La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, e relativo Protocollo, del 10 gennaio 1989, fatto a Seoul il 3 aprile 2012.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo VI del Protocollo stesso.
Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 17 ottobre 2014
NAPOLITANO
Presidente del Consiglio dei ministri
Renzi
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Mogherini
Visto, il Guardasigilli
Orlando
PROTOCOLLO
Aggiuntivo
Alla convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Corea per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito.
Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Corea, desiderosi di concludere un Protocollo Aggiuntivo che modifica la Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Corea per Evitare le Doppie Imposizioni e per Prevenire le Evasioni Fiscali in materia di Imposte sul Reddito, e relativo Protocollo, firmata a Seul il 10 gennaio 1989 (qui di seguito «la Convenzione»), hanno convenuto quanto segue:
Articolo I
Il paragrafo 3. b) dell'Articolo 2 «Imposte Considerate» e' soppresso e sostituito dal seguente:
«3. b) per quanto concerne l'Italia:
i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
ii) l'imposta sul reddito delle societa';
iii) l'imposta regionale sulle attivita' produttive;
ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte qui di seguito indicate quali "imposta italiana").»
Articolo II
Il paragrafo 1 dell'Articolo 3 «Definizioni Generali» e' modificato come segue:
1. con l'eliminazione e la sostituzione dei commi a) e b) con i seguenti:
«a) il termine "Corea" designa la Repubblica di Corea e, usato in senso geografico, il territorio della Repubblica di Corea, compreso il suo mare territoriale ed ogni zona adiacente al mare territoriale della Repubblica di Corea che, in conformita' al diritto internazionale, e' stata o puo' essere in seguito designata, in conformita' alla legislazione della Repubblica di Corea come zona all'interno della quale la Repubblica di Corea puo' esercitare diritti sovrani o giurisdizione per quanto concerne il fondo e il sottosuolo marini, nonche' le loro risorse naturali;
b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale che e' considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformita' alla propria legislazione ed al diritto internazionale, puo' esercitare diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonche' delle acque sovrastanti;»
2. con l'eliminazione e la sostituzione del comma j) i) e ii) con il seguente:
«j) i) per quanto concerne la Corea, il Ministro per le Strategie e le Finanze o un suo rappresentante autorizzato;
ii) per quanto concerne l'Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze;».
Articolo III
1. Con riferimento all'Articolo 23 «Metodo per evitare la Doppia imposizione», il paragrafo 2 e' soppresso e sostituito dal seguente:
«2. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Corea, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.
In tal caso, l'Italia deve detrarre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata in Corea, ma l'ammontare della detrazione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
L'imposta pagata in Corea per la quale spetta la detrazione e' solo l'ammontare pro-rata corrispondente alla parte del reddito estero che concorre alla formazione del reddito complessivo.
Tuttavia, nessuna detrazione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, ovvero ad imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo di imposta, anche su richiesta del contribuente, ai sensi della legislazione italiana.»
2. Il paragrafo 4 dell'Articolo 23 e' soppresso.
Articolo IV
L'Articolo 26 «Scambio di Informazioni» e' soppresso e sostituito dal seguente:
«1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni della presente Convenzione o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o amministrative o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non e' contraria alla Convenzione, nonche' per prevenire l'elusione e l'evasione fiscale. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli Articoli 1 e 2.
2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorita' (ivi inclusi l'autorita' giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attivita' precedenti. Le persone o autorita' sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:
a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quella dell'altro Stato contraente;
b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
4. Se le informazioni sono richieste da uno Stato contraente in conformita' al presente Articolo, l'altro Stato contraente utilizzera' i poteri che esso dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora le stesse non siano rilevanti per i fini fiscali interni di detto altro Stato. L'obbligo di cui al periodo che precede e' soggetto alle limitazioni previste dal paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad uno Stato contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perche' lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.
5. Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che uno Stato contraente possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualita' di agente o fiduciario o perche' dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona.».
Articolo V
Dopo il paragrafo 6 del Protocollo alla Convenzione, e' aggiunto il seguente paragrafo:
«6bis. Con riferimento all'Articolo 26, le autorita' competenti degli Stati contraenti possono sviluppare un accordo per l'attuazione del citato Articolo, ma in nessun caso il mancato raggiungimento di tale accordo sollevera' uno Stato contraente dai propri obblighi.»
Articolo VI
Ciascuno Stato contraente notifichera' all'altro il completamento delle procedure richieste dalla propria legislazione interna per l'entrata in vigore del Protocollo. Il Protocollo entrera' in vigore alla data della ricezione dell'ultima di queste notifiche e le sue disposizioni si applicheranno in entrambi gli Stati contraenti.
Il presente Protocollo restera' in vigore fino a quando restera' in vigore la Convenzione.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto in duplice esemplare a Seoul il 3 aprile 2012 nelle lingue italiana, coreana ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevarra' il testo inglese.
(G.U. n. 252 del 29 ottobre 2014)