Il Consiglio Provinciale
ha approvato
Il Presidente della Provincia
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Attività industriale
1. Ai sensi della presente legge per attività industriale si intende l’esercizio professionale di un’attività economica organizzata al fine della produzione o della trasformazione di beni e dell’erogazione dei servizi connessi, inclusa la relativa distribuzione e vendita.
2. Con regolamento di esecuzione possono essere previsti specifici requisiti professionali per l’esercizio di determinate attività industriali, fatte salve eventuali norme speciali.
ARTICOLO 2
Imprese industriali
1. Sono imprese industriali le imprese individuali, le società di persone o di capitali che esercitano:
a) una delle attività di cui alle sezioni C, D, E o F della classificazione Ateco dell’Istituto nazionale di statistica, oppureb) un’attività classificata, ai sensi della legge provinciale sull’ordinamento dei servizi, quale attività di servizi industriali.
2. Le imprese di cui al comma 1 devono avere almeno due delle seguenti caratteristiche:
a) produzione o servizio prevalentemente in serie;
b) organizzazione aziendale separata in una unità produttiva ed in una unità amministrativa con separata gestione delle unità e del personale e l’eventuale collaborazione dell’imprenditore limitata alle attività dirigenziali;
c) produzione dei beni e svolgimento dei servizi con prevalente divisione sistematica del lavoro.
ARTICOLO 3
Registro delle imprese
1. L’iscrizione delle imprese industriali nel Registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura avviene mediante attribuzione del corrispondente codice Ateco dell’Istituto nazionale di statistica.
ARTICOLO 4
Sanzioni amministrative
1. La competenza per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle norme statali e provinciali, in caso di esercizio di un’attività industriale senza il possesso dei prescritti requisiti professionali, è delegata alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, alla quale pervengono i relativi introiti.
ARTICOLO 5
Disposizioni finanziarie e variazioni di bilancio
1. Fermo restando il totale complessivo della spesa autorizzata per l’anno 2007 per l’applicazione della legislazione vigente, sono apportate le seguenti modifiche compensative alle autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 3, comma 1, tabella A, della legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 15, come modificata dall’articolo 4, comma 1, tabella A, della legge provinciale 19 luglio 2007, n. 4:
n. 94: - 960.000 euro
n. 119: - 6.800.000 euro
n. 115: + 4.860.000 euro
n. 118: + 1.000.000 euro
n. 123: + 1.900.000 euro.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2007 sono introdotte le seguenti variazioni:
UPB in diminuzione:
UPB 12200: - 960.000 euro
UPB 16210: - 6.800.000 euro
UPB in aumento:
UPB 15200: + 4.860.000 euro
UPB 16200: + 1.000.000 euro
UPB 17205: + 1.900.000 euro.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Bolzano, 9.10.2007
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER