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NORMATIVA
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Legge 1 ottobre 2014, n. 141
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia
 
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1
1. Il decreto-legge 1º agosto 2014, n. 109, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1º ottobre 2014

NAPOLITANO

Presidente del Consiglio dei ministri
Renzi

Ministro della difesa
Pinotti

Ministro dell'interno
Alfano
Visto, il Guardasigilli
Orlando

Il decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 179 del 4 agosto 2014.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa Gazzetta Ufficiale alla pag. 11.
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 1°agosto 2014, n. 109

All'articolo 2:
al comma 1, le parole: «euro 185.082.639» sono sostituite dalle seguenti: «euro 183.635.692»;
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Concluse le missioni in corso di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, la partecipazione dell'Italia ad ulteriori missioni militari in Afghanistan sara' valutata dal Governo italiano in presenza di una eventuale formale richiesta del Governo afgano e di concerto con le organizzazioni internazionali coinvolte; di essa deve essere data preventiva comunicazione alle Camere, che adottano le conseguenti deliberazioni».
All'articolo 3:
al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Concluse le missioni in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, la partecipazione dell'Italia alle predette operazioni sara' valutata in relazione agli sviluppi della vicenda dei due fucilieri di marina del Battaglione San Marco attualmente trattenuti in India»;
dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. Perdurando la situazione di instabilita' politica in Libia, il Governo riferisce alle Camere sull'eventuale sospensione totale o parziale delle missioni di cui ai commi 1, 2 e 3.
7-ter. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 150.000 per la partecipazione di personale militare al Gruppo militare di osservatori internazionali della cessazione delle ostilita' militari nella Repubblica del Mozambico, denominato EMOCHM».
All'articolo 4:
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nell'ambito delle comunicazioni al Parlamento previste dall'articolo 10-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13, informano le Commissioni parlamentari competenti in ordine alle modalita' di impiego dei finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo, con dettagli di spesa, suddivisi per ciascuna attivita' e per area geografica»;
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. E' autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di euro 1.965.886 per il trasporto degli aiuti umanitari a favore della popolazione civile irachena effettuato nel mese di agosto, nonche' per il trasporto del materiale di armamento ceduto, a titolo gratuito, alla Repubblica dell'Iraq».
All'articolo 5:
al comma 3:
alla lettera a), dopo le parole: «a Tampa» sono inserite le seguenti: «, nonche' nella Repubblica dell'Iraq e negli Emirati Arabi Uniti per le attivita' di cui all'articolo 4, comma 4-bis,»;
alla lettera d), dopo le parole: «nonche' al personale impiegato» sono inserite le seguenti: «nel Gruppo militare di osservatori internazionali EMOCHM,»;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Ogniqualvolta si impieghino nel contesto internazionale forze di polizia ad ordinamento militare, il Governo e' tenuto a specificare, nella relazione quadrimestrale e comunque al momento dell'autorizzazione o della proroga della missione stessa, se i militari in oggetto rientrano sotto il comando della Gendarmeria europea (Eurogendfor).
5-ter. I cittadini afgani che hanno effettuato prestazioni con carattere di continuita' a favore del contingente militare italiano nell'ambito della missione ISAF di cui all'articolo 2, comma 1, e nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che qualora permangano in Afghanistan siano esposti al rischio di danni gravi alla persona, a domanda, possono essere trasferiti nel territorio nazionale, insieme con il coniuge e i figli nonche' i parenti entro il primo grado, per il riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Le modalita' di attestazione della situazione di rischio per tutti gli interessati e di verifica delle condizioni per l'accesso degli stessi nel territorio nazionale nonche' le procedure di trasferimento sono definite d'intesa tra i Ministeri della difesa, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno con carattere di speditezza. Il periodo massimo di permanenza all'interno del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e' di trentasei mesi, con verifiche a cadenza semestrale, ulteriormente prorogabile, soltanto in presenza di circostanze straordinarie e debitamente motivate, per due periodi successivi, ciascuno della durata di sei mesi.
5-quater. Agli oneri derivanti dal comma 5-ter, pari a euro 789.921 per l'anno 2014, a euro 4.739.525 per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e a euro 3.949.604 per l'anno 2018, si provvede, quanto all'anno 2014, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e, quanto agli anni dal 2015 al 2018, mediante corrispondente utilizzo di quota parte degli introiti di cui all'articolo 14-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che, affluiti all'entrata del bilancio dello Stato, restano acquisiti all'Erario».
All'articolo 8, comma 1:
al primo periodo, dopo la parola: «Afghanistan,» sono inserite le seguenti: «Ciad, Giordania,», dopo la parola: «Iraq,» e' inserita la seguente: «Libano,», dopo le parole: «Repubblica centrafricana,» sono inserite le seguenti: «Repubblica democratica del Congo,» e dopo la parola: «Yemen» e' inserita la seguente: «, Palestina»;
al secondo periodo, dopo le parole: «sono promossi interventi» sono inserite le seguenti: «, previsti dal Piano d'azione nazionale "Donne, pace e sicurezza - WPS 2014-2016", predisposto dal Comitato interministeriale per i diritti umani, operante presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' per lo sviluppo delle capacita' locali di autogoverno e la tutela della sicurezza alimentare e del diritto alla salute»;
al terzo periodo, dopo le parole: «tra gli obiettivi» sono inserite le seguenti: «la riabilitazione dei feriti e dei mutilati di guerra e» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e degli anziani, nonche' progetti di carattere sanitario, con particolare riguardo a interventi sanitari per il contrasto dell'epidemia del virus Ebola nei Paesi da esso colpiti secondo quanto certificato dall'Organizzazione mondiale della sanita'»;
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede alla pubblicazione telematica, nel sito internet istituzionale dedicato alla cooperazione italiana allo sviluppo, delle informazioni specifiche concernenti i singoli progetti di cooperazione di cui al presente comma e i risultati ottenuti».
All'articolo 9:
al comma 2, le parole: «in America centrale» sono sostituite dalle seguenti: «in America Latina»;
al comma 6, le parole: «euro 6.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 5.400.000»;
ai commi 6 e 7, le parole: «Ministero degli affari esteri», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale»;
dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. E' autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di euro 600.000 per la prima fase della realizzazione, da parte del Ministero della difesa, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della nuova sede dell'Ambasciata d'Italia a Mogadiscio. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1, alinea, 2, 4 e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e successive modificazioni, e agli articoli 5, commi 2 e 3, lettera d), 6, comma 1, e 7, comma 1, del presente decreto. I manufatti realizzati a seguito degli interventi di cui al primo periodo sono assunti in carico dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».
All'articolo 10, comma 3, lettera b), capoverso 2-bis, la parola: «cinquanta» e' sostituita dalla seguente: «trenta».
All'articolo 11:
al comma 1:
all'alinea, le parole: «euro 452.731.694» sono sostituite dalle seguenti: «euro 453.400.633»;
alla lettera c), le parole: «euro 13.510.615», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «euro 14.179.554»;
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. La legge 11 febbraio 1958, n. 340, e' abrogata».

(G.U. n. 230 del 3 ottobre 2014)


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