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Legge 10 novembre 2006, n. 280
Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2006, n. 260 recante: «Misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza» (testo coordinato
 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Promulga la seguente legge:


Art. 1.
1. Per le esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalità organizzata e per assicurare la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il Ministro dell'interno, entro il limite di spesa di 8.650.000 euro, può autorizzare l'ulteriore trattenimento in servizio, fino al 31 dicembre 2006, degli agenti ausiliari trattenuti frequentatori del 63° e 64° corso di allievo agente ausiliario di leva, i quali ne facciano domanda.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 8.650.000 euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 27, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
legge finanziaria 2006):
«27. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno é istituito un Fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse all'acquisizione di beni e servizi dell'amministrazione, con una dotazione, per l'anno 2006, di 100 milioni di euro.
Con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione.».


Art. 1-bis.
(( 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 24, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, fatte salve le assunzioni nell'Arma dei carabinieri autorizzate per l'anno 2006 dal decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2006, per le esigenze connesse alle missioni internazionali e al fine di garantire la funzionalità e l'operatività dei comandi, degli enti e delle unità, entro il limite di spesa di 282.740 euro per l'anno 2006, il Ministro della difesa può autorizzare il trattenimento in servizio a domanda, senza soluzione di continuità, a decorrere dal 14 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2006, degli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri, frequentatori del 1° corso allievi ufficiali in ferma prefissata ausiliari del ruolo speciale e del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, che hanno terminato senza demerito l'ulteriore ferma annuale di cui alla lettera a) del citato articolo 24, comma 6, del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 282.740 euro per l'anno 2006, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei limiti di spesa autorizzati con il citato decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))


Riferimenti normativi:
- Si riporta l'art. 24, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare inprofessionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331):
«Art. 24 (Stato giuridico ed avanzamento degli ufficiali in ferma prefissata). - 1.-5. (Omissis).
6. Gli ufficiali in ferma prefissata possono essere:
a) ammessi, a domanda, ad una ulteriore ferma annuale secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro della difesa o del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo le rispettive competenze;
b) trattenuti in servizio sino ad un massimo di sei mesi, su proposta dei rispettivi Stati maggiori o Comandi generali e previo consenso degli interessati, per consentirne l'impiego ovvero la proroga dell'impiego nell'ambito di operazioni condotte fuori dal territorio nazionale ovvero in concorso con le Forze di polizia per il controllo del territorio nazionale o a bordo di unità navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, reca: «Autorizzazione ad assumere personale nelle pubbliche amministrazioni nell'anno 2006, a norma dell'art. 1, commi 95, 96 e 97 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell'art. 1, comma 246 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.».
- Si riporta l'art. 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005):
«96. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza, in deroga al divieto di cui al comma 95, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le amministrazioni ivi previste possono procedere ad assunzioni, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 120 milioni di euro a regime. A tal fine é costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 40 milioni di euro per l'anno 2005, a 160 milioni di euro per l'anno 2006, a 280 milioni di euro per l'anno 2007 e a 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nel limite di una spesa pari a 40 milioni di euro in ciascun anno iniziale e a 120 milioni di euro a regime, le autorizzazioni ad assumere vengono concesse secondo le modalità di cui all'art. 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.».


Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.



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