La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 novembre 2015
MATTARELLA
Presidente del Consiglio dei ministri
Renzi
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo
Franceschini
Visto, il Guardasigilli
Orlando
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 20 SETTEMBRE 2015, n. 146
All'articolo 1 e' premesso il seguente:
«Art. 01. (Livelli essenziali delle prestazioni nella cultura). - 1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la tutela, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale sono attivita' che rientrano tra i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nel rispetto degli statuti delle regioni ad autonomia speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle relative norme di attuazione».
All'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «l'apertura al pubblico» e' inserita la seguente: «regolamentata», dopo le parole: «di musei» sono inserite le seguenti: «e altri istituti», dopo le parole: «all'articolo 101» sono inserite le seguenti: «, comma 3,» e le parole: «del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».
Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
«Art. 1-bis. (Clausola di neutralita' finanziaria). - 1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».