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NORMATIVA
Normativa nazionale - Leggi - Codici - trattati e convenzioni internazionali

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Legge 5 aprile 2012 n 50
Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991.
 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Promulga la seguente legge:


Art. 1
Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione


1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991:
a) «Protocollo nell'ambito delle foreste montane», fatto a Brdo il 27 febbraio 1996;
b) «Protocollo nell'ambito della pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile», fatto a Chambery il 20 dicembre 1994;
c) «Protocollo nell'ambito della composizione delle controversie», fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000;
d) «Protocollo nell'ambito della difesa del suolo», fatto a Bled il 16 ottobre 1998;
e) «Protocollo nell'ambito dell'energia», fatto a Bled il 16 ottobre 1998;
f) «Protocollo nell'ambito della protezione della natura e della tutela del paesaggio, con allegati», fatto a Chambery il 20 dicembre 1994;
g) «Protocollo nell'ambito dell'agricoltura di montagna, con allegato», fatto a Chambery il 20 dicembre 1994;
h) «Protocollo nell'ambito del turismo», fatto a Bled il 16 ottobre 1998.
2. Piena ed intera esecuzione e' data ai Protocolli di cui al comma 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dal capitolo V dei Protocolli di cui alle lettere a), b), d), e), f), g) e h) e dall'articolo 16 del Protocollo di cui alla lettera c) del comma 1 del presente articolo.
3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali provvedono all'adozione degli atti e delle misure previsti dai Protocolli di cui al comma 1 del presente articolo, secondo le rispettive competenze, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 403, sulle attribuzioni della Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino, convocata e presieduta dal Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale.


Art. 2
Copertura finanziaria


1. Per l'attuazione della presente legge, e' autorizzata la spesa di euro 445.000 per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2012, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 3
Entrata in vigore


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 aprile 2012.
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Terzi di Sant'Agata, Ministro degli affari esteri
Clini, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare


PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DELLE ALPI NELL'AMBITO DELLE FORESTE MONTANE PROTOCOLLO «FORESTE MONTANE»


Preambolo.
La Repubblica d'Austria, La Repubblica Francese, La Repubblica Federale di Germania, La Repubblica Italiana, Il Principato di Liechtenstein, Il Principato di Monaco, La Repubblica di Slovenia, La Confederazione Svizzera, nonche' la Comunita' Europea,
in conformita' con il loro mandato in base alla Convenzione per la Protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi), del 7 novembre 1991, di assicurare una politica globale di protezione e di sviluppo sostenibile del territorio alpino; in attuazione dei loro impegni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 della Convenzione delle Alpi; convinti che, la popolazione locale debba essere posta nelle condizioni di determinare essa stessa le prospettive del proprio sviluppo sociale, culturale e economico, nonche' di concorrere alla sua realizzazione nel quadro del vigente ordinamento istituzionale; riconosciuto che le foreste montane costituiscono quella forma di vegetazione che puo' fornire ad un territorio spesso molto piu' ampio di quello delle aree montane la protezione piu' efficace, economica e adatta al paesaggio contro i rischi naturali, in particolare contro erosioni, alluvioni, valanghe, frane e la caduta di massi;
considerato che il bosco assorbe anidride carbonica dall'atmosfera e, per periodi molto lunghi, fissa il carbonio nella materia legnosa in modo da influenzare positivamente il clima; consapevoli che le foreste montane sono indispensabili per l'equilibrio climatico regionale, per la salvaguardia della qualita' dell'aria, nonche' per l'equilibrio idrico; tenuto conto della crescente importanza della funzione ricreativa delle foreste montane per tutti gli uomini; considerato che le foreste montane costituiscono una fonte di materie prime rinnovabili, la cui importanza e' particolarmente rilevante in un mondo di crescente consumo delle risorse, e che rivestono inoltre un significato vitale anche per l'occupazione ed il reddito in particolare nelle aree rurali; consapevoli che gli ecosistemi forestali montani costituiscono importanti habitat per una varieta' di specie animali e vegetali; convinti che soprattutto il rispetto del principio della sostenibilita', tradizionalmente seguito e sviluppato nelle economie forestali europee, garantisca tutte le importanti funzioni delle foreste anche alle generazioni future; convinti che determinati problemi possono essere risolti soltanto sul piano transfrontaliero e richiedono misure comuni degli Stati alpini;


hanno convenuto quanto segue:


Art. 1.
Finalita'


1. Il presente Protocollo ha lo scopo di conservare le foreste montane come habitat quasi naturale e, quando cio' sia necessario, di svilupparle o di aumentare l'estensione e di migliorare la loro stabilita'. Il presupposto necessario all'efficienza delle funzioni indicate nel preambolo e' costituito da un'economia forestale montana gestita in modo accurato, sostenibile e adeguato alla natura. 2. In particolare le Parti contraenti si impegnano a provvedere soprattutto affinche': siano adottati metodi di rinnovazione forestale naturali; sia perseguito un patrimonio forestale ben strutturato, graduato, con specie arboree adatte al rispettivo sito; sia impiegato materiale di riproduzione forestale autoctono; siano evitate erosioni e costipamenti del suolo, mediante metodi di uso e di prelievo rispettosi dell'ambiente.


Art. 2.
Considerazione delle finalita' nelle altre politiche


Le Parti contraenti si impegnano a considerare gli obiettivi stabiliti da questo Protocollo anche nelle altre loro politiche. Cio' vale soprattutto per i seguenti ambiti: a) Inquinamento atmosferico. L'inquinamento atmosferico viene gradualmente ridotto ad un livello che non sia dannoso per gli ecosistemi forestali. Cio' vale anche per l'inquinamento dovuto a trasmissioni transfrontaliere di inquinanti atmosferici. b) Popolazioni di ungulati. Le popolazioni di ungulati vengono contenute entro limiti che permettano la rinnovazione naturale di foreste montane idonee ai siti, senza dover ricorrere a particolari misure protettive. Nelle zone di confine, le Parti contraenti si impegnano ad armonizzare le rispettive misure di regolamentazione della selvaggina. Per il ripristino di una pressione selettiva naturale sulle specie di ungulati, nonche' nell'interesse della protezione della natura, le Parti contraenti favoriscono la reintroduzione di predatori, in misura adeguata alle esigenze generali della regione. c) Pascolo boschivo. La salvaguardia di foreste montane in grado di assolvere alle proprie funzioni ha priorita' rispetto al pascolo boschivo. Il pascolo boschivo viene pertanto contenuto o, se necessario, del tutto soppresso, in misura tale da permettere la rinnovazione di foreste adatte ai siti, la prevenzione di danni al suolo e soprattutto la salvaguardia della funzione protettiva del bosco. d) Utilizzo a scopo ricreativo. L'uso delle foreste montane a scopi ricreativi viene gestito e, dove necessario, contenuto in modo tale da non pregiudicare la conservazione e la rinnovazione delle foreste montane, tenendo conto delle esigenze degli ecosistemi forestali. e) Utilizzo forestale. Le Parti contraenti promuovono il potenziamento degli impieghi del legno proveniente da foreste coltivate in modo sostenibile, considerata l'importanza di un utilizzo sostenibile del legno per l'economia nazionale e la cura delle foreste. f) Rischio di incendi boschivi. Le Parti contraenti fanno fronte al rischio di incendi boschivi mediante misure preventive adeguate e un'efficiente lotta antincendio. g) Personale qualificato. Non essendo possibile realizzare una silvicoltura con metodi naturali e finalizzata all'efficienza di tutte le funzioni delle foreste, senza disporre di personale qualificato idoneo, le Parti contraenti si impegnano a provvedere affinche' il personale addetto sia sufficiente e qualificato.


Art. 3.
Partecipazione degli enti territoriali


1. Ciascuna Parte contraente stabilisce, nel quadro istituzionale vigente, il livello piu' idoneo alla concertazione e cooperazione tra le istituzioni e gli enti territoriali direttamente interessati, al fine di promuovere una responsabilita' solidale e, in particolare, di valorizzare e di sviluppare le sinergie potenziali nell'attuazione della politica forestale nonche' delle misure conseguenti. 2. Nel rispetto delle loro competenze, nel quadro istituzionale vigente, gli enti territoriali direttamente interessati partecipano ai diversi stadi di preparazione e attuazione delle relative politiche e misure.


Art. 4.
Cooperazione internazionale


Le Parti contraenti convengono: a) di effettuare valutazioni comuni dello sviluppo della politica forestale, nonche' di garantire la reciproca consultazione prima di importanti decisioni per l'attuazione del presente Protocollo;
b) di assicurare la realizzazione delle finalita' e delle misure stabilite dal presente Protocollo, mediante la cooperazione transfrontaliera tra tutte le autorita' competenti e in particolare tra le amministrazioni regionali e gli enti locali; c) di promuovere sia lo scambio di conoscenze ed esperienze, sia iniziative comuni, mediante la cooperazione internazionale tra istituti di ricerca e di formazione, tra le organizzazioni forestali e ambientali, nonche' tra i media.


Capitolo II
Misure specifiche


Art. 5.
Basi della pianificazione


Per il conseguimento degli obiettivi indicati dal presente Protocollo, le Parti contraenti provvedono affinche' siano predisposte le basi necessarie alla pianificazione. Queste comprendono un'esauriente ricognizione dei siti, nonche' il rilevamento delle funzioni delle foreste con particolare considerazione delle funzioni protettive.


Art. 6.
Funzioni protettive delle foreste montane


1. Per le foreste montane che hanno una funzione altamente protettiva per i rispettivi siti e soprattutto per gli insediamenti abitativi, per le infrastrutture di trasporto, per i terreni agricoli coltivati ecc., le Parti contraenti si impegnano ad attribuire priorita' a tale funzione protettiva, finalizzando alla stessa la gestione forestale. Queste foreste devono essere conservate in loco. 2. Le misure necessarie devono essere pianificate e attuate con competenza tecnica nell'ambito di piani di gestione e di piani di miglioramento delle foreste che svolgono protettive, tenendo conto degli obiettivi di protezione della natura e di tutela del paesaggio.


Art. 7.
Funzione economica delle foreste montane


1. Per le foreste montane, ove prevale la funzione economica e la situazione economica regionale lo renda necessario, le Parti contraenti si impegnano a provvedere a che l'economia forestale montana possa svolgere il suo ruolo come fonte di occupazione e di reddito per la popolazione locale. 2. Le Parti contraenti provvedono affinche' la rinnovazione forestale venga effettuata mediante specie arboree adatte ai rispettivi siti e l'utilizzo economico delle foreste sia accurato e rispettoso del suolo e del patrimonio forestale.


Art. 8.
Funzioni di carattere sociale e ecologico delle foreste montane


Considerato che le foreste montane devono svolgere importanti funzioni di carattere sociale e ecologico, le Parti contraenti si impegnano ad adottare misure che assicurino: la loro efficacia per le risorse idriche, l'equilibrio climatico, il risanamento dell'aria e la protezione acustica; la loro diversita' biologica; la fruizione della natura e le funzione ricreative.


Art. 9.
Accesso alle foreste


Le Parti contraenti concordano che, ai fini della prevenzione dei danni alle foreste, per la loro gestione e cura con metodi naturali, sono necessari interventi che vi assicurino l'accesso, accuratamente pianificati e realizzati, tenendo conto delle esigenze della protezione della natura e del paesaggio.


Art. 10.
Riserve forestali naturali


1. Le Parti contraenti si impegnano a delimitare riserve forestali naturali in numero e estensione sufficienti nonche' a trattarle in funzione della salvaguardia delle dinamiche naturali e in conformita' alla ricerca, nell'intento di sospendere in linea di principio ogni forma di sfruttamento o di adattarlo agli scopi della riserva.
L'individuazione delle rispettive superfici deve avvenire in modo da ottenere un campione rappresentativo possibilmente di tutti gli ecosistemi forestali montani. L'indispensabile funzione protettiva di queste formazioni forestali va assicurata in ogni caso. 2. La delimitazione di riserve forestali naturali dovrebbe avvenire di norma grazie a una tutela su base contrattuale a lungo termine. 3. Le Parti contraenti garantiscono la collaborazione necessaria per la pianificazione e la delimitazione di riserve forestali naturali transfrontaliere.


Art. 11.
Incentivazione e compensazione


1. Le Parti contraenti, in considerazione delle condizioni economiche sfavorevoli del territorio alpino e tenuto conto delle prestazioni dell'economia forestale di montagna, si impegnano, nel quadro delle condizioni politico-finanziarie esistenti e per il periodo necessario ad assicurare tali prestazioni, ad incentivare in modo sufficente l'attivita' forestale e in particolare le misure indicate negli articoli da 6 a 10. 2. Qualora le prestazioni richieste all'economia forestale montana superino quelle rientranti negli obblighi di legge vigenti, e la loro necessita' sia motivata sulla base di progetti, la proprieta' forestale ha diritto ad una compensazione adeguata e commisurata alle prestazioni effettive. 3. Le Parti contraenti si impegnano a creare gli strumenti necessari al finanziamento delle misure di incentivazione e compensazione, tenendo conto, in sede di finanziamento, non solo dei benefici economico-politici per l'intera popolazione, ma anche di quelli dei singoli.


Art. 12.
Misure integrative


Le Parti contraenti possono adottare misure integrative a quelle previste dal presente Protocollo per le foreste montane.


Capitolo III
Ricerca, formazione e informazione


Art. 13
Ricerca e osservazione


1. Le Parti contraenti promuovono e armonizzano, in stretta cooperazione, la ricerca e l'osservazione sistematica in funzione del conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo. 2. Esse promuovono, in particolare progetti di ricerca finalizzati alla creazione, alla cura, alla tutela nonche' alle prestazioni dell'ecosistema forestale di montagna e alle loro funzioni, nonche' progetti scientifici che permettano la comparazione a livello internazionale tra inventari e rilevamenti dei singoli Stati. 3. Le Parti contraenti provvedono affinche' i risultati nazionali della ricerca e dell'osservazione sistematica siano raccolti in un sistema comune di osservazione e informazione permanenti e siano resi pubblicamente accessibili nel quadro istituzionale vigente. 4. Esse effettuano, in particolare, rilevamenti confrontabili per le finalita' e misure di cui al presente Protocollo. Tali rilevamenti devono essere aggiornati periodicamente.


Art. 14.
Formazione e informazione


1. Le Parti contraenti promuovono la formazione e l'aggiornamento, nonche' l'informazione pubblica in relazione agli obiettivi, alle misure e all'attuazione del presente Protocollo. 2. Esse provvedono, in particolare, alla consulenza e all'aggiornamento dei proprietari delle foreste, in conformita' ai contenuti del presente Protocollo.


Capitolo IV
Attuazione, controllo e valutazione


Art. 15
Attuazione


Le Parti contraenti si impegnano ad assicurare l'attuazione del presente Protocollo mediante misure adeguate nel quadro istituzionale vigente.


Art. 16.
Controllo del rispetto degli obblighi


1. Le Parti contraenti presentano regolarmente al Comitato permanente un resoconto sulle misure adottate in base al presente Protocollo. Nel resoconto e' indicata anche l'efficacia delle misure adottate. La Conferenza delle Alpi stabilisce la periodicita' dei resoconti. 2. Il Comitato permanente esamina i resoconti al fine di verificare se le Parti contraenti hanno assolto agli obblighi derivanti dal presente Protocollo. Esso puo' chiedere ulteriori informazioni alle Parti contraenti interessate o assumere informazioni da altre fonti. 3. Il Comitato permanente redige un resoconto per la Conferenza delle Alpi sul rispetto da parte delle Parti contraenti degli obblighi derivanti dal presente Protocollo. 4. La Conferenza delle Alpi prende atto di questo resoconto. Essa, qualora constati un mancato adempimento degli obblighi, puo' adottare raccomandazioni.


Art. 17.
Valutazione dell'efficacia delle disposizioni


1. Le Parti contraenti esaminano e valutano ad intervalli regolari le disposizioni contenute nel presente Protocollo, sotto il profilo della loro efficacia. Per quanto sara' necessario al conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo, esse prenderanno in considerazione la possibilita' di adottare modifiche appropriate del Protocollo medesimo. 2. A questa valutazione partecipano gli enti territoriali, nel quadro istituzionale vigente. Possono essere sentite le organizzazioni non-governative attive nel campo specifico.


Capitolo V
Norme finali


Art. 18.
Corrispondenza tra la Convenzione delle Alpi e il Protocollo


1. Il presente Protocollo costituisce un Protocollo della Convenzione delle Alpi ai sensi dell'articolo 2 e degli altri articoli pertinenti della stessa Convenzione. 2. Possono divenire Parti contraenti del presente Protocollo esclusivamente le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi. Ogni denuncia della Convenzione delle Alpi vale anche come denuncia del presente Protocollo. 3. Quando la Conferenza delle Alpi delibera questioni concernenti il presente Protocollo, solo le Parti contraenti dello stesso Protocollo sono ammesse alle relative votazioni.


Art. 19.
Firma e ratifica


1. Il presente Protocollo e' depositato per la firma da parte degli Stati firmatari della Convenzione delle Alpi e della Comunita' Europea, il 27 febbraio 1996 nonche' dal 29 febbraio 1996 presso la Repubblica d'Austria quale Depositario. 2. Il presente Protocollo entra in vigore per le Parti contraenti che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolate dallo stesso Protocollo, tre mesi dopo il giorno in cui tre Stati avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione. 3. Per le Parti contraenti che esprimeranno successivamente il proprio consenso ad essere vincolate dal presente Protocollo, esso entrera' in vigore tre mesi dopo il giorno del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione. In seguito all'entrata in vigore di una modifica del presente Protocollo, ogni nuova Parte contraente del Protocollo medesimo diventa Parte contraente dello stesso Protocollo modificato


Art. 20.
Notifiche


Il Depositario notifica a ciascuno Stato nominato nel preambolo e alla Comunita' Europea in relazione al presente Protocollo: a) ciascun atto di firma; b) ciascun deposito di uno strumento di ratifica; accettazione o approvazione; c) ciascuna data di entrata in vigore; d) ciascuna dichiarazione rilasciata da una Parte contraente o firmataria; e) ciascuna denuncia notificata da una Parte contraente, con la data della sua efficacia. In fede di cio', il presente Protocollo e' stato sottoscritto dai firmatari debitamente autorizzati.
Fatto a Brdo, il 27 febbraio 1996, in lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in un originale depositato presso l'Archivio di Stato Austriaco. Il Depositario trasmette copie certificate conformi alle Parti firmatarie.
Per la Repubblica d'Austria
Per la Repubblica Francese
Per la Repubblica Federale di Germania
Per la Repubblica Italiana
Per il Principato di Liechtenstein
Per il Principato di Monaco
Per la Repubblica di Slovenia
Per la Confederazione Svizzera
Per la Comunita' Europea


Capitolo I
Disposizioni generali


PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DELLE ALPI DEL 1991 NELL'AMBITO DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DEL SVILUPPO SOSTENIBILE
PROTOCOLLO «PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SVILUPPO SOSTENIBILE»



Preambolo.
La Repubblica d'Austria, La Repubblica Francese, La Repubblica Federale di Germania, La Repubblica Italiana, Il Principato di Liechtenstein, Il Principato di Monaco, La Repubblica di Slovenia, La Confederazione Svizzera, nonche' la Comunita' Europea, in conformita' con il loro mandato in base alla Convenzione per la Protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi), del 7 novembre 1991, di assicurare una politica globale di protezione e di sviluppo sostenibile del territorio alpino; in attuazione dei loro impegni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 della Convenzione delle Alpi;
consapevoli che il territorio alpino rappresenta un'area di importanza europea e costituisce un patrimonio specifico e diversificato per formazione geomorfologica, clima, acque, vegetazione e fauna, paesaggio e cultura e che l'alta montagna, le valli alpine e le zone prealpine formano unita' ambientali la cui conservazione non deve interessare soltanto gli Stati alpini; coscienti che le Alpi costituiscono lo spazio di vita e di sviluppo della popolazione locale; convinti che la popolazione locale debba essere posta nelle condizioni di determinare essa stessa le prospettive del proprio sviluppo sociale, culturale e economico, nonche' di concorrere alla sua realizzazione nel quadro del vigente ordinamento istituzionale;
consapevoli che il territorio alpino assolve inoltre a diverse altre funzioni di interesse generale, in particolare come spazio turistico e ricreativo, nonche' come sede di importanti vie di comunicazione europea;
considerato che i limiti naturali del territorio e la sensibilita' degli ecosistemi pongono problemi di compatibilita' con l'incremento della popolazione locale e non, nonche' con il sensibile aumento del fabbisogno di superfici necessarie alle predette funzioni, con conseguenti compromissioni o rischi per l'equilibrio ecologico del territorio alpino; consapevoli che questo fabbisogno non e' diffuso uniformemente, ma si concentra in singole zone mentre altre sono invece colpite dalla carenza di attivita' e dall'esodo rurale; considerato che in presenza di questi rischi e' diventata necessaria una particolare attenzione alle strette interrelazioni tra attivita' dell'uomo, soprattutto in campo agricolo e forestale, e la salvaguardia degli ecosistemi, che rendono il territorio alpino estremamente sensibile ai mutamenti delle condizioni in cui si esplicano le attivita' sociali e economiche, e richiedono misure adeguate e diversificate, d'intesa con la popolazione locale, con i rappresentanti politici e con gli operatori economici e le associazioni;
considerato che le politiche di pianificazione territoriale, gia' praticate in modo da ridurre le disparita' e da rafforzare la solidarieta', debbono essere continuate e adattate, affinche' esse possano svolgere pienamente la loro funzione preventiva, tenendo maggiormente conto delle esigenze ambientali; coscienti che la protezione dell'ambiente, la promozione sociale e culturale e lo sviluppo economico del territorio alpino costituiscono obiettivi di pari importanza, e che occorre pertanto ricercare tra di essi un equilibrio adeguato e durevole;
convinti che molti problemi del territorio alpino possono essere risolti nel modo migliore dagli stessi enti territoriali direttamente interessati;
convinti che bisogna promuovere la cooperazione transfrontaliera tra gli enti territoriali direttamente interessati in funzione di uno sviluppo armonico; convinti che le svantaggiate condizioni naturali di produzione soprattutto nel settore agricolo e forestale, possono mettere in dubbio le basi economiche della popolazione locale e possono compromettere il territorio alpino come spazio di vita e ricreativo;
convinti che la messa a disposizione del territorio alpino sia come area che svolge funzioni di interesse generale, in particolare funzioni protettive e legate all'equilibrio ecologico, sia come area turistica e ricreativa, puo' giustificare misure di sostegno adeguate; convinti che determinati problemi possono essere risolti soltanto sul piano transfrontaliero e richiedono misure comuni degli Stati alpini;


hanno convenuto quanto segue:



Art. 1.
Finalita'


Gli obiettivi della pianificazione territoriale e dello sviluppo sostenibile nel territorio alpino sono: a) riconoscere le esigenze specifiche del territorio alpino nel quadro delle politiche nazionali e europee; b) armonizzare l'uso del territorio con le esigenze e con gli obiettivi ecologici; c) gestire le risorse e il territorio in modo parsimonioso e compatibile con l'ambiente;
d) riconoscere gli interessi specifici della popolazione alpina mediante un impegno rivolto ad assicurare nel tempo le loro basi di sviluppo; e) favorire contemporaneamente uno sviluppo economico e una distribuzione equilibrata della popolazione nel territorio alpino; f) rispettare le identita' regionali e le peculiarita' culturali; g) favorire le pari opportunita' della popolazione locale nello sviluppo sociale, culturale e economico, nel rispetto delle competenze territoriali; h) tener conto degli svantaggi naturali, delle prestazioni d'interesse generale, delle limitazioni dell'uso delle risorse e del prezzo per l'uso delle stesse corrispondente al loro valore reale.


Art. 2.
Impegni fondamentali


Conformemente agli obiettivi della pianificazione territoriale e dello sviluppo sostenibile del territorio alpino, di cui all'articolo 1, le Parti contraenti convengono di creare condizioni generali che permettano di: a) rafforzare la capacita' di agire degli enti territoriali conformemente al principio di sussidiarieta'; b) realizzare strategie regionali specifiche e le relative strutture; c) assicurare la solidarieta' tra gli enti territoriali, a livello di ognuna delle Parti contraenti, mediante misure efficaci; d) adottare, nei casi di limitazione dell'uso delle risorse naturali e in presenza di condizioni svantaggiate riconosciute per le attivita' economiche nel territorio alpino, le misure di sostegno necessarie a mantenere tali attivita' a condizione che tali misure siano compatibili con l'ambiente; e) incoraggiare l'armonizzazione delle politiche di pianificazione territoriale, di sviluppo e di protezione mediante la cooperazione internazionale. Le Parti contraenti si impegnano a provvedere alle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, nel rispetto del principio di sussidiarieta'.



Art. 3.
Considerazione dei criteri di protezione ambientale nelle politiche di pianificazione territoriale e di sviluppo sostenibile


Le politiche di pianificazione territoriale e di sviluppo sostenibile mirano all'armonizzazione tempestiva degli interessi economici con le esigenze di protezione dell'ambiente, con particolare riguardo: a) alla salvaguardia e al ripristino dell'equilibrio ecologico e della biodiversita' delle regioni alpine; b) alla salvaguardia e alla gestione della diversita' dei siti e dei paesaggi naturali e rurali, nonche' dei siti urbani di valore; c) all'uso parsimonioso e compatibile con l'ambiente delle risorse naturali - suolo, aria, acque, flora e fauna, energia; d) alla tutela degli ecosistemi, delle specie e degli elementi paesaggistici rari; e) al ripristino di ambienti naturali e urbanizzati degradati; f) alla protezione contro i rischi naturali; g) alla realizzazione compatibile con l'ambiente e il paesaggio di costruzioni e impianti necessari allo sviluppo; h) al rispetto delle peculiarita' culturali delle regioni alpine.


Art. 4.
Cooperazione internazionale


1. Le Parti contraenti si impegnano a rimuovere gli ostacoli alla cooperazione internazionale tra gli enti territoriali del territorio alpino, e a promuovere la soluzione dei problemi comuni mediante una collaborazione al livello territoriale piu' idoneo. 2. Le Parti contraenti favoriscono una maggiore cooperazione internazionale tra le rispettive istituzioni competenti, in particolare nell'elaborazione dei piani e/o programmi territoriali e per lo sviluppo sostenibile ai sensi dell'articolo 8, a livello nazionale e regionale, nonche' nella definizione dei piani settoriali di rilevanza territoriale. Nelle aree di confine, questa cooperazione mira soprattutto a coordinare la pianificazione territoriale con lo sviluppo economico e le esigenze ambientali. 3. Quando gli enti territoriali non possono adottare talune misure, poiche' di competenza nazionale o internazionale, occorre assicurare loro la possibilita' di rappresentare efficacemente gli interessi della popolazione.


Art. 5.
Considerazione delle finalita' nelle altre politiche


Tenuto conto dello sviluppo perseguito del territorio le Parti contraenti si impegnano a considerare gli obiettivi stabiliti da questo Protocollo anche nelle altre loro politiche, in particolare nel campo dello sviluppo regionale, dell'urbanistica, dei trasporti, del turismo, dell'economia agricola e forestale, della protezione dell'ambiente, nonche' dell'approvvigionamento, soprattutto di acqua e energia, anche allo scopo di ridurre gli eventuali effetti negativi o contraddittori.


Art. 6.
Coordinamento delle politiche settoriali


Le Parti contraenti istituiscono strumenti di coordinamento delle politiche settoriali, laddove questi non esistano gia', al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio alpino e delle sue regioni, sforzandosi di trovare a tal fine soluzioni compatibili con la tutela dell'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali, e a prevenire i rischi connessi a monoeconomie, promuovendo la diversificazione delle attivita' e l'orientamento dei partner verso obiettivi comuni.


Art. 7.
Partecipazione degli enti territoriali


1. Ciascuna Parte contraente stabilisce, nel quadro istituzionale vigente, il livello piu' idoneo alla concertazione e cooperazione tra le istituzioni e gli enti territoriali direttamente interessati, al fine di promuovere una responsabilita' solidale e, in particolare, di valorizzare e di sviluppare le sinergie potenziali nell'attuazione della politica di pianificazione territoriale e di sviluppo sostenibile, nonche' delle misure conseguenti.
2. Nel rispetto delle loro competenze, nel quadro istituzionale vigente, gli enti territoriali direttamente interessati partecipano ai diversi stadi di preparazione e attuazione delle relative politiche e misure.


Capitolo II
Misure specifiche


Art. 8.
Piani e/o programmi territoriali e di sviluppo sostenibile


1. La realizzazione degli obiettivi di pianificazione territoriale e di sviluppo sostenibile e' conseguita, nel quadro delle leggi e dei regolamenti vigenti delle Parti contraenti, elaborando piani e/o programmi territoriali e di sviluppo sostenibile. 2. Questi piani e/o programmi sono definiti per tutto il territorio alpino al livello degli enti territoriali competenti. 3. Essi sono elaborati da parte o con la partecipazione degli enti territoriali competenti, e di concerto con gli enti territoriali confinanti eventualmente a livello transfrontaliero, e vengono coordinati tra i diversi livelli territoriali. 4. Essi stabiliscono gli indirizzi di sviluppo sostenibile e di pianificazione territoriale di aree continue e vengono regolarmente riesaminati e, quand'e' il caso, modificati. La loro elaborazione e la loro attuazione si basano su rilevamenti e studi preliminari, con cui vengono definite le caratteristiche del territorio in questione.


Art. 9
Contenuti dei piani e/o programmi territoriali e di sviluppo sostenibile


I piani e/o programmi territoriali e di sviluppo sostenibile comprendono, al livello territoriale piu' idoneo e tenuto conto delle condizioni territoriali specifiche, in particolare: 1. Sviluppo economico regionale: a) misure atte ad assicurare alla popolazione locale un'offerta di lavoro soddisfacente e la disponibilita' di beni e servizi necessari allo sviluppo economico, sociale e culturale e a garantire pari opportunita'; b) misure atte a favorire la diversificazione economica al fine di rimuovere le carenze strutturali e i rischi di monoeconomie; c) misure finalizzate a rafforzare la cooperazione tra economia agricola e forestale, turismo e artigianato, in particolare attraverso la combinazione di attivita' creatrici d'impiego.
2. Aree rurali: a) riserva dei terreni adatti all'agricoltura, all'economia forestale e pastorizia; b) definizione di misure per il mantenimento e lo sviluppo dell'economia agricola e forestale di montagna;
c) conservazione e risanamento di territori di grande valore ecologico e culturale; d) determinazione delle aree e degli impianti necessari alle attivita' del tempo libero nel rispetto degli altri usi del suolo;
e) determinazione delle zone esposte a rischi naturali, dove va evitata il piu' possibile la realizzazione di costruzioni e impianti. 3. Aree urbanizzate: a) delimitazione adeguata e contenuta delle aree urbanizzabili, nonche' misure volte ad assicurare che le superfici cosi' delimitate vengono effettivamente edificate; b) riserva di terreni necessari alle attivita' economiche e culturali, ai servizi di approvvigionamento, nonche' alle attivita' del tempo libero; c) determinazione delle zone esposte a rischi naturali, in cui va evitata il piu' possibile la realizzazione di costruzioni e impianti; d) conservazione e realizzazione di spazi verdi nei centri abitati e di aree suburbane per il tempo libero; e) limitazione delle seconde abitazioni; f) urbanizzazione indirizzata e concentrata agli assi serviti dalle infrastrutture di trasporti e/o in continuita' con le costruzioni esistenti; g) conservazione dei siti urbani caratteristici; h) conservazione e ricupero del patrimonio architettonico caratteristico. 4. Protezione della natura e del paesaggio: a) delimitazione di aree di protezione della natura e del paesaggio, nonche' per la tutela dei corsi d'acqua e di altre risorse naturali vitali; b) delimitazione di zone di quiete e di aree in cui sono limitate o vietate la costruzione di edifici e infrastrutture, nonche' altre attivita' dannose. 5. Trasporti: a) misure atte a migliorare i collegamenti regionali e sopraregionali; b) misure atte a favorire l'uso dei mezzi di trasporto compatibili con l'ambiente; c) misure atte a rafforzare il coordinamento e la cooperazione tra i diversi mezzi di trasporto; d) misure di contenimento del traffico, ivi compresa, eventualmente, la limitazione del traffico motorizzato; e) misure di miglioramento dell'offerta di trasporto pubblico per la popolazione locale e gli ospiti.


Art. 10.
Compatibilita' dei progetti


1. Le Parti contraenti realizzano le condizioni necessarie all'esame degli effetti diretti e indiretti dei progetti, sia pubblici che privati, suscettibili di compromettere in misura rilevante e duratura la natura, il paesaggio, il patrimonio architettonico e il territorio. Questo esame tiene conto delle condizioni di vita della popolazione locale, in particolare dei suoi interessi nel campo dello sviluppo economico, sociale e culturale. Il risultato di questo esame viene considerato nelle decisioni relative all'autorizzazione o alla realizzazione dei progetti. 2. Quando un progetto ha ripercussioni sulla pianificazione territoriale, sullo sviluppo sostenibile e sulle condizioni ambientali di una Parte contraente confinante, se ne dovranno informare tempestivamente gli organi competenti. L'informazione dev'essere trasmessa in tempo utile per consentire un esame e una presa di posizione integrati nel processo decisionale.


Art. 11.
Uso delle risorse, prestazioni di interesse generale, ostacoli naturali per la produzione e limitazioni dell'uso delle risorse


Le Parti contraenti esaminano in che misura sia possibile in conformita' con il rispettivo diritto nazionale: a) imputare agli utenti di risorse alpine prezzi di mercato che comprendono nel loro valore economico il costo della messa a disposizione di tali risorse; b) compensare le prestazioni rese nell'interesse generale; c) provvedere ad un'equa compensazione per le attivita' economiche, soprattutto nel campo dell'economia agricola e forestale, svantaggiate a causa delle difficolta' naturali di produzione; d) assicurare un'equa remunerazione, definita mediante norme giuridiche o contratti, di ulteriori limitazioni consistenti per ottenere uno sfruttamento economico compatibile con l'ambiente del potenziale territoriale naturale


Art. 12.
Misure economiche e finanziarie


1. Le Parti contraenti esaminano le possibilita' di sostegno allo sviluppo sostenibile del territorio alpino - obiettivo perseguito con il presente Protocollo - mediante misure economiche e finanziarie. 2. Le seguenti misure sono da considerarsi integrative rispetto a quelle di cui all'articolo 11:
a) misure di compensazione tra enti territoriali al livello piu' idoneo;
b) riorientamento delle politiche per i settori tradizionali, e impiego razionale degli incentivi esistenti; c) sostegno a progetti transfrontalieri. 3. Le Parti contraenti esaminano l'impatto, sull'ambiente e sul territorio, dei provvedimenti economici e finanziari, in atto e da adottare, attribuendo priorita' alle misure compatibili con la protezione dell'ambiente e con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile.


Art. 13.
Misure integrative


Le Parti contraenti possono adottare misure integrative a quelle previste dal presente Protocollo per la pianificazione territoriale e lo sviluppo sostenibile.


Capitolo III
Ricerca, formazione e informazione


Art. 14.
Ricerca e osservazione


1. Le Parti contraenti promuovono e armonizzano, in stretta cooperazione, la ricerca e l'osservazione sistematica in funzione di una migliore conoscenza delle interazioni tra territorio, economia e ambiente nelle Alpi, e di un'analisi di loro futuri sviluppi. 2. Le Parti contraenti provvedono affinche' i risultati nazionali della ricerca e dell'osservazione sistematica siano raccolti in un sistema comune di osservazione e informazione permanenti e siano resi pubblicamente accessibili nel quadro istituzionale vigente.


Art. 15.
Formazione e informazione


Le Parti contraenti promuovono la formazione e l'aggiornamento, nonche' l'informazione pubblica in relazione agli obiettivi, alle misure e all'attuazione del presente Protocollo.


Capitolo IV
Attuazione, controllo e valutazione


Art. 16.
Attuazione


Le Parti contraenti si impegnano ad assicurare l'attuazione del presente Protocollo mediante misure adeguate nel quadro istituzionale vigente.


Art. 17.
Controllo del rispetto degli obblighi


1. Le Parti contraenti presentano regolarmente al Comitato permanente un resoconto sulle misure adottate in base al presente Protocollo. Nel resoconto e' indicata anche l'efficacia delle misure adottate. La Conferenza delle Alpi stabilisce la periodicita' dei resoconti. 2. Il Comitato permanente esamina i resoconti al fine di verificare se le Parti contraenti hanno assolto agli obblighi derivanti dal presente Protocollo. Esso puo' chiedere ulteriori informazioni alle Parti contraenti interessate o assumere informazioni da altre fonti. 3. Il Comitato permanente redige un resoconto per la Conferenza delle Alpi sul rispetto da parte delle Parti contraenti degli obblighi derivanti dal presente Protocollo. 4. La Conferenza delle Alpi prende atto di questo resoconto. Essa, qualora constati un mancato adempimento degli obblighi, puo' adottare raccomandazioni.


Art. 18.
Valutazione dell'efficacia delle disposizioni


1. Le Parti contraenti esaminano e valutano ad intervalli regolari le disposizioni contenute nel presente Protocollo, sotto il profilo della loro efficacia. Per quanto sara' necessario al conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo, esse prenderanno in considerazione la possibilita' di adottare modifiche appropriate del Protocollo medesimo. 2. A questa valutazione partecipano gli enti territoriali, nel quadro istituzionale vigente. Possono essere sentite le organizzazioni non-governative attive nel campo specifico.


Capitolo V
Norme finali


Art. 19.
Corrispondenza tra la Convenzione delle Alpi e il Protocollo


1. Il presente Protocollo costituisce un Protocollo della Convenzione delle Alpi ai sensi dell'articolo 2 e degli altri articoli pertinenti della stessa Convenzione. 2. Possono divenire Parti contraenti del presente Protocollo esclusivamente le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi. Ogni denuncia della Convenzione delle Alpi vale anche come denuncia del presente Protocollo. 3. Quando la Conferenza delle Alpi delibera questioni concernenti il presente Protocollo, solo le Parti contraenti dello stesso Protocollo sono ammesse alle relative votazioni.


Art. 20.
Firma e ratifica


1. Il presente Protocollo e' depositato per la firma da parte degli Stati firmatari della Convenzione delle Alpi e della Comunita' Europea, il 20 dicembre 1994 nonche' dal 15 gennaio 1995 presso la Repubblica d'Austria quale Depositario. 2. Il presente Protocollo entra in vigore per le Parti contraenti che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolate dallo stesso Protocollo, tre mesi dopo il giorno in cui tre Stati avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione. 3. Per le Parti contraenti che esprimeranno successivamente il proprio consenso ad essere vincolate dal presente Protocollo, esso entrera' in vigore tre mesi dopo il giorno del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione. In seguito all'entrata in vigore di una modifica del presente Protocollo, ogni nuova Parte contraente del Protocollo medesimo diventa Parte contraente dello stesso Protocollo modificato.


Art. 21.
Notifiche


Il Depositario notifica a ciascuno Stato nominato nel preambolo e alla Comunita' Europea in relazione al presente Protocollo: a) ciascun atto di firma; b) ciascun deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione; c) ciascuna data di entrata in vigore; d) ciascuna dichiarazione rilasciata da una Parte contraente o firmataria; e) ciascuna denuncia notificata da una Parte contraente, con la data della sua efficacia. In fede di cio', il presente Protocollo e' stato sottoscritto dai firmatari debitamente autorizzati.
Fatto a Chambery, il 20 dicembre 1994, in lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in un originale depositato presso l'Archivio di Stato Austriaco. Il Depositario trasmette copie certificate conformi alle Parti firmatarie.
Per la Repubblica d'Austria
Per la Repubblica Francese
Per la Repubblica Federale di Germania
Per la Repubblica Italiana
Per il Principato di Liechtenstein
Per il Principato di Monaco
Per la Repubblica di Slovenia
Per la Confederazione Svizzera
Per la Comunita' Europea


PROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (CONVENZIONE DELLE ALPI) SULLA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE


La Repubblica d'Austria, La Repubblica Francese, La Repubblica Federale di Germania, La Repubblica Italiana, Il Principato di Liechtenstein, Il Principato di Monaco, La Repubblica di Slovenia, La Confederazione Svizzera, nonche' la Comunita' Europea,
Parti contraenti della Convenzione per la Protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi), nel comune intento di elaborare una procedura efficace di consultazione e di composizione delle controversie per la Convenzione delle Alpi e per i relativi Protocolli,


hanno convenuto quanto segue:


Art. 1.
In caso di controversia tra Parti contraenti, relativa all'interpretazione oppure all'applicazione della Convenzione delle Alpi o di un Protocollo ad essa attinente, le Parti contraenti aspirano in prima istanza ad una composizione ricorrendo al sistema delle consultazioni.


Art. 2.
Qualora, a seguito di invito a ricorrere a procedure di consultazione, inviato per iscritto da una delle Parti interessate, non si giungesse ad alcun accordo in merito ad una controversia entro un periodo di 6 mesi, una delle Parti interessate potra' intentare una procedura arbitrale, mediante comunicazione scritta inviata all'altra Parte ed alla Presidenza della Conferenza delle Alpi, al fine di comporre la controversia conformemente a quanto stabilito dalle relative disposizioni in merito. La Presidenza informera' immediatamente tutte le Parti contraenti.


Art. 3.
Per dar seguito ad una procedura arbitrale ai sensi dell'articolo 2, il tribunale arbitrale composto da tre membri verra' formato come segue: a) Ogni Parte contendente designa un membro del tribunale arbitrale. Qualora una delle Parti contendenti non dovesse designare un membro entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 2 da parte della Presidenza, sara' il Segretario Generale della Corte Arbitrale Permanente con sede all'Aia a procedere entro i successivi 30 giorni a detta designazione su invito dell'altra Parte contendente. b) Il Presidente del tribunale arbitrale verra' nominato di comune accordo dai due membri designati ai sensi della lettera a).
Qualora entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 2 da parte della Presidenza non si dovesse giungere ad alcun accordo, sara' il Segretario Generale della Corte Arbitrale Permanente con sede all'Aia a procedere a tale designazione entro ulteriori 30 giorni su invito di una delle Parti contendenti. c) Una volta nominati, i membri del tribunale arbitrale potranno essere destituiti soltanto previo comune accordo tra le Parti contendenti. d) I posti divenuti vacanti verranno assegnati secondo le modalita' prescritte per la designazione iniziale.


Art. 4.
1. Ogni Parte contraente ha la facolta' di comunicare al tribunale arbitrale il proprio parere riguardo alla controversia. 2. Quando una Parte contraente reputi avere un interesse d'ordine giuridico nei confronti dell'oggetto della controversia, puo' chiedere al tribunale arbitrale di essere ammessa ad intervenire in causa.


Art. 5.
A meno che le Parti contendenti non decidano diversamente, il tribunale arbitrale determinera' il suo Regolamento interno.


Art. 6.
Le Parti contendenti si astengono dall'adottare qualsivoglia provvedimento che potrebbe compromettere o pregiudicare il lodo del tribunale arbitrale. Su richiesta di una delle Parti contendenti, il tribunale arbitrale ha il potere di indicare le misure cautelari che debbono essere prese a salvaguardia dei diritti rispettivi di ciascuna Parte contendente.


Art. 7.
A meno che le Parti contendenti non abbiano convenuto diversamente, il tribunale arbitrale provvedera' alla definizione della lingua o delle lingue ufficiali della Convenzione delle Alpi che andranno utilizzate nell'ambito della procedura.


Art. 8.
1. Le Parti contendenti agevoleranno il lavoro del tribunale arbitrale e, in particolare, utilizzando ogni mezzo a loro disposizione: a) forniranno al tribunale tutti i documenti e le informazioni pertinenti e b) permetteranno al tribunale, se necessario, di convocare testimoni o esperti e di ricevere la loro testimonianza. 2. Tutti i documenti e le informazioni che verranno sottoposti all'attenzione del tribunale arbitrale da una delle Parti contendenti, dovranno, dalla stessa, essere contemporaneamente portati a conoscenza anche dell'altra Parte contendente.


Art. 9.
Il tribunale pronuncia il suo lodo in conformita' con il diritto internazionale e le disposizioni della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli.


Art. 10.
L'assenza di una Parte o la sua mancanza di difesa non costituira' un ostacolo allo svolgimento del procedimento. Prima di pronunciare il lodo definitivo, il tribunale arbitrale deve accertarsi che la domanda sia fondata sia per quanto riguarda il merito che da un punto di vista giuridico.


Art. 11.
Il tribunale arbitrale pronuncera' il suo lodo definitivo entro 6 mesi dalla data alla quale e' interamente costituito, a meno che non ritenga necessario prorogare il termine per un periodo al massimo di 6 mesi.


Art. 12.
Sia per quanto riguarda le questioni giuridiche inerenti alla procedura che gli aspetti di merito, il tribunale arbitrale decide a maggioranza dei propri membri. Il lodo e' definitivo e vincolante per le Parti contendenti. Il tribunale arbitrale deve rendere note le motivazioni che hanno originato il lodo stesso. Le Parti contendenti danno tempestiva esecuzione al lodo.


Art. 13.
A meno che il tribunale arbitrale non decida diversamente, a causa di particolari circostanze della fattispecie, le spese di tribunale, compresi gli emolumenti dei suoi membri, saranno a carico, in parti uguali, delle Parti contendenti.


Art. 14.
Il Presidente del tribunale arbitrale comunica il lodo alle Parti contendenti ed alla Presidenza della Conferenza delle Alpi. La Presidenza inoltra a sua volta il lodo alle Parti contraenti ed agli osservatori ai sensi dell'articolo 5, quinto comma, della Convenzione delle Alpi.


Art. 15.
1. La denuncia del presente Protocollo e' ammissibile soltanto contemporaneamente alla denuncia della Convenzione delle Alpi.
2. Il presente Protocollo, tuttavia, continua ad applicarsi alla Parte denunciante per quanto riguarda i procedimenti in corso alla data dell'efficacia della denuncia. Tali procedimenti proseguono fino alla loro conclusione.


Art. 16.
1. Il presente Protocollo e' depositato per la firma da parte delle Parti contraenti della Convenzione delle Alpi e la Comunita' Europea il 31 ottobre 2000 nonche' dal 6 novembre 2000 presso la Repubblica d'Austria quale Depositario. 2. Il presente Protocollo entra in vigore per le Parti contraenti che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolate dal Protocollo, tre mesi dopo il giorno in cui tre Stati avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione. 3. Per le Parti contraenti che esprimeranno successivamente il proprio consenso ad essere vincolate dal presente Protocollo, esso entrera' in vigore tre mesi dopo il giorno del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione. In seguito all'entrata in vigore di una modifica del presente Protocollo, ogni nuova Parte contraente del Protocollo medesimo diventa Parte contraente dello stesso Protocollo modificato.


Art. 17.
Il Depositario notifica a ciascuno Stato nominato nel preambolo e alla Comunita' Europea in relazione al presente Protocollo:
a) ciascun atto di firma; b) ciascun deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione; c) ciascuna data di entrata in vigore; d) ciascuna dichiarazione rilasciata da una Parte contraente o firmataria; e) ciascuna denuncia notificata da una Parte contraente, con la data della sua efficacia. In fede di cio', il presente Protocollo e' stato sottoscritto dai firmatari debitamente autorizzati. Fatto a Lucerna, il 31 ottobre 2000, in lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in un originale depositato presso l'Archivio di Stato Austriaco. Il Depositario trasmette copie certificate conformi alle Parti firmatarie.


Capitolo I
Disposizioni generali


PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DELLE ALPI NELL'AMBITO DELLA DIFESA DEL SUOLO
PROTOCOLLO «DIFESA DEL SUOLO»



Preambolo.
La Repubblica d'Austria, la Repubblica Francese, La Repubblica Federale di Germania, La Repubblica Italiana, Il Principato di Liechtenstein, Il Principato di Monaco, La Repubblica di Slovenia, la Confederazione Svizzera, nonche' La Comunita' Europea, in conformita' con il loro mandato in base alla Convenzione per la Protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi), del 7 novembre 1991, di assicurare una politica globale di protezione e di sviluppo sostenibile del territorio alpino; in attuazione dei loro impegni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 della Convenzione delle Alpi; al fine di ridurre il degrado quantitativo e qualitativo del suolo, in particolare impiegando tecniche di produzione agricola e forestale che rispettino il suolo, usando suolo e terreno in modo parsionioso, contenendo l'erosione e l'impermeabilizzazione dei suoli; tenuto conto del fatto che la difesa dei suoli alpini, la loro gestione sostenibile e il ripristino delle loro funzioni naturali in siti compromessi avvengono nell'interesse generale; considerato che le Alpi sono uno dei piu' grandi spazi naturali continui d'Europa e si distinguono per la loro diversita' ecologica ed i loro ecosistemi altamente sensibili, che debbono essere mantenuti nella loro funzionalita';
convinti che la popolazione locale debba essere posta nelle condizioni di determinare essa stessa le prospettive del proprio sviluppo sociale, culturale e economico, nonche' di concorrere alla sua realizzazione nel quadro del vigente ordinamento istituzionale; consapevoli che le Alpi costituiscono un importante spazio per la vita e l'economia delle popolazioni locali e uno spazio ricreativo per gli abitanti di altre regioni, da un lato, mentre, dall'altro, le diverse esigenze d'uso, che si concentrano nel limitato territorio alpino, minacciano l'integrita' delle funzioni del suolo e richiedono pertanto un'armonizzazione degli interessi economici con le esigenze ecologiche; tenuto conto del fatto che il suolo assume un ruolo specifico nel quadro degli ecosistemi, che la sua ricostituzione nonche' la rigenerazione dei suoli compromessi sono processi molto lenti, che nel territorio alpino si debbono prevedere in maggior misura fenomeni erosivi, dovuti alle condizioni topografiche del territorio alpino, che il suolo e' ricettacolo di sostanze inquinanti, da un lato, mentre, dall'altro i suoli contaminati possono essere fonti di immissioni di inquinanti in ecosistemi limitrofi e costituire un pericolo per l'uomo, gli animali e le piante;
consapevoli che l'uso del suolo, in particolare attraverso lo sviluppo insediativo, l'industria e l'artigianato, il turismo, le attivita' estrattive, gli interventi infrastrutturali, l'economia agricola e forestale, nonche' il traffico puo' provocare compromissioni del suolo stesso, in senso quantitativo e qualitativo, e che cio' richiede che siano proposte a livello intersettoriale misure adeguate per la difesa del suolo al fine di prevenire, contenere e rimuovere i danni; considerato il fatto che la difesa del suolo influisce in vari modi sulle altre politiche settoriali nel territorio alpino, rendendo pertanto necessario un coordinamento interdisciplinare e intersettoriale; convinti che determinati problemi possono essere risolti soltanto sul piano transfrontaliero e richiedono misure comuni degli Stati alpini, le quali vengono attuate dalle Parti firmatarie attraverso gli strumenti a loro disposizione;


hanno convenuto quanto segue:


Art. 1.
Finalita'


1. Il presente Protocollo ha come scopo l'attuazione degli impegni concordati per la difesa del suolo tra le Parti contraenti nell'ambito della Convenzione delle Alpi.
2. Il suolo va mantenuto efficiente in modo sostenibile 1. nelle sue funzioni naturali, come: a) base e spazio vitale per uomini, animali, piante e microorganismi, b) elemento costitutivo della natura e del paesaggio,
c) parte integrante dell'ecosistema, soprattutto in relazione al ciclo delle acque e delle sostanze nutritive, d) mezzo di trasformazione e regolazione per l'apporto di sostanze, in particolare per le sue proprieta' di filtro, tampone e contenitore, particolarmente per la protezione delle acque di falda, e) serbatoio genetico; 2. nella sua funzione di archivio della storia naturale e culturale; 3. per garantire il suo utilizzo come:
a) sito per l'agricoltura ivi comprese la pastorizia e l'economia forestale; b) spazio abitativo e per attivita' turistiche; c) sito per altri usi economici, per i trasporti, l'approvvigionamento e lo smaltimento;
d) giacimento di materie prime. Occorre in particolare garantire e conservare nel lungo periodo, in senso quantitativo e qualitativo, le funzioni ecologiche del suolo come parte essenziale dell'ecosistema. E' necessario promuovere il ripristino dei suoli compromessi. 3. Le misure da adottare perseguono in particolare un uso del suolo adeguato al sito, un uso parsimonioso delle superfici, la prevenzione delle erosioni e delle alterazioni negative della struttura dei suoli, nonche' la riduzione al minimo delle immissioni di sostanze dannose per il suolo. 4. In particolare si deve conservare e favorire la diversita' dei suoli tipica del territorio alpino e i siti caratteristici. 5. Per questi scopi assume particolare importanza il principio della prevenzione in funzione di uno sviluppo sostenibile, che comprende la salvaguardia della funzionalita' e dei potenziali usi dei suoli a scopi diversi, nonche' la loro disponibilita' per le future generazioni.


Art. 2.
Impegni fondamentali


1. Le Parti contraenti si impegnano ad adottare le misure giuridiche e amministrative necessarie ad assicurare la difesa dei suoli nel territorio alpino. Il controllo di queste misure avviene sotto la responsabilita' delle autorita' nazionali. 2. Se esiste il pericolo di compromissioni gravi e durature della funzionalita' dei suoli, occorre, in linea di principio, dare priorita' agli aspetti di protezione rispetto a quelli di utilizzo. 3. Le Parti contraenti esaminano le possibilita' di sostenere le misure perseguite dal presente Protocollo per la difesa del suolo nel territorio alpino mediante misure di natura fiscale e/o finanziaria.
Devono essere particolarmente incentivate le iniziative coerenti con la difesa del suolo e con il suo uso parsimonioso e nel rispetto dell'ambiente.


Art. 3.
Considerazione delle finalita' nelle altre politiche


Le Parti contraenti si impegnano a considerare gli obiettivi stabiliti da questo Protocollo anche nelle altre loro politiche. Nel territorio alpino, cio' vale in particolare per l'assetto del territorio, gli insediamenti ed i trasporti, per il settore energetico, l'agricoltura e l'economia forestale, l'estrazione di materie prime, l'industria, l'artigianato, il turismo, la protezione della natura e la tutela del paesaggio, la gestione delle acque e dei rifiuti, nonche' la salvaguardia della qualita' dell'aria.


Art. 4.
Partecipazione degli enti territoriali


1. Ciascuna Parte contraente stabilisce, nel quadro istituzionale vigente, il livello piu' idoneo alla concertazione e cooperazione tra le istituzioni e gli enti territoriali direttamente interessati, al fine di promuovere una responsabilita' solidale e, in particolare, di valorizzare e di sviluppare le sinergie potenziali nell'attuazione della politica di difesa del suolo nel territorio alpino, nonche' delle misure conseguenti. 2. Nel rispetto delle loro competenze, nel quadro istituzionale vigente, gli enti territoriali direttamente interessati partecipano ai diversi stadi di preparazione e attuazione delle relative politiche e misure.


Art. 5.
Cooperazione internazionale


1. Le Parti contraenti appoggiano una maggiore cooperazione internazionale tra le rispettive istituzioni competenti, in particolare nella realizzazione dei catasti del suolo, nel monitoraggio del suolo, nella delimitazione e nel controllo delle aree con suoli protetti e di quelle con suoli compromessi, nonche' di aree a rischio, nella predisposizione ed armonizzazione di basi di dati, nel coordinamento della ricerca per la difesa del suolo nel territorio alpino, come nell'informazione reciproca. 2. Le Parti contraenti si impegnano a rimuovere gli ostacoli alla cooperazione internazionale tra gli enti territoriali del territorio alpino ed a promuovere la soluzione di problemi comuni al livello piu' idoneo. 3. Se la definizione di misure riguardanti la difesa del suolo e' di competenza nazionale o internazionale, occorre dare agli enti territoriali la possibilita' di rappresentare con efficacia gli interessi della popolazione.


Capitolo II
Misure specifiche


Art. 6.
Delimitazione di aree


Le Parti contraenti controllano che nella delimitazione di aree protette vengano inclusi anche i suoli meritevoli di protezione. Sono da conservare in particolare le formazioni di suoli e rocce, che abbiano caratteristiche tipiche o di particolare significato per la documentazione della storia della terra.


Art. 7.
Uso parsimonioso e rispettoso dei suoli


1. Nella predisposizione e nell'attuazione dei piani e/o programmi ai sensi dell'articolo 9 comma 3 del Protocollo «Pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile» occorre tener conto delle esigenze di difesa del suolo e in particolare di un uso parsimonioso del terreno e del suolo. 2. Ai fini del contenimento dell'impermeabilizzazione e dell'occupazione del suolo, le Parti contraenti provvedono affinche' l'urbanizzazione si sviluppi contenendo l'occupazione delle superfici e rispettando il suolo. Esse indirizzano lo sviluppo degli insediamenti di preferenza verso l'interno e ne limitano la crescita all'esterno. 3. Nella valutazione dell'impatto territoriale e ambientale di grandi progetti nel settore dell'industria, dell'edilizia e delle infrastrutture, in particolare dei trasporti, dell'energia e del turismo, occorre tener conto, nel quadro delle procedure nazionali, della difesa del suolo e della limitata disponibilita' di superfici nel territorio alpino. 4. Se le condizioni naturali lo permettono, i terreni non piu' utilizzati o compromessi, in particolare discariche di rifiuti e minerarie, infrastrutture, piste da sci, debbono essere rinaturalizzati o ricoltivati.


Art. 8.
Uso parsimonioso delle risorse minerarie e attivita' estrattive rispettose del suolo


1. Le Parti contraenti provvedono ad un uso parsimonioso delle risorse minerarie. Faranno tutti gli sforzi affinche' vengano utilizzate preferibilmente sostanze sostitutive e siano sfruttate tutte le possibilita' di riciclaggio o ne venga favorito lo sviluppo. 2. Occorre limitare il piu' possibile l'impatto dell'estrazione, della lavorazione e dell'impiego di risorse minerarie sulle altre funzioni del suolo. Nelle aree di particolare interesse per la difesa delle funzioni del suolo ed in quelle delimitate per il prelievo di acqua potabile, occorre rinunciare all'estrazione delle risorse minerarie.


Art. 9.
Conservazione dei suoli in zone umide e torbiere


1. Le Parti contraenti si impegnano a conservare le torbiere alte e basse. A questo scopo va perseguita a medio termine la sostituzione completa dell'impiego della torba. 2. Gli interventi di drenaggio dell'acqua nelle zone umide e nelle torbiere, salvo in casi eccezionali e giustificati, devono essere limitati alla gestione delle reti esistenti. Vanno incentivati interventi di ripristino dello stato originario nei casi di drenaggi esistenti. 3. I suoli di torbiera, in linea di principio, non vanno utilizzati, oppure vanno utilizzati per uso agricolo, in modo da conservarne le caratteristiche.


Art. 10.
Delimitazione e trattamento di aree a rischio


1. Le Parti contraenti concordano di cartografare e di registrare in catasti le aree nelle Alpi che sono minacciate da rischi geologici, idrogeologici ed idrologici, in particolare movimenti di masse (smottamenti di pendii, formazione di frane e crolli di terreno), slavine e inondazioni, delimitando le zone a rischio laddove sia necessario. Dov'e' il caso, occorre tener conto anche dei rischi sismici. 2. Le Parti contraenti provvedono affinche' nelle aree a rischio siano applicate, per quanto possibile, tecniche di ingegneria naturalistica, nonche' impiegati materiali da costruzione locali e tradizionali, adatti alle condizioni paesaggistiche. Queste misure sono da supportare con idonei provvedimenti silvicolturali.


Art. 11.
Delimitazione e trattamento delle aree nelle Alpi a rischio d'erosione


1. Le Parti contraenti concordano di provvedere al rilevamento cartografico ed alla registrazione in catasti del suolo delle aree nelle Alpi interessate da erosioni estese, in base a criteri comparabili di quantificazione dei fenomeni erosivi dei suoli, nella misura necessaria per la difesa dei beni materiali. 2. L'erosione del suolo deve essere ridotta al livello inevitabile.
Le superfici danneggiate dall'erosione e dagli smottamenti devono essere risanate nella misura necessaria alla protezione dell'uomo e dei beni. 3. In funzione della protezione dell'uomo e dei beni materiali occorre attuare misure per arginare l'erosione dovuta alle acque e contenere i deflussi in superficie, preferibilmente impiegando delle tecniche naturalistiche di regimazione delle acque, di ingegneria delle costruzioni e di gestione forestale.


Art. 12.
Agricoltura, pastorizia e economia forestale


1. Per la difesa contro l'erosione ed i costipamenti dannosi del terreno, le Parti contraenti si impegnano ad applicare pratiche di coltivazione, pastorizia e economia forestale idonee ed adatte alle condizioni dei rispettivi siti. 2. Riguardo all'immissione di sostanze derivanti dall'impiego di fertilizzanti e fitofarmaci, le Parti contraenti prevedono di elaborare ed attuare dei criteri comuni per una buona pratica tecnica. La concimazione deve corrispondere, nel tipo, nella quantita' e nel periodo, al fabbisogno delle piante, tenuto conto delle sostanze nutritive disponibili nel terreno e della sostanza organica, nonche' delle condizioni di coltivazione e del sito. A cio' serve l'applicazione di metodi ecologici/biologici e integrati di coltivazione nonche' la commisurazione del carico zootecnico alle condizioni naturali del sito e della vegetazione. 3. Sui pascoli alpini occorre, in particolare, ridurre al minimo l'impiego di fertilizzanti minerali e di fitofartnaci sintetici.
Occorre rinunciare all'impiego di fanghi di depurazione.


Art. 13.
Misure silvicolturali ed altre misure


1. Per le foreste montane che hanno una funzione altamente protettiva per i rispettivi siti e soprattutto per gli insediamenti abitativi, per le infrastrutture di trasporto, per i terreni agricoli coltivati ecc., le Parti contraenti si impegnano ad attribuire priorita' a questa funzione protettiva, finalizzando alla stessa la gestione forestale. Queste foreste montane devono essere conservate in loco. 2. Le foreste, in particolare, devono essere utilizzate e gestite in modo da evitare erosioni e costipamenti dannosi del suolo. A tal fine occorre promuovere anche una silvicoltura adatta al sito e metodi naturali di rinnovazione forestale.


Art. 14.
Effetti delle infrastrutture turistiche


1. Le Parti contraenti si attivano, nel modo piu' idoneo, affinche': siano evitati gli effetti negativi causati dalle attivita' turistiche sui suoli nelle Alpi, i terreni gia' compromessi da usi turistici intensivi vengano stabilizzati, in particolare e per quanto possibile, mediante il ripristino del manto vegetale e l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica. Gli ulteriori usi dovranno essere gestiti in modo che tali danni non abbiano piu' a verificarsi, le autorizzazioni di costruzione e di livellamento delle piste da sci nelle foreste aventi funzione di protezione vengano concesse solo in casi eccezionali e in attuazione di misure di compensazione, tuttavia non per terreni instabili.
2. Gli additivi chimici e biologici per la preparazione delle piste vengano tollerati soltanto se e' certificata la loro compatibilita' con l'ambiente. 3. Se si constatano danni importanti al suolo e alla vegetazione le Parti contraenti adotteranno quanto prima le misure di ripristino necessarie.


Art. 15.
Limitazione degli apporti di inquinanti


1. Le Parti contraenti assumono ogni iniziativa atta a ridurre per quanto possibile e preventivamente gli apporti di inquinanti nei suoli tramite l'aria, l'acqua, i rifiuti ed altre sostanze dannose per l'ambiente. Esse favoriscono le misure che limitano le emissioni alla fonte. 2. Per evitare la contaminazione dei suoli derivante dall'uso di sostanze pericolose, le Parti contraenti adottano regolamenti tecnici, prevedono controlli ed attuano programmi di ricerca e azioni di informazione.


Art. 16.
Impiego compatibile con l'ambiente di sostanze antisdrucciolo


Le Parti contraenti si impegnano a ridurre al minimo l'impiego di sale antigelo e ad utilizzare, per quanto possibile, sostanze antisdrucciolo e meno contaminanti, come la ghiaia e la sabbia.


Art. 17.
Suoli contaminati, aree contaminate dismesse, gestione dei rifiuti


1. Le Parti contraenti si impegnano a rilevare e catalogare le aree contaminate dismesse e le aree sospette di essere contaminate (catasto delle aree contaminate dismesse), ad esaminare lo stato di tali aree ed a valutare con metodi comparabili il livello di rischio potenziale. 2. Per evitare la contaminazione dei suoli, nonche' per il trattamento preliminare, il trattamento ed il deposito di rifiuti e di scorie, attuati in modo compatibile con l'ambiente, occorre definire e realizzare dei sistemi di gestione dei rifiuti.


Art. 18.
Misure integrative


Le Parti contraenti possono adottare misure integrative a quelle previste dal presente Protocollo per la difesa del suolo.


Capitolo III
Ricerca, formazione e informazione


Art. 19.
Ricerca e osservazione


1. Le Parti contraenti promuovono e armonizzano, in stretta cooperazione, la ricerca e l'osservazione sistematica in funzione del conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo. 2. Le Parti contraenti provvedono affinche' i risultati nazionali della ricerca e dell'osservazione sistematica siano raccolti in un sistema comune di osservazione e informazione permanenti e siano resi pubblicamente accessibili nel quadro istituzionale vigente. 3. Le Parti contraenti concordano di coordinare i propri progetti di ricerca finalizzati alla difesa del suolo e riferiti al territorio alpino, tenuto conto dello sviluppo della ricerca in altri ambiti nazionali e internazionali, e prospettano attivita' comuni di ricerca. 4. Occorre attribuire una particolare attenzione alla valutazione del grado di sensibilita' del suolo in rapporto alle diverse attivita' umane, alla valutazione della capacita' rigenerativa dei suoli, nonche' all'esame delle rispettive tecnologie piu' idonee.


Art. 20.
Realizzazione di basi di dati armonizzate


1. Le Parti contraenti concordano di creare, nell'ambito del sistema di osservazione e informazione delle Alpi, basi di dati comparabili (parametri pedologici, prelievi campione, analisi, valutazione), rendendo possibile lo scambio di dati. 2. Le Parti contraenti concordano quali sostanze dannose per il suolo devono essere esaminate con priorita', e perseguono criteri comparabili di valutazione. 3. Le Parti contraenti mirano a rilevare in modo rappresentativo, sulla base di criteri di valutazione uguali e metodi armonizzati, lo stato dei suoli nel territorio alpino, tenendo conto della situazione geologica e idrogeologica.


Art. 21.
Istituzione di aree di osservazione permanente e coordinamento dell'osservazione ambientale


1. Le Parti contraenti si impegnano ad istituire nel territorio alpino aree sottoposte ad osservazione permanente (monitoring) e ad integrarle in una rete panalpina di osservazione del suolo. 2. Le Parti contraenti concordano di coordinare l'osservazione nazionale del suolo con le istituzioni preposte all'osservazione ambientale di aria, acqua, flora e fauna. 3. Nell'ambito di questi studi le Parti contraenti creeranno banche di campionamento del suolo, sulla base di criteri comparabili.


Art. 22.
Formazione e informazione


Le Parti contraenti promuovono la formazione e l'aggiornamento, nonche' l'informazione pubblica in relazione agli obiettivi, alle misure e all'attuazione del presente Protocollo.


Capitolo IV
Attuazione, controllo e valutazione


Art. 23.
Attuazione


Le Parti contraenti si impegnano ad assicurare l'attuazione del presente Protocollo mediante misure adeguate nel quadro istituzionale vigente.


Art. 24.
Controllo del rispetto degli obblighi


1. Le Parti contraenti presentano regolarmente al Comitato permanente un resoconto sulle misure adottate in base al presente Protocollo. Nel resoconto e' indicata anche l'efficacia delle misure adottate. La Conferenza delle Alpi stabilisce la periodicita' dei resoconti. 2. Il Comitato permanente esamina i resoconti al fine di verificare se le Parti contraenti hanno assolto agli obblighi derivanti dal presente Protocollo. Esso puo' chiedere ulteriori informazioni alle Parti contraenti interessate o assumere informazioni da altre fonti. 3. Il Comitato permanente redige un resoconto per la Conferenza delle Alpi sul rispetto da parte delle Parti contraenti degli obblighi derivanti dal presente Protocollo. 4. La Conferenza delle Alpi prende atto di questo resoconto. Essa, qualora constati un mancato adempimento degli obblighi, puo' adottare raccomandazioni.


Art. 25.
Valutazione dell'efficacia delle disposizioni


1. Le Parti contraenti esaminano e valutano ad intervalli regolari le disposizioni contenute nel presente Protocollo, sotto il profilo della loro efficacia. Per quanto sara' necessario al conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo, esse prenderanno in considerazione la possibilita' di adottare modifiche appropriate del Protocollo medesimo. 2. A questa valutazione partecipano gli enti territoriali, nel quadro istituzionale vigente. Possono essere sentite le organizzazioni non-governative attive nel campo specifico.


Capitolo V
Norme finali


Art. 26.
Corrispondenza tra la Convenzione delle Alpi e il Protocollo


1. Il presente Protocollo costituisce un Protocollo della Convenzione delle Alpi ai sensi dell'articolo 2 e degli altri articoli pertinenti della stessa Convenzione. 2. Possono divenire Parti contraenti del presente Protocollo esclusivamente le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi. Ogni denuncia della Convenzione delle Alpi vale anche come denuncia del presente Protocollo. 3. Quando la Conferenza delle Alpi delibera questioni concernenti il presente Protocollo, solo le Parti contraenti dello stesso Protocollo sono ammesse alle relative votazioni.


Art. 27.
Firma e ratifica


1. Il presente Protocollo e' depositato per la firma da parte degli Stati firmatari della Convenzione delle Alpi e della Comunita' Europea, il 16 ottobre 1998 nonche' dal 16 novembre 1998 presso la Repubblica d'Austria quale Depositario. 2. Il presente Protocollo entra in vigore per le Parti contraenti che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolate dallo stesso Protocollo, tre mesi dopo il giorno in cui tre Stati avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione. 3. Per le Parti contraenti che esprimeranno successivamente proprio consenso ad essere vincolate dal presente Protocollo, esso entrera' in vigore tre mesi dopo il giorno del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione. In seguito all'entrata in vigore di una modifica del presente Protocollo, ogni nuova Parte contraente del Protocollo medesimo diventa Parte contraente dello stesso Protocollo modificato.


Art. 28.
Notifiche


Il Depositario notifica a ciascuno Stato nominato nel preambolo e alla Comunita' Europea in relazione al presente Protocollo: a) ciascun atto di firma; b) ciascun deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione; c) ciascuna data di entrata in vigore; d) ciascuna dichiarazione rilasciata da una Parte contraente o firmataria; e) ciascuna denuncia notificata da una Parte contraente, con la data della sua efficacia. In fede di cio', il presente Protocollo e' stato sottoscritto dai firmatari debitamente autorizzati.
Fatto a Bled, il 16 ottobre 1998, in lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in un originale depositato presso l'Archivio di Stato Austriaco. Il Depositario trasmette copie certificate conformi alle Parti firmatarie.
Per la Repubblica d'Austria
Per la Repubblica Francese
Per la Repubblica Federale di Germania
Per la Repubblica Italiana
Per il Principato di Liechtenstein
Per il Principato di Monaco
Per la Repubblica di Slovenia
Per la Confederazione Svizzera
Per la Comunita' Europea


Capitolo I
Disposizioni generali


PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DELLE ALPI DEL 1991 NELL'AMBITO DELL'ENERGIA
PROTOCOLLO «ENERGIA»


Preambolo.
La Repubblica d'Austria, La Repubblica Francese, La Repubblica Federale di Germania, La Repubblica Italiana, Il Principato di Liechtenstein, Il Principato di Monaco, La Repubblica di Slovenia, La Confederazione Svizzera, nonche' la Comunita' Europea, in conformita' con il loro mandato in base alla Convenzione per la Protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi) del 7 novembre 1991, di assicurare una politica globale di protezione e di sviluppo sostenibile del territorio alpino; in attuazione dei loro impegni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 della Convenzione delle Alpi; convinti di realizzare forme di produzione, distribuzione e utilizzazione dell'energia che rispettino la natura ed il paesaggio e siano ecocompatibili nonche' di promuovere misure di risparmio energetico; tenuto conto della necessita' di ridurre le emissioni di gas-serra anche nel territorio delle Alpi ed in tal modo soddisfare anche gli impegni della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici; convinti che gli interessi economici debbano essere armonizzati con le esigenze ecologiche; coscienti che il territorio alpino e' un'area di importanza europea e che rappresenta, quanto a geomorfologia, clima, acque, vegetazione, fauna, paesaggio e cultura, un patrimonio tanto inconfondibile quanto molteplice e che la sua alta montagna, le sue valli e le sue prealpi rappresentano unita' ambientali la cui conservazione non puo' essere soltanto compito degli Stati alpini;
consapevoli che le Alpi, oltre a costituire lo spazio di vita e di lavoro della popolazione locale, nel contempo sono di massima rilevanza per i territori extra-alpini, tra l'altro come area di transito non solo per il traffico transeuropeo di persone e di merci, ma anche per le reti internazionali di distribuzione energetica; tenuto conto della sensibilita' ambientale del territorio alpino anche alle attivita' di produzione, trasporto ed uso dell'energia interagenti con aspetti di protezione della natura, di pianificazione territoriale e di uso del suolo; considerato che in presenza di rischi per la salvaguardia ambientale e, fra questi, delle possibili alterazioni climatiche di origine umana, e' diventata necessaria una particolare attenzione alle strette relazioni tra attivita' sociali ed economiche dell'uomo e la conservazione degli ecosistemi che richiedono, specialmente nel territorio alpino, misure adeguate e diversificate, d'intesa con la popolazione locale, con le istituzioni politiche e con le organizzazioni economiche e sociali; convinti che la popolazione locale debba essere posta nelle condizioni di determinare essa stessa le prospettive del proprio sviluppo sociale, culturale e economico, nonche' di concorrere alla sua realizzazione nel quadro del vigente ordinamento istituzionale; convinti che determinati problemi possono essere risolti soltanto sul piano transfrontaliero e richiedono misure comuni degli Stati alpini e degli enti territoriali direttamente interessati; convinti che il soddisfacimento delle necessita' energetiche rappresenti un fattore notevole di sviluppo economico e sociale sia all'interno che all'esterno del territorio alpino; coscienti che l'uso e l'ulteriore sviluppo di strumenti economici, tramite i quali la realta' dei costi possa essere ulteriormente inserita nel calcolo dei costi energetici, siano di fondamentale importanza; convinti che il territorio alpino dia un contributo durevole al soddisfacimento delle necessita' di energia, oltre che di acqua potabile, in ambito europeo e che esso stesso debba essere dotato di risorse energetiche sufficienti a migliorare le condizioni di vita delle popolazioni e la produttivita' economica; convinti che il territorio alpino rivesta un ruolo particolarmente importante per la interconnessione dei sistemi energetici degli Stati europei; convinti che nel territorio delle Alpi le misure per l'uso razionale dell'energia e l'uso sostenibile delle risorse idriche e del legno possano fornire un essenziale contributo, nell'ambito dell'economia nazionale, all'approvvigionamento energetico e che l'uso della biomassa e dell'energia solare rivesta sempre maggiore importanza;


hanno convenuto quanto segue:


Art. 1.
Finalita'


Le Parti contraenti si impegnano a creare condizioni quadro e ad assumere concrete misure in materia di risparmio energetico, produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzo dell'energia nell'ambito territoriale di applicazione della Convenzione delle Alpi atte a realizzare una situazione energetica di sviluppo sostenibile, compatibile con i limiti specifici di tolleranza del territorio alpino; cosi' facendo, le Parti contraenti forniranno un importante contributo alla protezione della popolazione e dell'ambiente, alla salvaguardia delle risorse e del clima.


Art. 2.
Impegni fondamentali


1. In conformita' con il presente Protocollo le Parti contraenti mirano, in particolare, a:
a) armonizzare la loro pianificazione energetica alla pianificazione generale di assetto del territorio alpino; b) finalizzare i sistemi di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, con riguardo alle esigenze di tutela ambientale, alla generale ottimizzazione del sistema complessivo di infrastrutture del territorio alpino; c) perseguire la minimizzazione del carico ambientale di origine energetica nel quadro di un obiettivo di ottimizzazione della fornitura di servizi energetici all'utente finale, mediante, fra l'altro, per quanto possibile: la riduzione del bisogno di energia con l'uso di tecnologie piu' efficienti, un piu' ampio soddisfacimento dei restanti bisogni di energia con fonti rinnovabili,
l'ottimizzazione degli impianti di produzione di energia esistenti basati su fonti non rinnovabili; d) contenere gli effetti negativi delle infrastrutture energetiche sull'ambiente e sul paesaggio, incluse le infrastrutture relative alla gestione dei loro rifiuti attraverso l'adozione di misure di carattere preventivo, per le nuove realizzazioni, ed il ricorso, ove necessario, ad interventi di risanamento nel caso di impianti esistenti. 2. Nei casi di costruzione di nuove grandi infrastrutture energetiche e di rilevante potenziamento di quelle esistenti, le Parti contraenti provvedono, nel quadro istituzionale vigente, alla valutazione dell'impatto ambientale nel territorio alpino nonche' alla valutazione dei loro effetti territoriali e socioeconomici secondo l'articolo 12, incluso il diritto di espressione di parere in ambito internazionale, quando possano esistere effetti transfrontalieri. 3. Esse considerano, nella loro politica energetica, che il territorio alpino si presta all'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e promuovono la collaborazione reciproca sui programmi di sviluppo in questo campo. 4. Esse preservano le aree protette con le loro zone cuscinetto, le zone di rispetto e di quiete, nonche' quelle integre dal punto di vista naturalistico e paesaggistico ed ottimizzano le infrastrutture energetiche in funzione dei differenti livelli di vulnerabilita', di tolleranza e di degrado in atto negli ecosistemi alpini.
5. Le Parti contraenti sono coscienti che un contributo rilevante alla protezione delle Alpi nei confronti degli impatti ambientali delle infrastrutture energetiche, mediante interventi preventivi e di risanamento, puo' derivare da una adeguata politica di ricerca e sviluppo. Esse incoraggiano, pertanto, la ricerca e lo sviluppo nei campi appropriati e lo scambio dei relativi risultati rilevanti. 6. Le Parti contraenti collaboreranno in campo energetico nello sviluppo di metodi che tengano in maggior conto la realta' dei costi.


Art. 3.
Conformita' con il diritto internazionale e con le altre politiche


1. L'attuazione del presente Protocollo avviene in conformita' con le norme giuridiche internazionali vigenti ed in particolare con le norme della Convenzione delle Alpi, dei Protocolli attuativi nonche' con gli accordi internazionali vigenti. 2. Le Parti contraenti si impegnano a considerare gli obiettivi stabiliti da questo Protocollo anche nelle altre loro politiche, tenendoli presenti, in particolare, nei settori dell'assetto del territorio e dello sviluppo regionale, dei trasporti, dell'economia agricola e forestale e del turismo, al fine di evitare eventuali effetti negativi o contraddittori nel territorio delle Alpi.


Art. 4.
Partecipazione degli enti territoriali


1. Ciascuna Parte contraente stabilisce, nel quadro istituzionale vigente, il livello piu' idoneo alla concertazione e cooperazione tra le istituzioni e gli enti territoriali direttamente interessati, al fine di promuovere una responsabilita' solidale e, in particolare, di valorizzare e di sviluppare le sinergie potenziali nell'attuazione della politica dell'energia nel territorio alpino, nonche' delle misure conseguenti. 2. Nel rispetto delle loro competenze, nel quadro istituzionale vigente, gli enti territoriali direttamente interessati partecipano ai diversi stadi di preparazione e attuazione delle relative politiche e misure. 3. Le Parti contraenti incoraggiano la cooperazione internazionale tra le istituzioni direttamente interessate ai problemi dell'energia e dell'ambiente allo scopo di favorire l'accordo sulle soluzioni ai problemi comuni.


Capitolo II
Misure specifiche


Art. 5.
Risparmio energetico ed uso razionale dell'energia


1. Il territorio alpino richiede misure adatte per il risparmio energetico, la distribuzione e l'uso razionale dell'energia, che tengano conto: a) del fabbisogno energetico diffuso nel territorio e molto variabile a seconda delle condizioni altimetriche, stagionali e turistiche; b) della disponibilita' locale di fonti rinnovabili di energia; c) del particolare impatto delle immissioni atmosferiche in conche e vallate, per la loro conformazione geomorfologica. 2. Le Parti contraenti provvedono a migliorare la compatibilita' ambientale dell'utilizzo dell'energia, promuovono prioritariamente il risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia stessa, in particolare nei processi produttivi, nei servizi pubblici e nei grandi esercizi alberghieri, nonche' negli impianti di trasporto e per le attivita' sportive e del tempo libero.
3. Esse adottano misure e disposizioni in particolare nei seguenti settori: a) miglioramento della coibentazione degli edifici e dell'efficienza dei sistemi di distribuzione del calore; b) ottimizzazione dei rendimenti degli impianti termici di riscaldamento, di ventilazione e di climatizzazione; c) controllo periodico ed eventualmente riduzione delle emissioni ambientalmente dannose degli impianti termici;
d) risparmio energetico con ricorso a processi tecnologici avanzati per l'utilizzazione e la trasformazione dell'energia; e) calcolo dei costi di riscaldamento e di fornitura di acqua calda in base ai consumi; f) progettazione e promozione di nuovi edifici che adottino tecnologie a basso consumo energetico; g) promozione ed attuazione di piani energetici e climatici comunali/locali nel rispetto dei provvedimenti di cui all'articolo 2 comma 1.c; h) risanamento energetico degli edifici in caso di ristrutturazioni ed incoraggiamento dell'adozione di sistemi di riscaldamento ecocompatibili.


Art. 6.
Fonti energetiche rinnovabili


1. Le Parti contraenti si impegnano, nei limiti finanziari esistenti, alla promozione ed all'impiego preferenziale di fonti energetiche rinnovabili con modalita' compatibili con l'ambiente ed il paesaggio. 2. Esse sostengono anche l'uso di impianti decentrati per lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili, quali l'acqua, il sole, la biomassa. 3. Esse sostengono l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili anche in combinazione con l'esistente approvvigionamento convenzionale. 4. Le Parti contraenti, in particolare, promuovono l'utilizzo razionale delle risorse idriche e del legno proveniente dalla gestione durevole delle foreste montane per la produzione di energia.


Art. 7.
Energia idroelettrica


1. Le Parti contraenti assicurano sia per gli impianti idroelettrici di nuova realizzazione che, per quanto praticabile, per quelli gia' esistenti, la funzionalita' ecologica dei corsi d'acqua e la integrita' paesaggistica mediante misure appropriate quali la definizione delle portate minime, l'adozione di regolamenti mirati alla riduzione delle oscillazioni artificiali del livello delle acque, la garanzia della migrazione della fauna. 2. Le Parti contraenti, nel rispetto delle proprie norme di sicurezza ed ambientali, possono introdurre misure di sostegno della concorrenzialita' di impianti idroelettrici esistenti. 3. Esse si impegnano inoltre a salvaguardare il regime idrico nelle zone di vincolo idropotabile, nelle aree protette con le loro zone cuscinetto, nelle zone di rispetto e di quiete, nonche' in quelle integre dal punto di vista naturalistico e paesaggistico. 4. Le Parti contraenti raccomandano la riattivazione di impianti idroelettrici dismessi a preferenza di una nuova costruzione. Anche in caso di riattivazione di impianti vale quanto esposto nel comma 1 circa il mantenimento della funzionalita' di ecosistemi acquatici e di altri sistemi interessati. 5. Le Parti contraenti possono esaminare, in conformita' con il rispettivo diritto nazionale, la possibilita' di come imputare agli utenti finali di risorse alpine prezzi di mercato, nonche' in quale modo e misura ricompensare equamente le popolazioni locali per prestazioni rese nell'interesse della comunita'.


Art. 8.
Energia da combustibili fossili


1. Le Parti contraenti garantiscono che, nel caso di nuove costruzioni di impianti termici a combustibili fossili per la produzione di energia elettrica e/o di calore, vengano utilizzate le migliori tecnologie disponibili. Esse, nel caso di impianti esistenti nel territorio alpino, limitano, per quanto possibile, le emissioni utilizzando a tal fine tecnologie e/o combustibili appropriati.
2. Le Parti contraenti verificano la fattibilita' tecnica ed economica e la convenienza ambientale della sostituzione di impianti termici utilizzanti combustibili fossili con impianti utilizzanti fonti di energia rinnovabile e con impianti decentralizzati. 3. Le Parti contraenti adottano misure atte a favorire la cogenerazione al fine di un utilizzo piu' efficiente dell'energia. 4. Nelle zone di confine, le Parti contraenti provvedono, per quanto possibile, all'armonizzazione ed al collegamento dei loro sistemi di monitoraggio delle emissioni e delle immissioni.


Art. 9.
Energia nucleare


1. Le Parti contraenti si impegnano a scambiarsi, nell'ambito delle Convenzioni internazionali, tutte le informazioni relative alle centrali nucleari e ad altri impianti nucleari che hanno o potrebbero avere effetti nel territorio alpino, con lo scopo di garantire la tutela durevole della salute dell'uomo, del patrimonio faunistico e vegetazionale, delle loro comunita' biocenotiche e dei loro habitat, con le relative interazioni. 2. Inoltre le Parti contraenti provvedono, per quanto possibile, all'armonizzazione ed al collegamento dei loro sistemi di monitoraggio della radioattivita' nell'ambiente.


Art. 10.
Trasporto e distribuzione di energia


1. Per tutte le infrastrutture esistenti le Parti contraenti perseguono obiettivi di razionalizzazione ed ottimizzazione delle stesse, tenendo conto delle esigenze di tutela ambientale, in particolare della necessita' di conservazione degli ecosistemi piu' sensibili e del paesaggio ed intraprendendo, se necessario, azioni di tutela della popolazione e dell'ambiente alpino. 2. Nei casi di costruzione di elettrodotti e delle relative stazioni elettriche, nonche' di oleodotti e gasdotti, incluse le stazioni di pompaggio e compressione e altri impianti di elevata rilevanza ambientale, le Parti contraenti mettono in atto tutti quegli accorgimenti necessari ad attenuare il disagio per le popolazioni e per l'ambiente, inclusa, ove possibile, l'utilizzazione di opere e percorsi gia' esistenti. 3. Le Parti contraenti tengono conto, per quanto riguarda le linee di trasporto dell'energia, in particolare dell'importanza delle aree protette con le loro zone cuscinetto, le zone di rispetto e di quiete e di quelle integre dal punto di vista naturalistico e paesaggistico nonche' dell'avifauna.


Art. 11.
Rinaturalizzazione ed ingegneria naturalistica


Le Parti contraenti definiscono, nei progetti di massima, ovvero nelle valutazioni dell'impatto ambientale previsti nel quadro legislativo vigente, le modalita' di rinaturalizzazione e di recupero dei corpi idrici, a seguito della esecuzione di opere pubbliche e private nel campo energetico che interessino l'ambiente e gli ecosistemi del territorio alpino, ricorrendo per quanto possibile a tecniche di ingegneria naturalistica.


Art. 12.
Valutazione dell'impatto ambientale


1. Le Parti contraenti sottopongono preventivamente i progetti concernenti la costruzione di installazioni energetiche, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 del Protocollo, e le modifiche sostanziali di questi impianti, ad una valutazione dell'impatto ambientale, conformemente alle legislazioni nazionali vigenti ed alle Convenzioni ed Intese internazionali. 2. Le Parti contraenti concordano sulla opportunita' che siano adottate, per quanto possibile, le migliori tecniche disponibili volte ad eliminare od attenuare il disagio ambientale prevedendo anche, come parte delle alternative possibili, l'eventuale smantellamento di strutture in disuso non ecocompatibili.


Art. 13.
Concertazione


1. Le Parti contraenti si impegnano a procedere a consultazione preventiva per i progetti con possibili effetti transfrontalieri, in relazione ai loro impatti. 2. Per quanto riguarda progetti con possibili effetti transfrontalieri, le Parti contraenti interessate devono essere messe in grado di formulare tempestivamente le proprie osservazioni, delle quali si terra' conto adeguatamente nell'ambito del processo autorizzativo.


Art. 14.
Misure integrative


Le Parti contraenti possono adottare misure integrative a quelle previste dal presente Protocollo per le questioni energetiche e per lo sviluppo sostenibile.


Capitolo III
Ricerca, formazione e informazione


Art. 15.
Ricerca e osservazione


1. Le Parti contraenti promuovono e armonizzano, in stretta cooperazione, la ricerca e l'osservazione sistematica, ai fini dell'attuazione del presente Protocollo, tenuto conto dei risultati gia' conseguiti ai diversi livelli nazionali ed internazionali, in particolare sui metodi e criteri di analisi e valutazione degli impatti ambientali e climatici, sulle tecnologie specifiche per l'economia e l'utilizzazione razionale dell'energia nel territorio alpino. 2. Esse tengono conto dei risultati della ricerca nei processi di definizione e di verifica degli obiettivi e delle misure di politica energetica, nonche' nell'attivita' di formazione e di assistenza tecnica a livello locale, per la popolazione, gli operatori economici e gli enti territoriali. 3. Le Parti contraenti provvedono affinche' i risultati nazionali della ricerca e dell'osservazione sistematica siano raccolti in un sistema comune di osservazione e informazione permanenti e siano resi pubblicamente accessibili nel quadro istituzionale vigente.


Art. 16.
Formazione e informazione


1. Le Parti contraenti promuovono la formazione e l'aggiornamento, nonche' l'informazione pubblica in relazione agli obiettivi, alle misure e all'attuazione del presente Protocollo. 2. Esse favoriscono in particolare l'ulteriore sviluppo della formazione e dell'aggiornamento professionale e dell'assistenza tecnica in materia energetica, includendovi la protezione dell'ambiente, della natura e del clima.


Capitolo IV
Attuazione, controllo e valutazione


Art. 17.
Attuazione


Le Parti contraenti si impegnano ad assicurare l'attuazione del presente Protocollo mediante misure adeguate nel quadro istituzionale vigente.


Art. 18.
Controllo del rispetto degli obblighi


1. Le Parti contraenti presentano regolarmente al Comitato permanente un resoconto sulle misure adottate in base al presente Protocollo. Nel resoconto e' indicata anche l'efficacia delle misure adottate. La Conferenza delle Alpi stabilisce la periodicita' dei resoconti. 2. Il Comitato permanente esamina i resoconti al fine di verificare se le Parti contraenti hanno assolto agli obblighi derivanti dal presente Protocollo. Esso puo' chiedere ulteriori informazioni alle Parti contraenti interessate o assumere informazioni da altre fonti. 3. Il Comitato permanente redige un resoconto per la Conferenza delle Alpi sul rispetto da parte delle Parti contraenti degli obblighi derivanti dal presente Protocollo. 4. La Conferenza delle Alpi prende atto di questo resoconto. Essa, qualora constati un mancato adempimento degli obblighi, puo' adottare raccomandazioni.


Art. 19.
Valutazione dell'efficacia delle disposizioni


1. Le Parti contraenti esaminano e valutano ad intervalli regolari le disposizioni contenute nel presente Protocollo, sotto il profilo della loro efficacia. Per quanto sara' necessario al conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo, esse prenderanno in considerazione la possibilita' di adottare modifiche appropriate del Protocollo medesimo. 2. A questa valutazione partecipano gli enti territoriali, nel quadro istituzionale vigente. Possono essere sentite le organizzazioni non-governative attive nel campo specifico.


Capitolo V
Norme finali


Art. 20.
Corrispondenza tra la Convenzione delle Alpi e il Protocollo


1. Il presente Protocollo costituisce un Protocollo della Convenzione delle Alpi ai sensi dell'articolo 2 e degli altri articoli pertinenti della stessa Convenzione. 2. Possono divenire Parti contraenti del presente Protocollo esclusivamente le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi. Ogni denuncia della Convenzione delle Alpi vale anche come denuncia del presente Protocollo. 3. Quando la Conferenza delle Alpi delibera questioni concernenti il presente Protocollo, solo le Parti contraenti dello stesso Protocollo sono ammesse alle relative votazioni.


Art. 21.
Firma e ratifica


1. Il presente Protocollo e' depositato per la firma da parte degli Stati firmatari della Convenzione delle Alpi e della Comunita' Europea, il 16 ottobre 1998 nonche' dal 16 novembre 1998 presso la Repubblica d'Austria quale Depositario. 2. Il presente Protocollo entra in vigore per le Parti contraenti che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolate dallo stesso Protocollo, tre mesi dopo il giorno in cui tre Stati avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione. 3. Per le Parti contraenti che esprimeranno successivamente il proprio consenso ad essere vincolate dal presente Protocollo, esso entrera' in vigore tre mesi dopo il giorno del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione. In seguito all'entrata in vigore di una modifica del presente Protocollo, ogni nuova Parte contraente del Protocollo medesimo diventa Parte contraente dello stesso Protocollo modificato.


Art. 22.
Notifiche


Il Depositario notifica a ciascuno Stato nominato nel preambolo e alla Comunita' Europea in relazione al presente Protocollo: a) ciascun atto di firma; b) ciascun deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione; c) ciascuna data di entrata in vigore; d) ciascuna dichiarazione rilasciata da una Parte contraente o firmataria; e) ciascuna denuncia notificata da una Parte contraente, con la data della sua efficacia. In fede di cio', il presente Protocollo e' stato sottoscritto dai firmatari debitamente autorizzati.
Fatto a Bled, il 16 ottobre 1998, in lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in un originale depositato presso l'Archivio di Stato Austriaco. Il Depositario trasmette copie certificate conformi alle Parti firmatarie.
Per la Repubblica d'Austria
Per la Repubblica Francese
Per la Repubblica Federale di Germania
Per la Repubblica Italiana
Per il Principato di Liechtenstein
Per il Principato di Monaco
Per la Repubblica di Slovenia
Per la Confederazione Svizzera
Per la Comunita' Europea


Capitolo I
Disposizioni generali


PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DELLE ALPI DEL 1991 NELL'AMBITO DELLA PROTEZIONE DELLA NATURA E DELLA TUTELA DEL PAESAGGIO


PROTOCOLLO «PROTEZIONE DELLA NATURA E TUTELA DEL PAESAGGIO»


Preambulo.
La Repubblica d'Austria, La Repubblica Francese, La Repubblica Federale di Germania, La Repubblica Italiana, Il Principato di Liechtenstein, Il Principato di Monaco, La Repubblica di Slovenia, La Confederazione Svizzera, nonche' la Comunita' Europea, in conformita' con il loro mandato in base alla Convenzione per la Protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi), del 7 novembre 1991, di assicurare una politica globale di protezione e di sviluppo sostenibile del territorio alpino; in attuazione dei loro impegni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 della Convenzione delle Alpi; consapevoli che le Alpi rappresentano uno dei piu' grandi spazi naturali continui d'Europa, il quale si distingue per una bellezza unica, una diversita' ecologica e ecosistemi estremamente sensibili, e costituisce nel contempo lo spazio vitale e economico della popolazione locale con una cultura di ricca tradizione;
convinti che la popolazione locale debba essere posta nelle condizioni di determinare essa stessa le prospettive del proprio sviluppo sociale, culturale e economico, nonche' di concorrere alla sua realizzazione nel quadro del vigente ordinamento istituzionale; in considerazione della struttura territoriale delle Alpi, per la quale numerose forme di sfruttamento, spesso in concorrenza tra loro, si concentrano in strette valli e concorrono a compromettere un ambiente ecologicamente importante;
coscienti che in vaste aree, modalita' e intensita' dell'uso del territorio alpino hanno provocato negli ultimi decenni e provocheranno ulteriormente, se perpetuate, perdite irrecuperabili di elementi meritevoli di conservazione del paesaggio, dei biotopi e delle specie; consapevoli che in alcune zone del territorio alpino si e' verificata o potra' verificarsi un'eccessiva compromissione della natura e del paesaggio, in particolare a causa della concentrazione di traffico, turismo, sport, urbanizzazione, sviluppo economico, intensificazione dell'agricoltura e dell'economia forestale; consapevoli dell'importanza eminente che assumono in particolare i ghiacciai, le praterie alpine, le foreste montane e le acque nel territorio alpino, costituendo l'habitat di fauna e flora ricche di specie; coscienti della grande importanza che assumono l'agricoltura e la silvicoltura condotte in modo estensivo per la conservazione e la cura del paesaggio rurale e degli elementi naturali connessi; convinti che gli interessi economici debbano essere armonizzati con le esigenze ecologiche;
convinti che, nel confronto tra tolleranza ecologica e interessi economici, vada attribuita priorita' alle esigenze ecologiche, se cio' risultasse necessario per il mantenimento delle basi di vita naturali; coscienti che la limitata tolleranza del territorio alpino richiede provvedimenti e misure di carattere specifico per la conservazione e il ripristino dell'efficienza dell'equilibrio naturale; convinti che determinati problemi possono essere risolti soltanto sul piano transfrontaliero e richiedono misure comuni degli Stati alpini; hanno convenuto quanto segue:


Art. 1.
Finalita'


L'obiettivo del presente Protocollo e' quello di stabilire norme internazionali, in attuazione della Convenzione delle Alpi e tenuto conto anche degli interessi della popolazione locale, al fine di proteggere, di curare e, in quanto necessario, di ripristinare la natura e il paesaggio, in modo da assicurare durevolmente e complessivamente: l'efficienza funzionale degli ecosistemi, la conservazione degli elementi paesaggistici e delle specie animali e vegetali selvatiche insieme ai loro habitat naturali, la capacita' regenerativa e la produttivita' durevole delle risorse naturali, nonche' la diversita', la peculiarita' e la bellezza del paesaggio naturale e rurale; nonche' al fine di promuovere la cooperazione tra le Parti contraenti, a cio' necessaria.


Art. 2.
Impegni fondamentali


In conformita' con il presente Protocollo, ciascuna Parte contraente si impegna a adottare le misure necessarie per assicurare la protezione, la cura e, per quanto necessario, il ripristino della natura e del paesaggio nel territorio alpino, insieme alle specie animali e vegetali selvatiche, alla loro diversita' e il loro habitat, considerando nel contempo le possibilita' di un loro uso ecologicamente tollerabile.


Art. 3.
Cooperazione internazionale


1. Le Parti contraenti si impegnano a cooperare, in particolare per: il rilevamento cartografico, la delimitazione, la gestione e il controllo delle aree protette e di altri elementi del paesaggio naturale e rurale meritevoli di protezione, l'interconnessione a rete dei biotopi, la definizione di modelli, programmi e/o piani paesaggistici, la prevenzione e il riequilibrio di compromissioni della natura e del paesaggio, l'osservazione sistematica della natura e del paesaggio, la ricerca scientifica, nonche' per ogni altra misura di protezione delle specie animali e vegetali selvatiche, della loro diversita' e dei loro habitat, e per la definizione di relativi criteri comparabili, in quanto cio' risulti necessario e funzionale. 2. Esse si impegnano a promuovere la cooperazione transfrontaliera nell'ambito della protezione della natura e della tutela del paesaggio, a livello regionale e locale, in quanto cio' risulti necessario al conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo.
3. Esse cercano di concertare le condizioni quadro per l'adozione di vincoli limitativi degli usi in funzione delle finalita' del presente Protocollo.


Art. 4.
Considerazione delle finalita' nelle altre politiche


Le Parti contraenti si impegnano a considerare gli obiettivi stabiliti da questo Protocollo anche nelle altre loro politiche e in particolare nell'ambito: della pianificazione territoriale e dell'urbanistica, della salvaguardia della qualita' dell'aria, della difesa del suolo, della salvaguardia dell'equilibrio idrico e della qualita' delle acque, del turismo, dell'economia agricola e forestale, delle politiche dei trasporti e dell'energia, dell'industria e dell'artigianato, della gestione dei rifiuti;
inoltre nell'ambito della formazione, dell'educazione, della ricerca e dell'informazione; nonche' nell'ambito della concertazione transfrontaliera delle relative misure.


Art. 5.
Partecipazione degli enti territoriali


1. Ciascuna Parte contraente stabilisce, nel quadro istituzionale vigente, il livello piu' idoneo alla concertazione e cooperazione tra le istituzioni e gli enti territoriali direttamente interessati, al fine di promuovere una responsabilita' solidale e, in particolare, di valorizzare e di sviluppare le sinergie potenziali nell'attuazione delle politiche di protezione della natura e di tutela del paesaggio, nonche' delle misure conseguenti. 2. Nel rispetto delle loro competenze, nel quadro istituzionale vigente, gli enti territoriali direttamente interessati partecipano ai diversi stadi di preparazione e attuazione delle relative politiche e misure.


Capitolo II
Misure specifiche


Art. 6.
Inventari


Le Parti contraenti si impegnano a presentare, a distanza di tre anni dall'entrata in vigore del presente Protocollo, lo stato di fatto della protezione della natura e della tutela del paesaggio, in relazione alle materie elencate nell'allegato I. Queste presentazioni vengono aggiornate regolarmente, a scadenze almeno decennali.


Art. 7.
Pianificazione paesaggistica


1. Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente Protocollo, le Parti contraenti stabiliscono modelli, programmi e/o piani, con cui vengono definite le esigenze e le misure ai fini della realizzazione degli obiettivi della protezione della natura e della tutela del paesaggio nel territorio alpino.
2. Nei modelli, programmi e/o piani, di cui al comma 1, sono presentati:
a) lo stato di fatto della natura e del paesaggio e la sua valutazione;
b) lo stato perseguito della natura e del paesaggio, nonche' le misure a cio' necessarie, in particolare: le misure generali di protezione, gestione e sviluppo, le misure per la protezione, la gestione e lo sviluppo di determinate parti della natura e del paesaggio e le misure per la protezione e la gestione di fauna e flora selvatiche.


Art. 8.
Pianificazione


Le Parti contraenti adottano le misure necessarie affinche' la conservazione e lo sviluppo degli habitat naturali e quasi naturali delle specie animali e vegetali selvatiche, nonche' degli altri elementi strutturali del paesaggio naturale e rurale siano perseguiti sulla base della pianificazione paesaggistica in sintonia con la pianificazione territoriale.


Art. 9.
Interventi nella natura e nel paesaggio


1. Le Parti contraenti creano i presupposti affinche', nei casi di misure e progetti di carattere privato o pubblico, suscettibili di compromettere in modo rilevante o duraturo la natura e il paesaggio, siano valutati gli effetti diretti e indiretti sull'equilibrio naturale e sul quadro paesaggistico. Il risultato della valutazione e' da considerare nell'autorizzazione e/o nella realizzazione delle opere, assicurando in particolare che non si verifichino compromissioni evitabili. 2. In conformita' con il diritto nazionale, le compromissioni inevitabili devono essere compensate mediante misure di protezione della natura e di tutela del paesaggio, mentre le compromissioni non compensabili possono essere ammesse solo a condizione che, valutati tutti gli interessi, non prevalgano le esigenze di protezione della natura e di tutela del paesaggio; anche in questi casi si deve comunque provvedere a misure di protezione della natura e di tutela del paesaggio.


Art. 10.
Protezione di base


1. Le Parti contraenti perseguono nell'intero territorio alpino la riduzione di impatti ambientali e compromissioni a danno della natura e del paesaggio tenuto conto anche degli interessi della popolazione locale. Esse provvedono affinche' tutti gli usi di rilevanza territoriale avvengano nel rispetto della natura e del paesaggio.
Esse adottano inoltre tutte le misure idonee a conservare e, per quanto necessario, a ripristinare particolari elementi strutturali, naturali e quasi naturali del paesaggio, biotopi, ecosistemi e paesaggi rurali tradizionali. 2. In considerazione del ruolo decisivo che spetta all'agricoltura e all'economia forestale nella realizzazione di misure di protezione della natura e di tutela del paesaggio, la protezione, la conservazione e la gestione dei biotopi quasi naturali e meritevoli di protezione dovrebbero essere attuate mediante uno sfruttamento agricolo e forestale adatto, sulla base di accordi con i proprietari o gestori dei terreni, ovunque sia opportuno. A tal fine sono altresi' particolarmente adatti gli strumenti di controllo mutuati dall'economia di mercato come incentivi e compensazioni di carattere economico. 3. Ad integrazione dei mezzi disponibili per la protezione della natura, occorre che le misure di incentivazione e di sostegno a favore dell'economia agricola e forestale nonche' di altri usi del territorio siano maggiormente impiegate in funzione di questi obiettivi.


Art. 11.
Aree protette


1. Le Parti contraenti si impegnano a conservare, a gestire e, dove necessario, ad ampliare le aree protette esistenti, in coerenza con la loro funzione protettiva, nonche' a delimitare, dove possibile, nuove aree protette. Esse adottano tutte le misure idonee ad evitare compromissioni o distruzioni di tali aree. 2. Esse promuovono inoltre l'istituzione e la gestione di parchi nazionali.
3. Esse promuovono l'istituzione di zone di rispetto e di quiete, che garantiscono la priorita' alle specie animali e vegetali selvatiche rispetto ad altri interessi. Esse provvedono affinche' in queste zone sia assicurata la quiete necessaria all'indisturbato svolgimento dei processi ecologici tipici delle specie, e riducono o vietano ogni forma di uso non compatibile con i processi ecologici in tali zone. 4. Le Parti contraenti esaminano le condizioni di compensazione delle prestazioni particolari rese dalla popolazione locale, in conformita' con il diritto nazionale.


Art. 12.
Rete ecologica


Le Parti contraenti assumono le misure idonee a creare una rete nazionale e transfrontaliera di aree protette, biotopi e altri beni ambientali protetti o meritevoli di protezione riconosciuti. Esse si impegnano ad armonizzare gli obiettivi e le misure in funzione di aree protette transfrontaliere.


Art. 13.
Protezione di tipi di biotopi


1. Le Parti contraenti si impegnano ad adottare le misure necessarie ad assicurare la conservazione duratura dei biotopi naturali e quasi naturali in una dimensione sufficiente e con una distribuzione territoriale conforme alle loro funzione. Esse possono promuovere inoltre la rinaturalizzazione degli habitat compromessi. 2. Ai fini della redazione di liste valide per l'intero territorio alpino, le Parti contraenti si impegnano ad indicare, entro due anni dall'entrata in vigore del presente Protocollo, i tipi di biotopi che richiedono l'adozione di misure ai sensi del comma 1.


Art. 14.
Protezione delle specie


1. Le Parti contraenti si impegnano ad assumere le misure idonee a conservare le specie animali e vegetali autoctone con la loro diversita' specifica e con popolazioni sufficienti, provvedendo, in particolare, ad assicurare habitat sufficientemente estesi. 2. Per la redazione di liste valide per l'intero territorio alpino, le Parti contraenti indicano entro due anni dall'entrata in vigore del presente Protocollo, le specie che richiedono misure particolari di protezione, in quanto sono minacciate in modo specifico.


Art. 15.
Divieti di prelievo e di commercio


1. Le Parti contraenti vietano la cattura, il possesso, il ferimento e l'uccisione di determinate specie animali, il loro disturbo particolarmente durante i periodi di riproduzione, di crescita e di svernamento, nonche' ogni distruzione, prelievo e detenzione di uova provenienti dalla natura e il possesso, l'offerta, l'acquisto e la vendita di esemplari delle specie medesime, o loro parti, prelevati dalla natura. 2. Per determinate specie vegetali, le Parti contraenti vietano la raccolta, la collezione, la recisione, il dissotterramento o l'estirpazione delle relative piante o parti di esse nella loro stazione naturale, nonche' il possesso, l'offerta, l'acquisto e la vendita di esemplari prelevati dalla natura delle stesse specie. Da questo divieto sono esclusi l'uso e la cura delle rispettive stazioni a fini conservativi. 3. Le Parti contraenti indicano entro due anni dall'entrata in vigore del presente Protocollo, le specie animali e vegetali protette dalle misure di cui ai commi 1 e 2. 4. Le Parti contraenti possono provvedere ad eccezioni dalle disposizioni succitate, dettate da esigenze: a) di carattere scientifico, b) di protezione della fauna, della flora selvatica o dell'ambiente naturale, c) di sanita' e sicurezza pubblica, d) di prevenzione di danni economici rilevanti, in particolare per colture, allevamenti, foreste, pesca e acque. Queste eccezioni sono ammesse a condizione che non sussistano altre soluzioni adeguate e gli interventi non siano tali da minacciare l'equilibrio naturale delle specie interessate nel suo insieme.
Queste eccezioni debbono essere accompagnate da misure di controllo e se necessario di compensazione. 5. A prescindere dall'entrata in vigore del presente Protocollo, le Parti contraenti si impegnano a precisare, quanto prima, mediante supplementi tecnici, la definizione dei periodi di riproduzione, di crescita e di svernamento, di cui al comma l, nonche' ogni altra definizione di difficile interpretazione scientifica.


Art. 16.
Reintroduzione di specie autoctone


1. Le Parti contraenti si impegnano a promuovere la reintroduzione e la diffusione di specie animali e vegetali selvatiche autoctone, nonche' di sottospecie, razze e ecotipi, a condizione che sussistano i presupposti necessari e che con cio' si contribuisca alla conservazione e al rafforzamento delle specie medesime e non si provochino effetti insostenibili per la natura e il paesaggio, nonche' per le attivita' umane. 2. La reintroduzione e la diffusione devono avvenire sulla base di conoscenze scientifiche. Le Parti contraenti concordano al riguardo direttive comuni. In seguito alla reintroduzione occorre controllare e, se necessario, regolare lo sviluppo delle rispettive specie animali e vegetali.


Art. 17.
Divieti di introduzione


Le Parti contraenti assicurano che non siano introdotte specie animali e vegetali selvatiche in una regione, in cui queste non risultano comparse in modo naturale per un periodo storico accertato.
Esse possono provvedere ad eccezioni nei casi in cui l'introduzione e' necessaria per determinati usi e non comporta effetti negativi per la natura e il paesaggio.


Art. 18.
Rilascio di organismi mutati con tecniche genetiche


Le Parti contraenti assicurano che organismi mutati con tecniche genetiche siano rilasciati nell'ambiente solo quando, in base a una valutazione formale, il rilascio non comporta alcun rischio per l'uomo e l'ambiente.


Art. 19.
Misure integrative


Le Parti contraenti possono adottare misure integrative a quelle previste dal presente Protocollo per la protezione della natura e la tutela del paesaggio.


Capitolo III
Ricerca, formazione e informazione


Art. 20.
Ricerca e osservazione


1. Le Parti contraenti promuovono e armonizzano, in stretta cooperazione, la ricerca e l'osservazione sistematica in funzione della protezione della natura e del paesaggio nonche' delle specie animali e vegetali, con particolare attenzione ai temi di ricerca stabiliti nell'allegato II. 2. Le Parti contraenti sviluppano programmi comuni o integrati per analisi e valutazioni degli ecosistemi con lo scopo di ampliare le conoscenze scientificamente convalidate a supporto della realizzazione delle misure ai sensi del presente Protocollo. 3. Le Parti contraenti provvedono affinche' i risultati nazionali della ricerca e dell'osservazione sistematica siano raccolti in un sistema comune di osservazione e informazione permanenti e siano resi pubblicamente accessibili nel quadro istituzionale vigente.


Art. 21.
Formazione e informazione


Le Parti contraenti promuovono la formazione e l'aggiornamento, nonche' l'informazione pubblica in relazione agli obiettivi, alle misure e all'attuazione del presente protocollo.


Capitolo IV
Attuazione, controllo e valutazione


Art. 22.
Attuazione


Le Parti contraenti si impegnano ad assicurare l'attuazione del presente Protocollo mediante misure adeguate nel quadro istituzionale vigente.


Art. 23.
Controllo del rispetto degli obblighi


1. Le Parti contraenti presentano regolarmente al Comitato permanente un resoconto sulle misure adottate in base al presente Protocollo. Nel resoconto e' indicata anche l'efficacia delle misure adottate. La Conferenza delle Alpi stabilisce la periodicita' dei resoconti 2. Il Comitato permanente esamina i resoconti al fine di verificare se le Parti contraenti hanno assolto agli obblighi derivanti dal presente Protocollo. Esso puo' chiedere ulteriori informazioni alle Parti contraenti interessate o assumere informazioni da altre fonti. 3. Il Comitato permanente redige un resoconto per la Conferenza delle Alpi sul rispetto da parte delle Parti contraenti degli obblighi derivanti dal presente Protocollo. 4. La Conferenza delle Alpi prende atto di questo resoconto. Essa, qualora constati un mancato adempimento degli obblighi, puo' adottare raccomandazioni.


Art. 24.
Valutazione dell'efficacia delle disposizioni


1. Le Parti contraenti esaminano e valutano ad intervalli regolari le disposizioni contenute nel presente Protocollo, sotto il profilo della loro efficacia. Per quanto sara' necessario al conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo, esse prenderanno in considerazione la possibilita' di adottare modifiche appropriate del Protocollo medesimo. 2. A questa valutazione partecipano gli enti territoriali, nel quadro istituzionale vigente. Possono essere sentite le organizzazioni non-governative attive nel campo specifico.


Capitolo V
Norme finali


Art. 25.
Corrispondenza tra la Convenzione delle Alpi e il Protocollo


1. Il presente Protocollo costituisce un Protocollo della Convenzione delle Alpi ai sensi dell'articolo 2 e degli altri articoli pertinenti della stessa Convenzione. 2. Possono divenire Parti contraenti del presente Protocollo esclusivamente le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi. Ogni denuncia della Convenzione delle Alpi vale anche come denuncia del presente Protocollo. 3. Quando la Conferenza delle Alpi delibera questioni concernenti il presente Protocollo, solo le Parti contraenti dello stesso Protocollo sono ammesse alle relative votazioni.


Art. 26.
Firma e ratifica


1. Il presente Protocollo e' depositato per la firma da parte degli Stati firmatari della Convenzione delle Alpi e della Comunita' Europea, il 20 dicembre 1994 nonche' dal 15 gennaio 1995 presso la Repubblica d'Austria quale Depositario. 2. Il presente Protocollo entra in vigore per le Parti contraenti che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolate dallo stesso Protocollo, tre mesi dopo il giorno in cui tre Stati avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione. 3. Per le Parti contraenti che esprimeranno successivamente il proprio consenso ad essere vincolate dal presente Protocollo, esso entrera' in vigore tre mesi dopo il giorno del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione. In seguito all'entrata in vigore di una modifica del presente Protocollo, ogni nuova Parte contraente del Protocollo medesimo diventa Parte contraente dello stesso Protocollo modificato.


Art. 27.
Notifiche


Il Depositario notifica a ciascuno Stato nominato nel preambolo e alla Comunita' Europea in relazione al presente Protocollo: a) ciascun atto di firma; b) ciascun deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione; c) ciascuna data di entrata in vigore; d) ciascuna dichiarazione rilasciata da una Parte contraente o firmataria; e) ciascuna denuncia notificata da una Parte contraente, con la data della sua efficacia. In fede di cio', il presente Protocollo e' stato sottoscritto dai firmatari debitamente autorizzati.
Fatto a Chambery, il 20 dicembre 1994, in lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in un originale depositato presso l'Archivio di Stato Austriaco. Il Depositario trasmette copie certificate conformi alle Parti firmatarie.
Per la Repubblica d'Austria
Per la Repubblica Francese
Per la Repubblica Federale di Germania
Per la Repubblica Italiana
Per il Principato di Liechtenstein
Per il Principato di Monaco
Per la Repubblica di Slovenia
Per la Confederazione Svizzera
Per la Comunita' Europea


Allegato I
Elenco delle materie oggetto di inventari ai sensi dell'articolo 6
1. Stato di fatto delle specie vegetali e animali selvatiche e dei loro biotopi 1.1. Stato dei rilevamenti delle specie vegetali selvatiche e delle fitocenosi 1.1.0. Indicazioni generali
1.1.1. Liste rosse 1.1.2. Liste delle specie protette per legge
1.1.3. Atlanti di distribuzione 1.2. Stato dei rilevamenti delle specie animali selvatiche 1.2.0. Indicazioni generali 1.2.1. Liste rosse
1.2.2. Liste delle specie protette per legge 1.2.3. Atlanti di diffusione 1.3. Stato di rilevamento dei biotopi 1.3.0. Indicazioni generali 1.3.1. Liste rosse dei tipi di biotopi 1.3.2. Elenchi dei biotopi di valore ecologico, comprese le acque 1.4. Stato di rilevamento paesaggistici 1.4.0. Indicazioni generali 1.4.1. Inventari, elenchi, tipologie di paesaggi naturali e rurali meritevoli di protezione 1.4.2. Piani e altre misure di protezione di particolari paesaggi e tipi di paesaggi e/o singoli elementi del paesaggio naturale e rurale 1.4.3. Aree da risanare 1.5. Utilizzo di specie selvatiche animali e vegetali e/o biotopi
1.5.1. Agricoltura e pastorizia (per esempio: problemi/rischi dell'intensificazione degli usi e, dell'abbandono dei terreni, perdite e guadagni) 1.5.2. Economia forestale 1.5.3. Caccia
1.5.4. Pesca 2. Aree protette (superficie, incidenza sul territorio complessivo, scopo protettivo, funzioni protettive, usi, articolazione degli usi, condizioni di proprieta') 2.1. Parchi nazionali 2.2. Aree di protezione naturalistica 2.3. Aree di protezione paesaggistica 2.4. Parchi naturali 2.5. Aree di rispetto e di quiete 2.6. Componenti protetti del paesaggio 2.7. Biotopi protetti 2.8. Altre aree protette (per esempio: aree protette di diritto privato, accordi volontari, contratti privati per gestioni estensive) 3. Organizzazione della protezione della natura e della tutela del paesaggio (struttura, competenze/attivita', personale e dotazione finanziaria) 3.1. Amministrazioni competenti della protezione della natura 3.2. Altre amministrazioni settoriali con funzioni di protezione della natura, altre istituzioni di diritto pubblico e privato (per esempio: enti, fondazioni) 3.3. Organi consultivi per la protezione della natura 3.4. Organi di vigilanza per la protezione della natura
3.5. Associazioni per la protezione della natura 3.6. Associazioni per la tutela del paesaggio 3.7. Altri 4. Basi giuridiche (ai rispettivi livelli di competenza) 4.1. Diritto costituzionale 4.2. Fonti di diritto (leggi, ordinanze, direttive, compresa la rappresentazione di contenuti specifici per la protezione delle Alpi). 4.3. Partecipazione delle associazioni, azioni legali intentate dalle associazioni 4.4. Indicazioni sulle procedure 4.5. Collaborazione delle amministrazioni competenti della protezione della natura con amministrazioni di altri settori 4.6. Cataloghi di sanzioni pecuniarie ecc. 4.7. Fondi per la protezione della natura e la tutela del paesaggio 4.8. Revisioni legislative in atto o programmate 5. Azioni di protezione della natura (quadro generale) 5.1. Modelli, programmi, direttive per la conservazione della natura nel territorio alpino 5.2. Piani (per esempio: piani paesaggistici, piani di cura e di sviluppo) 5.3. Misure a favore delle specie e altre misure di cura, salvaguardia e gestione 5.3.1. Indicazioni generali 5.3.2. Programmi a favore delle specie 5.3.3. Stazioni di allevamento e di rilascio
5.4. Strategie, modelli, programmi, forme di cooperazione con i responsabili degli usi, singoli o organismi (per esempio, programmi di gestione estensiva e a favore degli agricoltori di montagna) 5.5. Supporto scientifico, osservazione permanente di aree/specie 5.6. Attivita' autonome delle associazioni per la protezione della natura a favore della protezione di aree e specie 5.7. Programmi di finanziamento (ammontare dei fondi, obiettivi, campi di intervento) 6. Formazione e informazione pubblica (istituzioni/volontariato) 6.0. Indicazioni generali 6.1. Centri di formazione in materia di protezione della natura 6.2. Centri di informazione in materia di protezione della natura 6.3. Pubblicazioni 6.4. Altro
7. Conclusioni, raccomandazioni di misure


Allegato II
Temi di ricerca prioritari di cui all'articolo 20
A. Osservazione a lungo termine dello sviluppo degli ecosistemi (habitat, biocenosi, popolazioni, specie) per la ricerca sulle tendenze di sviluppo e di mutazione provocate dagli influssi ambientali. Nota: bioindicazione, biomonitoraggio, analisi di cause-effetti, documentazioni B. Ricerche sull'efficienza delle aree protette. Nota: rappresentativita', efficienza, rigenerazione, gestione, analisi sistemica C. Ricerche sulle specie e sui popolamenti.
Nota: genetica, dinamica, distribuzione, diversita' biologica D. Ricerche sugli aspetti di estesa rilevanza territoriale della protezione e degli usi agricoli e forestali. Nota: produzioni rispettose della natura, riequilibrio ecologico, reti di biotopi, gestioni estensive, contenimento del popolamento di selvaggina E. Ricerche per il miglioramento di metodi, procedimenti e piani specifici. Nota: Liste rosse, cartografia dei biotopi, aree protette, pianificazione paesaggistica, interventi nella natura e nel paesaggio, sistemi informativi F. Sviluppo di strategie e modelli per la protezione della natura e la tutela del paesaggio. Nota: Obiettivi strategici e possibilita' di successo, modelli di protezione, gestioni estensive, strumenti di economia del mercato, accettazione da parte della pubblica opinione.


Capitolo I
Disposizioni generali


PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DELLE ALPI DEL 1991 NELL'AMBITO DELL'AGRICOLTURA DI MONTAGNA


PROTOCOLLO «AGRICOLTURA DI MONTAGNA»


Preambolo.
La Repubblica d'Austria, La Repubblica Francese, La Repubblica Federale di Germania, La Repubblica Italiana, Il Principato di Liechtenstein, Il Principato di Monaco, La Repubblica di Slovenia, La Confederazione Svizzera, nonche' la Comunita' Europea, in conformita' con il loro mandato in base alla Convenzione per la Protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi), del 7 novembre 1991, di assicurare una politica globale di protezione e di sviluppo sostenibile del territorio alpino; in attuazione dei loro impegni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 della Convenzione delle Alpi; coscienti della propria responsabilita' affinche' la gestione economica del paesaggio rurale tradizionale, nonche' un'agricoltura adatta ai siti e compatibile con l'ambiente siano mantenute nell'interesse generale e incentivate in considerazione delle condizioni economiche piu' difficoltose; consapevoli del fatto che il territorio alpino, con la sua ricchezza di risorse naturali, le sue risorse idriche, il suo potenziale agricolo, il suo significato storico e culturale, il suo valore di spazio europeo di vita, di attivita' economiche e ricreative, nonche' per le vie di transito che lo attraversano, sara' anche nel futuro d'importanza vitale, particolarmente per la popolazione locale, ma anche per quella di altri territori; convinti che, la popolazione locale debba essere posta nelle condizioni di determinare essa stessa le prospettive del proprio sviluppo sociale, culturale e economico, nonche' di concorrere alla sua realizzazione nel quadro del vigente ordinamento istituzionale; convinti che gli interessi economici debbano essere conciliati con le esigenze ecologiche, nel rispetto delle peculiarita' delle singole regioni, nonche' del ruolo centrale dell'agricoltura; in considerazione del significato, che da sempre ha avuto l'agricoltura nel territorio alpino, e dell'indispensabile contributo con cui questo settore economico concorrera', come mezzo di sostentamento fondamentale, anche in futuro e particolarmente nelle zone montane, al mantenimento di un'adeguata densita' di insediamenti, all'approvvigionamento alimentare della popolazione, alla produzione di prodotti tipici di qualita', alla conservazione e alla cura del paesaggio rurale - tra l'altro per la sua valorizzazione turistica, alla difesa del suolo contro erosioni, valanghe e inondazioni; consapevoli che metodi e intensita' degli usi agricoli esercitano un'influenza determinante sulla natura e sul paesaggio, e che al paesaggio rurale, coltivato in modo estensivo dev'essere attribuita una funzione essenziale come habitat per flora e fauna alpine; riconosciuto che l'attivita' degli agricoltori e' soggetta a condizioni piu' difficoltose di vita e di produzione, a causa delle caratteristiche geomorfologiche e climatiche delle zone montane;
convinti che determinati problemi possono essere risolti soltanto sul piano transfrontaliero e richiedono misure comuni degli Stati Alpini, e che, in particolare, occorrono misure economiche e sociali di adattamento e di accompagnamento, sia a livello nazionale che europeo, affinche' l'esistenza degli agricoltori e delle loro aziende nelle zone montane non sia messa in dubbio da un'esclusiva applicazione di parametri economici;
hanno convenuto quanto segue:


Art. 1.
Finalita'


1. Il presente Protocollo stabilisce misure a livello internazionale al fine di conservare e di incentivare l'agricoltura di montagna adatta ai siti e compatibile con l'ambiente, in modo che venga riconosciuto e garantito nel tempo il suo contributo sostanziale: alla permanenza della popolazione e al mantenimento di attivita' economiche sostenibili, - specie mediante la produzione di prodotti tipici di qualita', alla salvaguardia delle basi naturali della vita, alla prevenzione dei rischi naturali, alla conservazione della bellezza e del valore ricreativo del paesaggio naturale e rurale, nonche' alla cultura nel territorio alpino. 2. Nell'attuazione del presente Protocollo, le Parti contraenti perseguono lo sviluppo ottimale dei compiti multifunzionali dell'agricoltura di montagna.


Art. 2.
Considerazione delle finalita' nelle altre politiche


Le Parti contraenti si impegnano a considerare gli obiettivi stabiliti da questo Protocollo anche nelle altre loro politiche.


Art. 3.
Impegni fondamentali nel contesto economico complessivo


Le Parti contraenti concordano sulla necessita' di orientare, a tutti i livelli, la politica agricola in coerenza con la politica economica complessiva alle esigenze di uno sviluppo sostenibile e equilibrato, in modo da rendere possibili, nel quadro delle condizioni politico-finanziarie date: a) l'incentivazione di un'agricoltura compatibile con l'ambiente e delle sue funzioni di interesse generale, ai sensi dell'articolo 7 del presente Protocollo, in particolare nelle zone montane;
b) interventi significativi contro l'abbandono delle zone montane, assicurando anche in esse condizioni di vita adeguate, mediante misure di politica sociale e strutturale assieme a misure di politica agricola e ambientale.


Art. 4.
Ruolo degli agricoltori


Le Parti contraenti concordano nell'affermare che, in particolare nelle zone montane, l'agricoltura ha segnato nel corso dei secoli il paesaggio, caratterizzandolo storicamente e conferendogli valore culturale. Gli agricoltori vanno pertanto riconosciuti anche in futuro, per i loro compiti multifunzionali, come protagonisti essenziali del mantenimento del paesaggio naturale e rurale e resi partecipi delle decisioni e delle misure per le zone montane.


Art. 5.
Partecipazione degli enti territoriali


1. Ciascuna Parte contraente stabilisce, nel quadro istituzionale vigente, il livello piu' idoneo alla concertazione e cooperazione tra le istituzioni e gli enti territoriali direttamente interessati, al fine di promuovere una responsabilita' solidale e, in particolare, di valorizzare e di sviluppare le sinergie potenziali nell'attuazione della politica agricola per la montagna, nonche' delle misure conseguenti. 2. Nel rispetto delle loro competenze, nel quadro istituzionale vigente, gli enti territoriali direttamente interessati partecipano ai diversi stadi di preparazione e attuazione delle relative politiche e misure.


Art. 6.
Cooperazione internazionale


Le Parti contraenti convengono: a) di effettuare valutazioni comuni dello sviluppo della politica agricola, nonche' di garantire la reciproca consultazione prima di importanti decisioni di politica agricola per l'attuazione del presente Protocollo; b) di assicurare la realizzazione delle finalita' e delle misure stabilite dal presente Protocollo mediante la cooperazione transfrontaliera tra tutte le autorita' competenti e in particolare tra le amministrazioni regionali e gli enti locali; c) di promuovere sia lo scambio di conoscenze ed esperienze sia iniziative comuni, mediante la cooperazione internazionale tra istituti di ricerca e di formazione, tra organizzazioni agricole e ambientali, nonche' tra i media.


Capitolo II
Misure specifiche


Art. 7.
Incentivazione dell'agricoltura di montagna


1. Le Parti contraenti perseguono una differenziazione delle misure di politica agricola, a tutti i livelli, in corrispondenza alle differenti condizioni dei siti, e quindi un'incentivazione dell'agricoltura di montagna che tiene conto delle condizioni naturali sfavorevoli dei siti. Le aziende che in siti estremi garantiscono una coltivazione minima, richiedono un sostegno particolare. 2. Il contributo che l'agricoltura di montagna fornisce nell'interesse generale alla conservazione e alla cura del paesaggio naturale e rurale nonche' alla prevenzione dei rischi naturali, e che supera gli obblighi normali, viene equamente compensato nel quadro di accordi contrattuali vincolati a progetti e prestazioni.


Art. 8.
Pianificazione territoriale e paesaggio rurale


1. Le Parti contraenti si impegnano a tener conto delle condizioni specifiche delle zone montane nell'ambito della pianificazione territoriale, della destinazione delle aree, del riordinamento e del miglioramento fondiario, nel rispetto del paesaggio naturale e rurale. 2. Affinche' l'agricoltura di montagna possa svolgere i suoi compiti molteplici, dev'essere soprattutto prevista la disponibilita' dei terreni necessari per un uso agricolo compatibile con l'ambiente e adatto ai siti. 3. In questo contesto bisogna assicurare la conservazione o il ripristino degli elementi tradizionali del paesaggio rurale (boschi, margini boschivi, siepi, boscaglie, prati umidi, secchi e magri, alpeggi) e la loro coltivazione. 4. Misure particolari sono necessarie per la conservazione delle fattorie e degli elementi architettonici rurali tradizionali, nonche' per l'ulteriore impiego dei metodi e materiali caratteristici di costruzione.


Art. 9.
Metodi di coltivazione adatti alla natura e prodotti tipici


Le Parti contraenti si impegnano ad adottare tutte le misure indispensabili, mirando all'applicazione di relativi criteri comuni per favorire l'impiego e la diffusione nelle zone montane di metodi di coltivazione estensiva, adatti alla natura e caratteristici del luogo, nonche' a tutelare e a valorizzare prodotti agricoli tipici che si distinguono per i metodi di produzione originali, localmente limitati e adatti alla natura.


Art. 10.
Allevamenti adatti ai siti e diversita' genetica


1. Le Parti contraenti concordano che gli allevamenti adatti ai siti, limitati al terreno disponibile rappresentano una parte integrante essenziale dell'agricoltura di montagna, sia come fonte di reddito, sia come elemento che caratterizza l'identita' paesaggistica e culturale. Percio' occorre mantenere gli allevamenti con la loro diversita' di razze caratteristiche, compresi gli animali domestici tradizionali, insieme ai rispettivi prodotti tipici, in modo adatto ai siti, limitato al terreno disponibile e compatibile con l'ambiente. 2. In corrispondenza con quanto sopra stabilito bisogna mantenere le necessarie strutture agricole, pastorizie e forestali, nel rispetto di un rapporto adeguato ai rispettivi siti tra consistenza delle superfici foraggere e quella degli allevamenti, alla condizione di allevamenti erbivori estensivi. 3. Inoltre si devono adottare le misure indispensabili, in particolare nell'ambito della ricerca e dell'assistenza tecnica, per il mantenimento della diversita' genetica degli allevamenti e delle colture.


Art. 11.
Commercializzazione


1. Le Parti contraenti perseguono la creazione di condizioni di commercializzazione a favore dei prodotti dell'agricoltura di montagna, atte ad aumentare sia la loro vendita in loco, sia la loro competitivita' sui mercati nazionali e internazionali.
2. La promozione avviene tra l'altro, mediante marchi di denominazione controllata dell'origine e di garanzia della qualita', a tutela sia dei produttori sia dei consumatori.


Art. 12.
Limitazioni della produzione


Le Parti contraenti intendono tener conto, nell'introduzione di limitazioni della produzione agricola, delle esigenze particolari di un'economia agricola nelle zone montane adatta ai siti e compatibile con l'ambiente.


Art. 13.
Economia agricola e forestale come unita'


Le Parti contraenti convengono che le funzioni complementari e in parte interdipendenti dell'economia agricola e forestale nelle zone montane richiedono una loro considerazione integrata. Esse promuovono conseguentemente: a) l'incentivazione della silvicoltura adatta alla natura, sia come base di reddito complementare delle aziende agricole sia come attivita' lavorativa integrativa degli occupati nell'agricoltura; b) il rispetto delle funzioni protettive, produttive e ricreative, nonche' di quelle ecologiche e biogenetiche del bosco, in un rapporto con le aree agricole adatto ai siti ed in armonia con il paesaggio;
c) una regolamentazione dell'attivita' di pastorizia e del popolamento di selvaggina, tale da evitare danni insostenibili alle foreste e alle aree ad uso agricolo.


Art. 14.
Ulteriori fonti di reddito


Riconoscendo l'importanza tradizionale delle aziende familiari nell'agricoltura di montagna e in modo da sostenere la loro conduzione a reddito pieno, complementare e accessorio, le Parti contraenti promuovono la creazione e lo sviluppo di ulteriori fonti di reddito nelle zone montane, soprattutto su iniziativa e a favore della stessa popolazione locale, e in particolare nei settori connessi con l'agricoltura come l'economia forestale, il turismo e l'artigianato, in sintonia con la conservazione del paesaggio naturale e rurale.


Art. 15.
Miglioramento delle condizioni di vita e lavoro


Le Parti contraenti promuovono il potenziamento e la qualificazione dei servizi indispensabili al superamento delle condizioni svantaggiate degli addetti alle attivita' agricole e forestali nelle zone montane, al fine di raccordare lo sviluppo delle loro condizioni di vita e lavoro con lo sviluppo economico e sociale in altri settori e altre zone del territorio alpino. I relativi criteri decisionali non dovranno essere esclusivamente economici. Cio' vale in primo luogo per i collegamenti di trasporto, le costruzioni e le ristrutturazioni di abitazioni e fabbricati rurali, nonche' l'acquisto e la manutenzione di impianti e macchinari.


Art. 16.
Misure integrative


Le Parti contraenti possono adottare misure integrative a quelle previste dal presente Protocollo per l'agricoltura di montagna.


Capitolo III
Ricerca, formazione e informazione


Art. 17.
Ricerca e osservazione


1. Le Parti contraenti promuovono e armonizzano, in stretta cooperazione, la ricerca e l'osservazione sistematica in funzione del conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo. 2. Esse promuovono in particolare la ricerca agraria specifica per l'agricoltura di montagna, potenziandola in modo piu' attinente alle condizioni pratiche e locali, comprendendola nei processi di definizione e di verifica degli obiettivi e delle misure della politica agricola, nonche' applicando i relativi risultati nell'attivita' di formazione e di assistenza tecnica per l'agricoltura. 3. Le Parti contraenti provvedono affinche' i risultati nazionali della ricerca e dell'osservazione sistematica siano raccolti in un sistema comune di osservazione e informazione permanenti e siano resi pubblicamente accessibili nel quadro istituzionale vigente. 4. In relazione alle rispettive zone montane e con riferimento alle finalita' e alle misure stabilite dal presente Protocollo, esse effettuano in particolare un rilevamento comparabile della situazione economica e sociale dell'agricoltura di montagna. 5. Il rilevamento dev'essere aggiornato periodicamente e comprendere osservazioni su settori o zone con particolari problemi, nonche' sull'efficacia delle misure adottate o sull'esigenza di misure da adottare. Cio' riguarda in primo luogo i dati relativi allo sviluppo demografico, sociale e economico in correlazione con i rispettivi indicatori geografici, ecologici e infrastrutturali dei siti, nonche' la definizione di corrispondenti criteri di sviluppo sostenibile e equilibrato ai sensi della Convenzione delle Alpi e del presente Protocollo. 6. Sono inoltre considerati prioritari i temi indicati nell'allegato.


Art. 18.
Formazione e informazione


1. Le Parti contraenti promuovono la formazione e l'aggiornamento, nonche' l'informazione pubblica in relazione agli obiettivi, alle misure e all'attuazione del presente Protocollo. 2. Esse favoriscono in particolare: a) l'ulteriore sviluppo della formazione e dell'aggiornamento e dell'assistenza tecnica nelle materie agrarie e in quelle di gestione aziendale e commerciale, includendovi la protezione della natura e dell'ambiente. L'offerta di formazione in generale sara' articolata, in modo da favorire l'orientamento e la preparazione anche ad altre occupazioni, alternative o integrative, in settori connessi all'agricoltura; b) un'informazione ampia e oggettiva che non si limiti alle persone e alle amministrazioni direttamente coinvolte, ma raggiunga anche attraverso i media la pubblica opinione piu' vasta all'interno e all'esterno del territorio alpino, per diffondere in essa la conoscenza delle funzioni dell'agricoltura di montagna e sollecitare il relativo interesse. 3. Sono inoltre considerati prioritari i temi indicati nell'allegato.


Capitolo IV
Attuazione, controllo e valutazione


Art. 19.
Attuazione


Le Parti contraenti si impegnano ad assicurare l'attuazione del presente Protocollo mediante misure adeguate nel quadro istituzionale vigente.


Art. 20.
Controllo del rispetto degli obblighi


1. Le Parti contraenti presentano regolarmente al Comitato permanente un resoconto sulle misure adottate in base al presente Protocollo. Nel resoconto e' indicata anche l'efficacia delle misure adottate. La Conferenza delle Alpi stabilisce la periodicita' dei resoconti. 2. Il Comitato permanente esamina i resoconti al fine di verificare se le Parti contraenti hanno assolto agli obblighi derivanti dal presente Protocollo. Esso puo' chiedere ulteriori informazioni alle Parti contraenti interessate o assumere informazioni da altre fonti. 3. Il Comitato permanente redige un resoconto per la Conferenza delle Alpi sul rispetto da parte delle Parti contraenti degli obblighi derivanti dal presente Protocollo. 4. La Conferenza delle Alpi prende atto di questo resoconto. Essa, qualora constati un mancato adempimento degli obblighi, puo' adottare raccomandazioni.


Art. 21.
Valutazione dell'efficacia delle disposizioni


1. Le Parti contraenti esaminano e valutano ad intervalli regolari le disposizioni contenute nel presente Protocollo, sotto il profilo della loro efficacia. Per quanto sara' necessario al conseguimento degli obbiettivi del presente Protocollo, esse prenderanno in considerazione la possibilita' di adottare modifiche appropriate del Protocollo medesimo. 2. A questa valutazione partecipano gli enti territoriali, nel quadro istituzionale vigente. Possono essere sentite le organizzazioni non-governative attive nel campo specifico.


Capitolo V
Norme finali


Art. 22.
Corrispondenza tra la Convenzione delle Alpi e il Protocollo


1. Il presente Protocollo costituisce un Protocollo della Convenzione delle Alpi ai sensi dell'articolo 2 e degli altri articoli pertinenti della stessa Convenzione. 2. Possono divenire Parti contraenti del presente Protocollo esclusivamente le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi. Ogni denuncia della Convenzione delle Alpi vale anche come denuncia del presente Protocollo. 3. Quando la Conferenza delle Alpi delibera questioni concernenti il presente Protocollo, solo le Parti contraenti dello stesso Protocollo sono ammesse alle relative votazioni.


Art. 23.
Firma e ratifica


1. Il presente Protocollo e' depositato per la firma da parte degli Stati firmatari della Convenzione delle Alpi e della Comunita' Europea, il 20 dicembre 1994 nonche' dal 15 gennaio 1995 presso la Repubblica d'Austria quale Depositario. 2. Il presente Protocollo entra in vigore per le Parti contraenti che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolate dallo stesso Protocollo, tre mesi dopo il giorno in cui tre Stati avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione. 3. Per le Parti contraenti che esprimeranno successivamente il proprio consenso ad essere vincolate dal presente Protocollo, esso entrera' in vigore tre mesi dopo il giorno del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione. In seguito all'entrata in vigore di una modifica del presente Protocollo, ogni nuova Parte contraente del Protocollo medesimo diventa Parte contraente dello stesso Protocollo modificato.


Art. 24.
Notifiche


Il Depositario notifica a ciascuno Stato nominato nel preambolo e alla Comunita' Europea in relazione al presente Protocollo: a) ciascun atto di firma; b) ciascun deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione; c) ciascuna data di entrata in vigore; d) ciascuna dichiarazione rilasciata da una Parte contraente o firmataria; e) ciascuna denuncia notificata da una Parte contraente, con la data della sua efficacia. In fede di cio', il presente Protocollo e' stato sottoscritto dai firmatari debitamente autorizzati.
Fatto a Chambery, il 20 dicembre 1994, in lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in un originale depositato presso l'Archivio di Stato Austriaco. Il Depositario trasmette copie certificate conformi alle Parti firmatarie.
Per la Repubblica d'Austria
Per la Repubblica Francese
Per la Repubblica Federale di Germania
Per la Repubblica Italiana
Per il Principato di Liechtenstein
Per il Principato di Monaco
Per la Repubblica di Slovenia
Per la Confederazione Svizzera
Per la Comunita' Europea


Allegato
Temi Prioritari di ricerca e formazione ai sensi degli articoli 17 e 18
Ricerca: Definizione e classificazione delle zone montane sulla base della loro altitudine nonche' delle condizioni climatiche, geomorfologiche, infrastrutturali ed economiche dei rispettivi posti. Verifiche degli effetti delle misure adottate ai vari livelli politico-decisionali (UE/PAC, Stati, Regioni, enti territoriali)
sull'agricoltura di montagna e la sua funzione ecologica (compatibilita' sociale e ambientale). Valutazione delle funzioni economiche ed ecologiche, sociali e culturali dell'economia agricola e forestale, nonche' delle loro possibilita' di sviluppo in relazione alle condizioni locali specifiche nelle diverse zone montane. Metodi di produzione e di lavorazione, criteri di miglioramento e di qualita' dei prodotti agricoli delle zone montane. Ricerca genetica e assistenza tecnica in funzione di un mantenimento differenziato della diversita' delle razze di allevamento e delle piante coltivate in un modo adatto ai siti e compatibile con l'ambiente. Formazione: Assistenza e formazione tecnico-scientifica e socio-economica sia per le aziende agricole sia per le aziende alimentari di trasformazione dei loro prodotti. Gestione aziendale, tecnica ed economica, con particolare riferimento alla diversificazione dell'offerta di prodotti, nonche' alle rispettive alternative di produzione e di reddito all'interno e esterno del settore agricolo. Presupposti ed effetti tecnici e finanziari dell'applicazione di metodi di coltivazione e di produzione, naturali e compatibili con l'ambiente. I media, la presentazione o diffusione dell'informazione in funzione dell'orientamento della pubblica opinione, della politica e dell'economia all'interno e all'esterno del territorio alpino.


Capitolo I
Disposizioni generali


PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DELLE ALPI DEL 1991 NELL'AMBITO DEL TURISMO
PROTOCOLLO «TURISMO»


Preambolo.
La Repubblica d'Austria, La Repubblica Francese, La Repubblica Federale di Germania, La Repubblica Italiana, Il Principato di Liechtenstein, Il Principato di Monaco, La Repubblica di Slovenia, La Confederazione Svizzera, nonche' la Comunita' Europea, in conformita' con il loro mandato in base alla Convenzione per la Protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi), del 7 novembre 1991, di assicurare una politica globale di protezione e di sviluppo sostenibile del territorio alpino; in attuazione dei loro impegni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 della Convenzione delle Alpi; considerata la volonta' delle Parti contraenti di armonizzare gli interessi economici e le esigenze ecologiche e di garantire uno sviluppo sostenibile; coscienti del fatto che le Alpi rappresentano lo spazio di vita e di sviluppo economico della popolazione locale; convinti che la popolazione locale debba essere posta nelle condizioni di determinare essa stessa le prospettive del proprio sviluppo sociale, culturale e economico, nonche' di concorrere alla sua realizzazione nel quadro del vigente ordinamento istituzionale;
considerato il fatto che la nostra civilta' urbana sviluppa una crescente esigenza di turismo e di attivita' ricreative diversificate per l'uomo d'oggi; considerato che le Alpi rimangono uno dei piu' vasti spazi turistici e ricreativi d'Europa, grazie alle loro immense possibilita' di attivita' ricreative, alla ricchezza dei suoi paesaggi e alla diversita' delle condizioni ecologiche, e che sia quindi necessario situare le sue problematiche in un contesto piu' ampio di quello nazionale; considerato che una parte notevole della popolazione di alcune Parti contraenti abita sulle Alpi e che il turismo alpino e' d'interesse pubblico in quanto contribuisce alla permanenza della popolazione locale; considerato che il turismo di montagna si sta sviluppando in un quadro concorrenziale mondializzato e contribuisce in modo significativo ai risultati economici del territorio alpino;
considerato che la tendenza attuale sembra andare nel senso di una migliore armonia tra turismo ed ambiente: interesse sempre piu' marcato da parte della clientela per una bellezza naturale intatta sia d'inverno che d'estate, che spinge molti amministratori locali a migliorare la qualita' della ricettivita' tutelando l'ambiente;
considerato che nell'area alpina i limiti di adattamento degli ecosistemi di ogni sito vanno tenuti nella massima considerazione e vanno valutati in funzione della propria specificita'; coscienti del fatto che il patrimonio naturale e culturale, cosi' come i paesaggi, costituiscono delle basi essenziali del turismo alpino; coscienti del fatto che le diversita' naturali, culturali, economiche ed istituzionali che caratterizzano gli Stati alpini hanno dato origine a sviluppi autonomi ed a una molteplicita' di offerte turistiche che, lungi dal creare uniformita' a livello internazionale, dovrebbero costituire fonti di attivita' turistiche diversificate e complementari; coscienti del fatto che si rende necessario uno sviluppo sostenibile dell'economia turistica basato sulla valorizzazione del patrimonio naturale e sulla qualita' delle prestazioni e dei servizi, tenuto conto della dipendenza economica della maggior parte delle regioni alpine dal turismo e della possibilita' di sopravvivenza che esso rappresenta per le popolazioni interessate;
coscienti dell'esigenza di incentivare i turisti a rispettare la natura, di portarli a capire meglio le popolazioni che abitano e lavorano nelle regioni frequentate e di creare le migliori condizioni per una effettiva scoperta della natura dell'area alpina in tutta la sua diversita';
coscienti che spetta alle organizzazioni turistiche di categoria e agli enti territoriali creare, in un quadro concertato a livello del territorio alpino, gli strumenti per migliorare le proprie strutture produttive e il loro funzionamento; desiderosi di garantire lo sviluppo sostenibile del territorio alpino con un turismo che tuteli l'ambiente, e che costituisce a sua volta una base essenziale delle condizioni di vita ed economiche della popolazione locale; convinti che determinati problemi possono essere risolti soltanto sul piano transfrontaliero e richiedono misure comuni degli Stati alpini;


hanno convenuto quanto segue:


Art. 1.
Finalita'


Obiettivo del presente Protocollo e' contribuire, nell'ambito dell'ordinamento istituzionale vigente, ad uno sviluppo sostenibile del territorio alpino grazie ad un turismo che tuteli l'ambiente, mediante specifici provvedimenti e raccomandazioni che tengano conto degli interessi della popolazione locale e dei turisti.


Art. 2.
Cooperazione internazionale


1. Le Parti contraenti si impegnano ad eliminare gli ostacoli alla cooperazione internazionale tra gli enti territoriali del territorio alpino e a promuovere la soluzione dei problemi comuni grazie ad una cooperazione al livello territoriale appropriato. 2. Le Parti contraenti appoggiano una maggiore cooperazione internazionale tra le rispettive istituzioni competenti. Danno particolare rilievo alla valorizzazione delle aree di confine, coordinando attivita' turistiche e ricreative che tutelino l'ambiente. 3. Nel caso in cui gli enti territoriali non possono prendere taluni provvedimenti, perche' di competenza nazionale o internazionale, e' necessario garantire loro la possibilita' di rappresentare efficacemente gli interessi della popolazione.


Art. 3.
Considerazione delle finalita' nelle altre politiche


Le Parti contraenti si impegnano a considerare gli obiettivi stabiliti da questo Protocollo anche nelle altre loro politiche, in particolare nei settori della pianificazione territoriale, dei trasporti, dell'agricoltura, dell'economia forestale, della tutela dell'ambiente e della natura, nonche' per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico ed energetico, per ridurne gli eventuali effetti negativi o contraddittori.


Art. 4.
Partecipazione degli enti territoriali


1. Ciascuna Parte contraente stabilisce, nel quadro istituzionale vigente, il livello piu' idoneo alla concertazione e cooperazione tra le istituzioni e gli enti territoriali direttamente interessati, al fine di promuovere una responsabilita' solidale e, in particolare, di valorizzare e di sviluppare le sinergie potenziali nell'attuazione della politica turistica nonche' delle misure conseguenti. 2. Nel rispetto delle loro competenze, nel quadro istituzionale vigente, gli enti territoriali direttamente interessati partecipano ai diversi stadi di preparazione e attuazione delle relative politiche e misure.


Capitolo II
Misure specifiche


Art. 5.
Pianificazione dell'offerta


1. Le Parti contraenti si impegnano a provvedere ad uno sviluppo turistico sostenibile con un turismo rispettoso dell'ambiente. A questo fine favoriscono l'elaborazione e la realizzazione di linee guida, di programmi di sviluppo, di piani settoriali, promossi dalle istanze competenti al livello piu' appropriato, che tengano conto degli obiettivi del presente Protocollo.
2. Tali provvedimenti consentiranno di valutare e di comparare i vantaggi e gli inconvenienti degli sviluppi previsti, in particolare ai fini: a) delle conseguenze socioeconomiche per le popolazioni locali, b) delle conseguenze per i suoli, l'acqua, l'aria, l'equilibrio naturale e i paesaggi, tenendo conto dei dati ecologici specifici, delle risorse naturali e dei limiti di adattamento degli ecosistemi, c) delle conseguenze per le finanze pubbliche.


Art. 6.
Orientamenti dello sviluppo turistico


1. Le Parti contraenti tengono conto, per lo sviluppo turistico, delle esigenze di protezione della natura e di salvaguardia del paesaggio. Si impegnano a promuovere, nella misura del possibile, solamente progetti che rispettino i paesaggi e siano compatibili con l'ambiente. 2. Esse avviano una politica sostenibile che rafforzi la competitivita' di un turismo alpino a contatto con la natura, portando in tal modo un notevole contributo allo sviluppo socioeconomico del territorio alpino. Saranno privilegiati i provvedimenti a favore dell'innovazione e della diversificazione dell'offerta. 3. Le Parti contraenti provvederanno affinche' nelle zone fortemente turistiche sia perseguito un rapporto equilibrato tra forme di turismo intensivo ed estensivo. 4. Qualora venissero presi provvedimenti di incentivazione, andrebbero rispettati gli aspetti seguenti: a) per il turismo intensivo, l'adattamento delle strutture e degli impianti turistici esistenti alle esigenze ecologiche e lo sviluppo di nuove strutture conformi agli obiettivi del presente Protocollo; b) per il turismo estensivo, il mantenimento o lo sviluppo di un'offerta turistica prossima alle condizioni naturali e che rispetti l'ambiente, nonche' la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale delle regioni turistiche interessate.


Art. 7.
Ricerca della qualita'


1. Le Parti contraenti avviano una politica di ricerca permanente e sistematica della qualita' dell'offerta turistica sull'insieme del territorio alpino, tenendo conto in particolare delle esigenze ecologiche. 2. Esse favoriscono lo scambio di esperienze e la realizzazione di programmi d'azione comuni, che tendano ad un miglioramento qualitativo concernente in particolare: a) l'inserimento degli impianti nei paesaggi e nell'ambiente naturale, b) l'urbanistica, l'architettura (costruzioni nuove e recupero dei paesi), c) le strutture alberghiere e l'offerta di servizi turistici, d) la diversificazione dell'offerta turistica del territorio alpino, valorizzando le attivita' culturali delle diverse zone interessate.


Art. 8.
Controllo dei flussi turistici


Le Parti contraenti favoriscono misure di pianificazione dei flussi turistici, in particolare nelle aree protette, organizzando la distribuzione e il soggiorno dei turisti in modo da garantire la preservazione di questi siti.


Art. 9.
Limiti naturali dello sviluppo


Le Parti contraenti provvedono affinche' lo sviluppo turistico sia adeguato alle peculiarita' dell'ambiente e alle risorse disponibili della localita' o della regione interessata. In caso di progetti che potrebbero avere un forte impatto ambientale, sara' opportuno stabilire, nell'ambito dell'ordinamento istituzionale vigente, una valutazione preventiva dell'impatto, di cui tenere conto al momento della decisione.


Art. 10.
Zone di quiete


Le Parti contraenti si impegnano, in conformita' con la propria normativa e secondo i criteri ecologici, a delimitare zone di quiete in cui si rinuncia agli impianti turistici.


Art. 11.
Politica alberghiera


Le Parti contraenti attuano una politica alberghiera che tenga conto della scarsita' dello spazio disponibile, privilegiando la ricettivita' commerciale, il recupero e l'uso degli edifici esistenti, modernizzando e migliorando la qualita' delle strutture esistenti.


Art. 12.
Impianti di risalita


1. Le Parti contraenti convengono, nell'ambito delle procedure nazionali di autorizzazione degli impianti di risalita, di attuare, al di la' delle esigenze economiche e di sicurezza, una politica che risponda alle esigenze ecologiche e paesaggistiche. 2. Nuove autorizzazioni all'esercizio e concessioni di impianti di risalita saranno condizionate allo smontaggio e alla rimozione degli impianti di risalita fuori esercizio e alla rinaturalizzazione delle superfici inutilizzate con priorita' alle specie vegetali di origine locale.


Art. 13.
Traffico e trasporti turistici


1. Le Parti contraenti favoriscono i provvedimenti destinati a ridurre il traffico a motore all'interno delle stazioni turistiche. 2. Inoltre incoraggiano le iniziative pubbliche o private miranti a migliorare l'accesso ai siti e ai centri turistici tramite i mezzi pubblici e a incentivarne l'uso da parte dei turisti.


Art. 14.
Tecniche particolari di assetto territoriale


1. Piste da sci 1. Le Parti contraenti provvedono affinche' la realizzazione, la manutenzione e l'esercizio delle piste da sci si integrino nel miglior modo possibile nel paesaggio, tenendo conto degli equilibri naturali e della sensibilita' dei biotopi. 2. Le modifiche del terreno vanno limitate il piu' possibile e, se le condizioni naturali lo permettono, nelle aree modificate andra' ripristinata la vegetazione dando priorita' alle specie di origine locale. 2. Impianti di innevamento
Le legislazioni nazionali possono autorizzare la fabbricazione di neve durante i periodi di freddo specifici di ogni sito, in particolare per rendere piu' sicure le zone esposte qualora le condizioni idrologiche, climatiche e ecologiche del rispettivo sito lo consentano.


Art. 15.
Attivita' sportive


1. Le Parti contraenti si impegnano a definire una politica di controllo delle attivita' sportive all'aperto, particolarmente nelle aree protette, in modo da evitare effetti negativi per l'ambiente.
Questo controllo puo' condurre, ove necessario, a vietarne la pratica. 2. Le Parti contraenti si impegnano a limitare al massimo e, ove necessario, a vietare le attivita' sportive che comportano l'uso di motori al di fuori delle zone determinate dalle autorita' competenti.


Art. 16.
Deposito da aeromobili


Le Parti contraenti si impegnano a limitare al massimo e, ove sia il caso, a vietare, al di fuori degli aerodromi, il deposito da aeromobili a fini sportivi.


Art. 17.
Sviluppo delle regioni e delle aree economicamente deboli


Viene raccomandato alle Parti contraenti di studiare al livello territoriale appropriato soluzioni adeguate che permettano uno sviluppo equilibrato delle regioni e delle aree economicamente deboli.


Art. 18.
Scaglionamento delle vacanze


1. Le Parti contraenti cercheranno di scaglionare meglio nello spazio e nel tempo la domanda turistica delle regioni interessate. 2. A tale scopo, e' opportuno incoraggiare la cooperazione fra gli Stati per quanto riguarda lo scaglionamento delle vacanze e le esperienze di prolungamento delle stagioni turistiche.


Art. 19.
Incentivazione dell'innovazione


Viene raccomandato alle Parti contraenti di sviluppare ogni forma di incentivazione che possa favorire l'attuazione degli orientamenti di questo Protocollo; a tale scopo esse esamineranno in particolare l'organizzazione di un concorso alpino mirante a ricompensare iniziative e prodotti turistici innovativi conformi agli obiettivi di questo Protocollo.


Art. 20.
Cooperazione tra turismo, agricoltura, economia forestale e artigianato


Le Parti contraenti promuovono la collaborazione tra turismo, agricoltura, economia forestale e artigianato. In particolare favoriscono combinazioni di attivita' in grado di creare posti di lavoro nell'ottica di uno sviluppo sostenibile.


Art. 21.
Misure integrative


Le Parti contraenti possono adottare misure integrative a quelle previste dal presente Protocollo per il turismo sostenibile.


Capitolo III
Ricerca, formazione e informazione


Art. 22.
Ricerca e osservazione


1. Le Parti contraenti promuovono e armonizzano, in stretta cooperazione, la ricerca e l'osservazione sistematica in funzione di una migliore conoscenza delle interazioni fra turismo ed ambiente sulle Alpi, nonche' l'analisi degli sviluppi futuri. 2. Le Parti contraenti provvedono affinche' i risultati nazionali della ricerca e dell'osservazione sistematica siano raccolti in un sistema comune di osservazione e informazione permanenti e siano resi pubblicamente accessibili nel quadro istituzionale vigente. 3. Le Parti contraenti si impegnano a scambiare informazioni sulle proprie esperienze, utili all'attuazione dei provvedimenti e delle raccomandazioni di questo Protocollo, ed a raccogliere i dati rilevanti in materia di sviluppo turistico qualitativo.


Art. 23.
Formazione e informazione


1. Le Parti contraenti promuovono la formazione e l'aggiornamento, nonche' l'informazione pubblica in relazione agli obiettivi, alle misure e all'attuazione del presente Protocollo. 2. Viene raccomandato alle Parti contraenti di includere nelle formazioni professionali afferenti al turismo e al suo indotto, nozioni su natura e ambienti. Potrebbero cosi essere creati indirizzi di formazione originali che uniscano turismo ed ecologia, come ad esempio:
«animatori ecologici»,
«responsabili della qualita' delle stazioni turistiche»,
«assistenti turistici per persone disabili».


Capitolo IV
Attuazione, controllo e valutazione


Art. 24.
Attuazione


Le Parti contraenti si impegnano ad assicurare l'attuazione del presente Protocollo mediante misure adeguate nel quadro istituzionale vigente.


Art. 25.
Controllo del rispetto degli obblighi


1. Le Parti contraenti presentano regolarmente al Comitato permanente un resoconto sulle misure adottate in base al presente Protocollo. Nel resoconto e' indicata anche l'efficacia delle misure adottate. La Conferenza delle Alpi stabilisce la periodicita' dei resoconti. 2. Il Comitato permanente esamina i resoconti al fine di verificare se le Parti contraenti hanno assolto agli obblighi derivanti dal presente Protocollo. Esso puo' chiedere ulteriori informazioni alle Parti contraenti interessate o assumere informazioni da altre fonti. 3. Il Comitato permanente redige un resoconto per la Conferenza delle Alpi sul rispetto da parte delle Parti contraenti degli obblighi derivanti dal presente Protocollo. 4. La Conferenza delle Alpi prende atto di questo resoconto. Essa, qualora constati un mancato adempimento degli obblighi, puo' adottare raccomandazioni.


Art. 26.
Valutazione dell'efficacia delle disposizioni


1. Le Parti contraenti esaminano e valutano ad intervalli regolari le disposizioni contenute nel presente Protocollo, sotto il profilo della loro efficacia. Per quanto sara' necessario al conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo, esse prenderanno in considerazione la possibilita' di adottare modifiche appropriate del Protocollo medesimo. 2. A questa valutazione partecipano gli enti territoriali, nel quadro istituzionale vigente. Possono essere sentite le organizzazioni non-governative attive nel campo specifico.


Capitolo V
Norme finali


Art. 27.
Corrispondenza tra la Convenzione delle Alpi e il Protocollo


1. Il presente Protocollo costituisce un Protocollo della Convenzione delle Alpi ai sensi dell'articolo 2 e degli altri articoli pertinenti della stessa Convenzione. 2. Possono divenire Parti contraenti del presente Protocollo esclusivamente le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi. Ogni denuncia della Convenzione delle Alpi vale anche come denuncia del presente Protocollo. 3. Quando la Conferenza delle Alpi delibera questioni concernenti il presente Protocollo, solo le Parti contraenti dello stesso Protocollo sono ammesse alle relative votazioni.


Art. 28.
Firma e ratifica


1. Il presente Protocollo e' depositato per la firma da parte degli Stati firmatari della Convenzione delle Alpi e della Comunita' Europea, il 16 ottobre 1998 nonche' dal 16 novembre 1998 presso la Repubblica d'Austria quale Depositario. 2. Il presente Protocollo entra in vigore per le Parti contraenti che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolate dallo stesso Protocollo, tre mesi dopo il giorno in cui tre Stati avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione. 3. Per le Parti contraenti che esprimeranno successivamente il proprio consenso ad essere vincolate dal presente Protocollo, esso entrera' in vigore tre mesi dopo il giorno del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione. In seguito all'entrata in vigore di una modifica del presente Protocollo, ogni nuova Parte contraente del Protocollo medesimo diventa Parte contraente dello stesso Protocollo modificato.


Art. 29.
Notifiche


Il Depositario notifica a ciascuno Stato nominato nel preambolo e alla Comunita' Europea in relazione al presente Protocollo: a) ciascun atto di firma; b) ciascun deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione; c) ciascuna data di entrata in vigore; d) ciascuna dichiarazione rilasciata da una Parte contraente o firmataria; e) ciascuna denuncia notificata da una Parte contraente, con la data della sua efficacia. In fede di cio', il presente Protocollo e' stato sottoscritto dai firmatari debitamente autorizzati.
Fatto a Bled, il 16 ottobre 1998, in lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualemente fede, in un originale depositato presso l'Archivio di Stato Austriaco. Il Depositario trasmette copie certificate conformi alle Parti firmatarie.
Per la Repubblica d'Austria
Per la Repubblica Francese
Per la Repubblica Federale di Germania
Per la Repubblica Italiana
Per il Principato di Liechtenstein
Per il Principato di Monaco
Per la Repubblica di Slovenia
Per la Confederazione Svizzera
Per la Comunita' Europea



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