NORMATIVA
Normativa regionale - Lazio
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Legge 24 dicembre 2004, n. 30
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Disciplina delle associazioni di promozione sociale
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA la seguente legge:
Art. 1. (Finalità e oggetto della legge)
1. La Regione Liguria riconosce e valorizza il ruolo dell’associazionismo di promozione sociale come espressione di partecipazione, solidarietà, libertà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo e favorisce il suo apporto al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, educativo, culturale, di ricerca etica e spirituale. Determina altresì le modalità di partecipazione delle associazioni di promozione sociale all’esercizio delle funzioni regionali di programmazione e coordinamento nei settori in cui esse operano. 2. La presente legge istituisce il registro regionale delle associazioni di promozione sociale.
Art. 2. (Associazioni di promozione sociale)
1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni, i movimenti e i gruppi con i requisiti di cui ai commi e agli articoli successivi, che operano senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità della persona umana e costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale, a favore dei loro associati o di terzi. 2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria, tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela di interessi economici degli associati. Non sono altresì considerate associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate, che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati, o prevedono il trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. 3. Possono essere iscritte nel registro regionale solo le associazioni di promozione sociale costituite mediante atto scritto nel quale è indicata la sede legale e sono espressamente previsti: a) la denominazione e l’oggetto sociale; b) l’assenza di fini di lucro e la previsione che eventuali proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette; l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste; c) le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività e della gratuità delle cariche associative; d) l’obbligo di redigere il bilancio o il rendiconto annuale; e) le modalità di scioglimento dell’associazione e il conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, dopo l’eventuale liquidazione, a fini di utilità sociale.
Art. 3. (Prestazioni degli associati)
1. Per il perseguimento dei fini istituzionali, le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. In caso di particolare necessità, le associazioni possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. 2. Per espletare le attività svolte anche in base alle convenzioni di cui all’articolo 7, i lavoratori, che facciano parte di associazioni iscritte nel registro, hanno diritto di usufruire di forme di flessibilità dell’orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti e dagli accordi collettivi, compatibilmente con l’organizzazione aziendale.
Art. 4. (Attività di utilità sociale e risorse economiche)
1. Sono definite attività di utilità sociale quelle tese al conseguimento di finalità di valenza collettiva, espletate nei settori: sociale, socio-sanitario, educativo, ambientale, culturale e di ricerca etica e spirituale, sportivo e ricreativo. 2. Le associazioni di promozione sociale utilizzano per lo svolgimento delle loro attività le risorse economiche derivanti da: a) quote e contributi degli associati ed erogazioni liberali degli associati e di terzi; eredità e donazioni; b) contributi dell’Unione Europea, di organismi internazionali, dello Stato, della Regione, di Enti locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari; c) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi; d) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
Art. 5. (Registro regionale delle associazioni di promozione sociale)
1. E’ istituito presso la struttura regionale competente il registro regionale delle associazioni in cui sono iscritte le associazioni di promozione sociale a carattere regionale e i livelli di organizzazione territoriale regionale delle associazioni che hanno carattere nazionale, già iscritte al Registro nazionale di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000 n. 383 (disciplina delle associazioni di promozione sociale). Il Registro è suddiviso in due parti così distinte: a) sezione "A", nella quale sono iscritte le associazioni che hanno in Liguria un numero di soci non inferiore a cinquemila, ovvero una presenza organizzata in almeno tre province, che risultino costituite da almeno tre anni e dimostrino di aver svolto, per lo stesso periodo, attività continuativa; b) sezione "B", nella quale sono iscritte tutte le associazioni che hanno i requisiti e che non soddisfano le condizioni richieste per l’iscrizione alla sezione "A". 2. Per essere iscritte nel registro regionale, le associazioni di promozione sociale, in possesso dei requisiti indicati, inoltrano la domanda d’iscrizione alla Regione nel rispetto delle disposizioni del regolamento di esecuzione di cui all’articolo 10. 3. Per l’iscrizione nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale le associazioni stesse devono: a) avere sede legale in Liguria ed essere costituite da almeno un anno; b) avere almeno una sede operativa in Liguria, attiva da non meno di un anno, se iscritte al registro nazionale di cui all’articolo 7 della l. 383/2000; c) essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 3. d) non essere iscritte in una delle Sezioni del Registro di cui all’articolo 16 della l.r. 30/1998. 4. Il Registro regionale e la sua revisione annuale sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. 5. La perdita di uno solo dei requisiti di cui al comma 4 comporta la cancellazione dal Registro.
Art. 6. (Rapporti con la Regione e con gli Enti locali)
1. La Regione e gli Enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, riconoscono il ruolo dell’associazionismo di promozione sociale nel sistema integrato dei servizi nel rispetto della normativa regionale in materia. A tal fine: a) agevolano la partecipazione delle associazioni di promozione sociale al perseguimento delle finalità del sistema socio-assistenziale, all’individuazione degli obiettivi della programmazione regionale e locale, nonché alla verifica dell’efficacia dei servizi; b) possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale, ai sensi dell’articolo 7; c) concorrono alla promozione dell'associazionismo e ne favoriscono lo sviluppo, salvaguardandone l’autonomia di organizzazione e di iniziativa; d) possono concordare forme specifiche di collaborazione, mediante protocolli d’intesa, con associazioni di rilevanza nazionale o loro federazioni nazionali, regionali e provinciali o comunque associazioni operanti in Liguria, iscritte nel registro regionale.
Art. 7. (Convenzioni)
1. La Regione, gli Enti locali e altri Enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale, iscritte nel registro regionale, per lo svolgimento di attività previste dal loro statuto, anche di carattere integrativo a servizi complessi e servizi di prossimità, per i quali le associazioni stesse dimostrano attitudine e capacità operativa. 2. Per la stipula delle convenzioni, è condizione necessaria la presentazione di un progetto da parte delle associazioni. 3. Nella valutazione dei progetti, gli Enti valorizzano i criteri di affidabilità tecnico-organizzativa, di competenza ed esperienza professionale, di radicamento sul territorio del soggetto proponente, nonché di qualità e di adeguatezza del progetto. 4. Le convenzioni contengono in particolare: a) disposizioni dirette a garantire il mantenimento delle condizioni necessarie a svolgere l’attività in modo continuativo riscontrate al momento dell’approvazione del progetto; b) la copertura assicurativa degli associati per danni arrecati a terzi nello svolgimento dell’attività, nonché contro infortuni e malattie connesse all’attività stessa; c) l’indicazione del numero degli associati impiegati nell’attività, nonché dei lavoratori dipendenti o autonomi, con specificazione della loro qualifica e delle modalità e tempi di impiego; d) casi e modalità di risoluzione delle convenzioni.
Art. 8. (Fondo di promozione per l'associazionismo sociale)
1. La Regione Liguria concorre ad agevolare l’accesso al credito delle associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale, che realizzano investimenti in beni materiali, immateriali e scorte. 2. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere erogati anche dalle banche. A fronte degli stessi è concesso un contributo in conto interessi, in forma attualizzata. Tali finanziamenti si riferiscono a spese di investimento finalizzate all’esercizio di attività delle associazioni di promozione sociale. Le spese riguardano: a) l’acquisto di terreni o del diritto di superficie; b) l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione di fabbricati; c) l’acquisto di impianti, macchinari, automezzi e attrezzature; d) l’acquisto di brevetti, licenze, marchi, software, spese per la certificazione di qualità; e) l’adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza; f) scorte nella misura massima del venti per cento dell’investimento totale. 3. Ai fini di cui al presente articolo, è istituito un apposito fondo di promozione per l'associazionismo sociale disciplinato con specifica deliberazione approvata dalla Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente, che stabilisce le modalità per l’ammissione ai contributi, i criteri di assegnazione e le modalità di rendicontazione della gestione del fondo, nonché i criteri per la stipula delle convenzioni con le banche.
Art. 9. (Sezione dell’Osservatorio sociale)
1. E’ istituita all’interno dell'Osservatorio sociale regionale di cui all’articolo 7 della l.r. 30/1998, la Sezione "Associazionismo di Promozione Sociale" di seguito denominata "Sezione dell’Osservatorio". 2. La composizione e il funzionamento della Sezione dell’Osservatorio sono disciplinati con il Regolamento di cui all’articolo 10. 3. La Sezione dell’Osservatorio avanza alla Giunta regionale proposte ai fini della programmazione regionale ed esprime pareri sulle proposte di legge, programmi ed altri atti qualora siano richiesti dagli organi regionali. 4. La Sezione dell’Osservatorio promuove attività formative, studi e ricerche in tema di associazionismo e svolge anche funzioni di monitoraggio sul fenomeno. Cura la diffusione delle informazioni raccolte e redige annualmente un rapporto sul fenomeno dell’associazionismo di promozione sociale in Liguria. 5. La Sezione dell’Osservatorio promuove una conferenza regionale sullo stato dell’associazionismo in Liguria da tenersi ogni tre anni.
Art. 10. (Regolamento di esecuzione)
1. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge è emanato un apposito regolamento di esecuzione. 2. Con il regolamento sono altresì disposte le opportune forme di coordinamento con i Registri di cui all’articolo 16 della l.r. 30/1998 e all’articolo 6 della l.r. 15/1992.
Art. 11. (Abrogazione di norme)
1. E’ abrogata la legge regionale 14 dicembre 1993, n. 57 (promozione e sviluppo dell'associazionismo).
Art. 12. (Norma finanziaria) (Omissis
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