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Legge 9 febbraio 2023, n. 12
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonche' su ogni forma di violenza di genere.
 
Gazzetta Ufficiale n. 41 del 17 febbraio 2023

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:


Art. 1

Istituzione e durata della Commissione

1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonche' su ogni forma di violenza di genere, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione, al termine dei propri lavori, presenta la relazione conclusiva di cui all'articolo 3, comma 10.


Art. 2

Compiti della Commissione

1. La Commissione ha il compito di:
a) svolgere indagini sulle reali dimensioni, condizioni, qualita' e cause del femminicidio, inteso come uccisione di una donna fondata sul genere e, piu' in generale, di ogni forma di violenza maschile contro le donne;
b) monitorare la concreta attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, e di ogni altro accordo sovranazionale e internazionale in materia, nonche' della legislazione nazionale ispirata agli stessi principi, con particolare riguardo al decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nonche' alla legge 19 luglio 2019, n. 69;
c) accertare le possibili incongruita' e carenze della normativa vigente rispetto al fine di tutelare la vittima della violenza e gli eventuali minori coinvolti; verificare altresi' la possibilita' di una rivisitazione sotto il profilo penale della fattispecie riferita alle molestie sessuali, con particolare riferimento a quelle perpetrate in luoghi di lavoro;
d) accertare il livello di formazione e di attenzione e la capacita' d'intervento delle autorita' e delle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, competenti a svolgere attivita' di prevenzione e di assistenza;
e) verificare, come raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanita', l'effettiva realizzazione da parte delle istituzioni di progetti nelle scuole di ogni ordine e grado, finalizzati all'educazione al rispetto reciproco nelle relazioni tra uomini e donne e al riconoscimento e al rispetto di tutte le diversita';
f) analizzare gli episodi di femminicidio, verificatisi a partire dal 2016, per accertare se siano riscontrabili condizioni o comportamenti ricorrenti, valutabili sul piano statistico, allo scopo di orientare l'azione di prevenzione;
g) monitorare l'effettiva applicazione da parte delle regioni del Piano antiviolenza e delle linee guida nazionali per le aziende sanitarie e ospedaliere in tema di soccorso e assistenza sociosanitaria alle vittime di violenza e ai loro parenti fino al terzo grado vittime di violenza assistita;
h) monitorare l'effettiva destinazione alle strutture che si occupano della violenza maschile contro le donne delle risorse stanziate dal citato decreto-legge n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013, e dalle leggi di stabilita' e dalle leggi di bilancio a partire dalla legge di stabilita' 2011;
i) monitorare l'attivita' svolta dai centri antiviolenza operanti sul territorio, quali interlocutori necessari delle istituzioni nella costruzione delle politiche di contrasto al fenomeno della violenza maschile sulle donne, attingendo dall'esperienza da loro acquisita in oltre trenta anni di attivita', nonche' monitorare e valorizzare l'attivita' svolta dai centri di riabilitazione per uomini maltrattanti;
l) proporre interventi normativi e finanziari strutturali, anche attraverso una revisione del Piano d'azione straordinario, per far si' che tutta la rete dei centri antiviolenza e delle case rifugio presenti sul territorio nazionale e la predisposizione di percorsi di emancipazione e reinserimento nel mondo del lavoro siano finanziate in modo certo, stabile e costante nel tempo, cosi' da scongiurarne il rischio di chiusura e consentire l'organizzazione di percorsi strutturati per far riemergere le donne dalla spirale delle violenze anche psicologiche;
m) proporre soluzioni di carattere legislativo e amministrativo al fine di realizzare la piu' adeguata prevenzione e il piu' efficace contrasto del femminicidio e, piu' in generale, di ogni forma di violenza maschile contro le donne, nonche' di tutelare le vittime delle violenze e gli eventuali minori coinvolti;
n) adottare iniziative per la redazione di testi unici in materia, riepilogativi degli assetti normativi dei vari settori di interesse, al fine di migliorare la coerenza e la completezza della regolamentazione.
2. La Commissione svolge i compiti di cui al comma 1 anche avvalendosi del lavoro istruttorio e della relazione finale della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonche' su ogni forma di violenza di genere, istituita dal Senato della Repubblica nella XVIII legislatura.


Art. 3

Poteri della Commissione

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria. La Commissione non puo' adottare provvedimenti attinenti alla liberta' e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonche' alla liberta' personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale. Ferme restando le competenze dell'autorita' giudiziaria, per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
2. La Commissione puo' richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti all'inchiesta.
3. La Commissione puo' richiedere, nelle materie attinenti all'inchiesta, copie di atti e di documenti riguardanti procedimenti e inchieste in corso presso l'autorita' giudiziaria o altri organi inquirenti, nonche' copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
4. Sulle richieste di cui al comma 3 l'autorita' giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale.
5. La Commissione mantiene il segreto fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto nei termini indicati dai soggetti che li hanno trasmessi.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le testimonianze e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.
7. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
8. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
9. La Commissione puo' organizzare i propri lavori tramite uno o piu' gruppi di lavoro, disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 6, comma 1.
10. La Commissione termina i propri lavori con la presentazione di una relazione finale nella quale illustra l'attivita' svolta, le conclusioni di sintesi e le proposte, in conformita' a quanto stabilito dagli articoli 1 e 2.
11. Possono essere presentate e discusse in Commissione relazioni di minoranza.


Art. 4

Composizione della Commissione

1. La Commissione e' composta da diciotto senatori e da diciotto deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di almeno un deputato per ciascun gruppo esistente alla Camera dei deputati e di almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato della Repubblica e favorendo l'equilibrata rappresentanza di senatrici e senatori, di deputate e deputati. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificita' dei compiti assegnati alla Commissione.
2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, e' eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente e' necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. E' eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti e' proclamato eletto o entra in ballottaggio il piu' anziano di eta'.
4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti si procede ai sensi del comma 3, quarto periodo.
5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 5

Obbligo del segreto

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la violazione del segreto e' punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.


Art. 6

Organizzazione interna

1. L'attivita' e il funzionamento della Commissione e dei gruppi di lavoro istituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 9, sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attivita' di inchiesta. Ciascun componente puo' proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.
2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione puo' riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione puo' avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a cio' deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 e' stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui puo' avvalersi la Commissione.
4. Per l'adempimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro annui e sono poste per meta' a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per meta' a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al primo periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.
6. La Commissione dispone dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attivita' propria e delle Commissioni parlamentari d'inchiesta aventi il medesimo oggetto precedentemente istituite nella XVII e XVIII legislatura.

Art. 7
Modifica della composizione della Commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

1. All'articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103, il terzo comma e' sostituito dal seguente:
«Essa e' composta da ventuno senatori e da ventuno deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di almeno un deputato per ciascun gruppo esistente alla Camera dei deputati e di almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato della Repubblica».

Art. 8

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 febbraio 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Nordio


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