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Legge 19 gennaio 2001, n. 3
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, recante misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina.
 
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.
1. Il decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, recante misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina, é convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 19 gennaio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Veronesi, Ministro della sanità
Pecoraro Scanio, Ministro delle politiche agricole e forestali
Visto, il Guardasigilli: Fassino

Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 21 NOVEMBRE 2000, n. 335.
All'articolo 1:
al comma 1, alinea, dopo le parole: "correlate a malattie infettive e diffusive degli animali," sono inserite le seguenti:
"nelle more della riconversione del sistema zootecnico a parametri etologicamente compatibili,";
al comma 1, lettera a), le parole: "a regime" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" e le parole: "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trenta mesi";
al comma 1, lettera b), dopo le parole: "il potenziamento della sorveglianza epidemiologica" sono inserite le seguenti: "e la piena applicazione delle norme per il benessere degli animali";
al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
"c-bis) l'aggiornamento dell'elenco del materiale specifico a rischio da rimuovere nei bovini e negli ovocaprini macellati, in particolare per quanto riguarda la colonna vertebrale e la milza dei bovini di età superiore ai dodici mesi, tenendo conto dei pareri espressi dai comitati scientifici comunitari, in base al principio della maggior cautela;
c-ter) un'adeguata campagna di informazione";
dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Per i grassi ottenuti da organi specifici a rischio e destinati ad uso non alimentare é disposta l'aggiunta di coloranti idonei affinché sia impedito il loro uso ai fini zootecnici e alimentari.
1-ter. Il Ministro della sanità e il Ministro delle politiche agricole e forestali riferiscono tempestivamente alle competenti Commissioni parlamentari sulle modalità di predisposizione e di applicazione delle misure di cui al comma 1".
All'articolo 2, al comma 1, le parole da: "con propri decreti" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le rappresentanze del personale interessato e le competenti Commissioni parlamentari, alla razionalizzazione di tale struttura operativa, con particolare riguardo alla dislocazione logistica degli uffici, al fine di conseguire una più funzionale presenza del personale a livello centrale e periferico, fermo l'attuale organico determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1997, e una più razionale organizzazione dei laboratori, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. L'Ispettorato opera alle dirette dipendenze del Ministero delle politiche agricole e forestali. L'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) é autorizzato ad effettuare a richiesta dell'Ispettorato le analisi di revisione".


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