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NORMATIVA
Normativa nazionale - Provvedimenti vari - Lavoro

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Istituto Superiore per la prevenzione e la Sicurezza del Lavoro Decreto 22 aprile 2005
Regolamento di disciplina delle modalità per la stipula di convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, organismi nazionali, esteri ed internazionali, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303 e per la costituzione o partecipazione a consorzi, fondazioni o società dell'I.S.P.E.S.L., ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303.
 

IL PRESIDENTE


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, recante il «Regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, a norma dell'art. 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419»;
Visto in particolare l'art. 13, comma 1, lettera c), del predetto decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, il quale prevede che il consiglio di amministrazione disciplini le modalità per la stipula di convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, organismi nazionali, esteri ed internazionali e per la costituzione o partecipazione a consorzi,
fondazioni o società dell'ISPESL (art. 3, comma 1, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303);
Vista la deliberazione n. 14/2004 adottata dal consiglio di amministrazione in data 27 dicembre 2004, con la quale é stato approvato il regolamento recante disciplina delle modalità per la stipula di convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, organismi nazionali, esteri ed internazionali e per la costituzione o partecipazione a consorzi, fondazioni o società dell'ISPESL;
Vista la nota del 22 marzo 2005 con cui il Ministero della salute - Direzione generale ricerca scientifica e tecnologica 6/I.4.d.a.7/70-3275//P, ha approvato il predetto regolamento, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303;

Emana


l'unito regolamento concernente la stipula di convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, organismi nazionali, esteri ed internazionali e per la costituzione o partecipazione a consorzi, fondazioni o società dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2005
Il presidente: Moccaldi


Allegato
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE MODALITà PER LA STIPULA DI CONVENZIONI, CONTRATTI ED ACCORDI DI COLLABORAZIONE E PER LA COSTITUZIONE O PARTECIPAZIONE A CONSORZI, FONDAZIONI O SOCIETàDELL'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO (art. 13 comma 1, lettera c), e art. 3, comma 1, lettere a) e b) d.P.R. n. 303/2002).


Art. 1.
Principi generali

1. Per il perseguimento dei fini istituzionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, art. 13,l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (di seguito denominato Istituto), ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 303/2002,anche attraverso l'utilizzo economico dei risultati della propria ricerca, costituisce o partecipa con altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri in consorzi, fondazioni, società ed enti analoghi quali, tra gli altri, i Gruppi europei di interesse economico (GEIE) e le società finalizzate alla utilizzazione industriale dei risultati della ricerca di cui all'art. 2, comma 1,lettera e) del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.
2. La presenza dell'Istituto in iniziative comuni ad altri soggetti, come manifestazione del potere di esercizio di autonomia privata, é improntata a principi di correttezza della iniziativa economica e di trasparenza ed economicità dell'azione amministrativa; nel caso di partecipazione ad enti con scopo di lucro, essa é vincolata al reimpiego di ogni eventuale utile nelle attività istituzionali.


Art. 2.
Procedure di valutazione e decisione della partecipazione


dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro alle iniziative
1. Il consiglio di amministrazione definisce i criteri generali e le procedure necessarie alla presenza in iniziative comuni ad altri soggetti nel rispetto delle disposizioni generali del presente regolamento, sulla base di una istruttoria effettuata dai competenti organi tecnico-scientifici e amministrativi valutando l'adeguatezza dell'iniziativa, i vantaggi scientifici o tecnici, di immagine complessiva dell'Istituto, di realizzazione di uno o più scopi istituzionali, nonché di tipo economico. Inoltre saranno valutati i seguenti elementi:
a) l'oggetto dell'ente partecipato e la sua capacità di contribuire al perseguimento dei fini istituzionali dell'Istituto tra le quali:
1) le attività ad alto contenuto tecnologico;
2) la valorizzazione ed il trasferimento tecnologico dei risultati delle ricerche;
3) la formazione;
4) la collaborazione con enti ed organismi sovranazionali;
5) il supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni pubbliche;
6) la costituzione di imprese altamente innovative;
b) la natura dell'ente partecipato e le sue caratteristiche significative tra le quali:
1) lo scopo di lucro o mutualistico;
2) la destinazione dei risultati economici della gestione;
3) la dimensione dell'ente e della sua struttura organizzativa;
4) il carattere aperto o chiuso delle partecipazioni;
c) il ruolo che l'Istituto é chiamato a svolgere (promozione scientifica, guida all'iniziativa, sostegno economico o finanziario);
d) i termini dell'eventuale coinvolgimento di beni, strutture e personale dell'Istituto, i riflessi di tale coinvolgimento sulla normale funzionalità dell'azione istituzionale, la previsione dell'esigenza di interventi conseguenti;
e) le prospettive di riconoscimento ai rappresentanti dell'Istituto nell'iniziativa di un ruolo negli organi di indirizzo, di gestione, di controllo, di valutazione tecnica ed i riflessi di tale assunzione di ruoli sulla normale funzionalità dell'azione istituzionale.
2. La presenza dell'Istituto nelle iniziative comuni é disposta dal presidente, previa deliberazione del consiglio di amministrazione.


Art. 3.
Coinvolgimento delle strutture di ricerca dell'Istituto


1. L'Istituto, nel disporre la presenza nell'iniziativa, può, con la delibera di approvazione, determinare le competenze, proprie o delegate, della struttura di ricerca interessata alla partecipazione.


Art. 4.
Intese programmatiche


1. Le procedure di valutazione ed approvazione della presenza dell'Istituto nelle iniziative comuni di cui agli articoli 2 e 3 del presente regolamento si applicano anche nel caso di intese programmatiche con gli altri soggetti interessati all'iniziativa, o di modificazione successiva di tali intese.
2. Nell'approvazione delle intese programmatiche di cui al precedente comma, particolare attenzione tra gli elementi di valutazione dovrà essere riservata alla programmazione economica,
alla quantificazione ed alla individuazione delle risorse necessarie per la realizzazione dell'iniziativa, alle fonti di finanziamento accessibili, agli importi e conferimenti da parte dell'Istituto anche in termini di immagine e di apporto di opera scientifica, alla adeguatezza degli apporti e conferimenti degli altri partecipanti, alla durata dell'iniziativa, alle ipotesi di recesso o altri comportamenti resi necessari per l'Istituto da modifiche legislative o dalla propria regolamentazione.


Art. 5.
Rappresentanti dell'Istituto nelle iniziative comuni


1. Il presidente e il direttore generale designano rispettivamente i rappresentanti negli organi tecnico-scientifici e/o di gestione, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303/2002, conferendogli anche l'incarico di verificare, nella partecipazione all'iniziativa, il rispetto delle regole e degli adempimenti di cui al presente regolamento, nonché di operare affinché il consiglio di amministrazione disponga di una adeguata informazione sullo stato dell'iniziativa partecipata.


Art. 6.
Costituzione e partecipazione in società e consorzi e fondazioni


1. La costituzione e la partecipazione dell'Istituto nei consorzi, fondazioni e società é disciplinata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 303/2002.


Art. 7.
Contratti di ricerca, convenzioni, accordi di collaborazione e programmi


1. Per lo svolgimento della sua attività di ricerca e per la realizzazione di ulteriori compiti istituzionali l'Istituto può stipulare, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera b) e dell'art. 3,comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 303/2002, convenzioni, contratti, accordi di collaborazione, programmi di studio e di ricerca.
2. Il comitato scientifico, ai sensi dell'art. 10, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303/2002, esprime parere sulla validità scientifica delle convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione. Tale parere potrà non essere richiesto nel caso di progetti finanziati da organismi nazionali ed internazionali, sottoposti a valutazione da parte di commissioni specifiche di esperti o nel caso di una committenza specifica del Ministero della salute o di altre pubbliche amministrazioni.
3. Le convenzioni, i contratti, gli accordi di collaborazione, i programmi di studio e di ricerca di cui al precedente comma, disposti dal presidente, vengono trasmessi al direttore generale il quale provvede alla loro attuazione.
4. L'Istituto, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 303/2002, svolge attività di ricerca corrente e finalizzata anche attraverso la stipulazione di contratti e convenzioni. A tal fine utilizza le fonti di finanziamento previste dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303/2002.
5. I contratti e le convenzioni di cui al precedente comma devono essere conformi alle normative vigenti.
6. Per quanto concerne i programmi e/o progetti, laddove la partecipazione determini la necessità di cooperare con unità di personale afferente ad altri organismi nazionali e/o internazionali, si procede mediante la stipula di idonee convenzioni.
7. Nell'ambito di finanziamenti erogati da altre istituzioni o derivanti dal proprio bilancio e sulla base di finalità direttamente connesse all'avanzamento delle conoscenze scientifiche ed alla tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro, l'Istituto può finanziare sia unità di ricerca intra che extramurali.



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