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Legge 17 gennaio 2019, n. 10
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione
 
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015.

Gazzetta Ufficiale n. 35 del 11 febbraio 2019

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1
Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015.
Allegato
Accordo bilaterale tra la Repubblica Italiana e la Bosnia ed Erzegovina alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione

La Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina;
desiderando migliorare la cooperazione nei rapporti tra i due Paesi in materia di estradizione, stabilendo, alle condizioni di seguito previste, la possibilita' di estradizione e transito dei propri cittadini nonche' di esecuzione della pena nel Paese di origine;
tenendo conto, in particolare, dell'importanza della lotta contro la criminalita' organizzata, la corruzione ed altri reati gravi e della necessita' di una cooperazione efficace in tali settori;
considerando che le disposizioni previste dalla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 restano in vigore per tutto quanto non disciplinato dal presente accordo;
hanno convenuto quanto segue:


ART. 1
ESTRADIZIONE DEI PROPRI CITTADINI

Ciascuna Parte Contraente ha facolta' di estradare i propri cittadini ricercati dalla Parte Richiedente al fine di dar corso ad un procedimento penale o di eseguire una condanna definitiva a pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della liberta' personale emessa a loro carico esclusivamente nei casi ed alle condizioni previste nei successivi articoli 2 e 3.


ART. 2
ESTRADIZIONE DEI PROPRI CITTADINI PER REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA, CORRUZIONE E RICICLAGGIO DI DENARO

1. L'estradizione dei propri cittadini al fine di dar corso ad un procedimento penale sara' ammessa, ove siano soddisfatte tutte le condizioni previste dal presente Accordo, per i reati di criminalita' organizzata, di corruzione e di riciclaggio di denaro punibili in base alle leggi di entrambi gli Stati con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della liberta' personale non inferiore nel minimo a quattro anni.
2. L'estradizione dei propri cittadini al fine di eseguire una condanna definitiva a pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della liberta' personale sara' ammessa, ove siano soddisfatte tutte le condizioni previste dal presente Accordo, per i reati di criminalita' organizzata, di corruzione e di riciclaggio di denaro nel caso in cui la pena detentiva o la misura di sicurezza privativa della liberta' personale inflitta sia di almeno due anni.


ART. 3
ESTRADIZIONE DEI PROPRI CITTADINI PER ALTRI REATI GRAVI

1. L'estradizione dei propri cittadini al fine di dar corso ad un procedimento penale sara' ammessa, ove siano soddisfatte tutte le condizioni previste dal presente Accordo, oltre che nei casi previsti dall'art. 2, per tutti i reati punibili con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della liberta' personale non inferiore nel minimo a cinque anni.
2. L'estradizione dei propri cittadini al fine di eseguire una condanna definitiva a pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della liberta' personale sara' ammessa, ove siano soddisfatte tutte le condizioni previste dal presente Accordo, oltre che nei casi previsti dall'art. 2, nel caso in cui la pena detentiva o la misura di sicurezza privativa della liberta' personale inflitta sia di almeno quattro anni.
3. L'estradizione dei propri cittadini non e' ammessa per i reati di genocidio, per i crimini contro l'umanita' e per i crimini di guerra.


ART. 4
ESECUZIONE DELLA PENA NEL PAESE DEL CITTADINO

1. Se l'estradizione e' richiesta al fine di dar corso ad un procedimento penale, la consegna del proprio cittadino puo' essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata giudicata, sia restituita alla Parte richiesta, affinche' sia eseguita la condanna o la misura di sicurezza privativa della liberta' personale eventualmente pronunciata nei suoi confronti con sentenza definitiva dalla Parte richiedente.
2. Se l'estradizione e' richiesta ai fini dell'esecuzione di una condanna o di una misura di sicurezza privativa della liberta' personale pronunciata con sentenza definitiva, la Parte richiesta, anziche' concedere l'estradizione del proprio cittadino, puo' eseguire essa stessa la pena o la misura di sicurezza privativa della liberta' personale, dandone comunicazione alla Parte richiedente. La Parte richiesta esegue in ogni caso la condanna o la misura di sicurezza privativa della liberta' personale definitiva pronunciata nei confronti del proprio cittadino quando la Parte richiedente, anziche' domandare l'estradizione, formula richiesta di esecuzione della pena o della misura di sicurezza privativa della liberta' personale.


ART. 5
ESECUZIONE DELLA PENA NEL PAESE DEL CITTADINO SU RICHIESTA DELL'ALTRA PARTE PER ALTRI REATI

1. Ciascuna Parte puo' chiedere, comunque, all'altra Parte di eseguire la condanna ad una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della liberta' personale pronunciata con sentenza definitiva nei confronti di un cittadino dell'altra Parte per qualsiasi reato, anche fuori dei casi e delle condizioni che consentono l'estradizione previsti dagli articoli 2 e 3 del presente Accordo.
2. La Parte richiesta e' tenuta ad eseguire la pena o la misura di sicurezza privativa della liberta' personale.


ART. 6
TRANSITO

Ciascuna Parte puo' autorizzare il transito attraverso il suo territorio di un proprio cittadino consegnato all'altra Parte da uno Stato terzo, in conformita' alle disposizioni della Convenzione europea di estradizione e nel rispetto delle proprie norme interne, sempre che non si oppongano ragioni di ordine pubblico.


ART. 7
EFFICACIA E MODIFICHE

1. Il presente Accordo entrera' in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.
2. Il presente Accordo potra' essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra le Parti Contraenti. Ogni modifica entrera' in vigore in conformita' alla stessa procedura prevista dal paragrafo 1 del presente Articolo e sara' parte del presente Accordo.
3. Il presente Accordo avra' durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente ha facolta' di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione avra' effetto il centottantesimo giorno successivo alla data della ricezione della comunicazione. La cessazione di efficacia non pregiudichera' le procedure iniziate prima della cessazione medesima.
4. Il presente Accordo si applichera' alle richieste relative ai reati commessi successivamente alla sua entrata in vigore.

IN FEDE DI CIO' i sottoscritti, debitamente autorizzati dalle rispettive Autorita', hanno firmato il presente Accordo.

Parte di provvedimento in formato grafico
Bilateral agreement between the Italian Republic and Bosnia and Herzegovina additional to the European Convention on Extradition of 13 December 1957 aimed at widening and facilitating its application.

Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 2
Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.

Art. 3
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione derivanti dall'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in 8.729 euro annui a decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese, pari a 5.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 17 gennaio 2019

MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Moavero Milanesi, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Bonafede, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Bonafede


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