Gazzetta n. 240 del 12 ottobre 2019
Art. 1.
(Numero dei deputati)
1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni;
a) al secondo comma, la parola: « seicentotrenta » e' sostituita dalla seguente: « quattrocento » e la parola: « dodici » e' sostituita dalla seguente: « otto »;
b) al quarto comma, la parola: « seicentodiciotto » e' sostituita dalla seguente: « trecentonovantadue ».
Art. 2.
(Numero dei senatori)
1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, la parola: « trecentoquindici » e' sostituita dalla seguente: « duecento » e la parola: « sei » e' sostituita dalla seguente: « quattro »;
b) al terzo comma, dopo la parola: « Regione » sono inserite le seguenti: « o Provincia autonoma » e la parola: « sette » e' sostituita dalla seguente: « tre »;
c) il quarto comma e' sostituito dal seguente: « La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti ».
Art. 3.
(Senatori a vita)
1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
« Il Presidente della Repubblica puo' nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non puo' in alcun caso essere superiore a cinque ».
Art. 4.
(Decorrenza delle disposizioni)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 della Costituzione, come modificati dagli articoli 1 e 2 della presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore.