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Legge 2 marzo 2004, n. 61
"Norme in materia di reati elettorali."
 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Promulga la seguente legge


Art. 1.
1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 100, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
"Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi é punito con la reclusione da uno a sei anni. é punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto é commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena é della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro.
Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, é punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro";
b) all'articolo 106, le parole: "con la reclusione sino a tre mesi o con la multa sino a lire 2.000.000" sono sostituite dalle seguenti:
"con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro".
2. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 90:
1) il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
"Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi é punito con la reclusione da uno a sei anni. é punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto é commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena é della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro.
Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, é punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro";
2) il quarto comma é abrogato;
b) all'articolo 93:
1) le parole: ", ovvero chi sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura" sono soppresse;
2) é aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura é punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 2 marzo 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli



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