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NORMATIVA
Normativa nazionale - Leggi - Governo

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Legge 29 marzo 2001, n.135
"Riforma della legislazione nazionale del turismo."
 
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Capo I
PRINCIPI, COMPETENZE E STRUTTURE

Art. 1.
(Principi)

1. La presente legge definisce i princìpi fondamentali e gli
strumenti della politica del turismo in attuazione degli articoli 117
e 118 della Costituzione ed ai sensi dell'articolo 56 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, della legge 15
marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. La Repubblica:
a) riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo
economico e occupazionale del Paese nel contesto internazionale e
dell'Unione europea, per la crescita culturale e sociale della
persona e della collettività e per favorire le relazioni tra popoli
diversi;
b) favorisce la crescita competitiva dell'offerta del sistema
turistico nazionale, regionale e locale, anche ai fini
dell'attuazione del riequilibrio territoriale delle aree depresse;
c) tutela e valorizza le risorse ambientali, i beni culturali e le
tradizioni locali anche ai fini di uno sviluppo turistico
sostenibile;
d) sostiene il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico con
particolare riguardo alle piccole e medie imprese e al fine di
migliorare la qualità dell'organizzazione, delle strutture e dei
servizi;
e) promuove azioni per il superamento degli ostacoli che si
frappongono alla fruizione dei servizi turistici da parte dei
cittadini, con particolare riferimento ai giovani, agli anziani
percettori di redditi minimi ed ai soggetti con ridotte capacità
motorie e sensoriali;
f) tutela i singoli soggetti che accedono ai servizi turistici anche
attraverso l'informazione e la formazione professionale degli
addetti;
g) valorizza il ruolo delle comunità locali, nelle loro diverse ed
autonome espressioni culturali ed associative, e delle associazioni
pro loco;
h) sostiene l'uso strategico degli spazi rurali e delle economie
marginali e tipiche in chiave turistica nel contesto di uno sviluppo
rurale integrato e della vocazione territoriale;
i) promuove la ricerca, i sistemi informativi, la documentazione e la
conoscenza del fenomeno turistico;
l) promuove l'immagine turistica nazionale sui mercati mondiali,
valorizzando le risorse e le caratteristiche dei diversi ambiti
territoriali.
3. Sono fatti salvi poteri e prerogative delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle
materie di cui alla presente legge nel rispetto degli statuti di
autonomia e delle relative norme di attuazione.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato é stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge modificate o alle quali é operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legisiativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- L'art. 117 della Costituzione stabilisce le materie
per le quali la regione può emanare norme legislative nei
limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi
dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in
contrasto con l'interesse nazionale o con quello di altre
regioni. Le leggi della Repubblica possono demandare alla
regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.
- L'art. 118 della Costituzione conferisce alle regioni
le funzioni amministrative per le materie di cui all'art.
117, salvo quelle di interesse esclusivamente locale. Lo
Stato può con legge delegare alla regione l'esercizio di
altre finzioni amministrative. La regione esercita
normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle
province, ai comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei
loro uffici.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, recante "Attuazione della delega di cui
all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382" é
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 29 agosto 1977, n. 234.
- Il testo dell'art. 56 del sopra citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 é il seguente:
"Art. 56 (Turismo e industria alberghiera). - Le
funzioni amministrative relative alla materia "turismo e
industria alberghiera concernono tutti i servizi, le
strutture e le attività pubbliche e private riguardanti
l'organizzazione e lo sviluppo del turismo regionale, anche
nei connessi aspetti ricreativi, e dell'industria
alberghiera, nonché gli enti e le aziende pubbliche
operanti nel settore sul piano locale.
Le funzioni predette comprendono tra l'altro:
a) le opere, gli impianti, i servizi complementari
all'attività turistica;
b) la promozione di attività sportive e ricreative e
la realizzazione dei relativi impianti ed attrezzature, di
intesa, per le attività e gli impianti di interesse dei
giovani in età scolare, con gli organi scolastici. Restano
ferme le attribuzioni del CONI per l'organizzazione delle
attività agonistiche ad ogni livello e le relative
attività promozionali. Per gli impianti e le attrezzature
da essa promossi, la regione si avvale della consulenza
tecnica del CONI;
c) la vigilanza sulle attività svolte e sui servizi
gestiti nel territorio regionale, per quanto riguarda le
attività turistico-ricreative, dagli automobil club
provinciali".
- L'art. 1, ultimo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6, é così
modificato:
"Fino a quando con legge regionale non sia riordinata
l'amministrazione locale del turismo, spettano alle regioni
i poteri di nomina dei collegi dei revisori degli enti con
finalità turistiche, salva la designazione da parte del
Ministro del tesoro di un componente dei collegi stessi in
relazione alla permanenza negli enti di interessi
finanziari dello Stato".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59. recante: "Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa" é
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 17 marzo 1997, n. 63.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante:
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" é pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 21 maggio
1998, n. 116.

Art. 2.
(Competenze)

1. Lo Stato e le regioni riconoscono, sulla base del principio di
sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della
legge 15 marzo 1997, n. 59, il ruolo dei comuni e delle province nei
corrispondenti ambiti territoriali con particolare riguardo
all'attuazione delle politiche intersettoriali ed infrastrutturali
necessarie alla qualificazione dell'offerta turistica; riconoscono
altresì l'apporto dei soggetti privati per la promozione e lo
sviluppo dell'offerta turistica.
2. Le regioni, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, esercitano le funzioni in materia di turismo e di
industria alberghiera sulla base dei princìpi di cui all'articolo 1
della presente legge.
3. Le funzioni e i compiti conservati allo Stato in materia di
turismo, fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi
di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo
1997, n. 59, sono svolti dal Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato. Per i fini di cui al presente comma, il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura in particolare
il coordinamento intersettoriale degli interventi statali connessi al
turismo, nonché l'indirizzo e il coordinamento delle attività
promozionali svolte all'estero, aventi esclusivo rilievo nazionale.
Allo stesso Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato spetta la rappresentanza unitaria in sede di
Consiglio dell'Unione europea in materia di turismo.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge il Presidente del Consiglio dei ministri definisce, ai sensi
dell'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con
proprio decreto, i princìpi e gli obiettivi per la valorizzazione e
lo sviluppo del sistema turistico. Il decreto é adottato d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le
associazioni di categoria degli operatori turistici e dei
consumatori. Lo schema di decreto é trasmesso alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica ai fini della espressione del
parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.
Il decreto, al fine di assicurare l'unitarietà del comparto
turistico e la tutela dei consumatori, delle imprese e delle
professioni turistiche, stabilisce:
a) le terminologie omogenee e lo standard minimo dei servizi di
informazione e di accoglienza ai turisti;
b) l'individuazione delle tipologie di imprese turistiche operanti
nel settore e delle attività di accoglienza non convenzionale;
c) i criteri e le modalità dell'esercizio su tutto il territorio
nazionale delle imprese turistiche per le quali si ravvisa la
necessità di standard omogenei ed uniformi;
d) gli standard minimi di qualità delle camere di albergo e delle
unità abitative delle residenze turistico-alberghiere e delle
strutture ricettive in generale;
e) gli standard minimi di qualità dei servizi offerti dalle imprese
turistiche cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle
strutture ricettive;
f) per le agenzie di viaggio, le organizzazioni e le associazioni che
svolgono attività similare, il livello minimo e massimo da applicare
ad eventuali cauzioni, anche in relazione ad analoghi standard
utilizzati nei Paesi dell'Unione europea;
g) i requisiti e le modalità di esercizio su tutto il territorio
nazionale delle professioni turistiche per le quali si ravvisa la
necessità di profili omogenei ed uniformi, con particolare
riferimento alle nuove professionalità emergenti nel settore;
h) i requisiti e gli standard minimi delle attività ricettive
gestite senza scopo di lucro;
i) i requisiti e gli standard minimi delle attività di accoglienza
non convenzionale;
l) i criteri direttivi di gestione dei beni demaniali e delle loro
pertinenze concessi per attività turistico-ricreative, di
determinazione, riscossione e ripartizione dei relativi canoni,
nonché di durata delle concessioni, al fine di garantire termini e
condizioni idonei per l'esercizio e lo sviluppo delle attività
imprenditoriali, assicurando comunque l'invarianza di gettito per lo
Stato;
m) gli standard minimi di qualità dei servizi forniti dalle imprese
che operano nel settore del turismo nautico;
n) i criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione
all'esercizio delle professioni turistiche.
5. Il decreto di cui al comma 4 formula altresì principi ed
obiettivi relativi:
a) allo sviluppo dell'attività economica in campo turistico di cui
deve tenere conto il Comitato interministeriale per la programmazione
economica nello svolgimento dei compiti ad esso assegnati, con
particolare riferimento all'utilizzo dei fondi comunitari;
b) agli indirizzi generali per la promozione turistica dell'Italia
all'estero;
c) alle azioni dirette allo sviluppo di sistemi turistici locali,
come definiti dall'articolo 5, nonché dei sistemi o reti di servizi,
di strutture e infrastrutture integrate, anche di valenza
interregionale, ivi compresi piani di localizzazione dei porti
turistici e degli approdi turistici di concerto con gli enti locali
interessati;
d) agli indirizzi e alle azioni diretti allo sviluppo di circuiti
qualificati a sostegno dell'attività turistica, quali campi da golf,
impianti a fune, sentieristica attrezzata e simili;
e) agli indirizzi per la integrazione e l'aggiornamento della Carta
dei diritti del turista di cui all'articolo 4;
f) alla realizzazione delle infrastrutture turistiche di valenza
nazionale e allo sviluppo delle attività economiche, in campo
turistico, attraverso l'utilizzo dei fondi nazionali e comunitari.
6. Nel rispetto dei princìpi di completezza ed integralità delle
modalità attuative, di efficienza, economicità e semplificazione
dell'azione amministrativa, di sussidiarietà nei rapporti con le
autonomie territoriali e funzionali, ciascuna regione, entro nove
mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 4, dà
attuazione ai princìpi e agli obiettivi stabiliti dalla presente
legge e contenuti nel decreto di cui al medesimo comma 4.
7. Allo scopo di tutelare e salvaguardare gli interessi unitari non
frazionabili, in materia di libertà di impresa e di tutela del
consumatore, le disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 4
si applicano, decorsi inutilmente i termini di cui al comma 6, alle
regioni a statuto ordinario, fino alla data di entrata in vigore di
ciascuna disciplina regionale di attuazione delle linee guida,
adottata secondo le modalità di cui al medesimo comma 6.
8. Per le successive modifiche e integrazioni al decreto di cui al
comma 4 si applicano le medesime procedure previste dall'articolo 44
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla presente
legge. I termini previsti da tali disposizioni sono ridotti alla
metà.

Note all'art. 2:
- Si trascrive il testo dell'art. 4, comma 3, lettera
a) della legge 15 marzo 1997 n. 59:
"3. I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2,
avvengono nell'osservanza dei seguenti principi
fondamentali:
a) il principio di sussidiarietà, con l'attribuzione
della generalità dei compiti e delle funzioni
amministrative ai comuni, alle province e alle comunità
montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali,
associative e organizzative, con l'esclusione delle sole
funzioni incompatibili con le dimensioni medesime,
attribuendo le responsabilità pubbliche anche al fine di
favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di
rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e
comunità, alla autorità territorialmente e funzionalmente
più vicina ai cittadini interessati".
- Per l'art. 117 della Costituzione si veda in nota
all'art. 1.
- Per gli estremi della legge 15 marzo 1997, n. 59 e
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si veda in
nota all'art. 1.
- Si trascrive il testo dell'art. 11, comma 1, lettera
a) della citata legge 15 marzo 1997, n. 59:
"Art. 11, comma 1, lettera a). - 1. Il Governo é
delegato ad emanare, entro il 31 luglio 1998, uno o più
decreti legislativi diretti a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri,
nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento
autonomo".
- Il testo dell'art. 44 del già citato decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, é il seguente:
"Art. 44 (Funzioni e compiti conservati allo Stato). -
Sono conservati allo Stato:
a) la definizione, in accordo con le regioni, dei
principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo
sviluppo del sistema turistico. Le connesse linee guida
sono contenute in un documento approvato, di intesa con la
Conferenza Stato-regioni, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; sentite le
associazioni di categoria maggiormente rappresentative
degli operatori turistici, dei consumatori e del turismo
sociale e le organizzazioni sindacali dei lavoratori del
turismo più rappresentative nella categoria. Prima della
sua definitiva adozione, il documento é trasmesso alle
competenti commissioni parlamentari. Entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo
é approvato il predetto documento contenente le linee
guida;
b) il monitoraggio delle fasi attuative del documento
di cui alla lettera a) relativamente agli aspetti statali;
c) il coordinamento intersettoriale delle attività
di competenza dello Stato connesse alla promozione sviluppo
e valorizzazione del sistema turistico nazionale;
d) il cofinanziamento, nell'interesse nazionale, di
programmi regionali o interregionali per lo sviluppo del
turismo.".

Art. 3.
(Conferenza nazionale del turismo)

1. é istituita la Conferenza nazionale del turismo. La Presidenza
del Consiglio dei ministri indìce almeno ogni due anni la
Conferenza, che é organizzata dal Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. Sono convocati per la Conferenza: i
rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, i rappresentanti
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione
delle province d'Italia (UPI) e dell'Unione nazionale comuni
comunità enti montani (UNCEM), del Consiglio nazionale dell'economia
e del lavoro (CNEL) e delle altre autonomie territoriali e
funzionali, i rappresentanti delle associazioni maggiormente
rappresentative degli imprenditori turistici, dei consumatori, del
turismo sociale, delle associazioni pro loco, delle associazioni
senza scopo di lucro operanti nel settore del turismo, delle
associazioni ambientaliste e delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori. La Conferenza esprime orientamenti per la definizione e
gli aggiornamenti del documento contenente le linee guida. La
Conferenza, inoltre, ha lo scopo di verificare l'attuazione delle
linee guida, con particolare riferimento alle politiche turistiche e
a quelle intersettoriali riferite al turismo, e di favorire il
confronto tra le istituzioni e le rappresentanze del settore. Gli
atti conclusivi di ciascuna Conferenza sono trasmessi alle
Commissioni parlamentari competenti.
2. Agli oneri derivanti dal funzionamento della Conferenza, pari a
lire 100 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede
nell'ambito degli ordinari stanziamenti del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.

Art. 4.
(Promozione dei diritti del turista)

1. La Carta dei diritti del turista, redatta dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in almeno quattro
lingue, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali del
settore turistico, nonché le associazioni nazionali di tutela dei
consumatori contiene:
a) informazioni sui diritti del turista per quanto riguarda la
fruizione di servizi turistico-ricettivi, ivi compresi quelli
relativi alla nautica da diporto, comunque effettuata, sulle
procedure di ricorso, sulle forme di arbitrato e di conciliazione per
i casi di inadempienza contrattuale dei fornitori dell'offerta
turistica;
b) informazioni sui contratti relativi all'acquisizione di diritti di
godimento a tempo parziale dei beni immobili a destinazione
turistico-ricettiva, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), del
decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, recante attuazione della
direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
ottobre 1994;
c) notizie sui sistemi di classificazione esistenti e sulla
segnaletica;
d) informazioni sui diritti del turista quale utente dei mezzi di
trasporto aereo, ferroviario, marittimo, delle autostrade e dei
servizi di trasporto su gomma;
e) informazioni sui diritti e sugli obblighi del turista quale utente
delle agenzie di viaggio e turismo, dei viaggi organizzati e dei
pacchetti turistici;
f) informazioni sulle polizze assicurative, sull'assistenza
sanitaria, sulle norme valutarie e doganali;
g) informazioni sui sistemi di tutela dei diritti e per contattare le
relative competenti associazioni;
h) informazioni sulle norme vigenti in materia di rispetto e tutela
del sistema turistico ed artistico nazionale e dei beni culturali;
i) informazioni concernenti gli usi e le consuetudini praticati a
livello locale e ogni altra informazione che abbia attinenza con la
valorizzazione, la qualificazione e la riconoscibilità del sistema
turistico.
2. Ad integrazione di quanto stabilito alla lettera b) del comma 1
del presente articolo, al decreto legislativo 9 novembre 1998, n.
427, di attuazione della direttiva 94/47/CE, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 é sostituita dalla
seguente:
"d) "bene immobile": un immobile, anche con destinazione alberghiera,
o parte di esso, per uso abitazione e per uso alberghiero o per uso
turistico-ricettivo, su cui verte il diritto oggetto del contratto";
b) l'articolo 7 é sostituito dal seguente:
"Art. 7. - (Obbligo di fidejussione). - 1. Il venditore non avente la
forma giuridica di società di capitali ovvero con un capitale
sociale versato inferiore a lire 10 miliardi e non avente sede legale
e sedi secondarie nel territorio dello Stato é obbligato a prestare
fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia della corretta
esecuzione del contratto.
2. Il venditore é in ogni caso obbligato a prestare fidejussione
bancaria o assicurativa allorquando l'immobile oggetto del contratto
sia in corso di costruzione, a garanzia dell'ultimazione dei lavori.
3. Delle fidejussioni deve farsi espressa menzione nel contratto a
pena di nullità.
4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre
all'acquirente la preventiva escussione del venditore".
3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
singolarmente o in forma associata ai sensi dell'articolo 2, comma 4,
lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, costituiscono le
commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle
controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti
inerenti la fornitura di servizi turistici. é fatta salva la
facoltà degli utenti, in caso di conciliazione per la risoluzione di
controversie con le imprese turistiche, di avvalersi delle
associazioni dei consumatori.

Note all'art. 4:
- Il decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427,
recante "Attuazione della direttiva 94/47/CE concernente
la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti
relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a
tempo parziale di beni immobili" é pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 1998.
- Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto
legislativo n. 427/1998, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) "contratto : uno o più contratti della durata di
almeno tre anni con i quali, verso pagamento di un prezzo
globale, si costituisce, si trasferisce o si promette di
costituire o trasferire, direttamente o indirettamente, un
diritto reale ovvero un altro diritto avente ad oggetto il
godimento su uno o più beni immobili, per un periodo
determinato o determinabile dell'anno non inferiore ad una
settimana;
b) "venditore : la persona fisica o giuridica che,
nell'ambito della sua attività professionale, costituisce,
trasferisce o promette di costituire o di trasferire il
diritto oggetto del contratto; al venditore é equiparato
ai fini dell'applicazione del presente decreto colui che, a
qualsiasi titolo, promuove la costituzione, il
trasferimento o la promessa di trasferimento del diritto
oggetto del contratto;
c) "acquirente : la persona fisica, che non agisce
nell'ambito della sua attività professionale, in favore
della quale si costituisce, si trasferisce o si promette di
costituire o di trasferire il diritto oggetto del
contratto:
d) "bene immobile : un immobile, anche con
destinazione alberghiera, o parte di esso, per uso
abitazione e per uso alberghiero o per uso
turistico-ricettivo, su cui verte il diritto oggetto del
contratto.".
- La legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante
"Riordinamento delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura" é pubblicata nel supplemento
ordinario n. 6 alla Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio
1994.
- Il testo dell'art. 2, comma 4, lettera a) della
citata legge 29 dicembre 1993, n. 580 é il seguente:
"4. Le camere di commercio singolarmente o in forma
associata possono tra l'altro:
a) promuovere la costituzione di commissioni
arbitrali e conciliative per la risoluzione delle
controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed
utenti".

Art. 5.
(Sistemi turistici locali)

1. Si definiscono sistemi turistici locali i contesti turistici
omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti
anche a regioni diverse, caratterizzati dall'offerta integrata di
beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i
prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, o dalla
presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate.
2. Gli enti locali o soggetti privati, singoli o associati,
promuovono i sistemi turistici locali attraverso forme di
concertazione con gli enti funzionali, con le associazioni di
categoria che concorrono alla formazione dell'offerta turistica,
nonché con i soggetti pubblici e privati interessati.
3. Nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione e per
favorire l'integrazione tra politiche del turismo e politiche di
governo del territorio e di sviluppo economico, le regioni
provvedono, ai sensi del capo V del titolo II della parte I del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e del titolo II, capo
III, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a riconoscere i
sistemi turistici locali di cui al presente articolo.
4. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in
materia di aiuti di Stato alle imprese, le regioni, nei limiti delle
risorse rivenienti dal Fondo di cui all'articolo 6 della presente
legge, definiscono le modalità e la misura del finanziamento dei
progetti di sviluppo dei sistemi turistici locali, predisposti da
soggetti pubblici o privati, in forma singola o associata, che
perseguono, in particolare, le seguenti finalità:
a) sostenere attività e processi di aggregazione e di integrazione
tra le imprese turistiche, anche in forma cooperativa, consortile e
di affiliazione;
b) attuare interventi intersettoriali ed infrastrutturali necessari
alla qualificazione dell'offerta turistica e alla riqualificazione
urbana e territoriale delle località ad alta intensità di
insediamenti turistico-ricettivi;
c) sostenere l'innovazione tecnologica degli uffici di informazione e
di accoglienza ai turisti, con particolare riguardo alla promozione
degli standard dei servizi al turista, di cui all'articolo 2, comma
4, lettera a);
d) sostenere la riqualificazione delle imprese turistiche, con
priorità per gli adeguamenti dovuti a normative di sicurezza, per la
classificazione e la standardizzazione dei servizi turistici, con
particolare riferimento allo sviluppo di marchi di qualità, di
certificazione ecologica e di qualità, e di club di prodotto,
nonché alla tutela dell'immagine del prodotto turistico locale;
e) promuovere il marketing telematico dei progetti turistici tipici,
per l'ottimizzazione della relativa commercializzazione in Italia e
all'estero.
5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a
decorrere dall'esercizio finanziario 2001, nell'ambito delle
disponibilità assegnate dalla legge finanziaria al Fondo unico per
gli incentivi alle imprese, di cui all'articolo 52 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, provvede agli interventi di cofinanziamento a
favore dei sistemi turistici locali per i progetti di sviluppo che
prestino ambiti interregionali o sovraregionali. Con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e
le modalità per la gestione dell'intervento del Fondo unico per gli
incentivi alle imprese.
6. Possono essere destinate ulteriori provvidenze ed agevolazioni
allo sviluppo dei sistemi turistici locali, con particolare
riferimento a quelli di cui fanno parte i comuni caratterizzati da un
afflusso di turisti tale da alterare, in un periodo dell'anno non
inferiore a tre mesi, il parametro dei residenti.

Note all'art. 5:
- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali" é pubblicato nel supplemento ordinario n.
162/L alla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000.
- Il titolo II, capo V del citato decreto legislativo
disciplina soggetti e forme associative.
- Il titolo II, capo III del citato decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, disciplina lo sviluppo economico e
le attività produttive relativamente alla materia
industria.
- La legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di
finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" é
pubblicata nel supplemento ordinario n. 210/L alla Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1998. L'art. 52 così
recita:
"Art. 52 (Fondo unico per gli incentivi alle imprese e
disposizioni concernenti le grandi imprese in stato di
insolvenza). - 1. Le disposizioni dell'art. 10, comma 2, e
dell'art. 7, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123, si applicano, a decorrere dal 1999, alle
autorizzazioni legislative di spesa e dai rifinanziamenti
concernenti interventi agevolativi alle imprese gestiti dal
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, previo parere delle
commissioni parlamentari competenti, é disposta la
ripartizione delle risorse globalmente assegnate tra i vari
interventi.
3. Il decreto legislativo previsto dall'art. 1 della
legge 30 luglio 1998, n. 274, in materia di amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza,
é emanato entro il 30 settembre 1999, sulla base dei
principi e dei criteri direttivi indicati nella medesima
legge.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, al fine di consentire il
perseguimento delle finalità di salvaguardia delle
attività produttive e dei livelli occupazionali, e tenuto
conto dell'interesse dei creditori, può autorizzare la
prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, per un ulteriore
anno, oltre i termini di cui al primo e al secondo comma
dell'art. 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1979,
n. 95, e successive modificazioni. Detta previsione si
applica anche nei confronti delle imprese in
amministrazione straordinaria per le quali la scadenza
dell'esercizio sia intervenuta nell'anno 1998.".

Art. 6.
(Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica)

1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica, é
istituito, presso il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, un apposito Fondo di cofinanziamento, alimentato
dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita
dall'articolo 12 per gli interventi di cui all'articolo 5.
2. Le risorse di cui al comma 1 vengono ripartite per il 70 per cento
tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che
erogano le somme per gli interventi di cui al medesimo comma. I
criteri e le modalità di ripartizione delle disponibilità del Fondo
sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano il restante 30 per cento delle risorse del Fondo di cui al
comma 1, attraverso bandi annuali di concorso predisposti sentita la
citata Conferenza unificata. A tale fine le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano predispongono, sentiti gli enti
locali promotori e le associazioni di categoria interessate, piani di
interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'offerta
turistica, ivi compresa la promozione e lo sviluppo dei sistemi
turistici locali di cui all'articolo 5, con impegni di spesa, coperti
con fondi propri, non inferiori al 50 per cento della spesa prevista.
4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
entro tre mesi dalla pubblicazione del bando, predispone la
graduatoria, ed eroga i contributi entro sessanta giorni dalla
pubblicazione della stessa.

Note all'art. 6:
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
recante "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per il rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali" é pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.
- Si riporta il testo dell' art. 8:
"Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-città ed
autonomie locali é unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunità montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La conferenza Stato-città ed autonomie locali é
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente delle
province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione
nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne
fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI
e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei
quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le città individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali é
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI, o dell'UNCEM.
4. La conferenza unificata di cui al comma 1, é
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non é conferito, dal
Ministro dell'interno".

Capo II
IMPRESE E PROFESSIONI TURISTICHE

Art. 7.
(Imprese turistiche e attività professionali)

1. Sono imprese turistiche quelle che esercitano attività
economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione,
l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli
stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi
quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici
locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica.
2. L'individuazione delle tipologie di imprese turistiche di cui al
comma 1 é predisposta ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera b).
3. L'iscrizione al registro delle imprese di cui alla legge 29
dicembre 1993, n. 580, da effettuare nei termini e secondo le
modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7
dicembre 1995, n. 581, costituisce condizione per l'esercizio
dell'attività turistica.
4. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in
materia di aiuti di Stato alle imprese, alle imprese turistiche sono
estesi le agevolazioni, i contributi, le sovvenzioni, gli incentivi e
i benefici di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per
l'industria, così come definita dall'articolo 17 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei limiti delle risorse
finanziarie a tale fine disponibili ed in conformità ai criteri
definiti dalla normativa vigente.
5. Sono professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono
servizi di promozione dell'attività turistica, nonché servizi di
assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti.
6. Le regioni autorizzano all'esercizio dell'attività di cui al
comma 5. L'autorizzazione, fatta eccezione per le guide, ha validità
su tutto il territorio nazionale, in conformità ai requisiti e alle
modalità previsti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera g).
7. Le imprese turistiche e gli esercenti professioni turistiche non
appartenenti ai Paesi membri dell'Unione europea possono essere
autorizzati a stabilirsi e ad esercitare le loro attività in Italia,
secondo il principio di reciprocità, previa iscrizione delle imprese
nel registro di cui al comma 3, a condizione che posseggano i
requisiti richiesti, nonché previo accertamento, per gli esercenti
le attività professionali del turismo, dei requisiti richiesti dalle
leggi regionali e dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112.
8. Sono fatte salve le abilitazioni già conseguite alla data di
entrata in vigore della presente legge.
9. Le associazioni senza scopo di lucro, che operano per finalità
ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate ad
esercitare le attività di cui al comma 1 esclusivamente per i propri
aderenti ed associati anche se appartenenti ad associazioni straniere
aventi finalità analoghe e legate fra di loro da accordi
internazionali di collaborazione. A tal fine le predette associazioni
devono uniformarsi a quanto previsto dalla Convenzione internazionale
relativa al contratto di viaggio (CCV), resa esecutiva con legge 27
dicembre 1977, n. 1084, dal decreto legislativo 23 novembre 1991, n.
392, di attuazione della direttiva n. 82/470/CE nella parte
concernente gli agenti di viaggio e turismo, e dal decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 111, di attuazione della direttiva n.
90/314/CE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto
compreso".
10. Le associazioni senza scopo di lucro che operano per la
promozione del turismo giovanile, culturale, dei disabili e comunque
delle fasce meno abbienti della popolazione, nonché le associazioni
pro loco, sono ammesse, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato, ai benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390, e
successive modificazioni, relativamente ai propri fini istituzionali.

Note all'art. 7:
- Per gli estremi della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
si veda in nota all'art. 4.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
1995, n. 581 recante "Regolamento di attuazione dell'art. 8
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di
istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188
del codice civile" é pubblicato nel supplemento ordinario
n. 17 alla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 1996.
- L'art. 17 del già citato decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112 così recita:
"Art. 17 (Definizioni). - 1. Le funzioni amministrative
relative alla materia "industria comprendono qualsiasi
attività imprenditoriale diretta alla lavorazione e alla
trasformazione di materie prime, alla produzione e allo
scambio di semi lavorati, di merci e di beni anche
materiali, con esclusione delle funzioni relative alle
attività artigianali ed alle altre attività produttive di
spettanza regionale in base all'art. 117, comma primo della
Costituzione ed a ogni altra disposizione vigente.
2. Sono comprese nella materia anche le attività di
erogazione e scambio di servizi a sostegno delle attività
di cui al comma 1, con esclusione comunque delle attività
creditizie, di intermediazione finanziaria, delle attività
concernenti le società fiduciarie e di revisione e di
quelle di assicurazione".
- Per l'art. 44 del citato decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, si veda in nota all'art. 2.
- La legge 27 dicembre 1977, n. 1084, recante "Ratifica
ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al
contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il
23 aprile 1970" é pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1978, n. 48.
- Il decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392,
recante "Attuazione della direttiva n. 82/470/CE nella
parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, a norma
dell'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge
comunitaria 1990)" é pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 1991, n. 291.
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 recante
"Attuazione della direttiva n. 90/314/CE concernente i
viaggi, le vacanze ed i circuiti - tutto compreso -" é
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 1995, n.
88.
- La legge 11 luglio 1986, n. 390, recante "Disciplina
delle concessioni e delle locazioni di beni immobili
demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o
istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle
unità sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti
ecclesiastici" é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
24 luglio 1986, n. 170.

Capo III
SEMPLIFICAZIONE DI NORME E FONDO DI ROTAZIONE PER IL
PRESTITO E IL
RISPARMIO TURISTICO

Art. 8.
(Modifiche all'articolo 109 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)

1. L'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, é sostituito dal seguente:
"Art. 109. - 1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre
strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in
tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di
appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori
di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei
rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o
dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a
persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad
attestarne l'identità secondo le norme vigenti.
2. Per gli stranieri extracomunitari é sufficiente l'esibizione del
passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso
equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della
fotografia del titolare.
3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri
collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti una scheda di
dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato dal
Ministero dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del
gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari
e per i gruppi guidati la sottoscrizione può essere effettuata da
uno dei coniugi anche per gli altri familiari, e dal capogruppo anche
per i componenti del gruppo. I soggetti di cui al comma 1 sono
altresì tenuti a comunicare all'autorità locale di pubblica
sicurezza le generalità delle persone alloggiate, mediante consegna
di copia della scheda, entro le ventiquattro ore successive al loro
arrivo. In alternativa, il gestore può scegliere di effettuare tale
comunicazione inviando, entro lo stesso termine, alle questure
territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede
con mezzi informatici o telematici o mediante fax secondo le
modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno".

Nota all'art. 8:
- Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante
"Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza" é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
26 giugno 1931, n. 146.

Art. 9.
(Semplificazioni)

1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi ricettivi
sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune
nel cui territorio é ubicato l'esercizio. Il rilascio
dell'autorizzazione abilita ad effettuare, unitamente alla
prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e
bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono
ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e
convegni organizzati. La medesima autorizzazione abilita altresì
alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e
di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone
alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone,
attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali é
fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene
e sanità.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 é rilasciata anche ai fini di
cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le
attività ricettive devono essere esercitate nel rispetto delle
vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia,
urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza, nonché di
quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.
3. Nel caso di chiusura dell'esercizio ricettivo per un periodo
superiore agli otto giorni, il titolare dell'autorizzazione é tenuto
a darne comunicazione al sindaco.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 é revocata dal sindaco:
a) qualora il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di
comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottanta
giorni dalla data del rilascio della stessa ovvero ne sospenda
l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
b) qualora il titolare dell'autorizzazione non risulti più iscritto
nel registro di cui al comma 3 dell'articolo 7;
c) qualora, accertato il venir meno della rispondenza dello stato dei
locali ai criteri stabiliti per l'esercizio dell'attività dalle
regioni o alle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in
materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché a quelle
sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, il titolare
sospeso dall'attività ai sensi dell'articolo 17-ter del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, come da ultimo modificato dal comma 5 del
presente articolo, non abbia provveduto alla regolarizzazione nei
tempi stabiliti.
5. Il comma 3 dell'articolo 17-ter del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni, é sostituito dal seguente:
"3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del
pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, con
provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con
difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle
prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo
occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un
periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al
comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela
della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione é
disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà
comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora
l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver
avviato le relative procedure amministrative".
6. I procedimenti amministrativi per il rilascio di licenze,
autorizzazioni e nulla osta riguardanti le attività e le professioni
turistiche si conformano ai princìpi di speditezza, unicità e
semplificazione, ivi compresa l'introduzione degli sportelli unici, e
si uniformano alle procedure previste in materia di autorizzazione
delle altre attività produttive, se più favorevoli. Le regioni
provvedono a dare attuazione al presente comma. I comuni esercitano
le loro funzioni in materia tenendo conto della necessità di
ricondurre ad unità i procedimenti autorizzatori per le attività e
professioni turistiche, attribuendo ad un'unica struttura
organizzativa la responsabilità del procedimento, fatto salvo quanto
previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. é estesa alle imprese
turistiche la disciplina recata dagli articoli 23, 24 e 25 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dal relativo regolamento
attuativo.

Note all'art. 9:
- L'art. 86 del già citato regio decreto 18 giugno
1931, n. 773 recita:
"Art. 86 (art. 84, testo unico 1926). - Non possono
esercitarsi, senza licenza del questore, alberghi, compresi
quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffe
o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano
vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche,
né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti
o stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli
o di vetture, ovvero locali di stallaggio e simili.
La licenza é necessaria anche per lo spaccio al minuto
o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda
alcolica presso enti collettivi o circoli privati di
qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano
limitati ai soli soci".
- Si trascrive il testo dell'art. 17-ter del già
citato regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 17-ter. - 1. Quando é accertata una violazione
prevista dall'art. 17-bis, commi 1 e 2, e dall'art. 221-bis
il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando
l'obbligo del rapporto previsto dall'art. 17 della legge
24 novembre 1981, n. 689, ne riferisce per iscritto, senza
ritardo, alla autorità competente al rilascio
dell'autorizzazione o, qualora il fatto non concerna
attività soggette ad autorizzazione, al questore.
2. Nei casi in cui é avvenuta la contestazione
immediata della violazione, é sufficiente, ai fini del
comma 1, la trasmissione del relativo verbale. Copia del
verbale o del rapporto é consegnata o notificata
all'interessato.
3. Entro cinque giorni dalla ricezione della
comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al
comma 1, ordina, con provvedimento motivato, la cessazione
dell'attività condotta con difetto di autorizzazione
ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la
sospensione dell'attività autorizzata per il tempo
occorrente ad unifonnarsi alle prescrizioni violate e
comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo
restando quanto previsto al comma 4, e salvo che la
violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica
incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione é
disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione.
Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di
sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato
le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure
amministrative.
4. Quando ricorrono le circostanze previste dall'art.
100, la cessazione dell'attività non autorizzata é
ordinata immediatamente dal questore.
5. Chiunque non osserva i provvedimenti previsti dai
commi 3 e 4, legalmente dati dall'autorità, é punito ai
sensi dell'art. 650 del codice penale".
- La legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante "legge
quadro sulle aree protette" é pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1991, n. 292.
- Si riportano i testi degli articoli 23, 24 e 25 del
già citato decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112:
"Art. 23 (Conferimento di funzioni ai comuni). - 1.
Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative
concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione,
la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione
di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle
concessioni o autorizzazioni edilizie.
2. Nell'ambito delle funzioni conferite in materia di
industria dall'art. 19, le regioni provvedono, nella
propria autonomia organizzativa e finanziaria, anche
attraverso le province, al coordinamento e al miglioramento
dei servizi e dell'assistenza alle imprese, con particolare
riferimento alla localizzazione ed alla autorizzazione
degli impianti produttivi e alla creazione di aree
industriali. L'assistenza consiste, in particolare, nella
raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle
informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento
delle attività produttive nel territorio regionale, con
particolare riferimento alle normative applicabili, agli
strumenti agevolativi e alla attività delle unità
organizzative di cui all'art. 24, nonché nella raccolta e
diffusioni delle informazioni concernenti gli strumenti di
agevolazione contributiva e fiscale a favore
dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro
autonomo.
3. Le funzioni di assistenza sono esercitate
prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le
attività produttive".
"Art. 24 (Principi organizzativi per l'esercizio delle
funzioni amministrative in materia di insediamenti
produttivi). - 1. Ogni comune esercita, singolarmente o in
forma associata, anche con altri enti locali, le funzioni
di cui all'art. 23, assicurando che un'unica struttura sia
responsabile dell'intero procedimento.
2. Presso la struttura é istituito uno sportello unico
al fine di garantire a tutti gli interessati l'accesso,
anche in via telematica, al proprio archivio informatico
contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione
e relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari per
le procedure all'autorizzatorie, nonché tutte le
informazioni disponibili a livello regionale, ivi comprese
quelle concernenti le attività promozionali, che dovranno
essere fornite in modo coordinato.
3. I comuni possono stipulare convenzioni con le camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la
realizzazione dello sportello unico.
4. Ai fini di cui al presente articolo, gli enti locali
possono avvalersi, nelle forme concordate, di altre
amministrazioni ed enti pubblici, cui possono anche essere
affidati singoli atti istruttori del procedimento.
5. Laddove siano stipulati patti territoriali o
contratti d'area, l'accordo tra gli enti locali coinvolti
può prevedere che la gestione dello sportello unico sia
attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto o
del contratto".
"Art. 25 (Procedimento). - 1. Il procedimento
amministrativo in materia di autorizzazioni
all'insediamento di attività produttive é unico.
L'istruttoria ha per oggetto in particolare i profili
urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della
sicurezza.
2. Il procedimento, disciplinato con uno o più
regolamenti ai sensi dell'art. 20, comma 8, della legge
15 marzo 1997, n. 59, si ispira ai seguenti principi:
a) istituzione di uno sportello unico preso la
struttura organizzativa e individuazione del responsabile
del procedimento;
b) trasparenza delle procedure e apertura del
procedimento alle osservazioni dei soggetti portatori di
interessi diffusi;
c) facoltà per l'interessato di ricorrere alla
autocertificazione per l'attestazione, sotto la propria
responsabilità, della conformità del progetto alle
singole prescrizioni delle norme vigenti;
d) facoltà per l'interessato, inutilmente decorsi i
termini per il rilascio degli atti di assenso previsti, di
realizzare l'impianto in conformità alle
autocertificazioni prodotte, previa valutazione favorevole
di impatto ambientale, ove prevista dalle norme vigenti e
purché abbia ottenuto la concessione edilizia;
e) previsione dell'obbligo della riduzione in
pristino nel caso di falsità di alcuna delle
autocertificazioni, fatti salvi i casi di errori od
omissioni materiali suscettibili di correzioni o
integrazioni;
f) possibilità del ricorso da parte del comune,
nella qualità di amministrazione procedente, ove non sia
esercitata la facoltà di cui alla lettera c), alla
conferenza dei servizi, le cui determinazioni sostituiscono
il provvedimento ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241, come modificato dalla legge 15 maggio 1997,
n. 127;
g) possibilità del ricorso alla conferenza dei
servizi quando il progetto contrasti con le previsioni di
uno strumento urbanistico; in tal caso, ove la conferenza
dei servizi registri un accordo sulla variazione dello
strumento urbanistico, la determinazione costituisce
proposta di variante sulla quale si pronuncia
definitivamente il consiglio comunale, tenuto conto delle
osservazioni, proposte e opposizioni avanzate in conferenza
di servizi nonché delle osservazioni e opposizioni
formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge
17 agosto 1942, n. 1150;
h) effettuazione del collaudo, da parte di soggetti
abilitati non collegati professionalmente né
economicamente in modo diretto o indiretto all'impresa, con
la presenza dei tecnici dell'unità organizzativa, entro i
termini stabiliti; l'autorizzazione ed il collaudo non
esonerano le amministrazioni competenti dalle proprie
funzioni di vigilanza e controllo e dalle connesse
responsàbilità previste dalla legge.
3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi
ordinamenti alle norme fondamentali contenute nel presente
articolo secondo le previsioni dei rispettivi statuti e
delle relative norme di attuazione".

Art. 10.
(Fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico)

1. é istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato un Fondo di rotazione per il prestito ed il
risparmio turistico, di seguito denominato "Fondo", al quale
affluiscono:
a) risparmi costituiti da individui, imprese, istituzioni o
associazioni private quali circoli aziendali, associazioni
non-profit, banche, società finanziarie;
b) risorse derivanti da finanziamenti, donazioni e liberalità,
erogati da soggetti pubblici o privati.
2. Il Fondo eroga prestiti turistici a tassi agevolati e favorisce il
risparmio turistico delle famiglie e dei singoli con reddito al di
sotto di un limite fissato ogni tre anni con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, secondo i criteri
di valutazione individuati nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
109. Le agevolazioni sono prioritariamente finalizzate al sostegno di
pacchetti vacanza relativi al territorio nazionale e preferibilmente
localizzati in periodi di bassa stagione, in modo da concretizzare
strategie per destagionalizzare i flussi turistici. Hanno inoltre
priorità nell'assegnazione delle agevolazioni le istanze relative a
pacchetti di vacanza localizzati nell'ambito delle aree depresse.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, allo
scopo di collegare il Fondo con un sistema di buoni vacanza gestito a
livello nazionale dalle associazioni non-profit, dalle associazioni
delle imprese turistiche e dalle istituzioni bancarie e finanziarie,
previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge provvede con decreto a stabilire:
a) i criteri e le modalità di organizzazione e di gestione del
Fondo;
b) la tipologia delle agevolazioni e dei servizi erogati;
c) i soggetti che possono usufruire delle agevolazioni;
d) le modalità di utilizzo degli eventuali utili derivanti dalla
gestione per interventi di solidarietà a favore dei soggetti più
bisognosi.
4. Al fine di consentire l'avvio della gestione del Fondo di cui al
comma 1 é autorizzato un conferimento entro il limite di lire 7
miliardi annue nel triennio 2000- 2002.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
valutato in lire 7 miliardi annue nel triennio 2000-2002, si fa
fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Nota all'art. 10:
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, recante
"Definizione di criteri unificati di valutazione della
situazione economica dei soggetti che richiedono
prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma
51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449", é pubblicaio
nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1998.
Note all'art. 11.
- Il regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049,
abrogato dalla presente legge, reca "modificazioni alle
leggi 16 maggio 1932, n. 557, 22 dicembre 1932, n. 1723, e
regio decreto 26 aprile 1932, n. 406, relativi alla
pubblicità dei prezzi degli alberghi".
- Si riporta il testo dell'art. 99 del citato regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773:
"Art. 99 (art. 97, testo unico 1926). - Nel caso di
chiusura dell'esercizio per un tempo superiore agli otto
giorni, senza che sia dato avviso alla autorità locale di
pubblica sicurezza, la licenza é revocata.
La licenza é, altresì, revocata nel caso in cui sia
decorso il termine di chiusura comunicato all'autorità di
pubblica sicurezza, senza che l'esercizio sia stato
riaperto.
Tale termine non può essere superiore a tre mesi,
salvo il caso di forza maggiore".
- Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante
"Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo
unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica
sicurezza" é pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1940, n. 149.
- Si trascrivono gli articoli 152, 153, 154 e 180 del
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
"Art. 152. - Fermo il disposto degli articoli 12 e 13
del presente regolamento, la domanda per la licenza di uno
degli esercizi indicati all'art. 86 del regio decreto deve
contenere le indicazioni relative alla natura e
all'ubicazione dell'esercizio e all'insegna.
Nei riguardi degli alberghi e delle pensioni, la
domanda per ottenere la licenza dell'esercizio deve inoltre
essere corredata da apposita documentazione dalla quale
risulti che il richiedente ha ottenuto la classifica del
locale a termine del regio decreto-legge 18 gennaio 1937,
n. 975".
"Art. 153. - La licenza può essere rifiutata o
revocata per ragioni di igiene o quando la località o la
casa non si prestino ad essere convenientemente
sorvegliate".
"Art. 154. - La licenza di cui all'art. 86 del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, é estesa sul modello
annesso al presente regolamento".
"Art. 180. - I pubblici esercenti debbono tenere
esposte nel locale dell'esercizio in luogo visibile al
pubblico la licenza e l'autorizzazione e la tariffa dei
prezzi.
Hanno pure l'obbligo di tenere in luogo visibile al
pubblico l'elenco delle bevande alcoliche indicate
nell'art. 89 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che
trovansi in vendita nell'esercizio, nonché la riproduzione
a stampa degli articoli 96, 97 e 101 del regio decreto
18 giugno 1931, n. 773 e 173, 176 a 181 e 186 del presente
regolamento".
- La legge 17 maggio 1983, n. 217, recante "legge
quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e
la qualificazione dell'offerta turistica", abrogata a
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di
cui all'art. 2, comma 4, della presente legge, é
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 25 maggio
1983.
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, abrogato
dalla presente legge:
"2. I titolari o gestori di tali imprese sono tenuti
ad iscriversi in una sezione speciale di un registro
istituito ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426".
- Il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante
"Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo
e sport" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del
1o aprile 1995 e convertito, con modificazioni dalla legge
30 maggio 1995, n. 203, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 124 del 30 maggio 1995. Si trascrive il testo degli
articoli 1, 3, comma 1, lettere a) e b) e 10 della presente
legge:
"Art. 1 (Trasferimento di funzioni in materia di
turismo e di spettacolo). - 1. Sono trasferite alle regioni
a statuto ordinario, di seguito denominate "regioni", tutte
le competenze e funzioni amministrative del soppresso
Ministero del turismo e dello spettacolo salvo quelle
espressamente attribuite all'amministrazione centrale dal
presente decreto e per quanto riguarda la materia dello
spettacolo nei limiti, modalità e termini di cui all'art.
2 della legge di conversione del presente decreto.
2. Al fine della predisposizione del programma
promozionale triennale di cui all'art. 7 della legge
11 ottobre 1990, n. 292, l'Ente nazionale italiano per il
turismo (ENIT) acquisisce il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, restando comunque
salve le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, che
provvedono a disciplinare con proprie leggi le materie del
presente decreto. Il parere deve essere reso entro trenta
giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Le regioni concorrono alla elaborazione e alla
attuazione della politica nazionale e comunitaria in
materia di spettacolo nonché alla definizione dei criteri
per la ripartizione delle risorse.
4. Il personale del soppresso Ministero del turismo e
dello spettacolo viene trasferito in relazione alle
funzioni trasferite ai sensi del comma 1, con il consenso
dei medesimi, e con inquadramento anche in soprannumero,
alle regioni o a enti pubblici regionali o a enti
territoriali, conservando lo stato giuridico e il
trattamento economico acquisito.
5. Per lo svolgimento delle funzioni trasferite le
regioni si avvalgono del personale inquadrato nei propri
rispettivi ruoli organici, in servizio alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
e del personale trasferito ai sensi del comma 4, senza
procedere a nuove assunzioni di personale.
6. (Abrogato).
7. (Abrogato).
8. (Abrogato).
9. (Abrogato)".
"Art. 3 (Riordino degli organi consultivi e degli enti
del settore dello spettacolo e del turismo). - 1. In attesa
della costituzione di una autorità di Governo
specificamente competente per le attività culturali e
dell'entrata in vigore delle leggi quadro riguardanti il
cinema, la musica, la danza, il teatro di prosa e gli
spettacoli viaggianti, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, con regolamenti governativi
adottati ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e degli articoli 30, 31 e 32 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, di intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sentite le competenti commissioni
parlamentari, si procede a:
a) riordinare gli organi consultivi istituiti presso
il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo;
b) riordinare gli enti operanti nel settore dello
spettacolo e del turismo, prima sottoposti alla vigilanza
del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo".
"Art. 10 (Disposizioni particolari).
1. (Omissis).
2. (Omissis).
3. (Omissis).
4. Le autorizzazioni di cui al comma 3 dell'art. 9
della legge 23 dicembre 1992, n. 498, possono essere
concesse anche a gruppi di artisti costituiti in
associazione per lo svolgimento di una autonoma attività,
purché sulla base di una convenzione approvata dal
consiglio di amministrazione dell'ente ed ispirata alle
finalità di incentivare la professionalizzazione del
rapporto di lavoro delle masse artistiche e sempre che la
stessa non comporti nocumento diretto o indiretto per
lente, costituisca un vantaggio economico per lo stesso in
termini di concessione, totale o parziale, dei diritti
radiofonici e televisivi, e preveda la eventuale
trasformazione programmata del rapporto di lavoro da
dipendente ad autonomo.
5. Gli enti lirici e le istituzioni concertistiche
assimilate possono procedere ad assunzioni di personale a
tempo indeterminato, negli anni 1995 e 1996, nei limiti dei
contingenti accertati ai sensi dell'art. 3 della legge
22 luglio 1977, n. 426, e successive modificazioni, per
documentate imprescindibili esigenze di funzionamento; a
tal fine gli enti e le istituzioni devono essere
autorizzati dall'Autorità statale competente in materia di
spettacolo, previa dimostrazione della copertura in
bilancio della relativa spesa, sentiti il Dipartimento
della funzione pubblica e il Ministero del tesoro. [Gli
enti e le istituzioni, nel rispetto delle procedure di cui
al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono
stipulare nei limiti delle disponibilità di bilancio e
sentito il parere del Ministro del tesoro, contratti
aziendali integrativi del contratto collettivo nazionale di
lavoro della categoria, a partire da quello che sarà
stipulato dopo la data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto]. Per la realizzazione di
manifestazioni musicali e di balletto, gli enti lirici e
tutte le istituzioni musicali possono, altresì, nei limiti
delle disponibilità di bilancio, stipulare contratti di
prestazione professionale sulla base delle modalità
stabilite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento dello spettacolo, con cantanti concertisti,
direttori di orchestra, registi, scenografi, coreografi,
ballerini e solisti; detti contratti possono essere
stipulati direstamente con gli artisti ovvero per il
tramite di agenti o rappresentanti iscritti in apposito
albo da istituirsi, entro il 31 dicembre 1995, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con
il Ministro di grazia e giustizia. Per l'anno 1995, é
fatto divieto agli enti lirici e alle istituzioni
concertistiche assimilate di procedere ad assunzioni di
personale a tempo determinato, salvo che si tratti di
personale artistico e tecnico da impiegare per singole
opere o spettacoli, nei limiti delle disponibilità di
bilancio. Per l'anno 1995, é consentita agli enti pubblici
del settore dello spettacolo, nei limiti delle
disponibilità di bilancio, l'assunzione di personale a
tempo determinato anche con mansioni amministrative
esclusivamente per esigenze connesse con la realizzazione
di manifestazioni ufficiali nell'ambito delle proprie
finalità istituzionali previa autorizzazione
dell'autorità di Governo competente in materia di
spettacolo, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica
e il Ministero del tesoro.
6. La Banca nazionale del lavoro é autorizzata a
utilizzare il fondo istituito dall'art. 3 della legge
13 luglio 1984, n. 313, al fine della concessione di
contributi in conto interessi a favore delle attività
teatrali di prosa, per il calcolo degli interessi passivi
del triennio 1991-1993 fino al 50 per cento, secondo quanto
previsto dall'art. 2, quarto comma, della legge 10 maggio
1983, n. 182, come modificato dalla legge 13 luglio 1984,
n. 311, per le operazioni comunque intrattenute dalla Banca
nazionale del lavoro - Sezione per il credito
cinematografico e teatrale S.p.a.
7. (Omissis).
8. (Omissis).
9. (Omissis).
10. (Omissis).
11. Per l'anno 1995 i termini per l'esercizio della
facoltà di opzione previsti dal penultimo comma dell'art.
34 e dal quinto comma dell'art. 74 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono
differiti al trentesimo giorno successivo a quello di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto; entro lo stesso termine può essere revocata
l'opzione precedentemente esercitata.
12. (Omissis).
13. (Omissis).
14. (Abrogato).
15. Per la realizzazione delle iniziative per la
celebrazione del centenario della fondazione dell'Ente
autonomo della Biennale di Venezia, é concesso, in favore
dell'ente stesso, un contributo straordinario di lire 10
miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero. Entro il 30 aprile 1996, l'Ente é tenuto a
presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento dello spettacolo, che la trasmette alle
Camere, una relazione che dia conto dettagliatamente
dell'utilizzazione del contributo.
16. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
- Il regio decreto 24 maggio 1925 n. 1102, recante
"Approvazione del regolamento per le migliorie igieniche
negli alberghi" é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
9 luglio 1925, n. 157. Si trascrive il testo dell'art. 4:
"Art. 4. - Negli alberghi e nelle pensioni la cubatura
minima delle camere a un letto é fissata in metri cubi 24
e quella delle camere a due letti in metri cubi 42. La
superficie minima sarà rispettivamente di metri quadrati 8
e metri quadrati 14. L'altezza utile interna sarà quella
stabilita dai regolamenti comunali di igiene.
Le suindicate dimensioni vanno calcolate al netto di
ogni altro ambiente accessorio.
Nelle località di altitudine superiore a metri 700 sul
livello del mare, i regolamenti comunali di igiene possono
ridurre la cubatura delle camere in relazione a particolari
condizioni climatiche, fino al limite minimo di metri cubi
23 e 40, rispettivamente per le camere a un letto e a due
letti. Anche in questo caso l'altezza utile interna sarà
quella stabilita dai regolamenti comunali di igiene.
Per le camere a più di due letti la cubatura e la
superficie minima sono quelle risultanti dalle misure
stabilite per le camere a due letti aumentate, per ogni
letto in più, di un numero rispettivamente di metri cubi o
quadrati pari alla differenza di cubatura e superficie tra
le camere ad uno e quelle a due letti.
La consistenza ricettiva degli alberghi e delle
pensioni é indicata nella licenza di costruzione,
nell'autorizzazione all'abitabilità, nel provvedimento di
classificazione e nella licenza di esercizio.
I pavimenti dovranno essere costruiti con materiale
impermeabile; é, tuttavia, consentito l'uso di pavimenti
di legno.
Per le camere da letto si cercherà di usufruire meglio
che sia possibile delle esposizioni più aerate e
soleggiate e di disporle in modo che ne resti lontano tutto
ciò che possa costituire fonte di insalubrità".
- Il testo vigente dell'art. 7, comma 1, lettera a) del
citato decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, come
modificato dal comma 7 dell'art. 16 della legge 7 agosto
1997, n. 266, recante "Interventi urgenti per l'economia"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 1997 n.
186, é il seguente:
"Art. 7 (Adeguamento della legislazione in materia
alberghiera). - 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio
dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano e sentite le associazioni di
settore maggiormente rappresentative in campo nazionale,
formula, con atto di indirizzo e coordinamento da adottarsi
ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera d), della legge
23 agosto 1988, n. 400, i criteri di adeguamento alle
disposizioni vigenti nei paesi che fanno parte dell'Unione
europea delle seguenti normative:
a) la disciplina recata dall'art. 4 del regio decreto
24 maggio 1925, n. 1102, e successive modificazioni; nelle
more dell'emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento
e delle successive norme di attuazione, in deroga alle
misure previste dalla normativa vigente, é consentita una
riduzione della superficie delle stanze a un letto e delle
stanze a due o più letti fino al 25 per cento nelle
strutture alberghiere esistenti, classificata a una stella,
due stelle o tre stelle, e fino al 20 per cento nelle
strutture alberghiere esistenti, classificate a quattro
stelle, cinque stelle o cinque stelle lusso. La cubatura
minima delle stanze d'albergo é determinata dal prodotto
della supeificie minima, come definita dalla presente
lettera, per ìaltezza minima fissata dai regolamenti
edilizi o dai regolamenti di igiene comunali. L'altezza
minima interna utile delle stanze d'albergo non può essere
comunque inferiore ai parametri previsti dall'art. 1 del
decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio
1975".
- Il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 recante
"Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a
concessioni demaniali marittime" pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 5 ottobre 1993, n. 234, é convertito con
modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 (Gazzetta
Ufficiale del 4 dicembre 1993, n. 285). Si riportano i
testi dei commi 1 e 2 dell'art. 1.
"Art. 1. - 1. La concessione dei beni demaniali
marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi
pubblici e per servizi e attività portuali e produttive,
per l'esercizio delle seguenti attività:
a) gestione di stabilimenti balneari;
b) esercizi di ristorazione e somministrazione di
bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
d) gestione di strutture ricettive ed attività
ricreative e sportive;
e) esercizi commerciali;
f) servizi di altra natura e conduzione di strutture
ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di
utilizzazione di cui alle precedenti categorie di
utilizzazione.
2. Le concessioni di cui al comma 1, (beni demaniali
marittimi) indipendentemente dalla natura o dal tipo degli
impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno
durata di quattro anni; possono comunque avere durata
differente su richiesta motivata degli interessati".

Capo IV
ABROGAZIONI, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE

Art. 11.
(Abrogazioni e disposizioni transitorie)

1. é abrogato il regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 1936, n. 526, e
successive modificazioni.
2. Alle imprese ricettive non si applica l'articolo 99 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773.
3. é abrogato l'articolo 266 del regolamento di esecuzione del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
6 maggio 1940, n. 635. Le disposizioni degli articoli 152, 153, 154 e
180 del medesimo regolamento non si applicano alle autorizzazioni di
cui all'articolo 9 della presente legge.
4. La sezione speciale del registro degli esercenti il commercio,
istituita dall'articolo 5, comma 2, della legge 17 maggio 1983, n.
217, é soppressa.
5. Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto-legge 29 marzo
1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio
1995, n. 203:
a) l'articolo 1, commi 6, 7, 8 e 9;
b) l'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), per quanto di competenza
del settore del turismo;
c) l'articolo 10, comma 14;
d) l'articolo 11;
e) l'articolo 12.
6. La legge 17 maggio 1983, n. 217, é abrogata a decorrere dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 4,
della presente legge.
7. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina regionale di
adeguamento al documento contenente le linee guida di cui
all'articolo 2, comma 4, della presente legge si applica la
disciplina riguardante le superfici e i volumi minimi delle camere
d'albergo prevista dall'articolo 4 del regio decreto 24 maggio 1925,
n. 1102, e successive modificazioni, e dalla lettera a) del comma 1
dell'articolo 7 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, come
modificata dal comma 7 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n.
266.
8. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 7 cessano di avere
applicazione le disposizioni, ad esclusione del comma 2 dell'articolo
01, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, relative a
concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative,
che risultino incompatibili con la nuova disciplina recata dal
documento contenente le linee guida di cui all'articolo 2, comma 4,
lettera l), della presente legge e con la disciplina regionale di
recepimento o di adeguamento alle stesse linee guida.

Art. 12.
(Copertura finanziaria)

1. Per il finanziamento del Fondo di cui all'articolo 6, é
autorizzata la spesa di lire 270 miliardi per l'anno 2000, di lire 80
miliardi per l'anno 2001, di lire 55 miliardi per l'anno 2002 e di
lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 2003.
2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede, per l'anno 2000,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
medesimo, e, per il triennio 2001-2003, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica é autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
3. A decorrere dall'anno 2004 lo stanziamento complessivo del Fondo
di cui all'articolo 6 é determinato dalla legge finanziaria con le
modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 29 marzo 2001

CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Fassino


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F. Caringella, Dike Giuridica Editrice, 2014
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