ARTICOLO 4
Sistema informativo e di monitoraggio
1. L’Amministrazione provinciale predispone:
a) un sistema informativo e una banca dati dei progetti e degli interventi proposti, allo scopo di assicurare un rapido orientamento ed un’ampia scelta ai cittadini, nonché di favorire il contatto tra il volontariato e il mercato del lavoro;
b) un sistema provinciale di monitoraggio al fine di assicurare il rispetto degli obblighi e doveri delle parti coinvolte, per garantire che il servizio si traduca in un’effettiva crescita e valorizzazione della persona.
ARTICOLO 5
Carta di riconoscimento del servizio civile
1. È istituita la carta di riconoscimento del servizio civile per i volontari di cui all’articolo 2, comma 1, in cui vengono registrati i servizi resi nell’ambito dell’attività svolta e la formazione seguita, nonché i crediti e benefici conseguiti e spendibili in seguito all’attestazione delle relative prestazioni.
2. La Giunta provinciale individua, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, gli ambiti di spendibilità dei crediti e benefici risultanti in base ai servizi registrati nella carta di riconoscimento del servizio civile.
ARTICOLO 6
Benefici e crediti
1. A tutti i volontari in servizio civile sono garantite, in forma gratuita, le prestazioni sanitarie connesse all’espletamento del servizio volontario.
2. Ai volontari di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), spettano l’assegno per il servizio civile di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, comprese le eventuali indennità da corrispondere in caso di servizio civile all’estero, nonché tutti gli altri benefici previsti.
3. Ai volontari di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), in possesso dell’attestato di conoscenza della lingua tedesca,
italiana e/o ladina di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, spetta l’indennità prevista all’articolo 1 dello stesso decreto; il relativo onere è a carico del fondo provinciale per il servizio civile.
4. La Giunta provinciale determina, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, il rimborso spese mensile a favore dei volontari di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b); il relativo onere è a carico del fondo provinciale per il servizio civile.
5. A tutti i volontari di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), sono garantite le assicurazioni obbligatorie per la copertura del rischio di infortuni e la responsabilità civile. I relativi oneri sono a carico degli enti ed organizzazioni per i quali i volontari prestano servizio.
6. Ai volontari di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), è corrisposto un rimborso delle spese sostenute per la contribuzione volontaria alla previdenza sociale, con onere a carico del fondo provinciale per il servizio civile.
7. La Giunta provinciale determina, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, le esenzioni o riduzioni sui tributi locali a favore dei volontari e degli enti di servizio civile.
Capo II
ORGANIZZAZIONE
ARTICOLO 7
Competenze della Provincia
1. La Provincia esercita funzioni di programmazione, indirizzo e di vigilanza, avvalendosi dell’attività propositiva e consultiva dell’Osservatorio provinciale del volontariato, e provvede a:
a) istituire presso la Ripartizione Presidenza l’albo provinciale degli enti di servizio civile;
b) promuovere la formazione di base dei volontari, fissando nell’ambito della relativa programmazione annuale le materie e gli aspetti fondamentali da sviluppare in tale contesto;
c) esaminare e approvare i progetti di servizio civile;
d) curare la programmazione annuale delle attività e delle risorse;
e) coordinare il sistema informativo e istituire la banca dati;
f) svolgere attività di vigilanza sull’applicazione delle norme disciplinanti il servizio civile volontario.
ARTICOLO 8
Fondo provinciale
1. La Provincia istituisce il fondo provinciale per il servizio civile volontario, in cui confluiscono le risorse del fondo nazionale per il servizio civile di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77.
2. Nel caso in cui la quota di risorse del fondo nazionale da destinare ai compensi dei volontari di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), risulti insufficiente a coprire i compensi dei volontari operanti in provincia sulla base della programmazione provinciale, si provvede attingendo dalle risorse del fondo provinciale.
ARTICOLO 9
Enti di servizio civile
1. Per l’iscrizione all’albo provinciale le organizzazioni e gli enti pubblici e privati di servizio civile devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) assenza di scopo di lucro;
b) finalità istituzionali volte a promuovere obiettivi in uno dei settori di cui all’articolo 3;
c) capacità organizzativa e possibilità d’impiego proporzionate ai progetti ed interventi previsti;
d) aver svolto attività continuativa da almeno tre anni.
2. L’accreditamento e l’iscrizione all’albo nazionale tenuto dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile costituisce titolo per l’iscrizione all’albo provinciale.
ARTICOLO 10
Formazione per il servizio civile
1. Gli enti di servizio civile sono titolari della formazione nonché dell’addestramento specifico dei volontari, e si avvalgono a tal fine del supporto di coordinamenti o forme associative di enti.
2. Gli enti di servizio civile curano, in collaborazione con la Provincia, l’aggiornamento delle persone responsabili del servizio civile all’interno degli enti stessi.
ARTICOLO 11
Criteri di approvazione dei progetti ed interventi
1. La Giunta provinciale approva i progetti e interventi di servizio civile che presentano i seguenti requisiti:
a) definizione dell’attività per cui si richiede l’impiego dei volontari in servizio civile;
b) durata dell’intervento nei limiti massimi previsti dall’articolo 2, comma 1;
c) capacità d’impiego minima di volontari;
d) modalità di selezione dei volontari;
e) previsione della formazione di base del volontario;
f) definizione del programma di formazione specifica e della procedura di monitoraggio delle competenze acquisite;
g) indicazione del referente o della referente operativi responsabili del progetto e del responsabile o della responsabile del servizio civile all’interno dell’ente o del coordinamento;
h) dichiarazione relativa alla sicurezza e tutela dei volontari, anche in riferimento alla loro copertura assicurativa.
Capo III
NORME FINALI E TRANSITORIE
ARTICOLO 12
Norma finanziaria
1. Al finanziamento del fondo provinciale per il servizio civile concorrono risorse provinciali, statali e comunitarie.
2. Agli oneri finanziari derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti del fondo provinciale per il servizio civile di cui all’articolo 8, comma 1, nonché tramite le risorse previste nelle leggi di settore in cui si inseriscono gli interventi.
ARTICOLO 13
Norme transitorie
1. I crediti e benefici di cui agli articoli 6 e 14 spettano altresì a coloro che prestano servizio all’entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 14
Regolamento d’esecuzione
1. Con regolamento d’esecuzione sono disciplinati:
a) i benefici previsti a favore dei volontari, quali i crediti formativi per la formazione universitaria e professionale, il
riconoscimento del servizio civile nei concorsi pubblici, le agevolazioni nel collocamento sul mercato del lavoro nonché nella fruizione dei servizi pubblici di trasporto, le riduzioni a manifestazioni culturali e sportive;
b) le modalità e i requisiti per l’iscrizione all’albo di cui all’articolo 7;
c) i controlli volti ad assicurare il rispetto delle condizioni previste dalla presente legge;
d) i criteri di approvazione dei progetti ed interventi di cui all’articolo 11.
ARTICOLO 15
Norme finali
1. Dopo la lettera h) del comma 1 dell’articolo 8 della legge provinciale 1 luglio 1993, n. 11, sono aggiunte le seguenti lettere i) e j):
“i) formulare proposte intese a promuovere il servizio civile volontario in Provincia;
j) esprimere parere sulle proposte programmatiche e sulla formazione dei volontari.”
2. Dopo la lettera d) del comma 3 dell’articolo 8 della legge provinciale 1 luglio 1993, n. 11, è aggiunta la seguente lettera:
“e) tre rappresentanti degli enti di servizio civile.”
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Bolzano, 19 ottobre 2004
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER