Il Consiglio Provinciale
ha approvato
Il Presidente della Provincia
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Attività di servizi
1. Ai sensi della presente legge si intende per servizi una prestazione non destinata
alla produzione di un bene materiale e che avviene di norma contro corrispettivo. La
prestazione di servizio non può essere immagazzinata, conservata o trasportata, essendo
il momento della produzione contestuale a quello dell’utilizzo.
2. Con regolamento di esecuzione possono essere previsti specifici requisiti
professionali per l’esercizio di determinate attività di servizio, fatte salve
eventuali norme speciali.
ARTICOLO 2
Classificazione delle attività
1. Sono considerate attività di servizi le seguenti attività:
a) attività bancarie, finanziarie ed assicurative;
b) poste e telecomunicazioni;
c) trasporti e magazzinaggio;
d) attività immobiliare e di noleggio;
e) informatica, ricerca e sviluppo;
f) servizi alle imprese;
g) servizi alla persona;
h) servizio nel settore della formazione destinabile alla vendita;
i) sanità ed altri servizi sociali destinabili alla vendita;
j) altri servizi destinabili alla vendita.
2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle seguenti
attività:
a) commercio e servizi ad esso strettamente connessi;
b) libere professioni;
c) alberghi e pubblici esercizi;
d) attività artistiche;
e) pubblica amministrazione;
f) altri servizi non destinabili alla vendita.
3. Con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale
della Regione, le attività di servizio, tenuto conto della classificazione delle attività
economiche Ateco dell’Istituto nazionale di statistica e della classificazione prevista
dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, sono così
suddivise:
a) attività di servizio in senso stretto;
b) attività di servizio classificate come artigianali o come industriali.
ARTICOLO 3
Registro delle imprese
1. L’iscrizione delle imprese di servizi nel Registro delle imprese presso la Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano avviene mediante attribuzione
del corrispondente codice Ateco dell’Istituto nazionale di statistica.
ARTICOLO 4
Sanzioni amministrative
1. Chiunque esercita un’attività di servizio senza possedere i necessari requisiti
professionali, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 600
euro a 3.600 euro.
2. La competenza per l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 è
delegata alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, alla
quale pervengono i relativi introiti.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Bolzano, 16 novembre 2007
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER