La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba Siriana, fatto a Roma 1'11 settembre 2008.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo
1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.
Art. 3
Copertura finanziaria
1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 209.300 per l'anno 2011, di euro 209.300 per l'anno 2012 e di euro 213.680 annui a decorrere dall'anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 marzo 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Allegato
ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE TRA IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ARABA SIRIANA
Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica
Araba Siriana, di seguito denominati "le Parti contraenti", o "le
Parti", nel desiderio di rafforzare i legami di amicizia fra i
rispettivi Paesi e promuovere l'intesa e le conoscenze comuni,
attraverso lo sviluppo di rapporti culturali,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
L'obiettivo dell'Accordo e' promuovere attivita' che mirino a
rafforzare la cooperazione tra i due Paesi nel campo della cultura e
dell'istruzione. Le Parti inoltre incoraggiano la cooperazione per
l'attuazione di progetti nell'ambito dei programmi dell'Unione Europea.
Art. 2
Le Parti, in conformita' con le leggi e le normative in vigore nei
rispettivi Paesi, garantiscono il loro impegno nei seguenti campi:
arte e cultura, protezione e conservazione del patrimonio culturale,
archivi, musei e biblioteche, istruzione pre-universitaria e
superiore, cooperazione fra universita', formazione professionale,
programmi di scambio per gli studenti, produzione televisiva e
radiofonica.
Art. 3
Le Parti incoraggiano le attivita' delle rispettive istituzioni e organizzazioni pubbliche e private, al fine di rafforzare le relazioni culturali tra i due paesi e promuovere lo studio della lingua e della cultura dell'altro Paese.
Le Parti contraenti si impegnano a facilitare le attivita' delle
rispettive scuole e delle istituzioni culturali e scientifiche
presenti nell'altro Paese, con particolare riferimento alle attivita'
svolte dall'Istituto Italiano di Cultura a Damasco. La Repubblica
Italiana, a sua volta, si impegna a facilitare la creazione, da parte
della Repubblica Araba Siriana, di un'istituzione simile in territorio italiano.
Art. 4
Le Parti si scambiano mostre artistiche, culturali ed educative
tipiche dei rispettivi Paesi.
Le Parti, inoltre, promuovono la cooperazione nel campo della musica, della danza, del teatro e del cinema, attraverso lo scambio di artisti e la partecipazione reciproca a festival, stagioni
cinematografiche, e vari eventi di rilievo che caratterizzano il
patrimonio artistico e culturale di entrambi i Paesi. Le parti
promuovono la cooperazione fra le rispettive istituzioni e le
associazioni che si occupano di musica, teatro e opera dei rispettivi
Paesi.
Art. 5
Le Parti sostengono la collaborazione tra gli archivi, le biblioteche
e i musei di entrambi i Paesi, attraverso lo scambio di informazioni,
materiali, data base, esperti, progetti condivisi e pubblicazioni.
Art. 6
Le Parti rafforzano la cooperazione nel campo dell'istruzione, allo
scopo di incoraggiare:
- Scambio di informazioni ed esperienze sui metodi e materiali di
insegnamento, cosi' come i programmi adottati dai sistemi di
istruzione nei rispettivi Paesi.
- Scambio di insegnanti ed esperti tra le istituzioni e le organizzazioni nel campo dell'istruzione e della formazione.
- Scambio di docenti universitari e ricercatori, e attuazione di progetti di ricerca condivisi di reciproco interesse.
Art. 7
Ognuna delle Parti considera la possibilita', su base reciproca, di
offrire borse di studio ai laureandi e ai laureati, provenienti da
entrambi i Paesi, permettendo loro di seguire gli studi e frequentare
i corsi di livello universitario e post-universitario presso istituzioni culturali e scientifiche, quali accademie, istituti di ricerca e conservatori.
Art. 8
Le Parti contraenti si impegnano a facilitare la cooperazione, e
promuovono lo scambio di informazioni ed esperienze nell'ambito delle attivita' giovanili.
Art. 9
Le Parti contraenti incoraggiano lo scambio di programmi culturali
tra le emittenti radiofoniche e televisive dei due Paesi.
Art. 10
Le Parti favoriscono la collaborazione per il ritrovamento e la
conservazione del patrimonio archeologico, attraverso lo scambio di
informazioni ed esperti.
Entrambe le Parti facilitano la fondazione di istituzioni, tra cui
istituzioni congiunte, dedicate alla conservazione del loro
patrimonio archeologico. Le Parti si impegnano a mantenere la
collaborazione tra le rispettive amministrazioni, al fine di prevenire il contrabbando di opere d'arte, beni culturali, materiali audio-visivi, opere protette dalle leggi sui diritti d'autore, documenti e altri oggetti di valore artistico.
Art. 11
Le Parti promuovono la cooperazione attraverso le istituzioni
sportive e le organizzazioni dei rispettivi Paesi, e la partecipazione agli eventi sportivi.
Art. 12
Tutte le attivita' previste nell'Accordo e nei programmi esecutivi
della Commissione Congiunta (v. Articolo 14), devono essere realizzate dai due Paesi su base di reciprocita', e sono finanziate secondo la disponibilita' dei fondi stanziati dalle Parti.
Art. 13
Le Parti si impegnano a proteggere i diritti d'autore derivanti dall'attuazione dell'Accordo, in conformita' con le leggi in vigore nei due Paesi e con gli obblighi previsti dagli Accordi Internazionali sui Diritti d'Autore, firmati da entrambi le Parti.
Ove necessario, le Parti si consultano ed esaminano la possibilita'
di negoziare accordi specifici per la difesa dei diritti d'autore
relativi alle questioni che potrebbero emergere dall'attuazione
dell'Accordo. Le informazioni scientifiche e tecnologiche protette
dai diritti d'autore, e che derivano da attivita' previste dall'Accordo, potranno essere divulgate a parti terze, solo previa autorizzazione scritta, presentata da entrambe le Parti, ed in conformita' con le leggi in materia di diritti d'autore.
Le Parti promuovono la cooperazione bilaterale in materia di difesa
dei diritti d'autore, e dei diritti ad essi legati, anche tra i rispettivi enti governativi competenti in materia.
Art. 14
Le Parti istituiscono una Commissione Congiunta che garantisce
l'attuazione dell'Accordo e negozia programmi esecutivi pluriennali.
Gli incontri di questa Commissione saranno convocati attraverso
canali diplomatici, e si terranno, alternativamente, a Damasco e a
Roma.
Art. 15
L'Accordo entra in vigore alla data di ricezione della seconda delle
due notifiche attraverso le quali le Parti contraenti comunicano
ufficialmente all'altra Parte che le rispettive procedure di ratifica
sono state espletate.
Art. 16
Questo Accordo sostituisce il precedente Accordo Culturale fra i due
Paesi, firmato a Damasco il 2 dicembre 1971, ed avra' una durata
illimitata. Ognuna delle Parti contraenti, puo' denunciare l'Accordo
attraverso i canali diplomatici. Lo scioglimento non avra' alcun
effetto sui progetti gia' in corso di attuazione, che sono stati concordati nel periodo di validita' dell'Accordo, salvo che le Parti non decidano diversamente.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Roma, in data 11 settembre 2008, in due originali, ciascuno
dei quali nelle lingue italiana, araba e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di discordanza d'interpretazione, prevarra' il testo in inglese.
Per il Governo della della Repubblica Italiana
firma illegibile
Per il Governo Repubblica Araba Siriana
firma illegibile
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico