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Legge 20 febbraio 2006, n. 46
Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento.
 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


promulga la seguente legge


Art. 1.
1. L'articolo 593 del codice di procedura penale é sostituito dal seguente:
«Art. 593 (Casi di appello). - 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le sentenze di condanna.
2. L'imputato e il pubblico ministero possono appellare contro le sentenze di proscioglimento nelle ipotesi di cui all'articolo 603, comma 2, se la nuova prova é decisiva. Qualora il giudice, in via preliminare, non disponga la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale dichiara con ordinanza l'inammissibilità dell'appello. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento le parti possono proporre ricorso per cassazione anche contro la sentenza di primo grado.
3. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali é stata applicata la sola pena dell'ammenda».


Art. 2.
1. All'articolo 443 del codice di procedura penale, al comma 1, le parole: «, quando l'appello tende ad ottenere una diversa formula» sono soppresse.


Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 443 del codice di procedura penale come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 443 (Limiti all'appello). - L'imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento.
2.
3. Il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato.
4. Il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall'art. 599.».


Art. 3.
1. All'articolo 405 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, é inserito il seguente:
«1-bis. Il pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si é pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'articolo 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini».


Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 405 del codice di procedura penale come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 405 (Inizio dell'azione penale. Forme e termini).
- 1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio.
1-bis. Il pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si é pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'art. 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini.
2. Salvo quanto previsto dall'art. 415-bis, il pubblico ministero richiede il rinvio a giudizio entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale é attribuito il reato é iscritto nel registro delle notizie di reato. Il termine é di un anno se si procede per taluno dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lettera a).
3. Se é necessaria la querela, l'istanza o la richiesta di procedimento, il termine decorre dal momento in cui queste pervengono al pubblico ministero.
4. Se é necessaria l'autorizzazione a procedere, il decorso del termine é sospeso dal momento della richiesta a quello in cui l'autorizzazione perviene al pubblico ministero.».


Art. 4.
1. L'articolo 428 del codice di procedura penale é sostituito dal seguente:
«Art. 428 (Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere). -1. Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre ricorso per cassazione:
a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale;
b) l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.
2. La persona offesa può proporre ricorso per cassazione nei soli casi di nullità previsti dall'articolo 419, comma 7. La persona offesa costituita parte civile può proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 606.
3. Sull'impugnazione decide la Corte di cassazione in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127».


Art. 5.
1. All'articolo 533 del codice di procedura penale, il comma 1 é sostituito dal seguente:
«1. Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza».


Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 533 del codice di procedura penale come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 533 (Condanna dell'imputato). - 1. Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza.
2. Se la condanna riguarda più reati, il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi e quindi determina la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene o sulla continuazione. Nei casi previsti dalla legge il giudice dichiara il condannato delinquente o contravventore abituale o professionale o per tendenza.
3. Quando il giudice ritiene di dover concedere la sospensione condizionale della pena o la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, provvede in tal senso con la sentenza di condanna.
3-bis. Quando la condanna riguarda procedimenti per i delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), anche se connessi ad altri reati, il giudice può disporre, nel pronunciare la sentenza, la separazione dei procedimenti anche con riferimento allo stesso condannato quando taluno dei condannati si trovi in stato di custodia cautelare e, per la scadenza dei termini e la mancanza di altri titoli, sarebbe rimesso in libertà.».


Art. 6.
1. Al comma 1 dell'articolo 576 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «, con il mezzo previsto per il pubblico ministero,» sono soppresse;
b) al secondo periodo, le parole: «Con lo stesso mezzo e negli stessi casi può» sono sostituite dalle seguenti: «La parte civile può altresi».


Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 576 del codice di procedura penale come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 576 (Impugnazione della parte civile e del querelante). - 1. La parte civile può proporre impugnazione contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio. La parte civile può altresì proporre impugnazione contro la sentenza pronunciata a norma dell'art. 442, quando ha consentito alla abbreviazione del rito.
2. Lo stesso diritto compete al querelante condannato a norma dell'art. 542.».


Art. 7.
1. L'articolo 580 del codice di procedura penale é sostituito dal seguente:
«Art. 580 (Conversione del ricorso in appello). - 1. Quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, nel caso in cui sussista la connessione di cui all'articolo 12, il ricorso per cassazione si converte nell'appello».


Art. 8.
1. Al comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) é sostituita dalla seguente:
«d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell'istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall'articolo 495, comma 2»;
b) la lettera e) é sostituita dalla seguente:
«e) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame».


Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 606 del codice di procedura penale come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 606 (Casi di ricorso). - 1. Il ricorso per cassazione può essere proposto per i seguenti motivi:
a) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri;
b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale;
c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza;
d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell'istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall'art. 495, comma 2;
e) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame.
2. Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, può essere proposto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o inappellabili.
3. Il ricorso é inammissibile se é proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609, comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello.».


Art. 9.
1. L'articolo 577 del codice di procedura penale é abrogato.
2. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, le parole: «e contro le sentenze di proscioglimento per reati puniti con pena alternativa» sono oppresse.


Note all'art. 9:
- L'art. 577 del codice di procedura penale, abrogato dalla legge qui pubblicata, recava: «Impugnazione della persona offesa per i reati di ingiuria e diffamazione».
- Si riporta il testo dell'art. 36 del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 36 (Impugnazione del pubblico ministero). - 1. Il pubblico ministero può proporre appello contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria.
2. Il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione contro le sentenze del giudice di pace.».


Art. 10.
1. La presente legge si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima.
2. L'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dall'imputato o dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della presente legge viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile.
3. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento di inammissibilità di cui al comma 2 può essere proposto ricorso per cassazione contro le sentenze di primo grado.
4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche nel caso in cui sia annullata, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, una sentenza di condanna di una corte di assise di appello o di una corte di appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione.
5. Nei limiti delle modificazioni apportate dall'articolo 8 della presente legge possono essere presentati i motivi di cui all'articolo 585, comma 4, del codice di procedura penale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


Data a Roma, addì 20 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli

Nota all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 585, comma 4 del codice di procedura penale:
«4. Fino a quindici giorni prima dell'udienza possono essere presentati nella cancelleria dei giudice della impugnazione motivi nuovi nel numero di copie necessarie per tutte le parti. L'inammis-sibilità dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi.».



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