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NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria

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Legge regionale Liguria, 07 agosto 2013, n 26
Interventi di razionalizzazione amministrativa in materia di cultura
 

Art. 1.
(Finalità)


1. Nell'ottica della razionalizzazione amministrativa, l'iniziativa di cui alla presente legge persegue l'obiettivo del potenziamento dell'offerta di servizi, la realizzazione di economie ed il contenimento dei costi di struttura, mantenendo ferme le finalità di promozione, valorizzazione e sviluppo delle iniziative culturali e di spettacolo fissate dalla legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33 (Testo unico in materia di cultura) e successive modificazioni ed integrazioni.


Art. 2
(Fusione delle Fondazioni culturali della Regione e del Comune di Genova)


1. In attuazione dell'articolo 9, comma 8, della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 48 (Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 ), la Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo, già istituita ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 33/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata a procedere, in qualità di incorporata, alla fusione per incorporazione con la Fondazione del Comune di Genova ''Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura''.
2. La Giunta regionale approva il progetto di fusione e lo Statuto della Fondazione incorporante, redatto dalle Fondazioni partecipanti alla fusione di cui al comma 1.
3. A seguito della fusione, la Regione in qualità di socio fondatore procede alla nomina dei componenti regionali negli organi della Fondazione previsti dal nuovo Statuto.
4. Per effetto e subordinatamente all'attuazione della fusione, il fondo patrimoniale costituito in favore della Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della l.r. 33/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altro bene della Fondazione stessa, fatti salvi i diritti di terzi, è acquisito dalla Fondazione incorporante. In particolare, la Fondazione incorporante acquisisce e gestisce il patrimonio della collezione Wolfson con finalità di valorizzazione, promozione, gestione ed adeguamento funzionale ed espositivo della collezione stessa.
5. La Regione concede, nei limiti delle disponibilità di bilancio, un contributo ordinario alla Fondazione incorporante nella misura annualmente stabilita con deliberazione della Giunta regionale, non superiore al contributo assegnato nel 2013 alla Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo.
6. Il contributo di cui al comma 5 è stabilito in misura uguale o superiore all'importo necessario per sostenere gli oneri per la gestione della collezione Wolfson nei limiti della spesa storica sostenuta dalla Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo e, fino alla cessazione dei relativi rapporti di lavoro, per il personale già in servizio presso la Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo alla data di entrata in vigore della presente legge e trasferito per effetto della fusione alla Fondazione incorporante.


Art. 3
(Norme transitorie per la Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo)


1. Alla scadenza del Consiglio di Amministrazione della Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo nominato con deliberazione del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria 25 giugno 2008, n. 25, la Fondazione è retta da un Amministratore unico nominato dalla Giunta regionale al fine di procedere agli adempimenti della fusione. A tale nomina non si applica la legge regionale 14 dicembre 1993, n. 55 (Norme in materia di nomine di competenza della Regione) e successive modificazioni ed integrazioni.
2. All'Amministratore unico competono tutti i poteri di amministrazione già attribuiti al Consiglio di Amministrazione, nonché il compimento di tutti gli atti necessari al perfezionamento della fusione di cui all'articolo 2.
3. L'Amministratore unico decade dall'incarico alla data in cui la fusione di cui all'articolo 2 produce i propri effetti e comunque decorso un anno dalla nomina.
4. Le modifiche allo Statuto della Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo necessarie al fine del perfezionamento della fusione sono approvate dalla Giunta regionale.


Art. 4
(Norma finanziaria)


1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, ai sensi della l.r. 33/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, con gli stanziamenti iscritti nel bilancio regionale 2013, stato di previsione della spesa, all'U.P.B. 12.101 ''Spese per la promozione della cultura''.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.


Art. 5
(Dichiarazione d'urgenza)


1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



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