La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Ministro della difesa provvede al sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, sottoposte alla propria vigilanza, per gli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008, mediante ripartizione, con proprio decreto, con le modalità di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, di contributi per un importo, per ciascun anno del triennio, di euro 2.220.000.
Note all'art. 1:
- La legge 31 gennaio 1994, n. 93, recante «Norme per la concessione di contributi alle associazioni combattentistiche», é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 30 del 7 febbraio 1994.
- La legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», é pubblicata nel supplemento ordinario n. 153 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 1995.
Art. 2.
1. Il Ministro dell'interno provvede al sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, sottoposte alla propria vigilanza, per gli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008, mediante ripartizione, con proprio decreto, con le modalità di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, di contributi per un importo, per ciascun anno del triennio, di euro 400.000.
Nota all'art. 2:
- Per la legge 31 gennaio 1994, n. 93, e la legge 28 dicembre 1995, n. 549, vedasi nota all'art. 1.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari ad euro 2.620.000 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando, rispettivamente, per l'anno 2006 l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e per gli anni 2007 e 2008 l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 20 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli