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NORMATIVA
Normativa nazionale - Circolari - Lavoro e Previdenza

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Agenzia Entrate circolare 03 aprile 2013 n 8
Irap: i chiarimenti delle Entrate sulla nuova deduzione analitica
 
Per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, la deduzione analitica dell’IRAP relativa alle spese per il personale dipendente può essere fatta valere – per la prima volta – in sede di determinazione del reddito relativo al periodo d’imposta 2012 [UNICO 2013] a condizione che alla formazione del valore della produzione imponibile abbiano concorso spese per redditi di lavoro dipendente, di cui all’articolo 49 del TUIR e per redditi assimilati ai sensi del successivo articolo 50.

E' quanto chiarito dalla Circolare 3 aprile 2013, n. 8 con la quale l'Agenzia delle Entrate illustra la nuova deduzione analitica dalle imposte sui redditi dell’IRAP afferente alle spese per il personale dipendente introdotta dall’articolo 2 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012 [i.e. 2012 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare].

Sono da considerare ai fini della deduzione in esame, inoltre, le indennità di trasferta, le somme corrisposte a titolo di “incentivo all’esodo” e quelle accantonate per il trattamento di fine rapporto o per altre erogazioni attinenti il rapporto di lavoro dipendente e assimilato da effettuarsi negli esercizi successivi, fermo restando la necessità di recuperare a tassazione la quota IRAP dedotta nel caso in cui la quota accantonata si rilevi successivamente superiore a quella effettivamente sostenuta.

Si segnala che i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, che hanno chiuso l’esercizio in data anteriore al 31 dicembre 2012, possono avvalersi della misura in esame per il suddetto periodo d’imposta solo presentando apposita istanza di rimborso. Tali soggetti possono presentare istanza di rimborso anche prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento sulla base dei dati di cui dispongono, ferma restando la possibilità di ripresentare una nuova istanza nel caso in cui i dati definitivi differiscano da quelli comunicati con la prima istanza.

l’IRAP versata in acconto concorre al calcolo dell’importo deducibile solo se e nei limiti in cui rifletta l’imposta effettivamente dovuta. Ciò in considerazione del fatto che la quota di acconto versata in eccesso rispetto all’IRAP di competenza, quale risulta dalla liquidazione definitiva del debito di periodo, non può essere computata nel calcolo della deduzione in quanto costituisce credito dell’esercizio medesimo.

Tenuto conto che la nuova deduzione analitica sul costo del lavoro non fa venire meno la deduzione forfetaria del 10% riferibile agli interessi passivi e oneri assimilati, occorre coordinare le modalità operative di applicazione di tali diverse discipline.

E' riconosciuta al contribuente "a regime" la possibilità di dedurre, ai fini delle imposte sui redditi:
• la quota IRAP commisurata all’ammontare di imponibile corrispondente al costo per lavoro dipendente e assimilato non ammesso in deduzione;
• il dieci per cento dell’IRAP complessiva versata, a condizione che concorrano alla determinazione della base imponibile interessi passivi e oneri assimilati indeducibili.






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Circolare 03.04.2013 n 8


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