetti di cui ai medesimi commi o presso le quali gli stessi soggetti svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, nonché con le società da queste controllate o che le controllano o sono ad esse collegate»;
b) al comma 3, le parole: «dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1, 2 e 2-bis».».
«Art. 11 (Circolazione in Italia di strumenti finanziari collocati presso investitori professionali e obblighi informativi). - 1. All'art. 2412 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il terzo comma é inserito il seguente:
"Al computo del limite di cui al primo comma concorrono gli importi relativi a garanzie comunque prestate dalla società per obbligazioni emesse da altre società, anche
estere»;
b) il settimo comma é abrogato.
2. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 30, il comma 9 é sostituito dal seguente:
«9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari e dai prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione, fermo restando l'obbligo di consegna del prospetto informativo»;
b) la lettera f) del comma 1 dell'art. 100 é abrogata;
c) dopo l'art. 100 é inserito il seguente:
«Art. 100-bis (Circolazione dei prodotti finanziari). - 1. Nei casi di sollecitazione all'investimento di cui all'art. 100, comma 1, lettera a), e di successiva circolazione in Italia di prodotti finanziari, anche emessi all'estero, gli investitori professionali che li trasferiscono, fermo restando quanto previsto ai sensi dell'art. 21, rispondono della solvenza dell'emittente nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali, per la durata di un anno dall'emissione.
Resta fermo quanto stabilito dall'art. 2412, secondo comma, del codice civile.
2. Il comma 1 non si applica se l'intermediario consegna un documento informativo contenente le informazioni stabilite dalla CONSOB agli acquirenti che non siano investitori professionali, anche qualora la vendita avvenga su richiesta di questi ultimi. Spetta all'intermediario l'onere della prova di aver adempiuto agli obblighi indicati dal presente comma";
d) all'art. 118, il comma 2 é sostituito dal seguente:
"2. L'art. 116 non si applica agli strumenti finanziari emessi dalle banche, diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni".
3. Nella parte II, titolo II, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, dopo l'art. 25 é aggiunto il seguente:
"Art. 25-bis (Prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione). - 1. Gli articoli 21 e 23 si applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche nonché, in quanto compatibili, da imprese di assicurazione.
2. In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 5, comma 3, la CONSOB esercita sui soggetti abilitati e sulle imprese
di assicurazione i poteri di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva di cui all'art. 6, comma 2, all'art. 8, commi 1 e 2, e all'art. 10, comma 1, nonché i poteri di cui all'art. 7, comma 1.
3. Il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione delle imprese di assicurazione informa senza indugio la CONSOB di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle norme di cui al presente capo ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB ai sensi del comma 2.
4. Le società incaricate della revisione contabile delle imprese di assicurazione comunicano senza indugio alla CONSOB gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme di cui al presente capo ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB ai sensi del comma 2.
5. I commi 3 e 4 si applicano anche all'organo che svolge funzioni di controllo e alle società incaricate della revisione contabile presso le società che controllano l'impresa di assicurazione o che sono da queste controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.
6. L'ISVAP e la CONSOB si comunicano reciprocamente le ispezioni da ciascuna disposte sulle imprese di assicurazione. Ciascuna autorità può chiedere all'altra di svolgere accertamenti su aspetti di propria competenza".».
«Art. 25 (Competenze in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle banche, degli intermediari finanziari, delle assicurazioni e dei fondi pensione). - 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 116, comma 2, alinea, le parole: «sentita la Banca d'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «sentite la CONSOB e la Banca d'Italia»;
b) all'art. 117, comma 8, primo periodo, dopo le parole: "La Banca d'Italia" sono inserite le seguenti: ", d'intesa con la CONSOB,"; al terzo periodo, dopo le parole:
"della Banca d'Italia" sono aggiunte le seguenti: «, adottate d'intesa con la CONSOB»;
c) all'art. 127, comma 3, dopo le parole: "Banca d'Italia" sono inserite le seguenti: ", d'intesa con la CONSOB".
2. Le competenze stabilite dall'art. 109, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, con riguardo ai prodotti assicurativi di cui al punto III della lettera a) della tabella di cui all'allegato I del medesimo decreto legislativo sono esercitate dall'ISVAP d'intesa con la CONSOB.
3. Le competenze in materia di trasparenza e di correttezza dei comportamenti di cui all'art. 1, comma 2, lettera h), della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono esercitate dalla COVIP compatibilmente con le disposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio. Restano ferme le competenze in materia di tutela della concorrenza su tutte le forme pensionistiche complementari attribuite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e le competenze in materia di sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione attribuite all'ISVAP dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, incluse quelle relative ai prodotti assicurativi con finalità previdenziali.
4. All'art. 1, comma 2, lettera h), della legge 23 agosto 2004, n. 243, all'alinea, le parole: "l'unitarietà e" sono soppresse. ».
- Si riporta il testo dell'art. 42 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2005, n. 301, serie ordinaria), come modificato dalla presente legge:
«Art. 42 (Termine per gli adempimenti previsti dalla presente legge) - 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni da questa introdotte.
2. Fino alla costituzione dell'albo unico dei promotori finanziari ai sensi dell'art. 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dall'art. 14, comma 1, lettera b), della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di albo unico nazionale dei promotori finanziari recate dal citato art. 31 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le disposizioni contenute negli articoli 165-ter, 165-quater e 165-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotti dall'art. 6, comma 1, della presente legge, si applicano alle società che vi sono soggette, a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. La disposizione di cui all'art. 161, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dall'art. 18, comma 1, lettera d), della presente legge, si applica a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo art. 161, comma 4, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.
5. Gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e che ricadono in una delle situazioni specifiche di incompatibilità previste dalle disposizioni contenute nell'art. 18 per le società di revisione e le entità appartenenti alla medesima rete, i loro soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i dipendenti della società di revisione stessa e delle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, possono essere portati a definizione secondo i previsti termini contrattuali, senza possibilità di rinnovo. Entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il recesso unilaterale da parte della società, o dei soggetti appartenenti alla medesima rete, dall'incarico revisionale o da contratti per lo svolgimento di servizi, giustificato dalla necessità di rimuovere una causa di incompatibilità, non comporta obblighi di indennizzo, risarcimento o l'applicazione di clausole penali o sanzioni, anche se previste in norme di legge o in clausole contrattuali.
5-bis. Le disposizioni regolamentari e quelle di carattere generale di attuazione della presente legge sono adottate dalla CONSOB entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa. ».


Art. 34-quinquies.
Disposizioni di semplificazione in materia edilizia


(( 1. Per attuare la semplificazione dei procedimenti amministrativi catastali ed edilizi, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità tecniche e operative per l'istituzione di un modello unico digitale per l'edilizia da introdurre gradualmente per la presentazione in via telematica ai comuni di denunce di inizio attività, di domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia. Il suddetto modello unico comprende anche le informazioni necessarie per le dichiarazioni di variazione catastale e di nuova costruzione da redigere in conformità a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, che pervengano all'Agenzia del territorio ai fini delle attività di censimento catastale. In via transitoria, fino a quando non sarà operativo il modello unico per l'edilizia, l'Agenzia del territorio invia ai comuni per via telematica le dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione presentate a far data dal 1° gennaio 2006 e i comuni verificano la coerenza delle caratteristiche dichiarate dell'unità immobiliare rispetto alle informazioni disponibili, sulla base degli atti in loro possesso.
Eventuali incoerenze riscontrate dai comuni sono segnalate all'Agenzia del territorio che provvede agli adempimenti di competenza. Con decreto del direttore dell'Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono regolamentate le procedure attuative e sono stabiliti tipologia e termini per la trasmissione telematica dei dati ai comuni e per la segnalazione delle incongruenze all'Agenzia del territorio, nonché le relative modalità di interscambio.
2. Al fine della razionalizzazione dei procedimenti di presentazione delle domande di nuova costruzione o di mutazione nello stato dei beni:
a) al primo comma dell'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, le parole: «il 31 gennaio dell'anno successivo a quello» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni dal momento»;
b) e dichiarazioni relative alle mutazioni nello stato dei beni delle unità immobiliari già censite, di cui all'articolo 17, primo comma, lettera b), del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, devono essere presentate agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio entro trenta giorni dal momento in cui esse si sono verificate. ))


Riferimenti normativi:
- Il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701 reca «Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 1994, n. 300).
- Si riporta il testo dell'art. 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, recante «Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio 1939, n. 108 e, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 settembre 1939, n. 206), come modificato dalla presente legge:
«Art. 28. - I fabbricati nuovi ed ogni altra stabile costruzione nuova che debbono considerarsi immobili urbani, a norma dell'art. 4, devono essere dichiarati all'Ufficio tecnico erariale entro trenta giorni dal momento in cui sono divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati, ancorché esenti, temporaneamente o permanentemente, dai tributi immobiliari, ovvero soggetti ad imposta mobiliare.
Debbono del pari essere dichiarati, entro lo stesso termine, i fabbricati che passano dalla categoria degli esenti a quella dei soggetti all'imposta.
La dichiarazione deve essere compilata per ciascuna unità immobiliare su apposita scheda fornita dall'amministrazione dello Stato e deve essere corredata da una planimetria, designata su modello fornito dalla stessa Amministrazione, in conformità delle norme di cui all'art. 7.
I Comuni sono obbligati a dare notizia agli Uffici tecnici erariali competenti per territorio, delle licenze di costruzione rilasciate a norma dell'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, recante «Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio 1939, n. 108 e, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 settembre 1939, n. 206):
«Art. 17. - Il nuovo catasto edilizio urbano é conservato e tenuto al corrente, in modo continuo ed anche con verificazioni periodiche, allo scopo di tenere in evidenza per ciascun comune o porzione di comune, le mutazioni che avvengono:
a) rispetto alla persona del proprietario o del possessore dei beni nonché rispetto alla persona che gode di diritti reali sui beni stessi;
b) nello stato dei beni, per quanto riguarda la consistenza e l'attribuzione della categoria e della classe.
Le tariffe possono essere rivedute in sede di verificazione periodica od anche in dipendenza di circostanze di carattere generale o locale nei modi e nei termini da stabilirsi con regolamento, salvo quanto é disposto nel successivo art. 25.».


Art. 34-sexies.
Sgravi contributivi per le imprese di cabotaggio marittimo


(( 1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi italiane, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, per il biennio 2006-2007 sono estesi nel limite del 50 per cento alle imprese armatoriali per le navi di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per l'attuazione del presente comma é autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 28 dicembre 1999, n. 522. ))


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1997, n. 303) e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1998, n. 49):
«Art. 6 (Sgravi contributivi). - 1. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, a decorrere dal 1° gennaio 1998, le imprese armatrici, per il personale avente i requisiti di cui all'art. 119 del codice della navigazione ed imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale di cui all'art. 1, nonché lo stesso personale suindicato sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge.
Il relativo onere é a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ed é rimborsato su conforme rendicontazione.
2. Il contributo di cui all'art. 1, comma 20, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, é prorogato, per l'anno 1997, a favore delle imprese armatrici ai sensi ed alle condizioni previste dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343.
3. Il contributo di cui al comma 2 si somma a quelli concessi alle aziende quali aiuti alla gestione, per ciascun anno solare, anche in base ad altre disposizioni di legge. I benefici medesimi, complessivamente, non possono superare per ciascuna nave il massimale fissato su base annua dall'art. 1 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383. Ai fini dell'erogazione del presente beneficio va assunto il valore medio di cambio attribuito alla moneta italiana nell'anno cui si riferisce il beneficio medesimo. ».
- Si riporta il testo dell'art. 21, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2003)» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305, serie ordinaria):
«10. I benefici di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, per il periodo 2003-2005 sono estesi nel limite del 25 per cento alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva, per l'intero anno, attività di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio. ».
- Si riporta il testo dell'art. 9, della legge 28 dicembre 1999, n. 522, recante «Misure di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed alla ricerca applicata nel settore navale» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2000, n. 10):
«Art. 9 (Sgravi contributivi per le imprese di cabotaggio marittimo). - 1. Dal 1° gennaio 1999 i benefici previsti dall'art. 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, con le modalità previste dalla stessa norma, sono estesi per il triennio 1999-2001, nel limite massimo dell'80 per cento, alle imprese impegnate nei servizi marittimi di cabotaggio, per gli oneri contributivi relativi al personale avente i requisiti di cui all'art. 119 del codice della navigazione, ed imbarcato su navi di bandiera italiana che, per almeno il 50 per cento del loro impiego complessivo nell'anno, effettuano servizi di trasporto passeggeri, merci, misti o di crociera tra porti nazionali.
2. Le imprese armatoriali nei cui confronti sia stato accertato, dai competenti organi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il mancato rispetto dei contratti di lavoro del personale di bordo decadono dai benefici concessi ai sensi del comma 1. Al fine di consentire il controllo del rispetto delle disposizioni del presente articolo, le imprese armatoriali che si avvalgono degli sgravi di cui al comma 1 devono corredare i prospetti di liquidazione dei contributi previdenziali con una certificazione, rilasciata dalla Capitaneria di porto ove le stesse imprese hanno costituito il turno particolare previsto dai contratti, la quale attesti i nominativi dei marittimi iscritti nel turno particolare secondo le norme previste dai contratti collettivi. La decadenza dai benefici di cui al comma 1 consegue altresì alla violazione delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro, qualora dalla violazione stessa consegua condanna penale per il datore di lavoro.
3. Per le finalità di cui al presente articolo sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 41.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999 e di lire 23.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000 in favore della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58.
4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non é consentita l'iscrizione nelle matricole e nei registri nazionali di navi adibite al trasporto passeggeri provenienti da registri stranieri, costruite da oltre venti anni.
5. All'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dopo le parole: «come sostituito dall'art. 7» sono aggiunte le seguenti: «, salvo che per le navi da carico di oltre 650 tonnellate di stazza lorda e nei limiti di un viaggio di cabotaggio mensile quando il viaggio di cabotaggio segua o preceda un viaggio in provenienza o diretto verso un altro Stato».


Art. 34-septies.
Disposizioni concernenti le autorità portuali


(( 1. Alle autorità portuali, istituite ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, non si applicano per gli anni 2006 e 2007 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei limiti di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006 e 2007.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, ono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
3. All'onere derivante dal comma 1, determinato in 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))


Riferimenti normativi:
- La legge 28 gennaio 1994, n. 84 reca «Riordino della legislazione in materia portuale» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1994, n. 28 – serie ordinaria).
- Si riporta il testo del comma 57 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2004, supplemento ordinario n. 192/L):
«57. Per il triennio 2005-2007, gli enti indicati nell'elenco 1 allegato alla presente legge, ad eccezione degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e successive modificazioni, delle altre associazioni e fondazioni di diritto privato e degli enti del sistema camerale, possono incrementare per l'anno 2005 le proprie spese, al netto delle spese di personale, in misura non superiore all'ammontare delle spese dell'anno 2003 incrementato del 4,5 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese determinate per l'anno precedente con i criteri stabiliti dal presente comma. Per le spese di personale si applica la specifica disciplina di settore.
Alle regioni e agli enti locali di cui ai commi da 21 a 53, agli enti del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi da 164 a 188, nonché agli enti indicati nell'art. 3, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica la disciplina ivi prevista.».


Art. 34-octies.
Rifinanziamento della legge 16 marzo 2001, n. 88


(( 1. Per la prosecuzione degli interventi in materia di investimenti navali, di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, approvati dalla Commissione europea con decisione SG (2001)D/285716 del 1° febbraio 2001, da realizzare sulla base dell'avanzamento dei lavori raggiunto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, é autorizzata per ciascuno degli anni 2006 e 2007 la spesa di 19 milioni di euro e la spesa di 10 milioni di euro per 5 anni a decorrere dall'anno 2008.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, recante «Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. 3 aprile 2001, n. 78):
«Art. 3 (Modalità d'intervento sui finanziamenti). - 1. Alle imprese armatoriali aventi i requisiti di cui all'art. 143 del codice della navigazione che effettuano gli investimenti di cui all'art. 1 della presente legge il Ministero dei trasporti e della navigazione può altresì concedere un contributo pari all'abbattimento, entro il limite massimo del 3,80 per cento annuo, del tasso d'interesse commerciale di riferimento (CIRR) in relazione ad un piano d'ammortamento della durata di dodici anni calcolato sull'80 per cento del prezzo dei lavori di costruzione o trasformazione dell'unità.
2. Il contributo é corrisposto anche durante i lavori, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o assicurativa, in rate semestrali costanti posticipate per la durata di dodici anni decorrenti dal 1° marzo o dal 1° settembre di ciascun anno.
3. Nel rispetto delle disposizioni comunitarie vigenti in materia e nei limiti degli stanziamenti già autorizzati da leggi vigenti, le operazioni di cui al presente articolo sono ammissibili all'intervento del Fondo centrale di garanzia per il credito navale di cui all'art. 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261, e successive modificazioni.
4. Per le finalità di cui al presente articolo é autorizzato un limite d'impegno dodecennale di lire 72.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261, recante «Rifinanziamento delle leggi di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione delle disposizioni comunitarie di settore» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto 1997, n. 183, serie ordinaria):
«Art. 5. - 1. é istituito il Fondo centrale di garanzia per il credito navale, di seguito denominato «Fondo», destinato alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata restituzione del capitale e dalla mancata corresponsione dei relativi interessi ed altri accessori connessi o dipendenti dai finanziamenti di cui al presente articolo. La gestione finanziaria, amministrativa e tecnica del Fondo é affidata ad una banca iscritta all'albo di cui all'art. 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prescelta dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica mediante procedure di evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, ed in base a criteri che tengano conto delle condizioni offerte e dell'adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa ai fini della prestazione del servizio.
2. Possono essere ammessi all'intervento della garanzia del Fondo i finanziamenti garantiti da ipoteca di primo grado sulla nave che ne é oggetto, concessi da banche ad armatori italiani ed esteri per i lavori, effettuati nei cantieri nazionali, di costruzione e trasformazione delle unità navali previste dall'art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, di durata non superiore a dodici anni dall'ultimazione della nave, di importo non superiore all'80 per cento del prezzo contrattuale e ad un tasso di interesse non inferiore a quello di cui alla risoluzione del Consiglio dell'OCSE del 3 agosto 1981, e successive modificazioni. Sono altresì ammessi all'intervento della garanzia del Fondo i finanziamenti a tasso di mercato, ancorché inferiore a quello di cui alla risoluzione del Consiglio della Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) del 3 agosto 1981, e successive modificazioni, nei casi in cui il credito non sia assistito da agevolazioni pubbliche finalizzate a ridurre l'onere degli interessi.
3. La garanzia del Fondo può essere accordata alla banca concedente il finanziamento fino ad un massimale del 40 per cento del finanziamento stesso, su richiesta della banca concedente, previa richiesta della banca concedente e dell'armatore interessato. Nei limiti di detto massimale, la garanzia può essere attivata in misura non superiore al 90 per cento della perdita che, di intesa con il soggetto gestore del Fondo, risulti definitivamente accertata.
4. Le condizioni e le modalità dell'intervento della garanzia del Fondo sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione.
5. Il Fondo ha una dotazione iniziale costituita dall'apporto dello Stato ed é alimentato dai versamenti una tantum effettuati dalle banche richiedenti a fronte della concessione della garanzia e dagli interessi maturati sulle disponibilità del Fondo stesso.
6. Per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo é autorizzato un limite d'impegno di durata decennale pari a lire 20.000 milioni per l'anno 1998.».



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