La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge
Art. 1.
1. All'articolo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: «solennità civile» sono inserite le seguenti: «e giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse,»;
b) dopo il primo comma é aggiunto il seguente:
«In occasione della solennità civile del 4 ottobre sono organizzate cerimonie, iniziative, incontri, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, dedicati ai valori universali indicati al primo comma di cui i Santi Patroni speciali d'Italia sono espressione».
2. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 10 febbraio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Nota all'art. 1:
- L'art. 1 della legge 4 marzo 1958, n. 132 («Ricorrenza festiva del 4 ottobre in onore dei Patroni speciali d'Italia San Francesco d'Assisi e Santa Caterina da Siena»), così come modificato dalla presente legge, é il seguente:
«Art. 1. - Il 4 ottobre é considerato solennità civile e giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse, in onore dei Santi Patroni speciali d'Italia San Francesco d'Assisi e Santa Caterina da Siena, ai sensi dell'art. 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260.
In occasione della solennità civile del 4 ottobre sono organizzate cerimonie, iniziative, incontri, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, dedicati ai valori universali indicati al primo comma di cui i Santi Patroni speciali d'Italia sono espressione.».