La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
Garanzia di sicurezza del sistema elettrico nazionale nelle isole maggiori
1. é istituito per il triennio 2010, 2011 e 2012, un nuovo servizio per la sicurezza, esclusivamente reso sul territorio di Sicilia e di Sardegna, che garantisca, con la massima disponibilità, affidabilità e continuità, la possibilità di ridurre la domanda elettrica nelle citate isole, in ottemperanza alle istruzioni impartite dalla società Terna S.p.a. in ragione delle esigenze di gestione del sistema elettrico nazionale.
2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas con propri provvedimenti, sentito il Ministero dello sviluppo economico che agisce in forza delle attribuzioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, definisce le condizioni del servizio di cui al comma 1 sulla base dei seguenti principi e criteri:
a) i soggetti che prestano il servizio sono i clienti finali, con potenza disponibile alla riduzione istantanea non inferiore ad una soglia standard per sito di consumo che consenta la riduzione istantanea ed efficace del carico con parametri minimi di disponibilità, affidabilità e continuità comunicati da Terna; tali soggetti sono selezionati tramite procedura concorrenziale;
b) i clienti finali selezionati non possono recedere dall'obbligo di fornire il servizio per l'intero periodo triennale, pena la corresponsione di una penale proporzionata alla durata del periodo di mancato adempimento dell'obbligo qualora l'inadempimento intervenga nei primi quindici mesi di prestazione del servizio e comunque non superiore all'intero corrispettivo annuale di cui alla lettera c);
c) il prezzo del nuovo servizio non é superiore al doppio del prezzo di cui alla deliberazione della medesima Autorità 15 dicembre 2006, n. 289/06, previsto per il servizio di interrompibilità
istantanea;
d) le quantità massime richieste tramite procedura concorrenziale sono rispettivamente pari a 500 MW in Sicilia e 500 MW in Sardegna.
(( 3. In ogni sito di consumo, il servizio di cui al presente articolo puo' essere prestato unicamente per quote di potenza non impegnate:
a) in qualsiasi altro servizio remunerato volto alla sicurezza del sistema elettrico;
b) in ogni altra prestazione che ne possa impedire o limitare il pieno adempimento.
3-bis. I soggetti che prestano il servizio di cui al presente articolo non possono altresì avvalersi, per le medesime quote di potenza, delle misure di cui all'articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, limitatamente al periodo in cui gli stessi si avvalgono delle misure previste dal presente articolo e ferma restando la titolarità, ai sensi della medesima disposizione, delle eventuali assegnazioni ottenute o successivamente incrementate, anche ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto. ))
Art. 2
Estensione della capacità di interconnessione di cui all'articolo 32, legge 23 luglio 2009, n. 99
1. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, Terna S.p.a. determina il possibile incremento della capacità di interconnessione con l'estero di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, in ragione dell'aumento della potenza disponibile a riduzione istantanea del proprio prelievo dalla rete da parte dei clienti finali. Tale incremento (( , da considerare aggiuntivo rispetto alla capacità attualmente prevista dall'articolo 32, comma 1, della legge n. 99 del 2009, )) é comunque non superiore a 500 MW.
2. Terna, entro trenta giorni dalla decorrenza del termine di cui al comma 1, organizza le procedure concorsuali di cui ai commi
3, 4 e 5, dell'articolo 32, della legge 23 luglio 2009, n. 99, relativamente agli interconnector che realizzano l'incremento di capacità di interconnessione di cui al comma 1, nonché alle quote di interconnector che non risultino finanziate a seguito delle procedure già esperite alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per effetto di rinuncia dei soggetti investitori.
3. Le procedure di cui al comma 2 prevedono un'assegnazione prioritaria ai soggetti che assumano impegni vincolanti a rendere disponibili, entro il 31 marzo 2011, risorse incrementali di riduzione istantanea del proprio prelievo dalla rete, secondo parametri fissati da Terna S.p.a. e sulla base dei criteri e modalità definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 30, comma 18, della legge 23 luglio 2009, n. 99, nei limiti dell'incremento della capacità di interconnessione associato a dette risorse incrementali che risulti realizzabile senza pregiudizio dei livelli di sicurezza.
Con riferimento ai soggetti che assumono tali impegni, Terna S.p.a. fissa i requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali e di assegnazione di cui all'articolo 32, comma 5, della legge 23 luglio 2009, n. 99, tenendo conto delle modificazioni dei prelievi e delle potenze disponibili associate a dette risorse incrementali.
(( 3-bis. Le procedure di cui al comma 2, relative alle quote di interconnector che non risultino finanziate a seguito delle procedure già esperite, anche per effetto di rinuncia dei soggetti investitori, prevedono un'assegnazione prioritaria ai clienti finali per i propri siti di consumo ubicati in Sicilia o in Sardegna, peruna potenza complessiva non superiore a 60 MW in Sicilia e a 40 MW in Sardegna. ))
4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas adegua le proprie deliberazioni assunte ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 32, della legge 23 luglio 2009, n. 99, in conformità alle disposizion idel presente articolo.
(( Art. 2 bis.
Autorizzazione di opere comprese nell'ambito della rete elettrica
di trasmissione nazionale
1. Al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e la continuità del servizio di trasmissione di energia elettrica, quale attività di preminente interesse statale, sono autorizzate in via definitiva le opere facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, come individuata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1999, che siano già in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per le quali non sia ad oggi accertabile il titolo di autorizzazione. ))
(( Art. 2 ter.
Procedure per interventi di riclassamento degli elettrodotti di interconnessione con l'estero
1. Al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico anche in Sicilia e in Sardegna, sono realizzabili mediante la denuncia di inizio attività gli interventi di riclassamento fino a 380 kV degli elettrodotti di interconnessione con l'estero facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica, con le modalità di cui all'art. 1-sexies, commi 4-sexies e seguenti, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e successive modificazioni. Tali interventi devono
rispettare gli strumenti urbanistici vigenti, le norme in materia di elettromagnetismo, di tutela del paesaggio e dell'ambiente, nonché le norme tecniche per la costruzione di linee elettriche. ))
(( Art. 2 quater.
Modifiche all'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003,
n. 239
1. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-sexies, secondo periodo, dopo le parole: «che non comportino aumenti della cubatura degli edifici» sono inserite le seguenti: «ovvero che comportino aumenti di cubatura strettamente necessari alla collocazione di apparecchiature o impianti tecnologici al servizio delle stazioni stesse. Tale aumento di cubatura non dovrà superare di piu' del 20 per cento le cubature esistenti all'interno della stazione elettrica»;
b) al comma 4-quaterdecies, quarto periodo, dopo le parole:
«che non comportino aumenti della cubatura degli edifici» sono inserite le seguenti: «ovvero che comportino aumenti di cubatura strettamente necessari alla collocazione di apparecchiature o impianti tecnologici al servizio delle stazioni stesse. Tale aumento di cubatura non dovrà superare di piu' del 20 per cento le cubature esistenti all'interno della stazione elettrica». ))
(( Art. 2 quinquies.
Disposizioni sui commissari straordinari di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78
1. Al fine di garantire una piu' celere definizione del procedimento di nomina dei commissari straordinari di cui all'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e di assicurare la realizzazione di indifferibili e urgenti opere connesse alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell'energia aventi carattere strategico nazionale, anche avuto riguardo alla necessità di prevenire situazioni di emergenza nazionale, ai predetti commissari non si applicano le previsioni dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400. I decreti del Presidente della Repubblica di nomina dei commissari di cui al comma 2 del predetto articolo 4, già emanati, si intendono conseguentemente modificati.
Agli oneri relativi ai commissari straordinari si fa fronte nell'ambito delle risorse per il funzionamento dei predetti interventi. ))
(( Art. 2 sexies.
Riconoscimento delle tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare
1. Le tariffe incentivanti di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, recante criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, sono riconosciute a tutti i soggetti che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del medesimo decreto ministeriale, abbiano concluso, entro il 31 dicembre 2010, l'installazione dell'impianto fotovoltaico ed abbiano inviato la richiesta di connessione dell'impianto di produzione entro l'ultima data utile affinché la connessione sia realizzata, nel rispetto della normativa vigente, entro il 31 dicembre 2010. ))
Art. 3
1. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 22 marzo 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Scajola, Ministro dello sviluppo economico
Visto, il Guardasigilli: Alfano