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Legge 29 settembre 2015, n. 166
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sull'autorizzazione all'esercizio di attività lavorative dei familiari a carico del personale diplomatico
 
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sull'autorizzazione all'esercizio di attivita' lavorative dei familiari a carico del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e rappresentanze consolari, fatto a Roma il 13 dicembre 2013.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:

Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sull'autorizzazione all'esercizio di attivita' lavorative dei familiari a carico del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e rappresentanze consolari, fatto a Roma il 13 dicembre 2013.
Allegato ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CILE SULL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' LAVORATIVE DEI FAMILIARI A CARICO DEL PERSONALE DIPLOMATICO, CONSOLARE E TECNICO-AMMINISTRATIVO DELLE MISSIONI DIPLOMATICHE E RAPPRESENTANZE CONSOLARI
Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, di seguito denominate le "Parti", con l'auspicio di concludere un Accordo al fine di facilitare l'esercizio di attivita' lavorativa da parte dei familiari a carico del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo delle Missioni diplomatiche e consolari dello Stato accreditante nel territorio dello Stato ricevente, hanno concordato quanto segue:

Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.

Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 settembre 2015

MATTARELLA
Presidente del Consiglio dei ministri
Renzi
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Gentiloni Silveri
Visto, il Guardasigilli
Orlando

Articolo 1
Oggetto dell'Accordo
1. I familiari a carico che fanno parte del nucleo familiare che vive con un funzionario diplomatico, funzionario consolare di carriera o membro del personale tecnico-amministrativo delle Missioni diplomatiche e Rappresentanze consolari della Repubblica del Cile nella Repubblica italiana e della Repubblica italiana nella Repubblica del Cile saranno autorizzati dallo Stato ricevente a svolgere un'attivita' lavorativa autonoma o subordinata nel territorio di quest'ultimo, in conformita' alle disposizioni del presente Accordo e sulla base del principio di reciprocita'.
2. Per gli effetti del presente Accordo, l'espressione "familiari" del paragrafo precedente si riferisce a:
I ) il/la coniuge;
II ) i figli a carico dai 18 ai 21 anni;
III ) i figli a carico dai 22 ai 25 anni che frequentino corsi di studio a livello superiore;
IV ) i figli diversamente abili a prescindere dalla loro eta', che facciano parte del nucleo familiare di un funzionario diplomatico, funzionario consolare di carriera o membro del personale tecnico-amministrativo delle Missioni diplomatiche e consolari.
3. Questo privilegio non si applica ai familiari del personale con contratto locale delle Missioni diplomatiche e consolari.
4. Il menzionato privilegio, inoltre, si estendera' ai familiari del citato personale delle Rappresentanze accreditate presso la Santa Sede e delle Rappresentanze accreditate presso gli Organismi Internazionali con sede presso i due Stati.

Articolo 2
Procedura di autorizzazione in Italia
1. L'Ambasciata della Repubblica del Cile inviera' una Nota Verbale al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica italiana informandolo del nome del familiare presente in Italia che ha ricevuto un'offerta di lavoro alla quale intende corrispondere, includendo una breve descrizione della natura di tale attivita'.
2. Nel caso si tratti di attivita' lavorativa subordinata, il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica italiana dara' comunicazione alla predetta Rappresentanza del proprio assenso all'avvio della procedura per l'instaurazione del rapporto di lavoro. Successivamente, il datore di lavoro, richiamandosi all'Accordo, potra' assumere direttamente il lavoratore in base alla normativa vigente in Italia.
3. L'Ambasciata della Repubblica del Cile informera' prontamente il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica italiana della conclusione, da parte del familiare, dell'attivita' lavorativa subordinata autorizzata. Nel caso in cui il familiare desideri intraprendere una nuova attivita' lavorativa o riprendere un'attivita' lavorativa gia' conclusa, l'Ambasciata della Repubblica del Cile dovra' formulare una nuova richiesta di autorizzazione ai sensi del presente Accordo.
4. Nel caso in cui l'attivita' lavorativa sia autonoma, l'Ambasciata della Repubblica del Cile inviera' una Nota Verbale al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica italiana, informandolo del nome del familiare presente in Italia che intende intraprendere un'attivita' lavorativa autonoma, includendo una breve descrizione della natura di tale attivita'. Il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica italiana, verificato che la persona in questione rientri nelle categorie definite dal presente Accordo, sentiti i Dicasteri competenti, dara' comunicazione alla predetta Rappresentanza del proprio assenso.
5. L'Ambasciata della Repubblica del Cile informera' prontamente il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica italiana della conclusione, da parte del familiare, dell'attivita' lavorativa autonoma autorizzata.
Articolo 3
Procedura di autorizzazione nella Repubblica del Cile
In Cile, l'esercizio di un'attivita' lavorativa da parte del familiare a carico sara' soggetta all'autorizzazione preventiva delle autorita' pertinenti, mediante una richiesta ufficiale inviata a nome del familiare a carico, dall'Ambasciata d'Italia alla Direzione del Cerimoniale e Protocollo del Ministero delle Relazioni Estere. Nella richiesta, si specifichera' l'attivita' lavorativa che si desidera esercitare, i dati dell'eventuale datore di lavoro e ogni altra informazione richiesta nel procedimento e nei formulari preposti a tal fine. Le autorita' competenti, dopo aver verificato se la persona in questione rientra nelle categorie definite nel presente Accordo e tenendo presente la legislazione interna vigente, informera' ufficialmente l'Ambasciata d'Italia, mediante la suindicata Direzione, che la persona e' stata autorizzata ad esercitare un'attivita' lavorativa, in conformita' alla legislazione applicabile in Cile. Nel caso in cui il familiare a carico desiderasse cambiare, in qualunque momento datore di lavoro dopo aver ricevuto un'autorizzazione per esercitare un'attivita' lavorativa, presentera' una nuova richiesta di autorizzazione.

Articolo 4
Applicabilita' della normativa locale
1. Le Parti concordano che, in conformita' alla Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 1961 e alla Convenzione di Vienna sulle Relazioni Consolari del 1963, i familiari a carico che hanno ottenuto l'autorizzazione per realizzare un'attivita' lavorativa, saranno soggetti alla normativa vigente nello Stato ricevente in materia fiscale, di sicurezza sociale e del lavoro in relazione all'attivita' svolta. Non vi saranno restrizioni in quanto alla natura o al tipo di attivita' che verra' svolta, salvo i limiti costituzionali e legali, contemplati nell'ordinamento giuridico dello Stato ricevente.
2. L'autorizzazione affinche' il familiare a carico eserciti un'attivita' lavorativa non implichera' l'esenzione dal rispetto di requisiti, procedimenti o imposte normalmente applicabili a qualunque impiego, in riferimento sia alle caratteristiche personali, qualita' professionali o lavorative che di qualunque altro genere. Nel caso di professioni che richiedano qualifiche particolari, il familiare a carico non sara' esentato dall'osservanza dei requisiti applicabili.
3. Questo Accordo non implica il riconoscimento di titoli, gradi o studi tra i due Stati.
4. Per quanto concerne le materie trattate nel presente articolo si fa riferimento a quanto stabilito dalla normativa interna di ciascuno Stato e agli Accordi Bilaterali o Multilaterali vigenti tra i due Stati.

Articolo 5
Immunita' civili, amministrative e penali
1. Per il familiare a carico autorizzato ad esercitare un'attivita' lavorativa che goda di immunita' dalla giurisdizione civile ed amministrativa dello Stato ricevente, in conformita' alla Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 1961 o in conformita' alla Convenzione di Vienna sulle Relazioni Consolari del 1963, o in virtu' di qualunque altro accordo internazionale applicabile, detta immunita' non si applichera' in riferimento a qualunque atto riguardante l'esercizio dell'attivita' lavorativa. Le Parti concordano che l'assenza di immunita' dalla giurisdizione civile ed amministrativa non puo' intendersi come riferita anche all'immunita' dall'esecuzione della sentenza, per la quale sara' necessario richiedere la rinuncia espressa. In tale caso, lo Stato accreditante dara' seria considerazione ad una richiesta di rinuncia all'immunita' dall'esecuzione della sentenza relativa ad un familiare, autorizzato allo svolgimento di un'attivita' lavorativa.
2. Nel caso di familiari a carico che godano di immunita' dalla giurisdizione penale, in conformita' ai suindicati accordi internazionali, le Parti considereranno quanto segue:
(a) Le disposizioni relative all'immunita' dalla giurisdizione penale dello Stato ricevente si continueranno ad applicare per ogni atto che possa costituire reato commesso nel corso dell'attivita' lavorativa. Tuttavia, lo Stato accreditante dara' seria considerazione ad una richiesta scritta di rinuncia all'immunita' del familiare coinvolto presentatagli dallo Stato ricevente.
(b) Le Parti concordano che tale rinuncia all'immunita' dalla giurisdizione penale non puo' intendersi come riferita anche all'immunita' dall'esecuzione della sentenza, per la quale sara' necessario richiedere la rinuncia espressa. In tale caso, lo Stato accreditante dara' seria considerazione ad una richiesta di rinuncia all'immunita' dall'esecuzione della sentenza relativa ad un familiare autorizzato allo svolgimento di un'attivita' lavorativa.
3. In tutti i casi definiti dal presente articolo, l'esame della richiesta e la risposta dello Stato accreditante dovranno essere effettuati nel piu' breve termine possibile. Qualora non si verificasse la rinuncia, lo Stato ricevente potra' richiedere la partenza del familiare a carico dal suo territorio.

Articolo 6
Limiti all'autorizzazione
1. Le Parti convengono che l'autorizzazione a svolgere un'attivita' nello Stato ricevente terminera' non appena il beneficiario cessera' di avere lo status di familiare a carico e sara' concessa per un periodo non superiore alla durata della missione del funzionario diplomatico, funzionario consolare di carriera o membro del personale tecnico-amministrativo delle Missioni diplomatiche e consolari.
2. L'autorizzazione sara' subordinata alla condizione che il lavoro non sia riservato per legge solo ai cittadini dello Stato ricevente. Essa non potra' essere concessa alle persone che abbiano lavorato illegalmente nello Stato ricevente o vi abbiano commesso violazioni alle leggi o ai regolamenti in materia fiscale e di sicurezza sociale. L'autorizzazione potra' essere altresi' negata per motivi attinenti alla sicurezza nazionale.
3. L'autorizzazione potra' essere revocata qualora lo Stato accreditante non rinunci all'immunita' nei casi di cui all'articolo 5.
Articolo 7
Entrata in vigore, durata e denuncia
1. Il presente Accordo entrera' in vigore trenta (30) giorni dopo la data dell'ultima Nota mediante la quale una delle Parti comunica all'altra l'avvenuto adempimento dei procedimenti legali interni.
2. Il Presente Accordo avra' una durata indeterminata. Tuttavia, ognuna delle Parti potra' notificare in qualunque momento per iscritto e per i canali diplomatici la sua decisione di denuncia. La denuncia avra' effetto novanta (90) giorni dopo la data della citata notifica.
In fede, i Rappresentanti che sottoscrivono, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Roma il 13 dicembre 2013 in due originali in italiano ed in spagnolo, tutti i testi facenti egualmente fede.

(G.U. n. 245 del 21 ottobre 2015)



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