Art. 1
Finalità
1. La Regione Abruzzo considera l'introduzione del reddito minimo garantito, quale misura di contrasto alla povertà ed all'esclusione sociale e prestazione concernente un diritto fondamentale riguardante le persone, quale priorità dell'azione amministrativa pubblica.
2. La Regione impronta la sua azione in modo da ridurre le condizioni di bisogno e di disagio derivante da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.
Art. 2
Iniziative della Regione in fase ascendente
1. La Regione condivide la risoluzione 2010/2039 del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010 sul ruolo del reddito minimo nella lotta contro la povertà e la promozione di una società inclusiva in Europa e si impegna a partecipare alla formazione di atti europei in materia secondo le procedure stabilite dalla l.r. 30 ottobre 2009, n. 22 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei).
Art. 3
Proposta di Legge alle Camere
1. La Regione Abruzzo, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, entro novanta giorni dall'approvazione in Consiglio Regionale della presente legge, predispone una Proposta di legge alle Camere, ai sensi dell' articolo 121, secondo comma, della Costituzione sull'introduzione del reddito minimo garantito.
Art. 4
Norma finanziaria
1. La presente legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del Bilancio regionale.
Art. 5
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.