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Legge 14 marzo 2005, n. 41
Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità.
 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Promulga la seguente legge:


Art. 1.
Finalità e oggetto


1. Con la presente legge viene data attuazione alla decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002,che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità, di seguito denominata «decisione».


Nota all'art. 1:
- La decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea 6 marzo 2002, n. L 63, reca: «Decisione del Consiglio che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità.».


Art. 2.
Nomina del membro nazionale e poteri del Ministro della giustizia


1. Il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust é nominato con decreto del Ministro della giustizia tra i giudici o i magistrati del pubblico ministero, che esercitano funzioni giudiziarie, o fuori del ruolo organico della magistratura, con almeno venti anni di anzianità di servizio. Il magistrato che esercita funzioni giudiziarie é collocato fuori del ruolo organico della magistratura.
2. Ai fini della nomina, il Ministro della giustizia, acquisite le valutazioni del Consiglio superiore della magistratura in ordine ad una rosa di candidati nell'ambito della quale provvederà ad effettuare la nomina stessa, richiede al medesimo Consiglio il
collocamento del magistrato designato fuori del ruolo organico della magistratura o, nel caso di magistrato già in posizione di fuori ruolo, comunica al Consiglio superiore della magistratura la propria designazione.
3. Il Ministro della giustizia può, per il tramite del Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, indirizzare al membro nazionale direttive per l'esercizio delle sue funzioni.


Art. 3.
Assistenti del membro nazionale


1. Il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust può essere coadiuvato da un assistente. In caso di necessità e previo accordo del collegio di cui all'articolo 10 della decisione, il membro nazionale può essere coadiuvato da ulteriori assistenti, in numero
complessivo non superiore a tre. Uno di tali assistenti, purché giudice o magistrato del pubblico ministero, può sostituire il membro nazionale nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Gli assistenti del membro nazionale sono nominati tra i giudici o i magistrati del pubblico ministero, che esercitano funzioni giudiziarie, o fuori del ruolo organico della magistratura, con qualifica almeno di magistrato di tribunale. Essi possono altresì
essere nominati tra i dirigenti dell'Amministrazione della giustizia.
3. Nei casi di cui al comma 2, primo periodo, l'assistente del membro nazionale é nominato con decreto del Ministro della giustizia, secondo la procedura di cui all'articolo 2, comma 2. Il magistrato che esercita funzioni giudiziarie é collocato fuori del ruolo organico della magistratura. Nei casi di cui al comma 2, secondo periodo, l'assistente del membro nazionale é nominato con decreto del Ministro della giustizia. Il dirigente dell'Amministrazione della giustizia é collocato fuori del ruolo
organico.


Nota all'art. 3:
- Per i riferimenti alla decisione 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002 vedi nota all'art. 1.


Art. 4.
Durata dell'incarico e trattamento economico


1. I mandati del membro nazionale distaccato presso l'Eurojust e dei suoi assistenti hanno una durata di quattro anni e sono prorogabili per non più di due anni.
2. I magistrati ordinari e i dirigenti appartenenti all'Amministrazione della giustizia ai quali sono attribuiti gli incarichi di membro nazionale o di assistente mantengono il proprio trattamento economico complessivo; agli stessi é altresì corrisposta un'indennità, comprensiva di ogni altro trattamento all'estero, corrispondente a quella percepita, rispettivamente, dal primo consigliere e dal primo segretario di delegazione.


Art. 5.
Poteri del membro nazionale dell'Eurojust


1. Nell'ambito delle indagini e delle azioni penali relative alle forme di criminalità e ai reati di competenza dell'Eurojust di cui all'articolo 4 della decisione e ai fini del conseguimento degli obiettivi di impulso e miglioramento del coordinamento delle medesime indagini e azioni penali e di miglioramento della cooperazione tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri dell'Unione europea, nonché di assistenza delle stesse, di cui all'articolo 3 della decisione, il membro nazionale esercita i poteri di cui
all'articolo 6 della decisione.
2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il membro nazionale può, in particolare:
a) chiedere alle autorità giudiziarie competenti di valutare se:
1) avviare un'indagine o esercitare un'azione penale in ordine a fatti determinati;
2) accettare che una di esse sia più indicata per avviare un'indagine o azione penale in ordine a fatti determinati;
3) porre in essere un coordinamento con le autorità competenti di altri Stati membri interessati;
4) istituire una squadra investigativa comune con le autorità competenti di altri Stati membri interessati, conformemente ai pertinenti strumenti di cooperazione;
b) assicurare l'informazione reciproca tra le autorità giudiziarie competenti degli Stati membri interessati in ordine alle indagini e alle azioni penali di cui l'Eurojust ha conoscenza;
c) assistere, su loro richiesta, le autorità nazionali competenti e quelle degli altri Stati membri per assicurare un coordinamento ottimale delle indagini e delle azioni penali, anche mediante l'organizzazione di riunioni tra le suddette autorità;
d) prestare assistenza per migliorare la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri;
e) collaborare e consultarsi con la rete giudiziaria europea, anche utilizzando e contribuendo ad arricchire la sua base di dati documentali;
f) ricevere dalle autorità giudiziarie, attraverso i corrispondenti nazionali o direttamente nei casi di urgenza, e trasmettere alle autorità competenti degli altri Stati membri, richieste di assistenza giudiziaria, quando queste riguardano indagini o azioni penali relative alle forme di criminalità e ai reati di competenza dell'Eurojust di cui all'articolo 4, paragrafo 1,
della decisione e richiedono, per essere eseguite in modo coordinato, l'assistenza dell'Eurojust;
g) prestare sostegno, con l'accordo del collegio di cui all'articolo 10 della decisione e su richiesta dell'autorità giudiziaria competente, anche nel caso in cui le indagini e le azioni penali interessino unicamente lo Stato italiano e un Paese terzo, se con tale Paese é stato concluso un accordo che instaura una cooperazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, della decisione o se tale sostegno riveste un interesse essenziale, o nel caso in cui le indagini e le azioni penali interessino unicamente lo Stato italiano e la Comunità;
h) partecipare, con funzioni di assistenza, alle attività di una squadra investigativa comune costituita conformemente ai pertinenti strumenti di cooperazione.


Nota all'art. 5:
- Per i riferimenti alla decisione 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002 vedi nota all'art. 1.


Art. 6.
Poteri del collegio dell'Eurojust


1. Nell'ambito delle indagini e delle azioni penali relative alle forme di criminalità e ai reati di competenza dell'Eurojust di cui all'articolo 4 della decisione e ai fini del conseguimento degli obiettivi di impulso e miglioramento del coordinamento delle medesime indagini e azioni penali e di miglioramento della cooperazione tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri dell'Unione europea, nonché di assistenza delle stesse, di cui all'articolo 3 della decisione, il collegio dell'Eurojust di cui all'articolo 10
della decisione esercita i poteri di cui all'articolo 7 della decisione.


Nota all'art. 6:
- Per i riferimenti alla decisione 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002 vedi nota all'art. 1.


Art. 7.
Richiesta di informazioni, accesso alle banche dati e ai sistemi informativi nazionali, obbligo di informativa


1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 della decisione, il membro nazionale può:
a) richiedere e scambiare con l'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, informazioni scritte in ordine a procedimenti penali e al contenuto di atti degli stessi;
b) accedere alle informazioni contenute nel casellario giudiziale, nel casellario dei carichi pendenti, nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e nell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, ai sensi degli articoli 21 e 30 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nei registri delle notizie di reato e negli altri registri istituiti presso gli uffici giudiziari e in ogni altro pubblico registro;
c) richiedere all'autorità che ha la competenza centrale per la sezione nazionale del Sistema di informazione Schengen di comunicargli dati inseriti nel Sistema.
2. La richiesta di cui al comma 1, lettera a), ovvero di accedere alle informazioni di cui al medesimo comma 1, lettera b), é inviata all'autorità giudiziaria competente. Nella fase delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero il quale, se ravvisa motivi ostativi all'accoglimento della richiesta, trasmette la stessa, unitamente al proprio parere, al giudice per le indagini preliminari che provvede con decreto motivato. Nelle fasi successive provvedono, con decreto motivato, rispettivamente il giudice dell'udienza preliminare ovvero il giudice individuato ai sensi dell'articolo 91 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, acquisito il parere del pubblico ministero. Il decreto che accoglie o rigetta la richiesta é impugnabile dal pubblico ministero e dal membro nazionale dell'Eurojust nel termine di venti giorni dalla comunicazione del provvedimento dinanzi alla Corte di cassazione. L'impugnazione sospende l'esecuzione del provvedimento di accoglimento della richiesta.
3. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 della decisione, il procuratore della Repubblica, quando procede ad indagini per talune delle forme di criminalità o dei reati di competenza dell'Eurojust di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della
decisione, che coinvolgono almeno due Stati membri dell'Unione europea, o un Paese terzo, se con tale Paese é stato concluso un accordo che instaura una cooperazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, della decisione, o la Comunità, ne dà notizia al membro nazionale dell'Eurojust.


Note all'art. 7:
- Per i riferimenti alla decisione 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002 vedi nota all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 329 del codice di procedura penale:
«Art. 329 (Obbligo del segreto). - 1. Gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.
2. Quando é necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall'art. 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.
3. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato:
a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone;
b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni.».
- Si riporta il testo degli articoli 21 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. Testo A):
«Art. 21 (L) [(Certificato del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti acquisito dall'autorità giudiziaria. (art. 688 c.p.p.: comma 1, primo periodo, comma 2; art. 110, comma 1, lettera c), decreto legislativo n. 271/1989)]. - 1. Per ragioni di giustizia, gli uffici che esercitano la giurisdizione penale e quelli del pubblico ministero acquisiscono dal sistema il certificato di tutte le iscrizioni esistenti riferite ad un determinato soggetto.
2. Previa autorizzazione del giudice procedente, il pubblico ministero acquisisce dal sistema lo stesso certificato concernente la persona offesa dal reato o il testimone, per le finalità riconosciute dal codice di procedura penale.».
«Art. 30 (L) [(Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato acquisito dall'autorità giudiziaria. (art. 81, comma 1, primo periodo, comma 2, decreto legislativo n. 231/2001)]. - 1. Per ragioni di giustizia, gli uffici che esercitano la giurisdizione penale e quelli del pubblico ministero acquisiscono dal sistema il certificato di tutte le iscrizioni esistenti riferite ad un determinato ente.».
- Si riporta il testo dell'art. 91 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271:
«Art. 91 (Giudice competente in ordine alle misure cautelari). - 1. Nel corso degli atti preliminari al dibattimento, i provvedimenti concernenti le misure cautelari sono adottati, secondo la rispettiva competenza, dal tribunale in composizione collegiale o monocratica, dalla corte di assise, dalla corte di appello o dalla corte di assise di appello; dopo la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione degli atti a norma dell'art. 590del codice, provvede il giudice che ha emesso la sentenza;
durante la pendenza del ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.».


Art. 8.
Nomina di un giudice ai fini dell'inserimento nell'elenco dei giudici che possono fare parte dell'autorità di controllo comune


1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato secondo la procedura di cui all'articolo 2, comma 2, é nominato un giudice, scelto tra i magistrati ordinari e non membro dell'Eurojust, affinché figuri nell'elenco dei giudici che possono fare parte dell'autorità di controllo comune istituita ai sensi dell'articolo 23 della decisione.
2. La nomina non comporta la collocazione fuori del ruolo organico della magistratura.
3. La durata dell'incarico é di due anni, prorogabili per non più di una volta.


Nota all'art. 8:
- Per i riferimenti alla decisione 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002 vedi nota all'art. 1.


Art. 9.
Designazione dei corrispondenti nazionali


1. Sono designati quali corrispondenti nazionali dell'Eurojust, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della decisione, l'Ufficio II della Direzione generale della giustizia penale del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, la Direzione nazionale antimafia e le procure generali della Repubblica presso le corti di appello, ciascuno rispetto alle proprie attribuzioni.


Nota all'art. 9:
- Per i riferimenti alla decisione 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002 vedi nota all'art. 1.

Art. 10.
Membro nazionale quale autorità nazionale competente per le esigenze dei regolamenti (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ed (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio, del 25 maggio 1999
1. In conformità con l'articolo 26, paragrafo 4, della decisione, il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust é considerato autorità nazionale competente per le esigenze dei regolamenti (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ed (Euratom) n.1074/1999 del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativi alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF).


Note all'art. 10:
- Per i riferimenti alla decisione 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002 vedi nota all'art. 1.
- Il regolamento 1073 del 25 maggio 1999 del Parlamento europeo e del Consiglio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea 31 maggio 1999, n. L 136 reca:
«Indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)».
- Il regolamento 1074 del 25 maggio 1999 del Consiglio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea31 maggio 1999, n. L 136 reca: «Indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF).».


Art. 11.
Norma di copertura


1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge é autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di 362.218 euro.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 12.
Entrata in vigore


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 14 marzo 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli



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