Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021.
Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2022
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021.
ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL LABORATORIO
EUROPEO DI BIOLOGIA MOLECOLARE RELATIVO AL PROGRAMMA DEL
LABORATORIO EUROPEO DI BIOLOGIA MOLECOLARE A MONTEROTONDO
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare,
con riferimento all'Accordo istitutivo del Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare firmato a Ginevra il 10 maggio 1973;
in considerazione del fatto che ii Consiglio del Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare ha deciso di creare gruppi di ricerca in Italia e che il Governo italiano ha dichiarato di essere pronto a fornire al Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare dei locali adeguati siti a Monterotondo come descritto nell'Allegato 1;
manifestando la propria disponibilita' a concludere un accordo per definire i privilegi e le immunita' del Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare in relazione ai suoi gruppi di ricerca operanti a Monterotondo ed a regolamentare le questioni derivanti dalla sua creazione, ai sensi dell'articolo XI dell'Accordo istitutivo del Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare;
hanno convenuto quanto segue:
Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo XVII dell'Accordo stesso.
Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli II, XI, XV, XVI e XVIII dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 aprile 2022
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Articolo I
Definizioni
Parte I
Ai fini del presente Accordo:
(a) per "Accordo di Laboratorio" si intende l'Accordo istitutivo del Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare firmato a Ginevra il 10 maggio 1973 e relativi emendamenti;
(b) per "Laboratorio" si intende il Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare;
(c) per "Programma" si intende il Programma di Ricerca del Laboratorio creato a Monterotondo e stabilito nei locali e strutture di cui all'Allegato 1;
(d) per "Governo" si intende il Governo della Repubblica Italiana;
(e) per "Agenzia" si intende qualsiasi organismo designato dal Governo;
(f) per "Membri del Personale" si intendono i membri del personale del Laboratorio, ai sensi del Regolamento sul Personale, comandati in Italia;
(g) per "Stato membro" si intende uno Stato parte all'Accordo di Laboratorio;
(h) per "Rappresentanti degli Stati membri" si intendono i capi delle delegazioni degli Stati membri, i loro supplenti e consulenti che partecipano alle riunioni organizzate dal Programma o dal Laboratorio in Italia;
(i) per "Direttore Generale" si intende il Direttore Generale del Laboratorio o la persona di cui al comma 1(b) dell'Articolo VII dell'Accordo di Laboratorio;
(j) per "Esperto" si intende una persona che non faccia parte del personale, nominata dal Consiglio dal Direttore Generale al fine di espletare un compito specifico a nome o per conto del Laboratorio.
Articolo II
Programma del Laboratorio di Monterotondo
Parte II:
(1) Il Governo mettera' a disposizione del Laboratorio, per fungere da sede del Programma, locali e strutture adeguate necessarie per la creazione e la gestione del Programma. Detti locali e strutture saranno forniti a titolo gratuito ad eccezione dei costi di cui alla Parte IV del presente Accordo. L'esatta collocazione e le dimensioni dei locali e delle strutture figurano nell'Allegato I al presente Accordo. Questa sede, ove il Laboratorio espleta le funzioni per le quali e' stato creato, sara' posta sotto il controllo e l'autorita' del Laboratorio.
(2) Il Laboratorio avra' diritto di dotarsi di un regolamento interno, applicabile a detti locali e strutture, mirante a creare le condizioni necessarie per facilitare l'esercizio delle sue funzioni. Il Governo adottera' tutte le misure necessarie per facilitare la creazione ed il funzionamento del Programma.
Parte III:
Il Governo, o l'Agenzia da esso designata, manterra' titolo su tutti gli edifici ed i materiali messi a disposizione del Laboratorio dal Governo o dalla sua Agenzia designata di cui all'Allegato I, fatto salvo il diritto esclusivo del Laboratorio di decidere sulla gestione ed il funzionamento del Programma.
Parte IV:
(a) Il Laboratorio sosterra' il costo della manutenzione ordinaria dei locali e di tutti servizi di comunicazione e pubblica utilita' di cui alla Parte V del presente Accordo.
(b) Il Governo sara' responsabile della prevenzione e della riparazione dei danni strutturali e delle modifiche e ristrutturazioni dei locali di cui alla Parte II che si renderanno necessarie ed in conformita' con i piani convenuti di concerto dal Governo e dal Laboratorio. Dette opere saranno effettuate in modo tale da non impedire l'espletamento dei compiti del Laboratorio.
Articolo III
Servizi pubblici
Parte V:
Il Governo fara' si' che le autorita' competenti forniscano al Laboratorio i servizi pubblici necessari, ivi compresa la fornitura di elettricita', acqua, gas, fognature, servizi postali, telefonici, internet, di trasporto locale e di raccolta dei rifiuti e servizi anti-incendio. Detti servizi pubblici saranno forniti a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse alle Amministrazioni pubbliche italiane.
In caso di interruzione o di minaccia di interruzione di detti servizi, le autorita' italiane competenti considereranno le esigenze del Laboratorio di eguale importanza rispetto a quelle delle Amministrazioni pubbliche essenziali del Governo ed adotteranno le relative misure al fine di far si' che non venga pregiudicata l'opera del Laboratorio. Al fine di garantire la continua erogazione di elettricita' in una qualsiasi fase di interruzione del servizio, il Governo sara' responsabile dell'installazione e della manutenzione speciale, nell'ambito del Programma, delle necessarie attrezzature per l'erogazione di elettricita' in casi di emergenza.
Parte VI:
Su richiesta, il Laboratorio consentira' ai rappresentanti debitamente autorizzati dei competenti organismi che erogano servizi pubblici di ispezionare, riparare, effettuare la manutenzione, ricostruire e ripristinare servizi, condotte, e fognature nell'ambito del Programma a condizioni che non impediscano l'espletamento delle funzioni dei Laboratorio.
Articolo IV
Privilegi ed immunita'
Parte VII:
Immunita' dalla giurisdizione e dalla esecuzione
(a) La sede del Laboratorio, quale definita nella Parte II del presente Accordo, e' inviolabile.
(b) Nessun agente o funzionario della Repubblica Italiana o chiunque eserciti una pubblica funzione sul territorio della Repubblica Italiana puo' entrare nella sede del Laboratorio per esercitarvi le proprie funzioni senza il consenso del Direttore Generale. In caso di calamita' naturali, di incendio o di altro evento che esiga immediatamente misure di protezione per la sicurezza e la salute pubblica, ovvero qualora sia necessario perseguire fatti criminosi, ad eccezione di quelli compiuti nell'esercizio dell'attivita' ufficiale del Laboratorio, il consenso del Direttore Generale si considera presunto.
(c) Il Direttore Generale impedira' che il Laboratorio divenga rifugio per coloro che cercano di sfuggire ad una misura restrittiva della liberta' personale disposta in esecuzione di una legge della Repubblica Italiana o che sono ricercati per essere estradati in un altro paese.
(d) I beni di proprieta' del Laboratorio ed i suoi archivi, ovunque situati e da chiunque posseduti, sono esenti da sequestro o pignoramento, requisizione, confisca, esproprio e da qualsiasi altro atto coattivo di natura civile o amministrativa sempreche' i beni e gli archivi siano direttamente destinati al perseguimento dei fini istituzionali del Laboratorio.
(e) Il Laboratorio non gode dell'immunita' dalla giurisdizione e dalla esecuzione se ha espressamente rinunciato all'immunita' nei seguenti casi particolari:
(i) in relazione ad una azione civile da parte di un terzo per danni derivanti da un incidente causato da un veicolo che appartiene al, o e' utilizzato per conto del, Laboratorio ovvero in relazione ad una violazione del codice stradale in cui sia coinvolto detto veicolo;
(ii) in relazione a contratti, diversi da quelli conclusi in conformita' al Regolamento sul Personale, senza la clausola arbitrale di cui all'Articolo XIII;
(iii) in relazione all'esecuzione di un lodo arbitrale reso ai sensi dell'Articolo XIII del presente Accordo;
(iv) nel caso di un ordine di pignoramento di salario, stipendio ed emolumenti dovuti dal Laboratorio ad un membro del suo personale;
(v) in relazione ad una domanda riconvenzionale direttamente connessa a procedimenti legali intentati dal Laboratorio.
(f) Fatto salvo quanto diversamente disposto dall'Accordo di Laboratorio o dal presente Accordo, le attivita' del Laboratorio concernenti il Programma a Monterotondo saranno regolate dalla legislazione italiana. Il Laboratorio avra' facolta' di definire direttive di ricerca, operative nell'ambito della sede, per l'esecuzione completa ed indipendente delle proprie funzioni, tenendo conto delle direttive nazionali ed internazionali a tal fine che non dovrebbero, tuttavia, essere meno severe di quelle del Paese ospite. Il Governo ed il Laboratorio si consulteranno al fine di evitare incompatibilita' fra i regolamenti del Laboratorio e le direttive nazionali ed internazionali. Il Laboratorio garantira' l'incolumita' del suo personale e la sicurezza dell'ambiente.
Parte VIII:
Nell'ambito del Programma, il Laboratorio puo' effettuare tutte le attivita' atte a promuovere le sue funzioni quali definite all'Articolo II dell'Accordo di Laboratorio. In particolare, potra' convocare riunioni nella sede del Programma o, di concerto con le autorita' italiane competenti, in un altro luogo sito in Italia. Il Governo cooperera' a tal fine con il Laboratorio per mettere a disposizione le strutture necessarie. Con riferimento alle comunicazioni ufficiali del Laboratorio ed al trasferimento dei suoi documenti, il Laboratorio godra' di un trattamento non meno favorevole di quello accordato dal Governo alle altre organizzazioni internazionali. Non sara' applicata alcuna censura alle comunicazioni ufficiali del Laboratorio effettuate tramite un qualsiasi mezzo di comunicazione.
Articolo V
Responsabilita'
Parte IX:
(a) Responsabilita' giuridica internazionale
In ragione delle attivita' del Laboratorio sul suo territorio il Governo non dovra' incorrere in alcun tipo di responsabilita' giuridica internazionale per atti o omissioni del Laboratorio o dei suoi rappresentanti che agiscano o omettano di agire nei limiti delle loro funzioni. Qualora una richiesta venga tuttavia avanzata nei confronti del Governo, esso avra' diritto di fare ricorso contro il Laboratorio.
(b) Assicurazione per responsabilita'
Il Laboratorio dovra' disporre di una assicurazione sufficiente a coprire le proprie responsabilita' ai sensi del presente Accordo.
Articolo VI
Parte X:
(1) Liberta' dalle restrizioni valutarie
Il Laboratorio potra' ricevere e detenere qualsiasi tipo di fondi, valuta o contanti; potra' disporre liberamente di essi per qualsiasi fine di cui all'Accordo di Laboratorio e detenere conti in qualsiasi valuta nella misura necessaria a far fronte ai suoi obblighi.
(2) Disposizioni doganali e imposizione fiscale
(a) Merci e materiali di qualsiasi tipo importati o esportati dal Laboratorio necessari per la creazione e la gestione del Programma e per l'esercizio delle attivita' ufficiali dello stesso saranno esenti da tutti i dazi doganali e le imposte sull'importazione o sull'esportazione, ad eccezione di quegli oneri che altro non sono che corrispettivi per servizi resi, e da tutti i divieti e le restrizioni sulle importazioni e sulle esportazioni. L'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto si applichera' alle importazioni di beni e materiali di importo superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale per le organizzazioni internazionali in Italia. L'importazione di materiale biologico puo' essere soggetto a restrizioni, ivi compresa la quarantena in conformita' alle disposizioni generalmente applicate in materia di sanita' e fito-sanita', ed alle esenzioni concesse in base ad una procedura da concordarsi fra il Governo e il Laboratorio.
Le strutture per la quarantena potranno essere situate nei locali del Laboratorio.
(b) Le merci importate esenti da dazi ed imposte ai sensi del presente Accordo non saranno vendute o cedute ad un terzo salvo che le autorita' italiane abbiano fornito il loro previo accordo ed i dazi, le imposte ed i contributi applicabili siano stati corrisposti. Ove detti dazi, imposte e contributi siano calcolati sulla base del valore delle merci, si applicheranno il valore al momento della cessione e le aliquote in vigore a quel momento.
(c) In particolare, il Laboratorio sara' esente da dazi doganali ed altri prelievi, proibizioni e restrizioni sull'importazione di un numero di automobili non superiore a tre che siano strettamente necessarie ai suoi scopi ufficiali e dei loro pezzi di ricambio.
Il Laboratorio sara' altresi' esente dalle tasse automobilistiche per i veicoli registrati in una serie speciale.
Il carburante ed i lubrificanti per detti veicoli potranno essere acquistati in regime di esenzione dalle imposte secondo le quantita' ed i tassi generalmente concessi alle missioni diplomatiche in Italia.
Il Laboratorio potra' disporre liberamente di detti veicoli tre anni dopo la loro importazione senza alcuna proibizione, restrizione, dazio doganale o altra imposta.
Parte XI:
Esenzione dalle imposte
(a) Il Laboratorio, le sue proprieta' ed i suoi beni, nei limiti delle sue attivita' ufficiali, saranno esenti da tutte le imposte dirette e dalle tasse dovute a Stato, Regioni, Province e Comuni.
(b) Il Laboratorio godra' della non imponibilita' sul valore aggiunto per acquisti rilevanti di beni e servizi connessi alla attivita' istituzionale ed all'esercizio delle sue funzioni. Per acquisti rilevanti si intendono gli acquisti di beni e servizi di importo superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale per le organizzazioni internazionali in Italia.
(c) Le esenzioni non saranno accordate in relazione a imposte che sono in realta' soltanto oneri per i servizi pubblici resi al Laboratorio.
Articolo VII
Notifica delle nomine
Parte XII:
Il laboratorio informera' il Governo qualora un membro del personale assuma o rinunci ai suoi compiti presso il Laboratorio in Italia. Inoltre, il Laboratorio dietro richiesta inviera' al Governo una lista di tutto il personale ad esso assegnato in Italia indicando in ciascun caso se la persona e' un cittadino italiano o residente permanente in Italia.
Prima di impiegare una persona che si trova al momento in territorio italiano, il Laboratorio dovra' fare in modo di accertarsi che detta persona non sia presente in Italia in violazione delle relative leggi in materia di immigrazione o non sia soggetta ad alcuna proibizione ad assumere un impiego in Italia. Qualora il Governo determini che una qualsiasi unita' di personale si trovasse al momento dell'impiego in violazione delle leggi in materia di immigrazione o soggetta a detta proibizione, il Laboratorio ed il Governo dovranno consultarsi al fine di concordare su un rimedio appropriato, ivi compreso, se necessario, la cessazione di detto impiego.
Membri del Personale
Parte XIII:
(a) I membri del personale del Laboratorio nonche' gli Esperti godono nel territorio e nei riguardi della Repubblica Italiana di:
(i') immunita' dalla giurisdizione per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali;
(ii) immunita' dall'ispezione e dal sequestro dei bagagli ufficiali, fatto salvo il controllo per motivi di sicurezza.
(b) In particolare, i membri del personale del Laboratorio, nonche' gli Esperti che non abbiano la cittadinanza italiana:
(i) saranno esenti dagli obblighi del servizio nazionale;
(ii) saranno immuni, cosi' come i loro coniugi e relativi familiari a carico, dalle restrizioni in materia di immigrazione e dalla registrazione a carico degli stranieri. Ai coniugi ed ai relativi familiari a carico del personale del Laboratorio reclutato a livello internazionale, che sono residenti in Italia, sara' accordata la possibilita' di assumere un impiego in Italia;
(iii) avranno gli stessi privilegi in materia di facilitazioni di cambio accordati agli agenti diplomatici in conformita' alla Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche;
(iv) avranno, cosi' come i loro coniugi e relativi familiari a carico, le stesse facilitazioni in materia di rimpatrio concesse agli agenti diplomatici in periodi di crisi internazionali.
(c) i membri del personale del Laboratorio avranno diritto di importare in franchigia doganale e Senza altre proibizioni o restrizioni, dal Paese della loro ultima residenza o da quello di cui sono cittadini, il loro mobilio e altri effetti personali, ivi compresa una automobile entro sei mesi dal momento in cui prendono servizio in Italia, in uno o piu' invii. Pertanto saranno autorizzati ad importare in esenzione da imposta i pezzi di ricambio che si renderanno necessari per questi beni.
(d) In base alle condizioni e alla procedura definite dal Consiglio del Laboratorio, i membri del Personale e il Direttore Generale del Laboratorio sono soggetti ad una imposta interna effettiva, a beneficio di EMBL, sugli stipendi ed emolumenti pagati dal Laboratorio, I membri del personale e Direttore Generale del Laboratorio anche se cittadini italiani o residenti permanenti in Italia, nonche' gli Esperti che non sono cittadini italiani o residenti permanenti in Italia, sono esentati dalle imposte dirette sugli stipendi ed :emolumenti corrisposti dal Laboratorio. Tuttavia, tali stipendi ed emolumenti rilevano ai fini della determinazione dell'imposta dovuta sui redditi provenienti da altre fonti.
(e) Gli Esperti in missione per il Programma, i Rappresentanti degli Stati membri, nonche', i funzionari in visita impiegati da un'altra componente del Laboratorio, godranno dei privilegi e delle immunita' di cui ai precedenti commi (a) (i) e (ii), (b) (iii) e (iv).
(f) Le esenzioni ai sensi della presente Parte non si applicheranno agli oneri che altro non sono se non corrispettivi per servizi resi.
(g) i privilegi e le immunita' previsti nella presente Parte non si applicheranno al personale impiegato per servizi locali del Laboratorio da fornitori esterni di servizi.
(h) Ogni anno il Laboratorio comunichera' al Governo la lista dei membri del personale e degli Esperti ai quali si applicheranno le disposizioni della presente Parte.
(i) L'immunita' dalla giurisdizione non si applica in caso di azione civile intentata da un terzo per i danni risultanti da incidente causato da un automezzo, natante o aereo appartenente al Laboratorio o circolante per suo conto, ne' in caso di infrazione alla regolamentazione della circolazione automobilistica. Il Laboratorio, comunque, si impegna a stipulare un'assicurazione a copertura di ogni responsabilita' civile verso terzi allo scopo di garantire il risarcimento dei danni eventualmente causati nello svolgimento delle proprie funzioni.
Parte XIV:
Fatta salva la Parte XIII (b) (ii), il Governo facilitera' l'entrata, la residenza in, e la partenza dall'Italia di tutte le persone di cui alla Parte XIII e, se necessario, delle loro famiglie e degli appartenenti alle loro famiglie. Le autorita' italiane competenti forniranno a tutti coloro che rientrano in queste categorie i visti necessari senza oneri il piu' sollecitamente possibile ed accorderanno loro altresi' la necessaria assistenza nella fase di transito.
Articolo VIII
Direttore Generale
Parte XV:
(a) Il Direttore Generale del Laboratorio gode, nel territorio della Repubblica Italiana, della immunita' dalla giurisdizione per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali, salvo che vi abbia rinunciato espressamente. La rinuncia di tale immunita' non si estende all'immunita' dall'esecuzione delle sentenze, per la quale sara' necessaria una separata rinuncia.
(b) Il Direttore Generale che non sia cittadino italiano o residente permanente in Italia da data anteriore alla sua nomina gode, oltre che della immunita' prevista alla lettera (a), delle seguenti immunita' e privilegi:
(i) immunita' dall'arresto, dal fermo e dalla custodia cautelare;
(ii) le stesse agevolazioni doganali riguardo al proprio bagaglio personale che sono accordate agli agenti diplomatici sul territorio della Repubblica Italiana;
(iii) inviolabilita' dei documenti ufficiali in suo possesso;
(iv) esenzione per lui e per i familiari a carico delle misure restrittive relative all'immigrazione;
(v) gli stessi privilegi fiscali accordati ai membri delle missioni diplomatiche di rango equivalente.
(c) II Direttore Generale del Laboratorio, che sia cittadino italiano da una data anteriore a quella della sua nomina, gode, nel territorio della Repubblica, oltre che della immunita' prevista alla lettera (a), dei seguenti privilegi ed immunita':
(i) immunita' dall'arresto dal fermo e dalla custodia cautelare, eccetto che in caso di flagranza o di reato commesso nella Repubblica Italiana che comporti secondo la legge italiana una pena detentiva non inferiore a tre anni;
(ii) le stesse agevolazioni doganali riguardo al proprio bagaglio personale che sono accordate agli agenti diplomatici sul territorio della Repubblica italiana;
(iii) inviolabilita' dei documenti ufficiali in suo possesso;
(iv) le stesse facilitazioni, nei riguardi di restrizioni valutarie o di cambio, accordate ai rappresentanti dei governi esteri in missione in Italia limitatamente, pero', alle esigenze necessarie allo svolgimento delle funzioni ufficiali, con esclusione di qualsiasi altro privilegio fiscale e valutario accordato ai membri delle missioni diplomatiche.
(d) L'immunita' dalla giurisdizione non si applica in caso di azione civile intentata da un terzo per i danni risultanti da incidente causato da un automezzo, natante o aereo appartenente al Laboratorio o circolante per suo conto, ne' in caso di infrazione alle norme sulla circolazione automobilistica. Il Laboratorio, comunque, si impegna a stipulare un'assicurazione a copertura di ogni responsabilita' civile verso terzi, allo scopo di garantire il risarcimento dei danni eventualmente causati nello svolgimento delle proprie funzioni.
Articolo IX
Parte XVI
Oggetto dei privilegi e delle immunita'
L'oggetto dei privilegi e delle immunita' accordati dal presente Accordo ai membri del personale ed Esperti del Laboratorio e' esclusivamente quello di garantire al meglio la gestione del Laboratorio e l'indipendenza delle persone a cui sono accordati.
Fatti salvi i privilegi e le immunita' accordate dal presente Accordo, tutti coloro che godono di detti privilegi ed immunita' hanno l'obbligo di conformarsi alla legislazione ed ai regolamenti in vigore nel territorio della Repubblica Italiana e non interferiranno negli affari interni dello Stato.
Parte XVII:
Il Direttore Generale ha il diritto ed il dovere di rinunciare alle immunita', eccetto la sua, quando ritiene che esse ostacolino la giustizia e sia possibile farne a meno senza arrecare pregiudizio agli interessi del Laboratorio.
Parte XVIII:
Il Laboratorio cooperera' in qualsiasi momento con le autorita' competenti al fine di impedire qualsiasi abuso dei privilegi, immunita' e facilitazioni di cui al presente Accordo.
Articolo X
Comunicazioni e trasporti
Parte XIX:
(a) Tutte le comunicazioni dirette al Laboratorio, o a membri del personale del Laboratorio nella sede del Programma, e tutte le comunicazioni ufficiali esterne del Laboratorio, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo trasmesse, non saranno soggette alla censura o a qualsiasi altra forma di intercettazione o interferenza.
(b) Il Laboratorio avra' diritto di utilizzare codici ed inviare e ricevere comunicazioni ufficiali per o in bolgette sigillate, in quanto sono estesi ad essi gli stessi privilegi ed immunita' accordati al corriere ed alle bolgette diplomatiche.
(c) Niente in questa Parte sara' interpretato in modo tale da precludere l'adozione delle precauzioni in materia di sicurezza che il Governo ed il Laboratorio devono concordare.
(d) La presente Parte sara' altresi' applicata alle pubblicazioni, ai registri informatici, alle fotografie, ai film ed alle registrazioni sonore.
Articolo XI
Assistenza sanitaria e previdenza sociale
Parte XX
(a) Nella misura in cui il Laboratorio gestisce un sistema di assistenza sanitaria e di previdenza sociale, il Laboratorio, il suo Direttore Generale ed i membri del personale saranno esentati da tutti i contributi obbligatori dovuti alle autorita' nazionali per l'assistenza sanitaria e la previdenza sociale. Tuttavia, i membri del personale possono versare contributi volontari agli Enti previdenziali italiani e beneficiare di conseguenza delle prestazioni previste.
(b) E' possibile stipulare accordi complementari ad hoc al fine di consentire al Direttore Generale e ai membri del personale di beneficiare delle prestazioni previste dal Sistema Sanitario Nazionale italiano.
(c) Le disposizioni della lettera a) della presente Parte si applicano ai familiari, salvo nel caso in cui essi esercitino un'attivita' lavorativa all'esterno del Laboratorio o un'attivita' autonoma e possano beneficiare delle prestazioni di previdenza sociale previste dalla legislazione italiana.
Articolo XII
Collegamento con il Governo
Parte XXI
Il Governo designera' una autorita' competente al fine di cooperare con il Direttore del Programma in relazione a tutte le questioni relative alla amministrazione e gestione del Programma.
Articolo XIII
Contratti
Parte XXII
(a) Laboratorio potra' inserire in tutti contratti scritti di diritto privato da esso sottoscritti, diversi da quelli conclusi in conformita' ai Regolamenti sul Personale, una clausola arbitrale in base alla quale le controversie che insorgono in relazione all'interpretazione o alla esecuzione del contratto potranno, su richiesta di una delle due Parti, essere sottoposte ad arbitrato. Questa clausola di arbitrato specifichera' il metodo di nomina degli arbitri, la legge applicabile ed il Paese ove gli arbitri avranno sede. La procedura arbitrale sara' quella del Paese ove hanno sede gli arbitri.
(b) L'applicazione del lodo arbitrale sara' regolata dalle norme in vigore nello Stato in cui esso viene fatto eseguire.
Articolo XIV
Controversie fra il Laboratorio ed il suo personale
Parte XXIII
Le controversie che dovessero insorgere fra il Laboratorio ed il suo personale saranno composte in conformita' ai Regolamenti in materia di personale del Laboratorio.
Articolo XV
Composizione delle controversie
Parte XXIV
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione o applicazione del presente Accordo, che non sia stata composta tramite negoziato o con altra modalita' convenuta, sara', su richiesta di una delle due Parti, sottoposta ad un tribunale arbitrale. Il Laboratorio ed il Governo designeranno ciascuno un arbitro ed i due arbitri cosi' designati eleggeranno un terzo arbitro che fungera' da presidente del tribunale.
Qualora entro trenta giorni dalla richiesta di arbitrato, una delle due Parti non abbia designato un arbitro, una delle due Parti puo' chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di nominare un arbitro. La stessa procedura sara' applicata se, entro trenta giorni dalla designazione o dalla nomina del secondo arbitro, il terzo non sia stato ancora eletto. La maggioranza dei membri del tribunale arbitrale costituira' il quorum e le decisioni saranno prese a maggioranza dei voti. La procedura arbitrale sara' stabilita dal tribunale le cui decisioni, ivi comprese quelle concernenti la sua costituzione, procedura, giurisdizione e la ripartizione delle spese di arbitrato fra le Parti, saranno vincolanti per tutte le Parti alla controversia. La remunerazione degli arbitri sara' determinata sulla stessa base di quella dei giudici ad hoc della Corte Internazionale di Giustizia.
Articolo XVI
Accordi supplementari
Parte XXV
Il Governo ed Laboratorio potranno stipulare quegli accordi supplementari che si renderanno necessari.
Articolo XVII
Entrata in vigore
Parte XXVI
Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle formalita' richieste dai rispettivi ordinamenti interni.
Articolo XVIII
Revisione e cessazione
Parte XXVII
(a) I negoziati per la revisione o cessazione del presente Accordo avranno luogo su richiesta di una delle due Parti contraenti.
(b) Qualora questi negoziati non abbiano portato, dopo un anno, ad una intesa, il presente Accordo potra' essere denunciato da una delle due Parti contraenti con un anno di preavviso.
Articolo XIX
Durata dell'Accordo
Parte XXVIII
Fatte salve le disposizioni del comma (b) dell'Articolo XVIII, il presente Accordo restera' in vigore fino a che il Laboratorio manterra' il Programma in Italia.
Parte XXIX
Dalla data della sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare a Monterotondo, con allegati, fatto a Roma il 29 giugno 1999.
Fatto a Roma, il 4 maggio 2021 e a Heidelberg il 19 aprile 2021 due originali nelle lingue italiano ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 1. EMBL Strutture e Locali accessori