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NORMATIVA
Normativa nazionale - Leggi - Governo

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Legge 3 giugno 1999, n. 157
"Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici."
 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Promulga la seguente legge:


Art. 1.
Rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici


1. é attribuito ai movimenti o partiti politici un rimborso in relazione alle spese elettorali sostenute per le campagne per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali.
2. L'erogazione dei rimborsi é disposta, secondo le norme della presente legge, con decreti del Presidente della Camera dei deputati, a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, per quanto riguarda il rinnovo della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali, nonché per i comitati promotori dei referendum, nei casi previsti dal comma 4. Con decreto del Presidente del Senato della Repubblica, a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica, si provvede all'erogazione dei rimborsi per il rinnovo del Senato della Repubblica. I movimenti o partiti politici che intendano usufruire dei rimborsi ne fanno richiesta, a pena di decadenza, al Presidente della Camera dei deputati o al Presidente del Senato della Repubblica, secondo le rispettive competenze, entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste per il rinnovo degli organi di cui al comma 1.
3. Il rimborso di cui al comma 1 é corrisposto ripartendo, tra i movimenti o partiti politici aventi diritto, i diversi fondi relativi alle spese elettorali per il rinnovo di ciascuno degli organi di cui al medesimo comma 1.
4. In caso di richiesta di uno o più referendum, effettuata ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione e dichiarata ammissibile dalla Corte costituzionale, é attribuito ai comitati promotori un rimborso pari alla somma risultante dalla moltiplicazione di lire mille per ogni firma valida fino alla concorrenza della cifra minima necessaria per la validità della richiesta e fino ad un limite massimo pari complessivamente a lire 5 miliardi annue, a condizione che la consultazione referendaria abbia raggiunto il quorum di validità di partecipazione al voto. Analogo rimborso é previsto, sempre nel limite di lire 5 miliardi di cui al presente comma, per le richieste di referendum effettuate ai sensi dell'articolo 138 della costituzione.
5. L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 é pari alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 4.000 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati. Per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo del 13 giugno 1999, l'importo di cui al presente comma é ridotto a L. 3.400.
6. I rimborsi di cui ai commi 1 e 4 sono corrisposti con cadenza annuale, entro il 31 luglio di ciascun anno, in misura pari, per il primo anno, al 40 per cento della somma spettante, e, per i quattro anni successivi, al 15 per cento della somma spettante. L'erogazione dei rimborsi non é vincolata alla prestazione di alcuna forma di garanzia bancaria o fidejussoria da parte dei movimenti o partiti politici aventi diritto. In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi é interrotto. In tale caso i movimenti o partiti politici hanno diritto esclusivamente al versamento delle quote dei rimborsi per un numero di anni pari alla durata della legislatura dei rispettivi organi. Il versamento della quota annua di rimborso, spettante sulla base del presente comma, é effettuato anche nel caso in cui sia trascorsa una frazione di anno, eccetto quello in cui sia già stata versata la quota del 40 per cento.
7. Per il primo rinnovo del Parlamento europeo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e dei consigli regionali negli anni 1999 e 2000, nonché per le consultazioni referendarie il cui svolgimento sia previsto entro l'anno 2000, i rimborsi sono corrisposti in unica soluzione.
8. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, o di irregolare redazione del rendiconto, redatto secondo le modalità di cui al medesimo articolo 8 della citata legge n. 2 del 1997, il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica, per i fondi di rispettiva competenza, sospendono l'erogazione del rimborso fino ad avvenuta regolarizzazione.
9. All'articolo 10, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: "lire 200" sono sostituite dalle seguenti: "lire 800". Al medesimo comma, le parole: "degli abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali".
10. In sede di prima applicazione e in relazione alle spese elettorali sostenute per il rinnovo del Parlamento europeo del 13 giugno 1999, il termine di cui al comma 2 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Note all'art. 1:
- Il testo degli articoli 75 e 138 della Costituzione é il seguente:
"Art. 75. - é indetto referendum popolare (71, 123, 132) per deliberare la abrogazione, totale o parziale,di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali.
Non é ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.La proposta soggetta a referendum é approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se é raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum".
"Art. 138. - Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non é promulgata, se non é approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge é stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti".
- Il testo dell'art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 (Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici), così come modificato per effetto di quanto disposto dall'art. 17, comma 130, della legge 15 maggio 1997, n. 127, é il seguente:
"Art. 8 (Rendiconto dei partiti e movimenti politici). - 1. Il rappresentante legale o il tesoriere cui per statuto sia affidata autonomamente la gestione delle attività patrimoniali del partito o del movimento politico che ha usufruito dei contributi per le spese elettorali o ha partecipato alla ripartizione delle risorse di cui all'art. 1 deve redigere il rendiconto di esercizio secondo il modello di cui all'allegato A.
2. Il rendiconto deve essere corredato di una relazione del legale rappresentante o del tesoriere di cui al comma 1 sulla situazione economico patrimoniale del partito o del movimento e sull'andamento della gestione nel suo complesso. Detta relazione deve essere redatta secondo il modello di cui all'allegato B.
3. Il rendiconto deve essere, altresì, corredato di una nota integrativa secondo il modello di cui all'allegato C.
4. Al rendiconto devono, inoltre, essere allegati i bilanci relativi alle imprese partecipate anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona, nonché, relativamente alle società editrici di giornali o periodici, ogni altra documentazione eventualmente prescritta dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria.
5. Il rappresentante legale o il tesoriere di cui al comma 1 deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari.
6. Il rappresentante legale o il tesoriere deve altresì conservare ordinatamente, in originale o in copia, per almeno cinque anni, tutta la documentazione che abbia natura o comunque rilevanza amministrativa e contabile.
7. I libri contabili tenuti dai partiti e dai movimenti politici di cui al comma 1, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio da un notaio. Il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina del libro il numero dei fogli che lo compongono.
8. Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni compiute.
9. L'inventario deve essere redatto al 31 dicembre di ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività. L'inventario si chiude con il rendiconto e deve essere sottoscritto dal rappresentante legale o dal tesoriere del partito o movimento politico entro tre mesi dalla presentazione del rendiconto agli organi statutariamente competenti.
10. Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di una ordinata contabilità, senza parti in bianco, interlinee e trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se é necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili.
11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1997. Il primo rendiconto redatto a norma del presente articolo deve essere presentato in riferimento all'esercizio 1997. Il legale rappresentante o il tesoriere di cui al comma 1 é tenuto a pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno, almeno su due quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale, il rendiconto corredato da una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa.
12. Il rendiconto di esercizio, corredato della relazione sulla gestione, della nota integrativa, sottoscritti dal legale rappresentante o dal tesoriere del partito o del movimento politico, della relazione dei revisori dei conti, da essi sottoscritta, nonché delle copie dei quotidiani ove é avvenuta la pubblicazione, é trasmesso dal legale rappresentante o dal tesoriere del partito o del movimento politico, entro il 31 luglio di ogni anno, al Presidente della Camera dei deputati.
13. Il rendiconto di esercizio, la relazione sulla gestione e la nota integrativa sono comunque pubblicati, a cura dell'ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, in un supplemento speciale della Gazzetta Ufficiale.
14. Il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, comunica al Ministro del tesoro, sulla base del controllo di conformità alla legge compiuto da un collegio di revisori, l'avvenuto riscontro della regolarità della redazione del rendiconto, della relazione e della nota integrativa. Il collegio dei revisori é composto da cinque revisori ufficiali dei conti nominati d'intesa tra i Presidenti delle due Camere, all'inizio di ciascuna legislatura, e individuati tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Il mandato dei membri del collegio non é rinnovabile.
15. A decorrere dal quarto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i partiti e movimenti politici che partecipano alla ripartizione delle risorse di cui all'art. 1 ne riservano una quota non inferiore al 30 per cento alle proprie strutture decentrate su base territoriale che abbiano per statuto autonomia finanziaria.
16. Alle strutture di cui al comma 15, che partecipano alla ripartizione delle risorse di cui all'art. 1, si applicano le disposizioni del presente articolo sulla redazione del rendiconto. Il rendiconto o i rendiconti delle strutture decentrate, che partecipano alla ripartizione delle risorse, sono allegati al rendiconto nazionale del partito o movimento politico.
17. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo o di irregolare redazione del rendiconto, il Presidente della Camera dei deputati ne dà comunicazione al Ministro del tesoro che sino alla regolarizzazione sospende dalla ripartizione del fondo di cui all'art. 3 i partiti e movimenti politici inadempienti".
- Il testo dell'art. 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica), così come modificato dalla presente legge, é il seguente:
"Art. 10 (Limiti alle spese elettorali dei partiti o movimenti). - 1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento, lista o gruppo di candidati, che partecipa all'elezione, escluse quelle di cui al comma 2 dell'art. 7, non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 800 per il numero complessivo dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni per la Camera dei deputati e dei collegi per il Senato della Repubblica nei quali é presente rispettivamente con liste o con candidati".


Art. 2.
Requisiti per partecipare al riparto delle somme


1. La determinazione degli aventi diritto alla ripartizione dei fondi di cui all'articolo 1 della presente legge e dei criteri di riparto dei fondi medesimi é disciplinata dagli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e dall'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43.
2. All'articolo 9, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: "almeno il 3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "almeno l'1 per cento".


Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 9 della citata legge n. 515/1993, così come modificato dalla presente legge, é il seguente:
"Art. 9 (Contributo per le spese elettorali). - 1. Il contributo finanziario di cui alla legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, é attribuito, in relazione alle spese elettorali sostenute per i candidati nella campagna per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, ai partiti o movimenti, alle liste o ai gruppi di candidati. Ai fini dell'individuazione degli aventi diritto al rimborso, i candidati nei collegi uninominali per la elezione della Camera dei deputati che risultino collegati con più liste debbono dichiarare, all'atto della candidatura, a quale delle liste si collegano per il rimborso delle spese elettorali. Il contributo é corrisposto ripartendo tra gli aventi diritto due fondi relativi, rispettivamente, alle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. L'ammontare di ciascuno dei due fondi é pari, in occasione delle prime elezioni politiche che si svolgeranno in applicazione della presente legge, alla metà della somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 1.600 per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall'ultimo censimento generale.
2. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica é ripartito su base regionale. A tal fine il fondo é suddiviso tra le regioni in proporzione alla rispettiva popolazione.
La quota spettante a ciascuna regione é ripartita tra i gruppi di candidati e i candidati non collegati ad alcun gruppo in proporzione ai voti conseguiti in ambito
regionale. Partecipano alla ripartizione del fondo i gruppi di candidati che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella regione o che abbiano conseguito almeno il 5 per cento dei voti validamente espressi in ambito regionale. Partecipano altresì alla ripartizione del fondo i candidati non collegati ad alcun gruppo che risultino eletti o che conseguano nel rispettivo collegio almeno il 15 per cento dei voti validamente espressi.
3. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati é ripartito, in proporzione ai voti conseguiti per la attribuzione della quota di seggi da assegnare in ragione proporzionale, tra i partiti e movimenti che abbiano superato la soglia del 4 per cento dei voti validamente espressi ovvero abbiano ottenuto almeno un eletto a loro collegato nei collegi uninominali e abbiano conseguito almeno l'1 per cento dei voti validamente espressi in ambito nazionale. Il verificarsi di tale ultima condizione non é necessario per l'accesso al rimborso da parte dei partiti o movimenti che abbiano presentato proprie liste o candidature esclusivamente in circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche. Per il calcolo del rimborso spettante a tali partiti e movimenti si attribuisce a ciascuno di essi, per ogni candidato eletto nei collegi uninominali, una cifra pari al rimborso medio per deputato risultante dalla ripartizione di cui al primo periodo del presente comma".
- Il testo dell'art. 16 della citata legge n. 515/1993 é il seguente:
"Art. 16 (Norme finanziarie - Contributo per le elezioni europee). - 1. Il contributo per le spese elettorali di cui all'art. 9 viene erogato fino a concorrenza dell'ammontare complessivo di 91 miliardi di lire.
2. In relazione alle spese connesse all'attuazione dell'art. 9, é istituito, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, apposito capitolo per memoria, qualificato ''capitolo per spese obbligatorié'. Nel caso di elezioni politiche anticipate, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9, pari a lire 61 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6854 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, che per il 1994 é aumentato a carico del Fondo speciale di parte corrente della legge
finanziaria per il 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
3. A titolo di concorso nelle spese per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo é stabilito un contributo in favore dei partiti e dei movimenti che abbiano ottenuto almeno un rappresentante. Il contributo é corrisposto ripartendo tra gli aventi diritto un fondo il cui ammontare é pari, in occasione delle prime elezioni per il Parlamento europeo che si svolgeranno in applicazione della presente legge,
alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 800 per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall'ultimo censimento generale. Il fondo viene ripartito tra i partiti e i movimenti aventi diritto al rimborso in proporzione ai voti ottenuti da ciascuno di essi sul piano nazionale.
4. Ai maggiori oneri connessi all'attuazione del comma 3, pari a lire 15,5 miliardi, si provvede a carico del Fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria per il 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Le relative risorse affluiscono al capitolo istituito ai sensi del comma 2.
5. Per i contributi relativi alle spese per l'elezione al Parlamento europeo si applicano le disposizioni di cui all'art. 12".
- Il testo dell'art. 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario), é il seguente:
"Art. 6. - 1. Il contributo di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, é determinato nella misura risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 1.200 per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall'ultimo censimento generale.
Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a lire 23 miliardi e 800 milioni per il 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria per il 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per lo stesso anno.
2. Il contributo é ripartito su base regionale in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna regione é ripartita proporzionalmente ai voti ottenuti, tra le liste concorrenti nelle circoscrizioni provinciali che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto al consiglio regionale della regione interessata".


Art. 3.
Risorse per accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica


1. Ogni partito o movimento politico destina una quota pari almeno al 5 per cento dei rimborsi ricevuti per ciascuno dei fondi di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 1 ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica.
2. I movimenti ed i partiti politici di cui al comma 1 introducono una apposita voce all'interno del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, al fine di dare espressamente conto dell'avvenuta destinazione delle quote dei rimborsi alle iniziative di cui al medesimo comma 1.


Nota all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 8 della legge n. 2/1997 si veda nelle note all'art. 1.


Art. 4.
Erogazioni liberali


1. All'articolo 13-bis, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole:
"compresi tra 500.000 e 50 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire".


Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 13 -bis, comma 1 -bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'art. 5 della legge n. 2/1997, e così come modificato dalla presente legge, é il seguente:
"1 -bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire effettuate mediante versamento bancario o postale".


Art. 5.
Disciplina fiscale dell'attività di movimenti e partiti politici ed agevolazioni


1. All'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, é aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. Sono altresì esenti dalle tasse sulle concessioni governative gli atti costitutivi, gli statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari".
2. Nella tabella di cui all'allegato B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, é aggiunto, in fine, il seguente articolo:
"Art. 27-ter. Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari".
3. Alla tabella allegata al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, é aggiunto, in fine, il seguente articolo:
"Art. 11-ter. - 1. Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari".
4. All'articolo 3 del testo unico approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, é aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-bis. Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore di movimenti e partiti politici".
5. Alle occupazioni temporanee di suolo pubblico, di durata temporanea non superiore a trenta giorni, effettuate da movimenti e partiti politici per lo svolgimento della loro attività, si applicano le agevolazioni previste nei regolamenti comunali sulle entrate, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
6. I consigli comunali e provinciali, in base alle norme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, possono prevedere nei loro regolamenti le forme per l'utilizzazione non onerosa di strutture comunali e provinciali idonee ad ospitare manifestazioni ed iniziative dei partiti politici. I regolamenti comunali e provinciali dettano altresì le disposizioni generali per garantire ai partiti politici le forme di accesso alle strutture di cui al presente comma nel rispetto dei principi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza. Gli oneri per l'utilizzazione di tali strutture sono posti a carico dei bilanci dei rispettivi enti.
7. Hanno diritto alle agevolazioni di cui ai commi 5 e 6 i partiti o movimenti politici che abbiano propri rappresentanti eletti nelle elezioni politiche, regionali, provinciali o comunali o per il Parlamento europeo.


Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 13-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative), introdotto dall'art. 18 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, così come modificato dalla presente legge, é il seguente:
"Art. 13-bis (Esenzioni). - 1. Gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative.
1-bis. Sono altresì esenti dalle tasse sulle concessioni governative gli atti costitutivi, gli statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari".
- Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, reca: "Disciplina dell'imposta di bollo" ed in particolare la tabella di cui all'allegato B annessa al citato decreto reca: "Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto".
- Il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, reca: "Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro" ed in particolare la tabella allegata al citato testo unico reca: "Atti per i quali non vi é - Il testo dell'art. 3 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, così come modificato dall'art. 19 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e come ulteriormente modificato dalla presente legge, é il seguente:
"Art. 3 (Art. 3 D.P.R. n. 637/1972) (Trasferimenti non soggetti all'imposta). - 1. Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, né quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità, nonché quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.).
2. I trasferimenti a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, diversi da quelli indicati nel comma 1, non sono soggetti all'imposta se sono stati disposti per le finalità di cui allo stesso comma.
3. Nei casi di cui al comma 2 il beneficiario deve dimostrare, entro cinque anni dall'accettazione dell'eredità o della donazione o dall'acquisto del legato, di avere impiegato i beni o diritti ricevuti o la somma ricavata dalla loro alienazione per il conseguimento delle finalità indicate dal testatore o dal donante. In mancanza di tale dimostrazione esso é tenuto al pagamento dell'imposta con gli interessi legali dalla data in cui avrebbe dovuto essere pagata.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione di reciprocità per gli enti pubblici esteri e per le fondazioni e associazioni costituite all'estero.
4-bis. Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore di movimenti e partiti politici".
- Il testo dell'art. 63, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), é il seguente:
"2. Il regolamento é informato ai seguenti criteri:
a)-d) (Omissis);
e) previsione di speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali".
- La legge 8 giugno 1990, n. 142, reca:
"Ordinamento delle autonomie locali".


Art. 6.
Modifiche ed integrazioni all'articolo 4 della legge 2 gennaio 1997, n. 2


1. All'articolo 4 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, dopo il comma 1-quater, sono aggiunti i seguenti:
"1- quinquies. I movimenti e partiti politici che hanno usufruito dei contributi per l'anno finanziario 1998 sono tenuti, ai sensi del comma 1-bis, al conguaglio delle somme già ricevute, che risultino eventualmente in eccesso rispetto alle somme effettivamente spettanti. A tale fine, a decorrere dall'anno 2000, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, da adottare di concerto con il Ministro delle finanze, determina l'eventuale ammontare in eccesso dei fondi ed approva un piano di ripartizione delle somme, che i movimenti e partiti politici di cui al comma 1-bis restituiscono a titolo di conguaglio dei contributi già ricevuti. La restituzione delle somme é effettuata mediante il versamento di rate annuali, per un periodo non eccedente i dieci anni. L'ammontare delle rate annuali non può essere inferiore al 10 per cento delle somme già ricevute che risultino in eccesso rispetto alle somme effettivamente spettanti. I movimenti e partiti politici che non hanno diritto al rimborso delle spese elettorali versano le somme in eccesso con cadenza annuale, per un periodo di cinque anni, nella misura del 20 per cento annuo del totale delle somme complessivamente dovute.
1- sexies. Nel caso in cui si verifichi l'estinzione di uno o più movimenti o partiti politici prima dell'integrale versamento del conguaglio dovuto ai sensi del comma 1 -quinquies, le relative somme che risultino ancora da versare sono portate in detrazione dai fondi di cui agli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515".


Nota all'art. 6:
- Il testo dell'art. 4 della legge n. 2/1997, introdotto
dall'art. 30 della legge 8 maggio 1998, n. 146, così come modificato dalla presente legge, é il seguente:
"Art. 4 (Disposizioni transitorie). - 1. Per l'anno finanziario 1997, il Ministro del tesoro, con proprio decreto, da adottare entro il 28 febbraio, ripartisce a titolo di prima erogazione tra i movimenti e partiti politici una somma pari a 160 miliardi di lire. Il
medesimo decreto eroga le somme spettanti agli aventi diritto. L'individuazione degli aventi diritto e la ripartizione del fondo sono effettuate secondo i criteri di cui al comma 1 dell'art. 2 e al comma 3 dell'art. 3 e sulla base dei dati comunicati dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati ai sensi del comma 6 dell'art. 2.
1-bis. Per l'anno finanziario 1998, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, da adottare entro il 31 maggio 1998, ripartisce a titolo di erogazione tra i movimenti e partiti politici una somma pari a 110 miliardi di lire, con riserva di conguaglio negli anni 1999 e successivi.
Il medesimo decreto eroga le somme spettanti agli aventi diritto. L'individuazione degli aventi diritto e la ripartizione del fondo sono effettuate secondo i criteri di cui al comma 1.
1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis si provvede mediante riduzione proporzionale delle quote disponibili alla data di entrata in vigore della presente disposizione degli accantonamenti iscritti nel fondo speciale di cui alla tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1997, n. 450, con esclusione di quelle preordinate per accordi internazionali, per cofinanziamenti comunitari, per regolazioni debitorie, per rate ammortamento mutui, per limiti di impegno, per disegni di legge già approvati dal Consiglio dei Ministri alla data del 31 marzo 1998, nonché per provvedimenti per i quali le commissioni competenti in materia di bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica abbiano espresso parere favorevole.
1-quater. Per l'anno 1998, l'importo complessivo destinato al finanziamento dei movimenti e partiti politici risultante dalle scelte operate dai contribuenti ai sensi dell'art. 1 della presente legge, é portato, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in diminuzione dell'unità previsionale di base 7.1.3.1 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e in aumento al fondo speciale di cui alla tabella A allegata alla citata legge n. 450 del 1997, reintegrando gli accantonamenti di cui al comma 1 -ter del presente articolo, con priorità per quello relativo al Ministero della pubblica istruzione.
1-quinquies. I movimenti e partiti politici che hanno usufruito dei contributi per l'anno finanziario 1998 sono tenuti, ai sensi del comma 1-bis, al conguaglio delle somme già ricevute, che risultino eventualmente in eccesso rispetto alle somme effettivamente spettanti. A tale fine, a decorrere dall'anno 2000, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, da adottare di concerto con il Ministro delle finanze, determina l'eventuale ammontare in eccesso dei fondi ed approva un piano di ripartizione delle somme, che i movimenti e partiti politici di cui al comma 1-bis restituiscono a titolo di conguaglio dei contributi già ricevuti. La restituzione delle somme é effettuata mediante il versamento di rate annuali, per un periodo non eccedente i dieci anni. L'ammontare delle rate annuali non può essere inferiore al 10 per cento delle somme già ricevute che risultino in eccesso rispetto alle somme effettivamente spettanti. I movimenti e partiti politici che non hanno diritto al rimborso delle spese elettorali versano le somme in eccesso con cadenza annuale, per un periodo di cinque anni, nella misura del 20 per cento annuo del totale delle somme complessivamente dovute.
1-sexies. Nel caso in cui si verifichi l'estinzione di uno o più movimenti o partiti politici prima dell'integrale versamento del conguaglio dovuto ai sensi del comma 1-quinquies, le relative somme che risultino ancora da versare sono portate in detrazione dai fondi di cui agli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515".


Art. 7.
Disposizioni transitorie


1. Per l'anno finanziario 1999, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, determina con proprio decreto, da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, l'ammontare del fondo da ripartire tra i partiti e movimenti politici aventi diritto, sulla base delle dichiarazioni effettuate dai contribuenti nel 1998, ai sensi dell'articolo 1 della citata legge n. 2 del 1997.
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 é effettuata la ripartizione del fondo tra i partiti e movimenti politici aventi i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 2 della citata legge n. 2 del 1997. L'erogazione delle somme spettanti sulla base della predetta ripartizione avrà luogo negli esercizi finanziari 2000, 2001 e 2002, nei limiti delle disponibilità determinatesi in base all'applicazione dell'articolo 9 della presente legge. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Dalle somme spettanti ad ogni movimento o partito politico ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, viene trattenuto l'ammontare dei contributi eventualmente ricevuti in eccesso per l'anno finanziario 1998, rispetto alle dichiarazioni effettuate dai contribuenti nel 1997, ai fini del conguaglio previsto dall'articolo 4, comma 1-bis, della citata legge n. 2 del 1997.


Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 3 della citata legge n. 2/1997 é il seguente:
"Art. 3 (Determinazione ed erogazione delle somme).
- 1. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, determina con proprio decreto, entro il 30 novembre di ciascun anno, sulla base delle dichiarazioni effettuate dai contribuenti ai sensi dell'art. 1, l'ammontare del fondo da ripartire tra i movimenti e i partiti politici.
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, il Ministro del tesoro determina la ripartizione del fondo tra i partiti politici aventi i requisiti di cui al comma 1 dell'art. 2. Ai fini della individuazione degli aventi diritto e della ripartizione del fondo si prendono in considerazione esclusivamente le dichiarazioni di appartenenza ai partiti o movimenti politici rese dai candidati all'atto dell'accettazione della candidatura o, per la legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, quelle rese dai membri delle due Camere entro il termine di cui al comma 4 dell'art. 2.
3. Il fondo é ripartito tra i movimenti o partiti politici in proporzione ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste da essi presentate per la più recente elezione della Camera dei deputati. Nel caso in cui una stessa lista, sulla base delle dichiarazioni di riferimento rese dai candidati in essa compresi ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 2, risulti espressione di due o più partiti o movimenti, la somma spettante sulla base del risultato conseguito da tale lista é ripartita tra i partiti o movimenti interessati in proporzione al numero di candidati eletti riferibili a ciascun partito o movimento. Nel caso in cui un partito o movimento politico abbia presentato liste o candidature per l'elezione del Parlamento nazionale esclusivamente in circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche, ad esso viene corrisposta una somma pari alla moltiplicazione di un novecento quarantacinquesimo dell'ammontare totale del fondo per il numero dei parlamentari eletti al Parlamento nazionale che hanno dichiarato di fare riferimento a tale partito o movimento. Il criterio di riparto di cui al precedente periodo si adotta anche per determinare la quota spettante ai partiti o movimenti politici che non hanno presentato proprie liste o candidati per l'elezione della quota di seggi della Camera dei deputati da attribuire in ragione proporzionale. Il riparto del fondo tra gli aventi diritto si effettua assegnando in primo luogo le quote del fondo spettanti ai partiti e movimenti politici di cui al terzo e quarto periodo e procedendo quindi alla assegnazione delle restanti quote ai partiti e movimenti politici di cui al primo e secondo periodo.
4. L'erogazione delle somme di cui al comma 2 é effettuata, in un'unica soluzione, entro il 31 gennaio di ogni anno.
5. La prima applicazione del presente articolo ha luogo con riferimento alle dichiarazioni dei redditi che saranno presentate nel 1997 e ai fini della determinazione delle somme da erogare entro il 31 gennaio 1998".
- Il testo dell'art. 2 della citata legge n. 2/1997 é il seguente:
"Art. 2 (Requisiti per partecipare al riparto delle risorse di cui all'art. 1). - 1. I movimenti e partiti politici partecipano alla ripartizione annuale delle risorse di cui all'art. 1 qualora abbiano al 31 ottobre di ciascun anno almeno un parlamentare eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica.
2. Alla ripartizione del fondo di cui all'art. 3 concorrono i movimenti e i partiti politici che ne facciano domanda, sottoscritta dai rappresentanti legali o loro delegati ai sensi dei rispettivi statuti, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Presidente della Camera dei deputati, che la trasmette al Ministero del tesoro. In sede di prima applicazione della presente legge la domanda deve essere presentata entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente legge.
3. Ciascun candidato alle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica dichiara, all'atto dell'accettazione della candidatura e ai soli fini di cui alla presente legge, il movimento o partito politico di riferimento. Analoga dichiarazione viene effettuata dai candidati alle elezioni suppletive per le due Camere.
4. In sede di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascun deputato e ciascun senatore dichiarano, ai soli fini di cui alla presente legge, il movimento o partito politico di riferimento al Presidente della Camera di appartenenza.
5. All'inizio di ciascuna legislatura il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica comunicano al Ministro del tesoro l'elenco dei componenti di ciascuna Camera con le rispettive dichiarazioni di riferimento ai partiti e movimenti politici rese ai sensi del comma 3. Il Presidente della Camera dei deputati comunica inoltre il numero di voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale. Nel corso della legislatura i Presidenti delle due Camere provvedono altresì a comunicare le eventuali variazioni alla composizione delle due Camere successivamente intervenute per effetto di surrogazioni o elezioni suppletive.
6. In sede di prima applicazione il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati comunicano al Ministro del tesoro le dichiarazioni effettuate dai parlamentari ai sensi del comma 4. Il Presidente della Camera dei deputati provvede altresì alla comunicazione di cui al secondo periodo del comma 5".
- Per il testo dell'art. 4, comma 1 -bis, della legge n. 2/1997 si veda in nota all'art. 6.


Art. 8.
Testo unico


1. Il Governo é delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico compilativo nel quale devono essere riunite e coordinate le norme di legge vigenti in materia di:
a) rimborso delle spese elettorali e finanziamenti a favore di partiti, movimenti politici, candidati e titolari di cariche elettive;
b) agevolazioni a favore dei medesimi soggetti di cui alla lettera a);
c) controlli e sanzioni previsti dalla legge.
2. Lo schema di decreto legislativo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, é trasmesso, previo parere del Consiglio di Stato, da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine indicato al comma 1, alle Camere per l'acquisizione del parere delle commissioni competenti per materia, che devono esprimersi entro quarantacinque giorni dall'assegnazione;
trascorso inutilmente tale termine, il parere si intende acquisito.


Art. 9.
Copertura finanziaria


1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, pari a lire 208 miliardi per il 1999, a lire 198 miliardi per il 2000 e a lire 257 miliardi annue a decorrere dal 2001, si provvede a carico delle risorse rivenienti dalla soppressione delle autorizzazioni di spesa di cui alle leggi 18 novembre 1981, n. 659, 10 dicembre 1993, n. 515, 23 febbraio 1995, n. 43, e 2 gennaio 1997, n. 2.


Note all'art. 9:
- La legge 18 novembre 1981, n. 659, reca:
"Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici".
- Per il titolo della legge n. 515/1993 si veda nelle note all'art. 1.
- Per il titolo della legge n. 43/1995 si veda nelle note all'art. 2.
- Per il titolo della legge n. 2/1997 si veda nelle note all'art. 1.


Art. 10.
Abrogazioni


1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati:
a) gli articoli 1, 2 e 3, nonché l'articolo 8, commi 15, 16 e 17, e l'articolo 9, comma 1, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7 della presente legge;
b) gli articoli 1 e 2 della legge 2 maggio 1974, n. 195.


Art. 11.
Entrata in vigore


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 3 giugno 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Diliberto



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