Gazzetta Ufficiale n. 278 del 22 novembre 2021
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2017.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo XV dell'Accordo stesso.
Art. 3
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo XII dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 4.890 ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 ottobre 2021
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEGLI
STATI UNITI MESSICANI
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli Stati Uniti Messicani, di seguito denominati "le Parti";
CONSAPEVOLI che l'industria e l'arte cinematografica contribuiscono a rafforzare le relazioni culturali tra i popoli, quali la reciproca conoscenza e l'amicizia;
NELL'IMPEGNO di sviluppare l'industria cinematografica nei rispettivi territori;
DESIDEROSI di consolidare la cooperazione cinematografica tra rispettivi Paesi;
Hanno convenuto quanto segue:
ARTICOLO I
Obiettivo
Il presente Accordo intende fornire il quadro giuridico basilare affinche' le Parti possano cooperare allo sviluppo delle coproduzioni cinematografiche.
ARTICOLO II
Autorita' Competenti
1. Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, le Autorita' competenti di entrambe le Parti sono:
- per il Governo della Repubblica Italiana, la Direzione Generale Cinema del Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo
- per il Governo degli Stati Uniti Messicani, l'Istituto Messicano di Cinematografia
2. Le Autorita' competenti si comunicheranno ogni informazione riguardante le coproduzioni cinematografiche.
3. Le Autorita' competenti non sono responsabili degli obblighi assunti da persone fisiche e giuridiche terze ai sensi del presente Accordo.
ARTICOLO III
Disposizioni Generali
1. Ai fini del presente Accordo, per "coproduzione cinematografica" si intende un progetto cinematografico di qualsiasi durata, inclusi l'animazione ed il documentario, realizzato congiuntamente da produttori italiani e messicani, su ogni tipo di supporto e per la sua utilizzazione attraverso qualsiasi forma, attuale ovvero futura. Nuove forme di produzione e distribuzione cinematografica vengono automaticamente incluse nel presente Accordo.
2. Le coproduzioni cinematografiche vengono considerate quali opere nazionali da entrambe le Parti e beneficiano di pieno diritto dei vantaggi derivanti dalle disposizioni in vigore nella Repubblica Italiana negli Stati Uniti Messicani e negli Stati Uniti Messicani. Tali benefici vengono acquisiti unicamente dal coproduttore del Paese che li concede.
3. La realizzazione di una coproduzione cinematografica deve ottenere l'approvazione delle Autorita' competenti di entrambe le Parti.
4. Le coproduzioni cinematografiche devono essere realizzate da produttori italiani e messicani che abbiano idonei requisiti organizzativi e finanziari riconosciuti dalle Autorita' competenti delle Parti.
5. Per "coproduttore" s'intende una o piu' imprese di produzione cinematografica o produttori, cosi' come definisce la rispettiva normativa delle Parti, legati da un contratto di coproduzione cinematografica.
6. La procedura relativa all'applicazione della coproduzione cinematografica e' regolata dalle norme contenute nell'Allegato al presente Accordo.
ARTICOLO IV
Condizioni Particolari delle Coproduzioni Cinematografiche
Le coproduzioni cinematografiche, ai sensi del presente Accordo, devono essere conformi alle seguenti condizioni:
1. Per ciascuna coproduzione cinematografica, la proporzione dei
rispettivi contributi dei coproduttori puo' variare dal 20%
(venti per cento) all'80% (ottanta per cento) del costo totale
della coproduzione cinematografica.
2. Nel caso in cui i coproduttori siano costituiti da piu'
imprese di produzione, la quota di partecipazione di ogni singola
impresa puo' essere del 10% (dieci per cento) del costo totale
della coproduzione cinematografica.
3. Il coproduttore minoritario deve corrispondere il saldo del
proprio apporto finanziario entro 120 (centoventi) giorni dalla
data di ricevimento del materiale necessario alla realizzazione
della versione destinata al Paese minoritario. L'inadempimento di
tale obbligo da parte del coproduttore minoritario comporta la
decadenza della coproduzione cinematografica fatte salve le
condizioni che permettono di concedere la nazionalita' al Paese
maggioritario.
4. Le coproduzioni cinematografiche devono essere realizzate da
registi, tecnici ed artisti di nazionalita' messicana e italiana
o residenti permanenti negli Stati Uniti Messicani o soggiornanti
di lungo periodo nella Repubblica Italiana, in conformita' alle
rispettive legislazioni in materia. Per quanto riguarda la
Repubblica Italiana, le coproduzioni cinematografiche possono
anche essere realizzate da registi, tecnici ed artisti cittadini
degli Stati Membri dell'Unione Europea.
5. Per esigenze della coproduzione cinematografica, la
partecipazione di personale tecnico e artistico di nazionalita'
differenti da quelle menzionate nel precedente comma "4" puo'
essere ammessa solo eccezionalmente, previa intesa tra le
Autorita' competenti delle Parti.
6. Le coproduzioni cinematografiche devono conseguire un
equilibrio generale nella partecipazione artistica, negli apporti
finanziari nonche' nei mezzi tecnici, studi e laboratori. La
Commissione Mista, prevista all'Articolo XII del presente
Accordo, esamina la sussistenza di tale equilibrio e, nel caso
non venisse riscontrato, determina le misure ritenute necessarie
per il suo conseguimento.
ARTICOLO V
Riprese
1. Le coproduzioni cinematografiche realizzate ai sensi del presente Accordo vengono girate, elaborate, doppiate o sottotitolate, fino alla creazione della prima copia di distribuzione, in teatri di posa all'interno di uno dei due Paesi.
2. Le riprese in esterni o in interni dal vero, in un Paese che non partecipa alla coproduzione cinematografica, possono essere autorizzate qualora la sceneggiatura o il soggetto della coproduzione cinematografica lo rendano necessario.
ARTICOLO VI
Comproprieta'
1. La partecipazione ad una coproduzione cinematografica determina la comproprieta' dei relativi diritti patrimoniali come pure dei negativi o di qualsiasi supporto materiale, compreso il digitale, con cui viene realizzato il master originale.
2. Gli elementi materiali devono essere depositati, a nome di entrambi i coproduttori, in un laboratorio scelto di comune accordo, situato nel tenitorio appartenente ad una delle Parti, con accesso irrevocabile per entrambi i coproduttori ai fini dello svolgimento del lavoro necessario.
3. I titoli di testa o di coda, le presentazioni ed il materiale promozionale delle coproduzioni cinematografiche devono riportare l'esplicita menzione di "coproduzione cinematografica messico-italiana" o "italo-messicana".
ARTICOLO VII
Proventi
1. La ripartizione dei proventi deve essere proporzionale agli apporti finanziari totali dei coproduttori.
2. La ripartizione puo' effettuarsi o con assegnazione proporzionale dei proventi o secondo la ripartizione geografica dei territori di sfruttamento oppure attraverso una combinazione dei due sistemi. Nel secondo caso bisogna tener conto della differenza di grandezza che potrebbe esservi tra i mercati dei due Paesi.
3. La ripartizione dei mercati e degli introiti deve essere sottoposta all'approvazione delle Autorita' competenti delle Parti.
4. L'esportazione delle coproduzioni cinematografiche compete al coproduttore maggioritario a meno che nel Contratto di coproduzione cinematografica si stabilisca diversamente.
ARTICOLO VIII
Lingue
Ogni coproduzione cinematografica deve comportare, almeno, la versione nelle lingue italiana e spagnola.
ARTICOLO IX
Festival Cinematografici
1. La presentazione ai festival cinematografici delle coproduzioni cinematografiche compete al Paese al quale corrisponde la nazionalita' del coproduttore maggioritario, se non diversamente pattuito, previa approvazione delle Autorita' competenti di entrambe le Parti.
2. Nel caso di coproduzioni cinematografiche con partecipazione paritaria, la presentazione compete al Paese di nazionalita' del regista.
ARTICOLO X
Coproduzioni Cinematografiche Multilaterali
1. Le Parti considerano favorevolmente la realizzazione di coproduzioni cinematografiche tra produttori italiani e messicani e produttori di uno o piu' Paesi con cui una o entrambe le Parti abbiano stipulato un Accordo di coproduzione cinematografica, purche' non in contrasto con le rispettive legislazioni nazionali.
2. I requisiti volti ad ottenere l'approvazione delle coproduzioni cinematografiche multilaterali vengono analizzati caso per caso dalle Autorita' competenti delle Parti.
3. Nelle coproduzioni cinematografiche multilaterali, la quota minoritaria finanziaria non puo' essere inferiore al 10% (dieci per cento) e la quota maggioritaria non puo' essere superiore al 70% (settanta per cento) del costo totale della coproduzione. Se un coproduttore e' costituito da piu' imprese, la quota di partecipazione di ogni singola impresa non puo' essere inferiore al 5% (cinque per cento) del costo totale della coproduzione.
ARTICOLO XI
Facilitazione di Circolazione ed Importazione
1. Al personale tecnico-artistico che partecipa alle coproduzioni cinematografiche, le Parti concedono ogni facilitazione per l'entrala ed il soggiorno nel proprio territorio nonche' per l'uscita dal territorio stesso.
2. Le Parti permettono, in conformita' con la propria legislazione nazionale, l'importazione temporanea dell'attrezzatura cinematografica necessaria per la realizzazione e per lo sfruttamento delle coproduzioni cinematografiche.
ARTICOLO XII
Commissione Mista
1. Le Parti istituiscono, entro tre (3) mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo, una Commissione Mista composta da funzionari di entrambi Paesi e, ove necessario, anche di esperti nel settore cinematografico.
2. La Commissione Mista ha il compito di vigilare sull'applicazione del presente Accordo, esaminando eventuali proposte di modifica da apportare all'Accordo stesso. La Commissione si riunisce con cadenza almeno biennale, alternativamente nella Repubblica Italiana e negli Stati Uniti Messicani o in un altro Paese, scelto congiuntamente dalle Parti. Sessioni straordinarie della Commissione Mista possono essere indette su richiesta delle Autorita' competenti delle Parti, nel caso di rilevanti modifiche intervenute nella legislazione che disciplina l'industria cinematografica in una o nell'altra Parte o nel caso si verifichino delle difficolta' nell'applicazione dell'Accordo.
ARTICOLO XIII
Risoluzione delle Controversie
Ogni controversia derivante dall'esecuzione o dall'interpretazione del presente Accordo viene risolta dalle Autorita' competenti delle Parti.
ARTICOLO XIV
Obblighi delle Parti
Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dal Diritto Internazionale e, per quanto concerne la Repubblica italiana, dalla normativa dell'Unione Europea.
ARTICOLO XV
Disposizioni Finali
1. Il presente Accordo entra in vigore al trentesimo giorno dalla data di ricezione dell'ultima delle comunicazioni con cui le Parti si notificano, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle proprie procedure interne a tal fine previste.
2. Il presente Accordo ha validita' quinquennale ed e' rinnovabile tacitamente per analoghi periodi, salvo denuncia di una delle due Parti contraenti, da notificarsi per le vie diplomatiche almeno sei (6) mesi prima del termine del periodo in vigore. La risoluzione del presente Accordo non pregiudica la conclusione delle coproduzioni cinematografiche in stato di avanzamento ed i benefici che ne conseguono.
3. L'Allegato al presente Accordo costituisce parte integrante dello stesso. Il presente Accordo e l'Allegato possono essere modificati per reciproca approvazione. Gli emendamenti entrano in vigore in conformita' con quanto previsto dal comma 1 del presente Articolo.
FATTO a Roma, Italia, il diciassette di ottobre del duemila diciassette, in due originali, ciascuno nelle lingue spagnola e italiana; entrambi i testi facenti ugualmente fede.
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Dorina Bianchi Sottosegretario di Stato al Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo
PER IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI MESSICANI
Juan Jose' Guerra Abud
Ambasciatore degli Stati Uniti Messicani
ALLEGATO
NORME DI PROCEDURA DI CUI ALL'ARTICOLO III - COMMA 6