La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulgala seguente legge:
Capo I
Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi
di pace e di stabilizzazione e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna
Art. 1
Iniziative in favore dell'Afghanistan
1. Per le iniziative di cooperazione in favore dell'Afghanistan é
autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno
2010, la spesa di euro 22.300.000 ad integrazione degli stanziamenti
di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla
Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge
finanziaria 2010) e di euro 2.000.000 per la partecipazione italiana
al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno dell'esercito
nazionale afgano.
2. é autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30
giugno 2010, la partecipazione dell'Italia ad una missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Afghanistan e
Pakistan al fine di fornire sostegno al Governo afghano e al Governo
pakistano nello svolgimento delle attività prioritarie nell'ambito
del processo di sviluppo e consolidamento delle istituzioni locali e
nell'assistenza alla popolazione. Per l'organizzazione della missione
si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma
1, relativa alle iniziative di cooperazione.
3. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuate nel corso dei colloqui internazionali e in particolare nella Conferenza dei donatori dell'area, le attività operative della missione sono finalizzate alla realizzazione di iniziative concordate con il Governo pakistano e destinate, tra l'altro:
a) al sostegno al settore sanitario;
b) al sostegno istituzionale e tecnico;
c) al sostegno della piccola e media impresa, con particolare riguardo all'area di frontiera tra il Pakistan e l'Afghanistan;
d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.
4. Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1, relativo alle
iniziative di cooperazione, si provvede all'organizzazione di una
conferenza regionale della società civile per l'Afghanistan, in
collaborazione con la rete di organizzazioni non governative «Afgana».
5. Il Ministero degli affari esteri identifica le misure volte ad
agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che
intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per fini umanitari.
Art. 2
Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi
di pace e di stabilizzazione
1. Per iniziative di cooperazione in favore dell'Iraq, Libano,
Pakistan, Sudan e Somalia volte ad assicurare il miglioramento
delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi
limitrofi, nonché il sostegno alla ricostruzione civile, é
autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2010 e fino al 30 giugno
2010, la spesa di euro 22.700.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), nonché la spesa di euro 1.000.000 per gli interventi previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 58, anche in altre aree e territori. Nell'ambito del predetto stanziamento il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, puo' destinare risorse, fino ad un massimo del 15 per cento, per iniziative di cooperazione in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessità di intervento, nel periodo di vigenza del presente decreto.
2. é autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30
giugno 2010, la spesa di euro 500.000 per la partecipazione
italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al rafforzamento
della gestione autonoma della sicurezza in Kosovo.
3. é autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30
giugno 2010, la spesa di euro 617.951 per assicurare la partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento
della pace e di diplomazia preventiva, nonché ai progetti di cooperazione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazionein Europa (OSCE).
4. (( Sono autorizzate )), a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino
al 30 giugno 2010, la spesa di euro 14.184.085 (( e, dal 1° gennaio
al 31 dicembre 2010, l'ulteriore spesa di 10 milioni )) di euro per
la prosecuzione degli interventi di ricostruzione, operativi di
emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli
interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio (( di cui 10 milioni di euro per l'anno 2010 da destinare alla sicurezza
delle sedi delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari
)) . Al personale inviato in missione in Iraq per la realizzazione
delle attività di cui al presente comma, é corrisposta l'indennità
di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella
misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria
prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e
Oman.
5. Per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a
sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in
Africa sub sahariana é autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 2.750.000 per la
Somalia ad integrazione degli stanziamenti già assegnati per l'anno 2010 per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180.
6. é autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30
giugno 2010, la spesa di euro 887.399 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESD.
7. é autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30
giugno 2010, la spesa di euro 202.150 per l'invio in missione di
personale di ruolo presso le Ambasciate d'Italia in Baghdad,
Islamabad e Kabul. Ai predetti funzionari é corrisposta
un'indennità, senza assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.
8. é autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30
giungo 2010, la spesa di euro 68.000 per la partecipazione di
funzionari diplomatici alle operazioni internazionali di gestione
delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali UE. Ai predetti funzionari é corrisposta un'indennità, detratta quella eventualmente concessa dall'Organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per incarichi presso contingente italiano in missioni internazionali, l'indennità non puo' comunque superare il trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice del predetto contingente.
9. é autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 31
dicembre 2010, la spesa di euro 168.436 per l'invio in missione di
un funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la presenza
italiana in Kurdistan. Al predetto funzionario é corrisposta
un'indennità pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi
dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, ed il rimborso
forfettario degli oneri derivanti dalle attività in Kurdistan, commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all'interno dell'Iraq. Per l'espletamento delle sue attività, il predetto funzionario puo' avvalersi del supporto di due unità da reperire in loco, con contratto a tempo determinato, di durata comunque inferiore alla scadenza del presente decreto.
Art. 3
Regime degli interventi
1. Per assicurare il necessario coordinamento delle attività
e l'organizzazione degli interventi e delle iniziative di cui al
presente Capo, il Ministro degli affari esteri, con propri decreti di
natura non regolamentare, provvede alla costituzione di strutture
operative temporanee nell'ambito degli stanziamenti di cui al
presente Capo.
2. Per le finalità e nei limiti temporali di cui al presente Capo,
il Ministero degli affari esteri é autorizzato, nei casi di
necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in
economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale
dello Stato.
3. Al personale di cui all'articolo 16 della legge 26 febbraio
1987, n. 49, inviato in breve missione per le attività e le
iniziative di cui agli articoli 1 e 2, é corrisposta l'indennità di
missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura
intera incrementata del trenta per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e
Oman. Il Ministero degli affari esteri, nei limiti degli ordinari
stanziamenti di bilancio per il funzionamento delle Unità tecniche
di cui all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, é
autorizzato a sostenere le spese di vitto ed alloggio strettamente
indispensabili per il personale inviato in missione nei Paesi di cui
all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, che per motivi di
sicurezza debba essere alloggiato in locali comunque a disposizione
dell'Amministrazione.
4. Per quanto non diversamente previsto, alle attività e alle
iniziative di cui al presente Capo si applicano l'articolo 57, commi
6 e 7, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, nonché l'articolo 3, commi 1 e 5, e
l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.
5. Per le finalità e nei limiti temporali di cui agli articoli 1 e
2, (( nell'ambito delle risorse di cui agli articoli 1, comma 1, e 2,
comma 1, il Ministero degli affari esteri puo' conferire, entro il
limite di spesa di euro 405.000 per l'anno 2010, )) incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati,
nonché a personale estraneo alla pubblica amministrazione in
possesso di specifiche professionalità e stipulare contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alle disposizioni
di cui all'articolo 1, commi 9, 56 e 187, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e all'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, nonché in deroga alle disposizioni di
cui all'articolo 7 e all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni. Gli incarichi sono affidati, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna, a persone di nazionalità locale, ovvero di nazionalità italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalità richieste.
6. Nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1 comma 1, all'articolo 2, comma 1, nonché dei residui degli stanziamenti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, all'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 108, ed all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate dal 1º gennaio 2009 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente articolo.
7. L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n.
12, si interpreta nel senso che le somme ivi previste, non impegnate entro il 30 giugno 2009, possono essere impegnate nel
corso dell'intero esercizio finanziario 2009 e di quello successivo.
8. Ai residui non impegnati degli stanziamenti di cui all'articolo
1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12,
dall'articolo 1, comma 1 della legge 3 agosto 2009, n. 108, e dall'art. 1 comma 1
del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, si applicano
i commi 6 e 7 del presente articolo.
9. Le somme di cui all'art. 1 e all'art. 2 possono essere impegnate
nel corso dell'intero esercizio finanziario 2010 e, se non impegnate
nell'esercizio di competenza, in quello successivo.
10. Alle spese previste all'articolo 1 e all'articolo 2 del presente Capo non si applica l'articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
11. L'organizzazione delle attività di coordinamento degli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, é definita con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri, con il quale sono stabilite:
a) le modalità di organizzazione e svolgimento della missione
e di raccordo con le autorità e le strutture amministrative locali e
di Governo;
b) l'istituzione e la composizione, presso il Ministero degli affari esteri, di una apposita struttura («Task Force»), con il compito di individuare, gestire e coordinare gli interventi;
c) l'istituzione di un comitato di controllo degli interventi.
Art. 4
Disposizioni relative al Servizio europeo per l'azione esterna
1. Per fare fronte alle accresciute responsabilità in materia di
sicurezza internazionale derivanti dall'entrata in vigore del
Trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, e al fine di adempiere
tempestivamente agli obblighi gravanti per l'Italia, in quanto Stato
membro dell'Unione europea, per l'istituzione di un Servizio europeo di azione esterna, che dovrà essere operativo a partire dall'aprile 2010, nel limite degli ordinari stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'articolo 189 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, il Ministero degli
affari esteri puo' mettere a disposizione delle istituzioni dell'Unione europea fino a cinquanta funzionari della carriera diplomatica, destinati a prestare servizio presso le predette istituzioni, le loro delegazioni ed uffici nei Paesi terzi o presso organizzazioni internazionali o regionali, nonché presso strutture di direzione e gestione di specifiche iniziative o operazioni nell'ambito della Politica estera e di sicurezza comune.
2. Il servizio prestato all'estero ai sensi del comma 1 é valutato
ai fini dello sviluppo professionale degli interessati.
3. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri é autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni sul blocco
delle assunzioni nel pubblico impiego, nei cinque anni 2010-2014 a
bandire annualmente un concorso di accesso alla carriera diplomatica e ad assumere un contingente annuo non superiore a 35 segretari di legazione (( in prova, comprensivo delle assunzioni già consentite ai sensi dell'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, dell'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e dell'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni. Per le finalità di cui al presente comma, )) é autorizzata la spesa di euro 1.700.000 per l'anno 2010, di euro 3.496.800 per l'anno 2011 e di euro (( 7.615.600 )) a decorrere dall'anno 2012.
4. A decorrere dal 1° luglio 2010, l'importo di 75 euro di cui all'articolo 1, comma 1315, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
é rideterminato in 90 euro, e a decorrere dal 1° luglio 2011, in
105 euro.
5. Le successive variazioni all'importo da corrispondersi per il
trattamento delle domande per visti nazionali sono determinate con
decreto interministeriale, avente natura non regolamentare, su
proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Agli oneri derivanti dal comma 3, si provvede quanto a 1.700.000
euro per l'anno 2010 ed a 3.496.800 euro a decorrere dall'anno 2011 a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 4 e, quanto a 4.118.800 euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Capo II
Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia
Art. 5
Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia
1. é autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30
giugno 2010, la spesa di euro 308.780.721 per la proroga della
partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan,
denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed
EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
2. é autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30
giugno 2010, la spesa di euro 140.479.873 per la proroga della
partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle
Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force
in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL
Maritime Task Force, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
3. é autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30
giugno 2010, la spesa di euro 70.756.756 per la proroga della
partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di
cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 4 novembre 2009, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n.
197, di seguito elencate:
a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of
Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan
in Kosovo;
b) Joint Enterprise.
4. é autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30
giugno 2010, la spesa di euro 14.504.482 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione
europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito
opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui
all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
5. é autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30
giugno 2010, la spesa di euro 11.067.397 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo
denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 2, comma 3, del
decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
6. é autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30
giugno 2010, la spesa di euro 546.342 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione denominata
Temporary International Presence in Hebron (TIPH2), di cui
all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
7. é autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30
giugno 2010, la spesa di euro 424.584 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione
europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah,
denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah
(EUBAM Rafah), di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 4
novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
8. é autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30
giugno 2010, la spesa di euro 5.569.609 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni
Unite e dell'Unione Africana in Sudan, denominata United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID), di cui all'articolo
2, comma 8, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
9. é autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30
giugno 2010, la spesa di euro 198.364 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione
europea nella Repubblica democratica del Congo denominata EUPOL RD CONGO, di cui all'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
10. é autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30
giugno 2010, la spesa di euro 130.229 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni
Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro
(UNFICYP), di cui all'articolo 2, comma 10, del decreto-legge 4
novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 dicembre 2009, n. 197.
11. é autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30
giugno 2010, la spesa di euro 659.030 per la prosecuzione delle
attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
12. é autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30
giugno 2010, la spesa di euro 1.017.753 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza
dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui
all'articolo 2, comma 12, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
13. é autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30
giugno 2010, la spesa di euro 26.264.169 per la proroga della
partecipazione di personale militare all'operazione militare
dell'Unione europea denominata Atalanta e all'operazione della NATO per il contrasto della pirateria, di cui all'articolo 2, comma 13, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
14. é autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30
giugno 2010, la spesa di euro 5.424.547 per la proroga della
partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attività
di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e
di polizia irachene, di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge
4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 dicembre 2009, n. 197, e di euro 566.987 per la prosecuzione
dell'attività di cooperazione militare nel settore navale, di cui
all'articolo 1, comma 29, della legge 3 agosto 2009, n. 108.
15. é autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30
giugno 2010, la spesa di euro 13.263.606 per l'impiego di personale
militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze
connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq, di cui
all'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 4 novembre 2009, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n.
197.
(( 15-bis. é autorizzata, fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro
2.679.906 per la partecipazione di personale dell'Arma dei
carabinieri alla missione delle Nazioni Unite in Haiti, denominata
United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH). )) 16. é autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 110.425.000 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto di durata annuale e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni di cui al presente decreto.
17. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, é
autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre
2010, la spesa complessiva di euro (( 6.643.594 )) per interventi
urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga
alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei
casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari
che partecipano alle missioni internazionali di cui al presente
decreto, entro il limite di euro (( 4.220.094 )) in Afghanistan, euro
1.600.000 in Libano, euro 823.500 nei Balcani.
18. é autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30
giugno 2010, la spesa di euro 3.827.910 per la prosecuzione dei
programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania
e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 2, comma 16, del
decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
19. é autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30
giugno 2010, la spesa di euro 851.070 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione
denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX
Kosovo) e di euro 30.700 per la proroga della partecipazione di
personale della Polizia di Stato alla missione denominata United
Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 2, comma 17,
del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
20. é autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30
giugno 2010, la spesa di euro 64.430 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in
Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 2, comma
18, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
21. é autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30
giugno 2010, la spesa di euro 658.982 per la proroga della
partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia
di Stato alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European
Union Police Mission (EUPM), di cui all'articolo 2, comma 19, del
decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
22. é autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30
giugno 2010, la spesa di euro 8.220.842 per la proroga della
partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla
missione in Libia, di cui all'articolo 2, comma 20, del decreto-legge
4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 dicembre 2009, n. 197, e per garantire la manutenzione ordinaria e l'efficienza delle unità navali cedute dal Governo italiano
al Governo libico, in esecuzione degli accordi di cooperazione sottoscritti tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba
libica popolare socialista per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani.
23. é autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al
30 giugno 2010, la spesa di euro 1.398.398 e di euro 607.310 per
la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia
di finanza alle missioni in Afghanistan, denominate International
Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL Afghanistan, di cui
all'articolo 2, comma 21, del decreto-legge 4 novembre 2009, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n.
197.
24. é autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30
giugno 2010, la spesa di euro 444.400 per la proroga della
partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla
missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo
(EULEX Kosovo), di cui all'articolo 2, comma 22, del decreto-legge
4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 dicembre 2009, n. 197.
25. é autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30
giugno 2010, la spesa di euro 103.656 per la proroga della
partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla
missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il
valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission
in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 2, comma 23, del
decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
26. é autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30
giugno 2010, la spesa di euro 220.700 per la proroga della
partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle
unità di coordinamento interforze denominate Joint Multimodal
Operational Units (JMOUs) costituite in Afghanistan e negli Emirati
Arabi Uniti, di cui all'articolo 2, comma 24, del decreto-legge 4
novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 dicembre 2009, n. 197, e di euro 68.644 per la partecipazione alla JMOU costituita in Kosovo.
27. é autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30
giugno 2010, la spesa di euro 265.861 per la proroga della
partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, personale del
Corpo della polizia penitenziaria e personale amministrativo del
Ministero della giustizia alla missione denominata European Union
Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo
2, comma 25, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
28. é autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30
giugno 2010, la spesa di euro 19.254 per la partecipazione di un
magistrato collocato fuori ruolo alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian
Territories (EUPOL COPPS).
29. é autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30
giugno 2010, la spesa di euro 48.485 per la partecipazione di un
magistrato collocato fuori ruolo alla missione in Bosnia-Erzegovina,
denominata European Union Police Mission (EUPM).
30. é autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30
giugno 2010, la spesa di euro 367.306 per la proroga della
partecipazione di personale appartenente alla Croce Rossa Italiana
ausiliario delle Forze armate alla missione ISAF in Afghanistan e
la spesa di euro 29.745 per la proroga della partecipazione di personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta alla missione
Joint Enterprise nei Balcani, di cui all'articolo 2, comma 26, del
decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
31. é autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 31
dicembre 2010, la spesa di euro 200.000 per lo svolgimento di corsi
di introduzione alle lingue e alle culture dei Paesi in cui si svolgono le missioni internazionali di cui al presente decreto a favore del personale impiegato nelle medesime missioni.
Art. 6
Disposizioni in materia di personale
1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui
al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo
3, commi da 1 a 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e all'articolo
3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
2. Al personale impiegato nella missione UNAMID, se usufruisce
di vitto e alloggio gratuiti, (( nella missione MINUSTAH )) e nella
missione EUPM, di cui all'articolo 5, commi 8, (( 15-bis )) e 21,
l'indennità di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge
n. 108 del 2009, é corrisposta nella misura del 98 per cento.
3. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n.
197, dopo le parole: «Con decreto del Ministro della difesa,» sono
inserite le seguenti: "ovvero del Ministro dell'economia e dellefinanze per il personale del Corpo della guardia di finanza,».
Art. 7
Disposizioni in materia penale
1. Alle missioni internazionali di cui al presente decreto si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4,
commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n.
197. (( Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche
alle missioni militari per il sisma di Haiti del 12 gennaio 2010.))
Art. 8
Disposizioni in materia contabile
1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma
dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al
presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile
previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre
2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
2009, n. 197.
2. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali
senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia
e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate,
dispone l'anticipazione di una somma non superiore ai due sesti
delle spese autorizzate dal presente decreto e comunque non inferiore, per il Ministero della difesa, a euro 180.000.000, a valere
sullo stanziamento di cui all'articolo 10.
Capo III
Disposizioni per l'Amministrazione della difesa
Art. 9
Disposizioni per l'Amministrazione della difesa
(( 1. Fermi restando i benefici previsti dalle norme vigenti, fino
al 25 per cento dei posti messi a concorso:
a) per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali e
speciali nonché del personale dei ruoli dei marescialli delle Forze
armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, é riservato al coniuge e ai
figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo
grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate,
compresa l'Arma dei carabinieri, e delle Forze di polizia deceduto
in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti;
b) per il reclutamento degli ufficiali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e del corrispondente personale delle Forze
di polizia ad ordinamento civile é riservato al coniuge e ai figli
superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado
qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa
l'Arma dei carabinieri, e delle Forze di polizia deceduto in servizio
e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti;
c) per il reclutamento del personale dei ruoli degli ispettori
delle Forze di polizia é riservato al coniuge e ai figli superstiti,
ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici
superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei
carabinieri, e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per
causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti.
1-bis. La quota dei posti relativi al reclutamento del personale
dei ruoli dei marescialli delle Forze armate e del ruolo degli
ispettori dell'Arma dei carabinieri di cui al comma 1, lettere a) e
c), é altresì riservata ai diplomati presso le scuole militari e
agli assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei
militari di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto Andrea
Doria per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale
della Marina militare, dall'Opera nazionale per i figli degli
aviatori e dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei
militari dell'Arma dei carabinieri, in possesso dei requisiti prescritti.
1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 1, quinto comma, della
legge 20 dicembre 1966, n. 1116, si applicano anche al coniuge,
ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora
unici superstiti, del personale ivi indicato nonché del
corrispondente personale delle Forze armate. ))
2. All'articolo 32, comma 2, secondo periodo, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo le parole: «dotazioni organiche del Ministero della difesa», sono inserite le seguenti: «, il quale subentra in tutti i rapporti di lavoro in essere a tempo indeterminato del Circolo». All'onere derivante dall'attuazione del
presente comma, (( pari a euro 250.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti a
legislazione vigente per il reclutamento del personale relativo al
Ministero della difesa e nel rispetto dei limiti in materia di
assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 3,
comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive
modificazioni )).
(( 2-bis. In considerazione delle speciali e particolari esigenze connesse con la formazione e l'addestramento del personale
militare impiegato nelle missioni internazionali, per l'insegnamento
di materie non militari gli istituti di formazione dipendenti dal
Ministero della difesa continuano ad avvalersi dei docenti civili
già destinatari delle disposizioni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1484, e alla legge 15 dicembre 1969, n. 1023, mediante apposite convenzioni annuali stipulate con l'osservanza degli accordi nazionali di categoria e nei limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione del Ministero della
difesa destinati alle spese per la formazione e l'addestramento del
personale di ciascuna Forza armata. L'applicazione della disposizione di cui al primo periodo non puo' comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
3. (Soppresso).
3-bis. All'articolo 7, primo comma, della legge 10 dicembre 1973,
n. 804, e successive modificazioni, dopo il primo capoverso, sono
inseriti i seguenti:
«ufficiali in possesso di un'anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni che ne facciano richiesta;
ufficiali che si trovino a non piu' di cinque anni dal limite di età del grado rivestito che ne facciano richiesta;».
3-ter. All'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, é aggiunto, in fine, il seguente comma:
«8-bis. Il personale collocato in aspettativa per riduzione di
quadri puo' chiedere all'Amministrazione militare il trasferimento
anticipato dall'ultima sede di servizio al domicilio eletto.
Il trasferimento é ammesso una sola volta, indipendentemente
dai richiami in servizio, e non puo' piu' essere richiesto all'atto del
definitivo collocamento in congedo. Si applica l'articolo 23 della
legge 18 dicembre 1973, n. 836, e il termine di cui al primo comma,
secondo periodo, del medesimo articolo decorre dalla data del
definitivo collocamento in congedo. Nessun beneficio é riconosciuto
al personale per il raggiungimento della sede di servizio a seguito
di successivi richiami».
3-quater. All'articolo 2 della legge 29 marzo 2001, n. 86, dopo il
comma 1 é inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al
personale che elegge domicilio nel territorio nazionale a seguito
del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, di cui
all'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e successive
modificazioni. Il diritto del coniuge puo' essere esercitato una sola
volta, anche in caso di successivi richiami in servizio previsti dalle disposizioni vigenti, e non puo' piu' essere esercitato all'atto del definitivo collocamento in congedo».
3-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi
3-bis, 3-ter e 3-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico del bilancio dello Stato. ))
4. Non é punibile a titolo di colpa per violazione di disposizioni
in materia di tutela dell'ambiente e tutela della salute e della
sicurezza dei luoghi di lavoro, in relazione alle peculiarità
organizzative di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81, e all'articolo 184, comma 5-bis, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per fatti commessi
nell'espletamento del servizio connesso ad attività operative o
addestrative svolte nel corso di missioni internazionali, (( il
militare e l'appartenente alla Polizia di Stato dai quali non poteva
esigersi )) un comportamento diverso da quello tenuto, avuto riguardo alle competenze, ai poteri e ai mezzi di cui disponeva in
relazione ai compiti affidatigli.
5. Al fine di garantire, attraverso la semplificazione dei correlati adempimenti amministrativi, la tempestività dei pagamenti
per le forniture di materiali destinati alle Forze armate, compresa
l'Arma dei carabinieri, e al Corpo della guardia di finanza e
relativi ad attività operative o addestrative svolte in territorio
nazionale o all'estero, l'Amministrazione della difesa e il Comando
generale della guardia di finanza sono autorizzati a corrispondere
pagamenti in conto nella misura massima del novanta per cento
del valore delle forniture collaudate e accettate, per le quali il
consegnatario abbia rilasciato apposita dichiarazione di ricevimento.
Capo IV
Disposizioni finali
Art. 10
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del
presente decreto, (( esclusi gli articoli 4, comma 3, e 9, comma 2,
pari complessivamente a euro 814.208.663 per l'anno 2010, si
provvede: ))
a) quanto a euro 750.000.000, mediante (( corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» )) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della difesa;
(( a-bis) quanto a euro 10 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; ))
b) quanto a euro 54.208.663 mediante corrispondente riduzione
lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni
di spesa di ciascun Ministero per gli importi indicati nell'Allegato
1 al presente decreto. Dalle predette riduzioni sono escluse le
spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, nonché (( gli stanziamenti iscritti nella missione «istruzione universitaria» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e quelli relativi al Ministero dell'interno e al Ministero della difesa )).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 11
Entrata in vigore
1l. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 5 marzo 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
La Russa, Ministro della difesa
Alfano, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Alfano