Gazzetta Ufficiale n. 267 del 27 ottobre 2020
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' con quanto disposto dall'articolo 31 della Convenzione medesima.
Art. 3
Designazione dell'autorita' nazionale competente e del punto di contatto nazionale
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' designato quale autorita' nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni stabilite dalla Convenzione di cui all'articolo 1, nonche' quale punto di contatto nazionale per lo scambio delle informazioni, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, della Convenzione medesima.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalita' per assicurare il coordinamento delle attivita' di raccolta dei dati di monitoraggio, ai fini della piena ed efficace attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1.
Art. 4
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a euro 482.660 per l'anno 2020, a euro 440.000 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2021 e a euro 452.660 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Le eventuali risorse a beneficio dei Paesi in via di sviluppo, ai sensi e per l'attuazione dell'articolo 14, paragrafo 3, della Convenzione di cui all'articolo 1, sono destinate nei limiti di quanto disponibile a legislazione vigente sul pertinente capitolo di spesa del bilancio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale finalizzato ad iniziative di cooperazione allo sviluppo.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 5
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 ottobre 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Convenzione di Minamata sul mercurio
Le Parti della presente Convenzione,
Riconoscendo che il mercurio e' una sostanza chimica che suscita preoccupazioni a livello mondiale data la sua propagazione atmosferica a lunga distanza, la sua persistenza nell'ambiente una volta introdotto dall'uomo, la sua capacita' di bioaccumulo negli ecosistemi e i suoi considerevoli impatti negativi sulla salute umana e l'ambiente,
Considerata la decisione 25/5 del Consiglio direttivo del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP), del 20 febbraio 2009, di avviare un'azione a livello internazionale per gestire il mercurio in modo efficiente, efficace e coerente,
Considerato il paragrafo 221 del documento conclusivo della conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile «Il futuro che vogliamo» che auspica un esito positivo dei negoziati su uno strumento giuridicamente vincolante e di portata mondiale concernente il mercurio per far fronte ai rischi per la salute umana e l'ambiente,
Considerato che la Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile ha ribadito i principi della dichiarazione di Rio de Janeiro sull'ambiente e lo sviluppo, ivi compresi, tra gli altri, le responsabilita' comuni ma differenziate, la considerazione delle peculiarita' e le capacita' specifiche dei singoli Stati, nonche' la necessita' di un'azione a livello globale,
Consapevoli delle preoccupazioni per la salute, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, derivanti dall'esposizione al mercurio delle popolazioni vulnerabili, in particolare delle donne e dei bambini, e attraverso loro, delle generazioni future,
Considerando le vulnerabilita' specifiche degli ecosistemi artici e delle comunita' indigene a causa della biomagnificazione del mercurio ed alla contaminazione degli alimenti tradizionali, e piu' in generale con la preoccupazione per gli effetti del mercurio sulle comunita' indigene,
Riconoscendo gli importanti insegnamenti tratti dalla sindrome di Minamata, in particolare i gravi effetti sulla salute e l'ambiente derivanti dall'inquinamento da mercurio, e la necessita' di garantire un'adeguata gestione del mercurio e fare in modo che tali eventi non si ripetano in futuro,
Sottolineando l'importanza del sostegno finanziario, tecnico, tecnologico e dello sviluppo di capacita', in particolare per i paesi in via di sviluppo e per quelli con economia in fase di transizione, al fine di rafforzare le capacita' nazionali di gestione del mercurio e promuovere un'efficace attuazione della Convenzione,
Riconoscendo inoltre le attivita' dell'Organizzazione mondiale della sanita' per la tutela della salute umana in relazione al mercurio ed il ruolo dei pertinenti accordi multilaterali in materia ambientale, in particolare la Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento e la Convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale,
Riconoscendo che la presente Convenzione ed altri accordi internazionali in materia di ambiente e commercio concorrono al raggiungimento del medesimo obiettivo,
Sottolineando che nessuna disposizione della presente Convenzione e' volta a pregiudicare i diritti e gli obblighi di una Parte derivanti da eventuali accordi internazionali esistenti,
Precisando che il considerando precedente non intende stabilire una gerarchia tra la presente convenzione ed altri accordi internazionali,
Constatando che non vi e' alcuna disposizione della presente Convenzione che impedisce ad una Parte di adottare misure nazionali supplementari, coerenti con le disposizioni della presente Convenzione, nell'intento di proteggere la salute umana e l'ambiente dall'esposizione al mercurio in conformita' agli altri obblighi di tale Parte in relazione al vigente diritto internazionale,
Hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
Obiettivo
Obiettivo della presente Convenzione e' proteggere la salute umana e l'ambiente dalle emissioni e dai rilasci antropogenici di mercurio e di composti di mercurio.
Art. 2
Definizioni
Ai fini della presente convenzione:
a) per «estrazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala», si intende l'estrazione dell'oro effettuata da singoli individui o piccole imprese con investimenti di capitale ridotti e una produzione limitata;
b) per «migliori tecniche disponibili», si intendono le tecniche piu' efficaci per prevenire e, qualora cio' non sia possibile, ridurre le emissioni e i rilasci di mercurio nell'aria, nell'acqua e nel suolo e l'impatto di tali emissioni e rilasci sull'ambiente nel suo insieme, tenuto conto di considerazioni economiche e tecniche per una determinata Parte o in relazione ad un impianto specifico nel territorio di tale Parte. In questo contesto:
i) per «migliori» si intendono le tecniche piu' efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso,
ii) per tecniche «disponibili» si intendono, in relazione ad una determinata
Parte o ad un impianto specifico sul territorio di tale Parte, quelle tecniche messe a punto su una scala tale da consentirne l'applicazione in un rilevante settore industriale a condizioni economiche e tecniche sostenibili, tenendo conto dei costi e dei benefici, indipendentemente dal fatto che queste tecniche siano utilizzate o messe a punto sul territorio di tale Parte, a condizione che siano accessibili al gestore dell'impianto come stabilito dalla Parte in questione, e
iii) per «tecniche» si intendono le tecnologie utilizzate, le pratiche operative e le modalita' di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e dismissione degli impianti;
c) per «migliori pratiche ambientali», si intende l'applicazione della combinazione piu' adeguata di strategie e misure di controllo ambientale;
d) per «mercurio» si intende il mercurio elementare (Hg(0), n. CAS 7439-97-6);
e) per «composto di mercurio», si intende qualsiasi sostanza costituita da atomi di mercurio e da uno o piu' atomi di altri elementi chimici, che puo' essere separata in componenti diversi solo mediante reazioni chimiche;
f) per «prodotto con aggiunta di mercurio», si intende un prodotto o un componente di prodotto che contiene mercurio o un composto di mercurio aggiunto intenzionalmente;
g) per «Parte», si intende uno Stato o un'organizzazione per l'integrazione economica regionale che abbia accettato di essere vincolato dalla presente Convenzione e per il quale la Convenzione e' in vigore;
h) per «Parti presenti e votanti», si intendono le Parti presenti che esprimono un voto favorevole o sfavorevole in una riunione delle Parti;
i) per «estrazione primaria di mercurio», si intende l'attivita' di estrazione in cui il mercurio e' il principale materiale ricercato;
j) per «organizzazione per l'integrazione economica regionale», si intende qualsiasi organizzazione costituita da Stati sovrani di una determinata regione, alla quale gli Stati membri abbiano conferito competenze nelle materie disciplinate dalla presente Convenzione e che sia stata debitamente autorizzata, conformemente alla proprie procedure interne, a firmare, ratificare, accettare o approvare la presente Convenzione, o ad aderirvi; e
k) per «uso consentito», si intende qualsiasi utilizzo, ad opera di una Parte, di mercurio o composti di mercurio conformemente alla presente Convenzione, tra cui, ma non solo, gli usi di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7.
Art. 3
Fonti di approvvigionamento e commercio di mercurio
1. Ai fini del presente articolo:
a) i riferimenti al «mercurio» comprendono le miscele di mercurio con altre sostanze, incluse le leghe di mercurio, con un tenore di mercurio pari ad almeno il 95 % in peso; e
b) per «composti di mercurio» si intendono il cloruro di mercurio(I) (detto anche calomelano), l'ossido di mercurio(II), il solfato di mercurio(II), il nitrato di mercurio(II), il cinabro e il solfuro di mercurio.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano a:
a) quantita' di mercurio o di composti di mercurio destinate ad essere utilizzate per attivita' di ricerca di laboratorio o come campione di riferimento; o
b) tracce di mercurio o di composti di mercurio esistenti in natura presenti in prodotti quali i metalli privi di mercurio, i minerali o prodotti minerali, incluso il carbone, o i prodotti derivati da questi materiali, e tracce non intenzionali presenti nei prodotti chimici; o
c) prodotti con aggiunta di mercurio.
3. Ciascuna Parte non deve consentire attivita' di estrazione primaria di mercurio a meno che dette attivita' non fossero gia' in corso nel suo territorio alla data di entrata in vigore della Convenzione per tale Parte.
4. Ciascuna Parte autorizza unicamente il proseguimento delle attivita' di estrazione primaria di mercurio che erano gia' in corso alla data di entrata in vigore della presente Convenzione per tale Parte, per un periodo massimo di quindici anni a decorrere da tale data. Nel corso di questo periodo il mercurio proveniente dalle attivita' di estrazione viene utilizzato esclusivamente per la produzione di prodotti con aggiunta di mercurio ai sensi dell'articolo 4, nei processi di fabbricazione ai sensi dell'articolo 5, o per essere smaltito ai sensi dell'articolo 11, ricorrendo a operazioni che non comportano attivita' di recupero, riciclaggio, rigenerazione, riutilizzo diretto o usi alternativi.
5. Ciascuna Parte deve:
a) impegnarsi a censire le singole riserve di mercurio o di composti di mercurio superiori a 50 tonnellate metriche e le fonti di approvvigionamento di mercurio che producono riserve superiori a 10 tonnellate metriche per anno, situate nel proprio territorio;
b) adottare misure al fine di garantire che, qualora la Parte accerti l'esistenza di eccedenze di mercurio provenienti dalla dismissione di impianti per la produzione di cloro-alcali, questo mercurio sia smaltito conformemente alle linee guida per una gestione ecologicamente corretta di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera a), ricorrendo ad operazioni che non comportino attivita' di recupero, riciclaggio, rigenerazione, riutilizzo diretto o usi alternativi.
6. Ciascuna Parte vieta l'esportazione del mercurio ad eccezione dei seguenti casi:
a) se l'esportazione e' diretta ad un'altra Parte che abbia fornito alla Parte esportatrice il proprio consenso scritto, e solo ai fini di:
i) un uso consentito alla Parte importatrice nell'ambito della presente Convenzione, o
ii) uno stoccaggio temporaneo ecologicamente corretto come stabilito all'articolo 10; o
b) se l'esportazione e' diretta ad una non-Parte che abbia fornito alla Parte esportatrice il proprio consenso scritto, comprendente una certificazione che attesti che:
i) la non Parte abbia attuato misure destinate a garantire la protezione della salute umana e dell'ambiente ed il rispetto delle disposizioni degli articoli 10 e 11, e
ii) il mercurio sara' destinato unicamente ad un uso consentito ad una Parte dalla Convenzione o per lo stoccaggio temporaneo ecologicamente corretto, ai sensi dell'articolo 10.
7. Una Parte esportatrice puo' accettare, come consenso scritto ai sensi del paragrafo 6, una notifica generale trasmessa al Segretariato dalla Parte o dalla non-Parte importatrice. Tale notifica generale stabilisce i termini e le condizioni sulla base dei quali la Parte o non-Parte importatrice fornisce il proprio consenso. La notifica puo' essere revocata in qualsiasi momento da tale Parte o non-Parte. Il Segretariato tiene un registro pubblico di tutte queste notifiche.
8. Ciascuna Parte non consente l'importazione di mercurio proveniente da una non-Parte cui trasmettera' il proprio consenso scritto se tale non-Parte non ha fornito una certificazione che attesti che il mercurio non proviene da fonti non consentite ai sensi del paragrafo 3 o del paragrafo 5, lettera b).
9. Una Parte che trasmette una notifica generale di autorizzazione ai sensi del paragrafo 7, puo' decidere di non applicare il paragrafo 8, purche' mantenga ampie restrizioni sull'esportazione del mercurio ed abbia attuato misure nazionali al fine di garantire che il mercurio importato sia gestito in modo ecologicamente corretto. La Parte trasmette al Segretariato una notifica relativa a questa decisione, includendovi informazioni che descrivono le sue restrizioni all'esportazione e le disposizioni normative nazionali, nonche' informazioni sulle quantita' e sui paesi di origine del mercurio importato da non-Parti. Il Segretariato tiene un registro pubblico di tutte queste notifiche. Il Comitato per l'attuazione e l'osservanza (della Convenzione ndt) esamina e valuta le notifiche di questo tipo e le informazioni di supporto ai sensi dell'articolo 15 e puo' rivolgere raccomandazioni, se del caso, alla Conferenza delle Parti.
10. La procedura di cui al paragrafo 9 e' applicabile fino alla conclusione della seconda riunione della Conferenza delle Parti. Dopo tale data, non si potra' piu' ricorrere a questa procedura, a meno che la Conferenza delle Parti non decida altrimenti a maggioranza semplice delle Parti presenti e votanti, fatta eccezione per il caso in cui una Parte abbia presentato una notifica a norma del paragrafo 9 prima della fine della seconda riunione della Conferenza delle Parti.
11. Ciascuna parte include nelle sue relazioni trasmesse in applicazione dell'articolo 21 ogni informazione idonea a dimostrare che le prescrizioni di cui al presente articolo sono state soddisfatte.
12. Alla sua prima riunione, la Conferenza delle Parti fornisce ulteriori orientamenti in relazione al presente articolo, in particolare per quanto riguarda il paragrafo 5, lettera a), il paragrafo 6 e il paragrafo 8 ed elabora e adotta gli elementi necessari della certificazione di cui al paragrafo 6, lettera b), ed al paragrafo 8.
13. La Conferenza delle Parti valuta se il commercio di determinati composti di mercurio compromette l'obiettivo della presente Convenzione e stabilisce se questi composti di mercurio devono, data la loro inclusione in un allegato aggiuntivo adottato ai sensi d dell'articolo 27, essere soggetti ai paragrafi 6 e 8.
Art. 4
Prodotti con aggiunta di mercurio
1. Ciascuna Parte, adottando le opportune misure, vieta la fabbricazione, l'importazione o l'esportazione dei prodotti con aggiunta di mercurio inclusi nella parte I dell'allegato A, dopo la data di eliminazione progressiva indicata per i prodotti in questione, fatta eccezione per i casi in cui l'allegato A preveda delle esclusioni o che la Parte benefici di una deroga registrata in applicazione dell'articolo 6.
2. Una Parte puo', in alternativa a quanto disposto dal paragrafo 1, al momento della ratifica o dell'entrata in vigore di un emendamento dell'allegato A per tale Parte, indicare che attuera' disposizioni o strategie diverse in relazione ai prodotti elencati nella parte I dell'allegato A. Una Parte puo' scegliere questa opzione solo se puo' dimostrare di aver gia' ridotto al livello minimo la produzione, l'importazione e l'esportazione della maggior parte dei prodotti elencati nella parte I dell'allegato A e che ha attuato misure o strategie volte a ridurre l'utilizzo del mercurio in ulteriori prodotti non elencati nella parte I dell'allegato A al momento della notifica al Segretariato della sua decisione di optare per questa alternativa. Inoltre le Parti che optano per questa alternativa:
a) devono trasmettere alla Conferenza delle Parti, alla prima occasione utile, una descrizione delle misure o strategie attuate, quantificando le riduzioni conseguite;
b) devono attuare misure o strategie per ridurre l'utilizzo di mercurio nei prodotti elencati nella parte I dell'allegato A per i quali un valore minimo non e' ancora stato ottenuto;
c) devono esaminare eventuali misure aggiuntive per conseguire ulteriori riduzioni; e
d) non possono chiedere deroghe ai sensi dell'articolo 6 per nessuna categoria di prodotti per i quali hanno scelto la presente opzione.
Entro e non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, la Conferenza delle Parti, nell'ambito del processo di revisione di cui al paragrafo 8, esamina i progressi e l'efficacia delle misure adottate ai sensi del presente paragrafo.
3. Ciascuna Parte adotta misure per i prodotti con aggiunta di mercurio inclusi nella parte II dell'allegato A conformemente alle disposizioni ivi stabilite.
4. Il Segretariato, sulla base delle informazioni fornite dalle Parti, raccoglie e conserva informazioni sui prodotti con aggiunta di mercurio e le loro alternative, e le rende disponibili al pubblico. Il Segretariato mette a disposizione del pubblico anche ogni altra informazione rilevante trasmessa dalle Parti.
5. Ciascuna Parte adotta misure atte a impedire che nei prodotti assemblati siano incorporati prodotti con aggiunta di mercurio la cui produzione, importazione ed esportazione non siano autorizzate per tale Parte ai sensi del presente articolo.
6. Ciascuna Parte scoraggia la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti con aggiunta di mercurio per usi non conosciuti anteriormente alla data di entrata in vigore della Convenzione per tale Parte, a meno che da una valutazione del rapporto rischi / benefici relativamente al prodotto si accerti l'esistenza di benefici per la salute umana o l'ambiente. Le Parti forniscono al Segretariato, se del caso, informazioni su ogni prodotto di questo tipo, ivi comprese informazioni sui rischi e i benefici che comporta per l'ambiente e la salute umana. Il Segretariato rende tali informazioni disponibili al pubblico.
7. Qualsiasi Parte puo' presentare al Segretariato una proposta di inserimento nell'allegato A di un prodotto con aggiunta di mercurio, tale proposta deve comprendere informazioni relative alla disponibilita', alla fattibilita' tecnica ed economica, ai rischi ed ai benefici per l'ambiente e la salute delle soluzioni alternative non contenti mercurio, tenendo conto delle informazioni di cui al paragrafo 4.
8. Entro e non oltre cinque anni dopo la data di entrata in vigore della Convenzione, la Conferenza delle Parti riesamina l'allegato A e puo' considerare la possibilita' di modificarlo, ai sensi dell'articolo 27.
9. Nel riesame dell'allegato A in applicazione del paragrafo 8, la Conferenza delle Parti tiene conto almeno:
a) di eventuali proposte presentate ai sensi del paragrafo 7;
b) delle informazioni messe a disposizione in applicazione del paragrafo 4; e
c) della disponibilita', per le Parti, di alternative senza mercurio che sono tecnicamente ed economicamente valide, tenendo conto dei rischi e dei benefici per l'ambiente e la salute umana.
Art. 5
Processi di fabbricazione che comportano l'utilizzo di mercurio o di composti di mercurio
1. Ai fini del presente articolo e dell'allegato B, i processi di fabbricazione che comportano l'utilizzo di mercurio o di composti di mercurio non comprendono i processi che utilizzano o servono a produrre prodotti con aggiunta di mercurio, ne' i processi per il trattamento dei rifiuti contenenti mercurio.
2. Ciascuna Parte, adottando misure appropriate, si adopera per vietare l'utilizzo di mercurio o di composti di mercurio nei processi di fabbricazione elencati nella parte I dell'allegato B, dopo la data di eliminazione progressiva specificata in tale allegato per i singoli processi, salvo nei casi in cui una Parte abbia ottenuto una deroga registrata ai sensi dell'articolo 6.
3. Ciascuna Parte adotta misure atte a limitare l'utilizzo di mercurio o di composti di mercurio nei processi elencati nella parte II dell'allegato B, conformemente alle disposizioni ivi stabilite.
4. Il Segretariato, sulla base delle informazioni fornite dalle Parti, raccoglie e conserva informazioni in merito ai processi che utilizzano mercurio o composti di mercurio ed alle loro alternative, e rende tali informazioni accessibili al pubblico. Il Segretariato mette a disposizione del pubblico anche altre informazioni utili comunicate dalle Parti.
5. Ciascuna Parte che possiede uno o piu' impianti che utilizzano mercurio o composti di mercurio nei processi di fabbricazione di cui all'allegato B deve:
a) adottare misure per limitare le emissioni e i rilasci di mercurio e di composti di mercurio provenienti da tali impianti;
b) includere nelle sue relazioni trasmesse secondo le disposizioni dell'articolo 21, le informazioni relative alle misure adottate ai sensi del presente paragrafo; e
c) adoperarsi per individuare gli impianti situati nel proprio territorio che utilizzano mercurio o composti di mercurio per i processi elencati nell'allegato B e trasmette al Segretariato, entro e non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della Convenzione per tale Parte, le informazioni relative al numero ed alle tipologie di tali impianti ed il consumo stimato su base annua di mercurio o composti di mercurio utilizzati in tali impianti. Il Segretariato rende tali informazioni disponibili al pubblico.
6. Ciascuna Parte vieta l'uso di mercurio o di composti di mercurio negli impianti che non esistevano prima della data di entrata in vigore della Convenzione per tale Parte, che utilizzino i processi di fabbricazione di cui all'allegato B. Non sono previste esenzioni per tali impianti.
7. Ogni Parte scoraggia lo sviluppo di qualsiasi impianto, che non esisteva prima della data di entrata in vigore della Convenzione per tale Parte, che utilizzi altri processi di fabbricazione in cui il mercurio o i composti di mercurio sono usati intenzionalmente, a meno che la Parte possa dimostrare, in maniera ritenuta soddisfacente dalla Conferenza delle Parti; che il processo di fabbricazione comporta notevoli vantaggi per l'ambiente e la salute e che non esistono alternative senza utilizzo di mercurio che siano tecnicamente ed economicamente praticabili e che comportino tali vantaggi.
8. Le Parti sono incoraggiate a scambiare informazioni sui nuovi e rilevanti sviluppi tecnologici, sulle alternative senza mercurio economicamente e tecnicamente sostenibili, nonche' sulle eventuali misure e tecniche per ridurre e, ove possibile, eliminare l'uso di mercurio e di composti di mercurio e le emissioni ed i rilasci di mercurio e di composti di mercurio derivanti dai processi di fabbricazione di cui all'allegato B.
9. Qualsiasi Parte puo' presentare una proposta di modifica dell'allegato B al fine di includervi un processo di fabbricazione che utilizza mercurio o composti di mercurio. Nella proposta devono figurare informazioni relative alla disponibilita', alla fattibilita' tecnica ed economica ed al rapporto rischi / benefici per l'ambiente e la salute dei processi alternativi che non prevedono l'utilizzo di mercurio.
10. Entro e non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della Convenzione, la Conferenza delle Parti riesamina l'allegato B e puo' considerare le proposte di modifica, ai sensi dell'articolo 27.
11. In occasione del riesame dell'allegato A secondo le previsioni del paragrafo 10, la Conferenza delle Parti tiene conto almeno:
a) di eventuali proposte presentate ai sensi del paragrafo 9;
b) delle informazioni messe a disposizione ai sensi del paragrafo 4; e
c) della disponibilita', per le Parti, di alternative senza mercurio che sono tecnicamente ed economicamente sostenibili, tenuto conto dei rischi e dei benefici per l'ambiente e la salute.
Art. 6
Esenzioni accordabili su richiesta di una Parte
1. Qualsiasi Stato o organizzazione per l'integrazione economica regionale puo' far registrare una o piu' deroghe alle date di eliminazione progressiva di cui all'allegato A e all'allegato B, in seguito denominate «deroghe», mediante notifica scritta da far pervenire al Segretariato:
a) al momento dell'adesione alla presente Convenzione; oppure
b) nel caso dell'inserimento di un prodotto con aggiunta di mercurio mediante modifica dell'allegato A o dell'inserimento di un processo di fabbricazione in cui e' utilizzato mercurio mediante modifica dell'allegato B, entro la data in cui l'emendamento in questione entra in vigore per la Parte.
Tale registrazione deve essere corredata da una dichiarazione che illustri i motivi della richiesta di deroga.
2. Una deroga puo' essere registrata per una categoria di cui all'allegato A o all'allegato B ovvero per una sottocategoria individuata da qualsiasi Stato o organizzazione per l'integrazione economica regionale.
3. Ciascuna Parte che beneficia di una o piu' deroghe deve essere identificata in un registro. Il Segretariato redige e aggiorna il registro e lo rende disponibile al pubblico.
4. Il registro contiene:
a) un elenco delle Parti che beneficiano di una o piu' deroghe;
b) la deroga o le deroghe registrate per ciascuna Parte; e
c) la data di scadenza di ciascuna deroga.
5. Fatta eccezione per il caso in cui una Parte indichi nel registro un periodo piu' breve, tutte le deroghe ai sensi del paragrafo 1 scadono cinque anni dopo la data di eliminazione progressiva indicata nell'allegato A o nell'allegato B.
6. La Conferenza delle Parti puo', su richiesta di una Parte, decidere di prorogare una deroga per cinque anni, a meno che la Parte non chieda un periodo piu' breve. Nel prendere questa decisione, la Conferenza delle Parti tiene in debito conto:
a) una relazione della Parte che giustifichi la necessita' di prorogare una deroga e descriva le attivita' intraprese e pianificate per eliminare la necessita' della deroga non appena possibile;
b) le informazioni disponibili, anche in relazione alla disponibilita' di prodotti e processi alternativi che non utilizzano mercurio o che comportano un consumo piu' limitato di mercurio rispetto all'utilizzo di cui alla deroga; e
c) le attivita' previste o in atto per garantire lo stoccaggio del mercurio e lo smaltimento dei rifiuti di mercurio in modo ecologicamente corretto.
Una deroga puo' essere prorogata soltanto una volta, per prodotto e per data di eliminazione progressiva.
7. Una Parte puo' in qualsiasi momento ritirare una deroga, mediante notifica scritta al Segretariato. Il ritiro di una deroga ha effetto a partire dalla data specificata nella notifica.
8. Pur tenuto conto di quanto previsto dal paragrafo 1, nessuno Stato o organizzazione per l'integrazione economica regionale puo' far registrare una domanda di deroga dopo cinque anni dalla data di eliminazione progressiva di un prodotto o un processo elencato negli allegati A o B, salvo che una o piu' Parti siano ancora registrate per una deroga per tale prodotto o processo, avendo beneficiato di una proroga ai sensi del paragrafo 6. In tal caso, uno Stato o organizzazione per l'integrazione economica regionale puo', entro i termini di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), far registrare una deroga per il prodotto o processo in questione che scade dieci anni dopo la data di eliminazione progressiva.
9. Nessuna delle Parti puo' beneficiare di una deroga decorsi 10 anni dalla data di eliminazione progressiva per un prodotto o un processo incluso negli allegati A o B.
Art. 7
Attivita' di estrazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala
1. Le misure di cui al presente articolo ed all'allegato C si applicano alle attivita' di estrazione e trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala che ricorrono all'amalgamazione del mercurio per l'estrazione dell'oro dal minerale.
2. Ciascuna Parte sul cui territorio si svolgono attivita' di estrazione e trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala regolamentate dal presente articolo adotta misure volte a ridurre e, ove possibile, eliminare l'impiego di mercurio e di composti di mercurio nonche' le emissioni ed i rilasci in ambiente di mercurio proveniente da tali attivita' di estrazione e trasformazione.
3. Ciascuna Parte notifica al Segretariato se, in qualsiasi momento, valuta che l'attivita' di estrazione e trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala nel suo territorio sia di entita' tale da poter essere considerata significativa. In tal caso, la Parte deve:
a) elaborare e attuare un piano d'azione nazionale ai sensi dell'allegato C;
b) presentare il suo piano d'azione nazionale al Segretariato entro e non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione ovvero tre anni dopo la notifica al Segretariato, se quest'ultima data e' successiva; e
c) in seguito procedere ogni tre anni ad una valutazione dei progressi compiuti nell'adempimento degli obblighi ai sensi del presente articolo, includendo tali valutazioni nelle relazioni trasmesse ai sensi dell'articolo 21.
4. Le Parti possono cooperare tra loro e con organizzazioni intergovernative competenti nonche' altri soggetti, se del caso, per conseguire gli obiettivi del presente articolo. Questa cooperazione puo' comprendere:
a) lo sviluppo di strategie volte a prevenire l'utilizzo di mercurio o di composti di mercurio nell'attivita' di estrazione e nella trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala;
b) iniziative nel settore dell'istruzione, della sensibilizzazione e dello sviluppo di capacita';
c) promozione della ricerca nel campo delle pratiche sostenibili alternative che non prevedono l'utilizzo di mercurio;
d) la prestazione di assistenza tecnica e finanziaria;
e) la creazione di partenariati per fornire assistenza all'attuazione degli impegni derivanti dal presente articolo; e
f) l'utilizzo dei meccanismi di scambio di informazioni esistenti al fine di diffondere le conoscenze, le migliori pratiche ambientali e le tecnologie alternative sostenibili dal punto di vista ambientale, tecnico, sociale ed economico.
Art. 8
Emissioni
1. Il presente articolo riguarda il controllo e, ove possibile, la riduzione delle emissioni in atmosfera di mercurio e dei composti di mercurio, spesso definiti «mercurio totale», attraverso misure di controllo delle emissioni delle fonti puntuali incluse nelle categorie elencate nell'allegato D.
2. Ai fini del presente articolo:
a) per «emissioni», si intendono le emissioni in atmosfera di mercurio o di composti di mercurio;
b) per «fonte rilevante», si intende una fonte appartenente ad una delle categorie delle fonti di cui all'allegato D. Una Parte puo', se lo desidera, stabilire criteri per identificare le fonti che rientrano in una delle categorie di cui all'allegato D, purche' tali criteri per ogni categoria coprano almeno il 75 % delle emissioni di tale categoria;
c) per «nuova fonte», si intende qualsiasi fonte rilevante appartenente ad una categoria di cui all'allegato D, la cui costruzione o modifica sostanziale sia iniziata almeno un anno dopo:
i) la data di entrata in vigore della presente Convenzione per la Parte interessata; ovvero
ii) la data di entrata in vigore, per la Parte interessata, di un emendamento dell'allegato D, nel caso in cui tale fonte sia soggetta alle disposizioni della presente Convenzione solo in virtu' di tale emendamento;
d) per «modifica sostanziale», si intende la modifica di una fonte rilevante che determina un aumento significativo delle emissioni, ad esclusione di eventuali variazioni delle emissioni derivanti dal recupero di sottoprodotti. Spetta alla Parte stabilire se una modifica e' sostanziale o meno;
e) per «fonte esistente» si intende qualsiasi fonte rilevante che non sia una fonte nuova;
f) per «valore limite di emissione», si intende un limite, spesso espresso come «mercurio totale», fissato per la concentrazione, la massa o il tasso delle emissioni di mercurio o di composti di mercurio, da una fonte puntuale.
3. Una Parte che dispone di fonti rilevanti adotta le misure necessarie per controllarne le emissioni e puo' predisporre un piano nazionale che definisca le misure da adottare a tal fine nonche' gli obiettivi, le finalita' ed i risultati attesi. Il piano e' trasmesso alla Conferenza delle Parti entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della Convenzione per la Parte in questione. Se una Parte elabora un piano di attuazione ai sensi dell'articolo 20, puo' includervi il piano elaborato secondo le disposizioni contenute nel presente paragrafo.
4. Per le nuove fonti, ciascuna Parte impone l'uso delle migliori tecniche disponibili e delle migliori pratiche ambientali al fine di controllare e, ove possibile, ridurre le emissioni, non appena possibile e comunque entro e non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della Convenzione per la Parte in questione. Una Parte puo' utilizzare valori limite di emissione che siano in linea con l'applicazione delle migliori tecniche disponibili.
5. Per le fonti esistenti, ciascuna Parte include in ogni piano nazionale e attua una o piu' delle misure elencate qui di seguito, tenendo conto della propria situazione nazionale, nonche' della fattibilita' tecnica ed economica e dell'accessibilita' economica delle misure, non appena possibile e comunque entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della Convenzione per tale Parte:
a) un obiettivo quantificato per controllare e, ove possibile, ridurre le emissioni provenienti da fonti rilevanti;
b) valori limite di emissione per controllare e, ove possibile, ridurre le emissioni provenienti da fonti rilevanti;
c) l'uso delle migliori tecniche disponibili e delle migliori pratiche ambientali per controllare le emissioni provenienti da fonti rilevanti;
d) una strategia di controllo «multi-inquinanti» che comporti benefici collaterali per il controllo delle emissioni di mercurio;
e) misure alternative per ridurre le emissioni da fonti rilevanti.
6. Le Parti possono applicare le stesse misure a tutte le fonti rilevanti esistenti o possono adottare misure diverse in relazione alle diverse categorie di fonti. L'obiettivo delle misure applicate da una Parte e' realizzare progressi ragionevoli nella riduzione delle emissioni nel corso del tempo.
7. Ciascuna Parte istituisce, non appena possibile e comunque entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della Convenzione per tale Parte, e mantiene in seguito, un inventario delle emissioni provenienti da fonti rilevanti.
8. Nel corso della sua prima riunione, la Conferenza delle Parti adotta orientamenti riguardanti:
a) le migliori tecniche disponibili e le migliori pratiche ambientali, tenendo conto delle differenze tra le fonti nuove e quelle esistenti e della necessita' di ridurre al minimo gli effetti incrociati (cross-media effects, n.d.t.); e
b) il sostegno alle Parti nell'attuazione delle misure di cui al paragrafo 5, in particolare nella fissazione degli obiettivi e dei valori limite di emissione.
9. La Conferenza delle Parti adotta, non appena possibile, orientamenti concernenti:
a) i criteri che le Parti possono elaborare a norma del paragrafo 2, lettera b);
b) la metodologia per la preparazione degli inventari delle emissioni.
10. La Conferenza delle Parti esamina periodicamente e, se del caso, aggiorna, gli orientamenti elaborati ai sensi dei paragrafi 8 e 9. Le parti tengono conto di questi orientamenti nell'attuazione delle disposizioni pertinenti del presente articolo.
11. Ciascuna Parte riporta informazioni sull'attuazione del presente articolo nelle sue relazioni trasmesse ai sensi dell'articolo 21, in particolare le informazioni relative alle misure adottate in conformita' ai paragrafi dal 4 al 7 ed all'efficacia di queste misure.
Art. 9
Rilasci
1. Il presente articolo riguarda il controllo e, ove possibile, la riduzione dei rilasci di mercurio e dei composti di mercurio, spesso indicati come «mercurio totale» nel suolo e nell'acqua dalle fonti puntali rilevanti non contemplate da altre disposizioni della presente Convenzione.
2. Ai fini del presente articolo:
a) per «rilasci» si intendono i rilasci di mercurio o composti di mercurio nel suolo o nell'acqua;
b) per «fonte rilevante», si intende qualsiasi fonte antropica puntuale significativa di rilasci individuata da una Parte che non sia disciplinata da altre disposizioni della presente Convenzione;
c) per «nuova fonte», si intende qualsiasi fonte rilevante la cui costruzione o modifica sostanziale sia iniziata almeno un anno dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione per la Parte interessata;
d) per «modifica sostanziale», si intende la modifica di una fonte rilevante che determina un aumento significativo dei rilasci, ad esclusione di eventuali variazioni dei rilasci derivanti dal recupero di sottoprodotti. Spetta alla Parte stabilire se una modifica e' sostanziale o meno;
e) per «fonte esistente», si intende qualsiasi fonte rilevante che non sia una fonte nuova;
f) per «valore limite di rilascio», si intende un limite, spesso espresso come «mercurio totale», fissato per la concentrazione o la massa di mercurio o di composti di mercurio, rilasciati da una fonte puntuale.
3. Ciascuna Parte provvede, entro e non oltre tre anni dalla entrata in vigore della Convenzione e successivamente a intervalli regolari, ad individuare le categorie di fonti puntuali rilevanti.
4. Una Parte che dispone di fonti rilevanti adotta le misure necessarie per controllare i rilasci e puo' predisporre un piano nazionale che definisca le misure da adottare a tal fine e gli obiettivi, le finalita' ed i risultati attesi. Il piano e' trasmesso alla Conferenza delle Parti entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della Convenzione per la Parte in questione. Se una Parte elabora un piano di attuazione ai sensi dell'articolo 20, puo' includervi il piano elaborato sulla base delle disposizioni del presente paragrafo.
5. Le misure devono comprendere uno o piu' dei seguenti elementi, a seconda dei casi:
a) valori limite di rilascio per controllare e, ove possibile, ridurre i rilasci provenienti da fonti rilevanti;
b) l'uso delle migliori tecniche disponibili e delle migliori pratiche ambientali per controllare i rilasci provenienti da fonti rilevanti;
c) una strategia di controllo «multi-inquinanti» che comporti benefici collaterali per il controllo dei rilasci di mercurio;
d) misure alternative per ridurre i rilasci provenienti da fonti rilevanti.
6. Ciascuna Parte realizza, non appena possibile e, comunque, entro e non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della Convenzione, un inventario dei rilasci provenienti da fonti rilevanti che dovra' essere aggiornato anche in futuro.
7. La Conferenza delle Parti adotta, non appena possibile, orientamenti concernenti:
a) le migliori tecniche disponibili e le migliori pratiche ambientali, tenendo conto delle differenze tra le fonti nuove e quelle esistenti e della necessita' di ridurre al minimo gli effetti incrociati (cross-media effects, n.d.t.);
b) la metodologia per la preparazione degli inventari delle emissioni.
8. Ciascuna Parte deve includere informazioni sull'attuazione del presente articolo nelle relazioni trasmesse ai sensi dell'articolo 21, in particolare informazioni relative alle misure adottate conformemente ai paragrafi da 3 a 6 ed all'efficacia di tali misure.
Art. 10
Stoccaggio temporaneo ecologicamente corretto del mercurio con esclusione dei rifiuti di mercurio
1. Il presente articolo si applica allo stoccaggio temporaneo del mercurio e dei composti di mercurio, come definiti all'articolo 3, che non rientrano nella definizione di rifiuti di mercurio di cui all'articolo 11.
2. Ciascuna Parte adotta opportune misure per assicurare che lo stoccaggio temporaneo del mercurio e dei composti di mercurio destinati ad un utilizzo consentito ad una Parte nell'ambito della presente Convenzione avvenga in modo ecologicamente corretto, tenendo conto degli eventuali orientamenti e nel rispetto delle eventuali prescrizioni adottate ai sensi del paragrafo 3.
3. La Conferenza delle Parti adotta linee guida per lo stoccaggio temporaneo ecologicamente corretto del mercurio e dei composti di mercurio, tenendo conto delle pertinenti linee guida messe a punto nell'ambito della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, nonche' di altri orientamenti pertinenti. La Conferenza delle Parti puo' stabilire prescrizioni per lo stoccaggio temporaneo in un allegato aggiuntivo della presente Convenzione in conformita' all'articolo 27.
4. Le Parti cooperano, ove opportuno, tra loro e con le organizzazioni intergovernative competenti e altri soggetti, al fine di rafforzare lo sviluppo di capacita' per lo stoccaggio temporaneo ecologicamente corretto del mercurio e dei composti di mercurio in questione.
Art. 11
Rifiuti di mercurio
1. Le pertinenti definizioni della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento si applicano ai rifiuti disciplinati dalla presente Convenzione per le Parti della Convenzione di Basilea. Le Parti della presente Convenzione che non sono Parti della Convenzione di Basilea utilizzano tali definizioni come orientamenti applicabili ai rifiuti di cui alla presente Convenzione.
2. Ai fini della presente Convenzione, per rifiuti di mercurio si intendono sostanze ovvero oggetti:
a) costituiti da mercurio o da composti di mercurio;
b) contenenti mercurio o composti di mercurio; o
c) contaminati da mercurio o composti di mercurio,
in una quantita' superiore alle pertinenti soglie definite dalla Conferenza delle Parti, in collaborazione ed in modo armonizzato con gli organi competenti della Convenzione di Basilea, che sono smaltiti o sono destinati ad essere smaltiti o che devono essere smaltiti secondo le disposizioni degli ordinamenti nazionali o della presente Convenzione. La presente definizione esclude il cappellaccio, la roccia sterile e gli sterili delle attivita' minerarie, se non provenienti dall'estrazione primaria di mercurio, fatta eccezione per i casi in cui contengano mercurio o composti di mercurio in quantita' superiori alle soglie definite dalla Conferenza delle Parti.
3. Ciascuna Parte adotta misure adeguate affinche' i rifiuti di mercurio siano:
a) gestiti in modo ecologicamente corretto, tenendo conto delle linee guida messe a punto nell'ambito della Convenzione di Basilea e conformemente alle prescrizioni che la Conferenza della Parti adotta in un allegato aggiuntivo ai sensi dell'articolo 27. Nell'elaborazione di tali prescrizioni, la Conferenza delle Parti tiene conto delle normative e dei programmi di gestione dei rifiuti attuati dalle Parti;
b) recuperati, riciclati, rigenerati o direttamente riutilizzati unicamente per un utilizzo consentito ad una Parte nell'ambito della presente Convenzione o per uno smaltimento ecologicamente corretto in applicazione del paragrafo 3, lettera a);
c) non siano trasportati attraverso le frontiere internazionali da una Parte della Convenzione di Basilea, se non al fine di uno smaltimento ecologicamente corretto, conformemente al presente articolo ed alla Convenzione di Basilea. Nei casi di trasporto attraverso le frontiere internazionali cui non si applica la Convenzione di Basilea, una Parte consente tale trasporto solo dopo aver tenuto debitamente conto delle pertinenti regole, standard e linee guida internazionali.
4. La Conferenza delle Parti si adopera per cooperare strettamente con i competenti organi della Convenzione di Basilea per l'esame e l'aggiornamento, se del caso, degli linee guida di cui al paragrafo 3, lettera a).
5. Le Parti sono incoraggiate a cooperare tra loro e con le organizzazioni intergovernative competenti e, se del caso, con altri soggetti, al fine di sviluppare e mantenere le capacita' a livello globale, regionale e nazionale ai fini della gestione ecologicamente corretta dei rifiuti di mercurio.
Art. 12
Siti contaminati
1. Ciascuna Parte si adopera per mettere a punto strategie adeguate per identificare e valutare i siti contaminati da mercurio o composti di mercurio.
2. Gli interventi volti a ridurre i rischi rappresentati da tali siti devono essere effettuati in modo ecologicamente corretto, procedendo anche, se del caso, ad una valutazione dei rischi per la salute umana e l'ambiente derivanti dal mercurio o composti di mercurio presenti in tali siti.
3. Per la gestione dei siti contaminati la Conferenza delle Parti adotta orientamenti che possono comprendere anche metodi e approcci per:
a) l'identificazione e la caratterizzazione siti contaminati;
b) il coinvolgimento del pubblico;
c) le valutazioni dei rischi per la salute umana per ambiente;
d) le opzioni per la gestione dei rischi posti dai siti contaminati;
e) la valutazione dei benefici e dei costi; e
f) la convalida dei risultati.
4. Le Parti sono incoraggiate a cooperare all'elaborazione di strategie ed all'esecuzione di attivita' volte a individuare, valutare, classificare per ordine di priorita', gestire e, a seconda dei casi, risanare i siti contaminati.
Art. 13
Risorse finanziarie e meccanismi di finanziamento
1. Coerentemente alle proprie politiche, priorita', piani, e programmi nazionali, ciascuna Parte si impegna a fornire, nei limiti delle sue possibilita', risorse per le attivita' nazionali previste ai fini dell'attuazione della presente Convenzione. Tali risorse possono includere finanziamenti nazionali nell'ambito delle pertinenti politiche, strategie di sviluppo e budget nazionali, nonche' finanziamenti bilaterali e multilaterali, ed il coinvolgimento del settore privato.
2. L'efficacia complessiva dell'attuazione della presente Convenzione da parte dei paesi in via di sviluppo dipendera' dall'effettiva attuazione del presente articolo.
3. Le fonti multilaterali, regionali e bilaterali di assistenza nel settore finanziario e tecnico, cosi' come in quello dello sviluppo delle capacita' e del trasferimento di tecnologia, sono incoraggiate, in via d'urgenza, al fine di rafforzare e aumentare le loro attivita' in relazione al mercurio a sostegno delle Parti che sono paesi in via di sviluppo nell'attuazione della presente Convenzione per quanto concerne le risorse finanziarie, l'assistenza tecnica ed il trasferimento di tecnologia.
4. Le Parti, nei loro interventi in relazione ai finanziamenti, tengono pienamente conto delle esigenze specifiche e delle circostanze particolari di quelle Parti che sono piccoli Stati insulari in via di sviluppo o paesi meno sviluppati.
5. E' istituito un meccanismo per l'assegnazione di risorse finanziarie congrue, prevedibili e tempestive. Il meccanismo deve sostenere le Parti che sono paesi in via di sviluppo e le Parti con economia in fase di transizione nell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione.
6. Il meccanismo comprende:
a) il fondo fiduciario del Fondo mondiale per l'ambiente (GEF); e
b) un programma internazionale specifico (SIP) a sostegno dello sviluppo di capacita' e dell'assistenza tecnica.
7. Il fondo fiduciario del Fondo mondiale per l'ambiente fornisce risorse finanziarie nuove, prevedibili, congrue e tempestive per coprire i costi legati all'attuazione della presente Convenzione come deciso dalla Conferenza delle Parti. Ai fini della presente Convenzione, il fondo fiduciario del Fondo mondiale per l'ambiente e' posto sotto la guida della Conferenza delle Parti cui deve rendere conto. La Conferenza delle Parti fornisce orientamenti sulle strategie generali, le politiche, le priorita' di programma e sui criteri di ammissibilita' per avere accesso ed utilizzare queste risorse finanziarie. Inoltre, la Conferenza delle Parti fornisce orientamenti su un elenco indicativo di categorie di attivita' che potrebbero beneficiare di un sostegno da parte del fondo fiduciario del Fondo mondiale per l'ambiente. Il fondo fiduciario del Fondo mondiale per l'ambiente fornisce risorse, sulla base delle decisioni adottate, per coprire i costi incrementali dei benefici ambientali globali e la totalita' dei costi, sempre in base alle decisioni adottate, di alcune attivita' di supporto.
8. Quando fornisce risorse per un'attivita', il fondo fiduciario del Fondo mondiale per l'ambiente dovrebbe tener conto del potenziale di riduzione del mercurio di tale attivita' proposta in relazione ai suoi costi.
9. Ai fini della presente Convenzione, il programma di cui al paragrafo 6, lettera b), e' posto sotto la guida della Conferenza delle Parti alla quale deve render conto. La Conferenza delle Parti, alla sua prima riunione, decide in merito all'istituzione, che deve essere un'entita' esistente, presso la quale il programma e' ospitato e fornisce all'istituzione in questione orientamenti, anche in merito alla durata del programma. Tutte le Parti e gli altri soggetti interessati sono invitati, su base volontaria, a fornire risorse finanziarie al programma.
10. La Conferenza delle Parti e le entita' che costituiscono il meccanismo stabiliscono di comune accordo, in occasione della prima riunione della Conferenza delle Parti, le disposizioni necessarie per dare effetto ai precedenti paragrafi.
11. Entro la sua terza riunione e, in seguito, a intervalli regolari, la Conferenza delle Parti esamina il livello di finanziamento e gli orientamenti forniti dalla Conferenza delle Parti ai soggetti ai quali e' affidata la gestione operativa del meccanismo istituito ai sensi del presente articolo, nonche' la loro efficacia e capacita' di far fronte alle esigenze in costante evoluzione delle Parti che sono paesi in via di sviluppo o con economia in fase di transizione. Sulla base di questo esame, adotta le misure appropriate per migliorare l'efficacia del meccanismo.
12. Tutte le Parti, nei limiti delle loro capacita', sono invitate a contribuire al meccanismo. Il meccanismo incoraggia la predisposizione di risorse provenienti da altre fonti, compreso il settore privato, e punta a mobilitare tali risorse per le attivita' che sostiene.
Art. 14
Sviluppo di capacita', assistenza tecnica e trasferimento di tecnologia
1. Le Parti collaborano al fine di garantire, nei limiti delle rispettive possibilita', sviluppo di capacita' e assistenza tecnica adeguati e tempestivi alle Parti che sono paesi in via di sviluppo, in particolare le Parti che sono paesi meno sviluppati ed i piccoli Stati insulari in via di sviluppo, nonche' alle Parti con economia in fase di transizione, al fine di assisterle ad adempiere gli obblighi che derivano dalla presente Convenzione.
2. Lo sviluppo di capacita' e l'assistenza tecnica di cui al paragrafo 1 ed all'articolo 13, possono essere realizzati mediante accordi regionali, subregionali e nazionali, che possono coinvolgere i centri regionali e subregionali esistenti, tramite altri strumenti multilaterali e bilaterali e mediante partenariati, compresi i partenariati che coinvolgono il settore privato. Per rafforzare l'efficacia dell'assistenza tecnica e la sua fornitura si deve mirare alla cooperazione ed al coordinamento con altri accordi ambientali multilaterali nel settore dei prodotti chimici e dei rifiuti.
3. Le Parti che sono paesi sviluppati e le altre Parti nei limiti delle loro capacita', promuovono e agevolano, con il sostegno del settore privato e di altri soggetti interessati, ove opportuno, lo sviluppo, il trasferimento, la diffusione ed il relativo accesso alle piu' aggiornate tecnologie alternative, ecologicamente corrette, a beneficio delle Parti che sono paesi in via di sviluppo, in particolare i paesi meno sviluppati ed i piccoli Stati insulari in via di sviluppo, nonche' delle Parti con economia in fase di transizione, al fine di rafforzare la loro capacita' di attuare efficacemente la presente Convenzione.
4. La Conferenza delle Parti, entro la sua seconda riunione, ed in seguito a intervalli regolari, alla luce delle osservazioni scritte e delle relazioni delle Parti, ivi comprese quelle previste dall'articolo 21, nonche' delle informazioni fornite da altre parti interessate:
a) esamina le informazioni sulle iniziative in corso e i progressi compiuti nel campo delle tecnologie alternative;
b) valuta le esigenze delle Parti, in particolare le Parti che sono paesi in via di sviluppo, in materia di tecnologie alternative; e
c) identifica le criticita' affrontate dalle Parti, in particolare le Parti che sono paesi in via di sviluppo, in materia di trasferimento tecnologico.
5. La Conferenza delle Parti elabora raccomandazioni sulle modalita' di rafforzamento dello sviluppo di capacita', dell'assistenza tecnica e del trasferimento di tecnologia ai sensi del presente articolo.
Art. 15
Comitato per l'attuazione e l'osservanza della Convenzione
1. E' istituito un meccanismo che ha il fine di promuovere l'attuazione di tutte le disposizioni della presente Convenzione e verificarne l'osservanza, che prevede un comitato in qualita' di organo sussidiario della Conferenza delle Parti. Tale meccanismo, ivi compreso il comitato, mira a svolgere una funzione di sostegno e presta particolare attenzione alle capacita' e situazioni nazionali delle Parti.
2. Il comitato promuove l'attuazione e verifica l'osservanza di tutte le disposizioni della presente Convenzione. Il comitato esamina, sia a livello individuale che sistemico, le questioni attinenti all'attuazione ed all'osservanza, formulando, se del caso, raccomandazioni indirizzate alla Conferenza delle Parti.
3. Il comitato e' composto da 15 membri nominati dalle Parti ed eletti dalla Conferenza delle Parti, nel rispetto di un'equa rappresentanza geografica sulla base delle cinque regioni delle Nazioni Unite; i primi membri sono eletti nel corso della prima riunione della Conferenza delle Parti e, in seguito, secondo le regole di procedura approvate dalla Conferenza delle Parti ai sensi del paragrafo 5; i membri del comitato devono possedere competenza in un settore rilevante in relazione alla presente Convenzione e rispecchiare un adeguato equilibrio di competenze.
4. Il comitato puo' esaminare istanze sulla base di:
a) comunicazioni scritte trasmesse dalle Parti per quanto concerne il rispetto delle disposizioni;
b) relazioni nazionali trasmesse ai sensi dell'articolo 21; e
c) richieste da parte della Conferenza delle Parti.
5. Il comitato elabora le proprie regole di procedura, che sono sottoposte all'approvazione della Conferenza delle Parti in occasione della seconda riunione; la Conferenza delle Parti puo' adottare clausole aggiuntive al mandato del comitato.
6. Il comitato si adopera per adottare le proprie raccomandazioni per consenso. Qualora, nonostante gli sforzi compiuti, non si raggiunga un consenso in seno al comitato, le raccomandazioni sono adottate a maggioranza di due terzi dei membri presenti e votanti, sulla base di un quorum di due terzi dei membri.
Art. 16
Aspetti legati alla salute
1. Le Parti sono invitate a:
a) promuovere lo sviluppo e l'attuazione di strategie e programmi mirati a individuare e proteggere le popolazioni a rischio, in particolare le popolazioni vulnerabili, eventualmente anche adottando linee guida sanitarie scientificamente fondate relative all'esposizione al mercurio ed ai composti del mercurio, fissando, ove opportuno, obiettivi di riduzione dell'esposizione al mercurio, attivita' di comunicazione/istruzione rivolte alla popolazione, con la partecipazione del settore sanitario pubblico e di altri settori interessati;
b) promuovere l'elaborazione e l'attuazione di programmi di educazione e prevenzione scientificamente fondati concernenti l'esposizione professionale al mercurio ed ai composti del mercurio;
c) promuovere adeguati servizi di assistenza sanitaria per la prevenzione, il trattamento e l'assistenza alle popolazioni colpite dall'esposizione al mercurio ed ai composti del mercurio; e
d) istituire e rafforzare, ove opportuno, le capacita' istituzionali e dei professionisti che operano nel settore della salute per la prevenzione, la diagnosi, il trattamento ed il monitoraggio dei rischi per la salute connessi all'esposizione al mercurio ed ai composti del mercurio.
2. La Conferenza delle Parti, nell'esaminare le questioni o le attivita' legate alla salute, dovrebbe:
a) consultare e collaborare con l'Organizzazione mondiale della sanita', l'Organizzazione internazionale del lavoro e, ove opportuno, altre organizzazioni intergovernative competenti; e
b) promuovere la cooperazione e lo scambio di informazioni con l'Organizzazione mondiale della sanita', l'Organizzazione internazionale del lavoro e, ove opportuno, altre organizzazioni intergovernative competenti.
Art. 17
Scambio di informazioni
1. Ciascuna Parte agevola lo scambio di:
a) informazioni scientifiche, tecniche, economiche e giuridiche relative al mercurio e ai composti di mercurio, ivi comprese informazioni tossicologiche, ecotossicologiche e relative alla sicurezza;
b) informazioni sulla riduzione o l'eliminazione della produzione, dell'uso, del commercio, delle emissioni e dei rilasci di mercurio e di composti del mercurio;
c) informazioni sulle alternative tecnicamente ed economicamente valide ai:
i) prodotti con aggiunta di mercurio,
ii) processi produttivi in cui vengono utilizzati mercurio o composti di mercurio, e
iii) le attivita' e processi che producono emissioni o rilasci di mercurio o di composti di mercurio;
ivi comprese le informazioni sui rischi sanitari e ambientali nonche' i costi economici e sociali ed i benefici di tali alternative; e
d) dati epidemiologici concernenti gli impatti sulla salute derivanti dall'esposizione al mercurio ed ai composti di mercurio, in stretta cooperazione con l'Organizzazione mondiale della sanita' e altre organizzazioni competenti, ove opportuno.
2. Le Parti possono scambiarsi le informazioni di cui al paragrafo 1, direttamente, tramite il Segretariato, o in collaborazione con altre organizzazioni competenti, compresi i segretariati delle convenzioni relative alle sostanze chimiche e ai rifiuti, se del caso.
3. Il Segretariato agevola la cooperazione per lo scambio di informazioni di cui al presente articolo, cosi' come la collaborazione con le organizzazioni competenti, compresi i segretariati degli accordi multilaterali sull'ambiente ed altre iniziative internazionali. In aggiunta alle informazioni fornite dalle Parti, queste informazioni devono includere le informazioni provenienti dalle organizzazioni intergovernative e non governative e dalle istituzioni nazionali e internazionali con competenze nel settore del mercurio.
4. Ciascuna Parte designa un punto di contatto nazionale per lo scambio di informazioni nell'ambito della presente Convenzione, anche in relazione al consenso delle Parti importatrici di cui all'articolo 3.
5. Ai fini della presente Convenzione, non si considerano riservate le informazioni sulla salute e sulla sicurezza delle persone e dell'ambiente. Le Parti che procedono allo scambio di altre informazioni conformemente alla presente Convenzione garantiscono la tutela delle informazioni riservate secondo quanto stabilito di comune accordo.
Art. 18
Informazione, sensibilizzazione ed educazione del pubblico
1. Ciascuna Parte, nei limiti delle sue capacita', promuove e facilita:
a) la messa a disposizione del pubblico delle informazioni disponibili concernenti:
i) l'impatto ambientale e sulla salute del mercurio e dei composti di mercurio;
ii) le alternative esistenti al mercurio ed ai suoi composti;
iii) i temi individuati al paragrafo 1 dell'articolo 17;
iv) i risultati delle proprie attivita' di ricerca, sviluppo e monitoraggio di cui all'articolo 19, e
v) le attivita' per adempiere i propri obblighi derivanti dalla presente Convenzione;
b) l'educazione, la formazione e la sensibilizzazione del pubblico riguardo agli effetti dell'esposizione al mercurio ed ai composti di mercurio sulla salute umana e sull'ambiente in collaborazione con le pertinenti organizzazioni intergovernative e non governative e le popolazioni vulnerabili, ove opportuno.
2. Ciascuna Parte utilizza i meccanismi esistenti o valuta la possibilita' di mettere a punto dei meccanismi, quali i registri dei rilasci e dei trasferimenti di inquinanti, se del caso, per la raccolta e la diffusione di informazioni sulle stime delle quantita' annue di mercurio e di composti di mercurio che vengono emessi, rilasciati o smaltiti tramite le attivita' umane.
Art. 19
Ricerca, sviluppo e monitoraggio
1. Le Parti, tenuto conto delle proprie capacita' e circostanze specifiche, si impegnano a cooperare per sviluppare e migliorare:
a) gli inventari sugli usi, il consumo, le emissioni in atmosfera ed i rilasci nell'acqua e nel suolo, di origine antropica, di mercurio e di composti di mercurio;
b) la modellizzazione ed il monitoraggio, su basi geograficamente rappresentative, dei livelli di mercurio e di composti di mercurio nelle popolazioni vulnerabili e nei comparti ambientali, in particolare nel biota, come i pesci, i mammiferi marini, le tartarughe marine e gli uccelli, nonche' la collaborazione per la raccolta e lo scambio di campioni pertinenti appropriati;
c) le valutazioni dell'impatto del mercurio e dei composti di mercurio sulla salute umana e l'ambiente, oltre alle conseguenze sociali, economiche e culturali, in particolare in relazione alle popolazioni vulnerabili;
d) metodologie armonizzate per le attivita' realizzate ai sensi dei punti a), b) e c) del presente paragrafo;
e) informazioni sul ciclo ambientale, il trasporto (compresi il trasporto ed il deposito a lunga distanza), la trasformazione ed il destino del mercurio e dei composti di mercurio nei diversi ecosistemi, tenendo nella dovuta considerazione la distinzione tra emissioni e rilasci di mercurio di origine naturale, antropica e della rimobilizzazione del mercurio dai depositi storici;
f) informazioni sul commercio e gli scambi di mercurio, di composti di mercurio e dei prodotti con aggiunta di mercurio; e
g) informazione e ricerca sulla disponibilita' tecnica ed economica di prodotti e processi senza mercurio, sulle migliori tecniche disponibili e le migliori pratiche ambientali per ridurre e monitorare le emissioni e i rilasci di mercurio e dei composti di mercurio.
2. Le Parti, ove opportuno, nello svolgimento delle attivita' di cui al paragrafo 1 dovrebbero avvalersi delle reti di monitoraggio e dei programmi di ricerca esistenti.
Art. 20
Piani di attuazione
1. Ciascuna Parte puo', a seguito di una valutazione iniziale, sviluppare e realizzare un piano di attuazione, tenendo conto delle circostanze nazionali, per adempiere gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione. I piani in questione dovrebbero essere trasmessi al Segretariato rapidamente dopo la loro messa a punto.
2. Ciascuna Parte puo' rivedere e aggiornare il proprio piano di attuazione, tenendo conto delle circostanze nazionali e facendo riferimento agli orientamenti impartiti dalla Conferenza delle Parti e ad altri orientamenti pertinenti.
3. Le Parti, quando svolgono le attivita' di cui ai paragrafi 1 e 2, dovrebbero consultare, a livello nazionale, i soggetti portatori di interesse al fine di facilitare lo sviluppo, l'attuazione, la revisione e l'aggiornamento dei propri piani di attuazione.
4. Le Parti possono anche coordinarsi in relazione ai piani regionali per facilitare l'attuazione della presente Convenzione.
Art. 21
Trasmissione delle relazioni
1. Ciascuna Parte informa la Conferenza delle Parti, tramite relazione al Segretariato, sulle misure adottate per attuare le disposizioni della presente Convenzione e sull'efficacia di tali misure e degli eventuali elementi di criticita' incontrati nell'attuazione degli obiettivi della Convenzione.
2. Le Parti includono nelle loro relazioni le informazioni di cui agli articoli 3, 5, 7, 8 e 9 della presente Convenzione.
3. La Conferenza delle Parti, in occasione della sua prima riunione, stabilisce la periodicita' ed il formato delle relazioni che le Parti sono tenute a rispettare, tenendo conto dell'opportunita' di un coordinamento con le altre convenzioni pertinenti in materia di sostanze chimiche e rifiuti.
Art. 22
Valutazione dell'efficacia
1. La Conferenza delle Parti valuta l'efficacia della presente Convenzione, entro e non oltre sei anni dopo la data di entrata in vigore e, in seguito periodicamente, ad intervalli da essa stabiliti.
2. Al fine di facilitare la valutazione, la Conferenza delle Parti, in occasione della sua prima riunione, provvede a stabilire le modalita' per ottenere dati di monitoraggio comparabili sulla presenza ed i movimenti del mercurio e dei composti di mercurio nell'ambiente, nonche' sulle tendenze dei livelli di mercurio e dei composti di mercurio rilevati nei bioti e nelle popolazioni vulnerabili.
3. La valutazione e' effettuata sulla base delle informazioni scientifiche, ambientali, tecniche, finanziari ed economiche disponibili, ivi compresi:
a) le relazioni e altri dati di monitoraggio forniti alla Conferenza delle Parti in applicazione del paragrafo 2;
b) le relazioni trasmesse in applicazione dell'articolo 21;
c) le informazioni e le raccomandazioni fornite ai sensi dell'articolo 15; e
d) le relazioni e le altre informazioni pertinenti sul funzionamento dei meccanismi in materia di assistenza finanziaria, trasferimento di tecnologia e sviluppo delle capacita' istituiti nell'ambito della presente Convenzione.
Art. 23
Conferenza delle Parti
1. E' istituita una Conferenza delle Parti.
2. Il Direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente convoca la prima riunione della Conferenza delle Parti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. In seguito le riunioni ordinarie della Conferenza delle Parti si tengono a intervalli regolari, stabiliti dalla Conferenza stessa.
3. Le riunioni straordinarie della Conferenza delle Parti hanno luogo ogniqualvolta la Conferenza lo ritenga necessario o qualora una delle Parti lo richieda per iscritto, purche' tale richiesta venga supportata da almeno un terzo delle Parti entro sei mesi dalla data in cui detta richiesta e' stata comunicata alle Parti dal Segretariato.
4. In occasione della sua prima riunione, la Conferenza delle Parti delibera e adotta all'unanimita' le norme di procedura e le norme finanziarie applicabili alla Conferenza stessa ed ai suoi eventuali organi ausiliari, nonche' le disposizioni finanziarie che disciplinano l'attivita' del Segretariato.
5. La Conferenza delle Parti tiene sotto costante controllo ed esame l'attuazione della presente Convenzione. Essa espleta le funzioni che le sono conferite dalla Convenzione e, a questo fine:
a) istituisce gli organi ausiliari che considera necessari per l'attuazione della presente Convenzione;
b) coopera, ove necessario, con le organizzazioni internazionali e con gli enti intergovernativi e non governativi competenti;
c) esamina con regolarita' tutte le informazioni messe a sua disposizione ed a disposizione del Segretariato ai sensi dell'articolo 21;
d) esamina le raccomandazioni trasmesse dal comitato per l'attuazione e l'osservanza;
e) considera e intraprende eventuali azioni aggiuntive ritenute necessarie per la realizzazione degli obiettivi della presente Convenzione; e
f) procede al riesame gli allegati A e B in applicazione dell'articolo 4 e dell'articolo 5.
6. Le Nazioni Unite, le sue agenzie specializzate, l'Agenzia internazionale dell'energia atomica e tutti gli Stati che non sono Parti della presente Convenzione possono essere rappresentati alle riunioni della Conferenza delle Parti in qualita' di osservatori. Qualsiasi organismo o agenzia, nazionale o internazionale, di tipo governativo o non governativo, competente nei settori disciplinati dalla presente Convenzione e che abbia informato il Segretariato del suo desiderio di essere rappresentato ad una riunione della Conferenza delle Parti in qualita' di osservatore puo' essere ammesso, salvo che almeno un terzo delle Parti presenti si opponga. L'ammissione e la partecipazione di osservatori e' disciplinata dalle regole di procedura adottate dalla Conferenza delle Parti.
Art. 24
Segretariato
1. E' istituito un Segretariato.
2. Il Segretariato svolge le seguenti funzioni:
a) organizza le riunioni della Conferenza delle Parti e dei suoi organi ausiliari e fornisce loro i servizi necessari;
b) presta, su richiesta, assistenza alle Parti, in particolare alle Parti che sono paesi in via di sviluppo o con economia in fase di transizione, ai fini dell'attuazione della presente Convenzione;
c) garantisce il coordinamento, se del caso, con i segretariati di altri organismi internazionali pertinenti, in particolare con quelli delle altre convenzioni in materia di sostanze chimiche e rifiuti;
d) assiste le Parti al fine dello scambio di informazioni concernenti l'attuazione della presente Convenzione;
e) prepara e mettere a disposizione delle Parti relazioni periodiche sulla base delle informazioni ricevute ai sensi degli articoli 15 e 21 e di altre informazioni disponibili;
f) conclude, sotto la supervisione generale della Conferenza delle Parti, gli accordi amministrativi o contrattuali necessari all'efficace adempimento delle proprie funzioni; e
g) svolge le altre funzioni del Segretariato previste dalla presente Convenzione nonche' eventuali altre funzioni stabilite dalla Conferenza delle Parti.
3.Le funzioni del Segretariato della presente Convenzione sono svolte dal Direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, a meno che la Conferenza delle Parti non decida, a maggioranza dei tre quarti delle Parti presenti e votanti, di affidare le funzioni del Segretariato ad una o piu' organizzazioni internazionali.
4. La Conferenza delle Parti, in consultazione con gli organismi internazionali competenti, puo' adoperarsi per rafforzare la cooperazione ed il coordinamento tra il Segretariato e i segretariati di altre convenzioni in materia di sostanze chimiche e rifiuti. La Conferenza delle Parti, in consultazione con organismi internazionali competenti, puo' fornire ulteriori orientamenti in materia.
Art. 25
Composizione delle controversie
1. Le Parti dirimono le eventuali controversie tra loro relative all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione mediante trattative o con qualsiasi altro mezzo pacifico di loro scelta.
2. Nel ratificare, accettare, approvare la Convenzione o nell'accedervi, oppure in qualsiasi momento successivo, una Parte che non sia un'organizzazione regionale per l'integrazione economica, puo' dichiarare, con atto scritto trasmesso al depositario, che per qualsiasi controversia concernente l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione riconosce come obbligatori, nei confronti di qualsiasi Parte che accetta lo stesso obbligo, uno o entrambi i mezzi di risoluzione delle controversie di seguito indicati:
a) l'arbitrato, conformemente alla procedura stabilita nella parte I dell'Allegato E;
b) il deferimento della controversia alla Corte internazionale di giustizia.
3. Le Parti che sono organizzazioni regionali per l'integrazione economica possono formulare una dichiarazione analoga in relazione all'arbitrato, secondo la procedura di cui al paragrafo 2.
4. Una dichiarazione effettuata a norma del paragrafo 2 o del paragrafo 3 rimane in vigore fino alla scadenza in essa stabilita o fino ad un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui e' stato notificato al depositario un preavviso scritto di revoca della stessa.
5. La scadenza di una dichiarazione, di un preavviso di revoca o una nuova dichiarazione non pregiudicano in alcun modo i procedimenti in corso dinanzi ad un tribunale arbitrale o alla Corte internazionale di giustizia, salvo che le parti della controversia non concordino diversamente.
6. Se le parti di una controversia non hanno accettato la stessa procedura di risoluzione ai sensi dei paragrafi 2 o 3, e se non sono addivenute ad una composizione della controversia mediante la procedura di cui al paragrafo 1 nei dodici mesi successivi alla notifica dell'esistenza della controversia da una Parte all'altra, la controversia puo' essere deferita ad una commissione di conciliazione su richiesta di una delle parti in causa. La procedura di cui alla parte II dell'Allegato E si applica alla conciliazione ai sensi del presente articolo.
Art. 26
Modifiche della Convenzione
1. Qualsiasi Parte puo' proporre modifiche della presente Convenzione.
2. Le modifiche della presente Convenzione sono adottate in occasione di una riunione della Conferenza delle Parti. Il testo delle eventuali modifiche proposte e' trasmesso dal Segretariato alle Parti almeno sei mesi prima della riunione alla quale verra' presentato per l'adozione. Il Segretariato comunica altresi' le modifiche proposte ai firmatari della presente Convenzione e, per informazione, al Depositario.
3. Le Parti compiono tutti gli sforzi possibili per giungere ad un accordo per consenso sulle proposte di modifica della presente Convenzione. Qualora nonostante tutti gli sforzi compiuti non sia possibile raggiungere il consenso, la modifica e' adottata, come estrema risorsa, a maggioranza dei tre quarti delle Parti presenti e votanti.
4. La modifica e' notificata dal Depositario a tutte le Parti per ratifica, accettazione o approvazione.
5. La ratifica, l'accettazione o l'approvazione di una modifica sono notificate per iscritto al Depositario. Ogni modifica adottata conformemente al paragrafo 3 entra in vigore, per le Parti che hanno deciso di essere vincolate a quanto contenuto nel testo di tale modifica, il novantesimo giorno successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione da parte di almeno tre quarti delle Parti che erano Parti al momento dell'adozione della modifica. In seguito, per qualsiasi altra Parte, la modifica entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui detta Parte ha depositato il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione della modifica.
Art. 27
Adozione e modifica degli allegati
1. Gli allegati della presente Convenzione costituiscono parte integrante della stessa e, salvo espressa disposizione contraria, ogni riferimento alla presente Convenzione si intende come riferimento anche ai relativi allegati.
2. Ulteriori allegati adottati dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione riguardano esclusivamente questioni di carattere procedurale, scientifico, tecnico o amministrativo.
3. Ai fini della proposta, adozione ed entrata in vigore di nuovi allegati alla presente Convenzione si applica la procedura seguente:
a) gli allegati aggiuntivi sono proposti e adottati secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafi 1, 2 e 3;
b) se una delle Parti non puo' accettare un allegato aggiuntivo ne informa per iscritto il Depositario entro un anno dalla data in cui quest'ultimo ha comunicato alle Parti l'adozione di tale allegato. Il Depositario informa tempestivamente tutte le Parti circa eventuali notifiche di questo tipo pervenutegli. Ciascuna Parte puo', in qualsiasi momento, notificare per iscritto al Depositario che essa ritira una precedente notifica di non accettazione di un allegato aggiuntivo e, in tal caso, l'allegato entra in vigore per la Parte interessata, secondo le disposizioni di cui alla lettera c); e
c) allo scadere di un anno dalla data in cui il Depositario ha comunicato l'adozione di un allegato aggiuntivo, quest'ultimo entra in vigore per tutte le Parti che non hanno presentato una notifica di non accettazione ai sensi della precedente lettera b).
4. La proposta, l'adozione e l'entrata in vigore di modifiche agli allegati della presente Convenzione sono soggette alla stessa procedura prevista per la proposta, l'adozione e l'entrata in vigore di allegati aggiuntivi alla presente Convenzione, fatto salvo che un emendamento ad un allegato non entra in vigore nei confronti delle Parti che abbiano reso una dichiarazione in merito alle modifiche degli allegati conformemente al paragrafo 5 dell'articolo 30, nel qual caso una siffatta modifica entra in vigore per tale Parte il novantesimo giorno successivo alla data di deposito, presso il Depositario, del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione relativo a tale modifica.
5. Se un allegato aggiuntivo o una modifica di un allegato sono connessi ad una modifica della Convenzione, l'allegato aggiuntivo o la modifica entrano in vigore soltanto al momento dell'entrata in vigore della modifica della Convenzione.
Art. 28
Diritto di voto
1. Ciascuna Parte della presente Convenzione dispone di un voto, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2.
2. Un'organizzazione per l'integrazione economica regionale esercita il diritto di voto nelle materie di sua competenza con un numero di voti uguale al numero dei suoi Stati membri che sono parti della presente Convenzione. L'organizzazione non esercita il proprio diritto di voto se uno qualunque dei suoi Stati membri lo esercita, e viceversa.
Art. 29
Firma
La presente Convenzione e' aperta alla firma di tutti gli Stati e di tutte le organizzazioni regionali per l'integrazione economica a Kumamoto, Giappone, il 10 e 11 ottobre 2013, e presso la sede centrale delle Nazioni Unite a New York fino al 9 ottobre 2014.
Art. 30
Ratifica, accettazione, approvazione o adesione
1. La presente Convenzione e' sottoposta alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione degli Stati e delle organizzazioni per l'integrazione economica regionale. Essa e' aperta all'adesione degli Stati e delle organizzazioni per l'integrazione economica regionale a partire dal giorno successivo a quello in cui non e' piu' aperta alla firma. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione vengono depositati presso il Depositario.
2. Qualsiasi organizzazione per l'integrazione economica regionale che diventa Parte della presente Convenzione senza che alcuno dei suoi Stati membri ne sia Parte, e' soggetta a tutti gli obblighi derivanti dalla Convenzione. Qualora uno o piu' Stati membri di una simile organizzazione siano Parti della Convenzione, l'organizzazione e i suoi Stati membri decidono in merito alle rispettive responsabilita' per l'adempimento degli obblighi che derivano dalla Convenzione. In tali casi, l'organizzazione e gli Stati membri non hanno la facolta' di esercitare simultaneamente i diritti derivanti dalla Convenzione.
3. Nel proprio strumento di ratifica, di accettazione, approvazione o adesione, l'organizzazione per l'integrazione economica regionale dichiara l'ambito della sua competenza relativamente alle materie disciplinate dalla Convenzione. Tale organizzazione informa il Depositario, il quale a sua volta informa le Parti, circa ogni eventuale modifica sostanziale del proprio ambito di competenza.
4. Ciascuno Stato o organizzazione regionale per l'integrazione economica e' invitato a trasmettere al Segretariato, al momento della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione alla Convenzione, informazioni sulle misure adottate per attuare la Convenzione.
5. Nel proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ciascuna Parte puo' dichiarare che qualsiasi modifica di un allegato entrera' in vigore nei propri confronti solo in seguito al deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione relativo a tale modifica.
Art. 31
Entrata in vigore
1. La presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
2. Per ogni Stato o organizzazione regionale per l'integrazione economica che ratifichi, accetti o approvi la presente Convenzione o vi aderisca dopo che sia stato depositato il cinquantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte di tale Stato o organizzazione.
3. Ai fini di quanto disposto nei paragrafi 1 e 2, lo strumento depositato da un'organizzazione regionale per l'integrazione economica non e' conteggiato in piu' rispetto allo strumento depositato dagli Stati membri di detta organizzazione.
Art. 32
Riserve
La presente Convenzione non puo' essere oggetto di riserve.
Art. 33
Recesso
1. Decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione per una Parte, tale Parte puo' in qualsiasi momento recedere dalla Convenzione mediante notifica scritta al Depositario.
2. Tale recesso ha effetto dopo un anno dalla data in cui il Depositario ne abbia ricevuto notifica ovvero ad una data posteriore specificata nella notifica.
Art. 34
Depositario
Il Segretario generale delle Nazioni Unite e' il Depositario della presente Convenzione.
Art. 35
Testi autentici
L'originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola, sono da considerarsi paritariamente autentici, e' depositato presso il Depositario.
In fede, i sottoscritti debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Kumamoto, Giappone, il dieci ottobre duemilatredici.
Allegato A
Prodotti con aggiunta di mercurio
I prodotti di seguito elencati sono esclusi dal presente allegato:
a) prodotti essenziali per impieghi di protezione civile o militari;
b) prodotti utilizzati per la ricerca, la taratura di strumenti o destinati ad essere utilizzati come campione di riferimento;
c) in assenza di valide alternative prive di mercurio, interruttori e rele', lampade fluorescenti a catodo freddo e lampade fluorescenti con elettrodo esterno (CCFL e EEFL) per i display elettronici, e dispositivi di misurazione;
d) prodotti usati in pratiche tradizionali o religiose; e
e) vaccini contenenti tiomersale come conservante.
Parte I: Prodotti soggetti all'articolo 4, paragrafo 1
Leggi il provvedimento
qui
Allegato B
Processi di fabbricazione che comportano l'utilizzo di mercurio o di composti di mercurio
Parte I: Processi soggetti all'articolo 5, paragrafo 2
Leggi il provvedimento
qui
Allegato C
Attivita' di estrazione dell'oro a livello artigianale e su piccola
scala
Piani d'azione nazionali
1. Le Parti soggette alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3, includono nei loro piani nazionali:
a) obiettivi nazionali e obiettivi di riduzione;
b) misure per l'eliminazione di:
i) amalgami di minerale grezzo;
ii) combustione all'aria aperta di amalgami o di amalgami trattati;
iii) combustione di amalgama nelle aree residenziali; e
iv) lisciviazione al cianuro in sedimenti, minerali o sterili cui e' stato aggiunto del mercurio, senza prima eliminarlo;
c) misure per agevolare la formalizzazione o la regolamentazione del settore delle attivita' di estrazione e trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala;
d) stime di base delle quantita' di mercurio e delle pratiche utilizzate nel settore dell'estrazione e trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala nel proprio territorio;
e) strategie per la promozione della riduzione delle emissioni e dei rilasci di mercurio, e dell'esposizione a questa sostanza, dell'attivita' di estrazione e trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala, includendo i metodi che non utilizzano mercurio;
f) strategie per la gestione del commercio e la prevenzione della diversione del mercurio e dei composti di mercurio da fonti nazionali e estere destinati ad essere utilizzati nelle attivita' di estrazione e trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala;
g) strategie per coinvolgere i soggetti interessati nell'attuazione e lo sviluppo continuo del piano d'azione nazionale;
h) una strategia di sanita' pubblica relativa all'esposizione al mercurio dei lavoratori delle miniere d'oro artigianali e su piccola scala e delle loro comunita'. Tale strategia dovrebbe includere, tra l'altro, la rilevazione di dati sanitari, la formazione degli operatori sanitari ed una campagna di sensibilizzazione con l'utilizzo delle strutture sanitarie;
i) strategie per prevenire l'esposizione al mercurio utilizzato nelle attivita' di estrazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala delle popolazioni vulnerabili, in particolare i bambini e le donne in eta' fertile (soprattutto le donne in stato di gravidanza);
j) strategie per fornire informazioni ai lavoratori delle miniere d'oro artigianali e su piccola scala ed alle comunita' interessate; e
k) un calendario per l'attuazione del piano d'azione nazionale.
2. Ciascuna Parte puo' includere nel proprio piano di azione nazionale strategie supplementari per conseguire i propri obiettivi, come l'uso o l'introduzione di norme relative alle attivita' di estrazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala senza l'utilizzo di mercurio e meccanismi basati sul mercato o strumenti di marketing.
Allegato D
Elenco delle fonti puntuali di emissioni atmosferiche di mercurio e di composti di mercurio
Categorie di fonti puntuali:
- centrali elettriche a carbone;
- caldaie industriali a carbone;
- processi di fusione e arrostimento utilizzati per la produzione di metalli non ferrosi(1) ;
______
(1) Ai fini del presente allegato, per «metalli non ferrosi» si intendono il piombo, lo zinco, il rame e l'oro industriale.
- impianti per l'incenerimento dei rifiuti
- impianti per la produzione di clinker da cemento.
Allegato E
Procedure di arbitrato e conciliazione
Parte I: Procedura di arbitrato
La procedura di arbitrato secondo quanto disposto al paragrafo 2, lettera a), dell'articolo 25 della presente Convenzione si articola come segue:
Art. 1
1. Una Parte puo' avviare il procedimento di arbitrato conformemente all'articolo 25 della presente Convenzione mediante notifica scritta indirizzata all'altra parte o alle altre parti della controversia. La notifica e' accompagnata da una dichiarazione esplicita in relazione alla volonta' di ricorrere alla procedura di arbitrato, unitamente a tutti i documenti giustificativi e indica l'oggetto dell'arbitrato, in particolare gli articoli della presente Convenzione la cui interpretazione o applicazione e' controversa.
2. La parte ricorrente notifica al Segretariato il fatto che sottopone una controversia ad arbitrato in conformita' alle previsioni dell'articolo 25 della Convenzione. La notifica e' corredata della notifica scritta della parte ricorrente, della dichiarazione esplicita in relazione alla volonta' di ricorrere alla procedura di arbitrato e dei documenti giustificativi di cui al precedente paragrafo 1. Il Segretariato comunica le informazioni cosi' ricevute a tutte le Parti.
Art. 2
1. Se la controversia e' sottoposta ad arbitrato ai sensi del precedente articolo 1, viene costituito un tribunale arbitrale composto da tre membri.
2. Ciascuna delle parti della controversia designa un arbitro; i due arbitri designati nominano di comune accordo un terzo arbitro che funge da presidente del tribunale. In caso di controversia tra piu' di due parti, le parti aventi lo stesso interesse nominano un arbitro di comune accordo. Il presidente del tribunale non deve essere un cittadino di una delle parti in causa, ne' avere la propria residenza abituale nel territorio di una di esse, ne' essere al servizio di una di esse, ne' essersi gia' occupato della questione a qualsiasi titolo.
3. Qualora si debba sostituire un arbitro, si applica la procedura prevista per la nomina iniziale.
Art. 3
1. Se una delle parti della controversia non procede alla nomina di un arbitro entro due mesi dalla data in cui la parte convenuta riceve la notifica dell'arbitrato, l'altra parte puo' informare al riguardo il Segretario generale delle Nazioni Unite, che designa il presidente del tribunale arbitrale entro un ulteriore termine di due mesi.
2. Qualora il presidente del tribunale arbitrale non sia designato entro due mesi dalla nomina del secondo arbitro, il segretario generale delle Nazioni Unite procede, su richiesta di una parte, alla designazione del presidente entro un nuovo termine di due mesi.
Art. 4
Il tribunale arbitrale pronuncia le sue decisioni conformemente alle disposizioni della presente Convenzione ed alle norme di diritto internazionale.
Art. 5
Salvo che le parti della controversia convengano diversamente, il tribunale arbitrale stabilisce le proprie regole di procedura.
Art. 6
Il tribunale arbitrale, su richiesta di una delle parti, puo' raccomandare essenziali misure provvisorie di protezione.
Art. 7
Le parti della controversia agevolano l'attivita' del tribunale arbitrale e, in particolare, utilizzano tutti i mezzi a loro disposizione per:
a) fornire al tribunale tutti i documenti, le informazioni e gli strumenti pertinenti; e
b) consentire al tribunale, qualora sia necessario, di citare testimoni o esperti e di ricevere le loro deposizioni.
Art. 8
Le parti della controversia e gli arbitri hanno l'obbligo di salvaguardare il carattere riservato di ogni informazione o documento ottenuti in via confidenziale nel corso dei lavori del tribunale arbitrale.
Art. 9
A meno che il tribunale arbitrale decida diversamente a causa delle particolari circostanze del caso, i costi del tribunale sono suddivisi in parti uguali tra le parti alla controversia. Il tribunale tiene un registro di tutte le spese e fornisce un estratto finale alle parti.
Art. 10
Ogni Parte che abbia un interesse di rilevanza giuridica riguardo all'oggetto della controversia, interesse che puo' essere influenzato dalla decisione, puo' intervenire nel procedimento con il consenso del tribunale arbitrale.
Art. 11
Il tribunale arbitrale puo' decidere di accogliere e determinare delle contro-pretese che scaturiscano direttamente dalla fattispecie'oggetto della controversia.
Parte II: Procedura di conciliazione
La procedura di conciliazione ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 6, della presente Convenzione, e' la seguente:
Art. 1
La richiesta di una parte contendente di istituire una commissione di conciliazione ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 6, della presente convenzione deve essere trasmessa per iscritto al Segretariato, con copia all'altra o alle altre parti in causa. Il Segretariato conseguentemente ne da' tempestiva informazione a tutte le Parti.
Art. 2
1. Salvo che le parti convengano diversamente, la commissione di conciliazione e' composta da tre membri, uno dei quali e' designato da ciascuna parte in causa, mentre il presidente e' scelto di comune accordo dai suddetti membri.
2. Nel caso di controversia tra piu' di due parti, le parti portatrici dello stesso interesse designano di comune accordo i propri membri della commissione.
Art. 3
Se le parti non hanno ancora nominato i membri della commissione, entro un termine di due mesi dalla data di ricevimento da parte del Segretariato della richiesta scritta di cui all'articolo 1, il Segretario generale delle Nazioni Unite, su richiesta di una parte, procede alle designazioni necessarie entro un ulteriore termine di due mesi.
Art. 4
Qualora il presidente della commissione di conciliazione non sia designato entro due mesi dalla nomina del secondo arbitro, il Segretario generale delle Nazioni Unite procede, su richiesta di una delle parti, alla designazione del presidente entro un ulteriore termine di due mesi.
Art. 5
La commissione di conciliazione assiste in modo indipendente e imparziale le parti della controversia nel loro tentativo di raggiungere una composizione amichevole.
Art. 6
1. La commissione di conciliazione puo' svolgere le procedure di conciliazione nel modo che ritiene piu' appropriato, tenendo conto delle circostanze specifiche e degli eventuali pareri delle parti contendenti, ivi comprese le richieste di una rapida risoluzione. Puo' adottare le proprie regole di procedura in funzione delle esigenze, salvo diversa decisione delle parti.
2. La commissione di conciliazione puo', in qualsiasi momento nel corso del procedimento, presentare proposte o raccomandazioni per la risoluzione della controversia.
Art. 7
Le parti della controversia cooperano con la commissione di conciliazione. In particolare si adoperano per soddisfare le richieste della commissione in relazione alla trasmissione di materiale scritto, alla fornitura dei mezzi di prova ed alla partecipazione alle riunioni. Le parti contendenti ed i membri della commissione di conciliazione hanno l'obbligo di salvaguardare il carattere riservato di ogni informazione ottenuta in via confidenziale nel corso dei procedimenti della commissione.
Art. 8
La commissione di conciliazione assume le proprie decisioni a maggioranza di voti espressi dai propri membri.
Art. 9
Salvo che la controversia sia stata gia' risolta, la commissione di conciliazione, entro dodici mesi dalla sua piena costituzione, elabora una relazione contenente raccomandazioni per la risoluzione della disputa di cui le parti della controversia devono tenere conto in buona fede.
Art. 10
In caso di disaccordo sulla competenza della commissione di conciliazione a prendere in esame una controversia, sara' la commissione stessa a decidere in merito alla propria competenza.
Art. 11
Le spese della commissione di conciliazione, sono a carico in egual misura delle parti della disputa, salvo che le parti stesse abbiano concordato diversamente. La commissione tiene un registro delle proprie spese e fornisce alle parti un rendiconto conclusivo.
Art. 12
Le decisioni del tribunale arbitrale, sia sulle questioni di procedura sia su quelle di merito, sono adottate a maggioranza dei componenti.
Art. 13
1. Qualora una delle parti della controversia non si presenti davanti al tribunale arbitrale o non difenda la sua causa, l'altra parte puo' chiedere al tribunale di continuare il procedimento e di pronunciare la sua decisione. L'assenza di una delle parti o la sua astensione dal difendere la propria causa non costituisce ostacolo al procedimento.
2. Prima di pronunciare la decisione finale, il tribunale arbitrale deve accertarsi che la domanda sia fondata in fatto e in diritto.
Art. 14
Il tribunale arbitrale pronuncia la decisione definitiva entro cinque mesi a decorrere dalla data in cui e' stato istituito al completo di tutti i membri, a meno che ritenga necessario prolungare tale termine per un periodo che non deve superare ulteriori cinque mesi.
Art. 15
La decisione finale del tribunale arbitrale deve essere limitata all'oggetto della controversia e deve esplicitare le motivazioni sulle quali e' basata. La decisione riporta i nomi dei membri che hanno contribuito alla sua emanazione nonche' la data della decisione finale. Ogni membro del tribunale puo' allegare un parere separato e diverso dalla decisione finale.
Art. 16
La decisione finale e' vincolante per le parti della controversia. L'interpretazione della presente Convenzione resa dalla decisione finale e' vincolante per una Parte che interviene ai sensi del precedente articolo 10 nella misura in cui riguarda una questione in relazione alla quale tale Parte e' intervenuta. La decisione finale e' inappellabile, a meno che le parti della controversia abbiano preventivamente convenuto una procedura d'appello.
Art. 17
Eventuali disaccordi che dovessero insorgere tra i soggetti vincolati dalla decisione finale ai sensi del precedente articolo 16, per quanto riguarda l'interpretazione o l'attuazione della decisione finale, possono essere sottoposti da una parte al tribunale arbitrale che ha pronunciato la sentenza.