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NORMATIVA
Normativa nazionale - Leggi - Economia, finanze e tributi

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Legge 17 ottobre 2014, n. 146
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, recante disposizioni urgenti di contrasto a fenomeni di illegalita' e violenza in occasione di manifestazioni sportive
 
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1
1. Il decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalita' e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonche' per assicurare la funzionalita' del Ministero dell'interno, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 17 ottobre 2014

NAPOLITANO

Renzi
Presidente del Consiglio dei ministri

Alfano
Ministro dell'interno

Orlando
Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli
Orlando

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119
All'articolo 2, comma 1:
alla lettera a), numero 2), le parole: «e' sostituito dal seguente» sono sostituite dalle seguenti: «e' sostituito dai seguenti», dopo le parole: «sia singola che di gruppo,» e' inserita la seguente: «evidentemente» e dopo le parole: «di cui al primo periodo.» sono aggiunte le seguenti: «Il divieto per fatti commessi all'estero, accertati dall'autorita' straniera competente, e' disposto dal questore della provincia del luogo di residenza ovvero del luogo di dimora abituale del destinatario della misura»;
dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel giudizio di convalida, il giudice per le indagini preliminari puo' modificare le prescrizioni di cui al comma 2"»;
dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di violazione del divieto di cui al periodo precedente, la durata dello stesso puo' essere aumentata fino a otto anni"».
All'articolo 3, comma 1:
alla lettera a) e' premessa la seguente:
«0a) all'articolo 1, dopo il comma 3-ter e' inserito il seguente:
"3-ter.1. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter non si applicano ai minori di anni quattordici"»;
dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) all'articolo 9, dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti:
«3-ter. Una quota non inferiore all'1 per cento e non superiore al 3 per cento degli introiti complessivi derivanti dalla vendita dei biglietti e dei titoli di accesso validamente emessi in occasione degli eventi sportivi e' destinata a finanziare i costi sostenuti per il mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico in occasione degli eventi medesimi e, in particolare, per la copertura dei costi delle ore di lavoro straordinario e dell'indennita' di ordine pubblico delle Forze di polizia.
3-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri, i termini e le modalita' di versamento da parte delle societa' professionistiche per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-ter, nonche' la determinazione della percentuale di cui al medesimo comma 3-ter, anche tenendo conto del diverso livello professionistico"».
All'articolo 4, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Il secondo periodo del comma 303 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' soppresso.
3-ter. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 13, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Al Fondo, che puo' prestare garanzia con la sua dotazione finanziaria, possono essere destinati i nuovi apporti conferiti direttamente o indirettamente dallo Stato o da enti pubblici";
b) al comma 14 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in gestione separata"».
All'articolo 5, comma 1:
alla lettera a):
al numero 3), le parole: «dal seguente» sono sostituite dalle seguenti: «dai seguenti» e dopo le parole: «Commissioni territoriali.» sono aggiunte le seguenti: «Il decreto di cui al primo periodo puo' prevedere che la funzione di presidente delle sezioni o di alcune di esse sia svolta in via esclusiva»;
dopo il numero 4) e' inserito il seguente:
«4-bis) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Ogni Commissione territoriale e ognuna delle sue sezioni opera con indipendenza di giudizio e di valutazione"»;
dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) all'articolo 8, comma 3, dopo le parole: "dal Ministero degli affari esteri" sono inserite le seguenti: "anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale"»;
dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
«b-bis) all'articolo 15:
1) al comma 1 e' premesso il seguente:
"01. I componenti effettivi e supplenti delle Commissioni territoriali partecipano a un corso di formazione iniziale e a periodici corsi di aggiornamento organizzati dalla Commissione nazionale ai sensi dei commi 1 e 1-bis";
2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. La formazione di cui al comma 1 e' effettuata anche in collaborazione con l'ACNUR e con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo di cui al regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010";
b-ter) all'articolo 17, comma 1, dopo le parole: "informazioni relative alla procedura" sono inserite le seguenti: ", alle fonti di prova utilizzate e agli elementi di valutazione adottati,";
b-quater) all'articolo 27, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. La Commissione territoriale, ovvero il giudice in caso di impugnazione, acquisisce, anche d'ufficio, le informazioni, relative alla situazione del Paese di origine e alla specifica condizione del richiedente, che ritiene necessarie a integrazione del quadro probatorio prospettato dal richiedente"».
All'articolo 6:
al comma 2, dopo le parole: «la cui ripartizione e' effettuata» sono inserite le seguenti: «entro il 31 dicembre 2014» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro il 30 giugno 2015, il Ministro dell'interno invia alle competenti Commissioni parlamentari una relazione in cui da' conto dell'utilizzo del Fondo di cui al presente comma e dei risultati conseguiti nel fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale»;
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dell'interno, coordinandosi con il Ministero dell'economia e delle finanze, presenta alle Camere una relazione in merito al funzionamento del sistema di accoglienza predisposto al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale di cui al comma 2. La prima relazione deve riferirsi al periodo intercorrente tra il novembre 2013 e il dicembre 2014. La relazione deve contenere dati relativi al numero delle strutture, alla loro ubicazione e alle caratteristiche di ciascuna, nonche' alle modalita' di autorizzazione, all'entita' e all'utilizzo effettivo delle risorse finanziarie erogate e alle modalita' della ricezione degli stessi».
All'articolo 8, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Amministrazione della pubblica sicurezza avvia, con le necessarie cautele per la salute e l'incolumita' pubblica e secondo principi di precauzione e previa intesa con il Ministro della salute, la sperimentazione della pistola elettrica Taser per le esigenze dei propri compiti istituzionali, nei limiti di spesa previsti dal comma 1, lettera a).
1-ter. Sono assegnate, previa valutazione di convenienza, alle forze del comparto della pubblica sicurezza le automobili di proprieta' delle amministrazioni pubbliche statali dismesse o da dismettere. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno, d'intesa con i Ministri competenti, effettua la ricognizione delle automobili di cui al presente comma e illustra alle Camere le risultanze di tale ricognizione».
All'articolo 9, comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «, che sono competenti anche per l'accertamento della capacita' tecnica di cui all'articolo 8, quarto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e' richiesta un'esperienza pluriennale certificata in tema di sostanze esplodenti. Ad essi».
All'articolo 10, comma 1, dopo le parole: «euro 10.683.060» e' inserita la seguente: «annui».

(G.U. n. 245 del 21 ottobre 2014)



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