Il Consiglio Provinciale
ha approvato
Il Presidente della Provincia
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Finalità
1. La presente legge stabilisce norme transitorie per la salvaguardia delle colture agricole nella provincia di Bolzano da possibili contaminazioni con organismi geneticamente modificati (OGM), in assenza di norme per l’applicazione del principio di coesistenza.
ARTICOLO 2
Divieto
1. Fino all’adozione della disciplina per l’applicazione del principio di coesistenza tra le colture transgeniche e quelle convenzionali e biologiche, come definito all’articolo 2 del decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, convertto in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 28 gennaio 2005, n. 5, sono vietati sul territorio provinciale la coltivazione e l’uso in agricoltura di specie geneticamente modificate.
2. La disciplina per l’applicazione del principio di coesistenza tra le colture transgeniche e quelle convenzionali e biologiche di cui al comma 1 è adottata entro il 2009.
ARTICOLO 3
Sanzioni
1. Chiunque non rispetti il divieto di cui all’articolo 2, comma 1, è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Bolzano, 16 novembre 2006
DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER