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Legge 12 luglio 2011, n. 135
Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau.
 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1
Interventi in favore dei familiari delle vittime e in favore dei
superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau

1. Al presidente della comunita' comprensoriale della Val Venosta/Vinschgau e' assegnata la somma di 800.000 euro per l'anno 2011 e di 2.200.000 euro per l'anno 2012 per speciali elargizioni in favore dei familiari delle vittime del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau del 12 aprile 2010 e in favore di coloro che a causa del disastro hanno riportato lesioni gravi o gravissime.


Art. 2
Individuazione dei beneficiari e criteri di assegnazione e corresponsione delle elargizioni

1. Il presidente della comunita' comprensoriale della Val Venosta/Vinschgau, d'intesa con il presidente della provincia autonoma di Bolzano, individua i familiari delle vittime e i soggetti che hanno riportato lesioni gravi o gravissime e determina la somma spettante a ciascuno di essi nell'ambito dell'importo complessivo di cui all'articolo 1, secondo i criteri stabiliti nei commi 2 e 3 del presente articolo.
2. Le elargizioni di cui al comma 1 spettanti ai familiari delle vittime sono corrisposte secondo il seguente ordine, nella misura determinata in proporzione allo stato di effettiva necessita' del beneficiario:
a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale e' stata pronunciata sentenza, anche non definitiva, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge a cui e' stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, al convivente more uxorio e ai figli a carico;
b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale e' stata pronunciata sentenza, anche non definitiva, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge a cui e' stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato;
c) ai genitori;
d) ai fratelli e alle sorelle se conviventi a carico;
e) ai conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento.
3. Ai soggetti che hanno riportato lesioni gravi o gravissime e' attribuita una somma determinata in proporzione alla gravita' delle lesioni subite e allo stato di effettiva necessita'. All'attribuzione delle elargizioni di cui alla presente legge si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1.


Art. 3
Procedure per l'assegnazione delle elargizioni

1. Le elargizioni di cui all'articolo 2 sono assegnate con provvedimento del presidente della comunita' comprensoriale della Val Venosta/Vinschgau.
2. Le elargizioni di cui all'articolo 2 sono esenti da ogni imposta o tassa e sono assegnate in aggiunta a ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.


Art. 4
Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 800.000 euro per l'anno 2011 e a 2.200.000 euro per l'anno 2012, si provvede, per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dall'articolo 60, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e, per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 5
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 luglio 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Alfano



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