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NORMATIVA
Normativa nazionale - Leggi - Finanziarie

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Legge 13 dicembre 2010, n. 221
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013.
 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Promulga la seguente legge:


Art. 1.
(Stato di previsione dell'entrata)


1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2011, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtu` di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).


Art. 2.
(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative)


1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011,
in conformita` all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno finanziario 2011, nell'ambito della missione «fondi da
ripartire», programma «fondi da assegnare», nonche´ nell'ambito della missione «diritti sociali, politiche sociali e famiglia», programma «protezione sociale per particolari categorie». Il Ministro dell'economia e delle finanze e` altresi` autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.
3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e
all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per
regolazioni debitorie, e` stabilito in 70.000 milioni di euro.
4. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa - Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati per l'anno finanziario 2011, rispettivamente, in 6.000 milioni di euro
per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 14.000
milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro
mesi.
5. La SACE Spa e` altresi` autorizzata, per l'anno finanziario
2011, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente
alle attivita` di cui all'articolo 11-quinquies, comma 4, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 4 del presente
articolo.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a
provvedere, con propri decreti, al trasferimento ai pertinenti
capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno finanziario 2011 delle somme iscritte, per
competenza e cassa, nel programma «oneri per il servizio del debito statale», nell'ambito della missione «debito pubblico» del medesimo stato di previsione, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.
7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma «fondi
di riserva e speciali», nell'ambito della missione «fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, sono stabiliti, rispettivamente, in 630 milioni di
euro, 1.000 milioni di euro, 1.500 milioni di euro, 726 milioni di
euro e 10.000 milioni di euro.
8. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie quelle descritte
nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
9. Le spese per le quali puo` esercitarsi la facolta` prevista
dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate
nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
10. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi
fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito
della voce «accisa e imposta erariale su altri prodotti» dello stato
di previsione dell'entrata. Corrispondentemente la spesa per
contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del
regime delle «risorse proprie» (decisione 2000/597/CE/Euratom del
Consiglio, del 29 settembre 2000, e decisione 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007) nonche´ per importi di compensazione monetaria e` imputata al programma «partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE», nell'ambito della missione «l'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011, sul conto di tesoreria denominato: «Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia».
11. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di
novembre e dicembre 2010 sono riferiti alla competenza dell'anno 2011 ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito del programma di cui al comma 10 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
12. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011, nei
pertinenti programmi relativi ai seguenti fondi da ripartire, non
utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei
residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da
ripartire per l'attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per
fronteggiare le spese derivanti dalle eventuali assunzioni di
personale a tempo indeterminato per le Amministrazioni dello Stato da autorizzare in deroga al divieto di assunzione; Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto
speciale; Fondo da ripartire per il funzionamento del Comitato
tecnico faunistico-venatorio nazionale. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e` autorizzato a ripartire tra i pertinenti programmi
delle amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme
conservate nel conto dei residui dei predetti Fondi.
13. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20
maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento concernente
l'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di
pertinenza dello Stato, di cui al programma «fondi da assegnare»,
nell'ambito della missione «fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2011, e` stabilita con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla
richiesta di parere alle competenti Commissioni parlamentari. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma
«rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «debito
pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno finanziario 2011, delle somme affluite
all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad
alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
15. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la
mobilita` sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera
b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze e`
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al
programma «concorso dello Stato al finanziamento della spesa
sanitaria», nell'ambito della missione «relazioni finanziarie con le
autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011, delle
somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
16. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi
dell'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono versate
nell'ambito della voce «restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi
vari» dello stato di previsione dell'entrata (capitolo 3689), per
essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa,
con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al programma «sostegno all'editoria», nell'ambito della missione «comunicazioni» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
17. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma
«promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunita`»,
nell'ambito della missione «diritti sociali, politiche sociali e
famiglia» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno finanziario 2011, delle somme affluite
all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati
dall'Unione europea alle attivita` poste in essere dalla Commissione
nazionale per le pari opportunita` tra uomo e donna in accordo con
l'Unione europea.
18. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a
provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme
occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche,
amministrative e del Parlamento europeo e per l'attuazione dei
referendum dal programma «fondi da assegnare», nell'ambito della
missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011, ai
competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per
l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai
componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di
seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennita` e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a
fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di
materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze
derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
19. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a
provvedere, con propri decreti, a trasferire, per l'anno finanziario
2011, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passivita` finanziarie)
degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme
iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito del programma «rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.
20. Nell'elenco n. 5, annesso allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per
le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2011,
prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma
4, della legge 1º dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma
«prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli
obblighi fiscali», nell'ambito della missione «politiche
economico-finanziarie e di bilancio», nonche´ del programma «concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «ordine pubblico e sicurezza», del medesimo stato di previsione.
21. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della
guardia di finanza di cui alla lettera c) dell'articolo 937 del
codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2011, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e` stabilito in 70 unita`.
22. Per l'anno 2011, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato e` autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate nonche´ a
impegnare e a pagare le spese in conformita` agli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'economia e delle finanze (Appendice n. 1).
23. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad
effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini
di competenza e cassa, tra lo stanziamento di bilancio relativo al
«Fondo sanitario nazionale» (capitolo 2700) e quello relativo alle
«Somme da erogare alle regioni a statuto ordinario a titolo di
compartecipazione dell'IVA» (capitolo 2862) dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle
deliberazioni annuali del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
24. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'universita` e della ricerca, le variazioni
compensative di bilancio occorrenti per trasferire al pertinente
programma dello stato di previsione del predetto Ministero i fondi
per il funzionamento delle Commissioni che gestiscono il Fondo
integrativo speciale per la ricerca (FISR), istituito in attuazione
del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
25. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad
assegnare ai pertinenti programmi le somme iscritte nell'ambito dei
programmi «incentivi alle imprese per interventi di sostegno» e
«interventi di sostegno tramite il sistema di fiscalita`»,
nell'ambito della missione «competitivita` e sviluppo delle imprese»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, ai fini dell'utilizzazione dei fondi relativi al rimborso
degli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche,
rispettivamente disciplinati dai contratti di servizio e di programma
stipulati con le amministrazioni pubbliche nonche´ per agevolazioni
concesse in applicazione di specifiche disposizioni legislative.
26. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio, anche
mediante riassegnazione di fondi, occorrenti in relazione alla
trasformazione della Cassa depositi e prestiti in societa` per
azioni, prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
27. Le somme iscritte nel programma «Presidenza del Consiglio dei
Ministri» nell'ambito della missione «organi costituzionali, a
rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2011, destinate alla costituzione di unita`
tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al
monitoraggio degli investimenti pubblici, possono essere versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate negli
stati di previsione delle amministrazioni interessate, in
applicazione dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
28. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad
apportare, con propri decreti, in termini di residui, competenza e
cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per
l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia
di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni.
29. In relazione alle necessita` gestionali derivanti
dall'andamento dei tassi di interesse sui mercati finanziari, il
Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad effettuare,
con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214, 2215, 2216, 2219, 2221, 2316 e 3100, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011, allocati nel programma «oneri per il servizio del debito statale».
30. Le somme non impegnate alla data del 31 dicembre 2010,
iscritte nel Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello
sviluppo del territorio presso il Ministero dell'economia e delle
finanze, in misura non inferiore all'importo di 1,3 milioni di euro
indicato nella risoluzione approvata dalla Commissione bilancio,
tesoro e programmazione della Camera dei deputati il 30 luglio 2010, sono destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.


Art. 3.
(Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative)


1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2011, in
conformita` all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle
voci «restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari» e «altre
entrate in conto capitale» dello stato di previsione dell'entrata
sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa,
con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nei seguenti
fondi iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico: Fondo per la competitivita` e lo
sviluppo; Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese; Fondo
rotativo per le imprese.
3. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n.
46, il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio
dello Stato e allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico per l'anno finanziario 2011.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno
finanziario 2011 delle somme affluite all'entrata in relazione alle
spese da sostenere per l'attuazione delle disposizioni del codice
delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, relative ai periti assicurativi.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a
provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, alla riassegnazione nello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2011 delle
somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione
all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421,
nonche´ all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative
di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410,
convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi
urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica,
resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al
citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a
ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle
varie amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno
finanziario 2011 nell'ambito della missione «fondi da ripartire»,
programma «fondi da assegnare». Il Ministro dell'economia e delle
finanze e` altresi` autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai
bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le
ripartizioni di cui al presente comma.
8. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2011 relative al
Fondo da ripartire per interventi per le aree sottoutilizzate,
disponibili al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei
residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e` autorizzato a ripartire tra i
pertinenti programmi delle amministrazioni interessate, con propri
decreti, le somme conservate nel conto dei residui del predetto
Fondo.
9. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio, in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le amministrazioni interessate del fondo iscritto nel programma «politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento
istituzionale delle aree sottoutilizzate», nell'ambito della missione
«sviluppo e riequilibrio territoriale» dello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico, in relazione alle disposizioni di
cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102, e successive
modificazioni.


Art. 4.
(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)


1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno
finanziario 2011, in conformita` all'annesso stato di previsione
(Tabella n. 4).


Art. 5.
(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)


1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2011, in
conformita` all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno
finanziario 2011, sono stabilite in conformita` agli stati di
previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice
n. 1).
3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di
bilancio, e` utilizzato lo stanziamento del Fondo per le spese
impreviste iscritto nel programma «giustizia civile e penale»,
nell'ambito della missione «giustizia» dello stato di previsione
della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detto Fondo,
nonche´ l'utilizzazione delle somme prelevate, sono disposti con
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del
Ministro della giustizia. Tali decreti sono comunicati al Parlamento
in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme
versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle
regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e
privati all'entrata del bilancio dello Stato, in termini di
competenza e di cassa, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, nonche´ per le attivita` sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nell'ambito del programma «amministrazione penitenziaria» e del programma «giustizia minorile», nell'ambito della missione «giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2011.


Art. 6.
(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative)


1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 2011, in
conformita` all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
2. E approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio
dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, per l'anno finanziario
2011, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari
esteri (Appendice n. 1).
3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio
dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione
della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il
Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse ai
pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero degli
affari esteri per l'anno finanziario 2011, perche´ siano utilizzate
per gli scopi per cui tali somme sono state versate.
4. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio
dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, per anticipazioni e
rimborsi di spese per conto di terzi, nonche´ di organismi
internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo
sviluppo, il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e
alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2011.
5. Il Ministero degli affari esteri e` autorizzato ad effettuare,
previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze,
operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilita`
esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le
rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi
dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e successive
modificazioni, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o
disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro e` acquisito
all'entrata del bilancio dello Stato ed e` contestualmente iscritto,
sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, nei
pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 2011, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento e mantenimento delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri e` altresi` autorizzato ad effettuare, con le medesime modalita`, operazioni in valuta estera pari alle disponibilita` esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle presenti operazioni, dal Dipartimento del tesoro su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad
apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni
compensative in termini di competenza e cassa tra i capitoli allocati
nel programma «cooperazione allo sviluppo», nell'ambito della
missione «l'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione
del Ministero degli affari esteri, relativamente agli stanziamenti
per l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati nella tabella allegata
alla legge di stabilita`, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera
d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, primo periodo, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni.


Art. 7.
(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita` e della ricerca e disposizioni relative)


1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero dell'istruzione, dell'universita` e della ricerca, per
l'anno finanziario 2011, in conformita` all'annesso stato di
previsione (Tabella n. 7).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a
ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'universita` e della ricerca, i fondi per oneri
di personale e per l'operativita` scolastica iscritti nella parte
corrente e nel conto capitale del programma «fondi da assegnare»,
nell'ambito della missione «fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita` e della
ricerca.
3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di
bilancio, il Ministro dell'istruzione, dell'universita` e della
ricerca e` autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni compensative, in termini di competenza e di
cassa, tra i capitoli relativi al «Fondo per le competenze dovute al
personale supplente breve e saltuario e per la mensa scolastica» e i
capitoli relativi al «Fondo per il funzionamento delle istituzioni
scolastiche», iscritti nei pertinenti programmi dello stato di
previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita` e della
ricerca.
4. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale
delle ricerche, per l'anno finanziario 2011, e` comprensiva della
somma, determinata nella misura massima di 2.582.284 euro, a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attivita` internazionale
afferente all'area di Monterotondo.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme
affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione
all'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, al pertinente
programma «ricerca scientifica e tecnologica di base» dello stato di
previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita` e della
ricerca.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'universita` e della ricerca, le occorrenti
variazioni, in termini di competenza e di cassa, tra lo stato di
previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita` e della
ricerca e gli stati di previsione dei Ministeri interessati in
relazione al trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento di
progetti per la ricerca.
7. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di
bilancio, il Ministro dell'istruzione, dell'universita` e della
ricerca e` autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni compensative, in termini di competenza e di
cassa, fra i capitoli relativi alle spese per il funzionamento della
scuola per l'Europa di Parma iscritti nei pertinenti programmi dello
stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita` e
della ricerca.
8. In relazione all'andamento gestionale delle spese per
competenze fisse e relativi oneri riflessi dovuti al personale della
scuola, il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'universita` e della ricerca, le occorrenti
variazioni compensative di bilancio tra i programmi della missione
«istruzione scolastica», per i capitoli interessati all'erogazione
delle suddette competenze.


Art. 8.
(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)


1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2011, in conformita`
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
2. Le somme versate dal CONI nell'ambito della voce «entrate
derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali» dello stato
di previsione dell'entrata per l'anno 2011 sono riassegnate, con
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, per le spese
relative all'educazione fisica, all'attivita` sportiva e alla
costruzione, completamento e adattamento di infrastrutture sportive
concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del programma
«prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», nell'ambito della
missione «soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero
dell'interno per l'anno finanziario 2011.
3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del
Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali possono
effettuarsi, per l'anno finanziario 2011, prelevamenti dal fondo a
disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della
legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma
«pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito della
missione «ordine pubblico e sicurezza».
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio
anche tra i titoli della spesa dello stato di previsione del
Ministero dell'interno, occorrenti per l'attuazione delle
disposizioni recate dall'articolo 61 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dall'articolo 10,
comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive
modificazioni, e dall'articolo 8, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, relative ai trasferimenti erariali agli enti locali.
5. In relazione all'articolo 1, comma 1328, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, al fine di ridurre il costo a carico dello
Stato del servizio antincendi negli aeroporti, il Ministro
dell'economia e delle finanze e` autorizzato a riassegnare, con
propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno
le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato in applicazione
delle disposizioni di cui al citato comma 1328 dell'articolo 1 della
legge n. 296 del 2006.
6. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le
leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonche´
l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario
2011, in conformita` agli stati di previsione annessi a quello del
Ministero dell'interno (Appendice n. 1).
7. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie del bilancio del
Fondo edifici di culto quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al
bilancio predetto.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno,
le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli
stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di
culto per l'anno finanziario 2011, conseguenti alle somme prelevate
dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto
Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli
articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a
trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro
dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati le
risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nell'ambito del
programma «garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della
coesione sociale» della missione «immigrazione, accoglienza e
garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero
dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nell'ambito del
programma «pianificazione e coordinamento Forze di polizia» della
missione «ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di
previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1º ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e dell'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
10. Le somme iscritte nell'apposito fondo istituito ai sensi
dell'articolo 17, comma 35-quinquies, del decreto-legge 1º luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, relative alla speciale indennita` operativa per il
soccorso tecnico urgente espletato all'esterno dal personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non utilizzate al termine
dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere
utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e` autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione del predetto
fondo.


Art. 9.
(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)


1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per
l'anno finanziario 2011, in conformita` all'annesso stato di
previsione (Tabella n. 9).


Art. 10.
(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative)


1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno
finanziario 2011, in conformita` all'annesso stato di previsione
(Tabella n. 10).
2. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396,
il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a ripartire,
con propri decreti, di concerto con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, su altri programmi delle amministrazioni interessate
le disponibilita` del fondo per gli interventi per Roma capitale,
iscritto nel programma «opere strategiche, edilizia statale ed
interventi speciali e per pubbliche calamita`», nell'ambito della
missione «infrastrutture pubbliche e logistica» dello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, le variazioni di competenza e di
cassa nello stato di previsione dell'entrata e in quello del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli adempimenti
previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, nonche´ dall'articolo 10
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'ammissione
all'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati
del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici.
4. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle
capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media
nell'anno 2011, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e` stabilito come segue:
250 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera
c) dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66; 70 ufficiali piloti di complemento, di cui alla
lettera b) dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66; 5 ufficiali delle forze di completamento, di
cui alla lettera d) dell'articolo 937 del codice di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
5. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di
porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2011, e` fissato in 149 unita`.
6. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo
delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali
possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2011, i prelevamenti dal
fondo a disposizione di cui all'articolo 613 del codice di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, iscritto nel programma
«sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste»,
nell'ambito della missione «ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
7. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di
cassa e contabilita` delle Capitanerie di porto, di cui al regio
decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza
possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari
delegati.
8. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso
il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla
gestione dei fondi di pertinenza delle Capitanerie di porto. Alle
spese per la manutenzione e l'esercizio dei mezzi nautici, terrestri
e aerei e per attrezzature tecniche, materiali e infrastrutture
occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle
caserme delle Capitanerie di porto, di cui al programma «sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della
missione «ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per
l'anno finanziario 2011, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilita` generale dello Stato.


Art. 11.
(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)


1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2011, in conformita`
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).
2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in
servizio come forza media nell'anno 2011, ai sensi dell'articolo 803
del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e`
stabilito come segue:
a) ufficiali ausiliari di cui alle lettere a) e c)
dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66:
1) Esercito n. 20;
2) Marina n. 17;
3) Aeronautica n. 46;
4) Carabinieri n. 0;
b) ufficiali ausiliari piloti di complemento di cui alla
lettera b) dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66:
1) Esercito n. 0;
2) Marina n. 125;
3) Aeronautica n. 57;
c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento di cui alla
lettera d) dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66:
1) Esercito n. 65;
2) Marina n. 19;
3) Aeronautica n. 20.
3. La consistenza organica degli allievi ufficiali dell'Arma dei
carabinieri presso l'Accademia, di cui alla lettera b) del comma 1
dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, e` fissata, per l'anno 2011, in 102 unita`.
4. Alle spese per accordi internazionali, specificamente
afferenti alle infrastrutture multinazionali NATO, di cui ai
programmi «funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa
militare» e «pianificazione generale delle Forze Armate e
approvvigionamenti militari», nonche´ per l'ammodernamento e il
rinnovamento, di cui ai programmi «approntamento e impiego
Carabinieri per la difesa e la sicurezza», «approntamento e impiego
delle forze terrestri», «approntamento e impiego delle forze navali», «approntamento e impiego delle forze aeree» e «pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno 2011, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilita` generale dello Stato.
5. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO,
sostenute a carico del programma «funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare» e del programma «pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di
esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n.
646.
6. Negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del
Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono
effettuarsi, per l'anno finanziario 2011, i prelevamenti dai fondi a
disposizione relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei
carabinieri, di cui all'articolo 613 del codice di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, iscritti nel programma «fondi da
assegnare», nell'ambito della missione «fondi da ripartire».
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della difesa,
le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di
cassa, occorrenti per dare attuazione alle disposizioni di cui
all'articolo 65 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.


Art. 12.
(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative)


1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno
finanziario 2011, in conformita` all'annesso stato di previsione
(Tabella n. 12).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali e delle amministrazioni interessate, in
termini di residui, competenza e cassa, ai sensi dell'articolo 31
della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni,
dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
nonche´ per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n.
143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni
amministrative in materia di agricoltura e pesca e la
riorganizzazione dell'Amministrazione centrale.
3. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n.
154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro
dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2011, le
variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di
cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i
vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e
dell'acquacoltura.
4. Per l'anno finanziario 2011, il Ministro dell'economia e delle
finanze e` autorizzato a provvedere, con propri decreti, al
trasferimento delle somme iscritte al capitolo 2827 del programma
«fondi da assegnare», nell'ambito della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai competenti programmi dello stato di previsione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno
medesimo, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo
24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a
ripartire, con propri decreti, tra i pertinenti programmi di conto
capitale le somme iscritte, per residui, competenza e cassa, nel
programma «fondi da assegnare», nell'ambito della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, in attuazione della legge 23
dicembre 1999, n. 499, concernente razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.
6. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, recante norme per l'orientamento e la modernizzazione del settore agricolo, il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, gli appositi fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
7. Per l'anno finanziario 2011, il Ministro dell'economia e delle
finanze e` autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, alla
riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle somme
versate in entrata dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA) nonche´ dai corrispondenti organismi pagatori regionali a
titolo di rimborso al Corpo forestale dello Stato per i controlli
effettuati ai sensi del regolamento (CE) n. 885/ 2006 della
Commissione, del 21 giugno 2006, e successive modificazioni.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti
programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2011 delle
somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle
amministrazioni ed enti pubblici per essere destinate al Corpo
forestale dello Stato in virtu` di accordi di programma, convenzioni
e intese per il raggiungimento di finalita` comuni in materia di
lotta contro gli incendi boschivi, monitoraggio e protezione
dell'ambiente, tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali
affidate al Corpo medesimo.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme
versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI e da altri enti
pubblici e privati, destinate alle attivita` sportive del personale
del Corpo forestale dello Stato, ai pertinenti programmi dello stato
di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali per l'anno finanziario 2011.


Art. 13.
(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita` culturali e disposizioni relative)


1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero per i beni e le attivita` culturali, per l'anno finanziario
2011, in conformita` all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni e
le attivita` culturali, rispettivamente per la parte corrente e per
il conto capitale dello stato di previsione del Ministero per i beni
e le attivita` culturali, per l'anno finanziario 2011, le variazioni
compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di
cassa, del programma «sostegno, valorizzazione e tutela del settore
dello spettacolo» di cui alla missione «tutela e valorizzazione dei
beni e attivita` culturali e paesaggistici».


Art. 14.
(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)


1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero della salute, per l'anno finanziario 2011, in conformita`
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).
2. Alle spese di cui al capitolo 4310 del programma «prevenzione
e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale», nell'ambito della missione «tutela della salute», nonche´ al capitolo 3398, piano gestionale 1, del programma «ricerca per il settore della sanita` pubblica», nell'ambito della missione «ricerca e innovazione», dello stato di previsione del Ministero della salute, si applicano, per l'anno finanziario 2011, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilita` generale dello Stato.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme
versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei
collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per
gli esercenti le professioni sanitarie al pertinente programma dello
stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario
2011.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a
ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute,
tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero
della salute, per l'anno finanziario 2011, i fondi per il
finanziamento delle attivita` di ricerca e sperimentazione del
programma «ricerca per il settore della sanita` pubblica»,
nell'ambito della missione «ricerca e innovazione» dello stato di
previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto
dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a
provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro della
salute, alle variazioni di bilancio tra i pertinenti programmi dello
stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario
2011, occorrenti per l'attuazione delle norme contenute nell'articolo
48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni.


Art. 15.
(Totale generale della spesa)


1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 742.579.022.571, in
euro 774.227.653.133 e in euro 759.624.354.251 in termini di
competenza, nonche´ in euro 752.252.700.793, in euro 784.207.485.184 e in euro 768.404.543.825 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2011-2013.


Art. 16.
(Quadro generale riassuntivo)


1. E approvato, in termini di competenza e di cassa, per il
triennio 2011-2013, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello
Stato, con le tabelle allegate.


Art. 17.
(Disposizioni diverse)


1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di
spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i
corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il
Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad istituire
gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti
da comunicare alla Corte dei conti.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a
trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e
cassa, dal «Fondo per i programmi regionali di sviluppo» del
programma «politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate» dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2011 ai pertinenti programmi dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi del quinto comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad
apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa,
le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di
quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e
successive modificazioni, concernente disciplina delle imprese
editrici e provvidenze per l'editoria.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a
trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti,
su proposta dei Ministri interessati, le disponibilita` esistenti su
altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni
competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di
interventi cofinanziati dall'Unione europea.
5. In relazione ai provvedimenti di riordino delle
amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze
e` autorizzato ad apportare, con propri decreti, comunicati alle
Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in
termini di residui, competenza e cassa, l'istituzione, la modifica e
la soppressione di programmi.
6. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni
parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che
nell'esercizio finanziario 2010 e in quello in corso siano stati
interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 5,
nonche´ da quelli previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di residui, di
competenza e di cassa, tra i capitoli di natura rimodulabile dei
programmi, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa
direttamente regolate con legge, nonche´ tra capitoli di programmi
dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di
funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per
quelli strettamente connessi con l'operativita` delle
amministrazioni.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con
l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del
personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, stipulati ai
sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, nonche´ degli accordi sindacali e dei
provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive
modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico
fondamentale e accessorio del personale interessato.
8. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati
all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze
armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di
polizia, nonche´ quelle per la corresponsione del trattamento
economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla
chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per
essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di
previsione delle amministrazioni statali interessate, delle somme
rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle
amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei
rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente
versate all'entrata del bilancio dello Stato.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad
apportare, con propri decreti, variazioni di bilancio negli stati di
previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per
l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
emanati in relazione all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
e successive modificazioni, e ai decreti legislativi concernenti il
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della suddetta
legge 15 marzo 1997, n. 59.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad
apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati
di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di
bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18
febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di
federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio
1999, n. 133.
12. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma
12, del contratto integrativo del contratto collettivo nazionale di
lavoro del personale del comparto dei Ministeri, sottoscritto in data
16 febbraio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'assegnazione temporanea di personale ad altra amministrazione in posizione di comando, il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio nell'ambito dei pertinenti programmi delle amministrazioni interessate, occorrenti per provvedere al pagamento del trattamento economico al personale comandato a carico dell'amministrazione di destinazione.
13. Nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica,
con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta
del Ministro competente, possono essere effettuate variazioni
compensative tra le dotazioni finanziarie interne a ciascun
programma, relative a capitoli di natura rimodulabile, fatta
eccezione per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate con
legge.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di
previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario
2011, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle
spese di gestione degli asili nido istituiti presso le
amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448.
15. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad
apportare, con propri decreti, nell'ambito di ciascuno stato di
previsione dei Ministeri, le variazioni compensative di bilancio tra
i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e
accessorie mediante ordini collettivi di pagamento (cedolino unico)
ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad
apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle
amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio compensative
occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
17. Limitatamente all'anno 2011, il Ministro dell'economia e
delle finanze, su proposta del Ministro competente, e` autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle Commissioni
parlamentari competenti e da inviare alla Corte dei conti per la
registrazione, le variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli, relativi rispettivamente a
spese rimodulabili e a spese non rimodulabili, risultanti dalla
riallocazione in bilancio delle spese obbligatorie, per le quali e`
stata disposta la soppressione ai sensi dell'articolo 52, comma 1,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nella tabella allegata alla
legge di stabilita`, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d),
della citata legge n. 196 del 2009.
18. In relazione alla disposizione di cui all'articolo 2, comma
1-ter, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, concernente la
razionalizzazione dell'assetto organizzativo dell'amministrazione
economico-finanziaria e il potenziamento dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato in attesa della sua trasformazione in Agenzia fiscale, il Ministro dell'economia e delle finanze e`
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti
variazioni di bilancio.
19. In relazione alla disposizione di cui all'articolo 2, comma
222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive
modificazioni, concernente l'istituzione del Fondo unico destinato
alle spese per canoni di locazione di immobili assegnati alle
Amministrazioni statali, il Ministro dell'economia e delle finanze e`
autorizzato ad effettuare, con propri decreti, su proposta dei
Ministri interessati, variazioni compensative, in termini di
competenza e cassa, tra lo stanziamento del «Fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione di immobili assegnati alle Amministrazioni statali» (capitolo 3072) e quelli relativi alle spese per fitto di locali e oneri accessori iscritti negli stati di
previsione delle amministrazioni competenti.
20. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a
provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2011, alla
riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura
stabilita con proprio decreto, delle somme versate nell'ambito della
voce «Redditi di capitale» dello stato di previsione dell'entrata,
dalla societa` Equitalia Giustizia SpA a titolo di utili relativi
alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 dicembre 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano


QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI
a) Quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013
Parte di provvedimento in formato grafico
b) Quadro generale riassuntivo del bilancio di cassa per l'anno
finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013
Parte di provvedimento in formato grafico
c) Quadro generale riassuntivo del bilancio programmatico per il
triennio 2011-2013
Parte di provvedimento in formato grafico
STATI DI PREVISIONE
TABELLA N. 1
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
Parte di provvedimento in formato grafico
RIEPILOGO
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA N. 2
STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Parte di provvedimento in formato grafico
RIEPILOGO
Parte di provvedimento in formato grafico
ELENCHI
Parte di provvedimento in formato grafico
AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO
ENTRATA
Parte di provvedimento in formato grafico
RIEPILOGO
Parte di provvedimento in formato grafico
SPESA
Parte di provvedimento in formato grafico
RIEPILOGO
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA N. 3
STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Parte di provvedimento in formato grafico
RIEPILOGO
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA N. 4
STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Parte di provvedimento in formato grafico
RIEPILOGO
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA N. 5
STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Parte di provvedimento in formato grafico
RIEPILOGO
Parte di provvedimento in formato grafico
ARCHIVI NOTARILI
ENTRATA
Parte di provvedimento in formato grafico
RIEPILOGO
Parte di provvedimento in formato grafico
SPESA
Parte di provvedimento in formato grafico
RIEPILOGO
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA N. 6
STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Parte di provvedimento in formato grafico
RIEPILOGO
Parte di provvedimento in formato grafico
ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE
ENTRATA
Parte di provvedimento in formato grafico
RIEPILOGO
Parte di provvedimento in formato grafico
SPESA
Parte di provvedimento in formato grafico
RIEPILOGO
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA N. 7
STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Parte di provvedimento in formato grafico
RIEPILOGO
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA N. 8
STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Parte di provvedimento in formato grafico
RIEPILOGO
Parte di provvedimento in formato grafico
ELENCHI
Parte di provvedimento in formato grafico
FONDO EDIFICI DI CULTO
ENTRATA
Parte di provvedimento in formato grafico
RIEPILOGO
Parte di provvedimento in formato grafico
SPESA
Parte di provvedimento in formato grafico
RIEPILOGO
Parte di provvedimento in formato grafico
ELENCHI
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA N. 9
STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Parte di provvedimento in formato grafico
RIEPILOGO
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA N. 10
STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Parte di provvedimento in formato grafico
RIEPILOGO
Parte di provvedimento in formato grafico
ELENCHI
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA N. 11
STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA DIFESA
Parte di provvedimento in formato grafico
RIEPILOGO
Parte di provvedimento in formato grafico
ELENCHI
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA N. 12
STATO DI PREVISIONE DEL
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Parte di provvedimento in formato grafico
RIEPILOGO
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA N. 13
STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Parte di provvedimento in formato grafico
RIEPILOGO
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA N. 14
STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Parte di provvedimento in formato grafico
RIEPILOGO
Parte di provvedimento in formato grafico



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