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Legge 18 novembre 2019, n. 145
Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963
 
Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017.

Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2019

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017.

Roma, 17 marzo 2017
Signor Direttore Generale,
Ho l'onore di fare riferimento alle conversazioni che hanno avuto luogo in merito all'articolo 11 dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'UNESCO per regolare l'installazione e lo statuto giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali sul territorio italiano, fatto a Parigi il 27 aprile 1957, con Scambio di Note del 7 gennaio 1963 (di seguito: Accordo di Parigi).
A questo riguardo, ho l'onore di comunicare che:
Il Governo italiano,
richiamando la Convenzione sui privilegi e le immunita' delle istituzioni specializzate del 21 novembre 1947 e il suo allegato IV, in vigore per l'Italia dal 30 agosto 1985 con la sua dichiarazione formulata all'atto del deposito dello strumento di adesione;
richiamando l'Elenco di tali istituzioni pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 115 del 19 maggio 1992,
propone che:
1. Il testo dell'articolo 11 dell'Accordo di Parigi sia cosi' riformulato:
«Tutti i funzionari del Centro, qualunque sia la loro cittadinanza, godono dell'immunita' da ogni giurisdizione per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Governo italiano riconosce al Direttore e al Vice-Direttore del Centro lo stesso trattamento riservato ai membri delle Missioni diplomatiche presso la Repubblica italiana.
Tutti i funzionari godono dell'esenzione da tutte le imposte su salari, emolumenti e indennita' loro versati a titolo di remunerazione dal Centro.»
2. A totale saldo delle somme dovute ai sensi dell'articolo 2 dell'Accordo di Parigi, il Governo italiano versera' in unica soluzione all'ICCROM la cifra di euro 1.000.000 (un milione).
Se Ella, Signor Direttore Generale, concorda su quanto precede, propongo che questa lettera e quella Sua di risposta costituiscano un Accordo tra il Governo italiano e l'ICCROM che entrera' in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con le quali le Parti si comunicheranno di aver espletato le rispettive procedure interne per l'approvazione del presente Scambio di Lettere.
Voglia gradire, Signor Direttore Generale, i sensi della mia alta considerazione.
ICCROM Ref. 2017-0000088

Roma, 17 marzo 2017
Signor Vice-Ministro,
nella Sua lettera del 17 marzo 2017, mi ha voluto comunicare quanto segue:
«Ho l'onore di fare riferimento alle conversazioni che hanno avuto luogo in merito all'articolo 11 dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'UNESCO per regolare l'installazione e lo statuto giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali sul territorio italiano, fatto a Parigi il 27 aprile 1957, con Scambio di Note del 7 gennaio 1963 (di seguito: Accordo di Parigi).
A questo riguardo, ho l'onore di comunicare che:
Il Governo italiano,
richiamando la Convenzione sui privilegi e le immunita' delle istituzioni specializzate del 21 novembre 1947 e il suo allegato IV, in vigore per l'Italia dal 30 agosto 1985 con la sua dichiarazione formulata all'atto del deposito dello strumento di adesione;
richiamando l'Elenco di tali istituzioni pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 115 del 19 maggio 1992,
propone che:
1. Il testo dell'articolo 11 dell'Accordo di Parigi sia cosi' riformulato:
"Tutti i funzionari del Centro, qualunque sia la loro cittadinanza, godono dell'immunita' da ogni giurisdizione per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Governo italiano riconosce al Direttore e al Vice-Direttore del Centro lo stesso trattamento riservato ai membri delle Missioni diplomatiche presso la Repubblica italiana.
Tutti i funzionari godono dell'esenzione da tutte le imposte su salari, emolumenti e indennita' loro versati a titolo di remunerazione dal Centro."
2. A totale saldo delle somme dovute ai sensi dell'articolo 2 dell'Accordo di Parigi, il Governo italiano versera' in unica soluzione all'ICCROM la cifra di euro 1.000.000 (un milione).
Se Ella, Signor Direttore Generale, concorda su quanto precede, propongo che questa lettera e quella Sua di risposta costituiscano un Accordo tra il Governo italiano e l'ICCROM che entrera' in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con le quali le Parti si comunicheranno di aver espletato le rispettive procedure interne per l'approvazione del presente Scambio di Lettere.
Voglia gradire, Signor Direttore Generale, i sensi della mia alta considerazione.»
Ho l'onore di informarla che sono d'accordo con quanto sopra e che la sua lettera e la mia risposta costituiranno un accordo tra il Governo italiano e l'ICCROM.
Voglia gradire, Signor Vice-Ministro, i sensi della mia piu' distinta considerazione.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data allo Scambio di lettere di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dalle lettere medesime.

Art. 3

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dallo Scambio di lettere di cui all'articolo 1, pari a 1.000.000 di euro per l'anno 2019 e valutati in 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 18 novembre 2019

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Allegato


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