Gazzetta Ufficiale n. 271 del 30 ottobre 2020
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi, dall'altra, fatto a Santo Domingo il 25 ottobre 2016.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 25 dell'Accordo medesimo.
Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 20 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 ottobre 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Amendola, Ministro per gli affari europei
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Allegato
ACCORDO CHE ISTITUISCE LA FONDAZIONE INTERNAZIONALE UE-ALC
Le parti del presente accordo,
Ricordando il partenariato strategico istituito tra l'America latina e i Caraibi (ALC) e l'Unione europea (UE) nel giugno 1999 nel quadro del primo vertice UE-ALC di Rio de Janeiro;
Tenendo presente l'iniziativa adottata dai Capi di Stato e di Governo dell'ALC e dell'UE nel corso del quinto vertice UE-ALC svoltosi a Lima, Peru', il 16 maggio 2008;
Ricordando la decisione adottata dai Capi di Stato e di Governo dell'UE e dell'ALC, dal Presidente del Consiglio europeo e dal Presidente della Commissione in merito alla creazione della Fondazione UE-ALC nel corso del sesto vertice UE-ALC tenutosi a Madrid, Spagna, il 18 maggio 2010;
Ricordando l'istituzione, nel 2011, di una fondazione transitoria nella Repubblica federale di Germania, che terminera' le sue attivita' e verra' sciolta all'entrata in vigore dell'accordo internazionale costitutivo della Fondazione UE-ALC;
Ribadendo la necessita' di creare un'organizzazione internazionale di natura intergovernativa soggetta al diritto pubblico internazionale mediante un «accordo internazionale costitutivo della Fondazione UE-ALC basato sul mandato adottato nel corso di una riunione ministeriale a margine del sesto vertice UE-ALC di Madrid», che contribuisca al consolidamento dei legami esistenti tra gli Stati dell'America latina e dei Caraibi, l'UE e i suoi Stati membri,
Hanno convenuto quanto segue:
Art. 1.
Oggetto
1. E' istituita col presente accordo la Fondazione internazionale UE-ALC (la «Fondazione» o la «Fondazione UE-ALC»).
2. Il presente accordo fissa gli obiettivi della Fondazione e stabilisce le norme e gli orientamenti generali che ne disciplinano le attivita', la struttura e il funzionamento.
Art. 2.
Natura e sede
1. La Fondazione UE-ALC e' un'organizzazione internazionale di natura intergovernativa istituita a norma del diritto internazionale pubblico. Essa mira a rafforzare il partenariato biregionale tra l'UE e i suoi Stati membri e la Comunita' degli Stati latino-americani e caraibici (CELAC).
2. La Fondazione UE-ALC ha sede nella libera citta' anseatica di Amburgo, Repubblica federale di Germania.
Art. 3.
Membri della Fondazione
1.Gli Stati dell'America latina e dei Caraibi, gli Stati membri dell'UE e l'UE, che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolati dal presente accordo, in base alle rispettive procedure giuridiche interne, diventano gli unici membri della Fondazione UE-ALC.
2. La Fondazione UE-ALC e' aperta anche alla partecipazione della Comunita' degli Stati latino-americani e caraibici (CELAC).
Art. 4.
Personalita' giuridica
1. La Fondazione UE-ALC gode di personalita' giuridica internazionale e ha la capacita' giuridica necessaria per la realizzazione dei suoi obiettivi e delle sue attivita', nel territorio di ciascuno dei suoi membri, conformemente al loro diritto interno.
2. La Fondazione puo' inoltre stipulare contratti, acquistare e cedere beni mobili e immobili e comparire in giudizio.
Art. 5.
Obiettivi della Fondazione
1. La Fondazione UE-ALC:
a) contribuisce a potenziare il processo di partenariato biregionale CELAC-UE coinvolgendo la societa' civile e altri soggetti sociali e avvalendosi del loro contributo;
b) favorisce ulteriormente la conoscenza e la comprensione reciproche tra entrambe le regioni;
c) da' maggiore visibilita' a entrambe le regioni e al partenariato biregionale stesso.
2. In particolare, la Fondazione UE-ALC:
a) promuove e coordina attivita' orientate ai risultati a sostegno delle relazioni biregionali e imperniate sulla realizzazione delle priorita' stabilite ai vertici CELAC-UE;
b) promuove il dibattito su strategie comuni volte all'esecuzione delle suddette priorita', stimolando la ricerca e gli studi;
c) promuove uno scambio fruttuoso e nuove opportunita' di costituire reti tra i rappresentanti della societa' civile e altri soggetti sociali.
Art. 6.
Criteri per le attivita'
1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'art. 5 del presente accordo, le attivita' della Fondazione UE-ALC:
a) si basano sulle priorita' e sulle tematiche affrontate a livello dei Capi di Stato e di Governo in occasione dei vertici, concentrandosi sulle esigenze individuate per promuovere le relazioni biregionali;
b) coinvolgono, per quanto possibile e nel quadro delle attivita' della Fondazione, la societa' civile e altri soggetti sociali quali le istituzioni accademiche e tengono conto del loro contributo in modo non vincolante. A tal fine, ciascun membro potrebbe individuare istituzioni ed organizzazioni idonee che si adoperano per migliorare il dialogo biregionale a livello nazionale;
c) conferiscono valore aggiunto alle iniziative esistenti;
d) danno visibilita' al partenariato, concentrandosi in particolare su azioni aventi un effetto moltiplicatore.
2. Al momento dell'avvio delle attivita' o della partecipazione alle stesse, la Fondazione UE-ALC e' orientata alle azioni e ai risultati e dinamica.
Art. 7.
Attivita' della Fondazione
1. Onde conseguire gli obiettivi di cui all'art. 5, la Fondazione UE-ALC svolge, tra l'altro, le seguenti attivita':
a) stimolare il dibattito attraverso seminari, conferenze, gruppi di lavoro, gruppi di riflessione, corsi, mostre, pubblicazioni, presentazioni, formazione professionale, scambio delle migliori pratiche e delle conoscenze specifiche;
b) promuovere e sostenere eventi attinenti alle tematiche trattate nel corso dei vertici CELAC-UE e connesse con le priorita' stabilite durante le riunioni CELAC-UE a livello di alti funzionari;
c) avviare programmi e iniziative biregionali di sensibilizzazione, ivi compresi gli scambi nei settori prioritari individuati;
d) incoraggiare studi sulle questioni individuate da entrambe le regioni;
e) conseguire e offrire nuove opportunita' di contatto, tenendo conto in particolare dei singoli o delle istituzioni che non conoscono il partenariato biregionale CELAC-UE;
f) creare una piattaforma basata su internet e/o realizzare una pubblicazione elettronica.
2. La Fondazione UE-ALC puo' varare iniziative in associazione con istituzioni pubbliche e private, con le istituzioni dell'UE, con organizzazioni internazionali e regionali e con gli Stati latino-americani e caraibici e gli Stati membri dell'UE.
Art. 8.
Struttura della Fondazione
La Fondazione UE-ALC comprende:
a) il consiglio dei governatori;
b) il presidente e
c) il direttore esecutivo.
Art. 9.
Consiglio dei Governatori
1. Il consiglio dei governatori e' composto da rappresentanti dei membri della Fondazione UE-ALC. Esso si riunisce a livello di alti funzionari nonche', se del caso, a livello di Ministri degli affari esteri in occasione dei vertici CELAC-UE.
2. La Comunita' degli Stati latino-americani e caraibici (CELAC) e' rappresentata nel consiglio dei governatori della presidenza di turno, fatta salva la partecipazione del paese interessato in base alle prerogative nazionali.
3. L'ufficio di presidenza dell'Assemblea parlamentare euro-latino-americana (EuroLat) e' invitato a nominare un rappresentante di ciascuna regione in veste di osservatore presso il consiglio dei governatori.
4. L'Assemblea parlamentare paritetica ACP (Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico) - UE e' invitata a nominare un rappresentante dell'UE e uno dei Caraibi in veste di osservatori presso il consiglio dei governatori.
Art. 10.
Presidenza del consiglio dei governatori
Il consiglio dei governatori ha due presidenti, uno che rappresenta l'UE e l'altro che rappresenta i paesi dell'America latina e dei Caraibi.
Art. 11.
Funzioni del consiglio dei governatori
Il consiglio dei governatori della Fondazione UE-ALC esercita le seguenti funzioni:
a) nomina il presidente e il direttore esecutivo della Fondazione;
b) adotta gli orientamenti generali per le attivita' della Fondazione e ne stabilisce le priorita' operative e il regolamento interno, nonche' le misure necessarie per garantire la trasparenza e la rendicontabilita' per quanto riguarda, in particolare, il finanziamento esterno;
c) approva la conclusione dell'accordo relativo alla sede, nonche' di altri accordi o intese che la Fondazione puo' concludere con Stati dell'America latina e dei Caraibi e Stati membri dell'UE in materia di privilegi e immunita';
d) adotta il bilancio e lo statuto del personale sulla base di una proposta del direttore esecutivo;
e) approva le modifiche della struttura organizzativa della Fondazione sulla base di una proposta del direttore esecutivo;
f) adotta un programma di lavoro pluriennale, compresa una stima di bilancio pluriennale, in linea di principio in una prospettiva quadriennale, sulla base del progetto presentato dal direttore esecutivo;
g) adotta il programma di lavoro annuale, compresi i progetti e le attivita' per l'anno successivo, sulla base di un progetto presentato dal direttore esecutivo e nel quadro del programma pluriennale;
h) adotta il bilancio annuale per l'anno successivo;
i) approva i criteri per il controllo e l'audit dei progetti della Fondazione, nonche' per la presentazione di relazioni su detti progetti;
j) adotta la relazione annuale e i rendiconti finanziari della Fondazione per l'anno precedente;
k) fornisce orientamento e consulenza al presidente e al direttore esecutivo;
l) propone alle parti modifiche del presente accordo;
m) valuta lo sviluppo delle attivita' della Fondazione e adotta misure sulla base delle relazioni presentate dal direttore esecutivo;
n) risolve le controversie che potrebbero sorgere tra le parti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e delle relative modifiche;
o) revoca la nomina del presidente e/o del direttore esecutivo;
p) approva l'instaurazione del partenariato strategico;
q) approva la conclusione di qualsiasi accordo o strumento giuridico negoziato in conformita' dell'art. 15, paragrafo 4, lettera i).
Art. 12.
Riunioni del consiglio dei governatori
1. Il consiglio dei governatori tiene due riunioni ordinarie all'anno, che coincidono con le riunioni CELAC-UE a livello di alti funzionari.
2. Il consiglio dei governatori tiene riunioni straordinarie su iniziativa di un presidente, del direttore esecutivo o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
3. Le funzioni di segretariato del consiglio dei governatori sono espletate sotto l'autorita' del direttore esecutivo della Fondazione.
Art. 13.
Processo decisionale in sede di consiglio dei governatori
Il consiglio dei governatori opera in presenza di oltre la meta' dei suoi membri di ciascuna regione. Le decisioni sono adottate per consenso dei membri presenti.
Art. 14.
Presidente della Fondazione
1. Il consiglio dei governatori designa il presidente tra i candidati presentati dai membri della Fondazione UE-ALC. Il presidente e' nominato per un mandato quadriennale, rinnovabile una sola volta.
2. Il presidente e' una personalita' nota e autorevole sia in America latina e nei Caraibi che nell'UE. Il presidente esercita le proprie funzioni su base volontaria ma ha diritto al rimborso di tutte le spese necessarie e debitamente giustificate.
3. La presidenza viene esercitata a turno da un cittadino di uno Stato membro dell'UE e da un cittadino di uno Stato dell'America latina o dei Caraibi. Se il presidente designato proviene da uno Stato membro dell'UE, il direttore esecutivo nominato proverra' da uno Stato dell'America latina o dei Caraibi, e viceversa.
4. Il presidente:
a) rappresenta la Fondazione nelle sue relazioni esterne, garantendo una rappresentanza visibile attraverso contatti ad alto livello con le autorita' degli Stati dell'America latina e dei Caraibi, dell'UE e degli Stati membri dell'UE, nonche' con altri partner;
b) riferisce alle riunioni dei Ministri degli esteri, ad altre riunioni ministeriali, al consiglio dei governatori e ad altre importanti riunioni, se del caso;
c) fornisce consulenza al direttore esecutivo nell'elaborazione del progetto di programma di lavoro pluriennale e annuale e del progetto di bilancio da presentare al consiglio dei governatori per approvazione;
d) svolge altre mansioni convenute dal consiglio dei governatori.
Art. 15.
Direttore esecutivo della Fondazione
1. La Fondazione e' gestita da un direttore esecutivo, nominato dal consiglio dei governatori per un mandato quadriennale, rinnovabile una sola volta, e designato in seguito alla presentazione di candidature da parte dei membri della Fondazione UE-ALC.
2. Fatte salve le competenze del consiglio dei governatori, il direttore esecutivo non sollecita ne' accetta istruzioni da alcun governo o altro organismo.
3. La carica di direttore esecutivo e' retribuita e viene esercitata a turno da un cittadino di uno Stato membro dell'UE e da un cittadino di uno Stato dell'America latina o dei Caraibi. Se il direttore esecutivo designato proviene da uno Stato membro dell'UE, il presidente nominato proverra' da uno Stato dell'America latina o dei Caraibi, e viceversa.
4. Il direttore esecutivo e' il rappresentante giuridico della Fondazione ed esercita le seguenti funzioni:
a) elabora il programma di lavoro pluriennale e annuale della Fondazione e il suo bilancio in consultazione con il presidente;
b) nomina e dirige il personale della Fondazione, garantendo che rispetti gli obiettivi della Fondazione;
c) esegue il bilancio;
d) presenta al consiglio dei governatori relazioni d'attivita' periodiche e annuali, nonche' i conti finanziari, per adozione, assicurando procedure trasparenti e la corretta circolazione delle informazioni riguardanti tutte le attivita' realizzate o sostenute dalla Fondazione, compreso un elenco aggiornato delle istituzioni e delle organizzazioni identificate a livello nazionale, nonche' di quelle che partecipano alle attivita' della Fondazione;
e) presenta la relazione di cui all'art. 18;
f) prepara le riunioni e assiste il consiglio dei governatori;
g) consulta, se necessario, i rappresentanti competenti della societa' civile e altri soggetti sociali, in particolare le istituzioni eventualmente individuate dai membri della Fondazione UE-ALC, a seconda della questione sollevata e delle esigenze concrete, informando il consiglio dei governatori dei risultati di tali contatti ai fini di un ulteriore esame;
h) conduce consultazioni e negoziati con il Paese che ospita la Fondazione e con le altre parti del presente accordo per quanto riguarda i particolari delle agevolazioni di cui gode la Fondazione in tali Stati;
i) conduce negoziati riguardo a qualsiasi accordo o strumento giuridico avente ripercussioni internazionali, con organizzazioni internazionali, Stati ed enti pubblici o privati su questioni che vanno oltre il funzionamento amministrativo quotidiano della Fondazione, previa debita consultazione e notifica al consiglio dei governatori circa l'inizio e la conclusione prevista di tali negoziati e previe consultazioni periodiche sul loro contenuto, campo di applicazione e probabile esito;
j) riferisce al consiglio dei governatori in merito a eventuali azioni giudiziarie che coinvolgano la Fondazione.
Art. 16.
Finanziamento della Fondazione
1. I contributi sono versati su base volontaria, fatta salva la partecipazione al consiglio dei governatori.
2. La Fondazione e' finanziata principalmente dai suoi membri. Il consiglio dei governatori, nel rispetto dell'equilibrio biregionale, puo' valutare altre modalita' di finanziamento delle attivita' della Fondazione.
3. In casi specifici, previe notifica e consultazione del consiglio dei governatori per approvazione, la Fondazione e' autorizzata a generare risorse supplementari tramite finanziamenti esterni di enti pubblici e privati, anche attraverso l'elaborazione di relazioni e analisi su richiesta. Tali risorse sono utilizzate esclusivamente per le attivita' della Fondazione.
4. La Repubblica federale di Germania fornisce, a proprie spese e nell'ambito del suo contributo finanziario alla Fondazione, locali opportunamente ammobiliati idonei all'utilizzazione da parte della Fondazione e ne assicura la manutenzione, i servizi e le misure di sicurezza.
Art. 17.
Audit e pubblicazione dei conti
1. Il consiglio dei governatori nomina revisori indipendenti incaricati di verificare i conti della Fondazione.
2. Il bilancio delle attivita' e delle passivita', delle spese e delle entrate della Fondazione, certificato da revisori indipendenti, viene messo a disposizione dei membri quanto prima dopo la fine di ciascun esercizio finanziario, e comunque entro sei mesi da tale data, e sottoposto all'approvazione del consiglio dei governatori nella prima riunione successiva.
3. Viene pubblicata una sintesi dei conti e del bilancio verificati.
Art. 18.
Valutazione della Fondazione
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, il direttore esecutivo presenta ogni quattro anni al consiglio dei governatori una relazione sulle attivita' della Fondazione. Il consiglio dei governatori valuta complessivamente tali attivita' e adotta qualsiasi decisione riguardante le attivita' future della Fondazione.
Art. 19.
Partenariati strategici
1. La Fondazione ha quattro partner strategici iniziali: da parte dell'UE, l'Institut des Ameriques in Francia e la Regione Lombardia in Italia e, da parte dell'America latina e dei Caraibi, la Fundacion Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE) nella Repubblica dominicana e la Commissione economica per l'America latina e i Caraibi (ECLAC) delle Nazioni Unite.
2. Per conseguire i propri obiettivi, la Fondazione UE-ALC puo' istituire in futuro partenariati strategici con organizzazioni intergovernative, Stati ed enti pubblici o privati di entrambe le regioni, sempre nel rispetto del principio di equilibrio biregionale.
Art. 20.
Privilegi e immunita'
1. La natura e la personalita' giuridica della Fondazione sono definite agli articoli 2 e 4.
2. Lo status, i privilegi e le immunita' della Fondazione, del consiglio dei governatori, del presidente, del direttore esecutivo, dei membri del personale e dei rappresentanti dei membri nel territorio della Repubblica federale di Germania ai fini dell'esercizio delle loro funzioni sono disciplinati da un accordo relativo alla sede stipulato fra il governo della Repubblica federale di Germania e la Fondazione.
3. L'accordo relativo alla sede di cui al paragrafo 2 del presente articolo e' indipendente dal presente accordo.
4. La Fondazione puo' concludere con uno o piu' Stati dell'America latina e dei Caraibi e con gli Stati membri dell'UE altri accordi relativi a tali privilegi e immunita' eventualmente necessari per il corretto funzionamento della Fondazione nei rispettivi territori, che dovranno essere approvati dal consiglio dei governatori.
5. Nell'ambito delle sue attivita' ufficiali, la Fondazione, i suoi attivi, le sue entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta. La Fondazione non e' esonerata dalla remunerazione di servizi resi.
6. Il direttore esecutivo e il personale della Fondazione sono esenti dalle imposte nazionali sugli stipendi ed emolumenti versati dalla Fondazione.
7. Per membri del personale della Fondazione si intendono tutti i membri del personale nominati dal direttore esecutivo, ad eccezione di quelli assunti in loco e retribuiti in base a tariffe orarie.
Art. 21.
Lingue della Fondazione
Le lingue di lavoro della Fondazione sono quelle utilizzate dal partenariato strategico tra l'America latina e i Caraibi e l'Unione europea dalla sua istituzione nel giugno 1999.
Art. 22.
Risoluzione delle controversie
Qualsiasi controversia che possa sorgere tra le parti riguardo all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo e delle sue modifiche e' oggetto di negoziati diretti tra loro ai fini di una rapida soluzione. Se non viene risolta in tal modo, la controversia e' presentata per decisione al consiglio dei governatori.
Art. 23.
Modifiche
1. Il presente accordo puo' essere modificato su iniziativa del consiglio dei governatori della Fondazione UE-ALC o su richiesta di una delle parti. Le proposte di modifica sono trasmesse al depositario, che provvede a notificarle a tutte le parti a fini di valutazione e di negoziazione.
2. Le modifiche sono adottate per consenso ed entrano in vigore trenta giorni dopo la data di ricevimento, da parte del depositario, dell'ultima notifica dell'avvenuto espletamento di tutte le formalita' necessarie a tal fine.
3. Il depositario notifica a tutte le parti l'entrata in vigore delle modifiche.
Art. 24.
Ratifica e adesione
1. Il presente accordo e' aperto alla firma di tutti gli Stati dell'America latina e dei Caraibi, degli Stati membri dell'UE e dell'UE, dal 25 ottobre 2016 alla data della sua entrata in vigore ed e' soggetto a ratifica. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il depositario.
2. Il presente accordo resta aperto all'adesione da parte dell'UE, degli Stati dell'America latina e dei Caraibi e degli Stati membri dell'UE che non l'hanno firmato. I relativi strumenti di adesione sono depositati presso il depositario.
Art. 25.
Entrata in vigore
1. Il presente accordo entra in vigore trenta giorni dopo che otto parti di ciascuna regione, compresa la Repubblica federale di Germania e l'UE, hanno depositato i rispettivi strumenti di ratifica o di adesione presso il depositario. Per gli altri Stati dell'America latina e dei Caraibi e per gli Stati membri dell'UE, che depositano i loro strumenti di ratifica o di adesione dopo la data di entrata in vigore, il presente accordo entra in vigore trenta giorni dopo che tali Stati dell'America latina e dei Caraibi, nonche' gli Stati membri dell'UE hanno depositato il proprio strumento di ratifica o di adesione.
2. Il depositario notifica a tutte le parti il ricevimento degli strumenti di ratifica o di adesione e la data di entrata in vigore del presente accordo, in conformita' del paragrafo 1 del presente articolo.
Art. 26.
Durata e denuncia
1. Il presente accordo ha durata indeterminata.
2. Ciascuna delle parti puo' denunciare il presente accordo mediante notifica scritta indirizzata al depositario per via diplomatica. La denuncia ha effetto dodici mesi dopo che e' pervenuta la notifica.
Art. 27.
Scioglimento e liquidazione
1. La Fondazione e' sciolta:
a) se tutti i suoi membri, o tutti tranne uno, hanno denunciato l'accordo oppure
b) se i suoi membri decidono di denunciarlo.
2. In caso di denuncia dell'accordo, la Fondazione continua a esistere soltanto ai fini della sua liquidazione. Le sue attivita' sono liquidate da curatori che procedono alla vendita delle attivita' della Fondazione e all'estinzione delle passivita'. Il saldo e' ripartito tra i membri proporzionalmente ai rispettivi contributi.
Art. 28.
Depositario
Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e' depositario del presente accordo.
Art. 29.
Riserve
1. Al momento della firma o della ratifica del presente accordo, o dell'adesione al medesimo, le parti possono formulare riserve e/o dichiarazioni in merito al suo testo a condizione che esse non siano incompatibili con l'oggetto e con le finalita' dell'accordo stesso.
2. Le riserve e le dichiarazioni formulate sono comunicate al depositario, il quale le notifica alle altre parti dell'accordo.