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Legge 9 gennaio 1991, n. 10
Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.
 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Promulga la seguente legge


TITOLO I
NORME IN MATERIA DI USO RAZIONALE DELL'ENERGIA, DI RISPARMIO
ENERGETICO E DI SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA


Art. 1.
(Finalità ed ambito di applicazione)


1. Al fine di migliorare i processi di trasformazione dell'energia, di ridurre i consumi di energia e di migliorare le condizioni di compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia a parità di servizio reso e di qualità della vita, le norme del presente titolo favoriscono ed incentivano, in accordo con la politica energetica della Comunità economica europea, l'uso razionale dell'energia, il contenimento dei consumi di energia nella produzione e nell'utilizzo di manufatti, l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, la riduzione dei consumi specifici di energia nei processi produttivi, una più rapida sostituzione degli impianti in particolare nei settori a più elevata intensità energetica, anche attraverso il coordinamento tra le fasi di ricerca applicata, di sviluppo dimostrativo e di produzione industriale.
2. La politica di uso razionale dell'energia e di uso razionale delle materie prime energetiche definisce un complesso di azioni organiche dirette alla promozione del risparmio energetico, all'uso appropriato delle fonti di energia, anche convenzionali, al miglioramento dei processi tecnologici che utilizzano o trasformano energia, allo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, alla sostituzione delle materie prime energetiche di importazione.
3. Ai fini della presente legge sono considerate fonti rinnovabili di energia o assimilate: il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali. Sono considerate altresì fonti di energia assimilate alle fonti rinnovabili di energia: la cogenerazione, intesa come produzione combinata di energia elettrica o meccanica e di calore, il calore recuperabile nei fiumi di scarico e da impianti termici, da impianti elettrici e da processi industriali, nonché le altre forme di energia recuperabile in processi, in impianti e in prodotti ivi compresi i risparmi di energia conseguibili nella climatizzazione e nell'illuminazione degli edifici con interventi sull'involucro edilizio e sugli impianti. Per i rifiuti organici ed inorganici resta ferma la vigente disciplina ed in particolare la normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni, al decreto- legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e al decreto- legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475.
4. L'utilizzazione delle fonti di energia di cui al comma 3 é considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche.


Art. 2.
(Coordinamento degli interventi)


1. Per la coordinata attuazione del piano energetico nazionale e al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 1, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e teconologica, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro dei trasporti, il Ministro dell'ambiente, il Ministro dei trasporti, il Ministro dell'ambiente, il Ministro delle partecipazioni statali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e successivamente con cadenza almeno triennale, direttive per il coordinato impiego degli strumenti pubblici di intervento e di incentivazione della promozione, della ricerca, dello sviluppo tecnologico, nei settori della produzione, del recupero e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e del contenimento dei consumi energetici.


Art. 3.
(Accordo di programma)


1. Per lo sviluppo di attività aventi le finalità di cui all'articolo 1, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a stipulare con l'ENEA un accordo di programma, con validità triennale, ove sono stabiliti gli obiettivi, i tempi di attuazione e le previsioni di spesa dei progetti relativi al programma medesimo per un ammontare complessivo non superiore al 10 per cento degli stanziamenti previsti dalla presente legge.


Art. 4.
(Norme attuative e sulle tipologie tecnico-costruttive)


1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l'ENEA, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono emanate norme che, anche nel quadro delle indicazioni e delle priorità della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni, definiscono i criteri generali tecnico-costruttivi e le tipologie per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata nonché per l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti, che facilitino il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 e al titolo II. Tali norme sono aggiornate, secondo la medesima procedura, ogni due anni.
2. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione agli obiettivi di cui al'articolo 1, emana con decreto la normativa tecnica al cui rispetto é condizionato il rilascio delle autorizzazioni e la concessione e l'erogazione di finanziamenti e contributi per la realizzazione di opere pubbliche.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il CNR, l'ENEA, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono emanate norme per definire i criteri generali per la costruzione o la ristrutturazione degli impianti di interesse agricolo,
zootecnico e forestale che facilitino il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1.
4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il CNR, gli enti energetici, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le associazioni di categoria interessate e le associazioni di istituti nazionali operanti per l'uso razionale dell'energia, sono emanate norme per il contenimento dei consumi di energia, riguardanti in particolare progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici, e i seguenti aspetti: determinazione delle zone climatiche; durata giornaliera di attivazione nonché periodi di accensione degli impianti termici; temperatura massima dell'aria negli ambienti degli edifici durante il funzionamento degli impianti termici; rete di distribuzione e adeguamento delle infrastrutture di trasporto, di ricezione e di stoccagio delle fonti di energia al fine di favorirne l'utilizzazione da parte degli operatori pubblici e privati per le finalità di cui all'articolo 1.
5. Per le finalità di cui all'articolo 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dei trasporti, sono emanate norme per il contenimento dei consumi energetici in materia di reti e di infrastrutture relative ai trasporti nonché ai mezzi di trasporto terrestre ed aereo pubblico e privato.
6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministri interessati, può emanare norme specifiche, efficaci anche solo per periodi limitati, dirette ad assicurare il contenimento dei consumi energetici.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate norme idonee a rendere apprezzabile il conseguimento dell'obiettivo dell'uso razionale dell'energia e dell'utilizzo di fonti rinnovabili di energia nei criteri di aggiudicazione delle gare di appalto economicamente rilevanti per la fornitura di beni o servizi per conto della pubblica amministrazione, degli enti territoriali e delle relative aziende, degli istituti di previdenza e di assicurazione. Tale normativa é inserita di diritto nella normativa che disciplina le gare d'appalto e nei capitolati relativi.


Art. 5.
(Piani regionali)


1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con l'ENEA, individuano i bacini che in relazione alle caratteristiche, alle dimensioni, alle esigenze di utenza, alla disponibilità di fonti rinnovabili di energia, al risparmio energetico
realizzabile e alla preesistenza di altri vettori energetici, costituiscono le aree più idonee ai fini della fattibilità degli interventi di uso razionale dell'energia e di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.
2. D'intesa con gli enti locali e le loro aziende inseriti nei bacini di cui al comma 1 ed in coordinamento con l'ENEA, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono rispettivamente un piano regionale o provinciale relativo all'uso delle fonti rinnovabili di energia.
3. I piani di cui al comma 2 contengono in particolare:
a) il bilancio energetico regionale o provinciale;
b) l'individuazione dei bacini energetici territoriali;
c) la localizzazione e la realizzazione degli impianti di teleriscaldamento;
d) l'individuazione delle risorse finanziarie da destinare alla realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia;
e) la destinazione delle risorse finanziarie, secondo un ordine di priorità relativo alla quantità percentuale e assoluta di energia risparmiata, per gli interventi di risparmio energetico;
f) la formulazione di obiettivi secondo priorità di intervento;
g) le procedure per l'individuazione e la localizzazione di impianti per la produzione di energia fino a dieci megawatt elettrici per impianti installati al servizio dei settori industriale, agricolo, terziario, civile e residenziale, nonché per gli impianti idroelettrici.
4. In caso di inadempimento delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano a quanto previsto nei commi 1, 2 e 3 nei termini individuati, ad esse si sostituisce il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede con proprio decreto su proposta dell'ENEA, sentiti gli enti locali interessati.
5. I piani regolatori generali di cui alla legge 17 agosto 1942, n.1150, e successive modificazioni e integrazioni, dei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, devono prevedere uno specifico piano a livello comunale relativo all'uso delle fonti rinnovabili di energia.


Art. 6.
(Teleriscaldamento)


1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, individuano le aree che risultano idonee alla realizzazione di impianti e di reti di teleriscaldamento nonché i limiti ed i criteri nel cui ambito le amministrazioni dello Stato, le aziende autonome, gli enti pubblici nazionali o locali, gli istituti di previdenza e di assicurazione, devono privilegiare il ricorso all'allaccio a reti di teleriscaldamento qualora propri immobili rientrino in tali aree.


Art. 7.
(Norme per le imprese elettriche minori)


1. Il limite stabilito dall'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato dall'articolo 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308, non si applica alle imprese produttrici e distributrici a condizione che l'energia elettrica prodotta venga distribuita entro i confini territoriali dei comuni già serviti dalle medesime imprese produttrici e distributrici alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La produzione di energia elettrica delle medesime imprese produttrici e distributrici mediante le fonti rinnovabili di energia di cui all'articolo 1, comma 3, resta disciplinata dalle disposizioni legislative vigenti per i relativi impianti.
3. Il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), su proposta della Cassa conguaglio per il settore elettrico, stabilisce entro ogni anno, sulla base del bilancio dell'anno precedente delle imprese produttici e distributrici di cui al comma 1, l'acconto per l'anno in corso ed il conguaglio per l'anno precedente da corrispondere a titolo di integrazione tariffaria alle medesime imprese produttrici e distributrici.
4. Il CIP può modificare l'acconto per l'anno in corso rispetto al bilancio dell'anno precedente delle imprese produttrici e distributrici di cui al comma 1 qualora intervengano variazioni nei costi dei combustibili e/o del personale che modifichino in modo significativo i costi di esercizio per l'anno in corso delle medesime imprese produttrici e distributrici.


Art. 8.
(Contributi in conto capitale a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia)


1. Al fine di incentivare la realizzazione di iniziative volte a ridurre il consumo specifico di energia, il miglioramento dell'efficienza energetica, l'utilizzo delle fonti di energia di cui all'articolo 1, nella climatizzazione e nella illuminazione degli ambienti, anche adibiti ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico, sportivo ed agricolo, nell'illuminazione stradale, nonché nella produzione di energia elettrica e di acqua calda sanitaria nelle abitazioni adibite ad uso civile e ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico, sportivo ed agricolo, possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura minima del 20 per cento e nella misura massima del 40 per cento della spesa di investimento ammissibile documentata per ciascuno dei seguenti interventi:
a) coibentazione negli edifici esistenti che consenta un risparmio di energia non inferiore al 20 per cento ed effettuata secondo le regole tecniche di cui all'allegata tabella A;
b) installazione di nuovi generatori di calore ad alto rendimento, che in condizioni di regime presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 90 per cento, sia negli edifici di nuova costruzione sia in quelli esistenti;
c) installazione di pompe di calore per riscaldamento ambiente o acqua sanitaria o di impianti per l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia che consentano la copertura almeno del 30 per cento del fabbisogno termico dell'impianto in cui é attuato l'intervento nell'ambito delle disposizioni del titolo II;
d) installazione di apparecchiature per la produzione combinata di energia elettrica e di calore;
e) installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica; per tali interventi il contributo può essere elevato fino all'80 per cento;
f) installazione di sistemi di controllo integrati e di contabilizzazione differenziata dei consumi di calore nonché di calore e acqua sanitaria di ogni singola unità immobiliare, di sistemi telematici per il controllo e la conduzione degli impianti di climatizzazione nonché trasformazione di impianti centralizzati o autonomi per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1;
g) trasformazione di impianti centralizzati di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria dotati di sistema automatico di regolazione della temperatura, inseriti in edifici composti da più unità immobiliari, con determinazione dei consumi per le singole unità immobiliari, escluse quelle situate nelle aree individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 6 ove siano presenti reti di teleriscaldamento;
h) installazione di sistemi di illuminazione ad alto rendimento anche nelle aree esterne.
2. Nel caso di effettuazione da parte del locatore di immobili urbani di interventi compresi tra quelli di cui al comma 1 si applica l'articolo 23 della legge 27 luglio 1978, n. 392.


Art. 9.
(Competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano)


1. La concessione e la erogazione dei contributi previsti dagli articoli 8, 10 e 13 é delegata alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro, emana, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le direttive per uniformare i criteri di valutazione delle domande, le procedure e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tengono conto nell'istruttoria di propria competenza dei tempi di realizzazione delle singole iniziative, dei consumi di energia preesistenti, dei benefici energetici attesi, della quantità di energia primaria risparmiata per unità di capitale investito, nonché: per gli interventi di cui all'articolo 8, della tipologia degli edifici e dei soggetti beneficiari dei contributi con priorità per gli interventi integrati; per gli interventi di cui all'articolo 10, dell'obsolescenza degli impianti e dell'utilizzo energetico dei rifiuti; per gli interventi di cui all'articolo 13, della tipologia delle unità produttive e delle potenziali risorse energetiche del territorio.
3. Entro il 31 marzo di ciascun anno le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano inoltrano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato apposita richiesta di fondi documentata sulla base delle domande effttivamente pervenute e favorevolmente istruite.
4. Tenuto conto delle richieste delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano pervenute entro il termine di cui al comma 3, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato propone entro trenta giorni al CIPE, che provvede entro i successivi trenta giorni, la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dei fondi in relazione a ciascuno degli interventi di cui agli articoli 8, 10 e 13.
5. I fondi assegnati alle singole regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono improrogabilmente impegnati mediante appositi atti di concessione dei contributi entro centoventi giorni dalla ripartizione dei fondi. I fondi residui, per i quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non hanno fornito la documentazione relativa agli atti di impegno entro i trenta giorni successivi, vengono destinati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio provvedimento ad iniziative inevase dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base delle percentuali di ripartizione già adottate dal CIPE ai sensi del comma 4.
6. Per il primo anno di applicazione della presente legge il termine di cui al comma 3 é fissato al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della stessa e la nuova ripartizione dei fondi residui di cui al comma 5 riguarda anche eventuali fondi residui trasferiti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per le medesime finalità sulla base della normativa previgente la presente legge e non impegnati entro il termine di centoventi giorni di cui al medesimo comma 5.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi anche dell'ENEA ai sensi dell'articolo 16, comma 3, provvedono ad accertare l'effettivo conseguimento del risparmio energetico, attraverso idonei strumenti di verifica con metodo a campione e/o secondo criteri di priorità. In caso di esito negativo delle verifiche le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ne danno informazione immediata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e provvedono all'immmediata revoca totale o parziale dei contributi concessi ed al recupero degli importi già erogati, maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, con le modalità di cui all'articolo 2 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscocossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Le somme recuperate sono annualmente ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le modalità di cui al comma 4.
8. Per i pareri delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dalla presente legge, decorso il termine per l'emanazione dell'atto cui il parere é preordinato, l'autorità competente può provvedere
anche in assenza dello stesso.


Art. 10.
(Contributi per il contenimento dei consumi energetici nei settori industriale, artigianale e terziario)


1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 nei settori industriale, artigianale e terziario e nella movimentazione dei prodotti possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 30 per cento della spesa ammissibile preventivata, per realizzare o modificare impianti fissi, sistemi o componenti, nonché mezzi per il trasporto fluviale di merci.
2. Possono essere ammessi a contributo interventi riguardanti impianti con potenza fino a dieci megawatt termici o fino a tre megawatt elettrici relativi ai servizi generali e/o al ciclo produttivo che conseguano risparmio di energia attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o un migliore rendimento di macchine e apparecchiature e/o la sostituzione di idrocarburi con altri combustibili.


Art. 11.
(Norme per il risparmio di energia e l'utilizzazione di fonti rinnovabili di energia o assimilate)


1. Alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle province ed ai comuni e loro consorzi e associazioni, sia direttamente sia tramite loro aziende e società, nonché alle imprese di cui all'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n.1643, modificato dall'articolo 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308, ad imprese e a consorzi tra imprese costituiti ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile, a consorzi costituiti tra imprese ed Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e/o altri enti pubblici, possono essere concessi contributi in conto capitale per studi di fattibilità tecnico-economica per progetti esecutivi di impianti civili, industriali o misti di produzione, di recupero, di trasporto e di distribuzione dell'energia derivante dalla cogenerazione, nonché per iniziative aventi le finalità di cui all'articolo 1 e le caratteristiche di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, escluse le iniziative di cui agli articoli 12 e 14.
2. Il contributo di cui al comma 1 é concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministri dell'ambiente, per le aree urbane e dei trasporti, nel limite massimo del 50 per cento della spesa ammissibile prevista sino ad un massimo di lire cinquanta milioni per gli studi di fattibilità tecnico-economica e di lire trecento milioni per i progetti esecutivi purché lo studio sia effettuato secondo le prescrizioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'impianto abbia le seguenti caratteristiche minime:
a) potenza superiore a dieci megawatt termici o a tre megawatt elettrici;
b) potenza elettrica installata perla cogenerazione pari ad almeno il 10 per cento della potenza termica erogata all'utenza.
3. Ai soggetti di cui al comma 1 possono altresì essere concessi contributi in conto capitale per la realizzazione o la modifica a dieci megawatt termici o a tre megawatt elettrici relativi a servizi generali e/o al ciclo produttivo che conseguano risparmio di energia e/o un migliore rendimento di macchine e apparecchiature e/o la sostituzione di idrocarburi con altri combustibili. Il limite suddetto non si applica nel caso di realizzazione di nuovi impianti, quando ciò deriva da progetti di intervento unitari e coordinati a livello di polo industriale, di consorzi e forme associative di impresa.
4. Il contributo di cui al comma 3 é concesso e liquidato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel limite massimo del 30 per cento della spesa totale ammessa al contributo preventivata e documentata, elevabile al 40 per cento nel caso di impianti di cogenerazione e per gli impianti di cui all'articolo 6.
5. La domanda di contributo di cui al comma 3 deve essere corredata del progetto esecutivo.
6. L'ENEL, salvo documentate ragioni di carattere tecnico ed economico che ostino, deve includere nei progetti per la costruzione di nuove centrali elettriche e nelle centrali esistenti sistemi per la cessione, il trasporto e la vendita del calore prodotto anche al di fuori dell'area dell'impianto fino al punto di collegamento con la rete di distribuzione del calore.
7. La realizzazione degli impianti di teleriscaldamento, ammissibili ai sensi dell'articolo 6, da parte di aziende municipalizzate, di enti pubblici, di consorzi tra enti pubblici,tra enti pubblici ed imprese private ovvero tra imprese private che utilizzano il calore dei cicli di produzione di energia delle centrali termoelettriche nonché il calore recuperabile da processi industriali possono usufruire di contributi in conto capitale fino al 50 per cento del relativo costo. L'ENEL é tenuto a fornire la necessaria assistenza per la realizzazione degli impianti ammessi ai contributi con diritto di rimborso degli oneri sostenuti.
8. I contributi di cui al comma 7 sono erogati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.


Art. 12.
(Progetti dimostrativi)


1. Alle aziende pubbliche e private e loro consorzi, ed a consorzi di imprese ed enti pubblici possono essere concessi contributi in conto capitale per la progettazione e la realizzazione di impianti con caratteristiche innovative per aspetti tecnici e/o gestionali e/o organizzativi, che utilizzino fonti rinnovabili di energia e/o combustibili non tradizionali ovvero sviluppino prototipi a basso consumo specifico ovvero nuove tecnologiche di combustione, di gassificazione, di liquefazione del carbone e di smaltimento delle ceneri, nonché iniziative utilizzanti combustibili non fossili la cui tecnologia non abbia raggiunto la maturità commerciale e di esercizio.
Sono ammessi altresì ai contributi sistemi utilizzanti le fonti rinnovabili di energia di origine solare finalizzati a migliorare la qualità dell'ambiente e, in particolare, la potabilizzazione dell'acqua.
2. Il contributo di cui al comma 1 é concesso, nel limite del 50 per cento della spesa ammissibile preventivata, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su delibera del CIPE.


Art. 13.
(Incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili di energia nel settore agricolo)


1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 1 nel settore agricolo, possono essere concessi alle imprese agricole singole o associate, ovvero a società che offrono e gesticono il servizio-calore, che prevedano la partecipazione dell'ENEL e/o di aziende municipalizzate e/o di altri enti pubblici, contributi in conto capitale per la realizzazione di impianti con potenza fino a dieci megawatt termici o fino a tre megawatt elettrici per la produzione o il recupero di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili di energia, nella misura massima del 55 per cento della spesa ammessa, elevabile al 65 per cento per le cooperative.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono con le associazioni di categoria degli imprenditori agricoli e dei coltivatori accordi tesi all'individuazione di soggetti e strumenti per la realizzazione di interventi di uso razionale dell'energia nel settore agricolo.


Art. 14.
(Derivazioni di acqua - Contributi per la riattivazione e per la costruzione di nuovi impianti)


1. Ai soggetti che producono energia elettrica per destinarla ad usi propri o per cederla in tutto o in parte all'ENEL e/o alle imprese produttrici e distributrici di cui all'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato dall'articolo 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308, alle condizioni previste dalla vigente normativa, nonché alle predette imprese produttrici e distributrici, possono essere concessi contributi in conto capitale per iniziative:
a) di riattivazione di impianti idroelettrici che utilizzino concessioni rinunciate o il cui esercizio sia stato dismesso prima della data di entrata in vigore della presente legge;
b) di costruzione di nuovi impianti nonché di potenziamento di impianti esistenti, che utilizzino concessioni di derivazioni di acqua.
2. L'articolo 5 della legge 27 giugno 1964, n. 452, non si applica quando l'energia elettrica acquistata proviene dalle fonti rinnovabili di energia di cui all'articolo 1, comma 3.
3. La domanda di ammissione al contributo di cui al comma 1, corredata dagli elementi tecnico-economici, dal piano finanziario, dal piano di manutenzione e di esercizio, nonché da ogni elemento relativo agli eventuali atti di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, ivi comprese le valutazioni ambientali, é presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alla regione o alla provincia autonoma di Trento e di Bolzano, a seconda della competenza dell'impianto.
4. I contributi di cui al comma 1, per gli impianti di propria competenza, previa istruttoria tecnico-economica espletata dall' ENEL, sono concessi ed erogati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nella misura massima del 30 per cento della spesa ammissibile documentata.


Art. 15.
(Locazione finanziaria)


1. I contributi di cui agli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14 sono concessi anche per iniziative oggetto di locazione finanziaria, effettuate da società iscritte nell'albo istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 12 novembre 1986, in attuazione dell'articolo 9, comma 13, della legge 1 marzo 1986, n. 64.
2. Le procedure e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 1, nonché le modalità di controllo del regolare esercizio degli impianti incentivati, saranno determinate in apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le società di cui al comma 1.


Art. 16.
(Attuazione della legge - Competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano)


1. Le regioni emanano, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, norme per l'attuazione della presente legge.
2. Resta ferma la potestà delle province autonome di Trento e di Bolzano di emanare norme legislative sul contenimento dei consumi energetici e sullo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia nell'ambito delle materie di loro competenza, escluse le prescrizioni tecniche rispondenti ad esigenze di carattere nazionale contenute nella presente legge e nelle direttive del CIPE.
3. Su richiesta delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano l'ENEL, l'Ente nazionale idrocarburi (ENI), l'ENEA, il CNR e le università degli studi, in base ad apposite convenzioni e nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, assistono le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'attuazione della presente legge. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni, singoli o associati, possono dotarsi di appositi servizi per l'attuazione degli adempimenti di loro competenza previsti dalla presente legge.


Art. 17.
(Cumulo di contributi e casi di revoca)


1. I contributi di cui agli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14, sono cumulabili con altre incentivazioni eventualmente previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato, fino al 75 per cento dell'investimento complessivo.2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro del tesoro può promuovere,
senza oneri a carico del bilancio dello Stato, apposite convenzioni con istituti di credito, istituti e società finanziari al fine di facilitare l'accesso al credito per la realizzazione delle iniziative agevolate ai sensi della presente legge.
3. Nell'ambito delle proprie competenze e su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'ENEA effettua verifiche a campione e/o secondo criteri di priorità, circa l'effettiva e completa realizzazione delle iniziative di risparmio energetico agevolate ai sensi degli articoli 11, 12, e 14. In caso di esito negativo delle verifiche l'ENEA dà immediatamente comunicazione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvede alla revoca parziale o totale dei contributi ed al recupero degli importi già erogati, maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, con le modalità di cui all'articolo 2 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, approvato dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.


Art. 18.
(Modalità di concessione ed erogazione dei contributi)


1. Per i contributi di cui agli articoli 11, 12 e 14 le modalità di concessione ed erogazione, le prescrizioni tecniche richieste per la stesura degli studi di fattibilità e dei progetti esecutivi, le prescrizioni circa le garanzie di regolare esercizio e di corretta manutenzione degli impianti incentivati, nonché i criteri di valutazione delle domande di finaziamento sono fissati con apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Ai fini dell'acquisizione dei contributi di cui al comma 1, le spese sostenute possono essere documentate nelle forme previste dall'articolo 18, quinto comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130.
Agli adempimenti necessari per consentire l'utilizzo di tali facoltà, si provvede in conformità a quanto disposto dall'articolo 18, sesto comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130, a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. Su tutti i contributi previsti dalla presente legge possono essere concesse anticipazioni in corso d'opera garantite da polizze fidejussorie, bancarie ed assicurative emesse da istituti all'uopo autorizzati, con le modalità ed entro i limiti fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 19.
(Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia)


1. Entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori, debbono comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.
2. La mancanza della comunicazione di cui al comma 1 esclude i soggetti dagli incentivi di cui alla presente legge.
Su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i soggetti beneficiari dei contributi della presente legge sono tenuti a comunicare i dati energici relativi alle proprie strutture e imprese.
3. I responsabili per la conservazione e l'uso razionale dell'energia individuano le azioni, gli interventi, le procedure e quanto altro necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia, assicurano la predisposizione di bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali, predispongono i dati energetici di cui al comma 2.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ENEA provvede a definire apposite schede informative di diagnosi energetica e di uso delle risorse, diversamente articolate in relazione ai tipi d'impresa e di soggetti e ai settori di appartenenza.
5. Nell'ambito delle proprie competenze l'ENEA provvede sulla base di apposite convenzioni con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano a realizzare idonee campagne promozionali sulle finalità della presente legge, all'aggiornamento dei tecnici di cui al comma 1 e a realizzare direttamente ed indirettamente programmi di diagnosi energetica.


Art. 20.
(Relazione annuale al Parlamento)


1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il 30 aprile di ogni anno, riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge, tenendo conto delle relazioni che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano debbono inviare al Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato entro il mese di febbraio del medesimo anno, sugli adempimenti di rispettiva competenza, in modo particolare con riferimento agli obiettivi e ai programmi contenuti nei rispettivi piani energetici.
2. Un apposito capitolo della relazione di cui al comma 1 illustra i risultati conseguiti e i programmi predisposti dall'ENEA per l'attuazione dell'articolo 3.


Art. 21.
(Disposizioni transitorie)


1. Alla possibilità di fruire delle agevolazioni previste dalla presente legge sono ammesse anche le istanze presentate ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 308, e successive modificazioni, e del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, per iniziative rientranti fra quelle previste dagli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14 che non siano ancora state oggetto di apposito provvedimento di accoglimento o di rigetto.
2. Per le istanze di finanziamento di cui al comma 1 la concessione delle agevolazioni resta di competenza dell'amministrazione cui sono state presentate ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 308, e successive modificazioni, e del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445.


Art. 22.
(Riorganizzazione della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base)


1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, si provvede alla ristrutturazione ed al potenziamento della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Si applicano, salvo quanto espressamente previsto dalla presente disposizione, le norme di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche per le successive modifiche dell'ordinamento della medesima Direzione generale. A tal fine le relative dotazioni organiche sono aumentate, per quanto riguarda le qualifiche dirigenziali di non più undici unità con specifica professionalità tecnica nel settore energetico, e per il restante personale di non più novanta unità, secondo la seguente articolazione:
a) n. 1 posto di dirigente superiore di cui alla tabella XIV, quadro C, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
b) n. 10 posti di primo dirigente di cui alla tabella XIV, quadro C, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
c) n. 10 posti di VIII livello;
d) n. 20 posti di VII livello;
e) n. 20 posti di VI livello;
f) n. 10 posti di V livello;
g) n. 10 posti di IV livello;
h) n. 10 posti di III livello;
i) n. 10 posti di II livello.
2. Con il decreto di cui al comma 1 può essere altresì prevista presso la Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base la costituzione di un'apposita segreteria tecnico-operativa, costituita da non più di dieci esperti con incarico quinquennale rinnovabile per non più di una volta scelti fra docenti universitari, ricercatori e tecnici di società di capitale - con esclusione delle imprese private - specificamente operanti nel settore energetico, di enti pubblici e di pubbliche amministrazioni con esclusione del personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il trattamento economico degli esperti di cui al presente comma é determinato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di intesa con il Ministro del tesoro, in misura non inferiore a quello spettante presso l'ente o l'amministrazione o l'impresa di appartenenza. I dipendenti pubblici, sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico o nell'analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti.
3. Limitatamente al personale delle qualifiche non dirigenziali, alle assunzioni conseguenti all'aumento delle dotazioni organiche di cui al comma 1 può procedersi a decorrere dal 1ä gennaio 1991, e solo dopo aver attuato le procedure di mobilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, e successive modificazioni, ed alla legge 29 dicembre 1988, n. 554, e successive modificazioni e integrazioni, o comunque dopo novanta giorni dall'avvio di delle procedure. Nel biennio 1991-1992 può procedersi a tali assunzioni esclusivamente nel limite annuo del 25 per cento e complessivo del 33 per cento dei relativi posti, restando comunque i posti residui riservati per l'intero biennio alla copertura mediante le predette procedure di mobilità.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 200 milioni per l'anno 1990, in lire 1.000 milioni per l'anno 1991 e in lire 1.800 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando quanto a lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992 le proiezioni dell'accantonamento "Riordinamento del Ministero ed incentivazioni al personale" e, quanto a lire 200 milioni per l'anno 1990, a lire 600 milioni per l'anno 1991 e a lire 1.400 milioni per l'anno 1992, l'accantonamento "Automazione del Ministero dell'industria".


Art. 23.
(Abrogazione espressa di norme e utilizzazione di fondi residui)


1. Gli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 24 e 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308, sono abrogati.
2. Le somme destinate ad incentivare gli interventi di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, e successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui al decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, nonché quelle di cui all'articolo 15, comma 37, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, che alla data di entrata in vigore della presente legge non sono state ancora trasferite alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano o non sono state ancora formalmente impegnate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli interventi di propria competenza, possono essere utilizzate rispettivamente per le finalità di cui agli articoli 8, 10 e 13 e per quelle di cui agli articoli 11, 12 e 14.
3. Alla ripartizione delle somme di cui al comma 2 spettanti alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano si provvede con le procedure e le modalità di cui all'articolo 9. Alla ripartizione delle restanti somme fra i vari interventi, si provvede, tenendo conto delle proporzioni fissate al comma 2 dell'articolo 38, con le modalità di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo 38.


Art. 24.
(Disposizioni concernenti la metanizzazione)


1. Il contributo previsto a carico del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per la realizzazione dei progetti indicati nel programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno approvato dal CIPE con deliberazione dell'11 febbraio 1988 é sostituito o integrato per la percentuale soppressa o ridotta per effetto dei regolamenti del Consiglio delle Comunità europee n. 2052 del 24 giugno 1988, n. 4253 del 19 dicembre 1988 e n. 4254 del 19 dicembre 1988 con un contributo dello Stato a carico degli stanziamenti di cui al comma 3 pari alla differenza tra il 50 per cento della spesa ammessa per ogni singola iniziativa alle agevolazioni di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni e integrazioni, e il contributo concesso a carico del FESR.
2. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro del tesoro nonché con la Cassa depositi e prestiti per la concessione ed erogazione dei finanziamenti, provvede a disciplinare con decreto la procedura per l'applicazione delle agevolazioni nazionali e comunitarie agli intervenuti di cui al comma 1.
3. All'avvio del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno relativo al 1ä triennio, approvato dal CIPE con deliberazione dell'11 febbraio 1988, si fa fronte con lo stanziamento di lire 50 miliardi autorizzato dall'articolo 19 della legge 26 aprile 1983, n. 130 e con lo stanziamento di lire 730 miliardi autorizzato dal decreto -legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, integrato di lire 300 miliardi con l'articolo 15, comma 36, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni.
4. Il programma di cui al comma 3 si intende ridotto nella misura corrispondente al maggior onere a carico del bilancio dello Stato derivante dal contributo di cui al comma 1.
5. A parziale modifica dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, il CIPE, definendo il programma per la metanizzazione del territorio della Sardegna, provvede ad individuare anche il sistema di approvvigionamento del gas metano.
6. Previa deliberazione del programma per la metanizzazione del territorio della Sardegna di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, nonché del sistema di approvvigionamento del gas metano di cui al comma 5, il CIPE stabilisce una prima fase stralcio in conformità al programma deliberato, per la realizzazione di reti di distribuzione che potranno essere provvisoriamente esercitate mediante gas diversi dal metano, nelle more della esecuzione delle opere necessarie per l'approvvigionamento del gas metano.


TITOLO II
NORME PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI ENERGIA NEGLI EDIFICI


Art. 25.
(Ambito di applicazione)


1. Sono regolati dalle norme del presente titolo i consumi di energia negli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, nonché mediante il disposto dell'articolo 31, l'esercizio e la manutenzione degli impianti esistenti.
2. Nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente, l'applicazione del presente titolo é graduata in relazione al tipo di intervento, secondo la tipologia individuata dall'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.


Art. 26.
(Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti)


1. Ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla
conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n.10, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale. Gli interventi di utilizzo delle fonti di energia di cui all'articolo 1 in edifici ed impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui agli articoli 31 e 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
L'installazione di impianti solari e di pompe di calore da parte di installatori qualificati, destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, é considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera.
2. Per gli interventi in parti comuni di edifici, volti al contenimento del consumo energetico degli edifici stessi ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1, ivi compresi quelli di cui all'articolo 8, sono valide le relative decisioni prese a maggioranza delle quote millesimali.
3. Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, e gli impianti non di processo ad essi associati devono essere progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo, in relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica.
4. Ai fini di cui al comma 3 e secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 4, sono regolate, con riguardo ai momenti della progettazione, della messa in opera e dell'esercizio, le caratteristiche energetiche degli edifici e degli impianti non di processo ad essi associati, nonché dei componenti degli edifici e degli impianti.
5. Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l'assemblea di condominio decide a maggioranza in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile.
6. Gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia rilasciata dopo la data di entrata in vigore della presente legge, devono essere progettati e realizzati in modo tale da consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare.
7. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico é fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate salvo impedimenti di natura tecnica od economica.
8. La progettazione di nuovi edifici pubblici deve prevedere la realizzazione di ogni impianto, opera ed installazione utili alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia.


Art. 27.
(Limiti ai consumi di energia)


1. I consumi di energia termica ed elettrica ammessi per gli edifici sono limitati secondo quanto previsto dai decreti di cui all'articolo 4, in particolare in relazione alla destinazione d'uso degli edifici stessi, agli impianti di cui sono dotati e alla zona climatica di appartenenza.


Art. 28.
(Relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni)


1. Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare in comune, in doppia copia, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26, il progetto delle opere stesse corredate da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni della presente legge.
2. Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di cui al comma 1 non sono state presentate al comune prima dell'inizio dei lavori, il sindaco, fatta salva la sanzione amministrativa di cui all'articolo 34, ordina la sospensione dei lavori sino al compimento del suddetto adempimento.
3. La documentazione di cui al comma 1 deve essere compilata secondo le modalità stabilite con proprio decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. Una copia della documentazione di cui al comma 1 é conservata dal comune ai fini dei controlli e delle verifiche di cui all'articolo 33.
5. La seconda copia della documentazione di cui al comma 1, restituita dal comune con l'attestazione dell'avvenuto deposito, deve essere consegnata a cura del proprietario dell'edificio, o di chi ne ha titolo, al direttore dei lavori ovvero, nel caso l'esistenza di questi non sia prevista dalla legislazione vigente, all'esecutore dei lavori. Il direttore ovvero l'esecutore dei lavori sono responsabili della conservazione di tale documentazione in cantiere.


Art. 29.
(Certificazione delle opere e collaudo)


1. Per la certificazione e il collaudo delle opere previste dalla presente legge si applica la legge 5 marzo 1990, n. 46.


Art. 30.
(Certificazione energetica degli edifici)


1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro dei lavori pubblici e l'ENEA, sono emanate norme per la certificazione energetica degli edifici. Tale decreto individua tra l'altro i soggetti abilitati alla certificazione.
2. Nei casi di compravendita o di locazione il certificato di collaudo e la certificazione energetica devono essere portati a conoscenza dell'acquirente o del locatario dell'intero immobile o della singola unità immobiliare.
3. Il proprietario o il locatario possono richiedere al comune ove é ubicato l'edificio la certificazione energetica dell'intero immobile o della singola unità immobiliare. Le spese relative di certificazione sono a carico del soggetto che ne fa richiesta.
4. L'attestato relativo alla certificazione energetica ha una validità temporale di cinque anni a partire dal momento del suo rilascio.


Art. 31.
(Esercizio e manutenzione degli impianti)


1. Durante l'esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, deve adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente in materia.
2. Il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, é tenuto a condurre gli impianti e a disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI.
3. I comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti.
4. I contratti relativi alla fornitura di energie e alla conduzione degli impianti di cui alla presente legge contenenti clausole in contrasto con essa, sono nulli. Ai contratti che contengono clausole difformi si applica l'articolo 1339 del codice civile.


Art. 32.
(Certificazioni e informazioni ai consumatori)


1. Ai fini della commercializzazione, le caratteristiche e le prestazioni energetiche dei componenti degli edifici e degli impianti devono essere certificate secondo le modalità stabilite con proprio decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le imprese che producono o commercializzano i componenti di cui al comma 1 sono obbligate a riportare su di essi gli estremi dell'avvenuta certificazione.


Art. 33.
(Controlli e verifiche)


1. Il comune procede al controllo dell'osservanza delle norme della presente legge in relazione al progetto delle opere in corso d'opera ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente.
2. La verifica può essere effettuata in qualunque momento anche su richiesta e a spesa del committente, dell'acquirente dell'immobile, del conduttore, ovvero dell'esercente degli impianti.
3. In caso di accertamento di difformità in corso d'opera il sindaco ordina la sospensione dei lavori.
4. In caso di accertamento di difformità su opere terminate il sindaco ordina, a carico del proprietario, le modifiche necessarie per adeguare l'edificio alle caratteristiche previste dalla presente legge.
5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 il sindaco informa il prefetto per la irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 34.


Art. 34.
(Sanzioni)


1. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 28 é punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire un milione e non superiore a lire cinque milioni.
2. Il proprietario dell'edificio nel quale sono eseguite opere difformi dalla documentazione depositata ai sensi dell'articolo 28 e che non osserva le disposizioni degli articoli 26 e 27 é punito con la sanzione amministrativa in misura inferiore al 5 per cento e non superiore al 25 per cento del valore delle opere.
3. Il costruttore e il direttore dei lavori che omettono la certificazione di cui all'articolo 29, ovvero che rilasciano una certificazione non veritiera nonché il progettista che rilascia la relazione di cui al comma 1 dell'articolo 28 non veritiera, sono punti in solido con la sanzione amministrativa non inferiore all'1 per cento e non superiore al 5 per cento del valore delle opere, fatti salvi i casi di responsabilità penale.
4. Il collaudatore che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 29 é punito con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale 5. Il proprietario o l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne é assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 31, commi 1 e 2, é punito con la sanzione amministrativa non inferiore a lire un milione e non superiore a lire cinque milioni. Nel caso in cui venga sottoscritto un contratto nullo ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 31, le parti sono punite ognuna con la sanzione amministrativa pari a un terzo dell'importo del contratto sottoscritto, fatta salva la nullità dello stesso.
6. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 32 é punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire cinque milioni e non superiore a lire cinquanta milioni, fatti salvi i casi di responsabilità penale.
7. Qualora soggetto della sanzione amministrativa sia un professionista, l'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine professionale di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
8. L'inosservanza della disposizione che impone la nomina, ai sensi dell'articolo 19, del tecnico responsabile per la
conservazione e l'uso razionale dell'energia, é punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire dieci
milioni e non superiore a lire cento milioni.


Art. 35.
(Provvedimenti di sospensione dei lavori)


1. Il sindaco, con provvedimento mediante il quale ordina la sospensione dei lavori, ovvero le modifiche necessarie per l'adeguamento dell'edificio, deve fissare il termine per la regolarizzazione. L'inosservanza del termine comporta la comunicazione al prefetto, l'ulteriore irrogazione della sanzione amministrativa e l'esecuzione forzata delle opere con spese a carico del proprietario.


Art. 36.
(Irregolarità rilevate dall'acquirente o dal conduttore)


1. Qualora l'acquirente o il conduttore dell'immobile riscontra difformità dalle norme della presente legge, anche non emerse da eventuali precedenti verifiche, deve farne denuncia al comune entro un anno dalla constatazione, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento del danno da parte del committente o del proprietario.


Art. 37.
(Entrata in vigore delle norme del titolo II e dei relativi decreti ministeriali)


1. Le disposizioni del presente titolo entrano in vigore centottanta giorni dopo la data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano alle denunce di inizio lavori presentate ai comuni dopo tale termine di entrata in vigore.
2. I decreti ministeriali di cui al presente titolo entrano in vigore centottanta giorni dopo la data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano alle denunce di inizio lavori presentate ai comuni dopo tale termine di entrata in vigore.
3. La legge 30 aprile 1976, n. 373, e la legge 18 novembre 1983, n.645, sono abrogate. Il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, si applica, in quanto compatibile con la presente legge, fino all'adozione dei decreti di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 4, al comma 1 dell'articolo 30 e al comma 1 dell'articolo 32.


TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI


Art. 38.
(Ripartizione fondi e copertura finanziaria)


1. Per le finalità della presente legge é autorizzata la spesa di lire 427 miliardi per il 1991, 992 miliardi per il 1992 e 1.192 miliardi per il 1993. Il dieci per cento delle suddette somme é destinato alle finalità di cui all'articolo 3 della presente legge.
2. Per le finalità di cui agli articoli 11, 12 e 14 é autorizzata la spesa di lire 267,5 miliardi per il 1991, di lire 621,6 miliardi per il 1992 e di lire 746,4 miliardi per il 1993, secondo la seguente ripartizione:
a) per l'articolo 11, lire 220 miliardi per il 1991, lire 510 miliardi per il 1992 e lire 614 miliardi per il 1993;
b) per l'articolo 12, lire 33 miliardi per il 1991, lire 75 miliardi per il 1992 e lire 92 miliardi per il 1993;
c) per l'articolo 14, lire 14,5 miliardi per il 1991, lire 36,6 miliardi per il 1992 e lire 40,4 miliardi per il 1993.
3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, secondo periodo, e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento "Rifinanziamento della legge n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi energetici, nonché dall'articolo 17, comma 16, della legge n. 67 del 1988".
4. Per le finalità di cui agli articoli 8, 10 e 13 é autorizzata la spesa di lire 116,8 miliardi per il 1991, di lire 271,2 miliardi per il 1992 e di lire 326,4 miliardi per il 1993.
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento "Rifinanziamento della legge n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi energetici, nonché dell'articolo 17, comma 16, della legge n. 67 del 1988".
6. All'eventuale modifica della ripartizione tra i vari interventi delle somme di cui al comma 2, si provvede con decreto motivato del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro,
tenuto conto degli indirizzi governativi in materia di politica energetica.
7. Alle ripartizioni degli stanziamenti di cui al comma 2 del presente articolo lettera a) tra gli interventi previsti dall'articolo 11 della presente legge si provvede con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
8. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 39.
(Entrata in vigore)


1. La presente legge entra in vigore, salvo quanto previsto dall'articolo 37, il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 9 gennaio 1991.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI


La Corte costituzionale, con sentenza 18-27 dicembre 1991, n. 483 (in G.U. 1a s.s. 4/1/1992 n. 1), ha dichiarato la illegittimità costituzionale parziale degli artt. 5, primo, secondo e quarto comma, 9, 13, secondo comma e 38.


Note all'art. 1:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, emanato in base alla delega operata dalla legge 9 febbraio 1982, n. 42 reca norme per l'attuazione delle direttive CE n. 75/442 relativa ai rifiuti; n.76/403, relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili; n. 78/319, relativa ai rifiuti tossici e nocivi. Tale provvedimento é stato successivamente modificato dal D.L. 28 febbraio 1983, n. 55 convertito, con modificazioni, in legge 26 aprile 1983, n.131; del D.L. 29 dicembre 1983, n. 747, convertito in legge 27 febbraio 1984, n. 18; dalla legge 27 dicembre 1983, n.730; dal D.L. 29 maggio 1984, n. 176, convertito in legge 25 luglio 1984, n. 381 dalla legge 8 luglio 1986, n. 349.
- Il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441 (testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 1987) reca: "Disposizioni urgenti in materia dei rifiuti".
- Il decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni dalla legge 9 novembre 1988, n. 475 (testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 10 novembre 1988) reca "Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali".


Nota all'art. 4:
- La legge 5 agosto 1978, n. 457, così come modificata dal decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629 convertito in legge 15 febbraio 1980, n. 25, e dal decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94, reca "Norme per l'edilizia residenziale" e comprende sei titoli:
I - Piano decennale per l'edilizia residenziale. Organi e funzioni: II - Gestione finanziaria del piano decennale;
III - Norme per il credito fondiario; IV - Norme generali per il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente; V - Finanziamento del piano decennale; VI - Norme fiscali e transitorie".


Nota all'art. 5:
- La legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) disciplina i piani regolatori generali al capo III sezione I, del titolo II (articoli da 7 a 12). Si riporta, in particolare, il testo dell'art. 7 come sostituito dall'art. 1 della legge 19 novembre 1968, n. 1187;
"Art. 7 - Piano regolatore generale deve considerare la totalità del territorio comunale.
Esso deve indicare essenzialmente:
1) la rete delle principali vie di comunicazione stradali, ferroviarie e navigabili e dei relativi impianti;
2) la divisione in zone del territorio comunale con la precisazione delle zone destinate all'espansione dell'aggregato urbano e la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona;
3) le aree destinate a formare spazi di uso pubblico o sottoposte a speciali servitù;
4) le aree da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico nonché ad opere ed impianti di interesse collettivo o sociale;
5) i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale, paesistico;
6) le norme per l'attuazione del piano".


Nota all'art. 7:
- La legge 6 dicembre 1962, n. 1643, reca: "Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche". Si trascrive di seguito il testo dell'art. 4 n. 8), così come modificato dall'art. 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308:
"8) non sono soggette a trasferimento all'Ente le imprese che non abbiano prodotto oppure prodotto e distribuito mediamente nel biennio 1959-60 più di 15 milioni di chilowattore per anno. Le medesime imprese saranno soggette a trasferimento all'Ente nazionale allorché l'energia prodotta, oppure prodotta e distribuita, avrà per due anni consecutivi superato i 15 milioni di chilowattore per anno.
Tale limite é elevato a 20 milioni di Kwh per le imprese che operano nelle piccole isole.
Per le altre imprese l'elevazione del limite fino a 40 milioni di Kwh annui é consentita quando l'energia elettrica eccedente i 15 milioni di Kwh proviene da fonte diversa da idrocarburi. L'autorizzazione é concessa dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro tre mesi dalla presentazione della domanda, a condizione che le imprese produttrici presentino al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un piano di trasformazione degli impianti la cui realizzazione non potrà comunque protrarsi oltre due anni dall'approvazione dello stesso.
Resta fermo che, ad eccezione delle imprese che operano nelle piccole isole, l'integrazione tariffaria alle imprese elettriche minori può essere riconosciuta proquota sulla base dei provvedimenti vigenti in materia entro e non oltre i 15 milioni di Kwh annui".


Nota all'art. 8:
- Si trascrive il testo dell'art. 23 della legge 27 luglio 1978, n. 392, concernente la disciplina delle locazioni di immobili urbani:
"Art. 23 (Riparazioni straordinarie). - Quando si eseguano sull'immobile importanti ed improrogabili opere necessarie per conservare ad esso la sua destinazione o per evitare maggiori danni che ne compromettano l'efficienza in relazione all'uso a cui é adibito; o comunque opere di straordinaria manutenzione di rilevante entità, il locatore può chiedere al conduttore che il canone risultante dall'applicazione degli articoli precedenti venga integrato con un aumento non superiore all'interesse legale sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, dedotte le indennità e i contributi di ogni natura che il locatore abbia percepito o che successivamente venga a percepire per le opere eseguite.
L'aumento decorre dalla data in cui sono state ultimate le opere, se la richiesta é fatta entro trenta giorni dalla data stessa; in caso diverso decorre dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della richiesta.
Le disposizioni dei commi precedenti sono applicabili anche quando il locatore venga assoggettato a contributi di miglioria per trasformazioni urbane nella zona in cui é situato l'immobile.
Le controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo sono decise con le modalità indicate negli articoli 43 e seguenti".


Nota all'art. 9:
- Si trascrive il testo dell'art. 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639:
"Art. 2. - Il procedimento di coazione comincia con la ingiunzione, la quale consiste nell'ordine, emesso dal competente ufficio dell'ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta.
La ingiunzione é vidimata e resa esecutoria dal pretore nella cui giurisdizione risiede l'ufficio che la emette, qualunque sia la somma dovuta; ed é notificata, nella forma delle citazioni da un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o da un usciere addetto all'Ufficio di conciliazione.
L'ufficiale giudiziario o l'usciere dell'Ufficio di conciliazione deve restituire all'Ufficio emittente l'originale ingiunzione, munita del certificato di eseguita notificazione.
Per la intimazione ai debitori d'ignoto domicilio, residente o dimora, o residenti all'estero, sono applicabili le norme stabilite dalla procedura civile per le citazioni.
Per la effettuata notificazione é corrisposta all'ufficiale giudiziario o all'usciere del conciliatore la metà dei diritti spettanti, giusta la tariffa vigente, agli ufficiali giudiziari delle preture".


Note all'art. 11:
- Per il testo dell'art. 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, così come modificato dall'art. 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308, v. nella nota all'art. 7.
- Si trascrive il testo degli articoli da 2602 a 2611 del codice civile, che recano le disposizioni generali in materia di consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi:
"Art. 2602 (Nozione e norme applicabili). - Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.
Il contratto di cui al precedente comma é regolato dalle norme seguenti, salve le diverse disposizioni delle leggi speciali":
"Art. 2603 (Forma e contenuto del contratto). - Il contratto deve essere fatto per iscritto sotto pena di nullità.
Esso deve indicare:
1) l'oggetto e la durata del consorzio;
2) la sede dell'ufficio eventualmente costituito;
3) gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati;
4) le attribuzioni e i poteri degli organi consortili anche in ordine alla rappresentanza in giudizio;
5) le condizioni di ammissione di nuovi consorziati;
6) i casi di recesso e di esclusione;
7) le sanzioni per l'inadempimento degli obblighi dei consorziati.
Se il consorzio ha per oggetto il contingentamento della produzione o degli scambi, il contratto deve inoltre stabilire le quote dei singoli consorziati o criteri per la determinazione di esse.
Se l'atto costitutivo deferisce la risoluzione di questioni relative alla determinazione delle quote ad una o più persone, le decisioni di queste possono essere impugnate innanzi all'autorità giudiziaria, se sono manifestamente inique od erronee, entro trenta giorni dalla notizia".
"Art. 2604 (Durata del consorzio). - In mancanza di determinazione della durata del contratto, questo é valido per dieci anni".
"Art. 2605 (Controllo sull'attività dei singoli consorziati). - I consorziati devono consentire i controlli e le ispezioni da parte degli organi previsti dal contratto, al fine di accertare l'esatto adempimento, delle obbligazioni assunte".
"Art. 2606 (Deliberazioni consortili). - Se il contratto non dispone diversamente, le deliberazioni relative all'attuazione dell'oggetto del consorzio sono prese col voto favorevole della maggioranza dei consorziati.
Le deliberazioni che non sono prese in conformità alle disposizioni di questo articolo o a quelle del contratto possono essere impugnate davanti all'autorità giudiziaria entro trenta giorni. Per i consorziati assenti il termine decorre dalla comunicazione o, se si tratta di deliberazione soggetta ad iscrizione, dalla data di questa".
"Art. 2607 (Modificazioni del contratto). - Il contratto, se non é diversamente convenuto, non può essere modificato senza il consenso di tutti i consorziati.
Le modificazioni devono essere fatte per iscritto sotto pena di nullità".
"Art. 2608 (Organi preposti al consorzio). - La responsabilità verso i consorziati di coloro che sono preposti al consorzio é regolata dalle norme sul mandato".
"Art. 2609 (Recesso ed esclusione). - Nei casi di recesso e di esclusione previsti dal contratto, la quota di partecipazione del consorziato receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quelle degli altri.
Il mandato conferito dai consorziati per l'attuazione degli scopi del consorzio, ancorché dato con unico atto, cessa nei confronti del consorziato receduto o escluso".
"Art. 2610 (Trasferimento dell'azienda). - Salvo patto contrario, in caso di trasferimento a qualunque titolo dell'azienda l'acquirente subentra nel contratto di consorzio.
Tuttavia, se sussiste una giusta causa, in caso di trasferimento dell'azienda per atto fra vivi, gli altri consorziati
possono deliberare, entro un mese dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, la esclusione dell'acquirente dal consorzio".
"Art. 2611 (Cause di scioglimento). - Il contratto di consorzio si scioglie:
1) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;
2) per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilità di conseguirlo;
3) per volontà unanime dei consorziati;
4) per deliberazione dei consorziati, presa a norma dell'art. 2606, se sussiste una giusta causa;
5) per provvedimenti dell'autorità governativa, nei casi ammessi dalla legge;
6) per le altre cause previste nel contratto".


Note all'art. 14:
- Per il testo dell'art. 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, così come modificato dall'art. 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308, v. nella nota all'art. 7.
- Si trascrive il testo dell'art. 5 della legge 27 giugno 1964, n. 452 (Rinnovo di delega al Governo per l'emanazione di norme relative all'organizzazione ed al trattamento tributario dell'ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643): "5. L'esonero dal trasferimento previsto dall'art. 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non é concesso alle imprese produttrici che hanno distribuito energia acquistata da terzi, salvo che l'acquisto sia dovuta a motivi occasionali e non ricorrenti, e a meno che non si tratti di enti cooperativi a carattere mutualistico".
Il testo della norma richiamata dall'articolo trascritto é riportato nella nota all'art. 7.


Note all'art. 15:
- Si trascrive il testo dell'art. 1 del decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 12 novembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1987, recante istituzione dell'Albo speciale delle società che esercitano la locazione finanziaria agevolata nel Mezzogiorno:
"Art. 1. - é istituito, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'albo speciale delle società che esercitano la locazione finanziaria di impianti industriali, commerciali e di servizi, nonché dei centri di ricerca di cui all'art. 70 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
Nel predetto albo possono essere iscritte le società per azioni che:
a) svolgano in via esclusiva o almeno prevalente attività di locazione finanziaria;
b) abbiano un capitale sociale interamente versato non inferiore a cinque miliardi di lire;
c) abbiano il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite certificati da una società di revisione autorizzata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;
d) esercitino l'attività di locazione finanziaria da almeno due anni e siano in possesso di adeguati requisiti tecnici, economici e professionali.
Possono essere iscritte all'albo speciale anche le società prive del requisito di cui alla lettera c) del comma precedente, purché a pena di decadenza dell'iscrizione nell'albo, provvedano a conformarsi alla predetta prescrizione nei due esercizi sociali successivi a quello in corso alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
La perdita di uno dei requisiti di cui sopra comporta la decadenza dell'iscrizione nell'albo speciale.
Le domande di iscrizione, devono essere presentate in carta legale corredate dalla documentazione e secondo le modalità indicate nell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto.
Le iscrizioni, le cancellazioni e le variazioni sono disposte con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del direttore generale della produzione industriale".
- Si trascrive il testo dell'art. 9, comma 13, della legge 1 marzo 1986, n. 64. (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno): "13. La locazione finanziaria disciplinata dal primo comma dell'articolo 83 del citato testo unico, da estendersi anche agli impianti commerciali e di servizi indicati nel presente articolo ed ai centri di ricerca di cui all'articolo 70 dello stesso testo unico, può essere esercitata anche dalle altre società iscritte in un albo speciale con le modalità fissate con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato".


Nota all'art. 16:
- Si trascrive il testo del terzo comma dell'art. 117 della Costituzione: "Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione".


Nota all'art. 17:
- Per il testo dell'art. 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, v. nota all'art. 9.


Nota all'art. 18:
- Ai sensi dell'art. 18, comma 5, della legge 26 aprile 1983, n. 130. (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) le spese sostenute dalle imprese che beneficiano degli incentivi previsti dal Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale possono essere documentate anche mediante elenchi notarili di fatture o elaborati meccanografici di contabilità industriale.
- Il sesto comma dell'art. 18 della legge 26 aprile 1983, n. 130, demanda al Ministero dell'industria il compito di provvedere a tutti gli adempimenti che si rendono necessari per consentire l'attuazione della legge n. 675/1977.(Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore) nonché il compito di provvedere all'istituzione di commissioni per l'accertamento della realizzazione ed eventuale entrata in funzione degli impianti, da effettuare con onere a carico delle imprese interessate.


Note all'art. 21:
- La legge 29 maggio 1982, n. 308 "Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate da combustibili diversi dagli idrocarburi" prevede l'erogazione: all'art. 6, di contributi in conto capitale a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili nell'edilizia;
all'art. 8 di contributi per il contenimento dei consumi energetici nei settori agricolo e industriale, all'art. 10 di incentivi per la produzione combinata di energia e calore, all'art. 11 di contributi per il finanziamento di progetti dimostrativi, all'art. 12 di incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore agricolo; all'art. 13, di contributi alle municipalizzate per l'acquisto di veicoli con trazione elettrica o mista; all'art. 14 di contributi per la riattivazione e la costruzione di nuovi impianti che utilizzano concessioni di piccole derivazioni d'acqua.
- Il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364 convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445 (testo coordinato in Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 1987) reca: "Misure urgenti per il rifinanziamento delle iniziative di risparmio energetico di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308 e del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'art. 11, della legge 28 novembre 1980, n. 784".


Nota all'art. 22:
- Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
(Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri é il seguente:
"Art. 17. Regolamenti. - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che, deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati, regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nella materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, reca: "Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'8 agosto 1988) così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1989, n. 96, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 1989), reca: "Procedure per l'attuazione del principio di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni".
- La legge 29 dicembre 1988, n. 554, così come modificata dal decreto legge 2 marzo 1989 n. 66, convertito il legge 24 aprile 1989 n. 144. (Disposizioni in materia di pubblico impiego) reca disposizioni in materia di mobilità, in particolare, agli articoli 1 e 6.


Note all'art. 23:
- Per la legge 29 maggio 1982, n. 308 e per il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, v. nella nota all'art. 21.
- Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
(Legge finanziaria 1988):
"Art. 15.(Omissis).
36. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, per il programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno é incrementata di lire 300 miliardi per il 1990.
37. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 12 della legge 29 maggio 1982, n. 308 é autorizzata la spesa di lire 34 miliardi per il 1988, destinati quanto a lire 30 miliardi alla concessione dei contributi di cui al numero 1) del primo comma dell'articolo 12 della medesima legge, e quanto a lire 4 miliardi, alla concessione dei
contributi di cui al numero 2).
(Omissis)".


Note all'art. 24:
- La delibera CIPE 11 febbraio 1988, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 1988, approva il programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno.
- il regolamento CE, n. 2052/88, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 2a serie speciale - n. 71 del 15 settembre 1988.
- Il regolamento CE n. 4253/88 recante "Disposizioni di applicazione del regolamento CE n.2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra la Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro" é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 2a serie speciale - n. 17 del 27 febbraio 1989.
- Il regolamento CE n. 4254/88 recante "Disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 2052/88 per quanto il Fondo europeo di sviluppo regionale" é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 2a serie speciale - n. 17 del 27 febbraio 1989.
- Si trascrive il testo dell'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 (Norme per la ricapitalizzazione della GEPI, per la razionalizzazione e il potenziamento dell'industria chimica, per la salvaguardia dell'unità funzionale, della continuità della produzione e della gestione degli impianti del gruppo Liquigas-Liquichimica e per la realizzazione del progetto di metanizzazione), così come modificato dal decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 445: "Art. 11. - Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno, sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e la Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL), il CIPE approva la prima fase del programma generale della metanizzazione del Mezzoggiorno, con l'indicazione dei comuni rientranti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 interessati all'attuazione del programma medesimo, nonché i tempi di realizzazione delle opere.
Il programma generale dovrà essere approvato dal CIPE con la stessa procedura di cui al precedente comma entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
Per l'attuazione del programma di cui ai commi precedenti é autorizzata la spesa di lire 605 miliardi destinata alle seguenti finalità:
a) promozione delle reti di distribuzione urbana e territoriale del metano per l'utilizzo di questo nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle legge sugli interventi per il Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;
b) assistenza tecnica e finanziaria in favore dei comuni e loro consorzi ai fini della realizzazione delle reti, di cui alla precedente lettera a), nonché della trasformazione o dell'ampliamento a tali fini delle reti esistenti;
c) concessione ai comuni o loro consorzi di contributi per la realizzazione o la trasformazione o l'ampliamento delle opere di cui alla precedente lettera a).
A tal fine é autorizzata:
1) la concessione ai comuni e loro consorzi di contributi in conto capitale, fino al 30 per cento della spesa preventivata per le opere e le finalità indicate nel precedente comma;
2) la concessione ai comuni e loro consorzi di contributi sugli interessi per l'assunzione di mutui ventennali al tasso del 3 per cento per un ulteriore ammontare fino al 20 per cento della spesa per le opere indicate dal precedente comma. In sostituzione dei contributi sugli interessi, i comuni e loro consorzi possono richiedere l'erogazione di un contributo in conto capitale dello stesso ammontare del contributo in conto interessi determinato in valore attuale secondo le modalità fissate con decreto del Ministro del tesoro;
3) la concessione all'ENI di contributi in conto capitale nel limite massimo del 40 per cento della spesa preventivata, per la realizzazione di adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche e che rivestono particolare importanza ai fini dell'attuazione del programma generale della metanizzazione del Mezzogiorno, come previsto dal primo comma del presente articolo, per un importo complessivo di lire 100 miliardi.
La individuazione degli adduttori secondari da ammettere a contributo avviene contestualmente e con le procedure previste dal primo comma.
I criteri e le modalità per la concessione dei mutui di cui al numero 2) del quarto comma del presente articolo, fermo il principio che le annualità di ammortamento decorrono, a carico dei comuni o dei consorzi dei comuni, a far tempo dal 1ä gennaio dell'anno successivo a quello effettivo di inizio dell'esercizio per le nuove reti o di completamento delle opere di trasformazione o di ampliamento per le reti esistenti, sono fissati, sentito il parere del comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, l'ANCI e la CISPEL,. con decreto del Ministro del tesoro.
In sede di approvazione del programma di cui al primo comma del presente articolo, il CIPE stabilisce la ripartizione delle somme da destinare ai contributi previsti rispettivamente dai numeri 1) e 2) del quarto comma del presente articolo e le procedure per la concessione dei contributi indicati nel citato numero 1).
Il CIPE, nel determinare i criteri e le modalità per la concessione delle provvidenze previste dal presente articolo deve altresì stabilire le modalità per la concessione ai comuni e ai loro consorzi di un mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti ogni volta che le provvidenze disposte con la presente legge ed altre eventuali previste da leggi nazionali o regionali, o da interventi comunitari, non garantiscono il finanziamento totale delle opere da realizzare.
L'articolo 31 della legge 24 aprile 1980, n. 146 é abrogato.
I termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative, nazionali o regionali, per l'approvazione degli atti dei comuni e dei loro consorzi riguardanti la realizzazione del programma di metanizzazione nei rispettivi ambiti territoriali sono ridotti alla metà.
I comuni e i loro consorzi che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano deliberato di concedere a terzi la gestione del servizio e che per la realizzazione di nuove reti di distribuzione o la trasformazione o l'ampliamento di reti esistenti intendano ottenere i contributi e i mutui previsti dalla presente legge, nell'adottare le relative deliberazioni debbono adeguare, in quanto necessario, le concessioni per tener conto dei benefici assicurati ai comuni delle presenti norme.
I comuni, singoli o associati, compresi nei programmi di metanizzazione, che alla data di entrata in vigore della presente legge dispongono di un servizio di distribuzione di gas per usi civili dato in concessione a terzi e che intendano trasformare gli impianti o ampliare la rete di distribuzione, ove deliberino, per la scadenza normale o per diritto contrattuale, l'assunzione del servizio in gestione attraverso preesistenti aziende municipalizzate per i servizi ovvero preesistenti o nuove forme associative, intercomunali, in ogni caso con riferimento a bacini di utenza, hanno diritto, oltre alle provvidenze previste dalla presente legge, ad ottenere dalla Cassa depositi e prestiti, il mutuo necessario alla copertura degli oneri che, a norma di legge e di contratto, essi sono tenuti a sostenere. Ove i comuni non dispongano delle delegazioni necessarie alla contrazione del mutuo, viene concessa, con decreto del Ministro del tesoro, la garanzia dello Stato, nel limite del 50 per cento dell'ammontare del mutuo.
Le provvidenze di cui al presente articolo sono concesse sulla base dei criteri e delle modalità fissate dal CIPE con decreto del Ministro del tesoro, previa istruttoria tecnica della Cassa per il Mezzogiorno. I contributi in conto capitale nonché quelli concessi dal Fondo europeo di sviluppo regionale sono erogati dalla Cassa depositi e prestiti, che a tal fine istituisce apposita contabilità separata alla quale sono versati, con distinta imputazione, i necessari mezzi finanziari con decreto del Ministro del tesoro.
I contributi sono erogati ogni qualvolta l'avanzamento dell'opera raggiunge una entità non inferiore al trenta per cento del complesso dell'opera stessa ed in misura corrispondente allo stato di avanzamento.
Nell'ipotesi che i comuni o loro consorzi si avvalgano di società concessionarie per la gestione del servizio oltre che per la costruzione della rete, lo stato di avanzamento, comunque certificato dal comune é presentato dal legale rappresentante della società, sotto la sua personale responsabilità, corredato da una dichiarazione resa da un tecnico competente iscritto negli appositi albi professionali. In tal caso l'erogazione dei contributi ha luogo dietro prestazione ai comuni o loro consorzi di una idonea garanzia per il completamento della parte dell'opera non coperta dai contributi.
Per le società concessionarie a partecipazione statale o regionale la garanzia é rappresentata da una dichiarazione dell'ente a partecipazione statale cui fa capo la società o della regione.
In attesa del definitivo utilizzo dei mezzi finanziari acquisiti e da acquisire dal Fondo europeo di sviluppo regionale sull'adduttore principale e le bretelle economicamente forti di cui al numero 8 della delibera del CIPE del 27 febbraio 1981, detti mezzi finanziari sono messi a disposizione della Cassa depositi e prestiti per il loro temporaneo impiego allo scopo di accelerare la realizzazione delle opere previste dal presente articolo ivi compresi gli adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche.
Il Ministro del tesoro, anche in deroga all'articolo 2 della legge 26 novembre 1975, n. 748, stabilisce con propri decreti le modalità per la messa a disposizione dei predetti mezzi finanziari presso la Cassa depositi e prestiti,
nonché i criteri, le misure e le modalità per la concessione delle citate anticipazioni e per il loro reintegro a valere sui contributi di cui al precedente comma.
La Cassa depositi e prestiti può affidare con apposite convenzioni ad istituti ed aziende di credito l'istruttoria delle domande di erogazione delle agevolazioni di cui al presente articolo.
Al fine di incentivare l'impiego, il gas metano usato come combustibile per usi civili nei territori di cui al primo comma del presente articolo é esente dall'imposta di consumo istituita con l'articolo 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito con modificazioni nella legge 7 aprile 1977, n. 102.
Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro il 30 giugno di ogni anno e sino alla completa attuazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, presenta al Parlamento una dettagliata relazione sullo stato di attuazione del programma.
L'autorizzazione di spesa di lire 605 miliardi sarà iscritta, negli anni finanziari del 1980 al 1982, in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Per l'anno finanziario 1980 lo stanziamento resta determinato in lire 190 miliardi".
- Si trascrive il testo dell'art. 19 della legge 26 aprile 1983, n. 130 (Legge finanziaria 1983):
"Art. 19.(Omissis).
L'autorizzazione di spesa concernente l'attuazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'art.
11 della legge 28 novembre 1980, n. 784), e successive modificazioni ed integrazioni, é incrementata di lire 50 miliardi per l'anno finanziario 1983".
- Per il D.L. 31 agosto 1987, n. 364, convertito dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445 v. nella nota all'art. 21.
- Per l'art. 15 della legge n. 11 marzo 1988, n. 67 v. nella nota all'art. 23.
- Si trascrive il testo dell'art. 4 del decreto-legge 31 agosto 1987 n. 364, convertito dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445 (per titolo vedi nella nota all'art. 21):
"Art. 4. - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con la regione autonoma della Sardegna, definisce il programma per la metanizzazione del territorio della stessa regione nel quadro dell'approvvigionamento nazionale di gas naturale liquefatto. Il programma deve prevedere la realizzazione prioritaria di uno o più impianti per l'approvvigionamento del metano e la sua distribuzione nelle aree e nei nuclei di industrializzazione.
2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1 si applicano le disposizioni e le agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni e integrazioni".


Nota all'art. 25:
- Si trascrive il testo dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (per il titolo v. nella nota all'art. 4):
"Art. 31. (Definizione degli interventi). - Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:
a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre
che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistemativo di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modificazione e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;
e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
Le definizioni del presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Restano ferme le disposizioni e le competenze previste dalle leggi 1ä giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni".


Nota all'art. 26.
- Il testo dell'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli) é il seguente:
"Art. 9. (Cessione gratuita). - Il contributo di cui al precedente articolo 3 non é dovuto:
a) per le opere da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153;
b) per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione che non comportino aumento delle superfici utili di calpestio e mutamento della destinazione d'uso, quando il concessionario si impegni:
mediante convenzione o atto d'obbligo unilaterale a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione;
c) per gli interventi di manutenzione straordinaria, restando fermo che per la manutenzione ordinaria la concessione non é richiesta; d) per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20 per cento, di edifici unifamiliari;
e) per le modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche o statiche delle abitazioni, nonché per la realizzazione dei volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito della installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni;
f) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;
g) per le opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità.
Per le opere realizzate dai soggetti di cui al secondo comma all'articolo 4 il contributo per la concessione - da determinarsi dal comune ai sensi del precedente articolo 5 - é commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione.
Restano ferme le norme di cui agli articoli 29 e 31, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni".
- Si riporta il testo dell'art. 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (per il testo dell'art. 31 v. nella nota all'art. 25;
per il titolo del provvedimento v. nella nota all'art. 4):
- Art. 48. (Disciplina degli interventi di manutenzione straordinaria). - Per gli interventi di manutenzione straordinaria la concessione prevista dalla legge 28 giugno 1977, n. 10, é sostituita da una autorizzazione del sindaco ad eseguire i lavori.
Per gli interventi di manutenzione straordinaria che non comportano il rilascio dell'immobile da parte del conduttore, l'istanza per l'autorizzazione di cui al comma precedente si intende accolta qualora il sindaco non si pronunci nel termine di novanta giorni. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dando comunicazione al sindaco del loro inizio.
Per le istanze presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al precedente comma decorre da tale data.
La disposizione di cui al precedente secondo comma non si applica per gli interventi su edifici soggetti ai vincoli previsti dalle leggi 1ä giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497".
- Si trascrive il testo degli articoli 1120 e 1136 del codice civile:
"Art. 1120 (Innovazioni). - I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'articolo 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni.
Sono vietate le innovazioni che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che ne rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino".
"Art. 1136 (Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni). - L'assemblea é regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio.
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
Se l'assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l'assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quella della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione é valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio.
Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo nonché le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma.
(Omissis).


Note all'art. 29:
La legge 5 marzo 1990, n. 46 reca: "Norme per la sicurezza degli impianti".


Nota all'art. 31:
- Si riporta il testo dell'art. 1339 del codice civile.
"Art. 1339. (Inserzione automatica di clausole).
- Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti.


Nota all'art. 38:
- Per la legge 29 maggio 1982, n. 308, v. nella nota all'art. 21.
- Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 16, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Legge finanziaria 1988):
"Art. 17.
(Omissis).
16. Per le finalità e con le(Omissis)".
modalità previste dal comma 6-bis dall'articolo 10 del decreto-legge 1ä luglio 1986,
n. 318, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 1986, n. 318, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 1986, n. 418, la Cassa depositi e prestiti é autorizzata a concedere ai comuni mutui ventennali nel limite massimi di lire 20 miliardi con priorità per le opere di completamento di impianti già parzialmente finanziati ai sensi del citato decreto-legge n. 318 del 1986. Le quote dei predetti mutui non utilizzate nell'anno 1988, possono esserlo negli anni successivi.



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