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NORMATIVA
Normativa nazionale - Decreti - Economia - D.M.

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Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 marzo 2013
Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC). (GU n.83 del 9-4-2013)
 

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 concernente "Codice delle amministrazione digitale", introdotto dall'art. 5, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico il pubblico elenco denominato "Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC)";
Visti in particolare i commi 4 e 5 del predetto art. 6-bis, in base ai quali il Ministero dello sviluppo economico si avvale, per la realizzazione e gestione operativa dell'INI-PEC, delle strutture informatiche delle Camere di commercio deputate alla gestione del Registro delle Imprese e definisce con proprio decreto le modalita' operative di raccolta, accesso e aggiornamento degli indirizzi PEC;
Visto l'art. 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 che introduce "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale", convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
Visti in particolare i commi 6 e 7 del predetto art. 16, che hanno introdotto l'obbligo, per le imprese costituite in forma societaria e per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata rispettivamente al Registro delle Imprese e agli Ordini Collegi professionali di appartenenza;
Visto l'art. 5, commi 1 e 2, del sopracitato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che ha esteso alle imprese individuali l'obbligo di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al Registro delle Imprese;
Sentita l'Agenzia per l'Italia digitale che ha espresso il proprio parere con nota n. 1881 dell'11 marzo 2013;

Adotta il presente decreto

Art. 1
Definizioni

1. Nell'ambito del presente decreto si intende per:
a) PEC: posta elettronica certificata;
b) Codice dell'amministrazione digitale (CAD): il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni;
c) INI-PEC: Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata, istituito dall'art. 6-bis, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale;
d) Portale telematico: portale WEB tramite il quale sono resi disponibili i servizi di aggiornamento e consultazione dell'INI-PEC;
e) MISE: il Ministero dello Sviluppo Economico;
f) Camere di commercio.- le Camere di commercio industria artigianato e agricoltura, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580;
g) InfoCamere: Societa' consortile per azioni che attualmente gestisce i sistemi informatici delle Camere di commercio;
h) Registro delle Imprese: il pubblico registro istituito ai sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
i) Ordini e Collegi professionali: le istituzioni preposte dalla legge e dalla normativa vigente alla raccolta dei nomi e dei dati dei soggetti abilitati ad esercitare una professione regolamentata con legge dello Stato;
l) Formato aperto: il formato dei dati con cui e' realizzato l'INI-PEC, ai sensi dell'art. 68, comma 3, lettere a) e b) del Codice dell'amministrazione digitale;
m) IPA: Indice delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 57-bis del CAD;
n) SPC: il sistema pubblico di connettivita' di cui agli articoli 73 e seguenti del CAD.


Art. 2
Oggetto e finalita'

1. Il presente decreto stabilisce:
a) la modalita' di realizzazione e gestione operativa dell'INI-PEC, nonche' le modalita' di accesso allo stesso;
b) le modalita' e le forme con cui gli Ordini ed i Collegi professionali comunicano e aggiornano gli indirizzi di posta elettronica certificata relativi ai professionisti di propria competenza.


Art. 3
Caratteristiche, realizzazione e gestione operativa

1. L'INI-PEC e' realizzato e gestito in modalita' informatica dal MISE che si avvale di InfoCamere ed e' incardinato in una infrastruttura tecnologica e di sicurezza, conforme alle prescrizioni del CAD e del SPC, che rende disponibili gli indirizzi PEC per il tramite del Portale telematico.
2. L'INI-PEC e' suddiviso in due sezioni denominate, rispettivamente, "Sezione Imprese" e "Sezione Professionisti", ciascuna riportante le seguenti informazioni:
a) Sezione imprese:
provincia
codice fiscale
ragione sociale/denominazione
indirizzo PEC
b) Sezione professionisti:
provincia
ordine o collegio professionale
codice fiscale
nominativo
indirizzo PEC
3. La realizzazione e la gestione dell'INI-PEC, nonche' le regole di accesso al Portale telematico, garantiscono l'acquisizione e la fruizione delle informazioni di cui al comma 2 in formato aperto.


Art. 4
Modalita' tecniche di costituzione e aggiornamento dell'INI - PEC

1. La Sezione Imprese di cui all'art. 3, comma 2, lett. a) e' realizzata, in fase di prima costituzione, attraverso estrazione massiva dal Registro delle Imprese delle informazioni relative alle imprese che risultano attive e che hanno provveduto al deposito dell'indirizzo PEC in attuazione dell'art. 16, comma 6, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, nonche' dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
2. Infocamere provvede, con frequenza stabilita nell'art. 5, all'aggiornamento delle informazioni contenute nella Sezione Imprese tramite acquisizione delle variazioni intervenute nel Registro delle Imprese relative a:
imprese gia' presenti nell'INI-PEC;
imprese di nuova costituzione;
imprese cessate.
3. La Sezione Professionisti di cui all'art. 3, comma 2, lett. b) e' realizzata, in fase di prima costituzione, con trasferimento in via telematica da parte degli Ordini e Collegi professionali ad InfoCamere, degli indirizzi PEC detenuti, in attuazione dell'art. 16, comma 7, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 germaio 2009, n. 2.
4. Il trasferimento telematico di cui ai commi 1 e 3 avviene entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
5. Ai fini dell'aggiornamento delle informazioni della Sezione Professionisti, gli Ordini e Collegi professionali provvedono, con frequenza stabilita all'art. 5, alla comunicazione ad InfoCamere per via telematica delle variazioni intervenute relative a:
professionisti iscritti all'Ordine o Collegio professionale gia' presenti nell'INI-PEC;
professionisti di nuova iscrizione all'Ordine o Collegio professionale;
professionisti non piu' iscritti all'Ordine o Collegio professionale.
6. La comunicazione telematica da parte degli Ordini o Collegi professionali, ai fini della prima costituzione e dei successivi aggiornamenti dell'INI-PEC, avviene, garantendo la tracciatura delle operazione di trasmissione, tramite:
un servizio di cooperazione applicativa, realizzata ai sensi del CAD, secondo le modalita' e i formati approvati con provvedimento del MISE e pubblicati a norma del CAD;
un servizio fruibile in modalita' web e reso disponibile, mediante il Portale telematico, agli Ordini ed ai Collegi interessati, per la gestione degli indirizzi PEC di competenza, secondo le modalita' tecniche approvate con provvedimento del MISE e pubblicate a norma del CAD.
7. Infocamere e gli Ordini e Collegi professionali sono responsabili, ciascuno per la parte di competenza e secondo le modalita' di cui ai precedenti commi, della corretta trasmissione dei dati all'INI-PEC che ne assicura l'immediata pubblicazione.
8. I dati trasmessi ai fini della pubblicazione nell'INI-PEC restano rispettivamente di titolarita' delle Camere di Commercio con riferimento alla imprese e di titolarita' degli Ordini e Collegi professionali con riferimento ai professionisti.

Art. 5
Termini di aggiornamento dell'INI-PEC

1. In fase di prima applicazione, con le modalita' definite all'art. 4, gli Ordini e Collegi professionali sono tenuti a trasmettere gli aggiornamenti dei dati da inserire nell'INI-PEC, ovvero a confermare l'assenza di aggiornamenti degli stessi, ogni trenta giorni.
2. In fase di prima applicazione, InfoCamere procede all'estrazione di tutti gli aggiornamenti intervenuti nel Registro delle Imprese, relativamente ai dati da inserire nell'INI-PEC, ogni trenta giorni.
3. A decorrere dal sesto mese successivo alla pubblicazione del presente decreto, le operazioni di aggiornamento dell'INI-PEC di cui ai commi 1 e 2 avvengono con frequenza giornaliera.
4. InfoCamere e gli Ordini e Collegi professionali, sono responsabili dell'ottemperanza dei termini di aggiornamento previsti dal presente articolo.
5. L'INI-PEC rende immediatamente disponibili per la consultazione gli aggiornamenti ricevuti da InfoCamere e dagli Ordini e Collegi professionali.

Art. 6
Modalita' di accesso all'INI-PEC e di fruizione del dato "indirizzo PEC"

1. L'accesso all'INI-PEC e' consentito alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite il Portale telematico consultabile senza necessita' di autenticazione.
2. L'accesso ai dati contenuti nell'INI-PEC avviene attraverso uno dei seguenti parametri di ricerca:
a) per le imprese
- codice fiscale
o, in alternativa,
- provincia + ragione sociale/denominazione;
b) per i professionisti
- codice fiscale
o, in alternativa,
- provincia + Ordine o Collegio professionale + nominativo.
3. Il Portale telematica consente ai soggetti di cui al comma 1, attraverso i parametri di ricerca di cui al cornma 2, di acquisire in formato aperto uno specifico indirizzo PEC.
4. Alle pubbliche amministrazioni registrate in IPA e' inoltre consentita, l'estrazione di elenchi di indirizzi di PEC secondo le modalita' di cui alle regole tecniche previste dall'art. 6, comma 1-bis del CAD.
5. Al fine di facilitare l'utilizzo dei dati relativi agli indirizzi PEC, possono essere resi disponibili da InfoCamere alle Pubbliche amministrazioni, ai gestori dei servizi pubblici e agli operatori economici interessati, nel rispetto di quanto disposto in materia di tutela delle privacy, servizi evoluti di accesso, consultazione ed estrazione da regolamentarsi tramite apposite convenzioni.

Art. 7
Attivita' di monitoraggio

1. Il MISE, attraverso gli strumenti informatici resi disponibili da InfoCamere, procede ad attivita' di monitoraggio per verificare il rispetto degli obblighi di cui ai precedenti articoli 4 e 5.

Art. 8
Tavolo tecnico di indirizzo e sviluppo dell'INI-PEC

1. Presso il MISE e' costituito un tavolo tecnico di indirizzo e sviluppo dell'INI-PEC formato da otto componenti di cui tre in rappresentanza del MISE, tre in rappresentanza del sistema camerale, uno del Ministero della Giustizia in rappresentanza degli Ordini e Collegi professionali, uno in rappresentanza dell'Agenzia per l'Italia digitale.
2. Al tavolo tecnico sono assegnati compiti di definizione delle linee strategiche per la realizzazione e la gestione dell'INI-PEC, nonche' poteri di impulso e di coordinamento nei confronti di tutti i soggetti tenuti a cooperare alla realizzazione e gestione dell'INI-PEC.

Art. 9
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti nel presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Il presente decreto e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale e divulgato attraverso il sito internet del MISE.

Roma, 19 marzo 2013

Il Ministro
Passera



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