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NORMATIVA
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Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 come modificata dalla legge n. 205/2000
Istituzione dei tribunali amministrativi regionali
 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Promulga la seguente legge:


TITOLO I
Istituzione e competenze dei tribunali amministrativi regionali


Art. 1.
Sono istituiti tribunali amministrativi regionali, quali organi di giustizia amministrativa di primo grado.
Le loro circoscrizioni sono regionali e comprendono le province facenti parte delle singole regioni. Esse hanno sede nei capoluoghi di regione.
Nelle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia sono istituite sezioni staccate, le cui sedi e le cui circoscrizioni saranno stabilite nelle norme di attuazione della presente legge previste nell'articolo 52.
Una sezione staccata con ordinamento speciale é pure istituita nella regione Trentino-Alto Adige. Essa ha sede a Bolzano e alla sua disciplina si provvede con altra legge.
Il tribunale amministrativo regionale del Lazio, oltre una sezione staccata, ha tre sezioni con sede a Roma.


Art. 2.
Il tribunale amministrativo regionale decide:


A) sui ricorsi già attribuiti dagli articoli 1 e 4 del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924,n. 1058,e successive modificazioni, alla giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale;
B) sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge contro atti e provvedimenti emessi:
1) dagli organi periferici dello stato e degli enti pubblici a carattere ultraregionale, aventi sede nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale;
2) dagli enti pubblici non territoriali aventi sede nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale e che esclusivamente nei limiti della medesima esercitano la loro attività;
3) dagli enti pubblici territoriali compresi nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale.


Art. 3.
Sono devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge contro atti e provvedimenti emessi dagli organi centrali dello stato e degli enti pubblici a carattere ultraregionale.
Per gli atti emessi da organi centrali dello stato o di enti pubblici a carattere ultraregionale, la cui efficacia é limitata territorialmente alla circoscrizione del tribunale amministrativo regionale, e per quelli relativi a pubblici dipendenti in servizio, alla data di emissione dell'atto, presso uffici aventi sede nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale, la competenza é del tribunale amministrativo regionale medesimo.
Negli altri casi, la competenza, per gli atti statali, é del tribunale amministrativo regionale con sede a Roma; per gli atti degli enti pubblici a carattere ultraregionale é del tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede l'ente


Art. 4.
Nelle materie indicate negli articoli 2 e 3 la competenza spetta ai tribunali amministrativi regionali per i ricorsi aventi ad oggetto diritti ed interessi di persone fisiche o giuridiche, la cui tutela non sia attribuita alla autorità giudiziaria ordinaria, o ad altri organi di giurisdizione.


Art. 5.
Sono devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi contro atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici. Si applicano, ai fini dell'individuazione del tribunale competente, il secondo e il terzo comma dell'articolo 3.
Resta salva la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle dei tribunali della acque pubbliche e del tribunale superiore delle acque pubbliche, nelle materie indicate negli articoli 140-144 del testo unico 11 dicembre 1933,n. 1775.


Art. 6.
Il tribunale amministrativo regionale é competente a decidere sui ricorsi concernenti controversie in materia di operazioni per le elezioni dei consigli comunali, provinciali e regionali.
Con la decisione dei ricorsi il tribunale amministrativo regionale esercita i poteri ed adotta i provvedimenti di cui all'articolo 84 del testo unico approvato con decreto del presidente della repubblica 16 maggio 1960,n.570,modificato dalla legge 23 dicembre 1966,n.1147.
Rimangono salve, per le azioni popolari e le impugnative consentite agli elettori, le norme dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1966,n.1147,e dello articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n.108.


Art. 7.
Il tribunale amministrativo regionale esercita giurisdizione di merito nei casi preveduti dall'articolo 27 del testo unico 26 giugno 1924,n.1054,ed in quelli previsti dall'articolo 1 del testo unico 26 giugno 1924,n.1058.
Il tribunale amministrativo regionale esercita giurisdizione esclusiva nei casi previsti dall'articolo 29 del testo unico 26 giugno 1924,n.1054,e in quelli previsti dall'articolo 4 del testo unico 26 giugno 1924, n.1058,e successive modificazioni, nonché nelle materie di cui all'articolo 5,primo comma, della presente legge.
Il tribunale amministrativo regionale, nell'ambito della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e agli altri diritti patrimoniali consequenziali.
Restano, tuttavia, sempre riservate all'autorità giudiziaria ordinaria le questioni attinenti a diritti patrimoniali consequenziali alla pronuncia di illegittimità dell'atto o provvedimento contro cui si ricorre, nonché le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dello incidente di falso.
Il tribunale amministrativo regionale giudica anche in merito dei casi previsti dall'articolo 29, numeri 2), 3), 4), 5) e 8) del testo unico 26 giugno 1924, n.1054.


Art. 8.
Il tribunale amministrativo regionale, nelle materie in cui non ha competenza esclusiva, decide con efficacia limitata di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale.
La risoluzione dell'incidente di falso e le questioni concernenti lo stato e la capacità dei privati individui restano di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio.


TITOLO II
Composizione dei tribunali amministrativi regionali


Art. 9.
Con decreto del presidente della repubblica, su proposta del presidente del consiglio dei ministri, sentito il consiglio di presidenza dei tribunali amministrativi regionali, é nominato per ciascun tribunale amministrativo regionale, all'inizio di ogni anno, il presidente, da scegliere fra i presidenti di sezione del Consiglio di Stato o tra i consiglieri di stato.
Con lo stesso decreto e con le medesime modalità sono nominati presso ciascun tribunale amministrativo regionale non meno di cinque magistrati amministrativi regionali appartenenti al ruolo previsto dall'articolo 12.
Per i tribunali amministrativi regionali formati di più sezioni, nonché per le sezioni istituite nel tribunale amministrativo regionale del Lazio deve essere sempre nominato un presidente di sezione del Consiglio di Stato.


Art. 10.
Il tribunale amministrativo regionale decide con l'intervento del presidente e di due magistrati amministrativi regionali.
In mancanza del presidente, il collegio é presieduto dal magistrato amministrativo più anziano.


Art. 11.
I presidenti di sezione del Consiglio di Stato sono destinati alla presidenza dei tribunali amministrativi regionali con il loro consenso, ovvero all'atto del conseguimento della nomina.
I presidenti di sezione del Consiglio di Stato destinati a presiedere, i tribunali amministrativi regionali cessano, a domanda, da tale destinazione, secondo l'ordine di anzianità, e riassumono le loro funzioni in seno al Consiglio di Stato, quando presso il consiglio stesso si verificano vacanze nei posti di presidente di sezione. Per la relativa sostituzione si procede nei modi previsti dal comma precedente.
I consiglieri di stato possono essere destinati alla presidenza dei tribunali amministrativi regionali solo se abbiano almeno due anni di anzianità e col loro consenso. Per le sedi che rimangono scoperte la destinazione potrà avvenire d'ufficio, seguendo il criterio della minore anzianità di qualifica, tra i consiglieri che abbiano almeno due anni di anzianità.
I consiglieri di stato, a domanda, possono riassumere le loro funzioni presso il Consiglio di Stato non prima di tre anni dalla loro destinazione. Possono continuare nella destinazione alla presidenza di un tribunale amministrativo regionale anche se siano nominati presidenti di sezione del Consiglio di Stato.


Art. 12.
Per l'assolvimento delle funzioni previste dalla presente legge:
A) i posti di presidente di sezione di cui alla tabella a allegata alla legge 21 dicembre 1950,n.1018,sono aumentati di dieci unità;
I posti di consigliere di stato della tabella medesima sono parimenti aumentati di quattordici unità;
C) é istituito il ruolo dei magistrati amministrativi regionali, secondo la tabella allegata alla presente legge.


Art. 13.
I magistrati amministrativi regionali si distinguono in consiglieri, primi referendari e referendari.
Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, ad essi sono estese le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del persona- le di corrispondente qualifica della magistratura del Consiglio di Stato, nelle qualifiche corrispondenti di consigliere, primo referendario e referendario.
Per i magistrati amministrativi regionali il trasferimento ad altra sede può essere disposto, nelle forme indicate dall'articolo 9 e su parere del consiglio di presidenza dei tribunali amministrativi regionali per una delle seguenti ragioni:
A) su domanda;
B) in seguito ad avanzamento;
C) in seguito all'insorgere di una situazione di incompatibilità prevista dalla legge;
D) per variazione nel numero dei magistrati da assegnare ai vari tribunali.
I magistrati amministrativi regionali non possono essere in alcun caso chiamati ad esercitare funzioni o ad espletare compiti diversi da quelli istituzionali.
Ad essi si estendono le altre cause di incompatibilità e le cause di ineleggibilità previste per i magistrati ordinari.


Art. 14.
Le nomine a referendario sono conferite a seguito di concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare, purché non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età:
1) i magistrati dell'ordine giudiziario, che abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario, ed i magistrati amministrativi e della giustizia militare di qualifica equiparata;
2) gli avvocati dello stato e i procuratori dello stato con qualifica non inferiore a sostituti procuratori dello stato;
3) i dipendenti dello stato muniti della laurea in giurisprudenza, con qualifica non inferiore a direttore di sezione e equiparata, con almeno cinque anni di effettivo servizio di ruolo nella carriera direttiva;
4) gli assistenti universitari di ruolo alle cattedre di materie giuridiche, con almeno 5 anni di servizio;
5) i dipendenti delle regioni, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, muniti della laurea in giurisprudenza, che siano stati assunti attraverso concorsi pubblici ed abbiano almeno cinque anni di servizio effettivo di ruolo nella carriera direttiva;
6) gli avvocati iscritti all'albo da quattro anni;
7) i consiglieri regionali, provinciali e comunali, muniti della laurea in giurisprudenza, che abbiano esercitato tali funzioni per almeno cinque anni;
8) gli ex componenti elettivi delle giunte provinciali amministrative, muniti di laurea in giurisprudenza, che abbiano esercitato le funzioni per almeno cinque anni.
La commissione esaminatrice é nominata con decreto del presidente del consiglio dei ministri ed é composta da due consiglieri di stato e da tre docenti universitari.


Art. 15.
Le nomine a primo referendario sono conferite ai referendari con almeno sei anni di effettivo servizio, per due terzi mediante scrutinio per merito comparativo e per un terzo secondo il turno di anzianità, previo giudizio di idoneità.
Le nomine vengono disposte con decreto del presidente della repubblica, su proposta de presidente del consiglio dei ministri.
Allo scrutinio per merito comparativo e al giudizio di idoneità provvede il consiglio di presidenza dei tribunali amministrativi regionali.


Art. 16.
I consiglieri amministrativi regionali sono nominati con decreto del presidente della repubblica, su proposta del presidente del consiglio dei ministri, previa deliberazione del consiglio dei ministri e su parere del consiglio di presidenza dei tribunali amministrativi regionali.
I posti che si rendono vacanti nel ruolo dei consiglieri amministrativi regionali sono conferiti ai primi referendari regionali, che abbiano prestato almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica.


Art. 17.
A decorrere dall'1 gennaio del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, un quarto dei posti che si rendano vacanti nel ruolo dei consiglieri di stato é riservato ai consiglieri amministrativi regionali con almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.
Il trasferimento di ruolo é disposto con decreto del presidente della repubblica, su proposta del presidente del consiglio dei ministri, su parere del consiglio di presidenza dei tribunali amministrativi regionali.
Il magistrato trasferito conserva l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita nel ruolo dei magistrati amministrativi regionali, ed é collocato nel nuovo ruolo nel posto che gli spetta, secondo l'anzianità nell'ultima qualifica già ricoperta.


Art. 18.
Presso ogni tribunale amministrativo regionale é costituito un ufficio di segreteria, diretto da un segretario generale. I segretari generali sono nominati con decreto del presidente del consiglio dei ministri, su designazione del presidente del Consiglio di Stato:
A) tra i funzionari della carriera direttiva del personale di segreteria del Consiglio di Stato, con qualifica non inferiore a direttore di segreteria; b) tra i funzionari della carriera direttiva dell'amministrazione civile dell'interno, con qualifica non inferiore a direttore di sezione.
Agli uffici di segreteria sono addetti impiegati della carriera direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni civile dell'interno, nonché delle amministrazione regionali, provinciali e comunali delle rispettive circoscrizioni, il cui numero e le cui qualifiche saranno stabilite, entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge, con decreto del presidente della repubblica, su proposta del presidente del consiglio dei ministri, di concerto con i ministri per l'interno e per il tesoro. Nei limiti dell'organico determinato nelle forme sopra indicate, agli uffici di segreteria può essere assegnato, col suo consenso, anche personale di ruolo di segreteria del Consiglio di Stato.
I segretari generali e gli impiegati addetti agli uffici di segreteria sono collocati fuori del ruolo organico, cui appartengono, per tutta la durata dell'ufficio, senza che siano lasciati scoperti nella qualifica iniziale dei ruoli organici i posti di cui all'articolo 58,comma secondo, del decreto del presidente della repubblica 10 gennaio 1957, n.3.
Gli impiegati delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali sono destinati al tribunale amministrativo regionale in posizione di comando, con decreto del presidente del consiglio dei ministri, d'intesa con le amministrazioni interessate.
Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge sarà istituito con legge un ruolo organico del personale di segreteria dei tribunali amministrativi regionali.


TITOLO III
Norme di procedura


Art. 19.
Nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali, fino a quando non verrà emanata apposita legge sulla procedura, si osservano le norme di procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, in quanto non contrastanti con la presente legge.
Per i giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali é obbligatorio il patrocinio di avvocato o di procuratore legale. Si applicano le disposizioni generali in materia di gratuito patrocinio.
Ai fini fiscali si applicano nei giudizi avanti ai tribunali amministrativi regionali le disposizioni già in vigore per i giudizi dinanzi alla giunta provinciale amministrativa.
Per i giudizi in materia di operazioni elettorali, previsti dall'articolo 6,rimangono ferme le norme procedurali contenute nella legge 23 dicembre 1966,n.1147.per essi non é necessario il ministero di procuratore o di avvocato. Gli atti relativi sono redatti in carta libera e sono esenti dalla tassa di registro e dalle spese di cancelleria.


Art. 20.
Nei casi in cui contro gli atti o provvedimenti emessi da organi periferici dello stato o di enti pubblici a carattere ultraregionale sia presentato ricorso in via gerarchica, il ricorso al tribunale amministrativo regionale é proponibile contro la decisione sul ricorso gerarchico ed, in mancanza, contro il provvedimento impugnato, se, nel termine di novanta giorni, la pubblica amministrazione non abbia comunicato e notificato la decisione all'interessato.
Se siano interessate più persone, il ricorso al tribunale amministrativo regionale proposto da un interessato esclude il ricorso gerarchico di tutti gli altri. Gli interessati, che abbiano già proposto o propongano ricorso gerarchico, devono essere informati a cura della amministrazione dell'avvenuta presentazione del ricorso al tribunale amministrativo regionale. Entro 30 giorni da tale comunicazione essi, se il loro ricorso gerarchico era stato presentato in termine, possono ricorrere al tribunale amministrativo regionale.
Quando sia stato promosso ricorso al tribunale amministrativo regionale é escluso il ricorso straordinario al presidente della repubblica.


Art. 21.
Il ricorso deve essere notificato tanto all'organo che ha emesso l'atto impugnato quanto ai controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce, o almeno ad alcuno tra essi, entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento, salvo l'obbligo di integrare le notifiche con le ulteriori notifiche agli altri controinteressati, che siano ordinate dal tribunale amministrativo regionale. Tutti i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso tra le stesse parti, connessi all'oggetto del ricorso stesso, sono impugnati mediante proposizione di motivi aggiunti.
Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, e con copia del provvedimento impugnato, ove in possesso del ricorrente, deve essere depositato nella segreteria del tribunale amministrativo regionale, entro trenta giorni dall'ultima notifica. Nel termine stesso deve essere depositata copia del provvedimento impugnato, ove non depositata con il ricorso, ovvero ove notificato o comunicato al ricorrente, e dei documenti di cui il ricorrente intenda avvalersi in giudizio.
La mancata produzione della copia del provvedimento impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza.
L'amministrazione, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di deposito del ricorso, deve produrre l'eventuale provvedimento impugnato nonché gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, quelli in esso citati, e quelli che l'amministrazione ritiene utili al giudizio.
Dell'avvenuta produzione del provvedimento impugnato, nonché degli atti e dei documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, deve darsi comunicazione alle parti costituite.
Ove l'amministrazione non provveda all'adempimento, il presidente, ovvero un magistrato da lui delegato, ordina, ance su istanza di parte, l'esibizione degli atti e dei documenti nel termine e nei modi opportuni.
Analogo provvedimento il Presidente ha il potere di adottare nei confronti di soggetti diversi dall'amministrazione intimata per atti e documenti di cui ritenga necessaria l'esibizione in giudizio. In ogni caso, qualora l'esibizione importi una spesa, essa deve essere anticipata dalla parte che ha proposto istanza per l'acquisizione dei documenti.
Se il ricorrente, allegando un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato, ovvero dal comportamento inerte dell'amministrazione, durante il tempo necessario a giungere ad una decisione sul ricorso, chiede l'emanazione di misure cautelari, compresa l'ingiunzione a pagare una somma, che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, il tribunale amministrativo regionale si pronuncia sull'istanza con ordinanza emessa in camera di consiglio. Nel caso in cui dall'esecuzione del provvedimento cautelare derivino effetti irreversibili il giudice amministrativo può altresì disporre la prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, cui subordinare la concessione o il diniego della misura cautelare. La concessione o il diniego della misura cautelare non può essere subordinata a cauzione quando la richiesta cautelare attenga ad interessi essenziali della persona, quali il diritto alla salute, alla integrità dell'ambiente, ovvero ad altri beni di primario rilievo costituzionale. L'ordinanza cautelare motiva in ordine alla valutazione del pregiudizio allegato, ed indica i profili che, ad un sommario esame, inducono a una ragionevole previsione sull'esito del ricorso. I difensori delle parti sono sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta.
Prima della trattazione della domanda cautelare, in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio il ricorrente può, contestualmente alla domanda cautelare o con separata istanza notificata alle controparti, chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale, o della sezione cui il ricorso è assegnato, di disporre misure cautelare provvisorie. Il presidente provvede con decreto motivato, anche in assenza di contraddittorio. Il decreto è efficace sino alla pronuncia del collegio, cui l'istanza cautelare è sottoposta nella prima camera di consiglio utile. Le predette disposizioni si applicano anche dinanzi al Consiglio di Stato, in caso di appello contro un'ordinanza cautelare e in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata.
In sede di decisione della domanda cautelare, il tribunale amministrativo regionale, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria ed ove ne ricorrano i presupposti, sentite sul punto le parti costituite, può definire il giudizio nel merito a norma dell'art. 26. Ove necessario, il tribunale amministrativo regionale dispone l'integrazione del contraddittorio. e fissa contestualmente la data della successiva trattazione del ricorso a norma del comma undicesimo; adotta, ove ne sia il caso, le misure cautelari interinali.
Con l'ordinanza che rigetta la domanda cautelare o I appello contro un'ordinanza cautelare ovvero li dichiara inammissibili o irricevibili, il giudice può provvedere in via provvisoria sulle spese del procedimento cautelare.
L'ordinanza del tribunale amministrativo regionale di accoglimento della richiesta cautelare comporta priorità nella fissazione della data di trattazione del ricorso nel merito.
La domanda di revoca o modificazione delle misure cautelari concesse e la riproposizione della domanda cautelare respinta sono ammissibili solo se motivate con riferimento a fatti sopravvenuti.
Nel caso in cui l'amministrazione non abbia prestato ottemperanza alle misure cautelari concesse, o vi abbia adempiuto solo parzialmente, la parte interessata può, con istanza motivata e notificata alle altre parti, chiedere al tribunale amministrativo regionale le opportune disposizioni attuative. Il tribunale amministrativo regionale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato, di cui all'art. 27, primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni, e dispone l'esecuzione dell'ordinanza cautelare indicandone le modalità e, ove occorra, il soggetto che deve provvedere.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei giudizi avanti al Consiglio di Stato.


Art. 21-bis.
1. I ricorsi avverso il silenzio dell'amministrazione sono decisi in camera di consiglio, con sentenza succintamente motivata, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne facciano richiesta. Nel caso che il collegio abbia disposto un'istruttoria, il ricorso è deciso in camera di consiglio entro trenta giorni dalla data fissata per gli adempimenti istruttori. La decisione è appellabile entro trenta giorni dalla notificazione o, in mancanza, entro novanta giorni dalla comunicazione della pubblicazione. Nel giudizio d'appello si seguono le stesse regole.
2. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso di primo grado, il giudice amministrativo ordina all'amministrazione di provvedere di norma entro un termine non superiore a trenta giorni. Qualora l'amministrazione resti inadempiente oltre il detto termine, il giudice amministrativo, su richiesta di parte, nomina un commissario che provveda in luogo della stessa.
3. All'atto dell'insediamento il commissario, preliminarmente all'emanazione del provvedimento da adottare in via sostitutiva, accerta se anteriormente alla data dell'insediamento medesimo l'amministrazione abbia provveduto, ancorché in data successiva al termine assegnato dal giudice amministrativo con la decisione prevista dal comma 2.


Art. 22.
Nel termine di venti giorni successivi a quelli stabiliti per il deposito del ricorso, l'organo che ha emesso l'atto impugnato e le altre parti interessate possono presentare memorie, fare istanze e produrre documenti.può essere anche proposto ricorso incidentale secondo le norme degli articoli 37 del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924,n.1054,e 44 del regolamento di procedura avanti alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 17 agosto 1907,n.642.
Chi ha interesse nella contestazione può intervenire, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 37 e seguenti del regolamento di procedura avanti alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, in quanto non contrastanti con la presente legge.la domanda di intervento é notificata alle parti nel rispettivo domicilio di elezione ed all'organo che ha emanato l'atto impugnato e deve essere depositata in segreteria entro venti giorni dalla data di notificazione.
Entro i successivi venti giorni le parti interessate e l'amministrazione possono presentare memorie, istanze e documenti.


Art. 23.
La discussione del ricorso deve essere richiesta dal ricorrente ovvero dall'amministrazione o da altra parte costituita con apposita istanza da presentarsi entro il termine massimo di due anni dal deposito del ricorso.
Il presidente, sempre che sia decorso il termine di cui al primo comma dell'articolo 22,fissa con decreto l'udienza per la discussione del ricorso.
Il decreto di fissazione é notificato, a cura dell'ufficio di segreteria, almeno quaranta giorni prima dell'udienza fissata, sia al ricorrente che alle parti che si siano costituite in giudizio.
Le parti possono produrre documenti fino a venti giorni liberi anteriori al giorno fissato per l'udienza e presentare memorie fino a dieci giorni.
Il Presidente dispone, ove occorra, gli incombenti istruttori.
L'istanza di fissazione d'udienza deve essere rinnovata dalle parti o dall'amministrazione dopo l'esecuzione dell'istruttoria.
Se entro il termine per la fissazione dell'udienza la amministrazione annulla o riforma l'atto impugnato in modo conforme alla istanza del ricorrente, il tribunale amministrativo regionale dà atto della cessata materia del contendere e provvede sulle spese.
I documenti e gli atti prodotti davanti al tribunale amministrativo regionale non possono essere ritirati dalle parti prima che il giudizio sia definito con sentenza passata in giudicato e, nel caso di appello, sono trasmessi senza indugio al giudice di secondo grado unitamente al fascicolo d'ufficio. Mediante ordinanza può altresì essere disposta dal presidente della sezione, anche su istanza di parte, l'acquisizione dei documenti e degli atti e mezzi istruttori già acquisiti dal giudice di primo grado. Nel caso di appello con richiesta di sospensione della sentenza impugnata ovvero di impugnazione del provvedimento cautelare la parte ha diritto al rilascio di copia conforme dei documenti e degli atti prodotti senza oneri ad eccezione del costo materiale di riproduzione.
Il presidente della sezione può, tuttavia, autorizzare la sostituzione degli eventuali documenti e atti esibiti in originale con copia conforme degli stessi, predisposta a cura della segreteria su istanza motivata dalla parte interessata.
Entro trenta giorni dalla data dell'iscrizione a ruolo del procedimento di appello avverso la sentenza la segreteria comunica al giudice di primo grado l'avvenuta interposizione di appello e richiede la trasmissione del fascicolo di primo grado.


Art. 23-bis.
1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa aventi ad oggetto:
a) i provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse;b) i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti, nonché quelli relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate alle predette opere;
c) i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di servizi pubblici e forniture, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti;
d) i provvedimenti adottati dalle autorità amministrative indipendenti;
e) i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, nonché quelli relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di società, aziende e istituzioni ai sensi dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
f) i provvedimenti di nomina, adottati previa delibera del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400;
g) i provvedimenti di scioglimento degli enti locali e quelli connessi concernenti la formazione e il funzionamento degli organi.
2. I termini processuali previsti sono ridotti alla metà, salvo quelli per la proposizione del ricorso.
3. Salva l'applicazione dell'articolo 26, quarto comma, il tribunale amministrativo regionale chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, accertata la completezza del contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello stesso ai sensi dell'articolo 21, se ritiene ad un primo esame che il ricorso evidenzi l'illegittimità dell'atto impugnato e la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la data di discussione nel merito alla prima udienza successiva al termine di trenta giorni dalla data di deposito dell'ordinanza. In caso di rigetto dell'istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo grado, la pronunzia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale che ne dà avviso alle parti.
4. Nel giudizio cautelare di cui al comma 3 le parti possono depositare documenti entro il termine di quindici giorni dal deposito o dal ricevimento delle ordinanze di cui al medesimo comma e possono depositare memorie entro i successivi dieci giorni.
5. Con le ordinanze di cui al comma 3, in caso di estrema gravità ed urgenza, il tribunale amministrativo regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le opportune misure cautelari, enunciando i profili che, ad un sommario esame, inducono a una ragionevole probabilità sul buon esito del ricorso.
6. Nei giudizi di cui al comma 1, il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza, mediante deposito in segreteria.
7. Il termine per la proposizione dell'appello avverso la sentenza del tribunale amministrativo regionale pronunciata nei giudizi di cui al comma 1 è di trenta giorni dalla notificazione e di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza. La parte può, al fine di ottenere la sospensione dell'esecuzione della sentenza, proporre appello nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, da proporre entro trenta giorni dalla notificazione ed entro centoventi giorni dalla comunicazione della pubblicazione della sentenza.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche davanti al Consiglio di Stato, in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata.


Art. 24.
La morte o la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti private o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza produce l'interruzione del processo secondo le norme degli articoli 299 e seguenti del codice di procedura civile, in quanto applicabili.se la parte é costituita a mezzo di un procuratore o avvocato, il processo é interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore o dell'avvocato stesso.
Il processo deve essere riassunto, a cura della parte più diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di sei mesi dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione;altrimenti, si estingue.


Art. 25.
I ricorsi si considerano abbandonati se nel corso di due anni non sia compiuto alcun atto di procedura.


Art. 26.
Il tribunale amministrativo regionale ove ritenga irricevibile o inammissibile il ricorso, lo dichiara con sentenza;se riconosce che il ricorso é infondato, lo rigetta con sentenza.
Se accoglie il ricorso per motivi di incompetenza, annulla l'atto e rimette l'affare all'autorità competente.se accoglie per altri motivi annulla in tutto o in parte l'atto impugnato, e, quando é investito di giurisdizione di merito, può anche riformare l'atto o sostituirlo, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa.
Il tribunale amministrativo regionale nella materia relativa a diritti attribuiti alla sua competenza esclusiva e di merito può condannare l'amministrazione al pagamento delle somme, di cui risulti debitrice.
Nel caso in cui ravvisino la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il tribunale amministrativo regionale e il Consiglio di Stato decidono con sentenza succintamente motivata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme. In ogni caso, il giudice provvede anche sulle spese di giudizio, applicando le norme del codice di procedura civile.
La decisione in forma semplificata è assunta, nel rispetto della completezza del contraddittorio, nella camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare ovvero fissata d'ufficio a seguito dell'esame istruttorio previsto dal secondo comma dell'articolo 44 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni.
Le decisioni in forma semplificata sono soggette alle medesime forme di impugnazione previste per le sentenze.
La rinuncia al ricorso, la cessazione della materia del contendere, l'estinzione del giudizio e la perenzione sono pronunciate, con decreto, dal presidente della sezione competente o da un magistrato da lui delegato. Il decreto è depositato in segreteria, che ne dà formale comunicazione alle parti costituite. Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al collegio, con atto notificato a tutte le altre parti e depositato presso la segreteria del giudice adito entro dieci giorni dall'ultima notifica. Nei trenta giorni successivi il collegio decide sulla opposizione in camera di consiglio, sentite le parti che ne facciano richiesta, con ordinanza che, in caso di accoglimento della opposizione, dispone la reiscrizione del ricorso nel ruolo ordinario. Nel caso di rigetto, le spese sono poste a carico dell'opponente e vengono liquidate dal collegio nella stessa ordinanza, esclusa la possibilità di compensazione anche parziale. L'ordinanza è depositata in segreteria, che ne dà comunicazione alle parti costituite. Avverso l'ordinanza che decide sulla opposizione può essere proposto ricorso in appello. Il giudizio di appello procede secondo le regole ordinarie, ridotti alla metà tutti i termini processuali.


Art. 27.
Si segue il procedimento in camera di consiglio:
1) per i giudizi per i quali si debba soltanto dare atto della rinuncia al ricorso o dichiarare la perenzione;
2) per i ricorsi per i quali tutte le parti concordemente chiedono che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere;
3) per i ricorsi contro le decisioni del prefetto sulle controversie in materia di spedalità,previste dall'articolo 3 della legge 26 aprile 1954,n.251, concernente modifica agli articoli 10,34,36 del regio decreto 30 dicembre 1923,n.2841,e all'articolo 6 del testo unico approvato con regio decreto 14 settembre 1931,n.1776;
4) per i ricorsi proposti ai sensi dell'articolo 27,n.4 del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924,n.1054.
Nei casi di cui ai numeri precedenti se una delle parti ne faccia richiesta il presidente ordina che il ricorso si tratti in udienza pubblica.


Art. 28.
Contro le sentenze dei tribunali amministrativi é ammesso il ricorso per revocazione, nei casi, nei modi e nei termini previsti dagli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile.
Contro le sentenze medesime é ammesso, altresì, ricorso al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, da proporre nel termine di giorni sessanta dalla ricevuta notificazione, osservato il disposto dell'articolo 330 del codice di procedura civile.
Contro le ordinanze dei tribunali amministrativi regionali di cui all'articolo 21, commi settimo e seguenti, è ammesso ricorso in appello, da proporre nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'ordinanza, ovvero di centoventi giorni dalla comunicazione del deposito dell'ordinanza stessa nella segreteria.
Nei casi nei quali i tribunali hanno competenza di merito o esclusiva, anche il Consiglio di Stato, nel decidere in secondo grado, ha competenza di merito o esclusiva.
In ogni caso, il Consiglio di Stato in sede di appello esercita gli stessi poteri giurisdizionali di cognizione e di decisione del giudice di primo grado.


Art. 29
Al giudizio di appello si applicano le norme che regolano il processo innanzi al Consiglio di Stato.
I ricorsi avverso le sentenze in materia di operazioni elettorali sono proposti entro il termine di venti giorni dalla notifica della sentenza, per coloro nei cui confronti é obbligatoria la notifica;per gli altri cittadini elettori nel termine di venti giorni decorrenti dall'ultimo giorno della pubblicazione della sentenza medesima nell'albo pretorio del comune.per questi ricorsi i termini procedurali previsti dalle norme richiamate nel primo comma sono ridotti alla metà.Sul ricorso il presidente fissa in via di urgenza la udienza di discussione ed al conseguente giudizio si applicano le norme procedurali di cui al primo comma del presente articolo, con tutti i termini ridotti alla metà.
Nel giudizio di appello si osservano le norme dello articolo 24 sull'interruzione del processo e sulla sua riassunzione.


Art. 30.
Il difetto di giurisdizione deve essere rilevato anche d'ufficio.
Avverso le sentenze dei tribunali amministrativi regionali, che affermano o negano la giurisdizione del giudice amministrativo é ammesso il ricorso al Consiglio di Stato previsto dall'articolo 28.
Nei giudizi innanzi ai tribunali amministrativi é ammessa domanda di regolamento preventivo di giurisdizione a norma dell'articolo 41 del codice di procedura civile.la proposizione di tale istanza non preclude lo esame della domanda di sospensione del provvedimento impugnato.


Art. 31.
Il resistente o qualsiasi interveniente nel giudizio innanzi al tribunale amministrativo regionale possono eccepire l'incompetenza per territorio del tribunale adito indicando quello competente e chiedendo che la relativa questione sia preventivamente decisa dal Consiglio di Stato.l'incompetenza per territorio non é rilevabile d'ufficio.
L'istanza deve essere proposta, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla data di costituzione in giudizio.può essere proposta successivamente quando l'incompetenza territoriale del tribunale amministrativo regionale risulti da atti depositati in giudizio, dei quali la parte che propone l'istanza non avesse prima conoscenza;in tal caso l'istanza va proposta entro venti giorni dal deposito degli atti. L'istanza non é più ammessa quando il ricorso sia passato in decisione.
L'istanza del regolamento di competenza si propone con ricorso notificato a tutte le parti in causa, che non vi abbiano aderito.
Se tutte le parti siano d'accordo sulla remissione del ricorso ad altro tribunale amministrativo regionale, il presidente cura, su loro istanza, la trasmissione d'ufficio degli atti del ricorso a tale tribunale regionale e ne dà notizia alle parti, che debbono costituirsi davanti allo stesso entro venti giorni dalla comunicazione.
Negli altri casi il presidente fissa immediatamente la camera di consiglio per la sommaria delibazione del regolamento di competenza proposto. Qualora il collegio, sentiti i difensori delle parti, rilevi, con decisione semplificata, la manifesta infondatezza del regolamento di competenza, respinge l'istanza e provvede sulle spese di giudizio; in caso contrario dispone che gli atti siano immediatamente trasmessi al Consiglio di Stato.
Le parti alle quali é notificato il ricorso per regolamento di competenza possono, nei venti giorni successivi, depositare alla segreteria del Consiglio di Stato memorie e documenti.
Sull'istanza il Consiglio di Stato provvede in camera di consiglio, sentiti i difensori delle arti, che ne abbiano fatto richiesta, nella prima udienza successiva alla scadenza del termine di cui al precedente comma.
La decisione del Consiglio di Stato sulla competenza é vincolante per i tribunali amministrativi regionali.
L'incompetenza per territorio no costituisce motivo di impugnazione della decisione emessa dal tribunale amministrativo regionale.
Quando l'istanza per il regolamento di competenza venga respinta, il Consiglio di Stato condanna alle spese colui che ha presentato l'istanza.
Quando l'istanza di regolamento di competenza sia accolta, il ricorrente può riproporre l'istanza al tribunale territorialmente competente entro trenta giorni dalla notifica della decisione di accoglimento.


Art. 32.
Nei ricorsi da devolversi alle sezioni staccate previste dall'articolo 1,il deposito del ricorso con le modalità indicate nell'articolo 21 e le operazioni successive vengono effettuate presso gli uffici della sezione staccata.
Le parti, che reputino che il ricorso debba essere deciso dal tribunale amministrativo regionale sedente nel capoluogo, debbono eccepirlo all'atto della costituzione e comunque non oltre quarantacinque giorni dalla notifica del ricorso.il presidente del tribunale amministrativo regionale provvede sulla eccezione con ordinanza motivata non impugnabile, udite le parti che ne facciano richiesta.
La decisione del ricorso da parte del tribunale amministrativo regionale sedente nel capoluogo anziché dalla sezione staccata, o viceversa, non costituisce vizio di incompetenza della decisione.
Il disposto del secondo comma si applica anche nel caso in cui vengano proposti al tribunale regionale amministrativo sedente nel capoluogo ricorsi che si reputano abbiano ad essere decisi dalla sezione staccata.


Art. 33.
Le sentenze dei tribunali amministrativi regionali sono esecutive.
Il ricorso in appello al Consiglio di Stato non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata.
Il Consiglio di Stato, tuttavia, su istanza di parte, qualora dall'esecuzione della sentenza possa derivare un danno grave e irreparabile, può disporre, con ordinanza motivata emessa in camera di consiglio, che la esecuzione sia sospesa.
Sull'istanza di sospensione il Consiglio di Stato provvede nella sua prima udienza successiva al deposito del ricorso.i difensori delle parti devono essere sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta.
Per l'esecuzione delle sentenze non sospese dal Consiglio di Stato il tribunale amministrativo regionale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato di cui all'articolo 27, primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni.


Art. 34.
Nel giudizio di appello, se il Consiglio di Stato riconosce il difetto di giurisdizione o di competenza del tribunale amministrativo regionale o la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di prima istanza, o la esistenza di cause impeditive o estintive del giudizio, annulla la decisione impugnata senza rinvio.
In caso di errore scusabile il Consiglio di Stato può rimettere in termini il ricorrente per proporre l'impugnativa al giudice competente, che deve essere indicato nella sentenza del Consiglio di Stato, o per rinnovare la notificazione del ricorso.


Art. 35.
Se il Consiglio di Stato accoglie il ricorso per difetto di procedura o per vizio di forma della decisione di primo grado, annulla la sentenza impugnata e rinvia la controversia al tribunale amministrativo regionale.
Il rinvio ha luogo anche quando il Consiglio di Stato accoglie il ricorso contro la sentenza con la quale il tribunale amministrativo regionale abbia dichiarato la propria incompetenza.
In ogni altro caso, il Consiglio di Stato decide sulla controversia.
In ogni caso di rinvio, il giudizio prosegue innanzi al tribunale amministrativo regionale, con fissazione d'ufficio dell'udienza pubblica, da tenere entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza con la quale si dispone il rinvio. Le parti possono depositare atti, documenti e memorie sino a tre giorni prima dell'udienza.


Art. 36.
Contro le decisioni pronunziate dal Consiglio di Stato in secondo grado sono ammessi il ricorso per revocazione, nei termini previsti dall'articolo 396 del codice di procedura civile, e il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione.


Art. 37.
I ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi, in quanto riguarda il caso deciso, al giudicato dell'autorità giudiziaria ordinaria, che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico, sono di competenza dei tribunali amministrativi regionali quando l'autorità amministrativa chiamata a conformarsi sia un ente che eserciti la sua attività esclusivamente nei limiti della circoscrizione del tribunale amministrativo regionale.
Resta ferma, negli altri casi, la competenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.
Quando i ricorsi siano diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi al giudicato degli organi di giustizia amministrativa, la competenza é del Consiglio di Stato o del tribunale amministrativo regionale territorialmente competente secondo l'organo che ha emesso la decisione, della cui esecuzione si tratta.
La competenza é peraltro del tribunale amministrativo regionale anche quando si tratti di decisione di tribunale amministrativo regionale confermata dal Consiglio di Stato in sede di appello.


TITOLO IV
Disposizioni generali e transitorie


Art. 38.
L'attribuzione ai tribunali amministrativi regionali della competenza prevista dall'articolo 2,lettera b),numeri 1 e 2, nonché dagli articoli 3 e 5 della presente legge, ha effetto dopo tre mesi dalla data di insediamento dei tribunali amministrativi regionali che sarà fissata a sensi del primo comma dell'articolo 43.
Per i giudizi promossi in tali materie anteriormente a tale data, rimane ferma l'attribuzione di competenza prevista dalle norme attualmente in vigore.


Art. 39.
Fino a quando non sarà diversamente disciplinata la materia, nulla é innovato per quanto concerne l'attuale competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria in materia di controversie dei dipendenti da enti pubblici economici.


Art. 40.
Fino a quando non si procederà alla revisione dello attuale sistema di giustizia amministrativa nella regione siciliana, la competenza del tribunale amministrativo regionale istituito nella regione siciliana é limitata alle materie indicate nell'articolo 2,lettera a),e nell'articolo 6 della presente legge.
L'appello contro le sentenze di tale tribunale é portato al consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana.nulla é innovato nelle disposizioni che attualmente disciplinano detto consiglio.


Art. 41.
Il tribunale amministrativo regionale con sede in Aosta é competente nelle materie indicate nella presente legge, nonché in quelle attribuite alla competenza della giunta giurisdizionale amministrativa della valle d'Aosta ai sensi dell'articolo 2,numeri 1) e 2),del decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 15 novembre 1946,n.367,e successive modificazioni.


Art. 42.
Tutti i ricorsi dipendenti presso qualsiasi autorità giurisdizionale alla data di entrata in vigore della presente legge sono trasmessi d'ufficio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del capoluogo di regione entro 60 giorni dalla data di insediamento del tribunale.
I ricorsi proposti dopo l'entrata in vigore della presente legge e prima dell'entrata in funzione dei tribunali amministrativi regionali, saranno, nei termini previsti, depositati nel capoluogo di regione presso la cancelleria del tribunale la quale sarà tenuta a riceverli e a trasmetterli alla segreteria del tribunale amministrativo regionale non appena questa entrerà in funzione .
Gli ulteriori termini cominceranno a decorrere dalla data di entrata in funzione dei tribunali amministrativi regionali.
Le segreterie dei tribunali amministrativi regionali danno notizia della ricezione degli atti alle parti costituite.
Le parti che vi abbiano interesse dovranno, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla ricezione dell'avviso di segreteria, richiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale che venga fissata l'udienza di trattazione.


Art. 43.
L'insediamento dei tribunali amministrativi regionali avrà luogo entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in data che verrà fissata con decreto del presidente della repubblica, su proposta del presidente del consiglio dei ministri.
Per non oltre sei mesi da tale data, i consiglieri, i primi referendari e i referendari potranno essere assegnati contemporaneamente a due finitimi tribunali amministrativi regionali.
Il primo concorso a referendario previsto dall'articolo 14 dovrà essere bandito entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.


Art. 44.
All'atto della entrata in vigore della presente legge sono indetti tre concorsi per soli titoli a 18 posti di consiglieri, 27 posti di primi referendari e 15 di referendari per i tribunali amministrativi regionali.
A tali concorsi possono partecipare:
A) per i consiglieri i professori ordinari di materie giuridiche nelle università;i professori incaricati nelle stesse con almeno otto anni di insegnamento e che appartengano all'ordine giudiziario ordinario ed amministrativo;i magistrati amministrativi e quelli dell'ordine giudiziario, con qualifica non inferiore a consigliere di appello o equiparata;gli avvocati dello stato con dodici anni di servizio;gli appartenenti alle carriere amministrative direttive dello stato, forniti di laurea in giurisprudenza, con qualifica non inferiore ad ispettore generale od equiparata;
B) per primi referendari:i giudici di tribunale od equiparati, nonché i funzionari dello stato con qualifica non inferiore a direttore di divisione od equiparati forniti di laurea in giurisprudenza.
C) per referendari:i giudici aggiunti di tribunale o equiparati nonché i direttori di sezione od equiparati, forniti di laurea in giurisprudenza.
I posti messi a concorso sono riservati per non più di un terzo, rispettivamente in ciascuna delle tre qualifiche, ai professori ordinari ed incaricati nelle università,ai magistrati con qualifica non inferiore a consigliere d'appello ed agli avvocati dello stato - per consigliere - ai giudici di tribunale od equiparati - per primo referendario - ai giudici aggiunti di tribunale od equiparati - per referendario.
I posti residui e, comunque, non meno di due terzi di quelli messi a concorso sono riservati alle altre categorie di cui al secondo comma, con la espressa riserva di un terzo in favore dei funzionari direttivi che abbiano fatto parte delle giunte provinciali amministrative.
I tre concorsi verranno giudicati da una commissione nominata con decreto del presidente del consiglio dei ministri e composta da due consiglieri di stato e da tre docenti universitari.


Art. 45.
Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge saranno indetti, con decreto del presidente del consiglio dei ministri, tre concorsi per titoli ai seguenti posti di magistrato amministrativo regionale:
N.18 posti di consigliere;
N.27 posti di primo referendario;
N.15 posti di referendario.
I tre concorsi saranno giudicati da una commissione nominata con decreto del presidente del consiglio dei ministri e composta da due consiglieri di stato e da tre docenti universitari.
Il giudizio sui titoli sarà integrato da un colloquio, cui verranno ammessi i concorrenti i cui titoli saranno stati meglio valutati, in numero non superiore al doppio dei posti messi a concorso.
La commissione espleterà i suoi lavori entro tre mesi.


Art. 46.
Ai concorsi a posti di consigliere, previsti nell'articolo precedente, sono ammessi a partecipare:
A) i professori di ruolo di materie giuridiche nelle università con almeno tre anni di insegnamento;
B) i magistrati dell'ordine giudiziario, i magistrati amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati dello stato con almeno sette anni di anzianità;
C) gli appartenenti alle carriere direttive amministrative dello stato con qualifica non inferiore a ispettore generale o equiparata;
D) i professori incaricati di materie giuridiche nelle università e i professori di ruolo di materie giuridiche negli istituti tecnici con almeno quindici anni di insegnamento.
É prescritto il possesso di laurea in giurisprudenza.


Art. 47.
Ai concorsi a posti di primo referendario previsti nell'articolo 45 sono ammessi a partecipare:
A) i professori di ruolo di materie giuridiche nelle università;
B) i magistrati dell'ordine giudiziario, i magistrati amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati dello stato, con almeno quattro anni di anzianità;
C) gli appartenenti alle carriere direttive amministrative dello stato con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata;
D) gli impiegati della carriera direttiva di segreteria del Consiglio di Stato con qualifica non inferiore a direttore di segreteria;
E) i professori incaricati e aggregati e gli assistenti di ruolo di materie giuridiche nelle università e i professori di ruolo di materie giuridiche negli istituti tecnici con almeno otto anni di insegnamento;
F) gli avvocati con almeno sei anni di iscrizione nell'albo professionale. É prescritto il possesso di laurea in giurisprudenza.


Art. 48.
Ai concorsi a posti di referendario, previsti dallo articolo 45,sono ammessi coloro che siano in possesso di uno dei requisiti indicati ai numeri 1),2),3),4) e 5) dell'articolo 14 della presente legge.


Art. 49.
Ai fini dell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dalla presente legge, il consiglio di presidenza dei tribunali amministrativi regionali é composto dal presidente del Consiglio di Stato, dai due presidenti di sezione del Consiglio di Stato più anziani, da due presidenti di tribunali amministrativi regionali e da quattro magistrati amministrativi regionali sorteggiati ogni due anni e non confermabili immediatamente.
Il consiglio di presidenza é costituito con decreto del presidente della repubblica, su proposta del presidente del consiglio dei ministri.


Art. 50.
I posti di consigliere di stato disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, o che si renderanno successivamente vacanti, sono riservati nel numero necessario per le nomine da conferire ai primi referendari e referendari in servizio alla data medesima, al compimento del periodo stabilito dallo articolo 4 della legge 21 dicembre 1950, n.1018.
I posti lasciati scoperti sono considerati posti di risulta ai fini delle nomine a referendario.
I primi referendari e referendari indicati nel primo comma, quando conseguiranno la nomina a consiglieri di stato, precederanno nel ruolo del Consiglio di Stato medesimo i consiglieri che vi saranno trasferiti ai sensi dell'art. 17 della presente legge.
I posti lasciati liberi dal personale di magistratura del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, collocati a riposo in applicazione dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970,n.336,non sono portati in diminuzione nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo di appartenenza.


Art. 51.
I funzionari della carriera direttiva amministrativa dell'amministrazione civile dell'interno, già presidenti o membri delle sezioni dei tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale di cui alla legge 23 dicembre 1966,n.1147,sono collocati, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, nella posizione di soprannumero, nel ruolo di appartenenza.
Per il riassorbimento dei funzionari in soprannumero si osserva il disposto di cui all'articolo 5 della legge 19 ottobre 1959,n.928.


Art. 52.
Con regolamenti da emanarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le norme di attuazione e le modalità di svolgimento dei concorsi previsti dall'articolo 14.


Art. 53.
Le spese per il funzionamento dei tribunali amministrativi regionali, comprese quelle relative al personale di segreteria appartenente ai ruoli delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché quelle per i locali, il loro arredamento e la loro manutenzione sono a carico dello stato e sono sostenute dai commissari del governo della regione o dalle autorità governative corrispondenti nelle regioni Sicilia, Sardegna e valle d'Aosta.
Ai presidenti di sezione e ai consiglieri di stato destinati a presiedere tribunali amministrativi regionali diversi da quello di Roma, nonché ai segretari generali dei tribunali medesimi, spetta, per i primi sei mesi, l'indennità di missione intera.
Le spese di funzionamento dei tribunali amministrativi regionali gravano su un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del ministero del tesoro.


Art. 54.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.600 milioni per l'anno finanziario 1972, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del ministero del tesoro.
Il ministro per il tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della repubblica italiana.é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.



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