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Legge 22 aprile 2021, n. 64
Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per il rinnovo a tempo indeterminato dell'Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa del 9 maggio 1997
 
Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per il rinnovo a tempo indeterminato dell'Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa del 9 maggio 1997, fatto a Skopje il 3 febbraio e il 23 agosto 2017.

Gazzetta Ufficiale n. 117 del 18 maggio 2021

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:


Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo Scambio di Note per il rinnovo a tempo indeterminato dell'Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa del 9 maggio 1997, fatto da Skopje il 3 febbraio e il 23 agosto 2017.
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data allo Scambio di Note di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dallo Scambio di Note medesimo.
Ambasciata d'Italia Skopje

Prot. n. 118-10/2017

Nota verbale

L'Ambasciata d'Italia a Skopje presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri del Governo di Macedonia ed ha l'onore di fare riferimento all'«Accordo tra il Ministero della Difesa italiano e il Ministero della Difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa», fatto a Skopje il 9 maggio 1997.
Considerato che l'Accordo verra' a scadenza il 16 ottobre 2017, ai sensi dell'art. 9 dello stesso, il Governo italiano ha l'onore di proporre che la presente Nota Verbale ne determini la validita', sostituendo il comma c) del suddetto articolo con il seguente:
«Il presente Accordo sara' rinnovato tacitamente per un periodo di tempo indeterminato, salvo denuncia, in qualsiasi momento, di una delle Parti. In tal caso, la Parte dovra' notificare all'altra Parte, tramite Note diplomatiche, la sua intenzione di denunciare l'Accordo, che cessera' di produrre i suoi effetti sei mesi dopo l'avvenuta notifica».
Il Governo italiano ha inoltre l'onore di proporre che la presente Nota Verbale, e la Nota di risposta di identico contenuto con cui il Governo macedone avra' comunicato il suo consenso, costituiscano un Accordo giuridicamente vincolante tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Macedonia, che entrera' in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche scritte con cui le Parti si saranno comunicate reciprocamente, tramite i canali diplomatici, il completamento delle rispettive procedure interne previste ai fini dell'entrata in vigore del summenzionato Accordo.
L'Ambasciata d'Italia a Skopje si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Macedonia i sensi della sua piu' alta considerazione.
Skopje, 3 febbraio 2017 REPUBBLICA DI MACEDONIA MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Prot. n. 46-4093/5
Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Macedonia presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica Italiana nella Repubblica di Macedonia ed ha l'onore di confermare la ricezione della Nota Verbale di codesta Ambasciata prot. n. 118-10/2017 del 3 febbraio 2017 relativa all'Accordo tra il Ministero della Difesa italiano e il Ministero della Difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Skopje il 9 maggio 1997, del seguente tenore:
«Considerato che l'Accordo verra' a scadenza il 16 ottobre 2017, ai sensi dell'art. 9 dello stesso, il Governo italiano ha l'onore di proporre che la presente Nota Verbale ne determini la validita', sostituendo il comma c) del suddetto articolo con il seguente:
"Il presente Accordo sara' rinnovato tacitamente per un periodo di tempo indeterminato, salvo denuncia, in qualsiasi momento, di una delle Parti. In tal caso, la Parte dovra' notificare all'altra Parte, tramite Note diplomatiche, la sua intenzione di denunciare l'Accordo, che cessera' di produrre i suoi effetti sei mesi dopo l'avvenuta notifica".
Il Governo italiano ha inoltre l'onore di proporre che la presente Nota Verbale, e la Nota di risposta di identico contenuto con cui il Governo macedone avra' comunicato il suo consenso, costituiscano un Accordo giuridicamente vincolante tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Macedonia, che entrera' in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche scritte con cui le Parti si saranno comunicate reciprocamente, tramite i canali diplomatici, il completamento delle rispettive procedure interne previste ai fini dell'entrata in vigore del summenzionato Accordo.».
Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Macedonia ha l'onore di informare che il Governo della Repubblica di Macedonia concorda con la modifica, proposta da parte italiana, del comma c) dell'articolo 9 dell'Accordo tra il Ministero della Difesa macedone e il Ministero della Difesa italiano sulla cooperazione nel campo della difesa.
Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Macedonia concorda nel ritenere che la Nota dell'Ambasciata della Repubblica
Italiana a Skopje del 3 febbraio 2017, insieme alla presente Nota di risposta, costituiscano un Accordo giuridicamente vincolante tra il Governo della Repubblica di Macedonia ed il Governo della Repubblica Italiana, che entrera' in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche scritte con cui le Parti si saranno informate reciprocamente, tramite i canali diplomatici, in merito al completamento delle rispettive procedure interne necessarie ai fini dell'entrata in vigore del summenzionato Accordo.
Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Macedonia si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica
Italiana nella Repubblica di Macedonia i sensi della sua piu' alta considerazione.
Skopje, 23 agosto 2017

Art. 3

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 4 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 1.603 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020 e in euro 840 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Clausole finanziarie

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 2 e 4, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri relativi agli articoli 3, paragrafo 6, e 4, paragrafi 1, 2, 6 e 8, dell'Accordo di cui all'articolo 1, si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 aprile 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri

Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Guerini, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Cartabia


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