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Legge 3 agosto 2009, n. 111
Istituzione del premio annuale «Arca dell'arte - Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell'arte».
 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Promulga la seguente legge:


Art. 1.
Istituzione del premio Arca dell'arte


1. é istituito, a decorrere dall'anno 2009, il premio annuale «Arca dell'arte - Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell'arte»,
di seguito denominato «Arca dell'arte», intitolato all'opera dello
scomparso soprintendente ai beni artistici e storici delle Marche
Pasquale Rotondi, protagonista nell'attività di salvataggio di opere
d'arte, organizzata a livello internazionale, europeo e nazionale.
Nell'ambito dell'Arca dell'arte é altresì prevista la consegna di premi speciali.
2. L'Arca dell'arte ha le seguenti finalità:
a) segnalare le figure che si sono contraddistinte nell'attività di salvataggio di opere d'arte a livello internazionale, europeo e nazionale;
b) segnalare le figure che in campi particolari, quali la comunicazione e il mecenatismo, si sono distinte per particolari
attività in favore dell'arte o della promozione dell'arte;
c) segnalare le figure che nell'esercizio di attività di protezione civile si sono contraddistinte per interventi di salvataggio di opere d'arte.
3. Per l'organizzazione dell'Arca dell'arte é individuato quale ente responsabile il comune di Sassocorvaro, che agisce di concerto
con la regione Marche, con i comuni di Carpegna e di Urbino e con la comunità montana del Montefeltro, d'intesa con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, sotto
la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali.
4. I vincitori dell'Arca dell'arte sono selezionati dalla giuria di
cui all'articolo 2 e sono premiati nella sede della Rocca
ubaldinesca, situata nel comune di Sassocorvaro, con la consegna di una scultura appositamente ideata e realizzata.
5. A valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, sono promosse iniziative per la diffusione delle finalità dell'Arca dell'arte nei comuni di Urbino e di Carpegna.


Art. 2.
Composizione della giuria


1. I vincitori dell'Arca dell'arte sono individuati e nominati da un'apposita giuria costituita da:
a) un rappresentante della famiglia Rotondi;
b) un rappresentante del comune di Sassocorvaro;
c) un rappresentante del comune di Carpegna;
d) un rappresentante del comune di Urbino;
e) un rappresentante della comunità montana del Montefeltro;
f) un rappresentante della provincia di Pesaro e Urbino;
g) un rappresentante della regione Marche;
h) il direttore della direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche del Ministero per i beni e le attività culturali;
i) i competenti soprintendenti delle città di Urbino, Venezia, Ancona e Roma;
l) il rettore dell'Università degli studi di Urbino;
m) un rappresentante dell'Accademia Raffaello di Urbino;
n) due personalità individuate tra gli studiosi d'arte e gli
esponenti della cultura italiana, nominate dal Ministro per i beni e
le attività culturali;
o) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della protezione civile.
2. I componenti della giuria di cui al comma 1 sono nominati con
decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.
3. La presidenza della giuria spetta al rappresentante della
famiglia Rotondi di cui al comma 1, lettera a). In caso di espressa
rinuncia o d'impossibilità dei familiari, il presidente é eletto
dalla giuria medesima fra i propri membri nelle forme e nei modi
previsti dal regolamento di cui al comma 5.
4. Il ruolo di coordinatore e segretario generale dell'Arca dell'arte é conferito annualmente, mediante incarico, a un professionista individuato dalle amministrazioni organizzatrici di
cui all'articolo 1, comma 3.
5. La giuria, entro tre mesi dalla data della sua costituzione,
adotta un regolamento, che prevede i termini per la selezione, la
designazione e la cerimonia di assegnazione dell'Arca dell'arte, i
modi e i tempi di presentazione delle candidature e delle
autocandidature e di ogni altro elemento utile ai fini
dell'organizzazione del medesimo premio. Il regolamento é
sottoposto, per l'approvazione, al parere vincolante del Ministro per
i beni e le attività culturali, da rendere entro tre mesi dalla data
di trasmissione del relativo schema. Decorso inutilmente tale
termine, il parere si intende comunque favorevole.


Art. 3.
Disposizioni finanziarie


1. A decorrere dall'anno 2009, é autorizzata una spesa annua di
160.000 euro da corrispondere al comune di Sassocorvaro per
l'organizzazione del premio annuale «Arca dell'arte». L'attribuzione
delle predette risorse ha luogo subordinatamente all'approvazione, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, di un piano
finanziario predisposto dal comune di Sassocorvaro con le modalità
di cui all'articolo 1, comma 3.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 160.000
euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 3 agosto 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Alfano



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