Gazzetta Ufficiale n. 118 del 19 maggio 2021
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l'11 aprile 2019.
ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DEL KOSOVO SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE
Preambolo
Desiderando sviluppare una maggiore cooperazione internazionale in materia penale,
considerato che tale cooperazione deve essere nell'interesse della giustizia e del reinserimento sociale delle persone condannate,
considerato che tali obiettivi esigono che gli stranieri privati della liberta' per aver commesso un reato possano scontare la loro pena nel proprio ambiente sociale,
considerato che tale scopo puo' essere meglio conseguito trasferendoli nei propri Paesi,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1.
Definizioni
Ai fini del presente Accordo:
1. «pena» indica qualsiasi pena o misura privativa della liberta' personale pronunciata da un giudice, di durata limitata o illimitata, a causa di un reato;
2. «sentenza» indica la decisione o il provvedimento di un giudice con cui e' inflitta una pena;
3. «Stato» indica il Governo della Repubblica del Kosovo o il Governo della Repubblica Italiana;
4. «Stato di condanna» indica lo Stato che ha inflitto la pena alla persona che puo' essere, o che e' stata, trasferita;
5. «Stato di esecuzione» indica lo Stato in cui la persona condannata puo' essere, o e' stata, trasferita allo scopo di scontare la propria pena.
AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOSOVO
ON
THE TRANSFER OF SENTENCED PERSONS
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 24 dell'Accordo stesso.
Art. 2.
Autorita' centrali
1. Ai fini del presente Accordo, le Autorita' centrali designate dagli Stati contraenti trasmettono le richieste di trasferimento di persone condannate e comunicano tra loro direttamente.
2. L'Autorita' centrale per la Repubblica italiana e' il Ministero della giustizia e per la Repubblica del Kosovo il Ministria e Drejtësisë.
3. Ciascuno Stato contraente notifica all'altro, per via diplomatica, ogni variazione della propria Autorita' centrale.
Art. 3
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione discendenti dall'attuazione degli articoli 3, 10 e 21 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 5.114 annui a decorrere dall'anno 2020, e dalle rimanenti spese derivanti dall'attuazione degli articoli 7 e 21 del medesimo Accordo, pari a euro 4.000 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3.
Principi generali
1. Gli Stati si impegnano a prestarsi reciprocamente la piu' ampia cooperazione riguardo al trasferimento delle persone condannate, conformemente alle disposizioni del presente Accordo.
2. Una persona condannata nel territorio di uno Stato puo', conformemente alle disposizioni del presente Accordo, essere trasferita nel territorio dell'altro Stato per scontare la pena inflittale. A tal fine puo' esprimere, allo Stato di condanna o allo Stato di esecuzione, il proprio desiderio di essere trasferita in virtu' del presente Accordo.
3. Il trasferimento puo' essere richiesto sia dallo Stato di condanna che dallo Stato di esecuzione.
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 aprile 2021
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Di Maio, Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Art. 4.
Condizioni per il trasferimento
1. Una persona condannata puo' essere trasferita in virtu' del presente Accordo unicamente alle seguenti condizioni:
a. tale persona deve essere cittadina dello Stato di esecuzione;
b. la sentenza deve essere definitiva;
c. al momento della ricezione della richiesta di trasferimento, la persona condannata deve avere ancora almeno un anno di pena da scontare oppure la pena deve essere a tempo indeterminato;
d. la persona condannata, oppure il suo legale rappresentante qualora uno dei due Stati lo ritenga necessario in considerazione della sua eta' o delle sue condizioni fisiche o psichiche, deve acconsentire al trasferimento, fatta eccezione per i casi indicati agli articoli 11 e 12;
e. le azioni o le omissioni per le quali e' stata inflitta la pena devono costituire reato ai sensi delle leggi dello Stato di esecuzione o costituirebbero reato se fossero commesse nel suo territorio; e
f. lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione devono essere d'accordo sul trasferimento.
2. In casi eccezionali, gli Stati possono convenire un trasferimento anche se il tempo che alla persona condannata resta da espiare e' inferiore a quello specificato al comma 1, lettera c).
Art. 5.
Obbligo di fornire informazioni
1. Ogni persona condannata alla quale puo' essere applicato il presente Accordo viene informata dallo Stato di condanna del contenuto sostanziale del presente Accordo e delle conseguenze legali che derivano dal trasferimento.
2. La persona condannata e' informata per iscritto di ogni passo compiuto dallo Stato di condanna o dallo Stato di esecuzione rispetto alla sua richiesta di trasferimento se lo richiede, mentre deve essere sempre informata della decisione presa da ciascuno Stato.
Art. 6.
Richieste di trasferimento
1. Il trasferimento puo' essere richiesto da:
a. lo Stato di condanna;
b. lo Stato di esecuzione;
c. la persona condannata, o parti terze che ai sensi delle leggi di entrambi gli Stati hanno diritto di agire per conto della persona condannata, mediante una dichiarazione scritta indirizzata allo Stato di condanna o allo Stato di esecuzione in cui e' espressa la volonta' della persona condannata di essere trasferita in virtu' del presente Accordo.
2. Le richieste e le risposte sono formulate per iscritto e indirizzate alle Autorita' centrali designate a norma dell'articolo 2 del presente Accordo.
Art. 7.
Scambio di informazioni
e di documentazione di sostegno
1. Ciascuno Stato, senza indugio, trasmette all'altro Stato ogni richiesta di trasferimento formulata o ricevuta e altresi' inoltra le informazioni e i documenti qui appresso specificati.
2. Lo Stato di condanna trasmette:
a. informazioni sui dati personali della persona condannata (nome, data e luogo di nascita) e se possibile la copia di un documento di identita' valido della stessa nonche' le sue impronte digitali;
b. informazioni sul luogo di residenza o l'indirizzo nello Stato di condanna della persona condannata, se noti;
c. una dichiarazione riguardo ai fatti su cui si basa la pena;
d. informazioni sulla natura, durata e data di inizio dell'esecuzione della condanna;
e. informazioni sull'eventuale detenzione cautelare, condono o riduzione di pena o su ogni altro elemento relativo all'esecuzione della pena;
f. una copia debitamente autenticata della sentenza definitiva di condanna;
g. una copia delle disposizioni di legge a fondamento della condanna;
h. se del caso, una relazione medica/sociale sulla persona condannata, informazioni sul trattamento detentivo e medico applicato nello Stato di condanna ed eventuali raccomandazioni per la prosecuzione dello stesso nello Stato di esecuzione;
i. una dichiarazione in cui la persona condannata esprime il proprio consenso a essere trasferita in conformita' all'articolo 4, comma 1, lettera d), del presente Accordo;
j. una dichiarazione con cui lo Stato di condanna esprime il suo consenso al trasferimento della persona condannata;
k. ogni ulteriore informazione o documento che lo Stato di esecuzione ritiene necessari per la sua decisione.
3. Lo Stato di esecuzione, se richiesto, invia:
a. una dichiarazione o un documento attestante che la persona condannata e' cittadina dello Stato di esecuzione;
b. una copia delle disposizioni di legge dello Stato di esecuzione attestanti che gli atti od omissioni per i quali e' stata inflitta la pena nello Stato di condanna costituiscono reato anche ai sensi delle leggi dello Stato di esecuzione;
c. una dichiarazione che informi sulle conseguenze del trasferimento;
d. una dichiarazione con cui lo Stato di esecuzione esprime il suo consenso al trasferimento della persona condannata e il suo impegno a dare esecuzione alla pena residua;
e. ogni ulteriore informazione o documento ritenuto necessario dallo Stato di condanna per la sua decisione.
4. Lo scambio delle informazioni e della documentazione a sostegno indicate nelle disposizioni che precedono non ha luogo se uno degli Stati interessati dichiara immediatamente che non acconsente al trasferimento.
Art. 8.
Consenso e relativa verifica
1. Lo Stato di condanna assicura che la persona tenuta a dare, conformemente all'articolo 3, punto 1, lettera d), il suo consenso al trasferimento lo faccia volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze legali che ne derivano, previo consulto con un legale indipendente. La procedura per esprimere detto consenso e' disciplinata dalla legge dello Stato di condanna.
2. Prima di dare il suo consenso, la persona tenuta ad esprimere il proprio consenso al trasferimento deve essere informata in merito alle condizioni carcerarie che si applicano al caso di specie nello Stato di esecuzione, nonche' sui servizi disponibili e sui programmi in materia di liberazione.
3. Lo Stato di condanna offre allo Stato di esecuzione l'opportunita' di verificare attraverso un rappresentante consolare o altro funzionario designato in accordo con lo Stato di esecuzione, che il consenso sia prestato conformemente alle condizioni stabilite nel presente articolo.
Art. 9.
Decisione
1. Prima di adottare, in conformita' e ai fini del presente Accordo, la decisione sul trasferimento di una persona condannata, le Autorita' di ciascuno Stato valutano, tra gli altri, la gravita' del reato e le sue conseguenze, eventuali precedenti penali o procedimenti penali pendenti a carico della persona condannata, nonche' eventuali legami sociali e familiari che quest'ultima ha conservato nel proprio ambiente sociale di origine, il suo stato di salute e le eventuali esigenze di sicurezza o altri interessi dello Stato.
2. Quando la sentenza di condanna ha inflitto anche il pagamento di una pena pecuniaria, delle spese processuali o di altra sanzione amministrativa, ovvero il risarcimento, in tutto o in parte, del danno causato alla vittima del reato, ovvero ha imposto altri obblighi, lo Stato di condanna puo' assoggettare la propria decisione al pagamento di tali sanzioni o alla fornitura di un'adeguata garanzia. A tale fine lo Stato di condanna valuta la situazione finanziaria della persona condannata e la sua effettiva possibilita' di effettuare i pagamenti e rispettare gli obblighi di cui sopra; la persona condannata ha l'onere di provare l'impossibilita' di effettuare gli stessi pagamenti e di rispettare i medesimi obblighi nelle forme previste dalle leggi dello Stato di condanna.
3. Ciascuno Stato informa senza indugio l'altro Stato riguardo alla sua decisione di accettare, rinviare o rifiutare il richiesto trasferimento, fornendo le motivazioni in caso di rifiuto.
Art. 10.
Consegna della persona condannata
1. Se il trasferimento della persona condannata e' concesso, gli Stati si accordano senza indugio sul tempo, luogo e ogni altro aspetto relativo all'esecuzione del trasferimento.
2. Lo Stato di esecuzione e' incaricato della custodia della persona condannata e del suo trasporto dallo Stato di condanna.
Art. 11.
Persone in fuga dallo Stato di condanna
1. Se un cittadino di uno dei due Stati contraenti, che e' oggetto di una pena inflitta nel territorio dell'altro Stato rispetto ad una sentenza definitiva, cerca di evitare l'esecuzione o l'ulteriore esecuzione della pena nello Stato di condanna fuggendo nel territorio del primo Stato prima di avere espiato la pena, lo Stato di condanna puo' chiedere all'altro Stato di assumere l'esecuzione della pena.
2. Su richiesta dello Stato di condanna, lo Stato di esecuzione puo', prima dell'arrivo dei documenti a sostegno della richiesta, o prima della decisione su tale richiesta, arrestare la persona condannata, o adottare ogni altra misura atta ad assicurare che la persona condannata rimanga nel suo territorio in pendenza della decisione sulla richiesta. Le richieste dirette ad ottenere delle misure provvisorie contengono le informazioni indicate all'articolo 7, comma 2, lettere a), b), c) e d) dell'Accordo. La posizione penale della persona condannata non deve essere aggravata per effetto di eventuali periodi trascorsi in stato di custodia ai sensi del presente comma.
3. Non e' richiesto il consenso della persona condannata al trasferimento dell'esecuzione della pena.
Art. 12.
Persone condannate e sottoposte
a provvedimenti di espulsione
1. Su richiesta dello Stato di condanna, lo Stato di esecuzione puo', a norma delle disposizioni del presente articolo, accettare di trasferire una persona condannata senza il consenso della stessa se la pena inflittale, o una decisione amministrativa, comprende un provvedimento di espulsione o qualsiasi altra misura per effetto della quale detta persona non sara' piu' autorizzata a restare nel territorio dello Stato di condanna dopo la sua scarcerazione.
2. Lo Stato di esecuzione deve dare il proprio consenso per i fini del comma 1 solo dopo avere valutato il parere della persona condannata.
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, lo Stato di condanna deve fornire allo Stato di esecuzione quanto segue:
a. una dichiarazione contenente il parere della persona condannata riguardo alla proposta di trasferirla, e
b. una copia del provvedimento di espulsione o di qualsiasi altro provvedimento per effetto del quale la persona condannata non sara' piu' autorizzata a restare nel territorio dello Stato di condanna dopo la sua scarcerazione.
4. Chiunque sia trasferito in virtu' delle disposizioni del presente articolo non puo' essere perseguito penalmente, ne' essere condannato, ne' essere detenuto per dare esecuzione a una pena o a un provvedimento cautelare restrittivo della liberta' personale, rispetto a un reato commesso prima del proprio trasferimento e diverso da quello per il quale e' stata inflitta la pena da eseguirsi; inoltre, la sua liberta' personale non puo' essere limitata per alcun motivo, eccetto nei seguenti casi:
a. quando lo Stato di condanna lo autorizzi: in tal caso deve essere presentata una richiesta di autorizzazione, accompagnata da tutti i relativi documenti e da un verbale giudiziario di ogni dichiarazione fatta dalla persona condannata; l'autorizzazione e' concessa quando il reato per il quale e' richiesta sarebbe esso stesso un reato per il quale puo' essere concessa l'estradizione secondo le leggi dello Stato di condanna o quando l'estradizione sarebbe esclusa soltanto a motivo della consistenza della pena;
b. quando la persona condannata, pur avendo avuto la possibilita' di lasciare il territorio dello Stato di esecuzione, non lo ha fatto entro i quarantacinque giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva, oppure se ha fatto ritorno in tale territorio dopo averlo lasciato.
5. In deroga alle disposizioni del comma 4, lo Stato di esecuzione puo' adottare qualsiasi misura necessaria prevista dalla sua legge per evitare gli effetti giuridici della decorrenza dei termini.
Art. 13.
Effetto del trasferimento per lo Stato di condanna
1. La presa in carico da parte delle autorita' dello Stato di esecuzione della persona condannata ha l'effetto di sospendere l'esecuzione della pena nello Stato di condanna.
2. Lo Stato di condanna non puo' piu' dare esecuzione alla pena una volta che lo Stato di esecuzione ritiene che l'esecuzione della pena sia stata completata.
Art. 14.
Effetto del trasferimento per lo Stato di esecuzione
Le autorita' competenti dello Stato di esecuzione devono continuare l'esecuzione della pena immediatamente o mediante un provvedimento giudiziario o amministrativo, secondo le condizioni indicate nell'articolo 15.
Art. 15.
Esecuzione della pena
1. Le Autorita' dello Stato di esecuzione continuano a dare esecuzione alla pena nel rispetto della natura giuridica e della durata della pena o della misura privativa della liberta' personale determinata nella sentenza dello Stato di condanna.
2. L'esecuzione della pena e' regolata dalla legge dello Stato di esecuzione che e' l'unico competente ad adottare eventuali decisioni in materia, compresa quella di concedere alla persona trasferita benefici o modalita' particolari di esecuzione della pena.
3. Se la pena, per sua natura o durata, non e' compatibile con la legge dello Stato di esecuzione, quest'ultimo, con il consenso dello Stato di condanna, puo' adattarla alla pena prevista dal proprio ordinamento per lo stesso reato o per un reato della stessa natura. La pena cosi' adattata deve corrispondere, il piu' possibile, per natura e durata a quella inflitta con la sentenza dello Stato di condanna. Tuttavia, la pena cosi' adattata non deve:
a. aggravare, per natura o durata, la pena inflitta nello Stato di condanna;
b. eccedere il massimo previsto dalla legge dello Stato di esecuzione per lo stesso reato o per un reato della stessa natura;
c. essere contraria ai principi fondamentali dello Stato di condanna.
4. Quando la legge dello Stato di esecuzione non consente di dare esecuzione a una particolare misura inflitta ad una persona che nello Stato di condanna e' stata giudicata non responsabile penalmente per il reato commesso a causa delle sue condizioni mentali, i due Stati si consultano per concordare la misura o il trattamento da applicare nello Stato di esecuzione al caso di specie.
5. Se la persona condannata evade prima del completamento dell'esecuzione della pena, lo Stato di esecuzione adotta le misure necessarie per scoprirla e arrestarla in modo da assicurare che sia scontata la parte di pena residua e che tale persona sia perseguita per il reato di evasione se questo e' un reato previsto dalla legge dello Stato di esecuzione. Se la persona ritorna nello Stato di condanna ed e' scoperta sul territorio di quest'ultimo, tale Stato e' autorizzato a dare esecuzione alla parte residua di pena che la persona condannata avrebbe dovuto scontare nello Stato di esecuzione.
Art. 16.
Grazia, amnistia, commutazione
1. Ciascuno Stato puo' concedere la grazia, l'amnistia o la commutazione della pena conformemente alla propria Costituzione ed alle proprie leggi.
2. Lo Stato di esecuzione informa lo Stato di condanna su ogni decisione adottata conformemente al comma 1 del presente articolo.
Art. 17.
Revisione della sentenza
Soltanto lo Stato di condanna ha il diritto di decidere in ordine a un'eventuale istanza di revisione della sentenza.
Art. 18.
Cessazione dell'esecuzione
Lo Stato di esecuzione cessa l'esecuzione della pena non appena e' informato dallo Stato di condanna di una decisione o misura per effetto della quale la pena cessa di essere eseguibile.
Art. 19.
Informazioni sull'esecuzione
Lo Stato di esecuzione fornisce allo Stato di condanna informazioni in merito all'esecuzione della pena:
a. quando ritiene che l'esecuzione della pena sia stata completata;
b. se la persona condannata e' evasa prima che l'esecuzione della pena sia stata completata; oppure
c. se lo Stato di condanna chiede un rapporto speciale.
Art. 20.
Transito
1. Se uno degli Stati ha concluso accordi con uno Stato terzo per il trasferimento di persone condannate, l'altro Stato collabora consentendo il transito attraverso il proprio territorio, purche' non vi siano ragioni di ordine pubblico che lo impediscono.
2. Lo Stato che richiede il transito invia allo Stato di transito, attraverso le rispettive Autorita' centrali, una richiesta che indica chi e' la persona condannata in transito. La richiesta di transito deve essere accompagnata da una copia della decisione che concede il trasferimento della persona condannata.
3. Lo Stato di transito trattiene la persona che transita in stato di custodia durante la permanenza di questa sul suo territorio.
4. La richiesta di transito non e' necessaria se il trasporto avviene per via aerea e non e' previsto uno scalo nel territorio dello Stato di transito.
5. I due Stati possono rifiutare il transito se:
a) la persona condannata e' cittadina dello Stato in questione;
b) il fatto per il quale e' stata inflitta la pena non costituisce reato ai sensi del suo ordinamento.
Art. 21.
Lingua e spese
1. Per l'applicazione del presente Accordo, le informazioni devono essere trasmesse in una delle seguenti lingue:
a. albanese, serbo o inglese se rivolte alla Repubblica del Kosovo;
b. italiano o inglese se rivolte alla Repubblica Italiana.
2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, lettera f), i documenti trasmessi in applicazione del presente Accordo non hanno bisogno di essere certificati, legalizzati o sottoposti ad altra formalita'.
3. Le spese sostenute in applicazione del presente Accordo sono a carico dello Stato di esecuzione, eccetto le spese sostenute esclusivamente nel territorio dello Stato di condanna e quelle relative al trasporto della persona condannata fino al confine dello Stato di esecuzione, oppure, in caso di trasporto aereo, fino alla destinazione finale del viaggio. Gli Stati possono accordarsi in modo specifico su casi singoli.
Art. 22.
Rapporti con altri accordi internazionali
Il presente Accordo non impedisce agli Stati di cooperare per il trasferimento di persone condannate in base ad altri accordi internazionali di cui entrambi gli Stati sono parti.
Art. 23.
Composizione delle controversie
1. Ogni controversia sull'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo deve essere risolta mediante consultazione tra le Autorita' centrali.
2. Se queste non raggiungono un accordo, la controversia deve essere risolta per via diplomatica.
Art. 24.
Entrata in vigore, modifica ed estinzione
1. Il presente Accordo entra in vigore trenta giorni dopo la ricezione della seconda delle due notifiche mediante le quali gli Stati contraenti si informano reciprocamente che si sono concluse le rispettive procedure interne di ratifica.
2. Il presente Accordo puo' essere modificato in ogni momento mediante un accordo scritto tra gli Stati contraenti. Le modifiche entrano in vigore in conformita' alla stessa procedura prevista al comma 1 del presente articolo e fanno parte dell'Accordo.
3. Il presente Accordo e' per una durata illimitata. Ciascuno Stato contraente puo' recedere dall'Accordo in ogni momento dando comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. L'estinzione e' efficace dal centottantesimo giorno successivo alla data di ricezione di tale comunicazione. La cessazione dell'efficacia non pregiudica le procedure iniziate prima di detta estinzione.
Fatto a Roma, addi' 11 del mese di aprile dell'anno 2019 in due originali ciascuno nelle lingue italiana, albanese, serba e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
In caso di divergenze prevale il testo in lingua inglese.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi governi, hanno firmato il presente Accordo.