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Legge 6 giugno 2008, n. 101
Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee». (testo coordinato)
 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Promulga la seguente legge:


Art. 1.
Disposizioni in materia di recupero di aiuti di Stato innanzi agli organi di giustizia
civile


1. Nei giudizi civili concernenti gli atti e le procedure volti al recupero di aiuti di Stato in
esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi
dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, di seguito denominata: «decisione di recupero», il giudice può concedere la sospensione
dell'efficacia del titolo amministrativo o giudiziale di pagamento, conseguente a detta decisione, se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:
a) gravi motivi di illegittimità della decisione di recupero, ovvero evidente errore nella
individuazione del soggetto tenuto alla restituzione dell'aiuto di Stato o evidente errore nel calcolo della somma da recuperare e nei limiti di tale errore;
b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile.
2. Qualora la sospensione si fondi su motivi attinenti alla illegittimità della
decisione di recupero il giudice provvede alla sospensione del giudizio e all'immediato rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di giustizia delle Comunità europee, con richiesta
di trattazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 104-ter del regolamento di procedura della Corte di giustizia del 19 giugno 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 176 del 4 luglio 1991, e successive modificazioni, se ad essa non sia stata già deferita la
questione di validità dell'atto comunitario contestato. Non può, in ogni caso, essere
accolta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato per motivi attinenti alla
legittimità della decisione di recupero quando la parte istante, pur avendone facoltà perché individuata o chiaramente individuabile, non abbia proposto impugnazione avverso la decisione di recupero ai sensi dell'articolo 230 del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni, ovvero quando, avendo proposto l'impugnazione, non abbia richiesto la sospensione della decisione di recupero ai sensi dell'articolo 242 del Trattato medesimo ovvero l'abbia richiesta e la sospensione non sia stata concessa.
3. Fuori dei casi in cui é stato disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, con
il provvedimento che accoglie l'istanza di sospensione, il giudice fissa la data dell'udienza di trattazione nel termine di trenta giorni. La causa é decisa nei successivi sessanta giorni.
Allo scadere del termine di novanta giorni dalla data di emanazione del provvedimento di sospensione, il provvedimento perde efficacia salvo che il giudice, su istanza di parte, riesamini
lo stesso e ne disponga la conferma, anche parziale, sulla base dei presupposti di cui ai commi 1 e 2, fissando un termine di efficacia non superiore a sessanta giorni.
4. Per quanto non disposto dai commi da 1 a 3 ai giudizi di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dei commi terzo, quarto e decimo del medesimo articolo 23.
5. Ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto non si applica il
comma 4. Se é già stato concesso il provvedimento di sospensione la causa é decisa nei termini di cui al comma 3, previa eventuale anticipazione dell'udienza di trattazione già fissata. Il giudice, su istanza di parte, riesamina il provvedimento di sospensione già concesso e ne dispone la revoca qualora non ricorrano i presupposti di cui ai commi 1 e 2.
6. Il presidente di sezione, in ogni grado del procedimento, vigila sul rispetto dei termini di cui al comma 3 e riferisce con relazione trimestrale, rispettivamente, al presidente del
tribunale o della Corte d'appello per le determinazioni di competenza. Nei tribunali non divisi in sezioni le funzioni di vigilanza sono svolte direttamente dal Presidente del tribunale.


Art. 2.
Disposizioni in materia di recupero di aiuti di Stato innanzi agli organi di giustizia tributaria


1. Dopo l'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, é inserito il
seguente:
«Art. 47-bis (( (Sospensione di atti volti al recupero di aiuti di Stato e definizione delle
relative controversie).)) - 1. Qualora sia chiesta in via cautelare la sospensione
dell'esecuzione di un atto volto al recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili in
esecuzione di una decisione adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del
regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, di seguito denominata:
"decisione di recupero", la Commissione tributaria provinciale può concedere la sospensione dell'efficacia del titolo di pagamento conseguente a detta decisione se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:
&a21; a) gravi motivi di illegittimità della decisione di recupero, ovvero evidente
errore nella individuazione del soggetto tenuto alla restituzione dell'aiuto di Stato o evidente errore nel calcolo della somma da recuperare e nei limiti di tale errore;
b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile.
2. Qualora la sospensione si fondi su motivi attinenti alla illegittimità della
decisione di recupero la Commissione tributaria provinciale provvede con separata ordinanza alla sospensione del giudizio e all'immediato rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di giustizia delle Comunità europee, con richiesta di trattazione d'urgenza ai sensi
dell'articolo 104-ter del regolamento di procedura della Corte di giustizia del 19 giugno 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 176 del 4 luglio 1991, e
successive modificazioni, se ad essa non sia stata già deferita la questione di validità
dell'atto comunitario contestato. Non può, in ogni caso, essere accolta l'istanza di
sospensione dell'atto impugnato per motivi attinenti alla legittimità della decisione
di recupero quando la parte istante, pur avendone facoltà perché individuata o chiaramente individuabile, non abbia proposto impugnazione avverso la decisione di recupero ai sensi dell'articolo 230 del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni, ovvero quando, avendo proposto l'impugnazione, non abbia richiesto la sospensione della decisione di recupero ai sensi dell'articolo 242 del Trattato medesimo ovvero l'abbia richiesta e la sospensione non sia stata concessa.
3. Fermi restando i presupposti di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui ai
commi 1, 2, 4, 5, 7 e 8 dell'articolo 47;
ai fini dell'applicazione del comma 8 rileva anche il mutamento del diritto comunitario.
4. Le controversie relative agli atti di cui al comma 1 sono definite, nel merito, nel
termine di sessanta giorni dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione di cui al medesimo comma 1. Alla scadenza del termine di sessanta giorni dall'emanazione dell'ordinanza
di sospensione, il provvedimento perde comunque efficacia, salvo che la Commissione
tributaria provinciale entro il medesimo termine riesamini, su istanza di parte, l'ordinanza
di sospensione e ne disponga la conferma, anche parziale, sulla base dei presupposti di cui ai commi 1 e 2, fissando comunque un termine di efficacia, non prorogabile, non superiore a sessanta giorni. Non si applica la disciplina sulla sospensione feriale dei termini. Nel caso di rinvio pregiudiziale il termine di cui al primo periodo é sospeso dal giorno del deposito dell'ordinanza di rinvio e riprende a decorrere dalla data della trasmissione della decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee.
5. Le controversie relative agli atti di cui al comma 1 sono discusse in pubblica
udienza e, subito dopo la discussione, il Collegio giudicante delibera la decisione in camera di consiglio. Il Presidente redige e sottoscrive il dispositivo e ne dà lettura in udienza, a pena di nullità.
6. La sentenza é depositata nella segreteria della Commissione tributaria provinciale entro quindici giorni dalla lettura del dispositivo. Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito apponendo sulla sentenza la propria firma e la data e ne dà immediata comunicazione alle parti.
7. In caso di impugnazione della sentenza pronunciata sul ricorso avverso uno degli atti di cui al comma 1, tutti i termini del giudizio di appello davanti alla Commissione tributaria regionale, ad eccezione di quello stabilito per la proposizione del ricorso, sono ridotti alla metà. Nel processo di appello le controversie relative agli atti di cui al comma 1 hanno priorità assoluta nella trattazione. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, terzo e quarto periodo, 5 e 6.».
2. Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel caso sia stata concessa la sospensione, le relative controversie sono definite nel merito, entro sessanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore del presente decreto; fermo restando il predetto termine, la Commissione tributaria provinciale, su istanza di parte, riesamina i provvedimenti di sospensione già concessi e ne dispone la revoca, qualora non ricorrano i presupposti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 47-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come introdotto dal presente articolo. Il termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 546 del 1992 per la comunicazione dell'avviso di trattazione é ridotto a dieci giorni liberi. Alle medesime controversie pendenti in appello si applica il comma 7 del predetto articolo 47-bis come introdotto dal comma 1 del presente articolo.
3. Il presidente di sezione, in ogni grado del procedimento, vigila sul rispetto dei termini di cui al comma 2 e ai commi 4 e 7, primo periodo, dell'articolo 47-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, introdotto dal comma 1 del presente articolo e riferisce con relazione trimestrale, rispettivamente, al presidente della commissione tributaria provinciale e della commissione tributaria regionale per le determinazioni di competenza.
4. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, é soppresso.


Art. 3.
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale in attuazione della direttiva 2000/60/CE. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 12 gennaio 2006, nella causa C-85/05. Procedura di infrazione n. 2004/59


1. All'articolo 77 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 6 é sostituito dal seguente:
«6. Le regioni possono motivatamente prorogare il termine del 23 dicembre 2015 per poter conseguire gradualmente gli obiettivi dei corpi idrici purché non si verifichi un ulteriore
deterioramento dello stato dei corpi idrici e sussistano tutte le seguenti condizioni:
a) i miglioramenti necessari per il raggiungimento del buono stato di qualità
ambientale non possono essere raggiunti entro i termini stabiliti almeno per uno dei seguenti motivi:
1) i miglioramenti dello stato dei corpi idrici possono essere conseguiti per motivi tecnici
solo in fasi successive al 23 dicembre 2015;
2) il completamento dei miglioramenti entro i termini fissati sarebbe sproporzionalmente
costoso;
3) le condizioni naturali non consentono il miglioramento del corpo idrico nei tempi
richiesti;
b) la proroga dei termini e le relative motivazioni sono espressamente indicate nei
piani di cui agli articoli 117 e 121;
c) le proroghe non possono superare il periodo corrispondente a due ulteriori aggiornamenti dei piani di cui alla lettera b), fatta eccezione per i casi in cui le condizioni naturali non consentano di conseguire gli obiettivi entro detto periodo;
d) l'elenco delle misure, la necessità delle stesse per il miglioramento progressivo
entro il termine previsto, la giustificazione di ogni eventuale significativo ritardo nella attuazione delle misure, nonché il relativo calendario di attuazione delle misure devono essere riportati nei piani di cui alla lettera b). Le informazioni devono essere aggiornate nel riesame dei piani.»;
b) il comma 7 é sostituito dal seguente:
«7. Le regioni, per alcuni corpi idrici, possono stabilire di conseguire obiettivi
ambientali meno rigorosi rispetto a quelli di cui al comma 4, qualora, a causa delle
ripercussioni dell'impatto antropico rilevato ai sensi dell'articolo 118 o delle loro condizioni naturali, non sia possibile o sia esageratamente oneroso il loro raggiungimento. Devono, in ogni caso, ricorrere le seguenti condizioni:
a) la situazione ambientale e socioeconomica non consente di prevedere altre opzioni
significativamente migliori sul piano ambientale ed economico;
b) la garanzia che:
1) per le acque superficiali venga conseguito il migliore stato ecologico e chimico
possibile, tenuto conto degli impatti che non potevano ragionevolmente essere evitati per la natura dell'attività umana o dell'inquinamento;
2) per le acque sotterranee siano apportate modifiche minime al loro stato di qualità,
tenuto conto degli impatti che non potevano ragionevolmente essere evitati per la natura dell'attività umana o dell'inquinamento;
c) per lo stato del corpo idrico non si verifichi alcun ulteriore deterioramento;
d) gli obiettivi ambientali meno rigorosi e le relative motivazioni figurano
espressamente nel piano di gestione del bacino idrografico e del piano di tutela di cui agli articoli 117 e 121 e tali obiettivi sono rivisti ogni sei anni nell'ambito della revisione di detti piani.»;
c) dopo il comma 10 é aggiunto il seguente:
«10-bis. Le regioni non violano le disposizioni del presente decreto nei casi in cui:
a) il mancato raggiungimento del buon stato delle acque sotterranee, del buono
stato ecologico delle acque superficiali o, ove pertinente, del buon potenziale ecologico ovvero l'incapacità di impedire il deterioramento del corpo idrico superficiale e sotterraneo sono dovuti a nuove modifiche delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale o ad alterazioni idrogeologiche dei corpi idrici sotterranei;
b) l'incapacità di impedire il deterioramento da uno stato elevato ad un buono stato di
un corpo idrico superficiale sia dovuto a nuove attività sostenibili di sviluppo umano purché sussistano le seguenti condizioni:
1) siano state avviate le misure possibili per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico;
2) siano indicate puntualmente ed illustrate nei piani di cui agli articoli 117 e 121 le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni e gli obiettivi siano rivisti ogni sei anni;
3) le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni di cui alla lettera b) siano di prioritario interesse pubblico ed i vantaggi per l'ambiente e la società, risultanti dal
conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, siano inferiori rispetto ai vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni per la salute umana, per il mantenimento della sicurezza umana o per lo sviluppo sostenibile;
4) per motivi di fattibilità tecnica o di costi sproporzionati, i vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni del corpo idrico non possano essere conseguiti con altri mezzi che garantiscono soluzioni ambientali migliori.».


Art. 4.
Modifiche all'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di recupero stragiudiziale dei crediti. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 18 luglio 2007 nella causa C-134/05. Procedura di infrazione n. 2001/5171. Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di servizi di sicurezza privati. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 13 dicembre 2007 nella causa C-465/05. Procedura di infrazione n. 2000/4196


1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 115 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Per le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi non si applica il
quarto comma del presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento delle attività di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di
regolamento e quelle disposte dall'autorità.
Per le attività previste dal sesto comma del presente articolo, l'onere di affissione di
cui all'articolo 120 può essere assolto mediante l'esibizione o comunicazione al committente della licenza e delle relative prescrizioni, con la compiuta indicazione delle operazioni
consentite e delle relative tariffe.
Il titolare della licenza é, comunque, tenuto a comunicare preventivamente all'ufficio
competente al rilascio della stessa l'elenco dei propri agenti, indicandone il
rispettivo ambito territoriale, ed a tenere a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica
sicurezza il registro delle operazioni. I suoi agenti sono tenuti ad esibire copia della licenza ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed a fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualità e dell'agenzia per la quale operano.»;
b) all'articolo 134, dopo il terzo comma, é inserito il seguente:
«Il regolamento di esecuzione individua gli altri soggetti, ivi compreso l'institore, o
chiunque eserciti poteri di direzione, amministrazione o gestione anche parziale dell'istituto o delle sue articolazioni, nei confronti dei quali sono accertati l'assenza di condanne per
delitto non colposo e gli altri requisiti previsti dall'articolo 11 del presente testo unico,
nonché dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.»;
c) dopo l'articolo 134 é inserito il seguente:
«Art. 134-bis (Disciplina delle attività autorizzate in altro Stato dell'Unione europea).
- 1. Le imprese di vigilanza privata stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea possono stabilirsi nel territorio della Repubblica italiana in presenza dei requisiti, dei
presupposti e delle altre condizioni richiesti dalla legge e dal regolamento per l'esecuzione del presente testo unico, tenuto conto degli adempimenti, degli obblighi e degli oneri già assolti nello Stato di stabilimento, attestati dall'autorità del medesimo Stato o, in mancanza,
verificati dal prefetto.
2. I servizi transfrontalieri e quelli temporanei di vigilanza e custodia da parte di
imprese stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea sono svolti alle condizioni e con le modalità indicate nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico.
3. Il Ministro dell'interno é autorizzato a sottoscrivere, in materia di vigilanza
privata, accordi di collaborazione con le competenti autorità degli Stati membri dell'Unione
europea, per il reciproco riconoscimento dei requisiti, dei presupposti e delle condizioni
necessari per lo svolgimento dell'attività, nonché dei provvedimenti amministrativi previsti dai rispettivi ordinamenti.»;
d) all'articolo 135, quinto comma, le parole: «o ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa» sono soppresse;
e) all'articolo 135, il sesto comma é abrogato;
f) all'articolo 136, il secondo comma é abrogato;
g) all'articolo 138:
1) dopo il primo comma é inserito il seguente:
«Il Ministro dell'interno con proprio decreto, da adottarsi con le modalità individuate nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico, sentite le regioni, provvede
all'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie
particolari giurate.»;
2) dopo il secondo comma é inserito il seguente:
«Ai fini dell'approvazione della nomina a guardia particolare giurata di cittadini di
altri Stati membri dell'Unione europea il prefetto tiene conto dei controlli e delle verifiche effettuati nello Stato membro d'origine per lo svolgimento della medesima attività.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 134-bis, comma 3.»;
3) é aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate nell'esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono destinate rivestono la qualità di incaricati di un pubblico servizio.».


Art. 4-bis.
Misure per attuare la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13
settembre 2007 in materia di concessioni per la gestione di scommesse ippiche


(( 1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità
europee del 13 settembre 2007 nella causa C-260/04, con provvedimento del Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 31 agosto
2008, senza pregiudizio delle concessioni affidate ai sensi dell'art. 38, comma 4, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, sono stabilitele modalità per l'attribuzione di diritti per l'apertura di
punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici su base ippica, di cui all'art. 38, comma 4, lettera a), del citato decreto-legge n. 223 del 2006, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) localizzazione di punti di vendita nei comuni in cui risultano operanti, alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le concessioni di cui
al comma 2, nel rispetto della zona di ubicazione delle sedi operative e comunque a non
oltre 200 metri lineari dalle stesse;
b) localizzazione di 210 punti di vendita nelle province in cui non sono stati assegnati i
diritti per l'apertura di punti di vendita aventi come attività principale la mmercializzazione dei prodotti di gioco pubblici su base ippica di cui all'art. 38, comma 4, lettera a), del citato decreto-legge n. 223 del 2006, a seguito di procedura di selezione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, parte seconda, foglio delle inserzioni n. 199 del 28 agosto 2006, nel rispetto delle disposizioni recate dall'art. 38, comma 4, lettera f) del predetto decreto-legge n. 223 del 2006;
c) aggiudicazione dei punti di vendita previa effettuazione di una o più procedure, aperte agli operatori italiani ed esteri che esercitano la raccolta di gioco o che dimostrano di possedere idonei requisiti di affidabilità e professionalità, la cui base d'asta non può essere inferiore a euro trentamila per ogni punto di vendita.
2. Al fine di garantire la continuità nella gestione del servizio di raccolta e accettazione
delle scommesse e la tutela dei preminenti interessi pubblici connessi, dalla data di
attivazione dei punti di vendita di cui al comma 1, e comunque non oltre il 31 gennaio 2009, sono revocate le concessioni per la raccolta e accettazione di scommesse al totalizzatore nazionale, a libro e a quota fissa sui risultati delle corse dei cavalli, regolate dalla convenzione tipo approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1999, come integrata dalla deliberazione del commissario straordinario dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) del 14 ottobre 2003, n. 107, allo stato ancora attive.
3. é abrogato il comma 13 dell'art. 8 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200. ))


Art. 5.
Disposizioni in materia di riconoscimento del servizio pubblicosvolto nell'ambito dell'Unione europea. Esecuzione della sentenzadella Corte di giustizia resa in data 26 dicembre 2006 nella causa C-371/04. Procedura di infrazione n. 2002/4888


1. Le amministrazioni pubbliche tenute al rispetto del principio di libera circolazione dei
lavoratori di cui agli articoli 39 del Trattato che istituisce la Comunità europea e 7 del
regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, salve più favorevoli
previsioni, valutano, ai fini giuridici ed economici, l'esperienza professionale e l'anzianità acquisite da cittadini comunitari nell'esercizio di un'attività analoga a quella considerata rilevante e svolta (( presso pubbliche amministrazioni di un altro )) Stato membro, anche in periodi antecedenti all'adesione del medesimo all'Unione europea, o presso organismi dell'Unione europea secondo condizioni di parità rispetto a quelle maturate
nell'ambito dell'ordinamento italiano. Sono inapplicabili le disposizioni normative e le clausole dei contratti collettivi contrastanti con il presente comma. Ai fini dell'accesso
rimane fermo quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.


Art. 6.
Disposizioni transitorie in materia di piani di adeguamento di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante attuazione della direttiva 1999/31/CE,
relativa alle discariche di rifiuti. Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti. Procedura di infrazione n. 2003/2077 - esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 26 aprile 2007 nella causa C-135/05. Procedura di infrazione 2003/4506 - causa C-442/06. Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2006/4482


1. All'articolo 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Il provvedimento con cui l'autorità competente approva i piani di adeguamento, presentati ai sensi del comma 3, per le discariche di rifiuti pericolosi e per quelle autorizzate dopo la data del 16 luglio 2001 e fino al 23 marzo 2003, deve fissare un termine per l'ultimazione dei lavori di adeguamento, che non può essere successivo al 1° ottobre 2008.
4-ter. Nel caso in cui, per le discariche di cui al comma 1, il provvedimento di
approvazione del piano di adeguamento di cui al comma 4, stabilisca un termine finale per l'ultimazione dei lavori di adeguamento successivo al 1° ottobre 2008, tale termine si intende anticipato al 1° ottobre 2008.».
2. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, la lettera c) é
soppressa.


Art. 7.
Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 24 maggio 2007 nella causa C-394/05.
Procedura di infrazione n. 2003/2204


1. Al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: «di cui all'articolo 5, commi 1 e
3, » sono aggiunte le seguenti: «all'articolo 5, comma 15,»;
b) all'articolo 5:
1) al comma 3 dopo le parole: «di cui al comma 2,» sono inserite le seguenti: «e,
ove sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto, derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelli per cui é previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di
raccolta,»;
2) al comma 15 le parole: «ad un operatore autorizzato alla raccolta di cui all'articolo
3, comma 1, lettera u),» sono sostituite dalle seguenti: «ad un centro di raccolta di cui
all'articolo 5, comma 3.»;
c) all'articolo 10, comma 1, le parole: «concordate con i gestori degli impianti» sono
sostituite dalle seguenti: «richieste dai gestori degli impianti».


Art. 8.
Modifiche ai decreti legislativi del 26 maggio 2004, n. 153 e n. 154,in materia di pesca ed
alla legge 14 luglio 1965, n. 963, in materia di pesca marittima. Parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione n. 1992/5006. Procedura di infrazione n. 2001/2118 - esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 7 dicembre 2006 nella causa C-161/05. Parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione n. 2004/2225. Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2007/2284


1. L'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, é sostituito dal seguente:
«Art. 6 (( (Tutela di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima). )) - 1.
Sono vietati lo sbarco, il trasporto, il trasbordo e la commercializzazione di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima prevista dai regolamenti comunitari e dalle norme nazionali applicabili.
2. Non é sanzionabile la cattura accidentale o accessoria degli esemplari di cui al comma
1, realizzata con attrezzi conformi alle norme comunitarie e nazionali, autorizzati dalla licenza di pesca.
Gli esemplari eventualmente catturati di dimensioni inferiori alla taglia minima devono essere rigettati in mare.
3. La commercializzazione e la somministrazione di esemplari di specie di cui al comma 1
ovvero di cui é vietata la cattura é sanzionata con la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni.».
2. All'articolo 11 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, dopo il comma 2 é inserito il seguente:
«2-bis. L'imprenditore ittico che viola le disposizioni di cui al comma 2 é punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3000 euro. Tale sanzione é triplicata nel caso di violazione di dichiarazione concernente le catture e gli sbarchi di specie ittiche tutelate dai piani di protezione degli stock ittici o pescate fuori dalle acque mediterranee.».
3. Alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, comma 1, lettera b), dopo la parola: «detenere» sono inserite le
seguenti: «attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente e detenere»;
b) l'articolo 26 é sostituito dal seguente:
«Art. 26 (( (Sanzioni amministrative) )). - 1. Chiunque contravvenga ai divieti
posti dall'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), é punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
2. é punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro chiunque eserciti la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.
3. é punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro chiunque violi le norme del regolamento per l'esercizio della pesca sportiva e subacquea.
4. é punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro chiunque venda o commerci i prodotti della pesca esercitata a scopo ricreativo o sportivo.
5. é punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro chiunque ceda un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici; alla stessa sanzione soggiace chi affida un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, qualora questa ne faccia uso.
6. é punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non consenta o impedisca l'ispezione da parte degli
addetti alla vigilanza sulla pesca, prevista dal precedente articolo 23.
7. é punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro il
comandante di una unità da pesca che navighi con l'apparecchiatura blue box, di cui al regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, manomessa o alterata.
Alla medesima sanzione é soggetto chiunque ponga in essere atti diretti alla modifica o alla interruzione del segnale trasmesso dal sistema VMS o violi le norme che ne disciplinano il corretto funzionamento. Si applica la sanzione accessoria di cui all'articolo 27, comma 1, lettera c-bis).
8. é punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro
chiunque violi le norme relative ai piani di ricostituzione di specie ittiche previste da
normative nazionali e comunitarie.»;
c) all'articolo 27, comma 1:
1) alla lettera b) é aggiunto, in fine, il seguente periodo:«gli attrezzi confiscati non
consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore;»;
2) dopo la lettera c), é inserita la seguente:
«c-bis) la sospensione della licenza di pesca, in caso di recidiva della violazione, per
un periodo compreso tra 10 giorni e 30 giorni.».


Art. 8-bis.
Introduzione dell'art. 292-bis del codice della navigazione in materia di requisiti per
l'esercizio delle funzioni di comandante e di primo ufficiale di coperta a bordo delle navi
battenti bandiera italiana. Ricorso ex articolo 226 del Trattato che istituisce la Comunità europea, nell'ambito della procedura di infrazione n. 2004/2144


(( 1. Dopo l'articolo 292 del codice della navigazione é inserito il seguente:
«Art. 292-bis (Requisiti per l'esercizio delle funzioni di comandante e di primo ufficiale di coperta). - A bordo delle navi battenti bandiera italiana, il comandante e il primo ufficiale di coperta, se svolge le funzioni del comandante, devono essere cittadini di uno
Stato membro dell'Unione europea o di un altro Stato facente parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo, reso esecutivo dalla legge 28 luglio 1993, n. 300. L'accesso a tali
funzioni é subordinato al possesso di una qualificazione professionale e ad una
conoscenza della lingua e della legislazione italiana che consenta la tenuta dei documenti di bordo e l'esercizio delle funzioni pubbliche delle quali il comandante é investito.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinati i programmi di qualificazione professionale, nonché l'organismo competente allo svolgimento delle procedure di verifica dei requisiti di cui al primo comma.». ))


Art. 8-ter.
Disposizioni per il recepimento della direttiva 2006/100/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate, direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania, relativamente alle professioni legali. Parere motivato nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2007/0417


(( 1. All'articolo 1, primo comma, della legge 9 febbraio 1982, n. 31, dopo le parole:
«advocate-barrister-solicitor (Regno Unito)»
sono aggiunti, in fine, i seguenti capoversi: « (Bulgaria)»; - avocat (Romania)».
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, dopo il
capoverso: «Avocat-Advocaat (Belgio)» é inserito il seguente: (Bulgaria)» e dopo il
capoverso: «Advogado (Portogallo)» é inserito il seguente: «Avocat (Romania)». ))


Art. 8-quater
Modifiche al codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2006/2535


(( 1. Al codice delle pari opportunità fra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11
aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25, comma 1, dopo le parole: «atto, patto o comportamento» sono inserite le seguenti: «, nonché l'ordine di orre in essere un atto o un comportamento,»;
b) all'articolo 38, comma 1, dopo le parole: «organizzazioni sindacali» sono inserite
le seguenti: «, associazioni e organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse
leso».
2. All'articolo 56, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché di beneficiare di eventuali
miglioramenti delle condizioni di lavoro, previsti dai contratti collettivi ovvero in via
legislativa o regolamentare, che sarebbero loro spettati durante l'assenza». ))


Art. 8-quinquies.
Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, per l'attuazione della
direttiva 2006/109/CE. Parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione n. 2007/0421


(( 1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, le parole:
«diciotto unita» sono sostituite dalle seguenti: «un numero pari a quello degli Stati membri» ))


Art. 8-sexies.
Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante attuazione della direttiva
2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza
e dall'origine etnica. Parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione n. 2005/2358


(( 1. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 3, le parole: «umiliante e offensivo» sono sostituite dalle
seguenti: «umiliante od offensivo»;
b) all'articolo 4:
1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in quanto compatibili»;
2) il comma 3 é sostituito dal seguente:
«3. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere
statistico, idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione»;
c) dopo l'articolo 4 é inserito il seguente:
«Art. 4-bis. (Protezione delle vittime). - 1. La tutela giurisdizionale di cui all'articolo 4 si applica altresì nei casi di comportamenti, trattamenti o altre conseguenze
pregiudizievoli posti in essere o determinate, nei confronti della persona lesa da una
discriminazione diretta o indiretta o di qualunque altra persona, quale reazione ad una
qualsiasi attività diretta ad ottenere la parità di trattamento»;
d) all'articolo 5: 1) al comma 1, le parole: «dell'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 4 e 4-bis»;
2) al comma 3, le parole: «dell'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 4 e 4-bis».


Art. 8-septies.
Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante attuazione della direttiva
2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2006/2441


(( 1. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3:
1) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «di proporzionalità e
ragionevolezza» sono inserite le seguenti: «e purché la finalità sia legittima»;
2) al comma 3, il secondo periodo é soppresso;
3) il comma 4 é sostituito dal seguente:
«4. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono accertamenti di idoneità al lavoro nel rispetto di quanto stabilito dai commi 2 e 3»;
4) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono trattamenti differenziati in ragione
dell'età dei lavoratori e in particolare quelle che disciplinano:
a) la definizione di condizioni speciali di accesso all'occupazione e alla formazione professionale, di occupazione e di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e
di retribuzione, per i giovani, i lavoratori anziani e i lavoratori con persone a carico, allo
scopo di favorire l'inserimento professionale o di assicurare la protezione degli stessi;
b) la fissazione di condizioni minime di età, di esperienza professionale o di anzianità
di lavoro per l'accesso all'occupazione o a taluni vantaggi connessi all'occupazione;
c) la fissazione di un'età massima per l'assunzione, basata sulle condizioni di formazione
richieste per il lavoro in questione o sulla necessità di un ragionevole periodo di lavoro
prima del pensionamento.
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis sono fatte salve purché siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate da finalità legittime, quali giustificati obiettivi della politica del lavoro, del mercato del lavoro e della formazione professionale, qualora i mezzi per il conseguimento di tali finalità siano appropriati e necessari»;
b) all'articolo 4, il comma é sostituito dal seguente:
«4. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto idonei a fondare, in termini gravi, precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione»;
c) dopo l'articolo 4 é inserito il seguente:
«Art. 4-bis (Protezione delle vittime). - 1. La tutela giurisdizionale di cui all'articolo 4 si applica altresì avverso ogni comportamento pregiudizievole posto in essere, nei confronti della persona lesa da una discriminazione diretta o indiretta o di qualunque altra persona, quale reazione ad una qualsiasi attività diretta ad ottenere la parità di trattamento»;
d) all'articolo 5:
1) al comma 1, le parole da: «Le rappresentanze locali» fino a: «a livello nazionale»
sono sostituite dalle seguenti: «Le organizzazioni sindacali, le associazioni e le
organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso»;
2) al comma 2, le parole da: «Le rappresentanze locali» fino a: legittimate» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui al comma 1 sono altresì legittimati».


Art. 8-octies.
Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73,recante attuazione della direttiva 1999/22/CE, relativa alla custodia egli animali selvatici nei giardini zoologici. Parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione n. 2007/2179


(( 1. All'articolo 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, e successive modificazioni, il comma 1 é sostituito dal seguente:
«1. Ai fini del presente decreto, per giardino zoologico si intende qualsiasi struttura pubblica o privata con carattere permanente e territorialmente stabile, aperta e amministrata per il pubblico almeno sette giorni all'anno, che espone e mantiene animali vivi di specie selvatiche, anche nati e allevati in cattività, appartenenti, in particolare ma non esclusivamente, alle specie animali di cui agli allegati al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive
modificazioni, nonché al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni». ))


Art. 8-novies.
Modifica all'articolo 15, comma 1, del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e abrogazione del comma 12 dell'articolo 25 della legge 3 maggio 2004, n. 112. Parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione n. 2005/5086


(( 1. Il comma 1 dell'articolo 15 del testo unico della radio-televisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, é sostituito dal seguente:
«1. Fatti salvi i criteri e le procedure specifici per la concessione dei diritti di uso delle radiofrequenze per la diffusione sonora e televisiva, previsti dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di interesse generale, la disciplina per l'attività di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica
digitale si conforma ai principi della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 marzo 2002, e della direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16
settembre 2002. Tale attivitàé soggetta al regime dell'autorizzazione generale, ai
sensidell'articolo 25 del citato codice di cui al decreto legislativo 1°agosto 2003, n. 259, e
successive modificazioni».
2. Le licenze individuali già rilasciate ai sensi del regolamentodi cui alla deliberazione
dell'Autorità per le garanzie nellecomunicazioni n. 435/01/CONS del 15 novembre 2001,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono convertite, su iniziativa del Ministero dello
sviluppo economico, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e di quelle comunitarie.
é abrogato il comma 12 dell'articolo 25 della legge 3 maggio 2004, n. 112.
3. Fermo restando quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di radiodiffusione
televisiva, il trasferimento di frequenze tra due soggetti titolari di autorizzazione generale
avviene nel rispetto dell'articolo 14 del codice delle comunicazioni elettroniche, di
cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
4. Nel corso della progressiva attuazione del piano nazionale di assegnazione delle
frequenze televisive in tecnica digitale terrestre, nel rispetto del relativo programma di
attuazione di cui all'articolo 42, comma 11, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, i diritti di uso delle frequenze per l'esercizio delle reti televisive
digitali saranno assegnati, in base alle procedure definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella deliberazione n. 603/07/CONS del 21 novembre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto dei principi stabiliti dal diritto comunitario, basate su criteri obiettivi,
proporzionati, trasparenti e non discriminatori.
5. Al fine di rispettare la previsione dell'art. 2-bis, comma 5, del decreto-legge 23
gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66,
e successive modificazioni, e di dare attuazione al piano di assegnazione delle frequenze, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, non avente natura regolamentare, d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, é definito, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree
territoriali interessate e delle rispettive scadenze. ))


Art. 8-decies.
Modifiche al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005,
n. 177. Procedure di infrazione n. 2007/2110, n. 2005/2240 e n. 2004/4303


(( 1. All'articolo 37, comma 3, del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.
2. Il comma 2 dell'articolo 51 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, é sostituito dal seguente:
«2. L'Autorità, applicando le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge
24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
a) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c);
b) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e);
c) da 25.823 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1,
lettera f);
d) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1,
lettera g);
e) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1,
lettere h), i), l), m) e n);
f) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1,
lettera o), anche nel caso in cui la pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici sia
gestita, su incarico degli stessi, da agenzie pubblicitarie o da centri media».
3. All'art. 51 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo il comma 2, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, é inserito il seguente:
«2-bis. Per le sanzioni amministrative di cui al comma 2 é escluso il beneficio del
pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni».
4. Il comma 3 dell'articolo 51 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177, é abrogato.
5. Al comma 5 dell'articolo 51 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177, le parole: «previste dai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «previste dai commi 1 e 2».


Art. 8-undecies.
Abrogazione dell'articolo 23-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, in materia di proroga delle convenzioni per la gestione di interventi in favore delle imprese artigiane. Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2006/4264


(( 1. L'articolo 23-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, é abrogato. ))


Art. 8-duodecies
Modifiche all'art. 2, comma 82, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Messa in mora nell'ambito della
procedura di infrazione n. 2006/2419


(( 1. All'articolo 2, comma 82, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «nonché in occasione degli aggiornamenti periodici del
piano finanziario ovvero delle successive revisioni periodiche della convenzione,» sono soppresse;
b) l'ultimo periodo é sostituito dal seguente: «La convenzione unica sostituisce ad ogni
effetto la convenzione originaria, nonché tutti i relativi atti aggiuntivi».
2. Sono approvati tutti gli schemi di convenzione con la società ANAS S.p.a. già
sottoscritti dalle società concessionarie autostradali alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
Ogni successiva modificazione ovvero integrazione delle convenzioni é approvata secondo le disposizioni di cui ai commi 82 e seguenti dell'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive
modificazioni».


Art. 9.
Trasferimento alla Federazione russa del diritto di proprietà sul complesso architettonico della Chiesa Russa Ortodossa di Bari


1. Nell'ambito degli accordi bilaterali tra la Repubblica italiana e la Federazione russa ed in particolare del trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la
Federazione russa, firmato a Mosca il 14 ottobre 1994 e ratificato ai sensi della legge 8 febbraio 1996, n. 69, il complesso architettonico della «Chiesa Russa Ortodossa di Bari», previo
trasferimento dall'ente proprietario allo Stato, é immediatamente trasferito in proprietà a titolo gratuito alla Federazione russa.
2. Alla consegna dell'immobile di cui al comma 1 alla Federazione russa provvede il Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite dell'Agenzia del demanio, con apposito
verbale, che costituisce titolo per la gratuita trascrizione e voltura.


Art. 10.
Disposizioni concernenti le strutture di missione istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri


1. La struttura di missione istituita presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 luglio 2006, nonché le altre strutture di missione operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, decadono, ove non confermate, decorsi 30 giorni dal giuramento del nuovo Governo.


Art. 11.
Disposizioni finanziarie


1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, valutato in euro 7.023.000 per l'anno
2008, euro 12.083.000 per l'anno 2009 ed euro 13.946.000 a decorrere dall'anno 2010, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando i seguenti accantonamenti:
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri
recati dal presente decreto, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi
di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere,
corredati di apposite relazioni illustrative.


Art. 12.
Entrata in vigore


1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.



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