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NORMATIVA
Commissioni tributarie - Varie

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Legge 6 luglio 2011, n. 98
Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.».(testo coordinato)
 


Titolo I
Disposizioni per il controllo e la riduzione della spesa pubblica, nonche' in materia di entrate
Capo I
RIDUZIONE DEI COSTI DELLA POLITICA E DEGLI APPARATI

Art. 1
Livellamento remunerativo Italia-Europa

1. Il trattamento economico omnicomprensivo annualmente corrisposto, in funzione della carica ricoperta o dell'incarico svolto, ai titolari di cariche elettive ed incarichi di vertice o quali componenti, comunque denominati, degli organismi, enti e istituzioni, anche collegiali, di cui all'allegato A, non puo' superare la media ((ponderata rispetto al PIL)) degli analoghi trattamenti economici percepiti annualmente dai titolari di omologhe cariche e incarichi negli altri ((sei principali)) Stati dell'Area Euro. Fermo il principio costituzionale di autonomia, per i componenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati il costo relativo al trattamento economico omnicomprensivo annualmente corrisposto in funzione della carica ricoperta non puo' superare la media ((ponderata rispetto al PIL)) del costo relativo ai componenti dei Parlamenti nazionali.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai segretari generali, ai capi dei dipartimenti, ai dirigenti generali e ai titolari degli uffici a questi equiparati. Ai fini del presente comma per trattamento economico omnicomprensivo si intende il complesso delle retribuzioni e delle indennita' a carico delle pubbliche finanze percepiti dal titolare delle predette cariche, ivi compresi quelli erogati dalle amministrazioni di appartenenza.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e' istituita una Commissione, presieduta dal Presidente dell'ISTAT e composta da quattro esperti di chiara fama, tra cui un rappresentante di Eurostat, che durano in carica quattro anni, la quale entro il 1° luglio di ogni anno e con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, provvede alla ricognizione e all'individuazione della media dei trattamenti economici di cui al comma 1 riferiti all'anno precedente ed aggiornati all'anno in corso sulla base delle previsioni dell'indice armonizzato dei prezzi al
consumo contenute nel Documento di economia e finanza. La partecipazione alla commissione e' a titolo gratuito. In sede di prima applicazione, il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri di cui al primo periodo e' adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; tenuto conto dei tempi necessari a stabilire la metodologia di calcolo e a raccogliere le informazioni rilevanti, la ricognizione e la individuazione riferite all'anno 2010 sono provvisoriamente effettuate entro il 31 dicembre 2011 ed eventualmente riviste entro il 31 marzo 2012.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 costituiscono, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, norme di principio in materia di coordinamento della finanza pubblica. Le regioni adeguano, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la propria legislazione alle previsioni di cui ai medesimi commi. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni stesse, secondo i rispettivi statuti e relative norme di attuazione.
5. I componenti degli organi di cui all'allegato B, che siano dipendenti pubblici, sono collocati in aspettativa non retribuita, salvo che optino per il mantenimento, in via esclusiva, del trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza.
6. Le norme di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 si applicano a decorrere dalle prossime elezioni, nomine o rinnovi e, comunque, per i compensi, le retribuzioni e le indennita' che non siano stati ancora determinati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art.2 Auto blu

1. La cilindrata delle auto di servizio non puo' superare i 1600 cc.
2. Fanno eccezione le auto in dotazione al Capo dello Stato, ai Presidenti del Senato e della Camera, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Corte costituzionale e le auto blindate adibite ai servizi istituzionali di pubblica sicurezza.
3. Le auto ad oggi in servizio possono essere utilizzate solo fino alla loro dismissione o rottamazione e non possono essere sostituite.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disposti modalita' e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurne numero e costo.

Art. 3
Aerei blu

1. I voli di Stato devono essere limitati al Presidente della Repubblica, ai Presidenti di Camera e Senato, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Corte costituzionale.
2. Eccezioni rispetto a questa regola devono essere specificamente autorizzate, soprattutto con riferimento agli impegni internazionali, e rese pubbliche sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, salvi i casi di segreto per ragioni di Stato.

Art. 4
Benefits

1. Fatta eccezione per il Presidente della Repubblica, dopo la cessazione dall'ufficio, a favore dei titolari di qualsiasi incarico o carica pubblica, elettiva o conseguita per nomina, anche negli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, ivi compresi quelli indicati nell'articolo 121 della Costituzione, non possono essere utilizzati immobili pubblici, anche ad uso abitativo, ne' destinato personale pubblico, ne' messi a disposizione mezzi di trasporto o apparati di comunicazione e di informazione appartenenti ad organi o enti pubblici o da questi comunque finanziati. Restano ferme le norme previste dall'ordinamento in materia di sicurezza nazionale o di protezione personale.
2. La Camera dei deputati, il Senato della Repubblica, la Corte costituzionale, nell'ambito della propria autonomia, assumono le opportune deliberazioni per limitare nel tempo i benefici di cui al comma 1 ((che vengono riconosciuti)) ai rispettivi Presidenti dopo la cessazione dalla carica.
3. La disposizione di cui al comma 1 e' principio di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Art. 5
Riduzione dotazioni Organismi politico-amministrativi e organi collegiali

1. Nel rispetto del principio costituzionale di autonomia, a decorrere dall'anno 2012 gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa che, anche con riferimento alle spese di natura amministrativa e per il personale, saranno autonomamente deliberate entro il 31 dicembre 2013, con le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale sono versati al bilancio dello Stato e sono utilizzati dallo Stato per gli interventi straordinari per fame nel mondo, calamita' naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali previsti dall'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.
2. A decorrere dall'anno 2012 gli stanziamenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), degli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare, nonche' delle autorita' indipendenti, compresa la Consob, sono ridotti del 20 per cento rispetto all'anno 2011. Ai fini della riduzione prevista dal presente comma gli stanziamenti si considerano al netto degli oneri relativi al personale dipendente, nonche', per gli organi di autogoverno, degli oneri per la formazione e l'aggiornamento del personale.
((2-bis. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte concernente gli organi previsti per legge che operano presso ilMinistero per l'ambiente, e limitatamente alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS e alla Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC, si interpreta nel senso che alle stesse comunque non si applica quanto previsto dagli articoli 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e 29, comma 2, lettera e-bis), e comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)).

Art. 6
Finanziamento dei partiti politici

1. Ferme restando le riduzioni di spesa gia' previste dall'articolo 2, comma 275, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dall'articolo 5, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'importo previsto dall'articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e' ridotto di un ulteriore 10 per cento, cosi' cumulando una riduzione complessiva del 30 per cento.
2. All'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, il terzo e quarto periodo del comma 6 sono sostituiti dai seguenti: "In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi e' interrotto. In tale caso i movimenti o partiti politici hanno diritto esclusivamente al versamento delle quote dei rimborsi per un numero di anni pari alla durata della legislatura dei rispettivi organi. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111))".
3. Il comma 1 si applica a decorrere del primo rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7
Election day

1. A decorrere dal 2012 le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei Presidenti delle province e delle regioni, dei Consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, si svolgono, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in un'unica data nell'arco dell'anno.
2. Qualora nel medesimo anno si svolgano le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia le consultazioni di cui al comma 1 si effettuano nella data stabilita per le elezioni del Parlamento europeo.

Art. 8
Obblighi di trasparenza per le societa' a partecipazione pubblica

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, tutti gli enti e gli organismi pubblici inseriscono sul proprio sito istituzionale curandone altresi' il periodico aggiornamento, l'elenco delle societa' di cui detengono, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entita', nonche' una rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra l'ente o l'organismo e le societa' ovvero tra le societa' controllate e indicano se, nell'ultimo triennio dalla pubblicazione, le singole societa' hanno raggiunto il pareggio di bilancio.

Capo II
RAZIONALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLA SPESA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Art. 9
Fabbisogni standard, spending review e superamento della spesa storica delle Amministrazioni dello Stato

1. Dato l'obiettivo di razionalizzazione della spesa e di superamento del criterio della spesa storica, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sulla base di un atto di indirizzo del Ministro dell'economia e delle finanze, a partire dall'anno 2012, d'intesa con i Ministeri interessati, da' inizio ad un ciclo di "spending review"mirata alla definizione dei fabbisogni standard propri dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato. Le analisi
individuano, tra l'altro, eventuali criticita' nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici, anche inerenti le possibili duplicazioni di strutture e le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziate. In particolare, per le amministrazioni periferiche dello Stato sono proposte specifiche metodologie per quantificare i relativi fabbisogni, anche ai fini della allocazione delle risorse nell'ambito della loro complessiva dotazione.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, richiede alle amministrazioni centrali dello Stato i dati e le informazioni provenienti dalle banche dati, indagini e sistemi informativi dell'amministrazione necessari per la realizzazione delle attivita' di cui al comma 1. Le amministrazioni centrali dello Stato trasmettono tali dati per via telematica e facilitano l'accesso ad altri dati provenienti dal SISTAN, anche nella forma di dati elementari, nel rispetto della normativa vigente, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
3. In caso di omessa trasmissione dei dati senza motivata giustificazione entro il termine previsto nella richiesta di cui al comma 2, su comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, l'amministrazione competente riduce la retribuzione di risultato dei dirigenti responsabili nella misura del 2 per cento.
4. A decorrere dal 2013, i risultati delle attivita' di cui al comma 1, sono comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze alle Amministrazioni centrali dello Stato.
5. Sulla base delle comunicazioni fornite alle amministrazioni centrali dello Stato ai sensi del comma 4, e in coerenza con gli obiettivi e gli interventi indicati nel Documento di economia e finanza, le Amministrazioni centrali dello Stato propongono nell'ambito di accordi triennali con il Ministero dell'economia e delle finanze norme volte a realizzare il superamento della spesa storica e la graduale convergenza verso gli obiettivi identificati con le procedure di cui ai commi precedenti da inserire nella legge di stabilita', ovvero con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica.
6. I Nuclei di analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 39 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono al monitoraggio dell'attuazione e dei risultati attesi dei provvedimenti di cui al comma 5 e segnalano eventuali scostamenti al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro competente.
7. Il Rapporto sulla spesa delle amministrazioni centrali dello Stato di cui all'articolo 41 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, illustra gli esiti delle attivita' di cui ai commi precedenti.

Art. 10
Riduzione delle spese dei Ministeri e monitoraggio della spesa pubblica

1. Sono preselettivamente esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo il Fondo
per il finanziamento ordinario delle universita', nonche' le risorse destinate alla ricerca, all'istruzione scolastica e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonche' il fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali e, limitatamente all'anno 2012, il fondo per le aree sottoutilizzate.
2. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, a decorrere dall'anno 2012, una riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato C.
3. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 4, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al comma 2.
4. I Ministri competenti propongono, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilita' per il triennio 2012-2014, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.
5. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 4 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con la medesima legge di stabilita' e' disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 3.
6. Il comma 5 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' abrogato.
7. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2008, 2009 e 2010 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2011 sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilita' esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disponibilita' individuate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo ammortamento dei titoli di Stato.
8. All'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, i commi dal primo al terzo sono sostituiti dai seguenti:
"I residui delle spese correnti e delle spese in conto capitale, non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.
Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio costituiscono economie di bilancio ad esclusione degli stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente che possono essere mantenuti in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono.
Le somme che hanno costituito economie, relative alla prima annualita' di una autorizzazione di spesa pluriennale, con l'esclusione delle autorizzazioni di spesa permanenti e dei fondi del personale, del fondo occupazione, del fondo opere strategiche e del fondo per le aree sottoutilizzate, possono essere reiscritte con la legge di bilancio, per un solo esercizio finanziario, nella competenza dell'esercizio successivo a quello terminale dell'autorizzazione medesima.".
9. Il comma 39 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, e' sostituito dal seguente:
"39. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, e' quantificato l'ammontare delle somme iscritte nel conto dei residui da eliminare ai sensi del comma 38, che sono conseguentemente versate dalle amministrazioni interessate all'entrata del bilancio dello Stato, nonche' l'ammontare degli stanziamenti da iscrivere, nel limite massimo del 50 per cento dei versamenti, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e comunque nei limiti degli effetti positivi stimati in ciascun anno in termini di indebitamento netto conseguenti alla eliminazione dei residui, in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il finanziamento di nuovi programmi di spesa o di quelli gia' esistenti.
L'utilizzazione del fondo e' disposta con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.".
10. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, tutte le norme che dispongono la conservazione nel conto dei residui, per essere utilizzate nell'esercizio successivo, di somme iscritte negli stati di previsione dei Ministeri, non impegnate ai sensi dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al termine dell'esercizio precedente, con l'esclusione delle norme relative ai fondi del personale, al fondo occupazione, al fondo opere strategiche e al fondo per le aree sottoutilizzate.
11. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato per le spese decentrate verificano, ai fini della registrazione dell'impegno, l'effettiva sussistenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata, identificando lo specifico atto o contratto cui conseguono l'obbligo dello Stato ed il correlativo diritto di terzi.
12. In presenza di uno scostamento rilevante dagli obiettivi indicati per l'anno considerato dal Documento di economia e finanza e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari, il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, puo' disporre con proprio decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la limitazione all'assunzione di impegni di spesa o all'emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio dello Stato, entro limiti percentuali determinati in misura uniforme rispetto a tutte le dotazioni di bilancio, con esclusione delle cosiddette spese obbligatorie ai sensi dell'articolo 21, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Contestualmente alla loro adozione, i decreti di cui al comma 39 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, corredati da apposite relazioni, sono trasmessi alle Camere.
13. Per le medesime finalita' di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro vigilante, puo' disporre, con uno o piu' decreti, la riduzione delle spese di funzionamento degli enti e organismi pubblici, anche con personalita' giuridica di diritto privato, inclusi nell'elenco Istat ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sono esclusi gli enti territoriali, gli enti da questi vigilati e gli organi costituzionali. Gli organi interni di revisione e di controllo vigilano sull'applicazione di tale decreto, assicurando la congruita' delle conseguenti variazioni di bilancio. Il maggiore avanzo derivante da tali riduzioni e' indisponibile; con successivo decreto puo' essere reso disponibile.
14. In via sperimentale e nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, per gli anni 2012, 2013 e 2014 e' consentita la possibilita' di ((adottare)) variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie relative alle spese di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito di ciascun Ministero, anche tra programmi diversi; la misura della variazione, qualora siano interessate autorizzazioni di spesa di fattore legislativo, comunque, deve essere tale da non pregiudicare il conseguimento delle finalita' definite dalle relative norme sostanziali e comunque non puo' essere superiore al 20 per cento delle risorse finanziarie complessivamente stanziate. La variazione e' disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente, previo parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari, nel caso siano interessate autorizzazioni di spesa di fattore legislativo. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. Gli schemi dei decreti di cui al precedente periodo sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono essere adottati. I decreti perdono efficacia fin dall'inizio qualora il Parlamento non approvi la corrispondente variazione in sede di esame del disegno di legge di assestamento. Le variazioni disposte con i decreti di cui al presente comma hanno effetto esclusivamente per l'esercizio in corso.
15. Il secondo e terzo periodo dell'articolo 21, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si interpretano nel senso che nell'ambito degli oneri inderogabili rientrano esclusivamente le spese cosiddette obbligatorie, ossia le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, le spese derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonche' quelle vincolate a particolari meccanismi o parametri, determinati da leggi che regolano la loro evoluzione.
16. All'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: entro il 31 luglio"sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre".
17. Per provvedere all'estinzione dei crediti, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2010, il cui pagamento rientri, secondo i criteri di contabilita' nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse e il cui ammontare e' accertato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base delle risultanze emerse a seguito della emanazione della propria circolare n. 38 del 15 dicembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2011, il fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, puo' essere incrementato, per l'anno 2011, rispettivamente:
a) mediante utilizzo delle disponibilita', per l'anno 2011, del fondo di cui all'ultimo periodo del comma 250 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
b) fino ad euro 2.000 milioni di euro mediante versamento al bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilita' speciale 1778 "Agenzia delle entrate - ((Fondi di bilancio")).
18. I crediti, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2010, possono essere estinti, a richiesta del creditore e su conforme parere dell'Agenzia del demanio, anche ai sensi dell'articolo 1197 del codice civile.
19. Al fine di potenziare l'attivita' di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle autorita' indipendenti, sono scelti tra gli iscritti in un elenco, tenuto dal predetto Ministero, in possesso di requisiti professionali stabiliti con decreto di natura non regolamentare adeguati per l'espletamento dell'incarico. In sede di prima applicazione, sono iscritti
nell'elenco i soggetti che svolgono funzioni dirigenziali, o di pari livello, presso il predetto Ministero, ed i soggetti equiparati, nonche' i dipendenti del Ministero che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ricoprono incarichi di componente presso collegi di cui al presente comma; i soggetti anzidetti ed i magistrati della Corte dei conti possono, comunque, far parte dei collegi di revisione o sindacali delle pubbliche amministrazioni, anche se non iscritti nel registro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
20. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle universita' e dagli enti di ricerca ed agli incontri istituzionali connessi all'attivita' di organismi internazionali o comunitari, alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonche', per il 2012, alle mostre autorizzate, nel limite di spesa complessivo di euro 40 milioni, nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente nonche' dal patto di stabilita' interno, dal Ministero per i beni e le attivita' culturali, di concerto, ai soli fini finanziari, con il Ministero dell'economia e delle finanze".
21. I titoli sequestrati di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, sono venduti nel rispetto dei principi indicati dall'articolo 6, comma 21-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e secondo i termini e le modalita' individuati con il decreto di natura non regolamentare ivi previsto e nei limiti richiamati al citato articolo 6 entro i quali e' possibile l'utilizzo di beni e valori sequestrati.

Art. 11
Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione

1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, nel contesto del sistema a rete di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, sono individuate misure dirette ad incrementare i processi di centralizzazione degli acquisti riguardanti beni e servizi. A tale fine il Ministero dell'economia e delle finanze - nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti - a decorrere dal 30 settembre 2011 avvia un piano volto all'ampliamento della quota di spesa per gli acquisti di beni e servizi gestita attraverso gli strumenti di centralizzazione e pubblica sul sito www.acquistinretepa.it con cadenza trimestrale le merceologie per le quali viene attuato il piano.
2. Per la realizzazione delle finalita' di cui al comma 1 e ai fini dell'aumento della percentuale di acquisti effettuati in via telematica, il Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi di Consip S.p.A., mette a disposizione nel contesto del sistema a rete il proprio sistema informatico di negoziazione in riuso, anche ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo quanto definito con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporto tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Le amministrazioni pubbliche possono altresi' richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze l'utilizzo del sistema informatico di negoziazione in modalita' ASP (Application Service Provider). Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono previste le relative modalita' e tempi di attuazione, nonche' i meccanismi di copertura dei costi relativi all'utilizzo, e degli eventuali servizi correlati,del sistema informatico di negoziazione, anche attraverso forme di remunerazione sugli acquisti a carico degli aggiudicatari delle procedure realizzate.
4. Per le merceologie di cui al comma 1, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi del Ministero dell'economia e delle finanze, Consip S.p.A. predispone e mette a disposizione delle amministrazioni pubbliche strumenti di supporto alla razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi. A tale fine, Consip:
a) elabora appositi indicatori e parametri per supportare l'attivita' delle amministrazioni di misurazione dell'efficienza dei processi di approvvigionamento con riferimento, tra l'altro, all'osservanza delle disposizioni e dei principi in tema di razionalizzazione e aggregazione degli acquisti di beni e servizi, alla percentuale di acquisti effettuati in via telematica, alla durata media dei processi di acquisto;
b) realizza strumenti di supporto per le attivita' di programmazione, controllo e monitoraggio svolte dalle amministrazioni pubbliche;
c) realizza strumenti di supporto allo svolgimento delle attivita' di controllo da parte dei soggetti competenti sulla base della normativa vigente.
5. Dalle attivita' di cui ai commi da 1 a 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute nell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilita' erariale. Restano escluse dall'applicazione del presente comma le procedure di approvvigionamento gia' attivate alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
7. Le comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono rese disponibili, anche
attraverso accesso al casellario informatico di contratti pubblici di lavori ervizi e forniture, agli organi di controllo per la verifica di quanto disposto al precedente comma, nell'ambito delle attivita' di controllo previste dalla normativa vigente.
8. Con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e restano ferme le disposizioni di governance di settore in materia di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e all'articolo 22, comma 8, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini dell'applicazione del sistema premiale e sanzionatorio previsto dalla legislazione vigente.
9. Al fine di razionalizzare i servizi di pagamento delle retribuzioni di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' determinare conseguenti risparmi di spesa, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, stipula su richiesta delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, convenzioni per l'erogazione dei servizi di cui al presente comma, che devono essere efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2013. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare viene fissato l'elenco dei servizi connessi ai pagamenti di cui al periodo precedente ed il relativo contributo da versare su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Restano escluse dal contributo le Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 .
10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e fermi restando i compiti attribuiti a Consip S.p.A. dall'articolo 4 del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, relativamente alle voci di spesa aventi maggiore impatto sul bilancio del Ministero della giustizia ed al fine del contenimento della spesa medesima, sono individuati periodicamente i beni e i servizi strumentali all'esercizio delle competenze istituzionali del Ministero della giustizia, per l'acquisizione dei quali il Ministero medesimo si avvale di Consip S.p.A., in qualita' di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il decreto di cui al presente comma definisce altresi' i termini principali della convenzione tra il Ministero della giustizia e Consip S.p.A. e puo' prevedere, previa verifica della insussistenza di effetti finanziari negativi, anche indiretti, sui saldi di finanza pubblica, meccanismi di remunerazione sugli acquisti da porre a carico dell'aggiudicatario delle procedure di gara svolte da Consip S.p.A..
11. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 453 e' sostituito dal seguente: "453. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere previsti, previa verifica della insussistenza di effetti finanziari negativi, anche indiretti, sui saldi di finanza pubblica, meccanismi di remunerazione sugli acquisti da imporre a carico dell'aggiudicatario delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell'aggiudicatario di gare su delega bandite da Consip S.p.A. anche ai sensi dell'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dell'aggiudicatario degli appalti basati su accordi quadro conclusi da Consip S.p.A. anche ai sensi dell'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
12. La relazione di cui all'articolo 26, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, illustra inoltre i risultati, in termini di
riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo per ciascuna categoria merceologica.
Tale relazione e' inviata entro il mese di giugno di ciascun anno al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 12
Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 le operazioni di acquisto e vendita di immobili, effettuate sia in forma diretta sia indiretta, da parte delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli enti del servizio sanitario nazionale, nonche' del Ministero degli affari esteri con riferimento ai beni immobili ubicati all'estero, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. Per gli enti previdenziali pubblici e privati restano ferme le disposizioni di cui al comma 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2012:
a) sono attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative agli interventi manutentivi, a carattere ordinario e straordinario, effettuati sugli immobili di proprieta' dello Stato, in uso per finalita' istituzionali alle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche previsioni di legge riguardanti il Ministero della difesa, il Ministero degli affari esteri e il Ministero per i beni e le attivita' culturali, nonche' il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riferimento a quanto previsto dagli articoli 41 e 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e dagli articoli 127 e 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Conseguentemente sono fatte salve le risorse attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi relativi agli edifici pubblici statali e agli immobili demaniali, le cui decisioni di spesa sono assunte, nei limiti delle predette risorse, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia del demanio;
b) sono altresi' attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli interventi manutentivi posti a carico del conduttore sui beni immobili di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo dalle Amministrazioni di cui alla lettera a);
c) restano ferme le decisioni di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relative agli interventi manutentivi effettuati su beni immobili ovvero infrastrutture diversi da quelli di cui alle lettere a) e b). Tali interventi sono comunicati all'Agenzia del demanio preventivamente, al fine del necessario coordinamento con le attivita' poste in essere ai sensi delle lettere a) e b);
d) gli interventi di piccola manutenzione sono curati direttamente dalle Amministrazioni utilizzatrici degli immobili, anche se di proprieta' di terzi. Tutti gli interventi sono comunicati all'Agenzia del demanio preventivamente, al fine del necessario coordinamento con le attivita' poste in essere ai sensi delle lettere a), b) e c) e, nel caso di immobili in locazione passiva, al fine di verificare le previsioni contrattuali in materia.
3. Le Amministrazioni di cui al comma 2 comunicano, entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2012, la previsione triennale dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che prevedono di effettuare sugli immobili di proprieta' dello Stato alle stesse in uso, e dei lavori di manutenzione ordinaria che prevedono di effettuare sugli immobili condotti in locazione passiva ovvero utilizzati a qualsiasi titolo.
4. Anche sulla base delle previsioni triennali presentate e delle verifiche effettuate, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia del demanio assume le decisioni di spesa sulla base di un piano generale di interventi per il triennio successivo, volto, ove possibile, al recupero degli spazi interni degli immobili di proprieta' dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive. Per le medesime finalita', l'Agenzia del demanio puo' stipulare accordi quadro con societa' specializzate nella riorganizzazione dei processi di funzionamento che, in collaborazione con le Amministrazioni di cui al comma 2, realizzano i progetti di recupero, a valere sulle risorse di cui al comma 6.
5. L'Agenzia del demanio, al fine di realizzare gli interventi manutentivi di cui al comma 2, lettere a) e b), stipula convenzioni quadro con le strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri ovvero, in funzione della capacita' operativa di tali strutture, stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con societa' specializzate nel settore individuate mediante procedure ad evidenza pubblica o con altri soggetti pubblici per la gestione degli appalti;
gli appalti sono sottoposti al controllo preventivo degli uffici centrali del bilancio. Dell'avvenuta stipula delle convenzioni o degli accordi quadro e' data immediata notizia sul sito internet dell'Agenzia del demanio.
6. Gli stanziamenti per gli interventi manutentivi a disposizione delle Amministrazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), confluiscono, a decorrere dal l° gennaio 2013, in due appositi fondi, rispettivamente per le spese di parte corrente e di conto capitale per le manutenzioni ordinaria e straordinaria, istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, impiegati dall'Agenzia del demanio. Le risorse necessarie alla costituzione dei predetti fondi derivano da corrispondenti riduzioni degli stanziamenti di ciascuna Amministrazione, sulla base delle comunicazioni di' cui all'articolo 2, comma 222, decimo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Restano fermi i limiti stabiliti dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; dall'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le risorse di cui al periodo precedente sono inizialmente determinate al netto di quelle che possono essere assegnate in corso d'anno ai sensi dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
7. Fino alla stipula degli accordi o delle convenzioni quadro di cui al comma 5 e, comunque, per i lavori gia' appaltati alla data della stipula degli accordi o delle convenzioni quadro, gli interventi manutentivi continuano ad essere gestiti dalle Amministrazioni interessate fermi restando i limiti stabiliti dalla normativa vigente. Successivamente alla stipula dell'accordo o della convenzione quadro, e' nullo ogni nuovo contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria non affidato dall'Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Restano esclusi dalla disciplina del presente comma i beni immobili riguardanti il Ministero della difesa ed il Ministero per i beni e le attivita' culturali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riferimento a quanto previsto dal comma 2 , nonche' i beni immobili all'estero riguardanti il Ministero degli affari esteri, salva la preventiva comunicazione dei piani di interventi all'Agenzia del demanio, al fine del necessario coordinamento con le attivita' poste in essere ai sensi comma 1 e con i piani di razionalizzazione degli spazi elaborati dall'Agenzia stessa ((previsti)) all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
8. L'Agenzia del demanio, al fine di verificare e monitorare gli interventi necessari di manutenzione ordinaria e straordinaria, si avvale delle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri ovvero, in funzione della capacita' operativa di tali strutture, puo', con procedure ad evidenza pubblica e a valere sulle risorse di cui al comma 6, selezionare societa' specializzate ed indipendenti.
9. Per una compiuta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, volte alla razionalizzazione degli spazi ed al contenimento della spesa pubblica, e fermo restando quanto ivi previsto al nono periodo, le Amministrazioni di cui al comma 2 del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2013, comunicano annualmente all'Agenzia del demanio, a scopo conoscitivo, le previsioni relative alle nuove costruzioni, di programmata realizzazione nel successivo triennio. Le comunicazioni devono indicare, oltre l'esatta descrizione dell'immobile e la sua destinazione presente e futura, l'ammontare dei relativi oneri e le connesse risorse finanziarie, nonche' i tempi previsti per la realizzazione delle opere.
10. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi, il primo, entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono definite, per l'attuazione della presente norma senza nuovi o maggiori oneri , le attivita' dei Provveditorati per le opere pubbliche e le modalita', termini, criteri e risorse disponibili.
11. Al comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, le parole: "di cui al comma 222, periodo nono", sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 2, comma 222".
12. All'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Misure per razionalizzare la gestione e la dismissione del patrimonio residenziale pubblico";
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. In attuazione degli articoli 47 e 117, commi secondo, lettera m), e terzo della Costituzione, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, i livelli essenziali delle prestazioni e favorire l'accesso alla proprieta' dell'abitazione, entro il 31 dicembre 2011, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale promuovono, in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la conclusione di accordi con regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprieta' degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonche' la dismissione e la razionalizzazione del patrimonio dei predetti Istituti anche attraverso la promozione di fondi immobiliari nell'ambito degli interventi previsti dall'articolo 11, comma 3 lettera a). In sede di Conferenza Unificata si procede annualmente al monitoraggio dello stato di attuazione dei predetti accordi.".
13. La violazione degli obblighi di comunicazione stabilitidall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e dai decreti di cui al medesimo comma, ((quindicesimo)) periodo, e' causa di responsabilita' amministrativa.
Le amministrazioni soggette ai suddetti obblighi individuano, secondo le rispettive strutture organizzative e i relativi profili di competenza, i responsabili della comunicazione stessa, trasmettendoli al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, tramite registrazione sul portale. Per la comunicazione delle unita' immobiliari e dei terreni, delle concessioni e delle partecipazioni, prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 luglio 2010, il termine per l'adempimento e' il 31 gennaio 2012. I termini e gli ambiti soggettivi per la comunicazione dei dati relativi agli altri attivi dello Stato sono previsti dai successivi decreti emanati ai sensi dell'articolo 2, comma 222, quindicesimo periodo che li individuano.
14. All'articolo 2, comma 222, dodicesimo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "rendiconto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato previsto dall'articolo 6, comma 8, lettera e), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 gennaio 2008, n. 43 e del ((conto)) generale del patrimonio dello Stato di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto1997, n. 279" sono sostituite dalle seguenti: "rendiconto patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche a valori di mercato".
15. All'articolo 2, comma 222, sedicesimo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "l'Agenzia del demanio ne effettua la segnalazione alla Corte dei conti" sono sostituite dalle seguenti:
"l'Agenzia del demanio e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro ne effettuano la segnalazione alla Corte dei conti per gli atti di rispettiva competenza".

Art. 13
Rimodulazione di fondi

1. Tenuto conto delle effettive esigenze di cassa, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, e' rimodulata come segue. La dotazione del predetto fondo e' ridotta dell'importo di 100 milioni per l'anno 2011; la medesima dotazione e' incrementata di 100 milioni di euro nell'anno 2015.
2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e' ridotta di 49,5 milioni di euro per l'anno 2011.
3. La dotazione del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, e' ridotta di 252 milioni di euro per l'anno 2012, di 392 milioni di euro per l'anno 2013, di 492 milioni di euro per l'anno 2014, di 592 milioni di euro per l'anno 2015, di 542 milioni di euro per l'anno 2016, di 442 milioni di euro per l'anno 2017, di 342 milioni di euro per l'anno 2018, di 292 milioni di euro per l'anno 2019 e di 242 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

Art. 14
Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 15,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e' attribuito il controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che viene esercitato anche mediante ispezione presso gli stessi, richiedendo la produzione degli atti e documenti che ritenga necessari.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, sono stabilite le modalita' con cui la COVIP riferisce ai Ministeri vigilanti delle risultanze del controllo di cui al comma 1 ai fini dell'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 509 del 1994 ed ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, del predetto decreto legislativo.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentita la COVIP, detta disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di banca depositaria, tenendo anche conto dei principi di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e relativa normativa di attuazione e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 ((giugno 1994)), n. 509.
4. I compiti di vigilanza attribuiti alla COVIP con il presentedecreto sono esercitati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai fini dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, la COVIP puo' avvalersi di un contingente di personale, stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito da altre pubbliche amministrazioni mediante collocamento in posizione di comando fuori ruolo, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con contestuale indisponibilita' dei posti nell'amministrazione di provenienza.
5. All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "Nucleo di valutazione della spesa previdenziale" sono sostituite dalle seguenti: "Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP)", con contestuale trasferimento alla COVIP delle competenze di cui al citato articolo 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006, gia' esercitate dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale. In relazione agli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103, il predetto Nucleo svolge esclusivamente compiti di osservazione, monitoraggio e analisi della spesa previdenziale, avvalendosi dei dati messi a disposizione dalle amministrazioni vigilanti e dagli organi di controllo.
6. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 3, commi 27, 28 e 9, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed al fine della salvaguardia ((delle attivita' e delle)) funzioni attualmente svolte dalla societa' di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e ritenute di preminente interesse generale, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' costituita la societa' a responsabilita' limitata «Istituto Luce - Cinecitta'», con sede in Roma. Il capitale sociale della societa' di cui al presente comma e' stabilito in sede di costituzione in euro 15.000. Il Ministero dell'economia e delle finanze assume la titolarita' delle relativa partecipazione, che non puo' formare oggetto di diritti a favore di terzi, e il Ministero per i beni e le attivita' culturali esercita i diritti del socio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda i profili patrimoniali, finanziari e statutari.
7. All'onere derivante dalla sottoscrizione delle quote di capitale per la costituzione della Societa' di cui al comma 6, pari a 15.000 euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come determinata dalla tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
8. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro i trenta giorni successivi alla costituzione della societa' di cui al comma 6, sono individuate le risorse umane, strumentali e patrimoniali appartenenti alla societa' di cui all'articolo 5-bis del decreto- legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, da trasferire a titolo gratuito alla societa' «Istituto Luce - Cinecitta'».
9. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali emana, annualmente, un atto di indirizzo contenente, con riferimento a tre esercizi sociali, gli obiettivi strategici della societa' di cui al comma 6. L'atto d'indirizzo riguarda attivita' e servizi di interesse generale, fra le quali sono ricomprese:
a) le attivita' di conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio filmico, fotografico e documentaristico trasferito alla societa' ai sensi del comma 8;
b) la distribuzione di opere prime e seconde e cortometraggi sostenute dal Ministero per i beni e le attivita' culturali ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive
modificazioni, nonche' la produzione documentaristica basata prevalentemente sul patrimonio di cui alla lettera a).
Nell'atto di indirizzo non possono essere ricomprese attivita' di produzione cinematografica ovvero di distribuzione di opere filmiche diverse da quelle indicate nel punto b) e possono essere ricomprese attivita' strumentali, di supporto, e complementari ai compiti espletati nel settore cinematografico dalle competenti strutture del Ministero per i beni e le attivita' culturali, con particolare riferimento alla promozione del cinema italiano all'estero, alla gestione, per conto dello Stato, dei diritti filmici da quest'ultimo detenuti a qualunque titolo, nonche' l'eventuale gestione, per conto del Ministero, del fondo e della annessa contabilita' speciale di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni.
10. La societa' di cui al comma 6 presenta al Ministro per i beni e le attivita' culturali una proposta di programma coerente con gli obiettivi strategici individuati nell'atto di indirizzo. Il programma annuale delle attivita' e' approvato dal Ministro, che assegna le risorse finanziarie necessarie per il suo svolgimento e per il funzionamento della societa', inclusa la copertura dei costi per il personale.
11. Dalla data di adozione del decreto di cui al comma 8, la societa' di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e' posta in liquidazione ed e' trasferita alla Societa' Fintecna s.p.a. o a Societa' da essa interamente controllata, sulla base del rendiconto finale delle attivita' e della situazione economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da redigere, entro 30 giorni dalla messa in liquidazione, da parte degli amministratori e del collegio sindacale gia' in carica presso la societa' posta in liquidazione.
12. Entro i successivi trenta giorni si provvede alla nomina di un
collegio di tre periti designati, uno dalla societa' trasferitaria, uno dal Ministero per il beni e le attivita' culturali e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente al fine di effettuare, entro 90 giorni dalla data di consegna della predetta situazione economico-patrimoniale, una verifica di tale situazione e sulla base della stessa, una valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione della societa' trasferita.
L'ammontare del compenso del collegio di periti e' determinato con decreto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. La valutazione deve, fra l'altro, tenere conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la liquidazione della societa' trasferita, ivi compresi quelli di funzionamento, nonche' dell'ammontare del compenso dei periti, individuando altresi' il fabbisogno finanziario stimato per la liquidazione stessa. Il valore stimato dell'esito finale della liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento della societa', che e' corrisposto dalla societa' trasferitaria al
Ministero per i beni e le attivita' culturali. Al termine della liquidazione della societa' trasferita, il collegio dei periti determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza fra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il corrispettivo pagato. Tale eventuale maggiore importo e' attribuito alla societa' trasferitaria in ragione del migliore risultato conseguito nella liquidazione. Qualora il valore stimato dell'esito finale della liquidazione sia negativo, il collegio dei periti determina annualmente l'entita' dei rimborsi dovuti dal Ministero per il beni e le attivita' culturali alla societa' trasferitaria per garantire l'intera copertura dei costi digestione della societa' in liquidazione. A tali oneri il Ministero per i beni e le attivita' culturali fara' fronte con le risorse destinate al settore cinematografico nell'ambito del riparto del fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 e successive modificazioni.
13. Nel decreto di cui al comma 8 puo' essere previsto il trasferimento al Ministero per i beni e le attivita' culturali di funzioni attualmente svolte dalla societa' di cui all'articolo 5-bis del decreto legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202. Con lo stesso decreto sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane e strumentali, nonche' quelle finanziarie a legislazione vigente da attribuire al Ministero per i beni e le attivita' culturali mediante corrispondente riduzione del trasferimento a favore di Cinecitta' Luce s.p.a.. Per il trasferimento delle funzioni previsto dal secondo periodo, i dipendenti a tempo indeterminato, non aventi qualifica dirigenziale, attualmente in servizio presso la societa' di cui al terzo periodo del presente comma, che non siano trasferiti alla societa' di cui al comma 6, ai sensi del comma 8, sono inquadrati nei ruoli del Ministero per i beni e le attivita' culturali sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata nel medesimo decreto di cui al presente comma e previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneita'; il Ministero per i beni e le attivita' culturali provvede conseguentemente a rideterminare le proprie dotazioni organiche in misura corrispondente al personale effettivamente trasferito; i dipendenti inquadrati mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento;
nel caso in cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, e' attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
14. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi dal 6 al 13 del presente articolo sono esenti da qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato.
15. L'articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che le amministrazioni di destinazione subentrano direttamente nella titolarita' di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli enti soppressi, senza che tali enti siano previamente assoggettati a una procedura di liquidazione.
16. Il corrispettivo previsto dall'articolo 6, comma 16, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' versato entro il 15 dicembre 2011; al citato comma 16, settimo periodo, le parole da: "d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "dal Ministero dell'economia e delle finanze ed il terzo, con funzioni di presidente, d'intesa dalla societa' trasferitaria ed il predetto Ministero dell'economia ((e delle finanze".))
17. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) e' soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
18. Salvo quanto previsto nei commi da 21 a 24, le funzioni attribuite all'ICE dalla normativa vigente e le inerenti risorse di personale, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero dello sviluppo economico, il quale entro il 31 dicembre 2011 e' conseguentemente riorganizzato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Ai sensi delle medesime disposizioni ((ed entro)) la stessa data e' altresi' riorganizzato il Ministero degli affari esteri per effetto delle disposizioni di cui ai predetti commi. Le risorse gia' destinate all'ICE per il finanziamento dell'attivita' di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero, come determinate nella Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite in un apposito Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. La dotazione del Fondo e' determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
19. I poteri di indirizzo e vigilanza in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese sono esercitati dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero degli affari esteri. Le linee guida e di indirizzo strategico per l'utilizzo delle relative risorse in materia di promozione ed ((internazionalizzazione)) delle imprese sono assunte da una cabina di regia, costituita senza nuovi o maggiori oneri, copresieduta dai Ministri degli affari esteri e dello sviluppo economico e composta, oltre che dal Ministro dell'economia e delle finanze o da persona dallo stesso designata, da un rappresentante, rispettivamente, di Unioncamere, della Confederazione generale dell'industria italiana e della Associazione bancaria italiana.
20. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri degli
affari esteri e dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, adottati entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla
individuazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonche'
dei rapporti giuridici attivi e passivi trasferiti, rispettivamente,
al Ministero degli affari esteri e al Ministero dello sviluppo
economico. Con i medesimi decreti il Ministro dello sviluppo
economico provvede a rideterminare le dotazioni organiche in misura
corrispondente alle unita' di personale in servizio a tempo
indeterminato trasferito. Al fine della adozione del predetto decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'ufficio per gli affari
generali e le risorse del Ministero dello sviluppo economico cura,
anche con la collaborazione dei competenti dirigenti del soppresso
ICE, la necessaria ricognizione delle risorse e dei rapporti attivi e
passivi da trasferire e provvede alla gestione delle attivita'
strumentali a tale trasferimento. Nelle more dell'adozione del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono fatti salvi
gli atti e le iniziative relativi ai rapporti giuridici gia' facenti
capi all'ICE, per i quali devono intendersi autorizzati i pagamenti a
fronte di obbligazioni gia' assunte. Fino all'adozione dei
regolamenti di cui al comma 18, con i quali sono in particolare
individuate le articolazioni, rispettivamente, del Ministero degli
affari esteri e del Ministero dello sviluppo economico necessarie
all'esercizio delle funzioni e all'assolvimento dei compiti
trasferiti, le attivita' relative all'ordinaria amministrazione gia'
facenti capo all'ICE continuano ad essere svolte presso le sedi e con
gli uffici gia' a tal fine utilizzati. Per garantire la continuita'
dei rapporti che facevano capo all'ICE e la correntezza dei
pagamenti, il predetto ufficio per gli affari generali del Ministero
dello sviluppo economico puo' delegare un dirigente per lo
svolgimento delle attivita' di ordinaria amministrazione.
21. Il personale in servizio presso i soppressi uffici dell'ICE
all'estero opera fino alla scadenza dell'incarico, nelle
Rappresentanze diplomatiche e consolari, all'interno di Sezioni per
la promozione degli scambi appositamente istituite nell'ambito delle
risorse trasferite al Ministero degli affari esteri ai sensi del
comma 20. Il personale locale, impiegato con rapporti di lavoro,
anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo l'ordinamento dello
Stato estero, e' attribuito al Ministero degli affari esteri.
22. Ciascuna Sezione per la promozione degli scambi e' coordinata
dal Capo Missione, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e di
direzione e opera in linea con le strategie di internazionalizzazione
delle imprese definite dal Ministero dello sviluppo economico di
concerto con il Ministero degli affari esteri.
23. Il Ministero per lo sviluppo economico puo' destinare a
prestare servizio presso le Sezioni all'estero un contingente massimo
di 100 unita', previo nulla osta del Ministero degli affari esteri
accreditato secondo le procedure previste dall'articolo 31 del DPR 5
gennaio 1967, n. 18, in conformita' alle convenzioni di Vienna sulle
relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini
esistenti nei Paesi di accreditamento. Il funzionario responsabile
della Sezione e' accreditato presso le autorita' locali in lista
diplomatica. Il restante personale e' notificato nella lista del
personale tecnico-amministrativo.
24. L'apertura e la chiusura delle Sezioni presso gli uffici
diplomatico-consolari, il numero degli addetti, l'uso e la
destinazione dei loro locali sono deliberate dal Consiglio di
amministrazione del Ministero degli affari esteri, tenuto conto delle
linee guida e di indirizzo strategico di cui al comma 19, nonche'
delle priorita' di politica estera italiana e delle politiche di
internazionalizzazione delle imprese, anche in base alle esigenze di
flessibilita' operative delle stesse Sezioni. Con decreto di natura
non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, sono disciplinate le modalita' di impiego delle
risorse finanziarie, strumentali e di personale delle Sezioni, ferma
restando la necessaria flessibilita' operativa delle stesse.
25. I dipendenti a tempo indeterminato del soppresso ICE, fatto
salvo quanto previsto per il personale locale di cui al comma 21,
sono inquadrati nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico
sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con uno o
piu' dei decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e per
l'innovazione, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicurando
l'invarianza della spesa complessiva.
26. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico
fondamentale e accessorio limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in
cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
per il personale del Ministero o della regione, e' attribuito per la
differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti
rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano
nella titolarita' dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
27. La legge 25 marzo 1997, n. 68, e' abrogata.
28. Al fine di conseguire gli obiettivi di crescita del settore
ippico, di riduzione della spesa di funzionamento, di incremento
dell'efficienza e di miglioramento della qualita' dei servizi,
nonche' di assicurare la trasparenza e l'imparzialita' nello
svolgimento delle attivita' di gara del settore, ai sensi e con le
modalita' di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, l'UNIRE e' trasformato in Agenzia per lo
sviluppo del settore ippico - ASSI con il compito di promuovere
l'incremento e il miglioramento qualitativo e quantitativo delle
razze equine, gestire i libri genealogici, revisionare i meccanismi
di programmazione delle corse, delle manifestazioni e dei piani e
programmi allevatoriali, affidare, ai sensi del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, il servizio di diffusione attraverso le reti
nazionali ed interregionali delle riprese televisive delle corse,
valutare le strutture degli ippodromi e degli impianti di
allevamento, di allenamento e di addestramento, secondo parametri
internazionalmente riconosciuti. L'ASSI subentra nella titolarita'
dei rapporti giuridici attivi e passivi dell'UNIRE. Il potere di
indirizzo e vigilanza sull'Agenzia e' esercitato dal Ministro delle
politiche agricole, alimentari e forestali. L'incarico di direttore
generale, nonche' quello di componente del comitato direttivo e del
collegio dei revisori dell'Agenzia ha la durata di tre anni.
29. Il personale dell'UNIRE con rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto, prosegue il proprio rapporto con l'Agenzia. La
consistenza numerica complessiva di tale personale costituisce il
limite massimo della dotazione organica dell'Agenzia. Nei confronti
del personale dell'Agenzia continua ad applicarsi la disciplina
prevista dai contratti collettivi nazionali del comparto degli enti
pubblici non economici e dell'Area VI della dirigenza. All'Agenzia
sono altresi' trasferite le risorse finanziarie previste a carico del
bilancio dello Stato per l'UNIRE.

Art. 15
Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attivita' dei commissari straordinari

1. Fatta salva la disciplina speciale vigente per determinate
categorie di enti pubblici, quando la situazione economica,
finanziaria e patrimoniale di un ente sottoposto alla vigilanza dello
Stato raggiunga un livello di criticita' tale da non potere
assicurare la sostenibilita' e l'assolvimento delle funzioni
indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare fronte ai debiti
liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, con decreto del
Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, l'ente e' posto in liquidazione coatta amministrativa; i
relativi organi decadono ed e' nominato un commissario. Il
commissario provvede alla liquidazione dell'ente, non procede a nuove
assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in posti che si
rendono vacanti e provvede all'estinzione dei debiti esclusivamente
nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione
ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio
dell'ente; ogni atto adottato o contratto sottoscritto in deroga a
quanto previsto nel presente periodo e' nullo. Le funzioni, i compiti
ed il personale a tempo indeterminato dell'ente sono allocati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, nel Ministero vigilante, in altra pubblica amministrazione,
ovvero in una agenzia costituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto
legislativo n. 300 del 1999, con la conseguente attribuzione di
risorse finanziarie comunque non superiori alla misura del contributo
statale gia' erogato in favore dell'ente. Il personale trasferito
mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio,
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento
del trasferimento nonche' l'inquadramento previdenziale. Nel caso in
cui il predetto trattamento economico risulti piu' elevato rispetto a
quello previsto e' attribuito per la differenza un assegno ad
personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a
qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto e' stabilita
un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le
posizioni economiche del personale assegnato. Le disposizioni del
presente comma non si applicano agli enti territoriali ed agli enti del servizio sanitario nazionale.
2. Al fine di garantire il raggiungimento degli specifici obiettivi
di interesse pubblico perseguiti con la nomina e di rafforzare i
poteri di vigilanza e controllo stabiliti dalla legislazione di
settore, i commissari straordinari nominati ai sensi degli articoli
11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, 20 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, e 1 del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e
i commissari e sub commissari ad acta nominati ai sensi dell'articolo
4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, possono essere
in ogni tempo revocati con le medesime modalita' previste per la
nomina. Al commissario o sub commissario revocato spetta soltanto il
compenso previsto con riferimento all'attivita' effettivamente svolta.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei commissari o
sub commissari di cui al comma 2 e' composto da una parte fissa e da
una parte variabile. La parte fissa non puo' superare 50 mila euro,
annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento
degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli
interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non
puo' superare 50 mila euro annui. Con la medesima decorrenza si
procede alla rideterminazione nei termini stabiliti dai periodi
precedenti dei compensi previsti per gli incarichi di commissario e
sub commissario conferiti prima di tale data. La violazione delle
disposizioni del presente comma costituisce responsabilita' per danno erariale.
4. Sono esclusi dall'applicazione del comma 3 i Commissari nominati
ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, i
cui compensi restano determinati secondo la metodologia di calcolo e
negli importi indicati nei relativi decreti del Ministro dell'economia e finanze di concerto col Ministro della salute.
5. Al fine di contenere i tempi di svolgimento delle procedure di
amministrazione straordinaria delle imprese di cui all'articolo 2,
comma 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla
legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni, nelle quali
sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e che si trovino
nella fase di liquidazione, l'organo commissariale monocratico e'
integrato da due ulteriori commissari, da nominarsi con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dello sviluppo
economico con le modalita' di cui all'articolo 38 del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270. A ciascun commissario il collegio
puo' delegare incombenze specifiche. L'applicazione delle norme di
cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo non puo' comportare
aggravio di costi a carico della procedura per i compensi che sono
liquidati ripartendo per tre le somme gia' riconoscibili al commissario unico.

Capo III
CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE IN MATERIA DI IMPIEGOPUBBLICO, SANITA', ASSISTENZA, PREVIDENZA, ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA. CONCORSO DEGLI ENTI TERRITORIALI ALLA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA

Art. 16
Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico

1. Al fine di assicurare il consolidamento delle misure di
razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico
impiego adottate nell'ambito della manovra di finanza pubblica per gli anni 2011-2013, nonche' ulteriori risparmi in termini di indebitamento netto, non inferiori a 30 milioni di euro per l'anno 2013 e ad euro 740 milioni di euro per l'anno 2014, ad euro 340 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 370 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze, puo' essere disposta:
a) la proroga di un anno dell'efficacia delle vigenti disposizioni in materia di limitazione delle facolta' assunzionali per le amministrazioni dello Stato, ad esclusione dei Corpi di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le agenzie fiscali, per gli enti pubblici non economici e per gli enti dell'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle vigenti disposizioni
che limitano la crescita dei trattamenti economici anche accessori
del personale delle pubbliche amministrazioni previste dalle disposizioni medesime;
c) la fissazione delle modalita' di calcolo relative
all'erogazione dell'indennita' di vacanza contrattuale per gli anni 2015-2017;
d) la semplificazione, il rafforzamento e l'obbligatorieta' delle
procedure di mobilita' del personale tra le pubbliche amministrazioni;
e) la possibilita' che l'ambito applicativo delle disposizioni di
cui alla lettera a) nonche', all'esito di apposite consultazioni con
le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative del pubblico
impiego, alla lettera b) sia differenziato, in ragione dell'esigenza di valorizzare ed incentivare l'efficienza di determinati settori;
f) l'inclusione di tutti i soggetti pubblici, con esclusione
delle regioni e delle province autonome, nonche' degli enti del
servizio sanitario nazionale, nell'ambito degli enti destinatari in
via diretta delle misure di razionalizzazione della spesa, con
particolare riferimento a quelle previste dall'articolo 6 del
decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
g) ulteriori misure di risparmio, razionalizzazione e
qualificazione della spesa delle amministrazioni centrali anche
attraverso la digitalizzazione e la semplificazione delle procedure,
la riduzione dell'uso delle autovetture di servizio, la lotta
all'assenteismo anche mediante estensione delle disposizioni di cui
all'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al personale
del comparto sicurezza e difesa, con eccezione di quello impegnato in
attivita' operative o missioni ((, fatti salvi i contenuti del comma
1-bis del medesimo articolo, come modificato dall'articolo 17, comma
23, lettera a), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102)).
2. Le disposizioni recate dal comma 1, lettera b), con riferimento
al personale dipendente del Servizio sanitario nazionale si applicano
anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
3. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 1, non vengano
adottati i provvedimenti ivi previsti ovvero si verifichino risparmi
di spesa inferiori, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede, con proprio decreto, alla riduzione fino alla concorrenza
dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni
finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese
rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della
citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun
Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il
finanziamento ordinario delle universita', nonche' le risorse
destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'istruzione
scolastica, nonche' il fondo unico per lo spettacolo di cui alla
legge 30 aprile 1985, n. 163, e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare entro il 31 marzo
di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione
della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di
semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della
politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio,
gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze
attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa
sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari.
5. In relazione ai processi di cui al comma 4, le eventuali
economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle gia'
previste dalla normativa vigente, dall'articolo 12 e dal presente
articolo ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica,
possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50
per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento
destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La restante quota e'
versata annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di
autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si
applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o
delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, del SSN. Le risorse
di cui al primo periodo sono utilizzabili solo se a consuntivo e'
accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni
interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna
delle singole voci di spesa previste nei piani di cui al comma 4 e i
conseguenti risparmi. I risparmi sono certificati, ai sensi della
normativa vigente, dai competenti organi di controllo. Per la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri la verifica viene
effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato per il tramite,
rispettivamente, dell'UBRRAC e degli uffici centrali di bilancio e
dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica.
6. I piani adottati dalle amministrazioni sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative.
7. In ragione dell'esigenza di un effettivo perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea
relativamente alla manovra finanziaria per gli anni 2011-2013,
qualora, per qualsiasi ragione, inclusa l'emanazione di provvedimenti
giurisdizionali diversi dalle decisioni della Corte costituzionale,
non siano conseguiti gli effetti finanziari utili conseguenti, per
ciascuno degli stessi anni 2011-2013, alle disposizioni di cui ai
commi 2 e 22 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i
medesimi effetti finanziari sono recuperati, con misure di carattere
generale, nell'anno immediatamente successivo nei riguardi delle
stesse categorie di personale cui si applicano le predette disposizioni.
8. I provvedimenti in materia di personale adottati dalle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare le assunzioni a
tempo indeterminato, incluse quelle derivanti dalla stabilizzazione o
trasformazione di rapporti a tempo determinato, nonche' gli
inquadramenti e le promozioni posti in essere in base a disposizioni
delle quali venga successivamente dichiarata l'illegittimita'
costituzionale sono nulle di diritto e viene ripristinata la
situazione preesistente a far data dalla pubblicazione della relativa
sentenza della Corte Costituzionale. Ferma l'eventuale applicazione
dell'articolo 2126 del codice civile in relazione alle prestazioni
eseguite, il dirigente competente procede obbligatoriamente e senza
indugio a comunicare agli interessati gli effetti della predetta
sentenza sul relativo rapporto di lavoro e sul correlato trattamento economico e al ritiro degli atti nulli.
9. Il comma 5 dell'articolo 5-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' sostituito dai seguenti:
"5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo
sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta
complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione
della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire
l'assenteismo. Il controllo e' in ogni caso richiesto sin dal primo
giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.
5-bis. Le fasce orarie di reperibilita' entro le quali devono
essere effettuate le visite di controllo e il regime delle esenzioni
dalla reperibilita' sono stabiliti con decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione. Qualora il dipendente debba
allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di
reperibilita' per effettuare visite mediche, prestazioni o
accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che
devono essere, a richiesta, documentati, e' tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione.
5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza e' giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione."
10. Le disposizioni dei commi 5, 5-bis e 5-ter, dell'articolo
55-septies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si
applicano anche ai dipendenti di cui all'articolo 3 del medesimo
decreto.
11. In tema di risoluzione del rapporto di lavoro l'esercizio della
facolta' riconosciuta alle pubbliche amministrazioni prevista dal
comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, non necessita di ulteriore motivazione,
qualora l'amministrazione interessata abbia preventivamente
determinato in via generale appositi criteri di applicativi con atto
generale di organizzazione interna, sottoposto al visto dei competenti organi di controllo.

Art. 19
Razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica

1. Al fine dell'attuazione, nei tempi stabiliti, del disposto di
cui all'articolo 2, commi dal 4-septiesdecies al 4-undevicies del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, i commissari
straordinari dell'INVALSI e dell'ANSAS avviano urgentemente un
programma straordinario di reclutamento, da concludersi entro il 31
agosto 2012. L'INVALSI e l'ANSAS provvedono a realizzare il proprio
programma di reclutamento nel limite della dotazione organica
dell'ente, nonche' entro il limite dell'80% delle proprie entrate
correnti complessive. La decorrenza giuridica ed economica delle
assunzioni presso l'ANSAS decorre dal primo settembre 2012, data in
cui il personale in posizione di comando presso l'ANSAS rientra in
servizio attivo nelle istituzioni scolastiche. Dalla medesima data e'
soppresso l'ANSAS ed e' ripristinato l'Istituto nazionale di
documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), quale ente
di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale,
amministrativa e regolamentare. Sono conseguentemente abrogati i
commi 610 e 611 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
ferma restando la soppressione degli ex IRRE. L'Istituto si articola
in 3 nuclei territoriali e si raccorda anche con le regioni.
2. Successivamente alla conclusione del programma straordinario di
reclutamento, all'INVALSI e all'INDIRE si applicano i limiti
assunzionali di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono individuate, per il triennio 2012-2014, le risorse
finanziarie conseguenti agli interventi di razionalizzazione previsti
dal presente articolo, iscritte nello stato di previsione del
predetto Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
a legislazione vigente, da destinare ad un apposito fondo da
istituire nel medesimo stato di previsione finalizzato al
finanziamento del sistema nazionale di valutazione. Le predette
risorse confluiscono a decorrere dal 2013 sul "Fondo ordinario per
gli enti e le istituzioni di ricerca " per essere destinate al
funzionamento dell'INDIRE e dell'INVALSI con le modalita' di cui al
decreto legislativo n. 204 del 1998.
4. Per garantire un processo di continuita' didattica nell'ambito
dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall'anno scolastico
2011-2012 la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola
secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con
la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome
costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie
di I grado; gli istituti compresivi per acquisire l'autonomia devono
essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le
istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree
geografiche caratterizzate da specificita' linguistiche.
5. Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero
di alunni inferiore a 500 unita', ridotto fino a 300 per le
istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree
geografiche caratterizzate da specificita' linguistiche, non possono
essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo
indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti
scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome.
6. Il comma 4 dell'articolo 459 del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relativa alle scuole di
ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, come modificato dall'articolo 3, comma 88, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, e' abrogato.
7. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le dotazioni
organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola non
devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche
dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012 in
applicazione dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, assicurando in ogni caso, in ragione di anno, la quota delle
economie lorde di spesa che devono derivare per il bilancio dello
Stato, a decorrere dall'anno 2012, ai sensi del combinato disposto di
cui ai commi 6 e 9 dell'articolo 64 citato.
8. Il comitato di verifica tecnico finanziaria di cui al comma 7
dell'articolo 64 del citato decreto-legge n. 112 del 2008 provvede
annualmente al monitoraggio ed alla verifica del conseguimento degli
obiettivi di cui al comma 7, allo scopo di adottare gli eventuali
interventi correttivi, in caso di scostamento rispetto agli obiettivi
stabiliti.
9. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di cui ai
commi 7 e 8, si applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma
621, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
10. L'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001 n.448, si
interpreta nel senso che il parere delle competenti Commissioni
parlamentari deve essere acquisito ogni volta che il Ministro
dell'Istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, provvedono alla modifica dei
parametri sulla base dei quali e' determinata la consistenza
complessiva degli organici del personale docente ed ATA.
11. L'organico dei posti di sostegno e' determinato secondo quanto
previsto dai commi 413 e 414 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, fermo restando che e' possibile istituire posti in
deroga, allorche' si renda necessario per assicurare la piena tutela
dell'integrazione scolastica. L'organico di sostegno e' assegnato
complessivamente alla scuola o a reti di scuole allo scopo
costituite, tenendo conto della previsione del numero di tali alunni
in ragione della media di un docente ogni due alunni disabili; la
scuola provvede ad assicurare la necessaria azione didattica e di
integrazione per i singoli alunni disabili, usufruendo tanto dei
docenti di sostegno che dei docenti di classe. A tale fine,
nell'ambito delle risorse assegnate per la formazione del personale
docente, viene data priorita' agli interventi di formazione di tutto
il personale docente sulle modalita' di integrazione degli alunni
disabili. . Le commissioni mediche di cui all'articolo 4 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, nei casi di valutazione della diagnosi
funzionale costitutiva del diritto all'assegnazione del docente di
sostegno all'alunno disabile, sono integrate obbligatoriamente con un
rappresentante dell'INPS, che partecipa a titolo gratuito.
12. Il personale docente dichiarato, dalla commissione medica
operante presso le aziende sanitarie locali, permanentemente inidoneo
alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri
compiti, su istanza di parte, da presentarsi all'Ufficio scolastico
regionale entro 30 giorni dalla data di dichiarazione di inidoneita',
assume, con determina del Direttore generale dell'Ufficio scolastico
regionale competente, la qualifica di assistente amministrativo o
tecnico. In sede di prima applicazione, per il personale attualmente
collocato fuori ruolo ed utilizzato in altre mansioni, i 30 giorni
decorrono dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. Il personale viene reimmesso in ruolo su posto
vacante e disponibile, con priorita' nella provincia di appartenenza
e tenendo conto delle sedi indicate dal richiedente, sulla base di
criteri stabiliti con successivo decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e mantiene il
maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi
titolo conseguiti. Le immissioni nei ruoli del personale
amministrativo e tecnico sono comunque effettuate nell'ambito del
piano di assunzioni previsto dalla normativa vigente in materia.
13. Il personale di cui al comma 12 che non presenti l'istanza ivi
prevista o la cui istanza non sia stata accolta per carenza di posti
disponibili, e' soggetto a mobilita' intercompartimentale,
transitando obbligatoriamente nei ruoli del personale amministrativo
delle Amministrazioni dello Stato, delle Agenzie, degli enti pubblici
non economici e delle universita' con il mantenimento dell'anzianita'
maturata, nonche' dell'eventuale maggior trattamento stipendiale
mediante assegno personale pensionabile riassorbibile con i
successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
14. La mobilita' di cui al comma 13 si realizza compatibilmente con
le facolta' assunzionali previste dalla legislazione vigente per gli
enti destinatari del personale interessato ed avviene all'interno
della regione della scuola in cui attualmente il personale e'
assegnato, ovvero in altra regione, nell'ambito dei posti
disponibili.
15. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nonche' il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono individuate le pubbliche amministrazioni
destinatarie del personale di cui al comma 13, le procedure da
utilizzare per l'attuazione della mobilita' intercompartimentale,
nonche' le qualifiche e i profili professionali da attribuire al
medesimo personale.
16. Al fine di garantire la piena coerenza del nuovo ordinamento
dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, con le intervenute
modifiche ordinamentali al sistema di istruzione secondaria superiore
introdotte ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e' adottato senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data entrata
in vigore del presente decreto, un decreto ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche modificando, ove
necessario, le disposizioni legislative vigenti, su proposta del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa
intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Art. 20
Nuovo patto di stabilita' interno: parametri di virtuosita'

1. A decorrere dall'anno 2012 le modalita' di raggiungimento degli
obiettivi di finanza pubblica delle singole regioni, esclusa la
componente sanitaria, delle province autonome di Trento e di Bolzano
e degli enti locali del territorio, possono essere concordate tra lo
Stato e le regioni e le province autonome, previo accordo concluso in
sede di Consiglio delle autonomie locali e ove non istituito con i
rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali. Le predette modalita'
si conformano a criteri europei con riferimento all'individuazione
delle entrate e delle spese da considerare nel saldo valido per il
patto di stabilita' interno. Le regioni e le province autonome
rispondono nei confronti dello Stato del mancato rispetto degli
obiettivi di cui al primo periodo, attraverso un maggior concorso
delle stesse nell'anno successivo in misura pari alla differenza tra
l'obiettivo complessivo e il risultato complessivo conseguito.
Restano ferme le vigenti sanzioni a carico degli enti responsabili
del mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno
e il monitoraggio a livello centrale, nonche' il termine perentorio
del 31 ottobre per la comunicazione della rimodulazione degli
obiettivi. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111)). La
Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica,
con il supporto tecnico della Commissione tecnica paritetica per
l'attuazione del federalismo fiscale, monitora l'applicazione del
presente comma. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il
30 novembre 2011, sono stabilite le modalita' per l'attuazione del
presente comma ((, nonche' le modalita' e le condizioni per
l'eventuale esclusione dall'ambito di applicazione del presente comma
delle regioni che in uno dei tre anni precedenti siano risultate
inadempienti al patto di stabilita' e delle regioni sottoposte ai
piani di rientro dai deficit sanitari)).
((2. Ai fini di ripartire l'ammontare del concorso alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati, a
decorrere dall'anno 2013, dal comma 5, nonche' dall'articolo 14 del
decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 122 del 2010, tra gli enti del singolo livello di governo, i
predetti enti sono ripartiti con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il
Ministro per gli affari regionali e per la coesione territoriale,
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in quattro classi, sulla
base dei seguenti parametri di virtuosita':
a) prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e
costi e fabbisogni standard;
b) rispetto del patto di stabilita' interno;
c) incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente
dell'ente in relazione al numero dei dipendenti in rapporto alla
popolazione residente, alle funzioni svolte anche attraverso
esternalizzazioni nonche' all'ampiezza del territorio; la valutazione
del predetto parametro tiene conto del suo valore all'inizio della
legislatura o consiliatura e delle sue variazioni nel corso delle
stesse ai fini dell'applicazione del comma 2-ter;
d) autonomia finanziaria;
e) equilibrio di parte corrente;
f) tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale
per gli enti locali;
g) rapporto tra gli introiti derivanti dall'effettiva
partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale e i
tributi erariali, per le regioni;
h) effettiva partecipazione degli enti locali all'azione di
contrasto all'evasione fiscale;
i) rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate;
l) operazione di dismissione di partecipazioni societarie nel
rispetto della normativa vigente)).
((2-bis. A decorrere dalla determinazione dei livelli essenziali
delle prestazioni e dalla definizione degli obiettivi di servizio cui
devono tendere gli enti territoriali nell'esercizio delle funzioni
riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni e delle
funzioni fondamentali, tra i parametri di virtuosita' di cui al comma
2 sono compresi indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli
output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di
riferimento realta' rappresentative dell'offerta di prestazioni con
il miglior rapporto qualita-costi.
2-ter. Il decreto di cui al comma 2 individua un coefficiente di
correzione connesso alla dinamica nel miglioramento conseguito dalle
singole amministrazioni rispetto alle precedenti con riguardo ai
parametri di cui al citato comma 2.
2-quater. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il
comma 31 e' sostituito dal seguente:
"31. Il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni che
sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata
deve raggiungere e' fissato in 5.000 abitanti o nel quadruplo del
numero degli abitanti del comune demograficamente piu' piccolo tra
quelli associati. I comuni assicurano comunque il completamento
dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 26 a 30 del
presente articolo:
a) entro il 31 dicembre 2011 con riguardo ad almeno due delle
funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra quelle
di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42;
b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo ad almeno quattro
funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra quelle
di cui all'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009;
c) entro il 31 dicembre 2013 con riguardo a tutte le sei
funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma
3, della citata legge n. 42 del 2009")).
3. Gli enti che, in esito a quanto previsto dal comma 2, risultano
collocati nella classe piu' virtuosa, fermo l'obiettivo del comparto,
non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica
fissati, a decorrere dall'anno 2013, dal comma 5, nonche'
dall'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010. ((Le disposizioni
del primo periodo si applicano per le province a decorrere dall'anno
2012)). Gli enti locali ((di cui ai primi due periodi)) conseguono
l'obiettivo strutturale realizzando un saldo finanziario pari a zero.
Le regioni di cui al primo periodo conseguono un obiettivo pari a
quello risultante dall'applicazione alle spese finali medie 2007-2009
della percentuale annua di riduzione stabilita per il calcolo
dell'obiettivo 2011 dal decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le
spese finali medie di cui al periodo precedente sono quelle definite
dall'articolo 1 commi 128 e 129 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
Inoltre, il contributo dei predetti enti alla manovra per l'anno 2012
((e' ridotto)) con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in modo tale che non
derivino effetti negativi, in termini di indebitamento netto e
fabbisogno, superiori a 200 milioni di euro.
4. Fino alla entrata in vigore di un nuovo patto di stabilita'
interno fondato, nel rispetto dei principi del federalismo fiscale di
cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 5 maggio 2009,
n. 42, sui saldi, sulla virtuosita' degli enti e sulla riferibilita'
delle regole a criteri europei con riferimento all'individuazione
delle entrate e delle spese valide per il patto, fermo restando
quanto previsto dal comma 3, ai fini della tutela dell'unita'
economica della Repubblica le misure previste per l'anno 2013
dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si
intendono estese anche agli anni 2014 e successivi.
5. Ai medesimi fini di cui al comma 4, le regioni, le province
autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti, alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica, per gli anni 2013 e successivi
concorrono con le seguenti ulteriori misure in termini di fabbisogno
e di indebitamento netto:
a) le regioni a statuto ordinario per 800 milioni di euro per
l'anno 2013 e per 1.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;
b) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e Bolzano per 1.000 milioni di euro per l'anno 2013 e per 2.000
milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;
c) le province per 400 milioni di euro per l'anno 2013 e per 800
milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;
d) i comuni per 1.000 milioni di euro per l'anno 2013 e 2.000
milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
6-8. (Soppressi).
9. Al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 2008, n. 133, dopo il
primo periodo sono inseriti i seguenti:
"Ai fini del computo della percentuale di cui al periodo
precedente si calcolano le spese sostenute anche dalle societa' a
partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono
titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza
gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di
interesse generale aventi carattere non industriale, ne' commerciale,
ovvero che svolgono attivita' nei confronti della pubblica
amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura
pubblicistica. La disposizione di cui al precedente periodo non si
applica alle societa' quotate su mercati regolamentari.".
10. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il
comma 111, e' inserito il seguente:
"111-bis. I contratti di servizio e gli altri atti posti in
essere dalle regioni e dagli enti locali che si configurano elusivi
delle regole del patto di stabilita' interno sono nulli.".
11. Le disposizioni di cui al comma 10, si applicano ai contratti
di servizio e agli atti posti in essere dopo l'entrata in vigore del
presente decreto.
12. All'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il
comma 111-bis e' inserito il seguente:
"111-ter. Qualora le Sezioni giurisdizionali regionali della
Corte dei conti accertino che il rispetto del patto di stabilita'
interno e' stato artificiosamente conseguito mediante una non
corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti
capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli
amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle regole
del patto di stabilita' interno, la condanna ad una sanzione
pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennita' di carica
percepita al momento di commissione dell'elusione e, al responsabile
del servizio economico-finanziario, una sanzione pecuniaria fino a 3
mensilita' del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali
e previdenziali.".
13. All'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, l'ultimo periodo e' soppresso.
14. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le regioni
tenute a conformarsi a decisioni della Corte costituzionale, anche
con riferimento all'attivita' di enti strumentali o dipendenti,
comunicano, entro tre mesi dalla pubblicazione della decisione nella
Gazzetta Ufficiale, alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri-Dipartimento per gli affari regionali, tutte le attivita'
intraprese, gli atti giuridici posti in essere e le spese affrontate
o preventivate ai fini dell'esecuzione.
15. In caso di mancata o non esatta conformazione alle decisioni di
cui al comma 14, il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti
con le regioni e per la coesione territoriale, sentito il Presidente
della regione interessata, esercita, in presenza dei presupposti, il
potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della
Costituzione, secondo le procedure di cui all'articolo 8 della legge
5 giugno 2003, n. 131.
16. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni
che prevedono, in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, la
soppressione dei trasferimenti statali in favore degli enti locali,
le disposizioni che prevedono sanzioni, recuperi, riduzioni o
limitazioni a valere sui predetti trasferimenti erariali, sono
riferite anche alle risorse spettanti a valere sul fondo sperimentale
di riequilibrio di cui al comma 3 dell' articolo 2 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e di cui all'articolo 21 del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e, successivamente, a valere sul
fondo perequativo di cui all'articolo 13 della legge 5 maggio 2009,
n. 42. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono
tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme
residue.
17. All'articolo 78, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Tutte le entrate
del comune di competenza dell'anno 2008 e dei successivi anni sono
attribuite alla gestione corrente di Roma Capitale, ivi comprese
quelle riferibili ad atti e fatti antecedenti all'anno 2008, purche'
accertate successivamente al 31 dicembre 2007.".
((17-bis. Le risorse destinate, a legislazione vigente, ai rimborsi
e alle compensazioni relativi alle imposte sono ridotte dell'importo
di 700 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.400 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2014)).

Capo IV
FINANZIAMENTO DI SPESE INDIFFERIBILI ED ALTRE DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 21
Finanziamento di spese indifferibili dell'anno 2011

1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui
all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
a decorrere dal 1° luglio 2011, il piano di impiego di cui
all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23
maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
luglio 2008, n. 125, puo' essere prorogato fino al 31 dicembre 2011.
Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi
1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive
modificazioni. A tal fine e' autorizzata la spesa di 36,4 milioni di
euro per l'anno 2011, con specifica destinazione di 33,5 milioni di
euro e di 2,9 milioni di euro, rispettivamente, per il personale di
cui ai commi 74 e 75 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 78
del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.
2. Una quota, fino a 314 milioni di euro, delle risorse di cui
all'articolo 24 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazione, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
versata all'entrata del bilancio statale, puo' essere destinata, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, alle regioni a statuto
ordinario per le esigenze del trasporto pubblico locale, anche
ferroviario, connesse all'acquisto del materiale rotabile. Le
relative spese sono effettuate nel rispetto del patto di stabilita'
interno.
3. A decorrere dall'anno 2011 e' istituito presso il Ministero
dell'economia e delle finanze il fondo per il finanziamento del
trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto
ordinario, con dotazione di 400 milioni di euro annui, il cui
utilizzo e' escluso dai vincoli del Patto di stabilita'.
4. Al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 17, dopo il comma 11-bis sono aggiunti i
seguenti:
«11-ter. Al fine di consentire uno sviluppo dei processi
concorrenziali nel settore dei trasporti ferroviari, in armonia con
la necessita' di assicurare la copertura degli oneri per i servizi
universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di
contratti di servizio pubblico, di cui all'articolo 38, commi 2 e 3,
della legge 1° agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, dal
13 dicembre 2011 e' introdotto un sovrapprezzo al canone dovuto per
l'esercizio dei servizi di trasporto di passeggeri a media e a lunga
percorrenza, non forniti nell'ambito di contratti di servizio
pubblico, per la parte espletata su linee appositamente costruite o
adattate per l'alta velocita', attrezzate per velocita' pari o
superiori a 250 chilometri orari.
11-quater. La determinazione del sovrapprezzo di cui al comma
11 -ter, conformemente al diritto comunitario e ((in particolare alla
direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2007, nonche')) ai principi di equita', trasparenza, non
discriminazione e proporzionalita', e' effettuata con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ufficio di
cui all'articolo 37, comma 1-bis, sulla base dei costi dei servizi
universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di
contratti di servizio pubblico di cui al citato comma 11-ter, senza
compromettere la redditivita' economica del servizio di trasporto su
rotaia al quale ((si applica)), ed e' soggetta ad aggiornamento
triennale. I proventi ottenuti dal sovrapprezzo non possono eccedere
quanto necessario per coprire tutto o parte dei costi originati
dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto
degli introiti relativi agli stessi nonche' di un margine di utile
ragionevole per l'adempimento di detti obblighi.
11-quinquies. Gli introiti derivanti dal sovrapprezzo di cui al
comma 11-ter sono integralmente versati all'entrata del bilancio
dello Stato per essere utilizzati per contribuire al finanziamento
degli oneri dei servizi universali di trasporto ferroviario di
interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico di cui
al citato comma 11-ter»;
b) all'articolo 37 sono apportate le seguente modificazioni:
1) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: "Ai fini di cui
al comma 1, l'ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti che svolge le funzioni di organismo di regolazione e'
dotato di autonomia organizzativa e contabile nei limiti delle
risorse economico-finanziarie assegnate. L'Ufficio riferisce
annualmente al Parlamento sull'attivita' svolta.";
2) dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente:
"1-ter. All'ufficio di cui al comma 1-bis e' preposto un
soggetto scelto tra persone dotate di indiscusse moralita' e
indipendenza, alta e riconosciuta professionalita' e competenza nel
settore dei servizi ferroviari, nominato con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 19, commi 4,
5-bis, e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni. La proposta e' previamente sottoposta al
parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono
entro 20 giorni dalla richiesta. Le medesime Commissioni possono
procedere all'audizione della persona designata. Il responsabile
dell'Ufficio di cui al comma 1-bis dura in carica tre anni e puo'
essere confermato una sola volta. La carica di responsabile
dell'ufficio di cui al comma 1-bis e' incompatibile con incarichi
politici elettivi, ne' puo' essere nominato colui che abbia interessi
di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'ufficio. A pena
di decadenza il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1-bis non
puo' esercitare direttamente o indirettamente, alcuna attivita'
professionale o di consulenza, essere amministratore o dipendente di
soggetti pubblici o privati ne' ricoprire altri uffici pubblici, ne'
avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel
settore. L'attuale Direttore dell'Ufficio resta in carica fino alla
scadenza dell'incarico.".
5. Per le finalita' di contenimento della spesa pubblica e con lo
scopo di assicurare l'organico completamento delle procedure di
trasferimento alle regioni dei compiti e delle funzioni di
programmazione ed amministrazione relativi alle ferrovie in regime di
gestione commissariale governativa, tutte le funzioni e i compiti
delle gestioni commissariali governative ferroviarie sono attribuite
alla competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti. A far data dall'entrata in vigore del presente
decreto, i commissari governativi nominati cessano dall'incarico e
dall'esercizio delle funzioni.
6. Al fine di adempiere agli impegni dello Stato italiano derivanti
dalla partecipazione a banche e fondi internazionali e' autorizzata
la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2011.
7. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1,
del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' ridotta di 12,5
milioni di euro per l'anno 2011.
8. In attuazione dell'articolo 80 della Costituzione gli accordi ed
i trattati internazionali, e gli obblighi di carattere
internazionale, in qualsiasi forma assunti, dai quali derivi
l'impegno, anche se meramente politico, di adottare provvedimenti
amministrativi o legislativi che determinano oneri di carattere
finanziario, sono autorizzati, dal Ministro degli affari esteri, di
intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, per gli aspetti
di carattere finanziario.
9. E' autorizzata, a decorrere dall'anno 2011, la spesa di 64
milioni di euro annui, da destinare alle spese per la gestione dei
mezzi della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma,
della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota
destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF).
10. Alle finalita' indicate all'ultima voce dell'elenco 1 allegato
alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' aggiunta la seguente: "Eventi
celebrativi di carattere internazionale"
11. I crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio,
svolte dall'Ente risi per conto e nell'interesse dello Stato, di cui
l'Ente stesso e' titolare alla data di entrata in vigore del presente
decreto, insieme alle spese e agli interessi maturati a decorrere
dalla data di chiusura delle relative contabilita' sono estinti. Per
la definitiva regolazione del debito dello Stato in dipendenza delle
campagne di ammasso obbligatorio o di commercializzazione di prodotti
agricoli per gli anni 1948/49, 1954/55, 1961/62, e' autorizzata, per
l'anno 2011, la spesa di euro 33.692.020 da corrispondere alla Banca
d'Italia, in sostituzione dei titoli di credito ancora detenuti dallo
stesso Istituto e la spesa di euro 661.798 da corrispondere all'Ente
risi. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, aventi ad oggetto i suddetti crediti, sono dichiarati
estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti a
seguito della definitiva regolazione del debito secondo le modalita'
di cui sopra. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in
giudicato restano privi di effetti. All'onere derivante, solo in
termini di saldo netto da finanziare, dal presente comma si provvede
mediante corrispondente riduzione per 34.353.818 euro per l'anno 2011
dell'autorizzazione di spesa di cui all'ultimo periodo del comma 250
dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Art. 22
Conto di disponibilita'

1. L'articolo 46 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e'
sostituito dal seguente:
1. (("Art. 46. - (Programmazione finanziaria). - 1. Ai fini))
dell'efficiente gestione del debito pubblico e per le finalita' di
cui all'articolo 47, le amministrazioni statali, incluse le loro
articolazioni, e le amministrazioni pubbliche titolari di conti
accesi presso la tesoreria dello Stato, comunicano telematicamente al
Ministero dell'economia e delle finanze la stima dei flussi di cassa
giornalieri con le cadenze e le modalita' previste con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze.
2. In caso di mancata ottemperanza all'obbligo di comunicazione,
al dirigente titolare del centro di responsabilita' amministrativa,
viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per
cento della sua retribuzione di risultato.
3. Per gli enti territoriali diversi dallo Stato, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato - e la Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica con cadenza annuale, entro 90
giorni dalla chiusura di ciascun esercizio, svolgono un'attivita' di
monitoraggio degli scostamenti dei dati effettivi rispetto a quelli
comunicati dagli enti medesimi. In sede di Conferenza permanente per
il coordinamento della finanza pubblica sono adottati gli interventi
necessari al miglioramento della previsione giornaliera dei flussi
che transitano nella tesoreria statale da parte degli enti di cui al
((periodo precedente)) e eventualmente ridefinite le sanzioni in caso
di mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione previsto dal
presente articolo. Per gli enti territoriali diversi dallo Stato le
norme contenute nel presente articolo costituiscono principi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi
dell'articolo 117 della Costituzione e sono finalizzate alla tutela
dell'unita' economica della Repubblica italiana ai sensi
dell'articolo 120, comma 2, della Costituzione e si applicano alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.
4. Al fine di migliorare la prevedibilita' degli incassi che
affluiscono alla tesoreria dello Stato, tutti i versamenti e
riversamenti di tributi e contributi nella tesoreria statale
d'importo unitario superiore a 500.000 euro, anche se effettuati con
procedure diverse da quella prevista dall'((articolo 17 e seguenti))
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, devono essere eseguiti
con l'utilizzo di bonifici di importo rilevante, B.I.R, regolati
attraverso il sistema Target. Per tali fattispecie, nonche' per i
riversamenti effettuati dagli intermediari relativi alla procedura di
delega unica di cui all'((articolo 17 e seguenti)) del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e' sancito l'obbligo di immissione
nella procedura degli ordini di riversamento alla Tesoreria statale
nel giorno lavorativo precedente alla data di regolamento.
5. In caso di mancato rispetto della disposizione di cui al comma
4 e' posto a carico dei soggetti inadempienti l'obbligo del
versamento al bilancio statale degli interessi legali calcolati per
un giorno sull'importo versato.
6. Per le finalita' di cui al presente articolo, il Ministero
dell'economia e delle finanze e' altresi' autorizzato a stipulare
protocolli d'intesa con i soggetti diversi dalle amministrazioni
pubbliche che detengono conti presso la tesoreria dello Stato.".
2. Gli atti convenzionali che disciplinano modalita' e tempi di
riversamento di tributi e contributi nella tesoreria dello Stato
dovranno essere adeguati alle disposizioni di cui ai precedenti
commi. In particolare, le convenzioni regolanti le modalita' di
svolgimento del servizio di riscossione dei versamenti unitari, ai
sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, potranno prevedere, oltre all'applicazione
dell'interesse determinato nei termini di cui all'articolo 46, comma
5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ulteriori penalita' in caso
di mancato rispetto degli obblighi fissati dalle presenti
disposizioni.
3. A decorrere dal 1° agosto 2011, e' avviata una sperimentazione
della durata di diciotto mesi, finalizzata all'adozione degli
strumenti idonei per l'ottimizzazione dell'attivita' di previsione
giornaliera dei flussi finanziari che transitano presso la tesoreria
statale e di quella relativa alla gestione della liquidita', nonche'
per monitorare l'efficacia degli stessi.
4. Le sanzioni di cui al comma 2 e gli interessi di cui al comma 5
dell'articolo 46 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non sono
applicati nei primi 150 giorni del periodo di sperimentazione e sono
ridotti del 50 per cento nel rimanente periodo di sperimentazione.
Tale disposizione non si applica ai soggetti che effettuano
riversamenti nella tesoreria dello Stato con la procedura di delega
unica di cui all'((articolo 17 e seguenti)) del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, per i quali il versamento degli interessi
previsto dal citato comma 5 si applica a partire dal 1° agosto 2011.

Capo V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 23
Norme in materia tributaria

1. All'articolo 26-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e'
aggiunto il seguente comma:
"8-bis. In difetto dei requisiti indicati nel comma 4, lettera
c), i soggetti di cui all'articolo 23 applicano una ritenuta del 5
per cento sugli interessi corrisposti a soggetti non residenti a
condizione che gli interessi siano destinati a finanziare il
pagamento di interessi e altri proventi su prestiti obbligazionari
emessi dai percettori: a) negoziati in mercati regolamentati degli
Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo
sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al
decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996 e successive
modificazioni e integrazioni; b) garantiti dai soggetti di cui
all'articolo 23 che corrispondono gli interessi ovvero dalla societa'
capogruppo controllante ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile
ovvero da altra societa' controllata dalla stessa controllante.
2. Le disposizioni di cui al comma 8-bis dell'articolo 26-quater
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 si applicano agli interessi
corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
3. L'atto di garanzia e' in ogni caso soggetto ad imposta di
registro con aliquota dello 0,25 per cento.
4. Per i prestiti in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto le disposizioni di cui al comma 8-bis dell'articolo
26-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 sono applicabili anche
agli interessi gia' corrisposti a condizione che il sostituto
d'imposta provveda entro il 30 novembre 2011 al versamento della
ritenuta e dei relativi interessi legali. In quest'ultimo caso
l'imposta e' dovuta nella misura del 6 per cento ed e' anche
sostitutiva dell'imposta di registro sull'atto di garanzia.
5. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
sono apportate le seguenti modificazioni:
((a) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Nei confronti
dei soggetti di cui:
a) all'articolo 5, che esercitano attivita' di imprese
concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di
autostrade e trafori, si applica l'aliquota del 4,20 per cento;
b) all'articolo 6, si applica l'aliquota del 4,65 per cento;
c) all'articolo 7, si applica l'aliquota del 5,90 per cento")).
b) al comma 3, dopo le parole "al comma 1" sono aggiunte le
parole "e 1-bis".
6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le
disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
7. All'articolo 13 della Tariffa, ((approvata con decreto del
Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992)), sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis le parole "comprese le comunicazioni relative
ai depositi di titoli" sono soppresse;
((b) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:
"2-ter. Le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviati
dagli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 119 del decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385:
1) per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il
cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun
intermediario finanziario sia inferiore a 50.000 euro:
a) con periodicita' annuale euro 34,20
b) con periodicita' semestrale euro 17,1
c) con periodicita' trimestrale euro 8,55
d) con periodicita' mensile euro 2,85
2) dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi di
titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso
ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 50.000 euro
ed inferiore a 150.000 euro:
a) con periodicita' annuale euro 70,00
b) con periodicita' semestrale euro 35,00
c) con periodicita' trimestrale euro 17,5
d) con periodicita' mensile euro 5,83
3) dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi di
titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso
ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 150.000 euro
ed inferiore a 500.000 euro:
a) con periodicita' annuale euro 240,00
b) con periodicita' semestrale euro 120,00
c) con periodicita' trimestrale euro 60,00
d) con periodicita' mensile euro 20,00
4) dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi di
titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso
ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 500.000
euro:
a) con periodicita' annuale euro 680,00
b) con periodicita' semestrale euro 340,00
c) con periodicita' trimestrale euro 170,00
d) con periodicita' mensile euro 56,67
5) dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi di
titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso
ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 50.000 euro
ed inferiore a 150.000 euro:
a) con periodicita' annuale euro 230,00
b) con periodicita' semestrale euro 115,00
c) con periodicita' trimestrale euro 57,50
d) con periodicita' mensile euro 19,17
6) dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi di
titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso
ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 150.000 euro
ed inferiore a 500.000 euro:
a) con periodicita' annuale euro 780,00
b) con periodicita' semestrale euro 390,00
c) con periodicita' trimestrale euro 195,00
d) con periodicita' mensile euro 65,00
7) dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi di
titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso
ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 500.000
euro:
a) con periodicita' annuale euro 1.100,00
b) con periodicita' semestrale euro 550,00
c) con periodicita' trimestrale euro 275,00
d) con periodicita' mensile euro 91,67")).
8. Per minimizzare gli adempimenti in occasione di pagamenti
effettuati tramite bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare
di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta,
all'articolo 25, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le
parole: "10 per cento" sono sostituire dalle seguenti: "4 per cento".
9. Al fine di rendere piu' rigoroso il regime di riporto delle
perdite, all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. La perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse
norme valevoli per la determinazione del reddito, puo' essere
computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi
in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile
di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale
ammontare. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione
dell'utile la perdita e' riportabile per l'ammontare che eccede
l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli
esercizi precedenti. La perdita e' diminuita dei proventi esenti
dall'imposta diversi da quelli di cui all' articolo 87, per la parte
del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai
sensi dell' articolo 109, comma 5. Detta differenza potra' tuttavia
essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura
tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti
compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a
titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui
all'articolo 80.
2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla
data di costituzione possono, con le modalita' previste al comma 1,
essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi
d'imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di
ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza nel
reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si
riferiscano ad una nuova attivita' produttiva.".
((10. Per rendere piu' rigoroso il regime di deducibilita' degli
accantonamenti, all'articolo 107, comma 2, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il secondo periodo e'
aggiunto il seguente: "Per le imprese concessionarie di costruzione e
gestione di autostrade e trafori la percentuale di cui al periodo
precedente e' pari all' 1 per cento".))
11. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3 della legge 30
luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 10 si applicano dal
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
12. Al fine di riallineare i valori fiscali e civilistici relativi
all'avviamento ed alle altre attivita' immateriali,all'articolo 15
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 10
sono inseriti i seguenti:
"10-bis. Le previsioni del comma 10 sono applicabili anche ai
maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in
bilancio a seguito dell'operazione a titolo di avviamento, marchi
d'impresa e altre attivita' immateriali. Per partecipazioni di
controllo si intendono quelle incluse nel consolidamento ai sensi del
capo III del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127. Per le
imprese tenute ad applicare i principi contabili internazionali di
cui al regolamento n 1606/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 luglio 2002, per partecipazioni di controllo si
intendono quelle incluse nel consolidamento ai sensi delle relative
previsioni. L'importo assoggettato ad imposta sostitutiva non rileva
ai fini del valore fiscale della partecipazione stessa.
10-ter. Le previsioni del comma 10 sono applicabili anche ai
maggiori valori - attribuiti ad avviamenti, marchi di impresa e altre
attivita' immateriali nel bilancio consolidato - delle partecipazioni
di controllo acquisite nell'ambito di operazioni di cessione di
azienda ovvero di partecipazioni.".
13. La disposizione di cui al comma 12 si applica alle operazioni
effettuate sia nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010
sia in quelli precedenti. Nel caso di operazioni effettuate in
periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2011, il
versamento dell'imposta sostitutiva e' dovuto in un'unica soluzione
entro il 30 novembre 2011.
14. Gli effetti del riallineamento di cui al comma 12 decorrono dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012.
15. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'entrate sono
stabilite le modalita' di attuazione dei commi da12 a 14.
16. Al fine di evitare disparita' di trattamento ed in applicazione
dell'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, e dell'articolo 10, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212,
in sede di recupero, nei confronti dei soggetti di cui al decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 356, delle agevolazioni previste
dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, e dall'articolo 10-bis della legge 29
dicembre 1962, n. 1745, non sono dovute le sanzioni irrogate con
provvedimenti interessati anche da ricorso per revocazione ai sensi
dell'articolo 395 del codice di procedura civile.
17. Per rendere piu' efficienti gli istituti di definizione della
pretesa tributaria, all'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, le parole: ", e per il versamento di tali somme,
se superiori a 50.000 euro, il contribuente e' tenuto a prestare
idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria
ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi
(Confidi) iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per il periodo di rateazione
del detto importo, aumentato di un anno" sono soppresse;
b) al comma 3, le parole: "e la documentazione relativa alla
prestazione della garanzia" sono soppresse;
c) il comma 3-bis e' sostituito da seguente: "3-bis. In caso di
mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima
entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente
ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo
delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, ((n. 471,)) applicata in
misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.".
18. All'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,
le parole: "e con la prestazione della garanzia" sono soppresse e la
parola: "previsti" e' sostituita dalla seguente: "prevista".
19. All'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, secondo periodo, le parole ", previa prestazione,
se l'importo delle rate successive alla prima e' superiore a 50.000
euro, di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione
bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei
fidi (Confidi) iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385", sono soppresse;
b) al comma 3, terzo periodo, le parole: "e con la prestazione
della predetta garanzia sull'importo delle rate successive,
comprensivo degli interessi al saggio legale calcolati con
riferimento alla stessa data, e per il periodo di rateazione di detto
importo aumentato di un anno" sono soppresse;
c) il comma 3-bis e' sostituito da seguente: "3-bis. In caso di
mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima
entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente
ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo
delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, ((n. 471,)) applicata in
misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.".
20. Le disposizioni di cui ai commi da 17 a 19 non si applicano
agli atti di adesione, alle definizioni ai sensi dell'articolo 15 del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ed alle conciliazioni
giudiziali gia' perfezionate, anche con la prestazione della
garanzia, alla data di entrata in vigore del presente decreto.
21. A partire dall'anno 2011, per le autovetture e per gli
autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose e' dovuta
una addizionale erariale della tassa automobilistica, pari ad euro
dieci per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a
duecentoventicinque chilowatt, da versare alle entrate del bilancio
dello Stato. L'addizionale deve essere corrisposta con le modalita' e
i termini da stabilire con Provvedimento del Ministero dell'Economia
e delle Finanze, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, da emanarsi
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione. In caso di omesso o insufficiente versamento
dell'addizionale si applica la sanzione di cui all'articolo 13 del D.
Lgs 18 dicembre 1997, n. 471, pari al 30 per cento dell'importo non
versato.
22. A fini di chiarimento in relazione a partite IVA inattive da
tempo, all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 15-quater e' aggiunto il
seguente: "15-quinquies. L'attribuzione del numero di partita IVA e'
revocata d'ufficio qualora per tre annualita' consecutive il titolare
non abbia esercitato l'attivita' d'impresa o di arti e professioni o,
se obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale in
materia d'imposta sul valore aggiunto, non abbia adempiuto a tale
obbligo. Il provvedimento di revoca e' impugnabile davanti alle
Commissioni tributarie.".
23. I titolari di partita IVA che, sebbene obbligati, non abbiano
tempestivamente presentato la dichiarazione di cessazione di
attivita' di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono sanare la
violazione versando, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, un importo pari alla sanzione minima
indicata nell'articolo articolo 5, comma 6, primo periodo, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta ad un quarto.
La disposizione si applica sempre che la violazione non sia stata
gia' constatata con atto portato a conoscenza del contribuente.
24. Al fine di razionalizzare e potenziare l'attivita' di indagine
sull'industria finanziaria, all'articolo 32, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 5), quarto periodo, dopo le parole: "alla societa'
Poste italiane Spa, per le attivita' finanziarie e creditizie," sono
aggiunte le seguenti: "alle societa' ed enti di assicurazione per le
attivita' finanziarie";
b) al numero 7), primo periodo, dopo le parole: "alla societa'
Poste italiane Spa, per le attivita' finanziari e creditizie," sono
aggiunte le seguenti: "alle societa' ed enti di assicurazione per le
attivita' finanziarie," e dopo le parole: "nonche' alle garanzie
prestate da terzi" sono aggiunte le seguenti: "o dagli operatori
finanziari sopra indicati e le generalita' dei soggetti per i quali
gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato le suddette
operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di
natura finanziaria".
25. All'articolo 51, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al numero 5), quarto periodo, dopo le parole: "alla societa'
Poste italiane Spa, per le attivita' finanziarie e creditizie," sono
aggiunte le seguenti: "alle societa' ed enti di assicurazione per le
attivita' finanziarie";
b) al numero 7), primo periodo, dopo le parole: "alla societa'
Poste italiane Spa, per le attivita' finanziarie e creditizie," sono
aggiunte le seguenti: "alle societa' ed enti di assicurazione per le
attivita' finanziarie," e dopo le parole: "nonche' alle garanzie
prestate da terzi" sono aggiunte le seguenti: "o dagli operatori
finanziari sopra indicati e le generalita' dei soggetti per i quali
gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato le suddette
operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di
natura finanziaria".
26. All'articolo 33, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma,
1) le parole: "e presso le aziende e istituti di credito e
l'Amministrazione postale" sono sostituite dalle seguenti: "e presso
gli operatori finanziari di cui al n. 7) dell'articolo 32";
2) al secondo comma, le parole: "allo scopo di rilevare
direttamente i dati e le notizie relative ai conti la cui copia sia
stata richiesta a norma del n. 7) dello stesso articolo 32 e non
trasmessa entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale
articolo o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o
l'esattezza, allorche' l'ufficio abbia fondati sospetti che le
pongano in dubbio, dei dati e notizie contenuti nella copia di conti
trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal contribuente
con la azienda o istituto di credito o l'Amministrazione postale"
sono sostituite dalle seguenti: "allo scopo di procedere direttamente
alla acquisizione dei dati, notizie e documenti, relativi ai rapporti
ed alle operazioni oggetto delle richieste a norma del n. 7) dello
stesso art. 32, non trasmessi entro il termine previsto nell'ultimo
comma di tale articolo o allo scopo di rilevare direttamente la
completezza o l'esattezza delle risposte allorche' l'ufficio abbia
fondati sospetti che le pongano in dubbio".
b) il sesto comma e' sostituito dal seguente:
"Gli accessi presso gli operatori finanziari di cui al n. 7)
dell'articolo 32, di cui al secondo comma, devono essere eseguiti,
previa autorizzazione, per l'Agenzia delle entrate, del Direttore
centrale dell'accertamento o del Direttore regionale, ovvero, per la
Guardia di finanza, del Comandante regionale, da funzionari con
qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario e da
ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano,
e devono avvenire in orari diversi da quelli di sportello aperto al
pubblico; le ispezioni e le rilevazioni debbono essere eseguite alla
presenza del responsabile della sede o dell'ufficio presso cui
avvengono o di un suo delegato e di esse e' data immediata notizia a
cura del predetto responsabile al soggetto interessato. Coloro che
eseguono le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei dati
raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla
riservatezza dei dati acquisiti.".
27. All'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, l'ultimo comma e' sostituito dal seguente: "Per
l'esecuzione degli accessi presso le pubbliche amministrazioni e gli
enti indicati al n. 5) dell'articolo 51 e presso gli operatori
finanziari di cui al 7) dello stesso articolo 51, si applicano le
disposizioni del secondo e sesto comma dell'articolo 33 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni.".
28. Al fine di introdurre razionalizzazioni in tema di studi di
settore:
a) all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1999, n. 195, e' aggiunto il seguente comma: "1-bis A partire
dall'anno 2012 gli studi di settore devono essere pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre del periodo d'imposta nel
quale entrano in vigore. Eventuali integrazioni, indispensabili per
tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare
riguardo a determinati settori o aree territoriali, devono essere
pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo del periodo
d'imposta successivo a quello della loro entrata in vigore.";
b) al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, e' aggiunto il seguente periodo: "Si applica la
sanzione in misura massima nelle ipotesi di omessa presentazione del
modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento
sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione
del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia
delle Entrate.";
c) al secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' aggiunta la seguente
lettera: "((d-ter) )) quando viene rilevata l'omessa o infedele
indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei
dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore,
nonche' l'indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilita'
degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione si
applica a condizione che siano irrogabili le sanzioni di cui al comma
2-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471.";
d) al comma 4-bis dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n.
146, e' soppresso il seguente periodo: "In caso di rettifica, nella
motivazione dell'atto devono essere evidenziate le ragioni che
inducono l'ufficio a disattendere le risultanze degli studi di
settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di
ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente.";
e) all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:" 2-bis.1: La misura
della sanzione minima e massima di cui al comma 2 e' elevata del 50
per cento nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli
studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il
contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello
anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle
Entrate. Si applica la disposizione di cui al secondo periodo del
comma 2- bis .";
f) all'articolo 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente:" 4-ter: La misura
della sanzione minima e massima di cui al comma 4 e' elevata del 50
per cento nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli
studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il
contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello
anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle
Entrate. Si applica la disposizione di cui al secondo periodo del
comma 4-bis.";
g) all'articolo 32 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente: "2-ter: La misura
della sanzione minima e massima di cui al comma 2 e' elevata del 50
per cento nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli
studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il
contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello
anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle
entrate. Si applica la disposizione di cui al secondo periodo del
comma 2-bis.".
29. Al fine di razionalizzare i procedimenti di irrogazione delle
sanzioni:
a) all'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: "7-bis. Le sanzioni
irrogate ai sensi del comma 7, qualora rideterminate a seguito
dell'accoglimento delle deduzioni prodotte ai sensi del comma 4, sono
definibili entro il termine previsto per la proposizione del ricorso,
con il pagamento dell'importo stabilito dal comma 3.". La
disposizione di cui al periodo precedente si applica agli atti di
irrogazione delle sanzioni notificati dopo la data di entrata in
vigore del presente decreto, nonche' a quelli notificati prima della
predetta data per i quali risultano pendenti i termini per la
proposizione del ricorso;
b) nel comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, le parole: "possono essere" sono sostituite
con la seguente: "sono". La disposizione di cui al periodo precedente
si applica agli atti emessi a decorrere dal 1° ottobre 2011.
30. Ai fini di coordinamento in materia di accertamento e
riscossione, all'articolo 29, comma 1, primo periodo, del decreto
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, la parola: "luglio" e' sostituita dalla
seguente: "ottobre".
31. Per coordinare l'entita' delle sanzioni al ritardo dei
versamenti, all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, sono soppresse le seguenti
parole: "riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di
garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute
dall'amministrazione finanziaria,".
32. Al fine di razionalizzare gli adempimenti previsti per i
rimborsi spese delle procedure esecutive, all'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 6, lettera a), le parole da: "se l'agente" a: "comma
1" sono sostituite dalle seguenti. "in caso di inesigibilita'";
b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente comma : "6-bis. Il
rimborso delle spese di cui al comma 6, lettera a), maturate nel
corso di ciascun anno solare e richiesto entro il 30 marzo dell'anno
successivo, e' erogato entro il 30 giugno dello stesso anno. In caso
di mancata erogazione, l'agente della riscossione e' autorizzato a
compensare il relativo importo con le somme da riversare. Il diniego,
a titolo definitivo, del discarico della quota per il cui recupero
sono state svolte le procedure che determinano il rimborso, obbliga
l'agente della riscossione a restituire all'ente, entro il decimo
giorno successivo alla richiesta, l'importo anticipato, maggiorato
degli interessi legali. L'importo dei rimborsi spese riscossi dopo
l'erogazione o la compensazione, maggiorato degli interessi legali,
e' riversato entro il 30 novembre di ciascun anno.".
33. Ferma restando, per i rimborsi spese maturati fino al 31
dicembre 2010, la disciplina dell'articolo 17, comma 6, del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nel testo vigente fino alla data
di entrata in vigore del presente decreto, ((le disposizioni))
contenute nel comma 6-bis dello stesso articolo 17, del decreto
legislativo n. 112 del 1999, nel testo introdotto dal presente
decreto, si applicano ai rimborsi spese maturati a partire dall'anno
2011.
34. Al fine di razionalizzare i termini per la presentazione delle
comunicazioni di inesigibilita':
a) all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 12, del decreto- legge
30 dicembre 2009, n.194, convertito con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 25, le parole: «30 settembre 2008» sono sostituite
dalle seguenti: «30 settembre 2009» e le parole: «30 settembre 2011»
sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012»;
b) all'articolo 36, commi 4-quinquies e 4-sexies, del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, come modificato
dall'articolo 1, comma 13, del decreto- legge 30 dicembre 2009, n.
194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.
25, le parole: «30 settembre 2011», ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012», le parole: «30
settembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2009» e
le parole: «1° ottobre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «1°
ottobre 2012»;
c) all'articolo 19, comma 2, lettera d), del decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112, dopo la parola: "esecutiva" sono inserite le
seguenti: ", diversa dall'espropriazione mobiliare,".
35. Al fine di razionalizzare la gestione dei crediti di giustizia,
all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'alinea, sono soppresse le parole da: "conseguenti" a:
"data,";
b) nella lettera b), dopo la parola: "credito"sono inserite le
seguenti: "; a tale fine, il titolare dell'ufficio competente delega
uno o piu' dipendenti della societa' stipulante alla sottoscrizione
dei relativi ruoli".
36. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono
abrogati i commi 213, 214. ((. Al comma 215 del medesimo articolo, al
secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e nei
limiti delle risorse di cui al precedente periodo.")).
37. Al comma 1 dell'articolo 2752 del codice civile, le parole:
"per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul
reddito delle persone giuridiche, per l'imposta regionale sulle
attivita' produttive e per l'imposta locale sui redditi, diversi da
quelli indicati nel primo comma dell'articolo 2771, iscritti nei
ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario del servizio
di riscossione procede o interviene nell'esecuzione e nell'anno
precedente" sono sostituite dalle seguenti: "per le imposte e le
sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito
delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche,
imposta sul reddito delle societa', imposta regionale sulle attivita'
produttive ed imposta locale sui redditi". La disposizione si osserva
anche per i crediti sorti anteriormente all'entrata in vigore del
presente decreto.
38.L'articolo 2771 del codice civile e' abrogato.
39. Nel terzo comma dell'articolo 2776 del codice civile, dopo le
parole: "I crediti dello Stato indicati" sono inserite le seguenti:
"dal primo e". La disposizione si osserva anche per i crediti sorti
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
40.I titolari di crediti privilegiati, intervenuti nell'esecuzione
o ammessi al passivo fallimentare in data anteriore alla data di
entrata in vigore del presente decreto, possono contestare i crediti
che, per effetto delle nuove norme di cui ai precedenti commi, sono
stati anteposti ai loro crediti nel grado del privilegio, valendosi,
in sede di distribuzione della somma ricavata, del rimedio di cui
all'articolo 512 del codice di procedura civile, oppure proponendo
l'impugnazione prevista dall'articolo 98, comma 3, del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, nel termine di cui all'articolo 99 dello
stesso decreto.
41. All'articolo 7, comma 2, lettera o), del decreto-legge 13
maggio 2011, n. 70, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole: "e' aggiunto il seguente" sono
sostituite dalle seguenti: "sono aggiunti i seguenti";
b) dopo il comma 1- bis) e' aggiunto il seguente: "1-ter. Gli
operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto
dall'articolo 7, sesto comma del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 che emettono carte di credito,
di debito o prepagate, comunicano all'Agenzia delle entrate le
operazioni di cui al comma 1-bis in relazione alle quali il pagamento
dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o
prepagate emesse dagli operatori finanziari stessi, secondo modalita'
e termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate.".
42. Al fine di razionalizzare gli adempimenti in occasione del
noleggio di autoveicoli:
a) le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 9 della legge 30
dicembre 1991, n. 413, non si applicano ai soggetti che esercitano
attivita' di locazione veicoli ai sensi dell'articolo 84 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
b) l'azienda di noleggio e' tenuta ad indicare nella fattura
emessa dopo il pagamento, gli estremi identificativi del contratto di
noleggio a cui fa riferimento;
c) La fattura, emessa ai sensi dell'art. 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, deve essere
consegnata direttamente al cliente nel caso in cui l'autovettura sia
riportata direttamente ad un punto noleggio dell'azienda che sia in
grado di emettere il documento.
43. In attesa di una revisione complessiva della disciplina
dell'imprenditore agricolo in crisi e del coordinamento delle
disposizioni in materia, gli imprenditori agricoli in stato di crisi
o di insolvenza possono accedere alle procedure di cui agli articoli
182-bis e 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come
modificato da ultimo dall'articolo 32, commi 5 e 6, del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2.
44. In considerazione del permanere dello stato di crisi nell'isola
di Lampedusa, il termine del 16 dicembre 2011, previsto dall'articolo
3 della ordinanza di protezione civile n. 3947 del 16 giugno 2011,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2011,
relativo agli adempimenti ed ai versamenti dei tributi, nonche' dei
contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie
professionali, sospesi in relazione all'eccezionale afflusso di
cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa e' differito alla
data del 30 giugno 2012.
45. Il territorio del comune di Lampedusa costituisce zona franca
urbana ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Al fine di
assicurare l'effettiva compatibilita' comunitaria della presente
disposizione, la sua efficacia e' subordinata alla preventiva
autorizzazione comunitaria.
46. A decorrere dall'anno finanziario 2012, tra le finalita' alle
quali puo' essere destinata, a scelta del contribuente, una quota
pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche e' inserita, altresi', quella del finanziamento delle
attivita' di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e
paesaggistici. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le
attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono stabilite le modalita' di richiesta, le liste dei
soggetti ammessi al riparto e le modalita' di riparto delle somme.
47. In attesa della riforma fiscale, a decorrere dal periodo di
imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, con
regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e' rivista la disciplina del regime
fiscale degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali sulla
base di criteri di sostanziale semplificazione che individuino
attivita' ammortizzabili individualmente in base alla vita utile e a
quote costanti e attivita' ammortizzabili cumulativamente con
aliquota unica di ammortamento.
48. Nell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605, al primo comma, lettera b), le parole:
"esclusi gli atti degli organi giurisdizionali e quelli" sono
sostituite dalle seguenti: "nonche', per gli atti degli organi
giurisdizionali, anche relativamente ai difensori, esclusi gli atti".
49. Al primo comma dell'articolo 11 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.
131, le parole: "esclusi quelli degli organi giurisdizionali" sono
soppresse.
50. In tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa
l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa
devono essere indicati, le generalita' complete della parte, la
residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il
codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in
giudizio.
((50-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Per i compensi di cui al comma 1, le disposizioni di cui
ai commi precedenti si applicano sull'ammontare che eccede l'importo
corrispondente alla parte fissa della retribuzione".
50-ter. La disposizione di cui al comma 50-bis si applica ai
compensi corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
50-quater. Gli incrementi delle aliquote di accisa disposti
dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della determinazione del
direttore dell'Agenzia delle dogane n. 77579, in data 28 giugno 2011,
restano confermati a decorrere dal 1° gennaio 2012. Continua ad
applicarsi l'articolo 1, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 31
marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
maggio 2011, n. 75)).
Art. 24
Norme in materia di gioco

1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procede alla liquidazione dell'imposta unica dovuta di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, ed al controllo della tempestivita' e della rispondenza rispetto ai versamenti effettuati dai concessionari abilitati alla raccolta dei giochi sulla base delle informazioni residenti nella banca dati del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66.
2. Nel caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i versamenti dovuti, l'esito del controllo automatizzato e' comunicato al concessionario per evitare la reiterazione di errori. Il concessionario puo' fornire i chiarimenti necessari all'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente nei suoi confronti, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
3. Se vi e' pericolo per la riscossione, l'Ufficio provvede, anche prima della liquidazione prevista dal comma 1, al controllo della tempestiva effettuazione dei versamenti dell'imposta unica di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1998.
4. Le somme che, a seguito dei controlli automatizzati effettuati ai sensi del comma 1 risultano dovute a titolo d'imposta unica, nonche' di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli resi esecutivi a titolo definitivo.
5. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o in parte, se il concessionario provvede a pagare le somme dovute, con le modalita' indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente le modalita' di versamento mediante delega, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 2 ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso concessionario. In questi casi, l'ammontare delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1998 n. 504, e' ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.
6. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 4 sono notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello per il quale e' dovuta l'imposta unica. Fermo quanto previsto dall'articolo 28 del decreto legge 29 novembre 2008,n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, qualora il concessionario non provveda a pagare, entro i termini di scadenza, le cartelle di pagamento previste dal presente comma, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procede alla riscossione delle somme dovute anche tramite escussione delle garanzie presentate dal concessionario ai sensi della convenzione di concessione. In tale caso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato comunica ad Equitalia l'importo del credito per imposta,sanzioni ed interessi che e' stato estinto tramite l'escussione delle garanzie ed Equitalia procede alla riscossione coattiva dell'eventuale credito residuo secondo le disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. Resta fermo l'obbligo, in capo ai concessionari, di ricostruire le garanzie previste nella relativa concessione di gioco, pena la revoca della concessione.
7. Le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, si applicano alle somme dovute a norma del presente articolo. Le garanzie previste dal predetto articolo 3-bis del decreto legislativo n. 462 del 1997 non sono dovute nel caso in cui l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato verifichi che la fideiussione gia' presentata dal soggettopassivo di imposta, a garanzia degli adempimenti dell'imposta unica,sia di importo superiore rispetto alla somma da rateizzare.
8. L'Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,anche sulla base dei fatti, atti e delle violazioni constatate dalla Guardia di finanza o rilevate da altri organi di Polizia, procede
alla rettifica e all'accertamento delle basi imponibili e delle imposte rilevanti ai fini dei singoli giochi, anche utilizzando metodologie induttive di accertamento per presunzioni semplici.
9. Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti in materia di giochi pubblici con vincita in denaro devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello per il quale e' dovuta l'imposta. Per le violazioni tributarie e per quelle amministrative si applicano i termini prescrizionali e decadenziali previsti, rispettivamente, dall'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dall'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
10. Nel caso di scommesse comunque non affluite al totalizzatorenazionale, ovvero nel caso di sottrazione di base imponibile all'imposta unica sui concorsi pronostici o sulle scommesse, l'Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determina l'imposta dovuta anche utilizzando elementi documentali comunque reperiti, anche se forniti dal contribuente, da cui emerge l'ammontare delle giocate effettuate. In mancanza di tali elementi ovvero quando il contribuente si oppone all'accesso o non da seguito agli inviti e ai questionari disposti dagli uffici, l'Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determina induttivamente la base imponibile utilizzando la raccolta media della provincia, ove e' ubicato il punto di gioco, dei periodi oggetto di accertamento, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale. Ai fini della determinazione dell'imposta unica l'ufficio applica, nei casi di cui al presente comma, l'aliquota massima prevista per ciascuna tipologia di scommessa dall'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.
11. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica in materia di giochi pubblici con vincita in denaro puo' formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio
recapito, anche telefonico. In tal caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al primo periodo non si applica nei casi di determinazione forfetaria del prelievo erariale unico di cui all'articolo 39-quater, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
12. Le imposte corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con o senza vincita in denaro, ma non ancora definitivi, nonche' i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per la meta' degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati.
13. Gli Uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'ambito delle attivita' amministrative loro demandate in materia di giochi pubblici con o senza vincita in denaro, rilevano le eventuali violazioni, occultamenti di base imponibile od omessi versamenti d'imposta e provvedono all'accertamento e alla liquidazione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza degli obblighi previsti dalla legge e dalle convenzioni di concessione, nonche' degli altri obblighi stabiliti dalle norme legislative ed amministrative in materia di giochi pubblici, con o senza vincita in denaro.
14. Al fine di garantire il miglior raggiungimento degli obiettivi di economicita' ed efficienza, per le attivita' di competenza degli uffici periferici, la competenza e' dell'ufficio nella cui circoscrizione e' il domicilio fiscale del soggetto alla data in cui e' stata commessa la violazione o e' stato compiuto l'atto illegittimo. Con provvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli si Stato, da pubblicarsi sul proprio sito internet, sono previsti i casi in cui la competenza per determinate attivita' e' attribuita agli uffici centrali.
15. Nei limiti del servizio cui sono destinati e nell'esercizio dei poteri ad essi conferiti dalla leggi in materia fiscale e amministrativa, gli appartenenti all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato assumono la qualita' di agenti di polizia tributaria.
16. Gli Uffici dei monopoli di Stato adempiono ai compiti derivanti dai commi da 13 a 15 con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.
17. L'importo forfetario di cui al secondo periodo dell'articolo 39-quater, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come definito dai decreti direttoriali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, e' aumentato del cento per cento.
18. All'articolo 39-quinquies, comma 2, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, le parole: "dal 120 al 240 per cento dell'ammontare del prelievo erariale unico dovuto, con un minimo di euro 1.000." sono sostituite dalle seguenti: "dal 240 al 480 per cento dell'ammontare del prelievo erariale unico dovuto, con un minimo di euro 5.000.".
19. I periodi secondo, terzo e quarto dell'articolo 1, comma 70, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nonche' i commi 8 e 8-bis e il primo periodo del comma 9-ter dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono abrogati.
20. E' vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto.
21. Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinque mila a euro venti mila.
Indipendentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria e anche nel caso di pagamento in misura ridotta della stessa, la violazione prevista dal presente comma e' punita con la chiusura dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco da dieci fino a trenta giorni; ai fini di cui al presente comma, il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco, all'interno dei predetti esercizi, identifica i giocatori mediante richiesta di esibizione di un idoneo documento di riconoscimento. Le sanzioni amministrative previste nei periodi precedenti sono applicate dall'ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente in relazione al luogo e in ragione dell'accertamento eseguito. Per le cause di opposizione ai provvedimenti emessi dall'ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso i provvedimenti stessi. Per i soggetti che nel corso di un triennio commettono tre violazioni, anche non continuative, del presente comma e' disposta la revoca di qualunque autorizzazione o concessione amministrativa; a tal fine, l'ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha accertato la violazione effettua apposita comunicazione alle competenti autorita' che hanno rilasciato le autorizzazioni o concessioni ai fini dell'applicazione della predetta sanzione accessoria.
22. Nell'ipotesi in cui la violazione del divieto previsto dal comma 20 riguardi l'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, il trasgressore e' altresi' sospeso, per un periodo da uno a tre mesi, dall'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Conseguentemente, ai sensi del comma 533-ter dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 i concessionari per la gestione della rete telematica non possono intrattenere, neanche indirettamente, rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attivita' di gioco con il trasgressore. Nel caso di rapporti contrattuali in corso,l'esecuzione della relativa prestazione e' sospesa per il corrispondente periodo di sospensione dall'elenco. Nell'ipotesi in cui titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco sia una societa', associazione o, comunque, un ente collettivo, le diposizioni previste dal presente comma e dal comma 21 si applicano alla societa', associazione o all'ente e il rappresentante legale della societa', associazione o ente collettivo e' obbligato in solido al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.
23. Ai fini del miglior conseguimento degli obiettivi di tutela delgiocatore e di contrasto ai fenomeni di ludopatia connessi alle attivita' di gioco, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'ambito degli ordinari stanziamenti del proprio bilancio, avvia, in via sperimentale, anche avvalendosi delle strutture operative del partner tecnologico, procedure di analisi e verifica dei comportamenti di gioco volti ad introdurre misure di prevenzione dei fenomeni ludopatici.
24. Nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis.
Per le societa' di capitali di cui al comma 3, lettera b), concessionarie nel settore dei giochi pubblici, la documentazione prevista dal presente regolamento deve riferirsi, oltre ai soggetti indicati nello stesso comma 3, lett. b), anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 2 per cento, nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre societa' di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della societa' socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale societa', nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.".
25. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dall'articolo 10 del decreto del Presidentedella Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, non puo' partecipare a gare o a procedure ad evidenza pubblica ne' ottenere il rilascio o rinnovo di concessioni in materia di giochi pubblici il soggetto il cui titolare o il rappresentante legale o negoziale ovvero il direttore generale o il soggetto responsabile di sede secondaria o di stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputato o indagato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 416, 416-bis, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale ovvero, se commesso all'estero, per un delitto di criminalita' organizzata o di riciclaggio di denaro proveniente da attivita' illecite. Il medesimo
divieto si applica anche al soggetto partecipato, anche indirettamente, in misura superiore al 2 per cento del capitale o patrimonio da persone fisiche che risultino condannate, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputate o indagate, per uno dei predetti delitti.
26. Agli effetti di quanto previsto nei commi 24 e 25, i soggetti, costituiti in forma di societa' di capitali o di societa' estere assimilabili alle societa' di capitali, che partecipano a gare o a procedure ad evidenza pubblica nel settore dei giochi pubblici, anche on line, dichiarano il nominativo e gli estremi identificativi dei soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento.
La dichiarazione comprende tutte le persone giuridiche o fisiche della catena societaria che detengano, anche indirettamente, una partecipazione superiore a tale soglia. In caso di dichiarazione mendace e' disposta l'esclusione dalla gara in qualsiasi momento della procedura e, qualora la dichiarazione mendace sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, e' disposta la revoca della concessione. La revoca e' comunque disposta qualora nel corso della concessione vengono meno i requisiti previsti dal presente comma e dai commi 24 e 25. Per le concessioni in corso la dichiarazione di cui al presente comma e' richiesta in sede di rinnovo.
27. Le disposizioni di cui ai commi da 24 a 26 trovano applicazione per le gare indette successivamente all'entrata in vigore del presente decreto legge.
28. Fermo restando quanto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, non possono essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico, persone fisiche nei cui confronti sussistono le situazioni ostative previste dall'articolo 10 della
legge 31 maggio 1965, n. 575. E' altresi' preclusa la titolarita' o la conduzione di esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico, per lo svolgimento del quale e' richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a societa' o imprese nei cui confronti e' riscontrata la sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
29. In coerenza con i principi recati dall'articolo 24, commi da 11 a 26, della legge 7 luglio 2009, n. 88, ed al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione, l'elusione fiscale e il riciclaggio nel settore del gioco, nonche' di assicurare l'ordine pubblico e la tutela del giocatore, le societa' emittenti carte di credito, gli operatori bancari, finanziari e postali sono tenuti a segnalare in via telematica all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato gli elementi identificativi di coloro che dispongono trasferimenti di denaro a favore di soggetti, indicati in apposito elenco predisposto dalla stessa Amministrazione autonoma, che offrono nel territorio dello Stato, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dalla predetta Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
30. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 29 comporta l'irrogazione, alle societa' emittenti carte di credito, agli operatori bancari, finanziari e postali, di sanzioni amministrative pecuniarie da trecentomila ad un milione e trecentomila euro per ciascuna violazione accertata. La competenza all'applicazione della sanzione prevista nel presente comma e' dell'ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in relazione al domicilio fiscale del trasgressore.
31. Con uno o piu' provvedimenti interdirigenziali del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalita' attuative delle disposizioni di cui ai commi 29 e 30 e la relativa decorrenza.
32. Un importo pari al 3 per cento delle spese annue per la pubblicita' dei prodotti di gioco, previste a carico dei concessionari relativamente al gioco del lotto, alle lotterie istantanee ed ai giochi numerici a totalizzatore, e' destinato al finanziamento della carta acquisti, di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, finalizzata
all'acquisto di beni e servizi a favore dei cittadini residenti che versano in condizione di maggior disagio economico. A tal fine, detto importo e' versato, a cura dei concessionari, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini dell'erogazione per il finanziamento della carta acquisti. E' corrispondentemente ridotto l'ammontare che i concessionari devono destinare annualmente alla pubblicita' dei prodotti.
33. E' istituito il gioco del Bingo a distanza, con un aliquota di imposta stabilita in misura pari al 10% delle somme giocate. Ai sensi del comma 12, dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono definiti gli importi del diritto di partecipazione, del compenso del concessionario, le modalita' di versamento dell'imposta, nonche' l'individuazione della data da cui decorre l'applicazione delle nuove disposizioni.
34. Con provvedimento adottato ai sensi del comma 12 dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono disciplinati i tornei non a distanza di poker sportivo. Con il medesimo provvedimento sono altresi' determinati l'importo massimo della quota di partecipazione al torneo e l'ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la predetta quota. L'aliquota d'imposta unica dovuta dal concessionario per l'esercizio del gioco e' stabilita in misura pari al 3 per cento della raccolta. Nel rispetto dei principi comunitari,
con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono ((aggiudicate)), tramite gara da bandire entro il 30 novembre 2011, concessioni novennali per l'esercizio del gioco del poker sportivo di cui al primo periodo, in numero non superiore a 1.000, previa effettuazione di una o piu' procedure aperte a soggetti titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta, anche su rete fisica, di uno o piu' giochi di cui al comma 11 dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, nonche' ai soggetti che rispettino i requisiti e le condizioni di cui al comma 15 dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88. I punti di esercizio sono aggiudicati, fino a loro esaurimento, ai soggetti che abbiano presentato le offerte risultanti economicamente piu' elevate, rispetto ad una base pari ad euro 100.000 ed operano a seguito dell'avvenuto rilascio della licenza prevista dall'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, ((n. 773)).
35. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in materia di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali, entro il 30 settembre 2011 il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia le procedure occorrenti per un nuovo affidamento in concessione della rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall' articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, prevedendo:
a) l'affidamento della concessione ad operatori di gioco, nazionali e comunitari, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica, mediante una selezione aperta basata sull'accertamento dei requisiti definiti dall'Amministrazione concedente in coerenza con i requisiti richiesti dall'articolo 1, comma 78, della legge 13
dicembre 2010, n. 220, nonche' quelli gia' richiesti e posseduti dagli attuali concessionari. I soggetti aggiudicatari, sono autorizzati all'installazione dei videoterminali da un minimo del 7 per cento, fino a un massimo del 14 per cento del numero di nulla osta, dichiarati in sede di gara, effettivamente acquisiti ed attivati entro sei mesi dalla data della stipula per apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e a fronte del versamento di euro 15.000 per ciascun terminale; nel caso in cui risultino aggiudicatari soggetti gia' concessionari gli stessi mantengono le autorizzazioni alla istallazione di videoterminali gia' acquisite, senza soluzioni di continuita'. Resta ferma la facolta' dell'Amministrazione concedente di incrementare il numero di VLT gia' autorizzato nei limiti e con le modalita' di cui ai precedenti periodo, a partire dal 1° gennaio 2014;
b) la durata delle autorizzazioni all'installazione dei videoterminali, fino al termine delle concessioni di cui alla lettera a) del presente comma. La perdita di possesso dei nulla osta di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non determina la decadenza dalle suddette autorizzazioni acquisite.
36. Il rilascio delle concessioni di cui al comma 35 e' subordinato al versamento di un corrispettivo una tantum di 100 euro per ogni singolo apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), per il quale si chiede il rilascio o il mantenimento dei relativi nulla osta. Nel caso in cui la proprieta' dell'apparecchio e' di soggetto diverso dal richiedente la concessione, quest'ultimo ha diritto di rivalsa nei suoi confronti.
37. In linea con l'obiettivo della sostanziale integrazione fra giochi su base ippica e sportiva gia' determinato dall'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nonche' della piu' intensa capillarita' della rete distributiva di tali giochi senza forme di intermediazione, l'Amministrazione autonoma dei monopoli diStato, entro il 30 ottobre 2011, attua una o piu' procedure selettive aventi ad oggetto la concessione novennale di diritti di esercizio e
raccolta in rete fisica dei giochi su base ippica e sportiva presso punti di vendita, fino al numero massimo complessivo di 7.000, aventi come attivita' principale o accessoria la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici.
38. Le procedure di cui al comma 37 sono indette, nel rispetto dei principi e delle regole comunitarie, sulla base dei seguenti criteri:
a) aggiudicazione di 5.000 diritti di esercizio e raccolta in rete fisica dei giochi su base ippica e sportiva, in misura non superiore al 25 per cento per ciascun concessionario, la cui base d'asta non puo' essere inferiore ad euro 25.000 per ciascun punto di vendita avente come attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, a soggetti italiani o di altri Stati dello Spazio economico europeo che, all'entrata in vigore della presente disposizione, sono in possesso dei requisiti di affidabilita' gia' richiesti ai soggetti che hanno conseguito concessioni per l'esercizio e la raccolta di giochi di cui all'articolo 1, comma 287, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 38, comma 4, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Nel caso le concessioni siano aggiudicate, al fine del completamento dell'offerta di giochi pubblici, a soggetti gia' titolari per concessione precedentemente acquisita mediante diritti di esercizio e raccolta in rete fisica di scommesse su base ippica ovvero su base sportiva, l'importo da corrispondere e' ridotto del 7 per cento per ogni anno intero mancante alla fine della concessione rispetto a quanto indicato nell'offerta e, all'atto di sottoscrizione della convenzione accessiva alla concessione, sono revocate le concessioni precedentemente detenute dai medesimi soggetti;
b) aggiudicazione di 2.000 diritti di esercizio e raccolta in rete fisica di scommesse su base sportiva ed ippica presso punti di vendita aventi quale attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, secondo il criterio delle offerte
economicamente piu' elevate rispetto ad una base d'asta non inferiore ad euro 40.000 per ciascun punto di vendita, riservata ad operatori italiani o di altri Stati dello Spazio economico europeo che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono in possesso dei requisiti di affidabilita' gia' richiesti ai soggetti che hanno conseguito concessioni per l'esercizio e la raccolta di giochi di cui all'articolo 1, comma 287, lettera a), della legge 30dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 38,comma 4, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
39. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma ((dei monopoli)) di Stato stabilisce con propri provvedimenti, le innovazioni da apportare al Gioco del Lotto aventi ad oggetto, in particolare:
a) la rimodulazione delle sorti del Lotto e dei premi delle relative combinazioni;
b) la rimodulazione o la sostituzione dei giochi opzionali e complementari al Lotto, anche introdotti dal decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazione, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;
c) l'introduzione di ulteriori forme di gioco anche prevedendo modalita' di fruizione distinte da quelle attuali, al fine di ampliare l'offerta di giochi numerici a quota fissa.
40. Nell'ambito dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma ((dei monopoli)) di Stato disciplina, con propri provvedimenti, le seguenti innovazioni:
a) un nuovo concorso numerico da svolgersi, tramite il relativo concessionario, in ambito europeo, con giocata minima fissata a 2 euro, con destinazione del 50 per cento della raccolta a montepremi, e con destinazione del 38 per cento della raccolta nazionale ad imposta;
b) modifiche al gioco Vinci per la vita-Win for life, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, mantenendo un montepremi pari al 65 per cento della raccolta e un imposta pari al 23 per cento della raccolta;
c) introduzione, in via definitiva, per un numero massimo di 12, del concorso speciale del gioco Enalotto, denominato "si vince tutto superenalotto".
41. Il comma 533-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' sostituito dal seguente:
"533-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 533, obbligatoria anche per i soggetti gia' titolari, alla data di entrata in vigore del medesimo comma, dei diritti e dei rapporti in esso previsti, e' disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato previa verifica del possesso, da parte dei richiedenti, della licenza di cui all'articolo 86 o 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e della certificazione antimafia prevista dalla disciplina vigente, nonche' dell'avvenuto versamento, da parte dei medesimi, della somma di euro 150. Gli iscritti nell'elenco rinnovano annualmente tale versamento.
Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabiliti gli ulteriori requisiti, nonche' tutte le ulteriori disposizioni applicative, eventualmente anche di natura transitoria, relative alla tenuta dell'elenco, all'iscrizione ovvero alla cancellazione dallo stesso, nonche' ai tempi e alle modalita' di effettuazione del predetto versamento, da eseguirsi, in sede di prima applicazione,entro e non oltre il 31 ottobre 2011; restano ferme le domande ed iversamenti gia' eseguiti alla data del 30 giugno 2011.".
42. Con regolamento emanato entro il 31 dicembre 2011, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono dettate disposizioni concernenti le modalita' per l'istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio, nonche' per il rilascio ed il rinnovo del patentino, secondo i seguenti principi:
a) ottimizzazione e razionalizzazione della rete di vendita, anche attraverso l'individuazione di criteri volti a disciplinare l'ubicazione dei punti vendita, al fine di contemperare, nel rispetto della tutela della concorrenza, l'esigenza di garantire all'utenza una rete di vendita capillarmente dislocata sul territorio, con l'interesse pubblico primario della tutela della salute consistente nel prevenire e controllare ogni ipotesi di offerta di tabacco al pubblico non giustificata dall'effettiva domanda di tabacchi;
b) istituzione di rivendite ordinarie solo in presenza di determinati requisiti di distanza e produttivita' minima;
c) introduzione di un meccanismo di aggiornamento dei parametri di produttivita' minima rapportato alle variazioni annuali del prezzo medio al consumo dei tabacchi lavorati intervenute dall'anno 2001;
d) trasferimenti di rivendite ordinarie solo in presenza dei medesimi requisiti di distanza e, ove applicabili, anche di produttivita' minima;
e) istituzione di rivendite speciali solo ove si riscontri un'oggettiva ed effettiva esigenza di servizio, da valutarsi in ragione dell'effettiva ubicazione degli altri punti vendita gia' esistenti nella medesima zona di riferimento, nonche' in virtu' di parametri certi, predeterminati ed uniformemente applicabili sul territorio nazionale, volti ad individuare e qualificare la potenzialita' della domanda di tabacchi riferibile al luogo proposto;
f) rilascio e rinnovi di patentini da valutarsi in relazione alla natura complementare e non sovrapponibile degli stessi rispetto alle rivendite di generi di monopolio, anche attraverso l'individuazione e l'applicazione, rispettivamente, del criterio della distanza nell'ipotesi di rilascio, e del criterio della produttivita' minima per il rinnovo.

Art. 25
Misure in materia di razionalizzazione dello spettro radioelettrico

1. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8:
1) al terzo periodo dopo la parola: "entro" sono inserite le
seguenti: "e non oltre";
2) dopo il terzo periodo, sono inseriti i seguenti: "Alla
scadenza del predetto termine, in caso di mancata liberazione delle
suddette frequenze, l'Amministrazione competente procede senza
ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti
avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni
ai sensi dell'articolo 98 del codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
In caso di indisponibilita' delle frequenze della banda 790 - 862
MHz, dalla scadenza del predetto termine e fino all'effettiva
liberazione delle frequenze, gli assegnatari dei relativi diritti
d'uso in esito alle procedure di cui al primo periodo del presente
comma hanno diritto a percepire un importo pari agli interessi legali
sulle somme versate a decorrere dal 1° gennaio 2013. Il Ministero
dell'economia e delle finanze si rivale di tale importo sui soggetti
che non hanno proceduto tempestivamente alla liberazione delle
frequenze stesse.";
b) al comma 9:
1) al primo periodo, dopo le parole: "per l'attribuzione" sono
inserite le seguenti: ", entro il 31 dicembre 2011, in favore degli
operatori abilitati alla diffusione di servizi di media audiovisivi
in ambito locale,";
2) al medesimo periodo, le parole: "finalizzate a promuovere un
uso piu' efficiente dello spettro attualmente destinato alla
diffusione di servizi di media audiovisivi in ambito locale." sono
sostituite dalle seguenti: "finalizzate al volontario rilascio di
porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di
cui al comma 8";
3) il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
"Successivamente alla data del 31 dicembre 2011 le risorse di cui al
primo periodo che residuino successivamente all'erogazione delle
misure economiche di natura compensativa di cui al medesimo periodo
possono essere utilizzate, per le stesse finalita', per l'erogazione
di indennizzi eventualmente dovuti.";
c) al comma 13, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Una
quota, non superiore al 50 per cento, delle eventuali maggiori
entrate accertate rispetto alla stima di cui al presente comma sono
riassegnate nello stesso anno al Ministero dello sviluppo economico
per misure di sostegno al settore, da definire con apposito decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze; una quota del 10 per cento delle
predette maggiori entrate puo' essere anche utilizzata per le
finalita' di cui al comma 9. In tal caso non si applica il limite di
240 milioni di euro ivi previsto.";
d) dopo il comma 13, sono inseriti i seguenti: "13-bis. I giudizi
riguardanti l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze, la gara
e le altre procedure di cui ai commi da 8 al 13, incluse le procedure
di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75,
rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e
sono devoluti alla competenza funzionale del TAR del Lazio. In
ragione del preminente interesse nazionale alla sollecita liberazione
e assegnazione delle frequenze, l'annullamento di atti e
provvedimenti adottati nell'ambito delle procedure di cui ai commi da
8 a 13 non comporta la reintegrazione in forma specifica e
l'eventuale risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo
per equivalente. La tutela cautelare e' limitata al pagamento di una
provvisionale.
13-ter. Nelle more della realizzazione dei proventi derivanti
dall'attuazione dei commi da 8 a 12, nel caso in cui in via
prudenziale siano disposti accantonamenti di cui al comma 13, al fine
di garantire ai Ministeri la necessaria flessibilita' gestionale, per
effettive, motivate e documentate esigenze possono essere disposte,
nell'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle
pubbliche amministrazioni, variazioni compensative tra i medesimi
accantonamenti. Tali variazioni possono essere disposte anche tra
programmi appartenenti a missioni diverse. Resta preclusa la
possibilita' di disporre maggiori accantonamenti su spese di conto
capitale per disaccantonare spese correnti.".
2. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75,
l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: "L'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni dispone le modalita' e le condizioni
economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti d'uso hanno
l'obbligo di cedere una quota della capacita' trasmissiva ad essi
assegnata, comunque non inferiore a due programmi, a favore dei
soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data del 1°
gennaio 2011 che non richiedano di essere inseriti nelle graduatorie
di cui al presente comma, a condizione che procedano al volontario
rilascio delle frequenze utilizzate e rinuncino alla qualifica di
operatori di rete, o che sulla base delle medesime graduatorie non
risultino destinatari di diritti d'uso. "

Art. 26
Contrattazione aziendale

1. Per l'anno 2012 le somme erogate ai lavoratori dipendenti del
settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi o
contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da
associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi di
produttivita', qualita', redditivita', innovazione, efficienza
organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento
economico o agli utili della impresa, o a ogni altro elemento
rilevante ai fini del miglioramento della competitivita' aziendale,
compresi i contratti aziendali sottoscritti ai sensi dell'accordo
interconfederale del 28 giugno 2011 tra Confindustria, Cgil, Cisl,
Uil e Ugl, sono assoggettate ad una tassazione agevolata del reddito
dei lavoratori e beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti dal
lavoratore e dal datore di lavoro. Il Governo, sentite le parti
sociali, provvede entro il 31 dicembre 2011 alla determinazione del
sostegno fiscale e contributivo previsto nel presente comma nei
limiti delle risorse stanziate con la legge di stabilita' ovvero
previste a tali fini dalla vigente legislazione.

Art. 27
Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e
lavoratori in mobilita'

1. Per favorire la costituzione di nuove imprese da parte di
giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, per
favorire la costituzione di nuove imprese, gli attuali regimi
forfettari sono riformati e concentrati in funzione di questi
obiettivi. Conseguentemente, a partire dal 1° gennaio 2012, il regime
di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, si applica, per il periodo d'imposta in cui l'attivita'
e' iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone
fisiche: a) che intraprendono un'attivita' d'impresa, arte o
professione; b) che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre
2007. L'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle
addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell'articolo
1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e' ridotta al 5 per cento.
((Il regime di cui ai periodi precedenti e' applicabile anche oltre
il quarto periodo di imposta successivo a quello di inizio
dell'attivita' ma non oltre il periodo di imposta di compimento del
trentacinquesimo anno di eta')).
2. Il beneficio di cui al comma 1 e' riconosciuto a condizione che:
a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti
l'inizio dell'attivita' di cui al comma 1, attivita' artistica,
professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
b) l'attivita' da esercitare non costituisca, in nessun modo,
mera prosecuzione di altra attivita' precedentemente svolta sotto
forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui
l'attivita' precedentemente svolta consista nel periodo di pratica
obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
c) qualora venga proseguita un'attivita' d'impresa svolta in
precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi,
realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento
del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.
3. Coloro che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1,
pur avendo le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99 dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non possono beneficiare del
regime semplificato per i contribuenti minimi ovvero ne fuoriescono,
fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se
prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei
corrispettivi, sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di
tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte
dirette e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' dalle
liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998,
n. 100. I soggetti di cui al periodo precedente sono altresi' esenti
dall'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
4. Il regime di cui al comma 3 cessa di avere applicazione
dall'anno successivo a quello in cui viene meno una della condizioni
di cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate
al comma 99 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. I soggetti di cui al comma 3 possono optare per l'applicazione
del regime contabile ordinario. L'opzione, valida per almeno un
triennio, e' comunicata con la prima dichiarazione annuale da
presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo
minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per
ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta
applicazione della scelta operata.
6. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei
commi precedenti.
7. Il primo e il secondo periodo del comma 117 dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono soppressi. Al terzo
periodo le parole: "Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del
periodo precedente," sono soppresse.

Art. 28
Razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del decreto
legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, il fondo per la
razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti e'
altresi' destinato, in misura non eccedente il venticinque per cento
dell'ammontare complessivo del fondo annualmente consolidato,
all'erogazione di contributi sia per la chiusura di impianti di
soggetti titolari di non piu' di dieci impianti, comunque non
integrati verticalmente nel settore della raffinazione, sia per i
costi ambientali di ripristino dei luoghi a seguito di chiusura di
impianti di distribuzione. Tali specifiche destinazioni sono ammesse
per un periodo non eccedente i due esercizi annuali successivi alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, e' determinata l'entita' sia dei
contributi di cui al comma 1, sia della contribuzione al fondo di cui
allo stesso comma 1, ove necessaria ai fini del presente decreto, per
un periodo non superiore a due anni, articolandola in una componente
fissa per ciascun tipo di impianto e in una variabile in funzione dei
litri erogati, in misura complessivamente non superiore a quella
prevista dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle attivita'
produttive in data 7 agosto 2003.
3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
emanano indirizzi ai comuni per la chiusura effettiva degli impianti
dichiarati incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle
attivita' produttive in data 31 ottobre 2001, nonche' ai sensi dei
criteri di incompatibilita' successivamente individuati dalle
normative regionali di settore.
4. Comunque, i Comuni che non abbiano gia' provveduto
all'individuazione ed alla chiusura degli impianti incompatibili ai
sensi del decreto del Ministro delle attivita' produttive in data 31
ottobre 2001 o ai sensi dei criteri di incompatibilita'
successivamente individuati dalle normative regionali di settore,
provvedono in tal senso entro 120 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, dandone
comunicazione alla regione ed al Ministero dello sviluppo economico.
Fino alla effettiva chiusura, per tali impianti e' prevista la
contribuzione al fondo per la razionalizzazione della rete di
distribuzione dei carburanti in misura determinata col decreto di cui
al comma 2.
5. Al fine di incrementare l'efficienza del mercato, la qualita'
dei servizi, il corretto ed uniforme funzionamento della rete
distributiva, gli impianti di distribuzione dei carburanti devono
essere dotati di apparecchiature per la modalita' di rifornimento
senza servizio con pagamento anticipato.
6. Per gli impianti gia' esistenti, l'adeguamento alle disposizioni
di cui al comma 5 ha luogo entro un anno a decorrere dall'entrata in
vigore del presente decreto. In caso di mancato adeguamento entro i
termini fissati si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da
determinare in rapporto all' erogato dell'anno precedente, da un
minimo di mille euro a un massimo di cinquemila euro per ogni mese di
ritardo nell'adeguamento.
7. Non possono essere posti specifici vincoli all'utilizzo di
apparecchiature per la modalita' di rifornimento senza servizio con
pagamento anticipato, durante le ore in cui e' contestualmente
assicurata la possibilita' di rifornimento assistito dal personale, a
condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza
del titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata
dall'ufficio tecnico di finanza o di suoi dipendenti.
8. Al fine di incrementare la concorrenzialita', l'efficienza del
mercato e la qualita' dei servizi nel settore degli impianti di
distribuzione dei carburanti, e' sempre consentito in tali impianti,
fatti salvi i vincoli connessi a procedure competitive nelle aree
autostradali in concessione:
a) l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e
bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25
agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di
cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di
onorabilita' e professionali di cui all'articolo 71 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
b) l'esercizio dell'attivita' di un punto di vendita non
esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della
superficie dell'impianto;
c) l'esercizio della vendita di pastigliaggi.
9. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 del decreto
legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sono soppresse le seguenti
parole: «con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati
1500».
10. Le attivita' di cui al comma 8, lettere a), b) e c), di nuova
realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono
esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio
dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'ufficio
tecnico di finanza salvo rinuncia del titolare della licenza
dell'esercizio medesimo. Possono essere gestite anche da altri
soggetti, nel caso tali attivita' si svolgano in locali diversi da
quelli affidati al titolare della licenza di esercizio. In ogni caso
sono fatti salvi i vincoli connessi a procedure competitive nelle
aree autostradali in concessione.
11. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, adeguano la
propria normativa alle disposizioni dettate dai commi 8, 9 e 10.
12. Fermo restando quanto disposto con il decreto legislativo 11
febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, in alternativa al
solo contratto di fornitura ovvero somministrazione possono essere
introdotte differenti tipologie contrattuali per l'approvvigionamento
degli impianti di distribuzione carburanti, a condizione che tali
differenti tipologie contrattuali siano state precedentemente
tipizzate attraverso la stipula di accordi conclusi con le modalita'
di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57.
13. Le tipizzazioni contrattuali di cui al comma 12 possono essere
adottate successivamente al loro deposito presso il Ministero dello
sviluppo economico, che ne deve curare la pubblicizzazione.
14. I modelli contrattuali di cui ai commi 12 e 13 debbono
assicurare al gestore condizioni contrattuali eque e non
discriminatorie per competere nel mercato di riferimento.

Art. 29
Liberalizzazione del collocamento ((, dei servizi e delle attivita'
economiche))

1. L'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
e' sostituito dal seguente:
"Art. 6 (Regimi particolari di autorizzazione) - 1. Sono
autorizzati allo svolgimento delle attivita' di intermediazione:
a) gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali
e paritari,a condizione che rendano pubblici e gratuitamente
accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri
studenti all'ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi
successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;
b) le universita', pubbliche e private, e i consorzi
universitari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente
accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri
studenti dalla data di immatricolazione e fino ad almeno dodici mesi
successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;
c) i comuni, singoli o associati nelle forme delle unioni di
comuni e delle comunita' montane, e le camere di commercio;
d) le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale anche per
il tramite delle associazioni territoriali e delle societa' di
servizi controllate;
e) i patronati, gli enti bilaterali e le associazioni senza
fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro,
l'assistenza e la promozione delle attivita' imprenditoriali, la
progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza,
la tutela della disabilita';
f) i gestori di siti internet a condizione che svolgano la
predetta attivita' senza finalita' di lucro e che rendano pubblici
sul sito medesimo i dati identificativi del legale rappresentante;
2. L'ordine nazionale dei consulenti del lavoro puo' chiedere
l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 di una apposita
fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di personalita'
giuridica costituito nell'ambito del consiglio nazionale dei
consulenti del lavoro per lo svolgimento a livello nazionale di
attivita' di intermediazione. L'iscrizione e' subordinata al rispetto
dei requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui
all'articolo 5, comma 1.
3. Ferme restando le normative regionali vigenti per specifici
regimi di autorizzazione su base regionale, l'autorizzazione allo
svolgimento della attivita' di intermediazione per i soggetti di cui
ai commi che precedono e' subordinata alla interconnessione alla
borsa continua nazionale del lavoro per il tramite del portale clic
lavoro, nonche' al rilascio alle regioni e al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali di ogni informazione utile relativa al
monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del
mercato del lavoro.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali definisce con proprio decreto le modalita' di
interconnessione dei soggetti di cui al comma 3 al portale clic
lavoro che costituisce la borsa continua nazionale del lavoro,
nonche' le modalita' della loro iscrizione in una apposita sezione
dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1. Il mancato conferimento dei
dati alla borsa continua nazionale del lavoro comporta l'applicazione
di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2000 a euro 12000,
nonche' ((la cancellazione)) dall'albo di cui all'articolo 4, comma
1, con conseguente divieto di proseguire l'attivita' di
intermediazione.
5. Le amministrazioni di cui al comma 1 inserite nell'elenco di
cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
svolgono l'attivita' di intermediazione senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.".
((1-bis. Al fine di incrementare il tasso di crescita dell'economia
nazionale, ferme restando le categorie di cui all'articolo 33, quinto
comma, della Costituzione, sentita l'Alta Commissione di cui al comma
2, il Governo formulera' alle categorie interessate proposte di
riforma in materia di liberalizzazione dei servizi e delle attivita'
economiche; trascorso il termine di otto mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, cio' che
non sara' espressamente regolamentato sara' libero.
1-ter. Entro il 31 dicembre 2013 il Ministro dell'economia e delle
finanze, previo parere del Comitato di consulenza globale e di
garanzia per le privatizzazioni, approva, su conforme deliberazione
del Consiglio dei Ministri, uno o piu' programmi per la dismissione
di partecipazioni azionarie dello Stato e di enti pubblici non
territoriali; i programmi di dismissione, dopo l'approvazione, sono
immediatamente trasmessi al Parlamento. Le modalita' di alienazione
sono stabilite, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, nel rispetto del principio di trasparenza e di non
discriminazione. Il Ministro riferisce al Parlamento entro il 30
giugno di ogni anno sullo stato di attuazione del piano)).
2. E' istituita presso il Ministero della giustizia una Alta
Commissione per formulare proposte in materia di liberalizzazione dei
servizi ((e delle attivita' economiche)). Ai componenti della
Commissione non spettano compensi o indennita'. Alle spese di
funzionamento della medesima si provvede a valere sulle risorse
disponibili a legislazione vigente nel bilancio del Ministero della
giustizia
3. L'Alta Commissione di cui al comma 2 e' composta da esperti
nominati dai Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze,
dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali.
Dell'Alta Commissione devono fare parte esperti della Commissione
europea, dell'OCSE e del Fondo monetario internazionale.
4. L'alta Commissione termina i propri lavori entro centottanta
giorni dalla data entrata in vigore del presente decreto.

Art. 30
Finanziamento della banda larga

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale
europea, concernenti il diritto di accesso a internet per tutti i
cittadini «ad una velocita' di connessione superiore a 30 Mb/s» (e
almeno per il 50% « al di sopra di 100 Mb/s»), il Ministero dello
sviluppo economico, con il concorso delle imprese e gli enti titolari
di reti e impianti di comunicazione elettronica fissa o mobile,
predispone un progetto strategico nel quale, sulla base del principio
di sussidiarieta' orizzontale e di partenariato pubblico - privato,
sono individuati gli interventi finalizzati alla realizzazione
dell'infrastruttura di telecomunicazione a banda larga e ultralarga,
anche mediante la valorizzazione, l'ammodernamento e il coordinamento
delle infrastrutture esistenti. Le infrastrutture ricomprese nel
progetto strategico, costituiscono servizio di interesse economico
generale in conformita' all'articolo 106 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea.
2. Il progetto strategico e' finalizzato alla realizzazione di
infrastrutture passive, aperte e neutre, per lo sviluppo di reti di
comunicazione elettronica a banda larga e ultralarga per accelerare
il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1. L'Autorita' per
le garanzie nelle comunicazioni e' competente alla definizione del
sistema tariffario in modo da incentivare gli investimenti necessari
alla realizzazione della predetta infrastruttura nazionale e da
assicurare comunque una adeguata remunerazione dei capitali
investiti.
3. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita per i profili
di competenza l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,
vengono adottati i provvedimenti necessari per l'attuazione delle
disposizioni dei commi precedenti.
4. Alla realizzazione del progetto strategico di cui al comma 1
possono essere destinate risorse pubbliche anche afferenti agli
interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2007 /2013. Per
assicurare la realizzazione, in tempi rapidi, il progetto strategico
di cui al comma 1 sara' prioritariamente finanziato nell'ambito delle
procedure di riprogrammazione e accelerazione della spesa delle
risorse previste dalla delibera CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 31
Interventi per favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le
nuove imprese

1. Al fine di favorire l'accesso al venture capital e sostenere i
processi di crescita di nuove imprese, utilizzando lo strumento dei
fondi comuni di investimento, secondo le linee indicate dalla
Commissione europea nella comunicazione «Europe 2020» sono emanate le
seguenti disposizioni.
2. Sono definiti «Fondi per il Venture Capital» (FVC) i fondi
comuni di investimento armonizzati UE che investono almeno il 75% dei
capitali raccolti in societa' non quotate nella fase di
sperimentazione (seed financing), di costituzione (start-up
financing), di avvio dell'attivita' (early-stage financing) o di
sviluppo del prodotto (expansion financing).
3. Le societa' destinatarie dei FVC devono avere, tra l'altro, le
seguenti caratteristiche:
a) non essere quotate;
b) avere sede legale nel territorio di uno Stato Membro
dell'Unione Europea o nel territorio di uno Stato Membro dello Spazio
Economico Europeo, a condizione che abbiano con l'Italia un accordo
che consenta un adeguato scambio di informazioni ai fini fiscali;
c) essere detenute, direttamente o indirettamente, in via prevalente da persone fisiche;
d) essere soggette all'imposta sul reddito delle societa' o analoga imposta prevista dalla legislazione locale senza la
possibilita' di esserne esentate totalmente o parzialmente;
e) essere societa' esercenti attivita' di impresa da non piu' di 36 mesi;
f) avere un fatturato, cosi' come risultante dall'ultimo bilancio approvato prima dell'investimento del FVC, non superiore ai 50 milioni di euro.
4. Non sono soggetti ad imposizione i proventi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione ai FVC.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabilite, tra l'altro, le modalita' di rendicontazione annuale dei gestori dei FVC al fine di rispettare le condizioni di cui ai commi 2 e 3 e le sanzioni nel caso del mancato rispetto delle suddette condizioni.
6. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa le disposizioni del comma 4 sono efficaci previa autorizzazione della Commissione europea secondo le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 32
Disposizioni in materia di finanziamento e potenziamento delle infrastrutture

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito il "Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali" con una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016. Le risorse del Fondo sono assegnate dal CIPE, su proposta del ((Ministro delle infrastrutture)) e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono destinate prioritariamente alle opere ferroviarie da realizzare ai sensi dell'articolo 2, commi 232, 233 e 234, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' ai contratti di programma con RFI SpA e ANAS SpA.
2. Sono revocati i finanziamenti assegnati dal CIPE entro il 31 dicembre 2008 per la realizzazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21
dicembre 2001, n. 443, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto , non sia stato emanato il decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006 e non sia stato pubblicato il relativo bando di gara. Il presente comma non si applica a finanziamenti approvati mediante decreto interministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128.
3. Sono altresi' revocati i finanziamenti assegnati dal CIPE per la realizzazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, i cui soggetti beneficiari, autorizzati alla data del 31 dicembre 2008 all'utilizzo dei limiti di impegno e dei contributi pluriennali con il decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006, alla data di entrata in vigore del ((presente decreto)) non abbiano assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti, non abbiano bandito la gara per l'aggiudicazione del relativo contratto di mutuo ovvero, in caso di loro utilizzo mediante erogazione diretta, non abbiano chiesto il pagamento delle relative quote annuali al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e non sia stato pubblicato il relativo bando di gara.
4. Sono revocati i finanziamenti assegnati per la progettazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, non sia stato emanato il decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006, ovvero i cui soggetti beneficiari, autorizzati alla data del 31 dicembre 2008 all'utilizzo dei limiti di impegno e dei contributi pluriennali con il decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006, alla data di entrata in vigore del presente decreto non abbiano assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti, non abbiano bandito
la gara per l'aggiudicazione del relativo contratto di mutuo ovvero, in caso di loro utilizzo mediante erogazione diretta, non hanno chiesto il pagamento delle relative quote annuali al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Con decreti, di natura non regolamentare, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i finanziamenti revocati ai sensi dei commi 2, 3 e 4.
6. Le quote annuali dei limiti di impegno e dei contributi revocati e iscritte in bilancio ai sensi dei commi 2, 3 e 4, affluiscono al Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
7. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce, fatta eccezione per i finanziamenti delle opere gia' deliberati dal detto Comitato ove confermati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la destinazione delle risorse che affluiscono al fondo di cui al comma 6 per la realizzazione del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443.
8. Per il potenziamento e il funzionamento del sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno 2011 e' autorizzata la spesa di euro 16.700.000,00.
9. Per la prosecuzione del servizio intermodale dell'autostrada ferroviaria alpina attraverso il valico del Frejus per l'anno 2011 e' autorizzata la spesa di euro 6.300.000,00.
10. Per le finalita' dei commi 8, e 9, le risorse di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, iscritte, in conto residui sul capitolo 7192 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, resesi disponibili per pagamenti non piu' dovuti, sono mantenute in bilancio
nell'esercizio 2011 nel limite di euro 23 milioni di euro, per essere versate al bilancio dello Stato.
11. All'onere derivante dai commi 8, 9 e 10, in termini di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 23.000.000 per l'anno 2011, in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
12. All'articolo 1, comma 10-ter del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La condizione prevista dal periodo precedente deve intendersi non realizzata nel caso di contribuzione obbligatoria prevista per legge a carico degli iscritti delle associazioni o fondazioni.".
13. Al fine di monitorare l'utilizzo dei fondi strutturali e del Fondo per lo sviluppo e la coesione, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano svolge, con cadenza almeno semestrale, una apposita
sessione per la coesione territoriale alla quale partecipano le parti sociali.
14. Per le finalita' di cui al comma 13, la sessione per la coesione territoriale monitora la realizzazione degli interventi strategici nonche' propone ulteriori procedure e modalita' necessarie per assicurare la qualita', la rapidita' e l'efficacia della spesa;
alla sessione per la coesione territoriale i presidenti delle regioni del Sud presentano una relazione sui risultati conseguiti con particolare riferimento a quanto previsto dai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
15. Lo svolgimento dei lavori della sessione per la coesione territoriale e' disciplinato con delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, anche prevedendo compiti di supporto tecnico a cura del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica.
16. Dall'anno 2012, una quota parte, fino al tre per cento, delle risorse del Fondo di cui al comma 1, e' assegnata compatibilmente con
gli equilibri di finanza pubblica con delibera del CIPE, alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e le attivita' culturali. L'assegnazione della predetta quota e' disposta dal CIPE, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali presenta al CIPE una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse gia' destinate per le suddette finalita'. Per l'anno 2011 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Dall'anno 2012 il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture, di cui all'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' definito esclusivamente nei termini di cui al presente comma.
17. Con riferimento alle opere di preparazione e di realizzazione del Sito di cui all'allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 2008, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 2008, le distanze di cui all'articolo 41-septies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, all'articolo 4, D.M. 1 aprile 1968, n. 1404, nonche' all'articolo 28 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, possono essere ridotte per determinati tratti ove particolari circostanze lo richiedano, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta degli interessati, e sentito l'A.N.A.S.
18. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione dell'EXPO Milano 2015, nonche' di garantire l'adempimento delle obbligazioni internazionali assunte dal Governo della Repubblica italiana nei confronti del Bureau International des Expositions, si applicano alle opere individuate e definite essenziali in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 2008, e successive modificazioni, le disposizioni processuali di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 33
Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare

1. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze e' costituita una societa' di gestione del risparmio avente capitale sociale pari a 2 milioni di euro per l'anno 2012, per l'istituzione di uno o piu' fondi d'investimento al fine di partecipare in fondi d'investimento immobiliari chiusi promossi da regioni, provincie, comuni anche in forma consorziata ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, ed altri enti pubblici ovvero da societa' interamente partecipate dai predetti enti, al fine di valorizzare o dismettere il proprio patrimonio immobiliare disponibile. La pubblicazione del suddetto decreto fa luogo ad ogni adempimento di legge. Il capitale e' detenuto interamente dal Ministero dell'economia e delle finanze. I fondi istituiti dalla societa' di gestione del risparmio costituita dal Ministro dell'economia e delle finanze partecipano a quelli di cui al comma 2 mediante la sottoscrizione di quote da questi ultimi offerte su base competitiva a investitori qualificati al fine di conseguire la liquidita' necessaria per la realizzazione degli interventi di valorizzazione. I fondi istituiti dalla societa' di gestione del risparmio costituita dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del presente comma investono direttamente al fine di acquisire immobili in locazione passiva alle pubbliche amministrazioni. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite le modalita' di partecipazione del suddetto fondo a fondi titolari di diritti di concessione o d'uso su beni indisponibili e demaniali, che prevedano la possibilita' di locare in tutto o in parte il bene oggetto della concessione.
2. Ai fondi comuni di investimento immobiliare promossi da regioni, provincie, comuni anche in forma consorziata ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed da altri enti pubblici ovvero da societa' interamente partecipate dai predetti enti, ai sensi del comma 1 possono essere apportati a fronte dell'emissione di quote del fondo medesimo, beni immobili e diritti con le procedure dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche' quelli trasferiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. Tali apporti devono avvenire sulla base di progetti di utilizzo o di valorizzazione approvati con delibera dell'organo di governo dell'ente, previo esperimento di procedure di selezione della Societa' di gestione del risparmio tramite procedure
di evidenza pubblica. Possono presentare proposte di valorizzazione di cui al presente comma i soggetti, anche privati. Nel caso dei beni individuati sulla base di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, la domanda prevista dal comma 4, dell'articolo 3 del citato decreto legislativo puo' essere motivata dal trasferimento dei predetti beni ai fondi di cui al presente comma. E' abrogato l'articolo 6 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. I soggetti indicati all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, possono apportare beni ai suddetti fondi.
3. L'investimento nel fondo di cui al comma 1, e' compatibile con le vigenti disposizioni in materia di attivita' di copertura delle riserve tecniche delle compagnie di assicurazione di cui ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174, e 17 marzo 1995, n. 175, e successive modificazioni, e ai provvedimenti ISVAP n. 147 e 148 del 1996 e n. 36 del 2011, e successive modificazioni, nei limiti ed alle condizioni ivi contenuti. Il venti per cento del piano di impiego dei fondi disponibili previsto dall'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per gli enti pubblici, di natura assicurativa o previdenziale, per gli anni 2012, 2013 e 2014 e' destinato alla sottoscrizione delle quote dei suddetti fondi. La Cassa depositi e prestiti, secondo le modalita' di cui all'articolo 3, comma 4-bis del decreto legge 10 febbraio 2009 n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, puo' partecipare ai fondi di cui al comma 1.
4. La destinazione funzionale dei beni oggetto di conferimento ai fondi di cui al comma 2 puo' essere conseguita mediante il procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data della delibera con cui viene promossa la costituzione dei fondi di cui al comma 2. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti. L'apporto ai fondi di cui al comma 2 e' sospensivamente condizionato all'espletamento delle procedure di valorizzazione e di regolarizzazione. Fino a quando la valorizzazione dei beni trasferiti al fondo non sia completata, i soggetti apportanti di cui al comma 1 non possono alienare la maggioranza delle quote del fondo.
5. Per gli immobili sottoposti alle norme di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, si applicano gli articoli 12 e 112 del citato decreto legislativo, nonche' l'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.
6. All'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: "9-bis. In caso di conferimento a fondi di investimento immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui al comma 1, la destinazione funzionale prevista dal piano delle alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in itinere, puo' essere conseguita mediante il procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dall'apporto o dalla cessione sotto pena di retrocessione del bene all'ente locale. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti."
7. Agli apporti ai fondi effettuati ai sensi del presente articolo si applicano le agevolazioni ((di cui ai)) commi 10 e 11 dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e gli articoli 1, 3 e 4 del decreto- legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la societa' Patrimonio dello Stato s.p.a. e' sciolta ed e' posta in liquidazione con le modalita' previste dal codice civile.

Art. 34
Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo l'articolo 42 e' inserito il seguente:
«42-bis (Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico). - 1. Valutati gli interessi in conflitto, l'autorita' che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilita',
puo' disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un
indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per
cento del valore venale del bene.
2. Il provvedimento di acquisizione puo' essere adottato anche quando sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilita' di un'opera o il decreto di esproprio. Il provvedimento di acquisizione puo' essere adottato anche durante la pendenza di un giudizio per l'annullamento degli atti di cui al primo periodo del presente comma, se l'amministrazione che ha adottato l'atto impugnato lo ritira. In tali casi, le somme eventualmente gia' erogate al proprietario a titolo di indennizzo, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo.
3. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 e' determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilita' e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7. Per il periodo di occupazione senza titolo e' computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entita' del danno, l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma.
4. Il provvedimento di acquisizione, recante l'indicazione delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area e se possibile la data dalla quale essa ha avuto inizio, e' specificamente motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione;
nell'atto e' liquidato l'indennizzo di cui al comma 1 e ne e' disposto il pagamento entro il termine di trenta giorni. L'atto e' notificato al proprietario e comporta il passaggio del diritto di proprieta' sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 1, ovvero del loro deposito effettuato ai sensi dell'articolo 20, comma 14; e' soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell'amministrazione procedente ed e' trasmesso in copia all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 2.
5. Se le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono applicate quando un terreno sia stato utilizzato per finalita' di edilizia residenziale pubblica, agevolata o convenzionata, ovvero quando si tratta di terreno destinato a essere attribuito per finalita' di interesse pubblico in uso speciale a soggetti privati, il provvedimento e' di competenza dell'autorita' che ha occupato il terreno e la liquidazione forfetaria dell'indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale e' pari al venti per cento del valore venale del bene.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche quando e' imposta una servitu' e il bene continua a essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale; in tal caso l'autorita' amministrativa, con oneri a carico dei soggetti beneficiari, puo' procedere all'eventuale acquisizione del diritto di servitu' al patrimonio dei soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono servizi di interesse pubblico nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua o energia.
7. L'autorita' che emana il provvedimento di acquisizione di cui al presente articolo ne' da' comunicazione, entro trenta giorni, alla Corte dei conti mediante trasmissione di copia integrale.
8. Le disposizioni del presente articolo trovano altresi' applicazione ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore ed anche se vi e' gia' stato un provvedimento di acquisizione successivamente ritirato o annullato, ma deve essere comunque rinnovata la valutazione di attualita' e prevalenza dell'interesse pubblico a disporre l'acquisizione; in tal caso, le somme gia' erogate al proprietario, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo.».

Art. 35
Disposizioni in materia di salvaguardia delle risorse ittiche, semplificazioni in materia di impianti di telecomunicazioni e interventi di riduzione del costo dell'energia

1. In esecuzione di quanto previsto dal regolamento (CE) n.1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, al fine di assicurare un'adeguata protezione delle risorse ittiche, e' disposta, per impresa, la misura di arresto temporaneo dell'attivita' di pesca per
le imbarcazioni autorizzate all'uso del sistema strascico e/o volante, per un periodo massimo di 45 giorni, secondo quanto previsto
al comma 3.
2. In conseguenza dell'arresto temporaneo di cui al comma 1, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e' autorizzato a concedere alle imprese di pesca una compensazione che non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ne' del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. Tale compensazione non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. La compensazione da concedere e' rapportata ai parametri stabiliti nel Programma operativo, approvato dalla Commissione europea, per l'applicazione in Italia del Fondo europeo per la pesca. Al relativo onere fino a concorrenza massima di 22 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede quanto a 13 milioni di euro con le specifiche assegnazioni finanziarie dell'((Asse prioritario 1)) - misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria - del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, e, quanto a 9 milioni di euro a valere sulle disponibilita' del Fondo rotativo di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
3. Le modalita' di attuazione dell'arresto temporaneo, l'entita' del premio, le relative erogazioni, la definizione degli eventuali periodi di arresto temporaneo supplementare per esigenze biologiche, le misure di gestione e controllo, tenuto conto del sistema di localizzazione satellitare, per la tutela delle risorse ittiche giovanili nella fascia costiera e nelle zone di tutela biologica, sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura.
4. Al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi e semplificare la realizzazione di impianti radioelettrici di debole potenza e di ridotte dimensioni, le modifiche degli impianti di cui all'articolo 87 e le procedure semplificate per determinate tipologie di impianti di cui all'articolo 87-bis del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, nonche' le procedure per le installazioni di impianti radio per trasmissione punto-punto e punto-multipunto e di impianti radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 7 watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati, sono soggette a comunicazione all'ente locale e all'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'((articolo 14)) della legge 22 febbraio 2001, n. 36, da effettuarsi contestualmente all'attivazione dell'impianto.
5. All'articolo 87, comma 9, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: "un provvedimento di diniego" sono inserite le seguenti: "o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36".
6. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: "d-bis), in via sperimentale, il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonche' quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle localita' turistiche o citta' d'arte;".
7. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari alla disposizione introdotta dal comma 6 entro la data del 1° gennaio 2012.
8 . All'articolo 5-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo le parole: "di localizzazione territoriale" sono inserite le seguenti: ", nonche' che condizionino o limitino la suddetta riconversione, obbligando alla comparazione, sotto il profilo dell'impatto ambientale, fra combustibili diversi o imponendo specifici vincoli all'utilizzo dei combustibili".
9. L'articolo 5-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dal comma 8, si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Art. 36
Disposizioni in materia di riordino dell'ANAS S.p.A.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e' istituita, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con sede in Roma, l'Agenzia per le infrastrutture
stradali e autostradali. Il potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'Agenzia e' esercitato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; in ordine alle attivita' di cui al comma 2, il potere di indirizzo e di controllo e' esercitato, quanto ai profili finanziari, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. L'incarico di direttore generale, nonche' quello di componente del comitato direttivo e del collegio dei revisori dell'Agenzia ha la durata di tre anni.
2. L'Agenzia, anche avvalendosi di Anas s.p.a., svolge i seguenti compiti e attivita' ferme restando le competenze e le procedure previste a legislazione vigente per l'approvazione di contratti di programma nonche' di atti convenzionali e di regolazione tariffaria nel settore autostradale e nei limiti delle risorse disponibili agli specifici scopi:
a) proposta di programmazione della costruzione di nuove strade statali, della costruzione di nuove autostrade, in concessione ovvero in affidamento diretto ad Anas s.p.a. a condizione che non comporti effetti negativi sulla finanza pubblica, nonche', subordinatamente alla medesima condizione, di affidamento diretto a tale societa' della concessione di gestione di autostrade per le quali la concessione sia in scadenza ovvero revocata;
b) quale amministrazione concedente:
1) selezione dei concessionari autostradali e relativa aggiudicazione;
2) vigilanza e controllo sui concessionari autostradali, inclusa la vigilanza sull'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere date in concessione e il controllo della gestione delle autostrade il cui esercizio e' dato in concessione;
3) ((in alternativa a quanto previsto al numero 1),))affidamento diretto ad Anas s.p.a., alla condizione di cui alla lettera a), delle concessioni, in scadenza o revocate, per la gestione di autostrade, ovvero delle concessioni per la costruzione e gestione di nuove autostrade, con convenzione da approvarsi con decreto del Ministro dell'infrastruttura e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
4) si avvale, nell'espletamento delle proprie funzioni, delle societa' miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a, Autostrade del
Molise s.p.a, Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. e Concessioni Autostradali Piemontesi s.p.a., relativamente alle infrastrutture autostradali, assentite o da assentire in concessione, di rilevanza regionale;
c) approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti la rete stradale ed autostradale di interesse nazionale, che equivale a dichiarazione di pubblica utilita' ed urgenza ai fini dell'applicazione delle leggi in materia di espropriazione per pubblica utilita';
d) proposta di programmazione del progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;
e) proposta in ordine alla regolazione e variazioni tariffarie per le concessioni autostradali;
f) attuazione delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali, nonche' la tutela del traffico e della segnaletica; adozione i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade ed autostrade medesime; esercizio, per le strade statali ed autostrade ad essa affidate, dei diritti ed dei poteri attribuiti all'ente proprietario;
g) effettuazione e partecipazione a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di viabilita', traffico e circolazione;
h) effettuazione, a pagamento, di consulenze e progettazioni per conto di altre amministrazioni od enti italiani e stranieri.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012 Anas s.p.a. provvede, nel limite delle risorse disponibili e nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, esclusivamente a:
a) costruire e gestire le strade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio, e le autostrade statali, anche per effetto di subentro ai sensi del precedente comma 2, lettere a) e b) incassandone tutte le entrate relative al loro utilizzo, nonche' alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria;
b) realizzare il progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;
c) curare l'acquisto, la costruzione, la conservazione, il miglioramento e l'incremento dei beni mobili ed immobili destinati al servizio delle strade e delle autostrade statali;
d) espletare, mediante il proprio personale, i compiti di cui al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e ((all'articolo 23)) del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
4. A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'Agenzia subentra ad Anas s.p.a. nelle funzioni di concedente per le convenzioni in essere alla stessa data. A decorrere dalla medesima data in tutti gli atti convenzionali con le societa' regionali, nonche' con i concessionari di cui al comma 2, lettera b), il riferimento fatto ad Anas s.p.a., quale ente concedente, deve intendersi sostituito, ovunque ripetuto, con il riferimento all'Agenzia di cui al comma 1.
5. Relativamente alle attivita' e ai compiti di cui al comma 2, l'Agenzia esercita ogni competenza gia' attribuita in materia all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e ad altri uffici di Anas s.p.a. ovvero ad uffici di amministrazioni dello Stato, i quali sono conseguentemente soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2012. Il personale degli uffici soppressi con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' trasferito all'Agenzia, per formarne il relativo ruolo organico. All'Agenzia sono altresi' trasferite le risorse finanziarie previste per detto personale a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, nonche' le risorse di cui all'articolo 1, comma 1020, della legge 296 del 2006, gia' finalizzate, in via prioritaria, alla vigilanza sulle concessionarie autostradali nei limiti delle esigenze di copertura delle spese di funzionamento dell'Agenzia. Al personale trasferito si applica la disciplina dei contratti collettivi nazionali relativi al comparto Ministeri e dell'Area I della dirigenza. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento, nonche' l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti piu' elevato rispetto a quello previsto e' attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione si procede alla individuazione delle unita' di personale da trasferire all'Agenzia e alla riduzione delle dotazioni organiche e delle strutture delle amministrazioni interessate al trasferimento delle funzioni in misura corrispondente al personale effettivamente trasferito. Con lo stesso decreto e' stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato all'Agenzia.
6. Entro il 31 dicembre 2011 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas s.p.a. predispongono lo schema di convenzione che, successivamente al 1° gennaio 2012, l'Agenzia di cui al comma 1 sottoscrive con Anas s.p.a. in funzione delle modificazioniconseguenti alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, da approvarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2012 sono attribuite gratuitamente al Ministero dell'economia e delle finanze, o a societa' dallo stesso controllata, tutte le partecipazioni detenute da Anas s.p.a. anche in societa' regionali, nonche' in Stretto di Messina s.p.a..
8. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga a quanto previsto dallo statuto di Anas s.p.a., nonche' dalle disposizioni in materia contenute nel codice civile, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla nomina di un amministratore unico della suddetta societa', al quale sono conferiti i piu' ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria ivi incluse tutte le attivita' occorrenti per la individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali di Anas s.p.a. che confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nell'Agenzia di cui al comma 1. Il consiglio di amministrazione di Anas S.p.A. in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto decade con effetto dalla data di adozione del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La revoca disposta ai sensi del presente comma integra gli estremi della giusta causa di cui all'articolo 2383, terzo comma, del codice civile e non comporta, pertanto, il diritto dei componenti revocati al risarcimento di cui alla medesima disposizione.
9. L'amministratore unico provvede altresi' alla riorganizzazione delle residue risorse di Anas s.p.a. nonche' alla predisposizione del nuovo statuto della societa' che, entro il 1° gennaio 2012, e' approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Entro 30 giorni dall'emanazione del decreto di approvazione dello statuto, viene convocata l'assemblea di Anas s.p.a. per la ricostituzione del consiglio di amministrazione. Il nuovo statuto di Anas s.p.a. prevede i requisiti necessari per stabilire forme di controllo analogo del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla societa', al fine di assicurare la funzione di organo in house dell'amministrazione.
10. L'articolo 1, comma 1023, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' abrogato.
((10-bis. Il comma 12 dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' sostituito dal seguente:
"12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.376,55 a euro 13.765,50 in via solidale con il soggetto pubblicizzato")).

Art. 37
Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie

1. I capi degli uffici giudiziari sentiti, i presidenti dei rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati, entro il 31 gennaio di ogni anno redigono un programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti. Con il programma il capo dell'ufficio giudiziario determina:
a) gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili nell'anno in corso;
b) gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dai competenti organi di autogoverno, l'ordine di priorita' nella trattazione dei procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della durata della causa, anche con riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti,nonche' della natura e del valore della stessa.
2. Con il programma di cui al comma 1, sulla cui attuazione vigila il capo dell'ufficio giudiziario, viene dato atto dell'avvenuto conseguimento degli obiettivi fissati per l'anno precedente o vengono specificate le motivazioni del loro eventuale mancato raggiungimento.
Ai fini della valutazione per la conferma dell'incarico direttivo ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, i programmi previsti dal comma 1 sono comunicati ai locali consigli dell'ordine degli avvocati e sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura.
3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, e seguenti, il programma di cui al comma 1 viene adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e vengono indicati gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti civili, amministrativi e tributari concretamente raggiungibili entro il 31 dicembre 2012, anche in assenza della determinazione dei carichi di lavoro di cui al comma 1, lett. b).
4. In relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio, i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica, con le
facolta' universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, e con i consigli dell'ordine degli avvocati per consentire ai piu' meritevoli, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole del Consiglio giudiziario per la magistratura ordinaria, del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa per quella amministrativa e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per quella tributaria, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato.
5. Coloro che sono ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attivita', anche con compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3. Lo svolgimento delle attivita' previste dal presente comma sostituisce ogni altra attivita' del corso del dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. Al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario redige una relazione sull'attivita' e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa agli enti di cui al comma 4. Ai soggetti previsti dal presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennita', di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego. E' in ogni caso consentita la partecipazione alle convenzioni previste dal comma 4 di terzi finanziatori.
6. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica del titolo I della parte II e' sostituito dalla seguente: "Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario";
b) all'articolo 9:
1) Al comma 1, dopo le parole: "volontaria giurisdizione," sopprimere la parol: "e", dopo le parole: "processo amministrativo" sono aggiunte le seguenti: "e nel processo tributario";
2) dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonche' per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore ((a tre volte l'importo)) previsto dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo e' dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1.";
c) all'articolo 10, comma 1, le parole. «il processo esecutivo per consegna e rilascio» sono soppresse;
d) all'articolo 10, al comma 3, le parole: « i processi di cui al libro IV, titolo II, capi I , II , III , IV e V , del codice di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: « i processi di cui al libro IV, titolo II, capi II , III , IV e V , del codice di procedura civile»;
e) all'articolo 10, al comma 6-bis, le parole: «per i processi dinanzi alla Corte di cassazione» sono soppresse;
f) all'articolo 13, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) euro 37 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonche' per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma-1 bis, per i procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile, e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898;»;
g) all'articolo 13, comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: « b) euro 85 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonche' per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898,»;
h) all'articolo 13, comma 1, alla lettera c) le parole: «euro 187» sono sostituite dalle seguenti: «euro 206»;
i) all'articolo 13, comma 1, alla lettera d) le parole: «euro 374» sono sostituite dalle seguenti: «euro 450»;
l) all'articolo 13, comma 1, alla lettera e) le parole: «euro 550» sono sostituite dalle seguenti: «euro 660»;
m) all'articolo 13, comma 1, alla lettera f) le parole: «euro 880» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.056»;
n) all'articolo 13, comma 1, alla lettera g) le parole: «euro 1.221» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.466»;
o) all'articolo 13, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.
Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto e' pari a euro 242. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della meta'. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro 37. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto e' pari a euro 146.»;
p) all'articolo 13, al comma 3, dopo le parole: «compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento» sono inserite le seguenti: «e per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1- bis »;
q) all'articolo 13, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato e' aumentato della meta'.";
r) all'articolo 13, comma 5, le parole: «euro 672» sono sostituite dalle seguenti: «euro 740»;
s) all'articolo 13, il comma 6 bis e' sostituito dal seguente:
"6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato e' dovuto nei seguenti importi:
a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto e' di euro 300.
Non e' dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale; b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 3; c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonche' da altre disposizioni che richiamino ilcitato rito, il contributo dovuto e' di euro 1.500; d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto e' di euro 4.000; e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto e' di euro 600. I predetti importi sono aumentati della meta' ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.";
t) all'articolo 13, dopo il comma 6-ter, e' aggiunto il seguente:
"6-quater. Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali e' dovuto il contributo unificato nei seguenti importi:
a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;
b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;
c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000;
d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000;
e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000;
f) euro 1.500 per controversie di valore superiore a euro 200.000.
u) all'articolo 14, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis. Nei processi tributari, il valore della lite, determinato ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.";
v) all'articolo 18, comma 1, secondo periodo:
1) dopo le parole: "volontaria giurisdizione," e' soppressa la seguente "e";
2) dopo le parole: "processo amministrativo" sono inserite le seguenti. "e nel processo tributario";
z) all'articolo 131, comma 2:
((1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario"));
2) alla lettera b), le parole: "e tributario" sono soppresse;
aa) all'articolo 158, comma 1:
((1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario"));
2) alla lettera b), le parole: "e tributario" sono soppresse;
bb) la rubrica del capo I del titolo III della parte VI e' sostituita dalla seguente:"Capo I - Pagamento del contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario";
cc) l'articolo 260 e' abrogato.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle controversie instaurate, nonche' ai ricorsi notificati ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
8. All'articolo unico, primo comma della legge 2 aprile 1958, n. 319, e' inserito, in fine, il seguente periodo: ", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115".
9. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, il comma 4-quinquiesdecies e' abrogato.
10. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9, e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile, amministrative e tributaria.
11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, e' stabilita annualmente la ripartizione di una quota giustizia civile, amministrativa e tributaria. Per il primo anno un terzo di tale quota e' destinato, a livello nazionale, a spese di giustizia, ivi comprese le nuove assunzioni di personale di magistratura ordinaria, amministrativa e contabile, nonche' degli Avvocati e Procuratori dello Stato, in deroga alle limitazioni previste dalla legislazione vigente; per gli anni successivi la riassegnazione prevista dal comma 10 e' effettuata al netto delle risorse utilizzate per finanziare le predette assunzioni; la restante quota viene destinata, sulla base dei dati comunicati dal Ministero della Giustizia e dagli organi di autogoverno della magistratura amministrativa e tributaria anche in favore degli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12 nella misura del cinquanta per cento all'incentivazione, sulla base delle modalita' previste dalla disciplina di comparto, del personale amministrativo anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e del cinquanta per cento alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. Tale ultima quota, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, sentiti i competenti organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa e tributaria, puo' essere, in tutto o in parte, destinata all'erogazione di misure incentivanti, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in favore del personale di magistratura, e nei riguardi dei giudici tributari all'incremento della quota variabile del relativo compenso. Con il decreto di cui al precedente periodo vengono, altresi', definiti i criteri e le modalita' di attribuzione degli
incentivi. Negli anni successivi, quota parte delle predette risorse, al netto degli oneri a regime destinati il primo anno alle assunzioni di personale, viene destinata, con le medesime modalita', in quote uguali, all'incentivazione del personale amministrativo e al funzionamento degli uffici giudiziari.
12. Ai fini del comma 11, il Ministero della giustizia e gli organi di autogoverno della magistratura amministrativa e tributaria comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari presso i quali, alla data del 31 dicembre, risultano pendenti procedimenti civili, amministrativi e tributari in numero ridotto di almeno il dieci per cento rispetto all'anno precedente. Relativamente ai giudici tributari, l'incremento della quota variabile del compenso di cui al comma 11 e' altresi' subordinato, in caso di pronunzia su una istanza cautelare, al deposito della sentenza di merito che definisce il ricorso entro novanta giorni dalla date di tale pronuncia . Per l'anno 2011 la percentuale indicata al primo periodo del presente comma e' ridotta al cinque per cento.
13. Il Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, e gli organi di autogoverno della magistratura amministrativa e tributaria provvedono al riparto delle somme di cui al comma 11 tra gli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi di smaltimento dell'arretrato di cui al comma 12, secondo le percentuali di cui al comma 11 e tenuto anche conto delle dimensioni e della produttivita' di ciascun ufficio.
14. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il maggior gettito derivante dall'applicazione dell'articolo 13, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, confluisce nel fondo di cui al comma 10. Conseguentemente, il comma 6-ter dell'articolo 13 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 e' abrogato.
15. Nelle more del decreto di cui al comma 11 e ferme restando le procedure autorizzatorie previste dalla legge, le procedure concorsuali per l'assunzione di personale di magistratura gia' bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere completate.
16. A decorrere dall'anno 2012, il Ministro della giustizia presenta alle Camere, entro il mese di giugno, una relazione sullo stato delle spese di giustizia, che comprende anche un monitoraggio delle spese relative al semestre precedente.
17. Se dalla relazione emerge che siano in procinto di verificarsiscostamenti rispetto alle risorse stanziate annualmente dalla legge di bilancio per le spese di giustizia, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' disposto l'incremento del contributo unificato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in misura tale da garantire l'integrale copertura delle spese dell'anno di riferimento e in misura comunque non superiore al cinquanta per cento.
18. Al fine di ridurre la spese di giustizia sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 36 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo comma le parole: ", per una sola volta, in uno o piu' giornali designati dal giudice e" sono soppresse;
2) al quarto comma le parole: ", salva la pubblicazione nei giornali, che e' fatta unicamente mediante indicazione degli estremi della sentenza e dell'indirizzo internet del sito del Ministero della giustizia" sono soppresse.
b) all'articolo 729, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: " e in due giornali indicati nella sentenza stessa" sono sostituite dalle seguenti: " e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia".
19. Una quota dei risparmi ottenuti dall'applicazione del comma 18, accertati al 31 dicembre di ciascun esercizio finanziario con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti del 30%, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'editoria di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67.
20. Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e il Consiglio della magistratura militare, affidano il controllo sulla regolarita' della gestione finanziaria e patrimoniale, nonche' sulla corretta ed economica gestione delle risorse e sulla trasparenza, imparzialita' e buon andamento dell'azione amministrativa a un Collegio dei revisori dei conti, composto da un Presidente di sezione della Corte dei Conti, in servizio designato dal Presidente della Corte dei conti e da due componenti di cui uno scelto tra i magistrati della Corte dei conti in servizio, designati dal Presidente della Corte dei conti o tra i professori ordinari di contabilita' pubblica o discipline similari, anche in quiescenza, e l'altro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 16, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per tali finalita' e' autorizzata la spesa di 63.000 euro annui a decorrere dal 2011.
21. Ove sussista una scopertura superiore al 30 per cento dei posti di cui all' articolo 1, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133, alla data di assegnazione ai magistrati ordinari nominati con il decreto del Ministro della giustizia in data 5 agosto 2010 della sede provvisoria di cui all'articolo 9-bis del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato puo' attribuire esclusivamente ai predetti magistrati le funzioni requirenti e le funzioni giudicanti monocratiche penali, in deroga all'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Si applicano ai medesimi magistrati le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.

Art. 38
Disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale

1. Al fine di realizzare una maggiore economicita' dell'azione amministrativa e favorire la piena operativita' e trasparenza dei pagamenti, nonche' deflazionare il contenzioso in materia previdenziale, di contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848:
estinguono di diritto, con riconoscimento della pretesa economica a favore del ricorrente. L'estinzione e' dichiarata con decreto dal giudice, anche d'ufficio. Per le spese del processo si applica l'articolo 310, quarto comma, del codice di procedura civile."
b) Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo l'articolo 445 e' inserito il seguente:
"Art. 445-bis (Accertamento tecnico preventivo obbligatorio).
Nelle controversie in materia di invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita', nonche' di pensione di inabilita' e di assegno di invalidita', disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile.,((presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore)), istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonche' secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilita' della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non e' stato espletato ovvero che e' iniziato ma non si e' concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell' istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso.
La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione.
Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'((articolo 196,)) con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile ne' modificabile, e' notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilita', i motivi della contestazione. »;
2) all'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tale fine la parte ricorrente, a pena di inammissibilita' di ricorso, formula apposita dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l'importo nelle conclusioni dell'atto introduttivo. »;
c) all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 35-quater, e' aggiunto il seguente: "35-quinquies. Gli enti previdenziali provvedono al pagamento delle somme dovute a titolo di spese, competenze e altri compensi in favore dei procuratori legalmente costituiti esclusivamente attraverso l'accredito delle medesime sul conto corrente degli stessi. A tal fine il procuratore della parte e' tenuto a formulare richiesta di pagamento delle somme di cui al periodo precedente alla struttura territoriale dell'Ente competente alla liquidazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, comunicando contestualmente gli estremi del proprio conto corrente bancario e non puo' procedere alla notificazione del titolo esecutivo ed alla promozione di azioni esecutive per il recupero delle medesime somme se non decorsi 120 giorni dal ricevimento di tale comunicazione.";
d) al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970 n. 639, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
1) all'articolo 47 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito.
In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.";
2) dopo l'articolo 47 e' inserito il seguente:
"47-bis. 1. Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorche' non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonche' delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni.".
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), numero 1), si applicano dal 1° gennaio 2012.
3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), numero 2), e per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, la dichiarazione relativa al valore della lite deve essere formulata nel corso del giudizio.
4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c) e d), si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto.
((5. A decorrere)) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'soppressa la voce n. 2529.
((6.)) Al regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente:
"12-bis. (Notifica mediante pubblicazione telematica) 1. Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall'INPS nel proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall'Istituto stesso. ".
((7.)) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1º ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608.
In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalita' telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione. Agli eventuali maggiori compiti previsti dal presente comma a carico dell'INPS si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
((8.)) All'articolo 10, comma 6 - bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole da: "formulata" a: "competente "sono sostituite dalle seguenti: "del consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare, entro 15 giorni antecedenti l'inizio delle operazioni peritali, anche in via telematica, apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell'INPS competente o a suo delegato. Alla relazione peritale e' allegato, a pena di nullita', il riscontro di ricevuta della predetta comunicazione. L'eccezione di nullita' e' rilevabile anche d'ufficio dal giudice. Il medico legale dell'ente e' autorizzato a partecipare alle operazioni peritali in deroga al comma primo dell'articolo 201 del codice di procedura civile".

Art. 39
Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria

1. Al fine di assicurare una maggiore efficienza del sistema della giustizia tributaria, garantendo altresi' imparzialita' e terzieta' del corpo giudicante, sono introdotte disposizioni volte a:
a) rafforzare le cause di incompatibilita' dei giudici tributari;
b) incrementare la presenza nelle Commissioni tributarie regionali di giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi, militari, e contabili ((in servizio o a riposo)) ovvero tra gli avvocati dello Stato a riposo;
c) ridefinire la composizione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria in analogia con le previsioni vigenti per gli organi di autogoverno delle magistrature.
2. In funzione di quanto previsto dal comma 1, al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 4, comma 1, lettera a) le parole: "amministrativi o militari" sono sostituite dalle seguenti: "amministrativi, militari e contabili";
b) all'articolo 5, comma 1, lettera a) le parole: "amministrativi o militari" sono sostituite dalle seguenti: "amministrativi, militari e contabili";
c) all'articolo 8, comma 1:
1) la lettera f) e' soppressa;
2) la lettera i) e' sostituita dalla seguente: "i) coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, esercitano la consulenza tributaria, detengono le scritture contabili e redigono i bilanci, ovvero svolgono attivita' di consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi titolo e anche nelle controversie di carattere tributario, di contribuenti singoli o associazioni di contribuenti, di societa' di riscossione dei tributi o di altri enti impositori;";
3) la lettera m) e' soppressa;
4) dopo la lettera m) e' aggiunta la seguente: "m-bis) coloro che sono iscritti in albi professionali, elenchi, ruoli e il personale dipendente individuati nell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.";
5) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis Non possono essere componenti di commissione tributaria provinciale i coniugi, i conviventi o i parenti fino al terzo grado o gli affini in primo grado di coloro ((che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale,)) le attivita' individuate nella lettera i) nella regione e nelle province confinanti con la predetta regione dove ha sede la commissione tributaria provinciale. Non possono, altresi', essere componenti delle commissioni tributarie regionali i coniugi, i conviventi o i parenti fino al terzo grado o gli affini in primo grado di coloro ((che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale,)) le attivita' individuate nella lettera i) ((del comma 1)) nella regione dove ha sede la commissione tributaria regionale ovvero nelle regioni con essa confinanti. ((All'accertamento della sussistenza delle cause di incompatibilita' previste nei periodi che precedono provvede il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria)). ";
6) all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: "i coniugi," sono aggiunte le seguenti: " i conviventi,";
d) all'articolo 9, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Per le commissioni tributarie regionali i posti da conferire sono attribuiti in modo da assicurare progressivamente la presenza in tali commissioni di due terzi dei giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, in servizio o a riposo, ovvero gli avvocati dello Stato, a riposo.";
e) all'articolo 15, comma 1:
1) le parole: "e sull'andamento dei servizi di segreteria" sono soppresse;
2) dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Il Presidente di ciascuna commissione tributaria segnala alla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, per i provvedimenti di competenza, la qualita' e l'efficienza dei servizi di segreteria della propria commissione.";
3) nel terzo periodo, dopo le parole: "sull'attivita'" e' aggiunta la seguente: "giurisdizionale";
f) all'articolo 17, il comma 2-bis) e' sostituito dal seguente:
"2-bis. Il Consiglio di Presidenza elegge nel suo seno un presidente tra i componenti eletti dal Parlamento.";
g) all'articolo 24:
1) la lettera m) e' sostituita dalla seguente: "m) esprime parere sul decreto di cui all'articolo 13, comma 1;";
2) al comma 2, dopo la parola: "funzionamento" sono inserite le seguenti: "dell'attivita' giurisdizionale" e dopo la parola:
"ispezioni" sono inserite le seguenti: "nei confronti del personale giudicante".
3. I giudici tributari che alla data di entrata in vigore del presente decreto versano nelle condizioni di incompatibilita' di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, comunicano la cessazione delle cause di incompatibilita' entro il 31 dicembre 2011 al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, nonche' alla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata rimozione nel termine predetto delle cause di incompatibilita', i giudici decadono. Scaduto il temine di cui al primo periodo, il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria procede all'esame di tutte le posizioni dei giudici, diversi dai quelli indicati nell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, al fine di accertare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di incompatibilita'.
4. Al fine di coprire, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i posti vacanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio di Presidenza provvede ad indire, entro due mesi dalla predetta data, apposite procedure ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, senza previo espletamento della procedura di cui all'articolo 11, comma 4, del medesimo decreto legislativo, per la copertura di 960 posti vacanti presso le commissioni tributarie. ((Conseguentemente le procedure di cui al citato articolo 11, comma 4, avviate prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono revocate)). I concorsi sono riservati ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in servizio, che non prestino gia' servizio presso le predette commissioni.
5. I compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie entro il periodo di imposta successivo a quello di riferimento si intendono concorrere alla formazione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
6. I giudici delle commissioni tributarie, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, nei casi in cui svolgono le funzioni di Presidente di sezione e di vice Presidente di sezione, hanno diritto alla corresponsione del compenso fisso e variabile di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 545 del 1992.
7. Previo accordo tra il Ministero della difesa ed il Ministero dell'economia e delle finanze, il personale dei ruoli delle Forze armate che risulti in esubero puo' essere distaccato, con il proprio consenso, alle segreterie delle Commissioni tributarie. Il distacco deve essere preceduto da una valutazione, da parte del dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze territorialmente competente, delle esperienze professionali e dei titoli di studio vantati dall'interessato diretta ad accertare l'idoneita' dello stesso a svolgere le funzioni proprie delle qualifiche professionali che risultano carenti presso le segreterie delle commissioni tributarie.
Il personale distaccato conserva il trattamento economico in godimento, limitatamente alle voci fondamentali ed accessorie, aventi carattere fisso e continuativo, che continuano a gravare sull'amministrazione di appartenenza, e svolge i propri compiti in base ad una tabella di corrispondenza approvata dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministro della difesa e dell'economia e delle finanze. Ai fini dell'invarianza della spesa, con l'accordo di cui al primo periodo, vengono individuate le voci del trattamento economico accessorio spettanti per l'amministrazione di destinazione, che non risultino cumulabili con quelle in godimento
8. Ai fini dell'attuazione dei principi previsti dal codice dell'amministrazione digitale nella materia della giustizia tributaria e per assicurare l'efficienza e la celerita' del relativo processo sono introdotte le seguenti disposizioni:
a) nell'articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni:
1) al comma 1, ultimo periodo, le parole: "comma seguente" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2";
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Le comunicazioni sono effettuate anche mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni possono essere
effettuate ai sensi dell'articolo 76 del medesimo decreto legislativo. L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti e' indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo.";
b) per l'attuazione di quanto previsto alla lettera a), con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le regole tecniche per consentire l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel rispetto dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nonche' individuate le Commissioni tributarie nelle quali trovano gradualmente applicazione le disposizioni di cui alla lettera a);
c) fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui alla lettera b), le comunicazioni nel processo tributario sono effettuate nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;
d) con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze, ((sentiti il DIgitPA)) e il Garante per la protezione dei dati personali, sono introdotte disposizioni per il piu' generale adeguamento del processo tributario alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
9. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e' inserito il seguente articolo:
«Art. 17-bis (Il reclamo e la mediazione)
1. Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad
atti emessi dall'Agenzia delle entrate, chi intende proporre ricorso e' tenuto preliminarmente a presentare reclamo secondo le disposizioni seguenti ed e' esclusa la conciliazione giudiziale di cui all'articolo 48.
2. La presentazione del reclamo e' condizione di ammissibilita' del ricorso. L'inammissibilita' e' rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
3. Il valore di cui al comma 1 e' determinato secondo le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 12.
4. Il presente articolo non si applica alle controversie di cui all'articolo 47-bis.
5. Il reclamo va presentato alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha emanato l'atto, le quali provvedono attraverso apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili.
6. Per il procedimento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12,18, 19, 20, 21 e al comma 4 dell'articolo 22, in quanto compatibili.
7. Il reclamo puo' contenere una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa.
8. L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo volto all'annullamento totale o parziale dell'atto, ne' l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una proposta di mediazione avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse,al grado di sostenibilita' della pretesa e al principio di economicita' dell'azione amministrativa. Si applicano le disposizioni dell'articolo 48, in quanto compatibili.
9. Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini di cui agli articoli 22 e 23 decorrono dalla predetta data. Se l'Agenzia delle entrate respinge il reclamo in data antecedente, i predetti termini decorrono dal ricevimento del diniego. In caso di accoglimento parziale del reclamo, i predetti termini decorrono dalla notificazione dell'atto di accoglimento parziale.
10. Nelle controversie di cui al comma 1 la parte soccombente e' condannata a rimborsare, in aggiunta alle spese di giudizio, una somma pari al 50 per cento delle spese di giudizio a titolo di rimborso delle spese del procedimento disciplinato dal presente articolo. Nelle medesime controversie, fuori dei casi di soccombenza reciproca, la commissione tributaria, puo' compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti solo se ricorrono giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, che hanno indotto la parte soccombente a disattendere la proposta di mediazione.".
10. Ai rappresentanti dell'ente che concludono la mediazione o accolgono il reclamo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
11. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano con riferimento agli atti suscettibili di reclamo notificati a decorrere dal 1° aprile 2012.
12. Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9 le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui e' parte l'Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine, si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 16, con le seguenti specificazioni:
a) le somme dovute ai sensi del presente comma sono versate entro il 30 novembre 2011 in unica soluzione;
b) la domanda di definizione e' presentata entro il 31 marzo 2012;
c) le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino al 30 giugno 2012. Per le stesse sono altresi' sospesi, sino al 30 giugno 2012 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio;
d) gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonche' alla Corte di cassazione, entro il 15 luglio 2012, un elenco delle liti pendenti per le quali e' stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 30 settembre 2012. La comunicazione degli uffici attestante la regolarita' della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro il 30 settembre 2012. Entro la stessa data deve essere comunicato e notificato l'eventuale diniego della definizione;
e) restano comunque dovute per intero le somme relative al recupero di aiuti di Stato illegittimi;
f) con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' di versamento, di presentazione della domanda di definizione ed ogni altra disposizione applicativa del presente comma.
13. Al fine di razionalizzare il sistema di riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e di garantirne efficienza ed economicita', entro il 31 dicembre 2011, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' per il trasferimento, anche graduale, delle attivita' di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea o coattiva, di entrate erariali, diverse da quelle tributarie e per contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, da Equitalia S.p.a., nonche' dalle societa' per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto- legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ad enti e organismi pubblici muniti di idonee risorse umane e strumentali. Con il medesimo decreto, tali enti e organismi pubblici potranno essere autorizzati a svolgere l'attivita' di riscossione con le modalita' di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 40
Disposizioni finanziarie

1. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politicaeconomica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementata di 835 milioni di euro per l'anno 2011 e di ((2.850 milioni di euro per l'anno 2012)). Le risorse finanziarie di cui al primo periodo per l'anno 2012 sono destinate all'attuazione della manovra di bilancio relativa all'anno medesimo.
((1-bis. Gli accantonamenti disposti, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dall'articolo 1, comma 13, terzo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono resi definitivi con le modalita' ivi previste. Le entrate previste dal primo periodo del citato comma 13 sono conseguentemente destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
1-ter. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato C-bis sono ridotti del 5 per cento per l'anno 2013 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2014. Per i casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta ed immediata applicazione, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
1-quater. La disposizione di cui al comma 1-ter non si applica qualora entro il 30 settembre 2013 siano adottati provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonche' la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 4.000 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 20.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014)).
2. Alle minori entrate e alle maggiori spese derivanti dall'articolo 13, comma 1, dall'articolo 17, comma 6, dall'((articolo 21, commi 1, 3 e 6)), dall'articolo 23, commi 8, da 12 a 15, 44 e 45, articolo 27, articolo 32, comma 1, articolo 33, comma 1, articolo 31, ((articolo 37, comma 20)), articolo 38, comma 1, lettera a), e dal comma 1 del presente articolo, pari complessivamente a ((1.817,463 milioni di euro per l'anno 2011)), a ((4.427,863 milioni di euro per l'anno 2012)), a 1.435,763 milioni di euro per l'anno 2013, a 1.654,563 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.642,563 milioni di
euro per l'anno 2015, a 1.542,563 milioni di euro per l'anno 2016, a 542,563 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede rispettivamente:
a) quanto a ((1.490,463 milioni di euro per l'anno 2011)), a ((1.314,863 milioni di euro per l'anno 2012)), a 435,763 milioni di euro per l'anno 2013, a 654,563 milioni di euro per l'anno 2014, a 642,563 milioni di euro per l'anno 2015, a 542,563 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 23 e dell'articolo 24;
b) quanto a 162 milioni di euro per l'anno 2011 e a 2.181 milioni di euro per l'anno 2012, mediante utilizzo di quota parte delle minori spese recate dall'articolo 10, comma 2, dall'articolo 13, commi da 1 a 3, dall'articolo 18, commi 3 e 5, e dall'articolo 21, comma 7;
c) quanto a 932 milioni di euro per l'anno 2012 e a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2012, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a 930 milioni di euro per l'anno 2012 e a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al ((2016)), l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) quanto a 165 milioni per l'anno 2011 mediante corrispondente versamento al bilancio dello Stato per pari importo, di una quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e ompensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilita' speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio ».
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 41
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato C-bis
Parte di provvedimento in formato grafico


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